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Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino del 14 novembre 2007 (stato 1° gennaio 2018)

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Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)

del 14 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 60 capoverso 4, 63 capoversi 2, 4 e 5, 64 capoversi 1, 2 e 4, 170 capoverso 3 e 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura; visti gli articoli 13 e 18 capoverso 4 della legge del 20 giugno 20142 sulle derrate alimentari; in esecuzione dell’allegato 7 dell’accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,4

ordina:

Sezione 1: Impianti viticoli

Art. 1 Superficie viticola 1 Per superficie viticola s’intende la superficie piantata e coltivata uniformemente a vigneto. 2 La superficie è considerata coltivata uniformemente se lo spazio per ogni ceppo è di 3 m2 al massimo; in casi particolari, quali per esempio la forte declività o le speciali forme di coltura, il Cantone può prevedere uno spazio maggiore.

Art. 2 Nuovi impianti 1 Per nuovo impianto si intende l’impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni. 2 I nuovi impianti per la produzione di vino sono autorizzati soltanto su terreni dei quali è provata l’idoneità alla viticoltura. Al riguardo occorre in particolare consi- derare:5

a. l’altitudine; b. la declività e l’esposizione del declivio; c. il clima locale;

RU 2007 6267 1 RS 910.1 2 RS 817.0 3 RS 0.916.026.81 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2017 6123). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 3965).

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d. la natura del suolo; e. le condizioni idrologiche del suolo; f. l’importanza della superficie per quanto attiene alla protezione della natura.

3 Per nuovi impianti non destinati alla produzione vinicola, i Cantoni possono sosti- tuire l’obbligo dell’autorizzazione con l’obbligo della notifica. 4 Non abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di una superficie inferio- re a 400 m2 i cui prodotti servono esclusivamente al fabbisogno privato del gestore6, sempreché quest’ultimo non possieda né coltivi nessun’altra vigna. Il Cantone può nondimeno fissare una superficie inferiore a 400 m2 e prevedere l’obbligo di notifi- ca. 5 Il Cantone disciplina la procedura di autorizzazione e di notifica. Per la procedura di autorizzazione prevede che siano sentiti i servizi cantonali per la protezione della natura e del paesaggio.

Art. 3 Ricostituzione di superfici viticole 1 È data ricostituzione se:

a. sulla superficie viticola la vite è estirpata e ripiantata dopo un’interruzione della coltivazione di meno di dieci anni;

b. la varietà del vitigno è modificaa mediante un sovrainnesto; o c. singoli ceppi sono sostituiti e, per questo fatto, le iscrizioni nel catasto viti-

colo non sono più veritiere. 2 La notifica della ricostituzione di una superficie viticola deve contenere le infor- mazioni necessarie per l’iscrizione nel catasto viticolo. 3 Ricostituzioni di superfici viticole inferiori a 400 m2, i cui prodotti servono esclu- sivamente al fabisogno privato del gestore, non sottostanno all’obbligo di notifica. Il Cantone può nondimeno prevedere in simili casi tale obbligo. 4 Il Cantone disciplina la procedura di notifica.

Art. 4 Catasto viticolo 1 Il catasto viticolo descrive le particelle con impianti di vigneti e quelle oggetto di una ricostituzione. Esso indica per ognuna di queste superfici:

a. il nome del gestore o del proprietario; b. il Comune di ubicazione; c. il numero della particella; d. la superficie viticola in m2; e. la superficie dei vitigni, compresa la superficie occupata da ciascuna varietà;

6 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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f. le denominazioni autorizzate per designare il vino prodotto con uva della superficie viticola;

g. se del caso, l’esclusione della superficie viticola dalla produzione di vino.

2 I Cantoni possono rilevare dati supplementari. 3 Essi possono rinunciare a registrare le superfici con impianti di vigneti secondo l’articolo 2 capoverso 4. 4 Il catasto viticolo deve essere aggiornato annualmente.

Art. 5 Superfici destinate alla produzione di vino 1 Possono essere coltivate per la produzione di vino le superfici viticole:

a. sulle quali è stato autorizzato un nuovo impianto conformemente all’artico- lo 2 capoverso 2;

b. sulle quali è stata praticata regolarmente prima del 1999 la produzione vini- cola professionale;

c. per le quali l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) 7 ha autorizzato prima del 1999 un impianto e sulle quali l’impianto di vigneti è stato effettivamente eseguito nel termine di dieci anni dal rilascio dell’autoriz- zazione.

2 Se la gestione di una superficie viticola viene interrotta per più di dieci anni, l’autorizzazione non è più valida. 3 La vendita di vino, come pure di uve o di mosto d’uva destinati alla produzione di vino è vietata se questi prodotti provengono da superfici viticole non autorizzate per la produzione di vino.8

Art. 6 Vigneti impiantati illecitamente 1 Il Cantone dispone l’estirpazione delle viti impiantate in violazione delle presenti disposizioni. 2 Il gestore o il proprietario della particella interessata deve estirpare le viti entro dodici mesi dalla notifica della decisione cantonale. Scaduto questo termine, il Cantone fa estirpare le viti a spese del contravventore.

Art. 7 Ammissione nell’elenco dei vitigni 1 Per ammettere una varietà nell’elenco dei vitigni sono determinanti in particolare le seguenti proprietà:

7 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123).

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a. la resa per unità di superficie; b. il tenore naturale di zucchero; c. il tenore globale di acidi; d. la resistenza alle malattie.

2 Per le varietà destinate alla produzione vinicola, sono inoltre esaminate le proprietà organolettiche dei vini da essi prodotti. 3 L’UFAG emana le disposizioni d’esecuzione.

Sezione 2: ...

