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Legge del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti (stato 1° aprile 2012)

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Legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB)

del 20 marzo 2009 (Stato 1° aprile 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 191a capoverso 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 20072, decreta:

Capitolo 1: Statuto

Art. 1 Principio 1 Il Tribunale federale dei brevetti è il tribunale dei brevetti di primo grado della Confederazione. 2 Decide in qualità di autorità di grado precedente al Tribunale federale.

Art. 2 Indipendenza Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale federale dei brevetti è indipendente e sottostà al solo diritto.

Art. 3 Vigilanza 1 Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribu- nale federale dei brevetti. 2 L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza. 3 Il Tribunale federale dei brevetti sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell’Assemblea federale, il suo progetto di preventivo nonché il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione.

Art. 4 Finanziamento Il Tribunale federale dei brevetti si finanzia con tasse di giustizia e con contributi versati dall’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) e prelevati dalle tasse sui brevetti riscosse annualmente.

RU 2010 513 1 RS 101 2 FF 2008 349

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Art. 5 Infrastruttura e personale amministrativo ausiliario 1 Il Tribunale amministrativo federale mette la sua infrastruttura a disposizione del Tribunale federale dei brevetti, a prezzo di costo, e fornisce il personale amministra- tivo ausiliario del Tribunale federale dei brevetti. 2 Il personale che svolge lavori amministrativi ausiliari per il Tribunale federale dei brevetti è sottoposto alla direzione del Tribunale stesso.

Art. 5a3 Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica

1 Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo fede- rale, nell’ambito dell’attività amministrativa del Tribunale federale dei brevetti si applicano per analogia gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 19974 sul- l’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 Il Tribunale federale dei brevetti emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.

Art. 6 Luogo delle sedute e luogo di servizio Il Tribunale federale dei brevetti siede presso la sede del Tribunale amministrativo federale. Il luogo delle sedute è al contempo il luogo di servizio dei giudici ordinari, dei cancellieri e del personale amministrativo ausiliario.

Art. 7 Luogo delle sedute straordinario Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale dei brevetti può sedere altrove. I Cantoni mettono a disposizione gratuitamente l’infrastruttura necessaria.

Capitolo 2: Giudici

Art. 8 Composizione 1 Il Tribunale federale dei brevetti si compone di giudici con formazione giuridica e giudici con formazione tecnica. I giudici devono disporre di conoscenze comprovate in materia di diritto dei brevetti. 2 Il Tribunale federale dei brevetti si compone di due giudici ordinari e di un numero sufficiente di giudici non di carriera. La maggioranza dei giudici non di carriera deve disporre di una formazione tecnica.

3 Introdotto dal n. II 4 della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).

4 RS 172.010

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Art. 9 Elezione 1 I giudici sono eletti dall’Assemblea federale. 2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale. 3 All’atto dell’elezione dei giudici occorre garantire un’adeguata rappresentanza degli ambiti tecnici e delle lingue ufficiali. 4 Nell’ambito della preparazione dell’elezione possono essere consultati l’IPI, le organizzazioni specializzate operanti nel settore dei brevetti e le cerchie interessate.

Art. 10 Incompatibilità professionale 1 I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio fede- rale o di uno dei Tribunali della Confederazione. 2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’adempimento della loro funzione, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità. 3 I giudici non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero. 4 I giudici ordinari non possono esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio. 5 I giudici ordinari a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della direzione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’impresa commerciale.

Art. 11 Altre attività I giudici ordinari a tempo parziale possono esercitare attività lucrative al di fuori del Tribunale federale dei brevetti soltanto con l’autorizzazione della direzione del Tribunale.

Art. 12 Incompatibilità personale 1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale federale dei brevetti:

a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente; b. i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle,

nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli e sorelle;

c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale; d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.

2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.

