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Lituania

LT045

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La Costituzione Della Repubblica Di Lituania

 La costituzione della Repubblica di Lituania

LA COSTITUZIONE D E L L A R E P U B B L I C A D I L I T U A N I A

[con le modifiche e le integrazioni fino al 1 giugno 2006]

S o m m a r i o LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

PARTE I. LO STATO LITUANO ............................. 9

PARTE II. LO STATO E LA PERSONA.................. 13

PARTE III. LA SOCIETA’ E LO STATO ................. 19

PARTE IV. L’ECONOMIA NAZIONALE E IL LAVORO....................................... 22

PARTE V. IL SEIM ................................................ 25

PARTE VI. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ....................................... 35

PARTE VII. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA................ 43

PARTE VIII. LA CORTE COSTITUZIONALE ............ 47

PARTE IX. LA CORTE............................................ 51

PARTE Х. L’AUTOGESTIONE LOCALE ED AMMINISTRAZIONE 56

PARTE XI. LE FINANZE E IL BILANCIO DELLO STATO ..................................... 58

PARTE XII. IL CONTROLLO STATALE .................. 61

PARTE XIII. LA POLITICA ESTERA E LA DIFESA DELLO STATO ....................... 62

PARTE XIV. LA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE ................................... 67

LE DISPOSIZIONI FINALI ................... 69

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LA PARTE COMPONENTE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

LA LEGGE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA “DELLO STATO LITUANO” ..................................... 72

L’ATTO COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA “DI NON ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA ALLE ALLEANZE POST SOVIETICHE ORIENTALI” ............................. 74

LA LEGGE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA “SULLA PROCEDURA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA” .......................................................... 76

L’ATTO COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA “DELL’APPARTENENZA DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA ALL’UNIONE EUROPEA” ......................................... 79

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LA COSTITUZIONE D E L L A R E P U B B L I C A D I L I T U A N I A

approvata dai cittadini della Repubblica di Lituania

al referendum il 25 ottobre 1992

la Costituzione della Repubblica di Lituania e’ entrata in vigore il 2 novembre 1992

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IL POPOLO LITUANO

– fondato lo Stato lituano tanti secoli fa,

– basando il suo fondamento di diritto sugli Statuti lituani e sulle Costutuzioni della Repubblica di Lituania,

– difenduto risolutamente la sua liberta’ ed indipendenza da secoli,

– mantenuto il suo spirito, la lingua materna, la scrittura ed usi,

– incarnando il diritto naturale d’uomo e di Popolo vivire e creare liberamente sulla terra dei suoi genitori ed antenati – nello Stato lituano indipendente,

– provvedendo alla concordia nazionale sulla terra della Lituania,

– aspirando alla societa’ civile aperta, giusta, armonica ed allo Stato di diritto,

a volonta’ dei cittadini dello Stato rigenerato della Lituania approva e proclama la

COSTITUZIONE presente

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PARTE I LO STATO LITUANO

Articolo 1

Lo Stato lituano e’ una repubblica democratica indipendente.

Articolo 2

Lo Stato della Lituania si crea dal Popolo. La sovranita’ appartiene al Popolo.

Articolo 3

Nessuno puo’ limitare oppure restringere la sovranita’ del Popolo, appropriarsi la volonta’ sovrana che’ appartiene a tutto il Popolo.

Il Popolo ed ogni cittadino ha il diritto di fare opposizione a qualsiasi persona che attenta all’indipendenza, all’integrita’ territoriale, all’ordinamento costituzionale dello Stato lituano in modo forzato.

Articolo 4

La volonta’ sovrana suprema il Popolo realizza direttamente oppure tramite i proprii rappresentanti elegtti in modo democratico.

Articolo 5

Il potere statale nella Lituania viene esercita dal Seim, dal Presidente della Repubblica e dal Governo, dalla Corte.

I pieni poteri si limitano dalla Costituzione.

Le istituzioni statali servono il popolo.

Articolo 6

La Costituzione e’ un atto unitario ed applicato direttamente.

Ciascuno puo’ difendere i suoi diritti basandosi sulla Costituzione.

Articolo 7

Qualsiasi legge o un altro atto sono invalidi se non corrispondono alla Costituzione.

Esclusivamente le leggi annunciate sono valide.

La legge non ammette l’ignoranza.

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Articolo 8

La presa del potere statale oppure il suo istituto in modo forzato e’ un atto anticostituzionale, illegale ed invalido.

Articolo 9

Le piu’ importanti questioni secondo la vita dello Stato e del Popolo si decidono al referendum.

Il referendum viene dichiarato dal Seim nei casi stabiliti dalla legge.

Il referendum viene anche dichiarato alla richiesta non meno di 300 mila dei cittadini che hanno il diritto elettorale.

La procedura della dichiarazione ed organizzazione del referendum viene stabilita dalla legge.

Articolo 10

Il territorio dello Stato lituano e’ unitario e non si divide in qualsiasi formazioni statali.

Le frontiere dello Stato lituano possono essere cambiate esclusivamente in conformita’ del trattato internazionale della Repubblica di Lituania dopo la sua ratifica a 4/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim.

Articolo 11

Le unita’ amministrative del territorio dello Stato lituano e le sue frontiere vengono stabilite dalla legge.

Articolo 12

La cittadinanza della Repubblica di Lituania si acquisisce secondo la nascita e secondo gli altri motivi stabiliti dalla legge.

Nessuno puo’ essere il cittadino della Repubblica di Lituania e di un altro stato contemporaneamente, ad eccezione dei certi casi stabiliti dalla legge.

La procedura d’acquisizione e di perdita della cittadinanza viene stabilita dalla legge.

Articolo 13

Lo Stato lituano tutela i suoi cittadini all’estero.

Non e’ ammessa l’estradizione del cittadino della Repubblica di Lituania ad un altro stato se non e’ stabilito un altro dal trattato internazionale della Repubblica di Lituania.

Articolo 14

La lingua ufficiale e’ la lingua lituana.

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Articolo 15

I colori della bandiera nazionale sono giallo, verde, rosso.

Lo stemma nazionale e’ bianco Vytis in campo rosso.

L’applicazione dello stemma nazionale e la bandiera nazionale viene stabilita dalle leggi.

Articolo 16

L’inno nazionale e’ “Tautiška giesmė” di Vinco Kudirkos.

Articolo 17

Il capitale della Repubblica di Lituana e’ Vilnius – il capitale storico plurisecolare della Lituania.

PARTE II LO STATO E LA PERSONA

Articolo 18

I diritti e le liberta’ della persona sono naturali.

Articolo 19

Il diritto della persona alla vita si difesa dalla legge.

Articolo 20

La liberta’ personale e’ inviolabile.

Nessuno puo’ essere sottoposto ad arresto o detenzione arbitrarii.

Non e’ ammessa qualsiasi altra restrizione della liberta’ personale, se non per atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

La persona che e’ stata fermata al posto di reato deve essere portata alla corte entro 48 ore, dove nella presenza della persona arrestata si dicide la questione della fondatezza d’arresto. In caso di mancata sentenza della corte secondo l’arresto, la persona arrestata si libera immediatamente.

Articolo 21

La personalita’ d’uomo e’ inviolabile.

La dignita’ umana si difesa dalla legge.

E’ proibito sottoporre la persona a torture, causare un trauma fisico, offendere la sua dignita’, nonche’ stabilire tali punizioni.

All’insaputa di persona e senza il suo consenso volontario la persona non puo’ essere sottoposta ad esperimento scientifico o medico.

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Articolo 22

La vita privata e’ inviolabile.

La corrispondenza, le conversazioni telefoniche, le comunicazioni telegrafice ed ogni altra forma di comunicazione della persona sono inviolabile.

L’informazione sulla vita privata della persona si puo’ raccogliere soltanto per atto motivato della corte e in conformita’ della legge.

La legge e la corte tutelano la persona contro l’ingerenza arbitraria oppure illegale nella sua vita privata e nella sua vita famigliare, contro l’attentato alla sua dignita’ ed onore.

Articolo 23

La proprieta’ e’ inviolabile.

I diritti di proprieta’ si difendono dalla legge.

La confisca della proprieta’ si e’ ammessa soltanto secondo la procedura stabilita dalla legge per bisogni sociali ed in caso del risarcimento equo.

Articolo 24

Il domicilio della persona e’ inviolabile.

L’entrata nell’alloggio senza il consenso d’inquilino non e’ ammessa se non per la sentenza della corte oppure secondo la procedura stabilita dalla legge in caso di necessita’ per garantire l’ordine pubblico, l’arresto un reo, il salvataggio di vita, la salute o la proprieta’ della persona.

Articolo 25

La persona ha il diritto di avere le sue proprie convinzioni e di manifestarle liberamente.

Gli ostacoli nella ricerca, nell’ottenimento e nella diffusione dell’informazione ed idee non sono ammessi.

La liberta’ di manifestare i pensieri, ricevere e dar diffusione all’informazione non puo’ essere limitata se non per legge, e se questo e’ necessario per la difesa il salute, la dignita’ ed onore, la vita privata, la moralita’ della persona e l’ordinamento costituzionalistico.

La liberta’ di manifestare i pensieri e dar diffusione all’informazione non e’ incompatibile con gli atti delittuosi – la fomentazione dell’odio nazionale, razziale, religioso o sociale, la violenza e discriminazione, con la calunnia e disinformazione.

Il cittadino ha il diritto di ottenere l’informazione di lo stesso presso le istituzioni statali secondo la procedura stabilita dalla legge.

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Articolo 26

La liberta’ di idee, culto e coscienza non puo’ essere limitata.

Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale oppure associata, di professarne in privato o in pubblico, compiere le pratiche di religione, esercitare il culto ed insegnarlo.

Nessuno non puo’ ne’ sottoporre una persona alla costrizione ne’ costringerla a scegliere o professare qualsiasi religione o fede.

La liberta’ della persona di professare e propagare una religione o fede non puo’ essere limitata se solo non per legge e soltanto in caso di necessita’ di garantire la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la salute e moralita’ delle persone, anche gli altri diritti fondamentali e le liberta’ della persona.

I genitori e tutori si provvedono liberamente dell’educazione religioso e morale dei bambini e tutelati secondo le sue proprie convinzioni.

Articolo 27

Il reato oppure l’inadempimento delle leggi non possono essere giustificati dalle convinzioni personali, dalla religione o fede professanti.

Articolo 28

Realizzando i proprii diritti e godendo le proprie liberta’, l’uomo e’ obbligato rispettare la Costituzione e le leggi della Repubblica di Lituania, non limitare i diritti e le liberta’ degli altri.

Articolo 29

Tutti i uomini sono eguali davanti alla legge, alla corte ed agli altri istituti statali oppure ai pubblici ufficiali.

Non sono ammesse la limitazione dei diritti e la concessione dei privilegi a seconda di sesso, di razza, di nazionalita’, di lingua, d’origine, di condizione sociale, di professione di fede, di opinioni o punti di vista.

Articolo 30

La persona ha il diritto di rivolgersi alla corte se i suoi diritti e liberta’ costituzionali si violano.

Il risarcimento dei danni materiali e morali causati alla persona viene stabilito dalla legge.