Art. 8 a 189

Sezione 3: Denominazione ed esigenze minime

Art. 19 Termini vinicoli specifici 1 I termini vinicoli specifici che figurano nell’allegato 1 possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera solo nel rispetto delle loro defini- zioni. 2 Sono protetti contro ogni usurpazione, imitazione, evocazione o traduzione, anche se il termine specifico protetto è accompagnato da un’espressione quale «genere», «tipo», «modo», «imitazione», «metodo» o da espressioni analoghe.

Art. 20 Regioni vitivinicole Il territorio vitivinicolo svizzero è suddiviso in tre regioni:

a. la regione della Svizzera romanda comprendente i Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese, Friborgo, Neuchâtel, Giura e la regione del lago di Bienne del Cantone di Berna;

b.10 la regione della Svizzera tedesca comprendente i Cantoni di Basilea- Campagna e Basilea-Città, Soletta, Argovia, Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Glarona, Zurigo, Svitto, Zugo, Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, Uri, Grigioni ad eccezione della Mesolcina e Berna ad eccezione della regione del lago di Bienne;

c.11 la regione della Svizzera italiana comprendente il Cantone Ticino e la Mesolcina.

9 Abrogati dal n. I dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010

(RU 2010 733). 11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010

(RU 2010 733).

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Art. 21 Vini a denominazione di origine controllata 1 Per vino a denominazione di origine controllata (DOC) s’intende un vino designato con il nome di un Cantone o di un’area geografica di un Cantone. 2 I Cantoni fissano i requisiti applicabili alle DOC; queste ultime devono prevedere:

a. una delimitazione dell’area geografica nella quale è prodotta al minimo l’uva;

b. un elenco dei vitigni autorizzati; c. un elenco dei metodi di coltura autorizzati; d. un tenore minimo naturale di zucchero per vitigno autorizzato; e. la resa massima dell’unità di superficie per vitigno autorizzato; f. un elenco dei metodi di vinificazione autorizzati; g. un sistema di analisi e d’esame organolettico del vino pronto per la vendita.

3 I Cantoni possono estendere una DOC al di là delle frontiere, qualora: a. il vigneto costituisca un’entità geografica ben definita, e b. la DOC comune sia sottoposta agli stessi requisiti.

3bis L’area di produzione dell’uva può essere estesa a un’area limitrofa del territorio svizzero purché:

a. sia previsto da un accordo internazionale; b. il vigneto costituisca un’entità geografica ben definita con il vigneto sviz-

zero limitrofo; c. i requisiti specifici siano fissati dal Cantone interessato, d’intesa con

l’UFAG; e d. le disposizioni di controllo al di fuori del territorio svizzero siano garantite

da un organo di controllo riconosciuto nel Paese interessato.12 4 I Cantoni controllano la conformità dei vini DOC ai requisiti che hanno fissato secondo il capoverso 2. 5 Essi non possono fissare tenori minimi naturali di zucchero inferiori ai tenori seguenti:

Vitigni bianchi °Brix

Vitigni rossi °Brix

Regione Svizzera romanda 15,2° 17,0° Regione Svizzera tedesca 15,8° 17,0° Regione Svizzera italiana 15,8° 17,6° .

13

12 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 733). 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010

(RU 2010 733).

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6 Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti:

Vitigni bianchi kg/m2

Vitigni rossi kg/m2

Regione Svizzera romanda 1,4 1,2 Regione Svizzera tedesca 1,4 1,2 Regione Svizzera italiana 1,2 1,2 .

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Art. 2215 Vini con indicazione geografica tipica 1 Per vino con indicazione geografica tipica s’intende un vino designato mediante il nome del Paese o di una parte dello stesso, la cui estensione supera quella di un Cantone. Esso deve soddisfare i requisiti seguenti:

a. l’uva è raccolta nell’area geografica che designa il vino; b.16 il tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 14,4 °Brix per uve di

vitigni bianchi e di 15,2 °Brix per uve di vitigni rossi; c. la produzione dell’unità di superficie è limitata a 1,8 kg/m2 nel caso di uve

di vitigni bianchi e a 1,6 kg/m2 nel caso di uve di vitigni rossi. 2 Le superfici viticole che il gestore intende utilizzare per la produzione di vino con indicazione geografica tipica devono essere annunciate al Cantone dal gestore entro il 31 luglio dell’anno del raccolto.17

Art. 2318 Vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria

1 Per vino con indicazione geografica tipica e con denominazione tradizionale pro- pria s’intende un vino con indicazione geografica tipica:19

a.20 ottenuto a partire da uve provenienti di una regione geografica ubicata inte- ramente in un Cantone o all’interno dei due Cantoni della regione della Svizzera italiana giusta l’articolo 20 lettera c;

14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 733).

15 RU 2008 3931 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2017 6123). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2017 6123). 18 Correzione del 19 ago. 2008 (RU 2008 3931). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2017 6123). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2017 6123).

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b. recante una denominazione tradizionale menzionata nell’allegato 3 e definita dalla legislazione del Cantone che la detiene.

2 Una denominazione tradizionale non può essere utilizzata per un vino con indica- zione geografica tipica se la denominazione è già utilizzata per un vino a denomina- zione di origine controllata. 3 I Cantoni fissano requisiti supplementari a quelli fissati nell’articolo 22 lettere b e c.

Art. 2421 Vini da tavola 1 Per vino da tavola svizzero s’intende un vino ottenuto a partire da uve raccolte in Svizzera, il cui tenore minimo naturale richiesto di zucchero è di 13,6 °Brix per uve di vitigni bianchi e di 14,4 °Brix per uve di vitigni rossi. 2 Le superfici viticole che il gestore intende utilizzare per la produzione di vino da tavola devono essere annunciate al Cantone dal gestore entro il 31 luglio dell’anno del raccolto.

