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Legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative (stato 1° agosto 2008)

 Legge federale concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative del 15 dicembre 1961 (Stato 1° agosto 2008)

232.23Legge federale concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizzazioni intergovernative

del 15 dicembre 1961 (Stato 1° agosto 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 1961, decreta:

Art. 1 1 È vietato, salvo autorizzazione esplicita del Segretario generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite, l’uso dei seguenti contrassegni, appartenenti a detta organizzazione e comunicati alla Svizzera:

a. nome dell’organizzazione (in qualsiasi lingua); b. sue sigle (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese); c. suoi stemmi, bandiere e altri emblemi.

2 Il divieto vale anche per le imitazioni di detti contrassegni.

Art. 2 1 È vietato l’uso dei seguenti contrassegni, comunicati alla Svizzera, per il tramite dell’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale e appartenenti alle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite o ad altre organizzazioni inter- governative annesse all’Organizzazione delle Nazioni Unite:

a. nome di questi enti (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese); b. loro sigle (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese); c. loro stemmi bandiere e altri emblemi.

2 Il divieto vale anche per le imitazioni di detti contrassegni.

Art. 3 1 È vietato l’uso dei seguenti contrassegni, comunicati alla Svizzera, per il tramite dell’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale, e apparte- nenti ad altre organizzazioni intergovernative delle quali fanno parte uno o più Stati membri dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale:

RU 1962 475 [CS 1 3]1

1

232.23 Proprietà intellettuale

a. nomi di queste organizzazioni (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese); b. loro sigle (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese); c. loro stemmi, bandiere e altri emblemi.

2 Il divieto vale anche per le imitazioni di detti contrassegni.

Art. 4 1 Saranno pubblicati nel Foglio federale i nomi, le sigle e le riproduzioni degli stemmi, bandiere e altri emblemi degli enti intergovernativi, menzionati agli arti- coli 1, 2 e 3 come fruenti della protezione prevista dalla presente legge. 2 La protezione avrà effetto, per ogni singolo ente, a contare dal giorno della perti- nente pubblicazione.

Art. 5 Chiunque, in buona fede e prima della pubblicazione prevista nell’articolo 4, ha incominciato ad usare nomi, sigle, stemmi, bandiere o altri emblemi protetti, può continuare a farne lo stesso uso, purchè non ne derivi alcun pregiudizio agli enti intergovernativi interessati. È riservato l’articolo 11 capoverso 2.

Art. 6 1 Le ditte, il cui uso è vietato secondo le disposizioni della presente legge, non pos- sono essere iscritte nel registro di commercio. 2 Saranno parimente esclusi dal deposito i marchi di fabbrica e di commercio, i disegni e i modelli industriali contrari alla presente legge.

Art. 7 1 Chiunque intenzionalmente usa, violando le disposizioni della presente legge, nomi, sigle, stemmi, bandiere o altri emblemi, nonchè qualsiasi imitazione di detti contrassegni, appartenenti agli enti intergovernativi menzionati negli articoli 1, 2 e 3, chiunque, in particolare, li fa apporre sopra insegne, annunci, prospetti o carte com- merciali, o li appone sopra merci o loro imballaggi, oppure vende, mette in vendita o mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate. è punito con la detenzione o con la multa fino a diecimila franchi; nei casi poco gravi o se il colpevole ha agito per negligenza, il giudice pronuncia l’arresto oppure la multa fino a mille franchi.2 2 Restano riservate le disposizioni più severe della parte speciale del Codice penale svizzero3.

2 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2−6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13 dic. 2002 (RU 2006 3459).

3 RS 311.0

2

Protezione dei nomi e degli emblemi dell'ONU 232.23 e d'altre organizzazioni intergovernative

43 …

Art. 8 1 Se una delle infrazioni previste nell’articolo 7 è commessa nell’azienda di una per- sona giuridica, di una società in nome collettivo, di una società in accomandita o di una impresa individuale, le disposizioni penali si applicano alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per essa; la persona giuridica, la società o il pro- prietario dell’impresa individuale risponde tuttavia solidalmente delle spese e delle multe, a meno che la direzione responsabile dimostri di non aver nulla trascurato affinchè le persone in causa osservassero le prescrizioni. 2 Le persone giuridiche, le società e i proprietari d’imprese individuali, ritenuti soli- dalmente responsabili, hanno gli stessi diritti degli incolpati.

Art. 9 51 …

2 Le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, immediatamente e senza spese, nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all’intenzione del Consiglio federale.

Art. 10 1 L’autorità competente prende i provvedimenti conservativi necessari; in particolare essa può ordinare il sequestro delle merci e degli imballaggi contrassegnati in modo contrario alla presente legge. 2 Anche quando non si può perseguire e condannare una persona determinata, il giu- dice ordina la rimozione dei contrassegni illegali, oppure, in caso d’impossibilità, la confisca degli oggetti contrassegnati in modo contrario alla presente legge. Pronun- cerà inoltre la confisca degli istrumenti e apparecchi che servono esclusivamente all’apposizione di tali segni. 3 Se il giudice ha ordinato la rimozione dei contrassegni illegali, gli oggetti saranno restituiti al proprietario, a rimozione eseguita, verso pagamento della eventuale multa e delle spese.

4 Abgrogato dal n. II 15 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

5 Abgrogato dal n. II 15 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

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232.23 Proprietà intellettuale

Art. 11 1 La legge federale del 25 marzo 19546 concernente la protezione dell’emblema e del nome dell’Organizzazione mondiale della sanità decadrà il giorno in cui i segni, precedentemente protetti dalla detta legge, saranno stati pubblicati conformemente all’articolo 4 della presente. 2 Chiunque usava detti segni, prima del 17 luglio 1948, può continuare a farne lo stesso uso, purchè non ne derivi alcun pregiudizio all’Organizzazione mondiale della sanità.

Art. 12 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.

Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 19627

6 [RU 1954 1351; FF 1962 849 n. 2] 7 DCF del 18 mag. 1962 (RU 1962 478)

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