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Articolo 31

La persona non e’ considerata colpevole sino la sua colpevolezza non e’ stata provata secondo la procedura stabilita dalla legge e non e’ stata riconosciuta dalla condanna di tribunale che sia entrata in vigore.

La persona accusata di un reato ha il diritto all’esame aperto della sua causa e secondo la giustizia dal tribunale indipendente ed imparziale.

E’ vietato costringere a fare deposizioni contro di se’, di membri della propria famiglia o dei parenti vicini.

Una punizione puo’ essere fissata o applicata soltanto in base alla legge.

Nessuno puo’ essere punito per lo stesso reato due volte.

E’ garantito il diritto di difesa ed anche il diritto di avere avvocato alla persona sospettata in un reato e alla persona accusata, dal momento di loro cattura oppure dal primo interrogatorio.

Articolo 32

Ogni cittadino puo’ circolare e scegliere liberamente il domicilio nella Lituania, puo’ uscire liberamente dal territorio della Lituania.

Questi diritti non possono essere limitati salvo che la legge stabilisce e per i motivi di sicurezza dello stato, di sanita’ ed anche per amministrare la giustizia.

E’ vietato proibire al cittadino di rientrare nella Lituania.

Ogni lituano puo’ alloggiarsi nella Lituania.

Articolo 33

I cittadini hanno il dritto di partecipare ad amministrazione di loro paese direttamente, inoltre tramite i rappresentanti elegtti democraticamente, ed anche hanno il diritto di accedere agli uffici pubblici della Repubblica di Lituania in condizioni di eguaglianza.

Ai cittadini e’ garantito il diritto di criticare il lavoro degli uffici pubblici o dei pubblici ufficiali, impugnare le loro decisioni. La persecuzione per la critica e’ vietata.

Ai cittadini e’ garantito il diritto di petizione secondo la procedura stabilita dalla legge.

Articolo 34

I cittadini che hanno raggiunto di 18 anni al giorno di elezioni, hanno il diritto elettorale.

Il diritto di essere eletto e’ stabilito dalla Costituzione della Repubblica di Lituania e dalle leggi di elezioni.

Non prendono partecipazione alle elezioni i cittadini riconosciuti incapaci secodo la corte.

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Articolo 35

Ai cittadini e’ garantito il diritto di associarsi liberamente in societa’, in partiti politici oppure in associazioni, se i loro scopi ed attivita’ non contraddicono con la Costituzione e con le leggi.

Nessuno puo’ essere costretto ad appartenere ad una societa’, a partito politico oppure ad associazione.

La formazione ed attivita’ dei partiti politici, delle altre istituzioni politiche e pubbliche vengono regolamentate dalla legge.

Articolo 36

E’ vietato proibire o impedire ai cittadini di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Questo diritto non puo’ essere limitato se solo non per legge e soltanto in caso di necessita’ di garantire la sicurezza statale o pubblica, l’ordine pubblico, la salute e moralita’ delle persone oppure i diritti e le liberta’ delle altre persone.

Articolo 37

I cittadini appartenenti alla comunita’ nazionale hanno il diritto di sviluppo di loro lingua, cultura ed usi.

PARTE III LA SOCIETA’ E LO STATO

Articolo 38

La famiglia e’ il fondamento della societa’ e dello stato.

Lo Stato tutela e protegge la famiglia, la maternita’, la paternita’ e l’infanzia.

Il matrimonio viene concluso in conformita’ d’accordo libero d’uomo e di donna.

Il matrimonio, la nascita e la morte vengono registrati dallo stato. Lo stato riconosce anche la registrazione religiosa del matrimonio.

I diritti dei coniugi nel matrimonio sono uguali.

E’ dovere e diritto dei genitori – educare i figli di essere le persone oneste ed i cittadini fedeli, mantenerli fino alla maggiore eta’.

E’ dovere dei figli – rispettare i genitori, tutelarli in vecchiezza e maneggiare con cura la loro eredita’.

Articolo 39

Lo Stato tutela le famiglie che educano i figli a casa, presta sostegno a loro secondo l’ordinamento stabilito dalla legge.

Per le madri lavoratrici sono stabiliti per legge il congedo retribuito di maternita’ ed astensione dal lavoro per puerperio, condizioni di lavoro favorevoli e le altre facilitazioni.

I minorenni sono sotto la tutela della legge.

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Articolo 40

Le istituzioni scolastiche pubbliche e municipali sono secolari. Secondo il consenso dei genitori presso di loro insegnano la legge di Dio.

Secondo la procedura stabilita dalla legge possono essere fondate anche le istituzioni scolastiche non statali.

Alle istituzioni scolastiche superiori viene conceduta d’autonomia.

L’attivita’ delle istituzioni scolastiche e’ sotto il controllo dello Stato.

Articolo 41

La formazione delle persone all’eta’ fino a 16 anni e’ obbligatoria.

La formazione presso le scuole secondarie generali pubbliche e municipali, presso le scuole professionali ed istituzioni scolastiche di livello superiore e’ gratuita.

L’istruzione superiore e’ accessibile a tutti secondo le capacita’ di ogni persona. Ai cittadini che studiano con successo presso le scuole superiori pubbliche viene garantita la formazione gratuita.

Articolo 42

L’arte, la scienza e le ricerche sono libere, nonche’ l’insegnamento e’ libero.

Lo Stato presta sostegno all’arte e alla scienza, presta attenzione alla protezione di monumenti ed i tesori storici, d’arte e degli altri monumenti e dei tesori della cultura della Lituania.

Gli interessi spirituali e patrimoniali dell’autore collegati con l’attivita’ creativa artistica e tecnica-scientifica sono sotti la difesa e tutela della legge.

Articolo 43

Nella Lituania lo Stato riconosce le chiese tradizionali e le organizzazioni religiose, e le altre chiese e le organizzazioni religio- se – in caso se hanno l’appoggio nella societa’ e le loro dottrine e le pratiche non sono contrarie alla legge ed all’etica.

Le chiese e le altre organizzazioni religiose riconosciute dalla legge hanno il diritto di persona giuridica.

Le chiese e le organizzazioni religiose propagano la propria dottrina liberamente, compiono le pratiche, hanno le case di preghiera, le opere di beneficenza e le scuole per formazione dei ministri del culto.

Le chiese e le organizzazioni religiose funzionano liberamente secondo i propri canoni e statuti.

La posizione delle chiese e le altre organizzazioni religiose nello Stato viene regolata dalla intesa oppure dalla legge.

La propagazione della dottrina, l’altra attivita’ religiosa, nonche’ le case di preghiera non possono essere usate con scopi contrastati alla Costituzione ed alle leggi.

Nella Lituania non c’e’ la religione statale.

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Articolo 44

La censura dell’informazione di massa e’ vietata.

Lo stato, i partiti politici, le istituzioni politiche e pubbliche, le altre istituzioni o persone non possono monopolizzare i mezzi dell’informazione di massa.

Articolo 45

Le comunita’ nazionali dei cittadini si occupano degli affari della propria cultura nazionale, della propagazione della cultura, della beneficenza e del mutuo soccorso indipendentemente.

Lo Stato presta sostegno alle comunita’ nazionali.

PARTE IV L’ECONOMIA NAZIONALE E IL LAVORO

Articolo 46

L’economia della Lituania e’ stabilita sul diritto della proprieta’ privata, sulla liberta’ personale dell’attivita’ economica e sull’iniziativa personale.

Lo Stato presta sostegno alle attivita’ economiche sociali utili ed all’iniziativa.

L’attivita’ economica viene regolata dallo Stato in tal modo per servire il bene comune del popolo.

E’ vietato monopolizzare la produzione e il mercato, e’ tutelata dalla legge la liberta’ della concorrenza onesta.

Lo Stato tutela gli interessi di consumatori.

Articolo 47

La Repubblica di Lituania sulla base del diritto di proprieta’ esclusiva ha: le viscere della terra, nonche’ le acque interne, le foreste, i parchi, le strade, gli oggetti storici, gli oggetti d’archeologia e della cultura di portata statale.

Alla Repubblica di Lituania appartengono i diritti esclusivi allo spazio aereo sul suo territorio, alla sua scarpata continentale ed alla zona economica nel mare Baltico.

Soggetti stranieri nella Repubblica di Lituania possono acquistare nella proprieta’ i terreni, le acque interne e le foreste in conformita’ a quanto disposto dalle leggi costituzionali.

I lotti di terreno sulla base del diritto di proprieta’ in conformita’ a quanto disposto dalla procedura e condizioni stabiliti dalla legge possono appartenere allo stato straniero – per fondazione delle proprie istituzioni diplomatiche e consolari.

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Articolo 48

Ogni persona puo’ scegliere liberamente il lavoro e l’attivita’ imprenditoriale, ha il diritto alle condizioni del lavoro confacenti, sicure e sane, ha il diritto ad una retribuzione proporzionata e alla tutela sociale nel caso di disoccupazione.

Il lavoro dei stranieri nella Repubblica di Lituania viene regolato dalla legge.

Il lavoro coercitivo e’ proibito.

Il servizio militare oppure l’altro servizio alternativo non e’ un lavoro coercitivo, nonche’ il lavoro dei cittadini nel periodo di guerra, di calamita’ naturale, d’epidemia o nelle altre situazioni straordinarie.

Non e’ considerato come il lavoro coercitivo il lavoro regolato dalla legge dei condannati dalla tribunale.

Articolo 49

Ogni lavoratore ha il diritto al riposo e al tempo libero, nonche’ alle ferie annuali retribuite.

La durata del tempo di lavoro e’ stabilita dalla legge.

Articolo 50

Le organizzazioni sindacali si organizzano liberamente e funzionano in modo autonomo. Le difendono i diritti sociali economici e gli interessi dei lavoratori.

Tutti le organizzazioni sindacali hanno i diritti uguali.

Articolo 51

I lavoratori per la difesa dei propri interessi sociali economici hanno il diritto di sciopero.

Le restrizioni, le condizioni e la procedura di realizzazione di questo diritto vengono stabilite dalla legge.

Articolo 52

E’ garantito dallo Stato il diritto dei cittadini alle pensioni di vecchiaia e d’invalidita’, al sostegno sociale nel caso di disoccupazione, di malattia, di vedovanza, di perdita’ di capofamiglia e negli altri casi stabiliti dalla legge.

Articolo 53

Lo Stato tutela la salute delle persone e garantisce l’assistenza medica e servizi nel caso di malattia. La procedura di prestazione d’assistenza medica gratuita alle persone nelle istituzioni statali di cura viene stabilita dalla legge.

Lo Stato stimola l’educazione fisica della societa’ e presta l’assistenza allo sport.

Lo Stato ed ogni persona hanno il dovere di proteggere l’ambiente dagli effetti dannosi.

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Articolo 54

Lo Stato provvede alla protezione dell’ambiente naturale, del mondo animale e vegetale, dei certi oggetti di natura e terreni di grande importanza, realizza il controllo con i scopi d’utilizzazione con cura nonche’ ripristino ed aumento di risorse naturali.

E’ proibito dalla legge impoverire il terreno, le sue viscere, le acque, inquinare le acque ed aria, esercitare l’influsso di radiazione all’ambiente, nonche’ impoverire del mondo animale e vegetale.