Art. 24a22 Zona di produzione transfrontaliera Alle condizioni di cui all’articolo 21 capoverso 3bis, l’area di produzione dei vini con indicazione geografica tipica o dei vini da tavola può essere estesa a un’area limi- trofa del territorio svizzero.

Art. 24b23 Certificato di produzione 1 I Cantoni rilasciano a ogni proprietario o gestore un certificato per le superfici viticole coltivate descritte nel catasto viticolo in virtù dell’articolo 4 e destinate alla produzione di vino in virtù dell’articolo 5, il quale stabilisce i quantitativi massimi di uva che possono essere utilizzati per la produzione di vino (certificato di produ- zione). 2 Il certificato di produzione contiene almeno le seguenti informazioni:

a. il nome del proprietario o del gestore; b. il vitigno; c. le classi di vino consentite per vitigno in virtù degli articoli 21–24 e, se rile-

vante, i quantitativi massimi consentiti, espressi in kg di uva; d. il nome del Comune dal quale proviene l’uva e, se il Cantone lo prevede, tut-

te le denominazioni supplementari che designano le unità geografiche più piccole di un Comune;

e. la superficie dei fondi in m2; f. un numero d’identificazione univoco.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123).

22 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 733). 23 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123).

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3 Se su una superficie viticola coltivata, descritta nel catasto viticolo in virtù dell’articolo 4 e destinata alla produzione di vino in virtù dell’articolo 5, è prodotto anche un quantitativo di uva non destinato alla vinificazione, tale quantitativo di uva è computato nel quantitativo massimo di uva della classe di vino selezionata dal proprietario o dal gestore.

Art. 25 Repertorio delle denominazioni di origine controllata 1 L’UFAG tiene e pubblica un repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllata definite conformemente all’articolo 21. 2 I Cantoni trasmettono la lista delle loro DOC e i relativi riferimenti della legisla- zione cantonale all’UFAG. Ogni modifica dev’essere annunciata senza indugio all’UFAG.

Art. 2624 Elaborazione e condizionamento Le uve e i mosti destinati all’elaborazione, come pure i vini classificati in funzione delle diverse designazioni e denominazioni devono essere raccolti, elaborati e depo- sitati separatamente. Lo stesso dicasi se un’azienda25 vinifica per conto di un pro- duttore di uva e i prodotti sono messi in commercio con il nome di tale produttore, associati a un termine che lascia intendere che i prodotti provengono dai suoi vigneti.

Art. 27 Declassamento 1 Le partite di uva, i mosti e i vini che aspirano a essere classificati quali vini DOC o vini con indicazione geografica tipica, ma che non soddisfano uno dei requisiti relativi ai vini DOC o ai vini con indicazione geografica tipica sono declassati nella classe inferiore per quanto adempiano tutti i requisiti. La designazione delle partite di uva, dei mosti e dei vini declassati è adattata di conseguenza.26 2 Le partite di uva e i mosti che non rispondono alle esigenze relative ai vini da tavola non possono essere trasformate in vino né commercializzate come tali. I vini da tavola che non adempiono le esigenze non possono essere commercializzati come tali.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965).

25 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

26 RU 2008 3931

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Sezione 4: Controllo della vendemmia

Art. 2827 Oggetto e principio 1 Il controllo della vendemmia riguarda tutto il raccolto di uva destinato alla vinifi- cazione fino al momento della torchiatura. Fanno eccezione i prodotti provenienti da impianti di cui all’articolo 2 capoverso 4. 2 Il controllo della vendemmia è eseguito secondo il principio dell’autocontrollo da parte del vinificatore giusta l’articolo 29 e della sorveglianza dell’autocontrollo da parte del Cantone sulla base di un’analisi dei rischi conformemente agli articoli 30 e 30a.

Art. 2928 Obblighi del vinificatore 1 Per ogni partita di uva il vinificatore deve registrare:

a. il numero d’identificazione del relativo certificato di produzione conforme- mente all’articolo 24b;

b. il nome del gestore; c. il vitigno; d. il quantitativo di uva in kg:

1. per le partite acquistate: pesato, 2. per le partite delle aziende giusta l’articolo 35 capoverso 3: stimato o

pesato; e. il tenore naturale di zucchero in °Brix o °Oechsle misurato con un rifratto-

metro; f. la data d’entrata; g. il nome dell’unità geografica più piccola di quella secondo il certificato di

produzione in virtù dell’articolo 24b e il nome dell’unità utilizzato per la de- signazione del vino.

2 Per vinificatore s’intende colui che ritira e torchia l’uva. 3 I gestori hanno l’obbligo di comunicare ai vinificatori i dati di cui al capoverso 1 lettere a–c e g. 4 Il vinificatore:

a. classifica le singole partite di uva sulla base del relativo certificato di produ- zione e dei dati di cui al capoverso 1 o in base a eventuali declassamenti disposti dal Cantone in una delle classi di vino di cui agli articoli 21–24;

b. registra i quantitativi di uva non destinati alla vinificazione se l’uva proviene da una determinata superficie viticola coltivata, descritta nel catasto viticolo

27 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123).

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in virtù dell’articolo 4 e destinata alla produzione di vino in virtù dell’arti- colo 5.

5 Registra i dati di cui ai capoversi 1 e 4 secondo le prescrizioni del Cantone di origine dell’uva e glieli notifica. 6 Mette a disposizione delle autorità di controllo i dati di cui ai capoversi 1 e 4 e deve poter attestare l’utilizzo di un nome in virtù del capoverso 1 lettera g.