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Art. 13 Durata della carica 1 I giudici stanno in carica sei anni. La rielezione è possibile. 2 I giudici che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni della legge del 24 marzo 20005 sul personale federale lasciano la carica alla fine dell’anno civile. D’intesa con la direzione del Tribunale, possono essere incaricati di portare a termine i procedimenti pendenti di cui si stanno occupando. 3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 14 Destituzione L’autorità di nomina può destituire un giudice prima della scadenza del suo mandato se:

a. intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o

b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 15 Giuramento 1 Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. 2 I giudici prestano giuramento davanti alla Corte plenaria. 3 Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Art. 166

Art. 17 Rapporto di lavoro e retribuzione L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retri- buzione dei giudici.

Capitolo 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 18 Presidenza 1 L’Assemblea federale elegge un giudice ordinario alla presidenza del Tribunale federale dei brevetti. 2 Il presidente è eletto per un intero mandato. La rielezione è possibile. 3 Il presidente deve avere una formazione giuridica. 4 Il presidente presiede la Corte plenaria e rappresenta il Tribunale verso l’esterno.

5 RS 172.220.1 6 Abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione

dell’immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

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5 La supplenza è assicurata dal vicepresidente.

Art. 19 Corte plenaria 1 La Corte plenaria nomina il vicepresidente scegliendolo tra i giudici con forma- zione giuridica e nomina gli altri membri della direzione del Tribunale scegliendoli tra tutti i giudici. 2 Le decisioni e le nomine della Corte plenaria sono valide soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

Art. 20 Direzione del Tribunale 1 La direzione del Tribunale è responsabile dell’amministrazione del Tribunale. 2 La direzione del Tribunale si compone di tre persone, ossia dei due giudici ordinari e del vicepresidente. Se la vicepresidenza è esercitata da un giudice ordinario, la Corte plenaria nomina la terza persona scegliendola tra i giudici non di carriera. La designazione di un sostituto può essere prevista in un regolamento. 3 Alla direzione del Tribunale competono:

a. l’emanazione dei regolamenti sull’organizzazione e l’amministrazione del Tribunale, la ripartizione delle cause, la composizione dei collegi giudicanti, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;

b. tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

Art. 21 Collegio giudicante 1 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (collegio giudican- te), di cui almeno uno deve possedere una formazione tecnica e uno una formazione giuridica. 2 Su ordine del presidente, il Tribunale decide nella composizione di cinque giudici, di cui almeno uno deve possedere una formazione tecnica e uno una formazione giuridica, se ciò pare opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme. 3 Se nell’ambito di un litigio deve pronunciarsi in diverse materie specifiche, su ordine del presidente il Tribunale decide in una composizione fino a sette giudici, dei quali almeno uno deve possedere una formazione giuridica. 4 La composizione dei giudici che possiedono una formazione tecnica dipende dagli ambiti specifici in cui il Tribunale deve pronunciarsi. 5 Il collegio giudicante comprende sempre almeno un giudice ordinario; sono eccet- tuati i casi di forza maggiore.

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Art. 22 Votazione 1 La Corte plenaria e la direzione del Tribunale prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti. 2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte. 3 Hanno diritto di voto anche i giudici non di carriera e i giudici ordinari che eserci- tano la loro funzione a tempo parziale. 4 Se hanno un interesse personale nella causa, i giudici devono ricusarsi.

Art. 23 Giudice unico 1 Il presidente decide quale giudice unico circa:

a. la non entrata nel merito di azioni manifestamente inammissibili; b. le richieste di provvedimenti d’urgenza; c. le richieste di gratuito patrocinio; d. lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte

tramite acquiescenza o transazione; e. le azioni per il rilascio di una licenza ai sensi dell’articolo 40d della legge

del 25 giugno 19547 sui brevetti. 2 Il presidente può affidare tali compiti o alcuni di essi ad altri giudici con forma- zione giuridica. 3 Se la situazione giuridica o di fatto lo esige, il presidente può decidere insieme ad altri due giudici circa le richieste di provvedimenti d’urgenza. Se la comprensione di aspetti tecnici riveste un’importanza particolare per la decisione, il presidente deve decidere insieme ad altri due giudici.

Art. 24 Cancellieri 1 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto con- sultivo. 2 Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale federale dei brevetti. 3 Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro. 4 Il rapporto di lavoro e la retribuzione dei cancellieri sono retti dalla legge del 24 marzo 20008 sul personale federale.