PARTE V IL SEIM

Articolo 55

Il Seim si compone delle rappresentanti del Popolo – 141 membri del Seim eletti per il termine di quattro anni sulla base del suffragio universale eguale e diretto alla votazione a scrutinio segreto.

Il Seim e’ eletto se sono eletti non meno che 3/4 dei membri del Seim.

La procedura d’elezione dei membri del Seim viene stabilita dalla legge.

Articolo 56

E’ eleggibile a membro del Seim il cittadino della Repubblica di Lituania che non legato con un giuramento o con un obbligo con lo Stato straniero e che nel giorno della elezione ha compiuto non meno di 25 anni di eta’, ed anche che ha la residenza permanente nella Lituania.

Non possono essere eletti ai membri del Seim le persone che non hanno scontato una punizione stabilita dalla corte, nonche’ le persone riconosciute incapaci dalla corte.

Articolo 57

Le prossime elezioni del Seim hanno luogo in anno di scadenza dei poteri dei membri del Seim seconda domenica d’ottobre.

Le prossime elezioni del Seim seguenti dopo le elezioni anticipate si organizzano nel periodo che e’ stabilito nella prima parte dell’articolo presente.

Articolo 58

Le elezioni anticipate del Seim possono essere organizzate per la deliberazione del Seim approvata dal maggior parte dei voti non meno che 3/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim.

Le elezioni anticipate del Seim possono essere stabilite e dal Presidente della Repubblica:

1) se durante 30 giorni dopo la presentazione non e’ stata accettata dal Seim la decisione del nuovo programma del Governo oppure dopo la prima presentazione del nuovo programma del Governo durante 60 giorni il programma del Governo non e’ stato approvato due volte di seguito.

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2) alla proposta del Governo se il Seim esprime sfiducia immediatamente al Governo.

Il Presidente della Repubblica non puo’ stabilire le elezioni anticipate del Seim se fino alla scadenza del termine del mandato del Presidente della Repubblica resta meno di 6 mesi, nonche’ se dopo le elezioni anticipate del Seim non sono passati 6 mesi.

Nella deliberazione del Seim o nell’atto del Presidente della Repubblica di fissazione delle elezioni anticipate del Seim si indica il giorno delle elezioni del Seim nuovo. Le elezioni del Seim nuovo devono essere organizzate entro 3 mesi e non oltre dopo l’adozione della decisione di fissazione delle elezioni anticipate.

Articolo 59

Il conteggio del termine dei poteri dei membri del Seim inizia al giorno della prima riunione del Seim nuovo eletto. Al inizio di questo riunione scade il termine dei poteri dei membri del Seim che sono stati eletti prima.

Il membro eletto del Seim acquisisce tutti i diritti del rappresentante del Popolo soltanto dopo la delazione del giuramento in Seim osservare la fedelta’ alla Repubblica di Lituania.

Il membro del Seim che non ha prestato il giuramento secondo la procedura stabilita dalla legge oppure che ha prestato il giuramento con riserva, perde il mandato del membro del Seim. In relazione a cio’ viene approvata la deliberazione dal Seim.

Durante il compimento le proprie mansioni i membri del Seim si basano alla Costituzione, agli interessi dello stato, alla propria coscienza e non possono essere limitati da qualsiasi mandati.

Articolo 60

Le funzioni di membro del Seim ad eccezione le sue funzioni presso il Seim sono incompatibili con nessun altri impieghi presso le istituzioni e gli enti statali, nonche’ con il lavoro presso le imprese imprenditoriali, commerciali e presso gli altri enti privati. Per la durata del mandato il membro del Seim viene liberato dai doveri di servizio per la difesa di paese.

Il membro del Seim puo’ essere nominato solo il primo ministro o ministro.

Il lavoro del membro del Seim, nonche’ le spese relativi alla sua attivita’ parlamentare vengono pagati dal bilancio dello Stato. Il membro del Seim non puo’ ritirare nessun altro stipendio ad eccezione la retribuzione per l’attivita’ creativa.

Le funzioni, i diritti e le garanzie dell’attivita’ del membro del Seim vengono stabiliti dalla legge.

Articolo 61

Il membro del Seim ha il diritto di rivolgersi una richiesta al primo ministro, ai ministri, ai capi delle altre istituzioni statali create o elette dal Seim. Loro sono obbligati di dare una risposta orale o in forma scritta alla sessione del Seim secondo la procedura stabilita dal Seim.

Durante la sessione una interpellanza al primo ministro o al ministro puo’ essere presentata dal gruppo in composizione di non meno che 1/5 dei membri del Seim.

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Il Seim dopo la discussione della risposta del primo ministro o ministro alla interpellanza puo’ decidere che la risposta non e’ soddisfacente ed esprimere sfiducia al primo ministro o al ministro a maggioranza di meta’ di voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim.

La procedura di voto viene stabilita dalla legge.

Articolo 62

La personalita’ del membro del Seim e’ inviolabile.

Il membro del Seim senza consenso del Seim non puo’ essere chiamato alla responsabilita’ penale, non puo’ essere arrestato, la sua liberta’ non puo’ essere limitata in modo diverso.

Il membro del Seim per il voto o per discorso al Seim non puo’ essere perseguitato.

Contemporaneamente per la offesa di personalita’ o calunnia lo puo’ essere chiamato alla responsabilita’ secondo la modalita’ generale.

Articolo 63

Il mandato del membro del Seim cessa in caso di:

1) scadenza del termine del mandato oppure dal inizio della prima seduta del Seim eletto alle elezioni anticipate;

2) la sua morte;

3) le sue dimissioni;

4) il suo riconoscimento dalla corte come incapace;

5) privazione del suo mandato dal Seim secondo il processo d’impeachment;

6) riconoscimento delle elezioni come invalide oppure nel caso d’infrazione alla legge di elezioni;

7) il suo passaggio al lavoro o se non rifiuta il lavoro che e’ incompatibile con le funzioni del membro di Seim;

8) la sua perdita di cittadinanza della Repubblica di Lituania.

Articolo 64

Il Seim riunisce annualmente per due sessioni ordinarie – primaverile ed autunnale.

La sessione primaverile si inizia il 10 marzo e si finisce il 30 giugno. La sessione autunnale si inizia il 10 settembre e si finisce il 23 dicembre. Il Seim puo’ adottare una deliberazione per il prolungamento della sessione.

Le sessioni straordinarie vengono convocate dal Presidente del Seim secondo la proposta di non meno che terza parte dalla quantita’ totale dei membri del Seim, ed anche nei casi previsti dalla Costituzione – dal Presidente della Repubblica.

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Articolo 65

Il nuovo eletto Seim per la sua prima riunione che deve aver luogo entro 15 giorni e non oltre dalle elezioni del Seim, viene convocato dal Presidente della Repubblica. Se il Presidente della Repubblica non convoca il Seim, i membri del Seim riuniscono da soli il giorno successivo dopo la scadenza del termine di quindicesimo giorno.

Articolo 66

Le riunioni del Seim presiede il Presidente del Seim oppure il suo sostituto.

Il piu’ anziano membro del Seim apre la prima riunione del Seim dopo le elezioni.

Articolo 67

Il Seim:

1) discute ed adotta gli emendamenti alla Costituzione;

2) emana le leggi;

3) adotta le deliberazioni secondo i referendum;

4) designa le elezioni del Presidente della Repubblica di Lituania;

5) costituisce le istituzioni statali previste dalla legge, nonche’ nomina ed esonera i loro capi;

6) approva o non approva la candidatura del Primo ministro che e’ stata presentata dal Presidente della Repubblica;

7) esamina il programma del Governo che e’ stato presentato dal Primo ministro ed adotta la decisione secondo la sua approvazione;

8) secondo la proposta del Governo organizza o liquida i ministeri della Repubblica di Lituania;

9) esercita il controllo d’attivita’ del Governo, puo’ esprimere la sfiducia al Primo ministro o al ministro;

10) nomina i giudici della Corte costituzionale, i giudici della Corte suprema, nonche’ i presidenti di queste corti;

11) nomina ed esonera il controllore statale, il presidente del consiglio d’amministrazione della Banca della Lituania;

12) designa le elezioni del Consiglio d’autogestione;

13) forma la Commissione elettorale centrale ed apporta delle modifiche nella sua composizione;

14) approva il bilancio dello Stato ed esercita il controllo della sua esecuzione;

15) fissa le imposte statali e gli altri pagamenti obbligatorii;

16) ratifica e denuncia i trattati internazionali della Repubblica di Lituania, esamina le altre questioni della politica estera;

17) fissa la divisione amministrativa della Repubblica;

18) costituisce le onorificenze statali della Repubblica di Lituania;

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19) emana gli atti d’amnistia;

20) introduce la direzione diretta, la legge marziale e la situazione eccezionale, dichiara la mobilitazione ed adotta la decisione per l’azione di forze armate.

Articolo 68

Il diritto d’iniziativa legislativa in Seim appartiene ai membri del Seim, al Presidente della Repubblica ed al Governo.

Il diritto d’iniziativa legislativa hanno anche i cittadini della Repubblica di Lituania. 50 mila dei cittadini che hanno il diritto elettorale possono presentare al Seim il disegno di legge che deve essere esaminato dal Seim in modo obbligatorio.

Articolo 69

Le leggi in Seim approvano con rispetto della procedura stabilita dalla legge.

Le leggi si riconoscono approvate se la maggioranza dei membri del Seim partecipati alla seduta ha votato per loro.

Le leggi costituzionali della Repubblica di Lituania vengono approvate se ha votato per loro la piu’ parte dalla quantita’ totale dei membri del Seim, le modifiche nelle leggi apportano dal maggior parte dei voti non meno che 3/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim. La lista delle leggi costituzionali viene stabilita dal Seim dal maggior parte dei voti 3/5 dei membri del Seim.

I regolamenti delle leggi della Repubblica di Lituania possono essere approvati e mediante il referendum.

Articolo 70

Le leggi approvate dal Seim entrano in vigore dopo la loro firma e la promulgazione ufficiale dal Presidente della Repubblica di Lituania, se da soli non e’ stabilito il giorno dell’entrata in vigore piu’ tardi.

Gli altri atti approvati dal Seim e lo Statuto del Seim vengono firmati dal Presidente del Seim. Questi atti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, se dagli atti non e’ stabilita un altra procedura dell’entrata in vigore.

Articolo 71

Il Presidente della Repubblica o firma e promulga ufficialmente la legge approvata dal Seim in termine non tardi di dieci giorni dopo la consegna di legge, o la rende al Seim con la motivazione conveniente per l’esame ripetuto.

Se durante il presente ternine il Presidente della Repubblica non rende e non firma la legge approvata dal Seim, tale legge entra in vigore dopo la sua firma e promulgazione ufficiale dal Presidente del Seim.

La legge o un altro atto approvati al referendum entro 5 giorni e non oltre devono essere firmati e promulgati ufficialmente dal Presidente della Repubblica.

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Se durante il presente ternine il Presidente della Repubblica non firma e non promulga tale legge, la entra in vigore dopo la sua firma e promulgazione ufficiale dal Presidente del Seim.

Articolo 72

Il Seim puo’ esaminare nuovamente ed adottare la legge resa dal Presidente della Repubblica.

La legge esaminata nuovamente dal Seim si riconosce approvata, se gli emendamenti e le integrazioni presentati dal Presidente della Repubblica sono stati adottati e se per legge hanno votato piu’ di 1/2, per la legge costituzionale – non meno di 3/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim.