Art. 3029 Obblighi dei Cantoni 1 I Cantoni disciplinano il controllo della vendemmia nell’ambito delle disposizioni seguenti. 2 Essi dispongono di un sistema elettronico che consente un confronto automatico tra le partite di uva di cui all’articolo 29 capoverso 1 e il certificato di produzione di cui all’articolo 24b. In tal modo controllano se:

a. tutte le partite di uva di un vitigno rispettano il quantitativo massimo di uva della classe di vino selezionata con le esigenze più elevate;

b. ogni partita di uva raggiunge il tenore naturale minimo di zucchero della classe di vino selezionata.

3 Essi trasmettono all’organo responsabile del controllo del commercio del vino giusta l’articolo 36 (organo di controllo) su richiesta le informazioni di cui l’organo di controllo necessita per il corretto esercizio del suo lavoro.

Art. 30a30 Sorveglianza sull’autocontrollo da parte dei Cantoni 1 I Cantoni vigilano sull’autocontrollo del vinificatore durante la vendemmia. Ogni azienda d’incantinamento è controllata almeno ogni sei anni. 2 I Cantoni eseguono la vigilanza sull’autocontrollo del vinificatore in funzione dei rischi possibili. Essi tengono conto in particolare:

a. dell’affidabilità degli autocontrolli già effettuati dall’azienda d’incantina- mento;

b. degli antecedenti dell’azienda d’incantinamento per quanto riguarda il ri- spetto delle disposizioni degli articoli 21–24;

c. di ogni sospetto fondato d’infrazione agli articoli 21–24 e 29; d. di condizioni meteorologiche particolari; e. della presenza di uva di superfici viticole di altri Cantoni; f. del quantitativo di uva incantinata.

3 I Cantoni ordinano, se del caso, il declassamento delle partite di uva e dei mosti secondo l’articolo 27.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123).

30 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123).

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4 I Cantoni allestiscono per ogni vinificatore che incantina uva del loro territorio cantonale una sintesi di tutti gli incantinamenti registrati dal vinificatore (scheda delle forniture). 5 La scheda delle forniture comprende i quantitativi raccolti in kg almeno per:

a. classe di vino; b. vitigno; c. Comune dal quale proviene l’uva e, se previsto dal Cantone, per ogni desi-

gnazione supplementare di unità geografiche più piccole di un Comune. 6 Sulla scheda delle forniture il vinificatore deve essere identificabile in modo uni- voco mediante uno dei seguenti numeri:

a. numero d’identificazione delle imprese (IDI) in virtù della legge federale del 18 giugno 201031 sul numero d’identificazione delle imprese;

b. numero del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) giusta la legge del 9 ottobre 199232 sulla statistica federale.

Art. 30b33 Informazioni che i Cantoni sono tenuti a trasmettere 1 I Cantoni mettono a disposizione per via elettronica dell’organo di controllo tutte le schede delle forniture. 2 Essi informano l’UFAG, secondo le sue prescrizioni, entro fino marzo dell’anno seguente alla vendemmia, sui risultati del controllo della vendemmia, segnatamente:

a. sul numero di certificati di produzione rilasciati e sul numero di partite di uva incantinate mediante tali certificati;

b. sulla classificazione delle aziende d’incantinamento in categorie di rischio giusta l’articolo 30a capoverso 2;

c. sul numero di controlli delle aziende d’incantinamento secondo l’artico- lo 30a capoverso 1;

d. sulle infrazioni constatate alle disposizioni degli articoli 21–24 e 29; e. sul numero di declassamenti ordinati giusta l’articolo 30a capoverso 3.

3 Essi comunicano all’UFAG, entro fine novembre dell’anno in corso, le superfici viticole in virtù dell’allegato numero 156 dell’ordinanza del 30 giugno 199334 sulle rilevazioni statistiche. 4 Essi presentano all’UFAG, entro fine gennaio dell’anno successivo alla vendem- mia, un rapporto della vendemmia che comprende tutti i dati statistici secondo l’allegato numero 156 dell’ordinanza sulle rilevazioni statistiche.

31 RS 431.03 32 RS 431.01 33 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). 34 RS 431.012.1

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Art. 31 Partecipazione della Confederazione 1 La Confederazione partecipa al finanziamento dei costi di controllo della vendem- mia. Essa versa un importo forfetario annuale ai Cantoni che eseguono un controllo della vendemmia e forniscono un rapporto cantonale della vendemmia. L’importo forfetario si compone di un importo di base fisso di 1000 franchi e di un importo di 55 franchi per ha di vigna. 2 Qualora un Cantone esegue il controllo per conto di un altro Cantone, la superficie presa in considerazione è la superficie cumulata, mentre l’importo di base è versato in un’unica volta. 3 Se un Cantone non adempie i suoi obblighi secondo gli articoli 30–30b, la Confe- derazione può negare in tutto o in parte l’importo forfettario annuale giusta il capo- verso 1. Se l’importo forfettario è già stato versato, può richiederne la restituzione completa o parziale.35

Art. 32 Pubblicazione L’UFAG pubblica annualmente un rapporto sul volume e sulla qualità del raccolto secondo i Cantoni e i principali vitigni.

Sezione 5: Controllo del commercio di vini

Art. 33 Oggetto 1 Il controllo del commercio di vini riguarda l’attività commerciale di ogni persona o azienda che esercita il commercio di vini. 2 Per commercio di vini s’intende l’acquisto e la vendita di succo d’uva, di mosti, di prodotti contenenti vino e di vini, effettuati a titolo professionale, come pure il trattamento e l’immagazzinamento di questi prodotti in vista della loro distribuzione o commercializzazione.36

Art. 3437 Obbligo del controllo, esenzione dall’obbligo del controllo 1 Ogni azienda che intende esercitare il commercio di vino sottostà al controllo del commercio dei vini e deve annunciarsi all’organo di controllo (art. 36) prima dell’inizio della sua attività. 2 Sono parimenti esentate dal controllo del commercio dei vini le aziende:

a. che in Svizzera ritirano o acquistano e rivendono solo prodotti in bottiglia muniti:

35 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014

(RU 2013 3965). 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2017 6123).