Art. 25 Informazione Il Tribunale federale dei brevetti informa il pubblico sulla sua giurisprudenza.

7 RS 232.14 8 RS 172.220.1

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Capitolo 4: Competenze

Art. 26 1 Al Tribunale federale dei brevetti competono esclusivamente:

a. il giudizio delle azioni concernenti la validità di un brevetto, delle azioni per violazione di un brevetto e delle azioni per il rilascio di una licenza brevet- tuale;

b. l’emanazione di provvedimenti d’urgenza prima che subentri la litispen- denza in seguito a un’azione di cui alla lettera a;

c. l’esecuzione delle decisioni che ha adottato in competenza esclusiva. 2 Gli competono anche altre azioni civili in materia brevettuale, in particolare quelle riguardanti il diritto a un brevetto o la cessione di brevetti. La competenza del Tri- bunale federale dei brevetti non esclude quella dei giudici cantonali. 3 Il giudice cantonale che deve giudicare la nullità o la violazione del brevetto in via pregiudiziale o in via d’eccezione assegna alle parti un termine adeguato per pro- muovere dinanzi al Tribunale federale dei brevetti l’azione per violazione o l’azione concernente la validità del brevetto. Il giudice cantonale sospende la procedura fino a quando la decisione in merito all’azione non è passata in giudicato. Se l’azione dinanzi al Tribunale federale dei brevetti non è proposta entro il termine stabilito, il giudice cantonale riapre il procedimento senza prendere in considerazione la que- stione pregiudiziale o l’eccezione. 4 Se il convenuto propone dinanzi al giudice cantonale una domanda riconvenzio- nale di nullità o di violazione del brevetto, questi deferisce al Tribunale federale dei brevetti sia l’azione sia la domanda riconvenzionale.

Capitolo 5: Procedura Sezione 1: Diritto applicabile

Art. 27 La procedura dinanzi al Tribunale federale dei brevetti è retta dal Codice di proce- dura civile del 19 dicembre 20089, per quanto la legge del 25 giugno 195410 sui brevetti o la presente legge non dispongano altrimenti.

9 RS 272 10 RS 232.14

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Sezione 2: Ricusazione

Art. 28 I giudici non di carriera devono ricusarsi nelle procedure in cui una persona che lavora presso il loro stesso studio legale o di consulente in brevetti o presso lo stesso datore di lavoro rappresenta una delle parti.

Sezione 3: Rappresentanza delle parti

Art. 29 1 Nei procedimenti volti ad appurare la validità di un brevetto, i consulenti in bre- vetti ai sensi dell’articolo 2 della legge del 20 marzo 200911 sui consulenti in brevet- ti possono rappresentare le parti dinanzi al Tribunale federale dei brevetti, purché esercitino la professione di consulente in brevetti a titolo indipendente. 2 Su richiesta del Tribunale federale dei brevetti, il consulente in brevetti deve com- provare l’esercizio indipendente della sua professione mediante la presentazione di documenti idonei. 3 Durante tutte le udienze dinanzi al Tribunale federale dei brevetti, i consulenti in brevetti ai sensi dell’articolo 2 della legge del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti possono chiarire gli aspetti tecnici della fattispecie.

Sezione 4: Spese giudiziarie e gratuito patrocinio

Art. 30 Spese giudiziarie Sono spese giudiziarie:

a. le spese processuali; b. le spese ripetibili.

Art. 31 Spese processuali 1 Sono spese processuali:

a. la tassa di giustizia; b. le spese per la copia di atti scritti, per l’invio di citazioni e di altre notifica-

zioni, per traduzioni in o da una lingua non ufficiale e per le indennità ver- sate a periti e testimoni.

2 La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.

11 RS 935.62

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3 Di regola il suo importo è di 1000–150 000 franchi. 4 Se motivi particolari lo giustificano, nel fissare la tassa di giustizia il Tribunale federale dei brevetti può derogare ai limiti previsti al capoverso 3. 5 Il Tribunale federale dei brevetti può rinunciare a riscuotere le spese processuali che non sono state causate né da una parte né da terzi.