Tali leggi il Presidente della Repubblica e’ obbligato a firmare entro tre giorni e non oltre ed immediatamente promulgarle ufficialmente.

Articolo 73

I reclami dei cittadini in riguardo ad abusi oppure al burocratismo da parte dei pubblici ufficiali statali (ad eccezione i giudici) e dei pubblici ufficiali d’autogestioni vengono esaminati dai controllori del Seim. Loro hanno il diritto di presentare la proposta alla corte per esonerare i pubblici ufficiali colpevoli dall’incarico occupato.

I pieni poteri dei controllori del Seim vengono stabiliti dalla legge.

Il Seim organizza e le altre istituti del controllo. Il loro sistema ed i pieni poteri vengono stabiliti dalla legge.

Articolo 74

Il Presidente della Repubblica, il presidente ed i giudici della Corte costituzionale, il presidente ed i giudici della Corte Suprema, il presidente ed i giudici della Corte d’appello, i membri del Seim per grave infrazione della Costituzione oppure per infrazione del giuramento, nonche’ in caso di svelamento del fatto di un reato possono essere esonerati dall’incarico occupato oppure privati del mandato di membro del Seim a maggioranza di 3/5 voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim. Questo viene realizzato secondo la procedura d’impeachment che viene stabilita dallo Statuto del Seim.

Articolo 75

I pubblici ufficiali nominati o elegtti dal Seim, ad eccezione i pubblici ufficiali indicati al articolo 74 della Costituzione esonerano dall’incarico occupato in caso d’espressione a loro la sfiducia dal Seim a maggioranza di voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim.

Articolo 76

La struttura e l’organizzazione del lavoro del Seim vengono stabilite dallo Statuto del Seim. Lo Statuto del Seim ha la virtù della legge.

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PARTE VI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Articolo 77

Il Presidente della Repubblica e’ il capo dello Stato.

Rappresenta lo Stato lituano e esegue tutto cio’ che viene fatto il suo obbligo dalla Costituzione e dalle leggi.

Articolo 78

Puo’ essere eletto il Presidente della Repubblica il cittadino della Lituania secondo origine, domiciliato nella Lituania non meno di ultimi tre anni, che abbia compiuto prima d’elezioni quaranta anni di eta’ e se puo’ essere eletto il membro del Seim.

Il Presidente della Repubblica viene eletto dai cittadini della Repubblica di Lituania per il periodo di cinque anni sulla base del suffragio universale, eguale, diretto alla votazione a scrutinio segreto.

La stessa persona puo’ essere eletta il Presidente della Repubblica non piu’ di due volte di seguito.

Articolo 79

Il candidato al Presidente della Repubblica viene registrato il cittadino della Repubblica di Lituania risposto alle condizioni della prima parte dell’articolo 78 e raccolto non meno di 20 mila delle firme degli elettori.

Il numero dei candidati alla carica del Presidente della Repubblica non e’ limitato.

Articolo 80

Le prossime elezioni del Presidente della Repubblica hanno luogo l’ultima domenica a due mesi dalla scadenza del termine dei poteri del Presidente della Repubblica.

Articolo 81

Il candidato alla carica del Presidente della Repubblica viene considerato eletto se ha raccolto nel corso della prima votazione e alla partecipazione non meno di meta’ dalla quantita’ totale di elettori piu’ di meta’ di voti di tutti gli elettori che hanno partecipato alle elezioni. Se alle elezioni hanno partecipato meno di meta’ di tutti gli elettori, viene considerato eletto il candidato raccolto il massimo dei voti, ma non meno di 1/3 voti dalla quantita’ totale di elettori.

Se nel primo turno delle elezioni nessun candidato non ha raccolto la maggioranza dei voti necessari, fra due settimane ha luogo la votazione ripetuta su due candidati raccolti il massimo dei voti. Viene considerato eletto il candidato raccolto il massimo dei voti.

Se nel primo turno hanno partecipato non piu’ di due candidati e nessuno tra di loro non ha raccolto i voti necessari, hanno luogo le elezioni ripetute.

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Articolo 82

Il Presidente della Repubblica eletto entra in carica il giorno successivo dopo la scadenza del termine dei poteri del Presidente della Repubblica e dopo che a Vilnius in presenza dei rappresentanti del Popolo – i membri del Seim, presta giuramento al Popolo osservare la fedelta’ alla Repubblica di Lituania ed alla Costituzione, adempiere alle proprie funzioni coscienziosamente ed essere ugualmente equo a tutti.

Il Presidente della Repubblica rielegtto anche presta giuramento.

L’atto della delazione del giuramento dal Presidente della Repubblica viene firmato da se’ stesso e da il presidente della Corte costituzionale, nel caso della sua assenza – da uno dei giudici della Corte costituzionale.

Articolo 83

Il Presidente della Repubblica non puo’ essere il membro del Seim, non puo’ ricoprire qualsiasi altre cariche e ritirare un altro compenso ad eccezione il stipendio stabilito e la retribuzione per l’attivita’ creativa.

La persona eletta il Presidente della Repubblica deve sospendere la sua attivita’ presso i partiti politici e le organizzazioni politiche fino alla nuova partecipazione alle elezioni del Presidente della Repubblica.

Articolo 84

Il Presidente della Repubblica:

1) risolve le piu’ importanti questioni della politica estera ed assieme al Governo realizza la politica estera;

2) firma i trattati internazionali della Repubblica di Lituania e presentali al Seim per ratifica;

3) secondo la proposta del Governo nomina e richiama i rappresentanti diplomatici della Repubblica di Lituania nei paesi esteri e presso le organizzazioni internazionali; accetta le lettere credenziali e richiamate dei rappresentanti diplomatici dei paesi esteri; conferisce i superiori ranghi diplomatici e gradi speciali;

4) con approvazione del Seim nomina il Primo ministro, gli delega la formazione del Governo ed afferma la sua composizione;

5) con approvazione del Seim esonera il Primo ministro;

6) dopo l’elezione del nuovo Seim accetta i poteri levati del Governo e gli delega adempiere le funzioni fino alla formazione del nuovo Governo;

7) accetta dimissioni del Governo e se necessario gli delega adempiere le funzioni successivi oppure delega ad uno dei ministri adempiere le funzioni del Primo ministro fino alla formazione del nuovo Governo; accetta dimissioni dei ministri e puo’ delegare a loro adempiere le funzioni fino alla nominazione il nuovo ministro;

8) nel caso di dimissioni del Governo oppure deposizione dal Governo dei propri poteri entro 15 giorni e non oltre sottopone all’esame in Seim la candidatura del Primo ministro;

9) secondo la proposta del Primo ministro nomina e richiama i ministri;

10) secondo la procedura stabilita nomina e richiama i pubblici ufficiali statali previsti dalle leggi;

11) presenta al Seim le candidature dei giudici della Corte suprema, dopo la nominazione tutti i giudici della

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Corte suprema tra di loro presenta al Seim per la nominazione la candidatura del presidente della Corte suprema; nomina i giudici della Corte d’appello, e tra di loro – il presidente della Corte d’appello nel caso d’approvazione le sue candidature dal Seim; nomina giudici e presidenti delle corti distrette e le corti provinciali, cambia i loro posti di lavoro; nei casi previsti dalla legge presenta al Seim le proposte d’esonero dei giudici, con l’approvazione del Seim nomina e richiama il procuratore generale della Repubblica di Lituania;

12) presenta al Seim le candidature di tre giudici della Corte costituzionale, e dopo la nominazione tutti i giudici della Corte costituzionale tra di loro presenta al Seim per la nominazione la candidatura del presidente della Corte costituzionale;

13) presenta al Seim la candidatura di controllore statale e presidente del consiglio d’amministrazione della Banca della Lituania; puo’ presentare al Seim la relazione d’espressione della sfiducia a loro;

14) con l’approvazione del Seim nomina e richiama il comandante delle truppe e il capo di servizi di sicurezza;

15) conferisce i superiori gradi militari;

16) nel caso d’attacco armato che costituisce minaccia alla sovranita’ o all’integrita’ territoriale dello stato, prende la decisione per difesa dall’aggressione militare, d’introduzione la legge marziale, nonche’ della mobilitazione e presenta queste decisioni per l’approvazione alla piu’ vicina seduta del Seim;

17) secondo la procedura e casi stabiliti dalla legge dichiara la situazione eccezionale e presenta questa decisione per l’approvazione alla piu’ vicina seduta del Seim;

18) interviene in Seim con i messaggi annuali secondo la situazione nella Lituania, della politica interna ed estera della Repubblica di Lituania;

19) nei casi previsti dalla Costituzione convoca la sessione straordinaria del Seim;

20) indice le elezioni ordinarie del Seim, nei casi previsti dalla seconda parte dell’articolo 58 della Costituzione – le elezioni anticipate del Seim;

21) secondo la procedura stabilita dalla legge concede la cittadinanza della Repubblica di Lituania;

22) conferisce le onorificenze statali;

23) concede la grazia ai condannati;

24) firma e promulga le leggi approvate dal Seim o le rende al Seim secondo la procedura stabilita dall‘articolo 71 della Costituzione.

Articolo 85

Il Presidente della Repubblica attuando i suoi pieni poteri emana atti – leggi. Per far entrare in vigore i decreti del Presidente della Repubblica indicati ai punti 3, 15, 17 e 24 dell’articolo 84 della Costituzione devono essere firmati dal Primo ministro oppure dal ministro adeguato. La responsabilita’ di tale decreto viene incaricata al Primo ministro oppure il ministro.

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Articolo 86

La personalita’ del Presidente della Repubblica e’ inviolabile fino a che adempie alle proprie funzioni, lo non puo’ essere arrestato, chiamato alla responsabilita’ penale o amministrativa.

Il Presidente della Repubblica puo’ essere destituito dalla carica prima del termine stabilito soltanto nel caso la violazione grave della Costituzione o del giuramento, nonche’ nel caso il svelamento del fatto di un reato. La questione della destituzione dalla carica il Presidente della Repubblica viene decisa dal Seim in procedura d’impeachment.

Articolo 87

Nel caso della dichiarazione dal Presidente della Repubblica delle elezioni anticipate del Seim nei casi previsti dalla seconda parte dell’articolo 58 della Costituzione, il nuovo eletto Seim a maggioranza di 3/5 voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim nel corso di 30 giorni dal giorno della prima seduta puo’ stabilire le elezioni anticipate del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica espresso il desiderio di partecipare alle elezioni subito viene registrato come il candidato.

Il Presidente della Repubblica eletto nuovamente alle tali elezioni e’ considerato eletto per il secondo termine delle funzioni se prima delle elezioni sono passati piu’di tre anni del suo primo termine delle funzioni. Se sono passati meno di tre anni del suo primo termine delle funzioni – il Presidente della Repubblica viene eletto solo per il termine restante dal primo termine delle funzioni che non e’ considerato come il secondo termine delle funzioni.