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1. di un’etichetta riportante la ragione sociale di un’azienda assoggettata all’organo di controllo, e

2. di un sistema di chiusura non riutilizzabile; b. che non importano né esportano vino; e c. il cui volume annuale non supera 1000 hl.

3 Sono esentate dal controllo del commercio dei vini anche le aziende: a. che producono esclusivamente per il proprio fabbisogno privato; b. che non sono dedite né alla distribuzione né alla commercializzazione; e c. la cui produzione totale non supera 500 l.

4 In caso di sospetto di infrazione, l’attività delle aziende di cui ai capoversi 2 e 3 può essere controllata in qualsiasi momento.

Art. 34a38 Obblighi delle aziende 1 Ogni azienda che esercita il commercio di vino deve:

a. tenere una contabilità di cantina su tutta l’attività secondo una forma am- messa dall’organo di controllo;

b. allestire a destinazione dell’organo di controllo un inventario dei suoi stock di prodotti vitivinicoli.

2 Le aziende di cui all’articolo 34 capoverso 2 devono tenere solo una contabilità di cantina semplificata. 3 Le aziende che importano solo prodotti in bottiglia muniti di un’etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile o che li acquistano in Svizzera e li distribui- scono o rivendono soltanto a terzi per il loro fabbisogno privato possono essere incaricate dall’organo di controllo di tenere una contabilità di cantina semplificata. 4 Le aziende di cui all’articolo 34 capoverso 3 sono esentate dall’obbligo di tenere una contabilità di cantina.

Art. 34b39 Contabilità di cantina 1 La contabilità di cantina deve essere eseguita regolarmente. L’azienda deve regi- strare in particolare:

a. le entrate e le uscite; b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali; c. i quantitativi suddivisi per annata, varietà e denominazione specifica e, in

caso di torchiatura per un produttore di uva, per proprietario del vino; d. ogni modifica del volume risultante da un trattamento dei prodotti vitivini-

coli;

38 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). 39 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123).

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e. le perdite. 2 La contabilità va completata con i giustificativi utili. La contabilità e i pertinenti giustificativi devono permettere di determinare in ogni momento:

a. le denominazioni e le designazioni; b. i vitigni e le annate; c. gli stock in cantina; d. il tipo di utilizzazione dei prodotti vitivinicoli; e e. il nome del proprietario del vino se l’azienda vinifica per altri produttori di

uva. 3 Nel caso di prodotti indigeni, occorre presentare come mezzo di prova i documenti di registrazione di cui all’articolo 29 capoversi 1 e 4. Qualora per la designazione del vino venga utilizzato il nome di un’unità geografica secondo l’articolo 29 capo- verso 1 lettera g, l’azienda deve poter comprovare all’organo di controllo la traccia- bilità del vino. 4 Nel caso di prodotti esteri, in applicazione dell’allegato 7 dell’accordo del 21 giu- gno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, come mezzo di prova per la determinazione della denominazione geografica, dell’annata, del vitigno e di ogni altro dato utilizzato per la designazione dev’essere presentato:

a. un documento d’accompagnamento per il trasporto di prodotti vitivinicoli; o b. un documento rilasciato o riconosciuto dal servizio competente del Paese

produttore.

Art. 34c40 Contabilità di cantina semplificata 1 Chi è sottoposto all’obbligo di tenere una contabilità di cantina semplificata deve allestire un elenco con le entrate in cui devono essere visibili:

a. i nomi dei fornitori; b. le designazioni e le denominazioni del vino; c. i quantitativi.

2 La contabilità va completata con i giustificativi utili secondo le disposizioni dell’organo di controllo. La contabilità e i pertinenti giustificativi devono permettere di determinare in ogni momento:

a. le denominazioni e le designazioni; b. i vitigni e le annate.

3 Nel caso di prodotti esteri, se rilevante, devono essere forniti i mezzi di prova giusta l’articolo 34b capoverso 4.

40 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123).

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Art. 34d41 Inventario degli stock di prodotti vitivinicoli 1 L’inventario deve indicare i quantitativi suddivisi per varietà, denominazione specifica e annata se il prodotto è messo in vendita con l’annata. 2 Esso è allestito ogni anno il 31 dicembre e presentato, munito della firma del responsabile dell’inventario, all’organo di controllo al più tardi il 31 gennaio dell’anno successivo.

Art. 34e42 Sostegno dell’organo di controllo da parte delle aziende Le aziende devono offrire il necessario sostegno all’organo di controllo. Esse de- vono:

a. su richiesta, consegnare la contabilità di cantina; b. fornire ogni informazione utile e accordare all’organo di controllo il libero

accesso all’azienda e a tutti i locali amministrativi e ai depositi appartenenti all’azienda;

c. su richiesta, consegnare tutti i documenti, etichette e prodotti considerati dall’organo di controllo come giustificativi o come rilevanti per i controlli nonché consentire la consultazione della contabilità finanziaria e aziendale;

d. mettere a disposizione gratuitamente i vini prelevati dall’organo di controllo per il campionamento.