Art. 32 Spese ripetibili Il Tribunale federale dei brevetti accorda le spese ripetibili secondo la tariffa (art. 33). Le parti possono presentare una nota delle spese.

Art. 33 Tariffa Il Tribunale federale dei brevetti stabilisce la tariffa per le spese giudiziarie.

Art. 34 Liquidazione delle spese giudiziarie in caso di gratuito patrocinio 1 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio soccombe, le spese giudiziarie sono liquidate come segue:

a. il patrocinatore d’ufficio è indennizzato adeguatamente dal Tribunale fede- rale dei brevetti;

b. le spese processuali sono a carico del Tribunale federale dei brevetti; c. alla controparte sono restituiti gli anticipi da essa versati; d. la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve pagare le spese ripe-

tibili alla controparte. 2 Se la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio vince e le spese ripetibili non sono riscuotibili presso la controparte o si presume che non lo siano, il patrocinatore d’ufficio è remunerato adeguatamente dalla cassa del Tribunale. La parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio deve rifondere la cassa del Tribunale non appena la sua situazione glielo permette.

Sezione 5: Direzione del processo e atti processuali

Art. 35 Giudice dell’istruzione 1 Il presidente dirige il procedimento quale giudice dell’istruzione sino alla pronun- cia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice con formazione giuridica. 2 Il giudice dell’istruzione può rivolgersi in ogni momento a un giudice con forma- zione tecnica; quest’ultimo ha voto consultivo.

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Art. 36 Lingua del procedimento 1 Il Tribunale federale dei brevetti sceglie una delle lingue ufficiali quale lingua del procedimento. È tenuto conto della lingua delle parti, sempreché si tratti di una lingua ufficiale. 2 Nelle istanze e nelle memorie nonché nei dibattimenti orali le parti possono ser- virsi di una lingua ufficiale diversa da quella del procedimento. 3 Se il Tribunale e le parti vi acconsentono può essere scelta anche la lingua inglese. La sentenza e le disposizioni procedurali sono redatte in ogni caso in una lingua ufficiale. 4 Se una parte produce documenti redatti in una lingua non ufficiale o diversa dall’inglese qualora si applichi il capoverso 3, il Tribunale federale dei brevetti, previo assenso della controparte, può rinunciare a esigerne la traduzione. Per il rimanente, il Tribunale federale dei brevetti ordina una traduzione qualora sia neces- sario.

Sezione 6: Perizie

Art. 37 1 Il perito presenta una perizia scritta. 2 Le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alla perizia. 3 Se un giudice con formazione tecnica vanta particolari conoscenze specifiche in materia, il suo parere è messo a verbale. Le parti hanno la possibilità di pronunciarsi in merito al verbale.

Sezione 7: Osservazioni in merito alle risultanze probatorie

Art. 38 Chiusa l’assunzione delle prove, il Tribunale federale dei brevetti, previa richiesta motivata, dà alle parti facoltà di esprimersi per scritto in merito alle risultanze proba- torie.

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Sezione 8: Procedura e decisione per il rilascio di una licenza e per la modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l’articolo 40d della legge sui brevetti

Art. 39 1 La procedura di rilascio di una licenza e di modifica delle condizioni per il rilascio di una licenza secondo l’articolo 40d della legge del 25 giugno 195412 sui brevetti è avviata con un’azione proposta in una delle forme previste dall’articolo 130 del Codice di procedura civile13.14 2 La procedura deve essere conclusa entro un mese dal promovimento dell’azione. 3 Per il rimanente si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 concernenti la procedura sommaria.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 40 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 41 Disposizione transitoria Il Tribunale federale dei brevetti giudica, in quanto sia competente, le cause pen- denti dinanzi ai giudici cantonali al momento dell’entrata in vigore della presente legge, purché il dibattimento non abbia ancora avuto luogo.

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 201015 Art. 21, 23, 26–32 e 34–41: 1° gennaio 201216

12 RS 232.14 13 RS 272 14 RU 2010 6413 15 DCF del 16 dic. 2009 16 O dell’11 mag. 2011 (RU 2011 2241).

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Allegato (art. 40)

Modifica del diritto vigente

Le leggi qui appresso sono modificate come segue: …17

17 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 513.