Se le elezioni anticipate del Presidente della Repubblica vengono stabilite durante il secondo termine delle funzioni, in tal caso il Presidente della Repubblica attuale puo’ essere eletto solo per il termine restante dal secondo termine delle funzioni

Articolo 88

I pieni poteri del Presidente della Repubblica cessano in caso di:

1) la scadenza del termine per cui era eletto;

2) l’organizzazione delle elezioni anticipate del Presidente della Repubblica;

3) le sue dimissioni dalla carica occupata;

4) la morte del Presidente della Repubblica;

5) la destituzione dalla carica dal Seim in procedura d’impeachment;

6) adozione dal Seim tenendo conto la sentenza della Corte costituzionale la deliberazione a maggioranza di 3/5 voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim nella quale e’ constatato che le condizioni di salute del Presidente della Repubblica non gli permettono ad adempiere alle proprie funzioni.

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Articolo 89

In caso di morte, di dimissioni del Presidente della Repubblica, di destituzione dalla carica in procedura d’impeachment oppure nel caso d’adozione dal Seim la deliberazione d’impossibilita’ di esecuzione dal Presidente della Repubblica le proprie funzioni per ragioni di salute, le sue funzioni temporaneamente adempie il presidente del Seim. Nel tal caso il presidente del Seim perde le proprie funzioni nel Seim, ove per incarico del Seim le sue funzioni vengono temporaneamente adempiute dal suo sostituto. Nei casi elencati il Seim entro 10 giorni e non oltre e’ obbligato designare le elezioni del Presidente della Repubblica, che devono essere organizzate entro due mesi e non oltre. Nel caso se il Seim non puo’ riunirsi e designare le elezioni del Presidente della Repubblica, le elezioni vengono dichiarate dal Governo.

Il Presidente della Repubblica partito temporaneamente all’estero oppure malato e in relazione a cio’ non avente temporaneamente la possibilita’ di adempiere le proprie funzioni, nel corso di questo periodo viene sostituito dal presidente del Seim.

Il presidente del Seim tenuto l’interim del Presidente della Repubblica non puo’ dichiarare le elezioni anticipate del Seim, richiamare e nominare i ministri senza il consenso del Seim. Nel questo periodo non puo’ essere esaminato dal Seim il questione secondo la espressione della sfiducia al presidente del Seim.

L’esecuzione delle funzioni del Presidente della Repubblica in nessun altri casi e da nessun altre persone o istituzioni non e’ permessa.

Articolo 90

Il Presidente della Repubblica ha la residenza. Il finanziamento del Presidente della Repubblica e la sua residenza e’ determinato per legge.

PARTE VII IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

Articolo 91

Il Governo della Repubblica di Lituania e’ composto del Primo ministro e dei ministri.

Articolo 92

Il Primo ministro viene nominato ed esonerato dal Presidente della Repubblica con l’approvazione del Seim.

I ministri sulla proposta del Primo ministro vengono nominati ed esonerati dal Presidente della Repubblica.

Il Primo ministro entro15 giorni e non oltre dal momento della sua nominazione presenta al Seim il Governo formato ed affermato dal Presidente della Repubblica e sottopone all’esame il programma del Governo.

Il Governo si leva i propri poteri nei confronti del Presidente della Repubblica dopo le elezioni del Seim oppure nel caso dell’elezione del Presidente della Repubblica.

Il nuovo Governo assume i poteri per l’esercizio delle loro funzioni nel caso dell’approvazione del suo

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programma a maggioranza di voti dei componenti del Seim partecipanti alla seduta del Seim.

Articolo 93

Il Primo ministro ed i ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nel Seim osservare la fedelta’ alla Repubblica di Lituania, rispettare la Costituzione e le leggi. Il testo del giuramento e’ stabilito dalla Legge del Governo.

Articolo 94

Il Governo della Repubblica di Lituania:

1) gestisce gli affari del paese, tutela l’inviolabilita’ territoriale della Repubblica di Lituania, garantisce la sicurezza dello stato e l’ordine pubblico;

2) esegue le leggi e le deliberazioni del Seim secondo la esecuzione delle leggi, nonche’ i decreti del Presidente della Repubblica;

3) coordina l’attivita’ dei ministeri e le altre istituzioni governative;

4) prepara il progetto del bilancio dello Stato e presentalo al Seim; esegue il bilancio dello Stato, presenta al Seim la relazione dell’esecuzione del bilancio;

5) prepara e sottopone all’esame al Seim i progetti di leggi;

6) stabilisce le relazioni diplomatiche e mantiene i rapporti con i paesi stranieri e con le organizzazioni internazionali;

7) esegue le altre funzioni incaricate al Governo dalla Costituzione e dalle altre leggi.

Articolo 95

Il Governo della Repubblica di Lituania risolve le questioni dell’amministrazione statale alle sedute via di accettazione della deliberazione a maggioranza di voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim. Alle sedute del Seim puo’ partecipare anche il controllore statale.

Le deliberazioni del Governo vengono firmate dal Primo ministro e dal ministro del settore corrispondente.

Articolo 96

Il Governo della Repubblica di Lituania ha la responsabilita’ solidale davanti al Seim per l’attivita’ comune del Governo.

I ministri realizzando la gestione delle sfere d’amministrazione loro incaricate, hanno la responsabilita’ davanti al Seim, al Presidente della Repubblica e obbligati a rendere conto al Primo ministro.

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Articolo 97

Il Primo ministro rappresenta il Governo della Repubblica di Lituania e gestisce la sua attivita’.

All’assenza del Primo ministro oppure nel caso d’impossibilita’ di esecuzione da lui le proprie funzioni, il Presidente della Repubblica per termine non piu’ di 60 giorni sulla proposta del Primo ministro incarica uno dei ministri di fare le veci di lui, e nel caso d’assenza di tale proposta il Presidente della Repubblica incarica uno dei ministri di fare le veci del Primo ministro.

Articolo 98

Il ministro gestisce il ministero, risolve le questioni riguardate la competenza del ministero, nonche’ esegue le altre funzioni previste dalle leggi.

Fare le veci di ministro puo’ solo un altro membro del Governo nominato dal Primo ministro.

Articolo 99

Il Primo ministro ed i ministri non possono ricoprire qualsiasi altre cariche elettive o nominate, lavorare presso le imprese imprenditoriali, commerciali o presso gli altri enti privati, nonche’ ritirare un altro compenso ad eccezione il stipendio stabilito in conformita’ della sua carica nel Governo, e la retribuzione per l’attivita’ creativa.

Articolo 100

Il Primo ministro ed i ministri non possono essere chiamati alla responsabilita’ penale, non possono essere arrestati, la loro liberta’ non puo’ essere limitata in modo diverso senza il consenso anticipato del Seim, nel periodo tra le sessioni del Seim – senza il consenso anticipato del Presidente della Repubblica.

Articolo 101

Alla richiesta del Seim il Governo oppure certi ministri devono rendere conto del proprio operato davanti al Seim.

Se sono cambiati piu’ di meta’ dei ministri, il Governo deve nuovamente ricevere i poteri dal Seim. In caso contrario il Governo deve presentare le dimissioni.

Il Governo e’ obbligato presentare le dimissioni anche nei casi seguenti:

1) se il Seim non approva due volte di seguito il programma del Governo formato nuovamente;

2) se il Seim a maggioranza di voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim al scrutinio segreto esprime la sfiducia al Governo o al Primo ministro;

3) dimissioni o morte del Primo ministro;

4) dopo le elezioni quando il nuovo Governo si forma.

Ministro e’ obbligato presentare le dimissioni nel caso dell’espressione della sfiducia al scrutinio segreto piu’ di meta’ dalla quantita’ totale dei membri del Seim.

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Le dimissioni del Governo o il ministro vengono accettate dal Presidente della Repubblica.

PARTE VIII LA CORTE COSTITUZIONALE

Articolo 102

La Corte costituzionale adotta la decisione sulla conformita’ delle leggi e degli altri atti del Seim alla Costituzione, e gli atti del Presidente della Repubblica – alla Costituzione ed alle leggi.

Lo status della Corte costituzionale e la procedura dell’esecuzione dei propri poteri vengono stabiliti dalla Legge della Repubblica di Lituania della Corte costitizionale.

Articolo 103

La Corte costituzionale e’ composta di 9 giudici nominati per il termine di nuove anni e solo per un termine dei poteri. La composizione della Corte costituzionale ogni tre anni si rinnova del terzo. Il Presidente della Repubblica, il presidente del Seim e il presidente della Corte suprema sottopongono per tre candidati ai giudici della Corte costituzionale, il Seim li nomina ai guidici.

Il presidente della Corte costituzionale viene nominato tra i giudici della corte presente dal Seim sulla proposta del Presidente della Repubblica.

Ai giudici della Corte costituzionale possono essere nominati i cittadini della Repubblica di Lituania che hanno la reputazione inappuntabile, l’istruzione universitaria giuridica e l’anzianita’ del lavoro giuridico oppure scientifico pedagogico nella specializzazione di giurista non meno di 10 anni.

Articolo 104

I giudici della Corte costituzionale all’esecuzione le proprie funzioni sono indipendenti dal qualsiasi istituto statale, l’istituzione o persona e si attengono soltanto alla Costituzione della Repubblica di Lituania.

Prima di entrare in carica i giudici della Corte costituzionale prestano il giuramento in Seim osservare la fedelta’ alla Repubblica di Lituania ed alla Costituzione.

Nei confronti dei giudici della Corte costituzionale si adottano le restrizioni dell’attivita’ lavorativa e politica stabilite per i giudici delle corti.

I giudici della Corte costituzionale hanno il diritto d’inviolabilita’ della persona come i membri del Seim.

Articolo 105

La Corte costituzionale esamina ed adotta le decisioni sulla conformita’ delle leggi della Repubblica di Lituania e degli altri atti del Seim alla Costituzione della Repubblica di Lituania.

La Corte costituzionale anche esamina la conformita’ alla Costituzione ed alle leggi:

1) gli atti del Presidente della Repubblica;

2) gli atti del Governo della Repubblica.

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La Corte costituzionale da le conclusioni in riguardo a:

1) sarebbero state le violazioni delle leggi dell’elezioni entro le elezioni del Presidente della Repubblica o dei membri del Seim;

2) permetterebbero le condizioni di salute del Presidente della Repubblica adempiere alle proprie funzioni successivamente;

3) i trattati internazionali della Repubblica di Lituania contraddirebbero alla Costituzionale;

4) le azioni concrete dei membri del Seim e dei pubblici ufficiali statali nei confronti di quali e’ intentato la causa d’impeachment non corrisponderebbero alla Costituzione.

Articolo 106

Il diritto di rivolgersi alla Corte costituzionale sugli atti indicati nella prima parte dell’articolo 105 hanno il Governo, non meno di 1/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim ed anche le corti.

Rivolgersi alla Corte costituzionale riguardo alla conformita’ gli atti del Presidente della Repubblica alla Costituzione ed alle leggi hanno non meno di 1/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim e le corti.

Rivolgersi alla Corte costituzionale riguardo alla conformita’ gli atti del Governo alla Costituzione ed alle leggi hanno non meno di 1/5 dalla quantita’ totale dei membri del Seim, le corti, ed anche il Presidente della Repubblica.

La relazione del Presidente della Repubblica alla Corte costituzionale oppure la deliberazione del Seim sull’esame della conformita’ dell’atto alla Costituzione sospendono l’attivita di questo atto.