Art. 3543 Esecuzione del controllo del commercio del vino da parte dell’organo di controllo

1 L’organo di controllo controlla le aziende almeno ogni sei anni. Nelle aziende che importano annualmente 20 hl al massimo ed esclusivamente prodotti in bottiglia muniti di un’etichetta e di un sistema di chiusura non riutilizzabile i controlli devono essere eseguiti almeno ogni otto anni. 2 L’organo di controllo effettua il controllo in funzione dei possibili rischi. Esso tiene conto in particolare:

a. dell’affidabilità degli autocontrolli già effettuati dall’azienda; b. dei rischi constatati in materia di assemblaggio, di taglio, di rispetto delle

denominazioni e designazioni; c. degli antecedenti dell’azienda controllata per quanto riguarda il rispetto della

legislazione; d. della dimensione e dell’attività dell’azienda; e. della varietà dei vini commercializzati; f. della presenza di vini esteri;

41 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). 42 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2017 6123).

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g. della presenza di vini svizzeri o esteri acquistati o appartenenti ad altre per- sone;

h. di ogni sospetto fondato di infrazione alla legislazione; i. delle condizioni meteorologiche particolari; j. della formazione delle persone responsabili della tenuta della contabilità di

incantinamento. 3 Le aziende che elaborano uva propria, vendono solo i loro prodotti e acquistano annualmente al massimo 20 hl dalla stessa regione di produzione, sono classificate di regola in una categoria di rischio bassa. 4 L’organo di controllo preleva campioni ufficiali in virtù delle disposizioni degli articoli 40–52 dell’ordinanza del 16 dicembre 201644 sull’esecuzione della legisla- zione sulle derrate alimentari. Invia i campioni ai laboratori giusta l’articolo 39 di tale ordinanza. 5 In caso di contestazione l’organo di controllo dispone i provvedimenti necessari ed esercita il diritto di querela giusta l’articolo 172 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.

Art. 35a45 Altri obblighi dell’organo di controllo L’organo di controllo ha inoltre i seguenti obblighi:

a. riceve le schede delle forniture di cui all’articolo 30 o se le procura presso i Cantoni, tiene un elenco delle aziende che praticano il commercio di vino e informa l’UFAG al riguardo. Per l’identificazione delle aziende utilizza l’IDI o il RIS;

b. notifica le infrazioni constatate e i provvedimenti adottati all’UFAG, all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria nonché al ser- vizio cantonale competente preposto al controllo delle derrate alimentari;

c. riceve gli inventari delle aziende, li riassume e trasmette il risultato all’UFAG al più tardi entro fine marzo dell’anno seguente;

d. allestisce, secondo le prescrizioni dell’UFAG, un rapporto annuo con i risul- tati dettagliati dei controlli e lo presenta all’UFAG entro la fine di marzo dell’anno seguente;

e. informa l’opinione pubblica, nella forma adeguata, sui risultati dei controlli; f. presenta all’UFAG, su domanda, altri resoconti richiesti e gli trasmette tutti i

documenti di cui dispone o ai quali ha accesso;

44 RS 817.042 45 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123).

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Art. 3646 Organo di controllo 1 L’esecuzione del controllo del commercio del vino è affidata alla fondazione «Controllo svizzero del commercio dei vini». 2 L’UFAG stipula un accordo di prestazione con l’organo di controllo. L’accordo disciplina in particolare gli obblighi dell’organo di controllo, la portata dell’accre- ditamento, la vigilanza, la protezione dei dati nonché gli oneri relativi alle ispezioni e la disposizione di provvedimenti.

Art. 3747

Art. 3848 Spese di controllo ed emolumenti 1 Le spese per i controlli eseguiti dall’organo di controllo sono a carico degli assog- gettati al controllo. 2 L’organo di controllo stabilisce una tariffa degli emolumenti. La stessa dev’essere approvata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). 3 I costi delle analisi dei campioni prelevati dall’organo di controllo sono assunti dall’organo di controllo. Se le analisi danno adito a contestazioni i rispettivi costi sono a carico dell’azienda controllata.

Art. 3949

Art. 4050 Collaborazione tra l’organo di controllo e le autorità 1 L’organo di controllo trasmette immediatamente, su domanda, tutte le informazioni utili ai servizi federali e cantonali. 2 Esso annuncia alle autorità competenti tutte le osservazioni su infrazioni alla legislazione agricola o sulle derrate alimentari. 3 L’Amministrazione federale delle dogane comunica all’organo di controllo i dati relativi allo sdoganamento necessari ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza. 4 I servizi federali e cantonali forniscono all’organo di controllo, su sua domanda, ogni informazione utile alla sua attività.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123).

47 Abrogato dal n. I dell’O del 12 nov. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5843). 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2017 6123). 49 Abrogato dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2017 6123).

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Art. 4151 Vigilanza L’organo di controllo sottostà alla vigilanza del DEFR.

Sezione 6: Certificazione della qualità per l’esportazione

Art. 42 1 L’UFAG è competente per la certificazione della qualità del succo d’uva, dei mosti e dei vini esportati. 2 Esso disciplina la procedura e i metodi d’analisi e di certificazione della qualità dei vini.

Sezione 7: Importazione

Art. 43 Eccezione al regime del permesso d’importazione Un permesso generale d’importazione (PGI) non è necessario nei seguenti casi:

a.52 importazioni di vini naturali delle voci di tariffa 2204.2221, 2222, 2231, 2232, 2923, 2924, 2933 e 2934 nell’ambito del «contingent particulier»;

b. importazioni provenienti dai vigneti propri secondo l’articolo 46; c.53 importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa

2204.2150.

Art. 44 Condizioni speciali per l’assegnazione di quote del contingente doganale

1 Le quote del contingente doganale per i vini bianchi e per i vini rossi, come pure per il succo d’uva sono assegnate, ad eccezione del capoverso 2, solo a persone che:

a. effettuano l’importazione a titolo commerciale; e b. adempiono gli obblighi descritti nell’articolo 34.

2 Le quote del «contingent particulier» sono assegnate solo a persone che: a. importano i vini in recipienti con una capacità superiore a 2 l; e b. forniscono i vini solo alla loro clientela privata (compresi albergatori e risto-

ratori), che acquista i vini per il proprio fabbisogno personale o per la mesci- ta nel proprio ristorante o albergo, escludendo ogni tipo di commercio.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123).