Il Seim puo’ rivolgersi alla Corte costituzionale con la domanda d’adozione di conclusione, nei confronti delle elezioni del Seim e dei trattati internazionali – e il Preidente della Repubblica.

La Corte costituzionale ha il diritto di rifiutare dall’esame di causa o preparazione della conclusione se la richiesta non si e’ basata sulle motivi legali.

Articolo 107

La legge della Repubblica di Lituania (o la sua parte) oppure qualsiasi altro atto del Seim (o la sua parte), l’atto del Presidente della Repubblica, l’atto del Governo (o la sua parte) cessano di avere efficacia dal giorno della pubblicazione officiale della decisione della Corte costituzionale nei confronti di contraddizione del tale atto (o la sua parte) alla Costituzione della Repubblica di Lituania.

Le decisioni della Corte costituzionale sulle domande nella sua competenza sono definitivi e non e’ ammessa alcuna impugnazione.

Sulla base delle decisioni della Corte costituzionale le decisioni definitive nei confronti delle domande indicate nella terza parte dell’articolo 105 della Costituzione vengono adottate dal Seim.

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Articolo 108

I poteri del giudice della Corte costituzionale cessano:

1) alla scadenza del termine dei poteri;

2) nel caso della sua morte;

3) nel caso delle sue dimissioni;

4) nel caso d’impossibilita’ di esecuzione le proprie funzioni per ragioni di salute;

5) nel caso della destituzione dalla carica dal Seim in procedura d’impeachment.

PARTE IX LA CORTE

Articolo 109

La giustizia nella Repubblica di Lituania viene amministrata soltanto dalle corti.

Il giudice e le corti all’amministrazione della giustizia sono indipendenti.

I giudici all’esame di cause sono soggetti soltanto alla legge.

La Corte emana la decisione in nome della Repubblica di Lituania.

Articolo 110

Il giudice non puo’ applicare una legge contraddittoria alla Costituzione.

Nei casi se c’e’ il motivo che la legge o un altro atto che devono essere applicati sulla causa concreta contradiccono alla Costituzione, in tal caso il giudice sospende l’esame della causa e si rivolge alla Corte costituzionale con la richiesta di dare la decisione nei confronti della conformita’ di questo legge o l’altro atto giuridico alla Costituzione.

Articolo 111

Le Corti nella Repubblica di Lituania sono – la Corte suprema della Lituania, la Corte d’appello, le corti distrette e le corti provinciali.

Per l’esame delle cause amministrative, lavorative, familiari e le altre categorie in conformita’ della legge possono essere istituite le corti specializzate.

Le Corti con il mandato speciale nel tempo di pace nella Repubblica di Lituania non possono essere istituite.

L’istituzione e la competenza delle corti vengono stabilite dalla Legge della Repubblica di Lituania delle corti.

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Articolo 112

I giudici nella Lituania possono essere solo i cittadini della Repubblica di Lituania.

I giudici della Corte supremo, e tra di loro – il presidente vengono nominati ed esonerati dal Seim sulla proposta del Presidente della Repubblica.

I giudici della Corte d’appello, e tra di loro – il presidente vengono nominati ed esonerati dal Presidente della Repubblica con l’approvazione del Seim.

La nomina dei giudici e presidenti delle corti provinciali, distrette e specializzate e il cambiamento del posto del loro lavoro sono realizzati dal Presidente della Repubblica.

Al Presidente della Repubblica i consigli riguardo alla nomina, la promozione, il trasferimento o l’esonero dalla carica dei giudici da l’istituzione speciale dei giudici prevista dalla legge.

La persona nominata dal giudice secondo la procedura stabilita dalla legge presta giuramento di osservare la fedelta’ alla Repubblica di Lituania, amministrare la giustizia soltanto in conformita’ della legge.

Articolo 113

Il giudice non puo’ ricoprire qualsiasi altre cariche elettive o nominate, lavorare presso le imprese imprenditoriali, commerciali o presso gli altri enti privati. Non puo’ anche ritirare un altro compenso ad eccezione il stipendio del giudice e la retribuzione per l’attivita’ pedagogica o creativa.

Il giudice non puo’ partecipare all’attivita’ dei partiti politici e delle altre organizzazioni politiche.

Articolo 114

L’ingerenza delle istituti dell’autorita’ statali, dei membri del Seim e gli altri pubblici ufficiali, dei partiti politici, delle organizzazioni politiche e pubbliche oppure dei cittadini negli affari della corte o del giudice e’ proibita e comportera’ la responsabilita’ prevista dalla legge.

Il giudice non puo’ essere chiamato alla responsabilita’ penale, non puo’ essere arrestato, la sua liberta’ non puo’ essere limitata in modo diverso senza il consenso del Seim, nel periodo tra le sessioni del Seim – senza il consenso del Presidente della Repubblica.

Articolo 115

I giudici delle corti della Repubblica di Lituania si esonerano dal carico secondo la procedura stabilita dalla legge nei casi seguenti:

1) alla propria richiesta;

2) alla scadenza della durata del mandato oppure al raggiungimento dell’eta’ di pensionamento stabilita dalla legge;

3) per ragioni di salute;

4) alla nomina ad una altra carica o al trasferimento ad un altro lavoro con il loro consenso;

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5) nel caso del compimento un’azione disonorato il grado di giudice;

6) nel caso dell’entrata in vigore la sentenza d’accusa nei loro confronti.

Articolo 116

Il presidente ed i giudici della Corte suprema, il presidente ed i giudici della Corte d’appello possono essere destituiti dalla carica nel caso la violazione grave della Costituzione o del giuramento, nonche’ nel caso il svelamento del fatto di un reato. La questione della destituzione dalla carica viene decisa dal Seim in procedura d’impeachment.

Articolo 117

L’esame delle cause alle tutte corti e’ aperto. L’udienza d’istruzione puo’ essere a porte chiuse agli scopi della difesa del segreto della vita personale o famigliare della persona, nonche’ se alla seduta aperta puo’ essere divulgato il segreto di stato, professionale o commerciale.

La giurisdizione nella Repubblica di Lituania si attua alla lingua statale.

Alle persone che non posseggono la lingua lituana viene garantito il diritto di partecipare alle azioni d’inchiesta e giudiziarii mediante i traduttori.

Articolo 118

Il procurore organizza e coordina l’inchiesta giudiziaria preliminare, nel processo penale presenta l’accusa pubblica.

Il procuratore nei casi stabiliti dalla legge cura i diritti e gli interessi legittimi della persona, della societa’ e dello stato.

Il procuratore nell’esercizio delle proprie funzioni e’ indipendente e soggetto soltanto alla legge.

L’ufficio di procuratore della Repubblica di Lituania – sono l’ufficio di procuratore generale e gli uffici di procuratore territoriali.

Il Procuratore generale viene nominato e richiamato dal Presidente della Repubblica con l’approvazione del Seim.

La procedura della nomina e l’esonero dei procuratori, il loro status vengono stabiliti dalla legge.

PARTE Х L’AUTOGESTIONE LOCALE ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 119

Il diritto dell’autogestione viene garantito alle unita’ statali territotiali amministrative stabilite dalla legge. Questo diritto viene realizzato tramite i consigli delle autogestioni.

I membri dei consigli delle autogestioni possono essere i cittadini della Repubblica di Lituania ed i altri abitanti permanenti dell’unita’ amministrativa eletti secondo dalla legge dai cittadini della Repubblica di Lituania

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ed i altri abitanti permanenti dell’unita’ amministrativa per quattro anni sulla base del suffragio universale, eguale e diretto alla votazione a scrutinio segreto.

La procedura dell’organizzazione ed attivita’ delle istituti dell’autogestione viene stabilita dalla legge.

Dal consiglio d’autogestione vengono organizzati gli organi esecutivi subordinati con gli scopi di realizzazione direttamente delle leggi della Repubblica di Lituania, delle deliberazioni del Governo e dei consigli delle autogestioni.

Articolo 120

Lo Stato presta il sostegno alle autogestioni.

Le autogestioni funzionano liberamente ed indipendentemente nell’ambito della competenza stabilita dalla Costituzione e dalle leggi.

Articolo 121

Le autogestioni compilano ed approvano il proprio bilancio.

I consigli delle autogestioni hanno il diritto stabilire le tasse locali secondo la procedura e nei limiti stabiliti dalla legge, i consigli delle autogestioni possono prevedere le agevolazioni tributarie a spese del proprio bilancio.

Articolo 122

I consigli delle autogestioni hanno il diritto rivolgersi alla corte se i loro diritti sono conculcati.

Articolo 123

L’amministrazione nelle unita’ amministrative del livello superiore viene organizzata dal Governo secondo la procedura stabilita dalla legge.

Il controllo dell’osservanza della Costituzione e delle leggi, dell’esecuzione delle deliberazioni del Governo dalle autogestioni viene realizzato dai rappresentanti nominati dal Governo.

I pieni poteri del rappresentante del Gverno e la procedura di loro realizazzione vengono stabiliti dalla legge.

Nei casi e secondo la procedura stabiliti dalla legge sul territorio dell’autogestione puo’ essere temporaneamente imposta la direzione diretta.

Articolo 124

Gli atti o le azioni dei Consigli delle autogestioni, dei loro organi esecutivi, nonche’ dei loro pubblici ufficiali che violano i diritti dei cittadini e delle organizzazioni possono essere impugnati alla corte.

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PARTE XI LE FINANZE E IL BILANCIO DELLO STATO

Articolo 125

La banca centrale nella Repubblica di Lituania e’ la Banca della Lituania che sul diritto di proprieta’ appartiene allo Stato lituano.

La procedura d’organizzazione e l’attivita’ della Banca della Lituania, nonche’ i poteri e lo status giuridico del presidente del Consiglio d’amministrazione della Banca della Lituania ed i motivi del suo esonero dall’incarico vengono stabiliti dalla legge.

Articolo 126

La direzione della Banca della Lituania viene realizzata dal consiglio della banca che e’ composto del suo presidente, vicepresidente e membri.

Il presidente del consiglio della Banca della Lituania viene nominato per cinque anni dal Seim sulla proposta del Presidente della Repubblica.

Articolo 127

Il sistema di bilancio della Lituania e’ composto del bilancio autonomo dello Stato della Repubblica di Lituania, nonche’ i bilanci autonomi delle autogestioni locali.

I redditi del bilancio dello Stato si formano per conto delle tasse, pagamenti necessari, diritti, redditi dai beni dello stato e le altre entrate.

Le tasse, i diritti e gli altri pagamenti nel bilancio vengono stabiliti dalle leggi della Repubblica di Lituania.

Articolo 128

Le deliberazioni riguardo al prestito dello stato e gli altri obblighi considerevoli patrimoniali dello stato vengono approvate dal Seim sulla proposta del Governo.

La procedura dell’amministrazione, dell’uso e della disposizione dei beni dello stato viene stabilita dalla legge.

Articolo 129

L’anno di bilancio si inizia il 1 gennaio e si finisce il 31 dicembre.

Articolo 130

Il Governo redige il progetto del bilancio dello Stato e lo sottopone al Seim non tardi di 75 giorni alla fine dell’anno di bilancio.

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Articolo 131

Il progetto del bilancio dello Stato viene esaminato dal Seim ed approvato dalla legge prima dell’inizio del nuovo anno di bilancio.

Il Seim durante l’esame del progetto del bilancio puo’ aumentare le spese solo con le indicazioni di fonti di finanziamento di queste spese. E’ vietato diminuire le spese previste dalla legge prima d’inserimento delle modifiche nelle leggi.

Articolo 132

Se il bilancio dello Stato non e’ approvato tempestivamente, le sue spese al inizio dell’anno di bilancio per ogni mese non possono superare 1/12 dell’ammontare delle spese del bilancio dello Stato per l’anno precedente.

Durante l’anno di bilancio il Seim puo’ apportare delle modifiche nel bilancio. Le modifiche nel bilancio si apportano secondo la procedura in conformita’ di quale il bilancio viene redatto, adotto ed approvato. Nel caso di necessita’ il Seim puo’ approvare il bilancio complementare.

PARTE XII IL CONTROLLO STATALE

Articolo 133

Il sistema del controllo statale ed i suoi poteri vengono stabiliti dalla legge.

La gestione del controllo statale viene realizzato dal controllore statale che e’ nominato dal Seim per cinque anni sulla relazione del Presidente della Repubblica.

Il controllore statale entrando in carica presta giuramento. Il giuramento e’ stabilito dalla legge.

Articolo 134

Il controllo statale realizza la sorveglianza della legalita’ della gestione dei beni dello stato ed il suo uso, nonche’ della realizzazione del bilancio dello stato.

Il controllore statale presenta al Seim la conclusione del rendiconto annuale secondo la realizzazione del bilancio.

PARTE XIII LA POLITICA ESTERA E LA DIFESA DELLO STATO

Articolo 135

La Repubblica di Lituania realizzando la politica estera si attiene alle norme ed ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti, si sforza a garantire la sicurezza e l’indipendenza del paese, il benessere dei cittadini, nonche’ i loro diritti e le liberta’ fondamentali, partecipa alla formazione dell’ordinamento internazionale fondato al diritto e alla giustizia.

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La propaganda di guerra nella Repubblica di Lituania e’ vietata.

Articolo 136

La Repubblica di Lituania partecipa alle organizzazioni internazionali se questo non contrasta gli interessi dello Stato e la sua indipendenza.

Articolo 137

Sul territorio della Repubblica di Lituania non possono essere situate l’arma dell’eliminazione in massa e le basi militari dei paesi esteri.

Articolo 138

Il Seim ratifica o denuncia i seguenti trattati internazionali della Repubblica di Lituania:

1) del cambiamento delle frontiere dello Stato della Repubblica di Lituania;

2) della collaborazione politica con i paesi esteri, di mutuo soccorso, nonche’ i trattati del carattere belico legati alla difesa dello stato;

3) del rifiuto all’azione di forza o minaccia di forza, nonche’ i trattati di pace;

4) del soggiorno e status delle forze armate della Repubblica di Lituania sul territorio dei paesi esteri;

5) della partecipazione della Repubblica di Lituania alle organizzazioni internazionali universali e alle organizzazioni internazionali regionali;

6) trattati multilaterali o economici a lungo termine.

Possono essere previsti dalle leggi e dai trattati internazionali ed i altri casi della ratifica dal Seim i trattati internazionali della Repubblica di Lituania.

I trattati internazionali ratificati dal Seim della Repubblica di Lituania fanno la parte del sistema giuridico della Repubblica di Lituania.

Articolo 139

La difesa dello Stato lituano dall’attacco armato esterno e’ il diritto e dovere di ogni cittadino della Repubblica di Lituania.

Secondo la procedura stabilita dalla legge i cittadini della Repubblica di Lituania sono obbligati fare il servizio militare o il servizio alternativo per la difesa del paese.

L’organizzazione della difesa del paese viene stabilita dalle leggi.

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Articolo 140

Le piu’ importanti questioni della difesa dello stato vengono esaminate e coordinate dal Consiglio statale della difesa a far parte di cui entrano il Presidente della Repubblica, il Primo ministro, il presidente del Seim, il ministro della difesa del paese e il comandante delle truppe. La gestione del Consiglio statale della difesa viene realizzata dal Presidente della Repubblica. La procedura della sua formazione, l’attivita’ ed i poteri vengono stabiliti dalla legge.

Il Presidente della Repubblica e’ il Comandante in capo delle forze armate dello stato.

Il Governo, il ministro della difesa del paese e il comandante delle truppe hanno la responsabilita’ davanti al Seim per la gestione e direzione delle forze armate. Il ministro della difesa del paese non puo’ essere il militare che non si e’ ritirato dal servizio.

Articolo 141

Le persone che fanno il servizio militare effettivo o il servizio alternativo, nonche’ gli ufficiali che non si sono ritirati dal servizio, i sottufficiali, i funzionari della rafferma del sistema della difesa del paese, della polizia e il servizio interno, i pubblici ufficiali retribuiti degli altri servizi militari e servizi della sicurezza non possono essere i membri del Seim ed i membri dei Consigli delle autogestioni. Non possono occupare le cariche elette o nominate al servizio statale civile, partecipare all’attivita’ dei partiti politici e delle organizzazioni politiche.

Articolo 142

Il Seim introduce la legge marziale, dichiara la mobilitazione o smobilitazione, adotta la decisione per l’azione delle forze armate nel caso di necessita’ della difesa della Patria oppure dell’esecuzione degli obblighi internazionali dello Stato lituano.

Nel caso d’attacco armato che costituisce minaccia alla sovranita’ o all’integrita’ territoriale dello stato il Presidente della Repubblica immediatamente prende la decisione per la difesa dall’aggressione militare, introduce la legge marziale nel tutto stato e nella sua parte, dichiara la mobilitazione e presenta queste decisioni per l’approvazione alla piu’ vicina seduta del Seim, e nel periodo tra le sessioni del Seim – immediatamente convoca la sessione straordinaria del Seim. Il Seim approva o revoca la decisione del Presidente della Repubblica.

Articolo 143

Se durante le operazioni di guerra devono aver luogo le elezioni ordinarie, il Seim oppure il Presidente della Repubblica acceta la decisione del prolungamento dei poteri del Seim, del Presidente della Repubblica o dei Consigli delle autogestioni. In questo caso le elezioni devono essere designate non tardi di tre mesi dopo la fine di guerra.

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Articolo 144

Il Seim puo’ introdurre la situazione straordinaria sul tutto territorio nazionale o sulla sua parte in caso della venuta nello Stato la minaccia all’ordinamento costituzionale o all’ordine pubblico. La durata della situazione straordinaria – fino a sei mesi.

Nel periodo tra le sessioni del Seim nei casi urgenti tale decisione puo’ accettare il Presidente della Repubblica, contemporaneamente convocando la sessione straordinaria del Seim per l’esame di questa questione. Il Seim approva o revoca la decisione del Presidente della Repubblica.

La situazione straordinaria viene regolata dalla legge.

Articolo 145

All’introduzione la legge marziale oppure la situazione straordinaria possono essere temporaneamente limitati i diritti e le liberta’ indicati negli articoli 22, 24, 25, 32, 35 e 36 della Costituzione.

Articolo 146

Lo Stato tutela e mantiene i combattenti che al fare il sevizio militare hanno perso la salute, nonche’ le famiglie dei combattenti morti o privati della vita al fare il sevizio militare.

Lo Stato mantiene i cittadini che hanno perso la salute difendendo lo Stato, nonche’ le famiglie dei cittadini morti o privati della vita difendendo lo Stato.

PARTE XIV LA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE

Articolo 147

Presentare al Seim la proposta sulle modifiche o integrazioni della Costituzione della Repubblica di Lituania possono un gruppo dei membri del Seim in composizione non meno di 1/4 dalla quantita’ totale dei membri del Seim oppure non meno di 300 mila elettori.

Durante la situazione straordinaria o la legge marziale la presentazione degli emendamenti alla Costituzione non e’ ammessa.

Articolo 148

Il punto dell’articolo 1 della Costituzione “lo Stato lituano e’ una repubblica democratica indipendente” puo’ essere cambiato soltanto al referendum se per questo esprimerebbero non meno di 3/4 dei cittadini della Lituania aventi il diritto elettorale.

Soltanto al referendum possono essere cambiate le disposizioni della parte I “lo Stato lituano” e della parte XIV “la modifica della Costituzione”.

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Gli emendamenti costituzonali delle altre parti della Costituzione devono essere esaminati e messi alla votazione del Seim due volte. Tra queste votazioni deve aver luogo un intervallo non minore di tre mesi. Il progetto di legge sulla modifica della Costituzione e’ approvato dal Seim se ad ogni votazione per il progetto hanno votato non meno di 2/3 dalla quantita’ totale dei membri del Seim.

L’emendamento costituzonale non approvato puo’ essere presentato al nuovo esame del Seim non prima di un anno.

Articolo 149

La legge sulla modifica della Costituzione approvata viene firmata dal Presidente della Repubblica e non tardi di 5 giorni viene promulgata ufficialmente.

Se nel periodo stabilito la tale legge non e’ stata firmata dal Presidente della Repubblica e non e’ stata promulgata, allora la legge entra in vigore dopo la sua firma e promulgazione ufficialmente dal presidente del Seim.

La legge sulla modifica della Costituzione entra in vigore non prima di un mese dopo la sua approvazione.

LE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 150

Le parti componenti della Costituzione della Repubblica di Lituania sono:

la Legge costituzionale “Dello Stato lituano” del 11 febbraio 1991;

l’Atto costituzionale “Di non adesione della Repubblica di Lituania alle alleanze post sovietiche orientali” del 8 giugno 1992;

la Legge “Sulla procedura dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica di Lituania” del 25 ottobre 1992;

l’Atto costituzionale “Dell’appartenenza della Repubblica di Lituania all’Unione Europea” del 13 luglio 2004.

Articolo 151

La presente Costituzione della Repubblica di Lituania entra in vigore al giorno successivo dopo la promulgazione ufficialmente dei risultati del referendum ed alla condizione se al referendum la Costituzione e’ stata approvata dalla piu’ di meta di tutti i cittadini della Repubblica di Lituania che hanno il diritto elettorale.

Articolo 152

La procedura dell’entrata in vigore della presente Costituzione e le sue certe disposizioni viene regolamentata dalla Legge della Repubblica di Lituania “Sulla procedura dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica di Lituania” che viene approvata al referendum contemporaneamente con la presente Costituzione della Repubblica di Lituania.

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Articolo 153

Nel caso dell’approvazione al referendum della presente Costituzione della Repubblica di Lituania dal Seim della Repubblica di Lituania fino al 25 ottobre 1993 a maggioranza di 3/5 di voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim, possono essere modificate le disposizioni della Costituzione della Repubblica di Lituania che sono contenute agli articoli 47, 55, 56, al punto 2 della seconda parte dell’articolo 58, agli articoli 65, 68, 69, ai punti 11 e 12 dell’articolo 84, nella prima parte dell’articolo 87, agli articoli 96, 103, 118, nella quarta parte dell’articolo 119.