52 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. 3 all’O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2445).

53 Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. 7 all’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

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Art. 45 Assegnazione delle quote del contingente doganale 1 Le quote del contingente doganale globale per i vini bianchi e per i vini rossi (senza il «contingent particulier» menzionato nel capoverso 3) sono assegnate in base all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d’importazione. 2 Si rinuncia a disciplinare la ripartizione del contingente doganale per il succo d’uva. 3 Le quote del «contingent particulier» sono assegnate ogni anno per un volume di 10 000 hl secondo il protocollo franco-svizzero dell’11 giugno 196554 concernente l’amministrazione di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera. Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

Art. 46 Importazioni provenienti da vigneti propri 1 Ogni anno possono essere importati 100 litri di vino proveniente da vigneti propri delle voci di tariffa 2204.2221, 2222, 2231, 2232, 2923, 2924, 2933 e 2934 per economia domestica o azienda all’ADC a condizione che:55

a. i vini siano importati in recipienti di capacità superiore a 2 litri, e b. sia presentato all’UFAG, assieme alla domanda di importazione all’ADC, un

attestato ufficiale di proprietà, autenticato dall’autorità estera competente. 2 Le importazioni non sono computate nel contingente doganale.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 4756 Esecuzione 1 L’UFAG esegue la presente ordinanza per quanto altri organi non ne siano incari- cati. 2 L’organo di controllo di cui all’articolo 36 esegue, nel quadro dei controlli del commercio dei vini, gli articoli 19, 21–24, 34–34d. 3 Esso adotta in particolare i seguenti provvedimenti:

a. ordine di ripristino della conformità di un prodotto alla legislazione sul vino; b. declassamento giusta l’articolo 27; c. ordine concernente la tenuta di una contabilità di cantina secondo l’arti-

colo 34a.

54 RS 0.946.293.492.1 55 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. 3 all’O del 10 giu. 2016 concernente la modifica della

tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2445). 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018

(RU 2017 6123).

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Art. 48 Disposizioni transitorie 1 I vini svizzeri prodotti con uve della vendemmia 2007 sono sottoposti al diritto previgente. 2 I vini svizzeri a denominazione di origine controllata prodotti con uve della ven- demmia 2008 possono essere lavorati conformemente alle esigenze fissate dai Can- toni secondo il diritto federale previgente. 3 I Cantoni devono adattare le loro disposizioni relative ai vini a denominazione di origine controllata entro il 1° giugno 2009.

Art. 48a57 Disposizioni transitorie della modifica del 18 ottobre 2017 1 I Cantoni devono disporre al più tardi dal 1° gennaio 2020 di un sistema informati- co che corrisponda alle disposizioni di cui agli articoli 24b, 30, 30a e 30b. Fintanto che il Cantone non adempie alle disposizioni di cui agli articoli 24b, 30, 30a e 30b, i vinificatori sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 29 nel tenore previgente. 2 Gli organi di controllo del commercio dei vini sotto la responsabilità dei Cantoni, riconosciuti come equivalenti dall’UFAG, possono esercitare la loro attività di con- trollo secondo il diritto federale previgente al più tardi fino al 31 dicembre 2018. Le aziende finora ad essi subordinate sottostanno, al più tardi dal 1° gennaio 2019, all’organo di controllo di cui all’articolo 36.

Art. 49 Diritto vigente: abrogazione L’ordinanza del 28 maggio 199758 sul controllo del commercio dei vini e l’ordinanza del 7 dicembre 199859 sul vino sono abrogate.

Art. 50 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

57 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). 58 [RU 1997 1182, 1999 303 n. I 9, 2002 1382, 2003 1761, 2004 4911, 2006 4705

n. II 102] 59 [RU 1999 86, 2002 1097, 2003 1757 4915, 2005 2159, 2007 1469 all. 4 n. 53]

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Allegato 160 (art. 19 cpv. 1)

Termini vinicoli specifici

Diciture Definizioni

Auslese/Sélection/ Selezione

Denominazione per un vino a denominazione di origine controlla- ta definita dalla legislazione cantonale.

Beerenauslese/ Sélection de grains nobles

Vino a denominazione di origine controllata elaborato con uve colpite da marciume nobile. Il tenore naturale minimo di zucchero è fissato dai Cantoni. Esso è di almeno 26,0 °Brix61. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Beerli/Beerliwein Vino rosso a denominazione di origine controllata vinificato senza i raspi.

Château/Castello/ Schloss

Denominazione per un vino a denominazione di origine controlla- ta definita dalla legislazione cantonale.

Eiswein/Vin de glace Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve gelate sulla pianta al momento della raccolta e pressate prima del loro disgelo. La vendemmia deve essere effettuata a una temperatura inferiore o uguale a –7 °C. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. Almeno 15 % di volume di alcol potenziale, ossia almeno 25,3 °Brix.

Federweiss/ Weissherbst

Vino a denominazione di origine controllata della Svizzera tede- sca ottenuto da uve di vitigni rossi pressate prima o all’inizio della fermentazione.

Flétri, flétri sur souche Vino dolce a denominazione di origine controllata ottenuto da uve appassite sulla pianta, di tenore pari almeno a 13 % di volume di alcol potenziale, non arricchito con alcol, zucchero o succo d’uva concentrato, contenente ancora dello zucchero residuo dopo la fermentazione normale. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati. Le denominazioni mezzo appassito, semiappassito, ecc. sono vietate.

Gletscherwein/ Vin des Glaciers

Vino del Cantone Vallese a denominazione di origine controllata definita dalla legislazione cantonale.