Articolo 154

Approvate al referendum la Costituzione della Repubblica di Lituania e la Legge della Repubblica di Lituania “Sulla procedura dell’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica di Lituania” vengono firmate e non tardi di 15 giorni vengono promulgate dal Presidente del Consiglio Supremo della Repubblica di Lituania.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPREMO

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

VYTAUTAS LANDSBERGIS Vilnius, il 6 novembre 1992

41

LA PARTE COMPONENTE

DELLA COSTITUZIONE

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

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LA LEGGE COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

“DELLO STATO LITUANO”

Il Consiglio Supremo della Repubblica di Lituania,

tenendo conto la circostanza che piu’ di tre quarti di tutti i cittadini della Lituania aventi il diritto elettorale attivo, il 9 febbraio 1991 nel corso del sondaggio dell’opinione pubblica (il plebiscito) alla votazione a scrutinio segreto hanno espresso che “lo Stato lituano e’ una repubblica democratica indipendente”,

rilevando che con questa espressione dei poteri sovrani e la espressione della volonta’ il popolo della Lituania ha ribadito il suo orientamento invariabile secondo lo Stato lituano indipendente,

prendendo coscienza dei risultati del plebiscito come la risolutezza generale a consolidare e difendere l’indipendenza della Lituania e fondare la repubblica democratica e

eseguendo la volonta’ del popolo della Lituania,

approva e proclama solennemente la Legge presente.

Articolo 1.

Il punto che “lo Stato lituano e’ una repubblica democratica indipendente” e’ la norma costituzionale della Repubblica di Lituania e il principio fondamentale dello stato.

Articolo 2.

La norma costituzionale formulata all’articolo 1 della legge presente e il principio fondamentale dello stato possono essere cambiati soltanto al sondaggio dell’opinione pubblica (il plebiscito) del popolo della Lituania se per questo esprimerebbero non meno di tre quarti di tutti i cittadini della Lituania aventi il diritto elettorale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPREMO

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Vilnius, il 11 febbraio 1991

№ I-1051

43

L’ATTO COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

“DI NON ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA ALLE ALLEANZE POST SOVIETICHE ORIENTALI”

Il Consiglio Supremo della Repubblica di Lituania,

sulla base degli atti del 16 febbraio 1918 e del 11 marzo 1990 sul ristabilimento dello Stato lituano indipendente e della volonta’ di tutto il popolo espressa il 9 febbraio 1991 e,

rilevando gli sforzi in qualsiasi stato conservare ex Unione sovietica con tutte le sue conquiste, nonche’ le intenzioni di far partecipare la Lituania agli spazi bellici, economici, finanziarii e gli altri “spazi” del blocco post sovietico orientale,

d e l i b e r a:

1. Sviluppare i rapporti reciprocamente vantaggiosi con ciascuno stato che in precedenza e’ entrato a far parte d’USSR, pero’ mai e in nessun modo non inserirsi alle qualsiasi alleanze politiche, belliche, economiche o alle altre alleanze create nuovamente sulla base di ex USSR oppure alle comunita’ degli stati.

2. L’attivita’ lo scopo di quale e’ la intenzione di far partecipare lo Stato lituano alle alleanze o alle comunita’ degli stati fissate al primo articolo dell’atto costituzionale presente, e’ considerata ostile nei confronti dell’indipendenza della Lituania e la responsabilita’ di tale attivita’ viene stabilita in conformita’ delle leggi.

3. Sul territorio della Repubblica di Lituania non possono essere situate qualsiaisi basi militari e le unita’ militari della Russia, della Comunita’ degli Stati Indipendenti o degli stati associati.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPREMO

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Vilnius, il 8 giugno 1992

№ I-2622

44

LA LEGGE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA “SULLA PROCEDURA DELL’ENTRATA IN VIGORE

DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA”

Articolo 1

All’entrata in vigore la Costituzione della Repubblica di Lituania perde il vigore la Legge Fondamentale Temporanea della Repubblica di Lituania.

Articolo 2

Le leggi, gli altri atti giuridici o le sue parti stati in vigore sul territorio della Repubblica di Lituania prima d’entrata in vigore della Costituzione della Repubblica di Lituania sono validi tanto in quanto non contrastino con la Costituzione o con la Legge presente, e sono considerati in vigore fino a riconoscimentoli persi il vigore oppure fino al mettereli alla conformita’ delle disposizioni della Costituzione.

Articolo 3

Le disposizioni delle leggi della Repubblica di Lituania regolamentate gli status delle istituti superiori e l’amministrazione dell’autorita’ statale della Repubblica di Lituania, dei deputati, dei Consigli d’autogestione sono in vigore fino ad adozione di una altra decisione dal Seim eletto.

Articolo 4

La durata del mandato del Consiglio Supremo della Repubblica di Lituania e dei suoi deputati scade quando il Seim della Repubblica di Lituania eletto si raccoglie alla prima seduta.

I membri del Seim della Repubblica di Lituania si raccolgono alla seduta nel terzo giorno lavorativo dopo che la Commissione elettorale principale della Repubblica di Lituania promulga ufficialmente dell’elezione non meno di 3/5 di tutti i membri del Seim dopo i due turni delle elezioni.

Articolo 5

E’ stabilito il seguente testo del giuramento del membro del Seim della Repubblica di Lituania:

Io, (nome, cognome),

giuro fedelta’ alla Repubblica di Lituania;

giuro di rispettare ed adempiere la sua Costituzione e le leggi, difendere la sua integrita’ territoriale;

giuro di consolidare l’indipendenza della Lituania a tutta la forza, servire onestamente la Patria, la democrazia e per il bene del popolo della Lituania.

Dio m’assista!

Il giuramento e’ permesso di prestare senza l’ultima proposizione.

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Articolo 6

Nel periodo quando non c’e’ ancora un Presidente della Repubblica, questa situazione giuridica e’ di uguale valore a quella che e’ prevista all’articolo 89 della Costituzione della Repubblica di Lituania.

In caso di necessita’ il Seim puo’ prolungare le durate previste all’articolo 89 a maggioranza piu’ che meta’ dei voti dalla quantita’ totale dei membri del Seim, pero’ non piu’ che per quattro mesi.

Articolo 7

I giudici della Corte costituzionale, e tra di loro – il presidente della Corte costituzionale devono essere nominati entro un mese e non oltre dopo l’elezione del Presidente della Repubblica.

Alla nomina dei giudici della Corte costituzionale per la prima volta trè di loro vengono nominati per il termine di tre anni, trè – per il termine di sei anni e trè – per il termine di nove anni.

Il Presidente della Repubblica, il presidente del Seim e il presidente della Corte suprema alla presentazione della proposta sulla nomina dei giudici della Corte costituzionale indicano chi tra di loro deve essere nominato per tre anni, per sei anni e per nove anni.

I giudici della Corte costituzionale nominati per il termine di tre e sei anni, dopo un intervallo non meno di tre anni possono occupare queste cariche per ancora un termine dei poteri.

Articolo 8

Le disposizioni della terza parte dell’articolo 20 della Costituzione della Repubblica di Lituania si mettono in funzione dal momento del mettere alla conformita’ della legislazione penale processuale della Repubblica di Lituania alla Costituzione presente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPREMO

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Vilnius, il 6 novembre 1992

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L’ATTO COSTITUZIONALE DELLA REPUBBLICA “DI LITUANIA DELL’APPARTENENZA

DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA ALL’UNIONE EUROPEA”

Il Seim della Repubblica di Lituania,

alla realizzazione dell’espressione della volonta’ dei cittadini della Repubblica di Lituania manifestata al referendum il 10 e il 11 maggio 2003 sulla questione dell’appartenenza della Repubblica di Lituania all’Unione Europea,

esprimendo la fermezza delle convinzioni che l’Unione Europea rispetta i diritti e le liberta’ fondamentali della persona, e l’appartenenza della Lituania all’Unione Europea contribuira’ al garantire piu’ efficace i diritti e le liberta’ della persona,

mettendo in rilievo il fatto che l’Unione Europea porta rispetto all’identita’ nazionale e alle tradizioni costituzionali dei suoi stati-membri,

aspirando al garantire la partecipazione che possiede tutti i diritti della Repubblica di Lituania all’integrazione europea, nonche’ al garantire la sicurezza della Repubblica di Lituania e il benessere dei suoi cittadini,

dopo la ratifica il 16 settembre 2003 del Trattato tra il Regno di Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica di Grecia, il Regno di Spagna, la Repubblica di Francia, Irlanda, la Repubblica d’Italia, il Granducato di Lussemburgo, il Regno di Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Portogallo, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda Settentrionale (gli stati – membri dell’Unione Europea) e la Repubblica di Cechia, la Repubblica d’Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica d’Ungheia, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Slovacchia sull’adesione della Repubblica di Cechia, della Repubblica d’Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica d’Ungheia, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di Slovacchia all’Unione Europea, che e’ stato firmato il 16 aprile 2003 ad Atene,

approva e proclama l’Atto costituzionale presente:

1. La Repubblica di Lituania essendo lo stato – membro dell’Unione Europea divide oppure affida all’Unione Europea la competenza degli organi statali nei campi previsti dai trattati su quali si basa l’Unione Europea, e con misura cosi che insieme agli altri stati – membri dell’Unione Europea manterrebbe concordemente gli impegni di associazioni nei tali campi, nonche’ goderebbe dei diritti di associazioni.

2. Le norme giuridiche dell’Unione Europea sono la parte componente del sistema giuridico della Repubblica di Lituania. Se questo risulta dai trattati su quali si basa l’Unione Europea, le norme giuridiche dell’Unione Europea si applicano direttamente, e nel caso di collisione delle norme giuridiche le prevalgono sulle leggi e sugli

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altri atti legislativi della Repubblica di Lituania.

3. Il Governo informa il Seim sulle proposte d’adozione degli atti legislativi dell’Unione Europea. Il Governo fa le consulenze con il Seim sulle proposte d’adozione degli atti legislativi dell’Unione Europea regolamentanti le sfere che in conformita’ della Costituzione della Repubblica di Lituania collegate alla competenza del Seim. Il Seim puo’ dare le raccomandazioni al Governo nei confronti della posizione della Repubblica di Lituania sulle proposte presenti. Il Comitato del Seim degli Affari europei e il Comitato del Seim degli affari esteri secondo la procedura stabilita dallo Statuto del Seim puo’ presentare al Governo il parere del Seim sulle proposte d’adozione degli atti legislativi dell’Unione Europea. Il Governo da un giudizio alle raccomandazioni oppure ai pareri presentati dal Seim o dai suoi comitati ed informa Il Seim sull’andamento di loro esecuzione secondo la procedura stabilita dagli atti legislativi.

4. Il Governo esamina le proposte d’adozione degli atti legislativi dell’Unione Europea secondo la procedura stabilita dagli atti legislativi. Sulla base di queste proposte il Governo puo’ adottare le decisioni o le mozioni per l’adozione delle quali non si applicano le disposizioni dell’articolo 95 della Costituzione.

La Costituzione e’ stata integrata del seguente atto costituzionale:

IL SEIM DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, LA LEGGE Numero IX-2343, il 13.07.2004, “Žinios”, 2004, Numero 111-4123 (il 17.07.2004)

la Legge dell’integrazione della Costituzione della Repubblica di Lituania dell’atto costituzionale “Dell’appartenenza della Repubblica di Lituania all’Unione Europea” e dell’articolo 150 della Costituzione della Repubblica di Lituania.

La Legge e’ stata firmata dal Presidente della Repubblica di Lituania VALDAS ADAMKUS.