Œil-de-Perdrix Vino rosato a denominazione di origine controllata ottenuto da uve della varietà Pinot nero. Può contenere esclusivamente Pinot grigio o Pinot bianco nella misura del 10 per cento al massimo.

Passerillé/Strohwein/ Sforzato

Vino a denominazione di origine controllata elaborato a partire da uve bianche o rosse essiccate su paglia, graticci, in cassette o applicando altri metodi appropriati. L’arricchimento e la concen- trazione sono vietati.

60 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 nov. 2009 (RU 2010 733). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell’O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3965), dal n. 4 dell’all. all’O del 16 dic. 2016 sul- le derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RU 2017 283) e dal n. II dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123).

61 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6123). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

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Diciture Definizioni

Pressé doux/Süssdruck Vino rosato elaborato a partire da uve rosse pressate prima o durante la fase iniziale della fermentazione.

Primeur/Novello/ Vin nouveau

Vino vinificato e imbottigliato prima della fine dell’anno di vendemmia.

Reserve/Réserve/ Riserva/Reserva

Vino a denominazione di origine controllata in base alla legisla- zione cantonale messo in commercio dopo un periodo d’invecchiamento di almeno 18 mesi per i vini rossi e 12 mesi per i vini bianchi a partire dal 1° ottobre dell’anno di vendemmia.

Schiller («Schillerwein») Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve rosse e bianche provenienti dalla medesima parcella e vinificate assie- me.

Spätlese/ Vendange tardive/ Vendemmia tardiva

Vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve raccolte secondo i criteri definiti nella legislazione canto- nale. In tenore naturale di zucchero deve essere superiore alla media annuale.

Sur lie(s)/auf der Hefe ausgebaut

Vino affinato sulle fecce almeno per un inverno.

Trockenbeerenauslese Vino a denominazione di origine controllata, costituito da uve appassite sulla pianta, raccolte e vinificate secondo la tradizione della Svizzera tedesca. Tenore naturale di almeno 34,3 °Brix. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.

Village(s) Denominazione per un vino a denominazione di origine controlla- ta definita dalla legislazione cantonale.

Vin doux naturel Sinonimo di un vino liquoroso che corrisponde a una definizione cantonale precisa in materia di limitazione della produzione e del tenore di zucchero. L’arricchimento e la concentrazione sono vietati.

O sul vino

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Allegato 262 (art. 21 cpv. 5)

Tavola di conversione dei gradi Brix e dei gradi Oechslé

Gradi Oechslé in funzione del percento massico di saccarosio Temperatura di riferimento: 20 °C

°Brix °Oe °Brix °Oe °Brix °Oe

0.0 0.0 14.0 56.8 22.0 91.9 1.0 3.9 14.2 57.6 22.2 92.8 2.0 7.8 14.4 58.5 22.4 93.7 3.0 11.7 14.6 59.4 22.6 94.6 4.0 15.7 14.8 60.2 22.8 95.5 5.0 19.6 15.0 61.1 23.0 96.4 6.0 23.6 15.2 61.9 23.2 97.3 7.0 27.7 15.4 62.8 23.4 98.2 7.6 30.1 15.6 63.7 23.6 99.2 7.8 30.9 15.8 64.5 23.8 100.1 8.0 31.8 16.0 65.4 24.0 101.0 8.2 32.6 16.2 66.2 24.2 101.9 8.4 33.4 16.4 67.1 24.4 102.8 8.6 34.2 16.6 68.0 24.6 103.7 8.8 35.0 16.8 68.8 24.8 104.7 9.0 35.9 17.0 69.7 25.0 105.6 9.2 36.7 17.2 70.6 25.2 106.5 9.4 37.5 17.4 71.5 25.4 107.4 9.6 38.3 17.6 72.3 25.6 108.4 9.8 39.2 17.8 73.2 25.8 109.3

10.0 40.0 18.0 74.1 26.0 110.2 10.2 40.8 18.2 75.0 26.2 111.1 10.4 41.6 18.4 75.8 26.4 112.1 10.6 42.5 18.6 76.7 26.6 113.0 10.8 43.3 18.8 77.6 26.8 113.9 11.0 44.1 19.0 78.5 27.0 114.9 11.2 45.0 19.2 79.4 27.2 115.8 11.4 45.8 19.4 80.3 27.4 116.7 11.6 46.6 19.6 81.1 27.6 117.7 11.8 47.5 19.8 82.0 27.8 118.6 12.0 48.3 20.0 82.9 28.0 119.6 12.2 49.2 20.2 83.8 28.2 120.5 12.4 50.0 20.4 84.7 28.4 121.5 12.6 50.9 20.6 85.6 28.6 122.4 12.8 51.7 20.8 86.5 28.8 123.3 13.0 52.5 21.0 87.4 29.0 124.3 13.2 53.4 21.2 88.3 29.2 125.2 13.4 54.2 21.4 89.2 29.4 126.2 13.6 55.1 21.6 90.1 29.6 127.2 13.8 55.9 21.8 91.0 29.8 128.1 14.0 56.8 22.0 91.9 30.0 129.1

62 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 733).

Produzione agricola

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916.140

Allegato 363 (art. 23 cpv. 1 lett. b)

Denominazioni tradizionali

Le denominazioni tradizionali sono: Dôle (VS) Dorin (VD) Ermitage du Valais o Hermitage du Valais (VS) Fendant (VS) Goron (VS) Johannisberg du Valais (VS) Malvoisie du Valais (VS) Nostrano (TI e Mesolcina) Salvagnin (VD) Païen o Heida (VS)

63 Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 733).

O sul vino

25

916.140

Allegato 464

64 Abrogato dal n. II cpv. 1 dell’O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3965).

Produzione agricola

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916.140