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Legge federale del 21 giugno 2013, che modifica la legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

 RU 2015 3631

2009-1655 3631

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM)

Modifica del 21 giugno 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20091, decreta:

I

La legge del 28 agosto 19922 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

Sostituzione di una designazione abbreviata In tutta la legge la designazione abbreviata «Istituto» è sostituita con «IPI».

Ingresso, primo comma visto l’articolo 122 della Costituzione federale3;

Art. 9 cpv. 1 1 Chi rivendica il diritto di priorità risultante dalla Convenzione di Parigi4 o da un’esposizione deve presentare all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) una dichiarazione di priorità. L’IPI può chiedere di produrre un documento di prio- rità.

Art. 10 cpv. 3 3 La richiesta di proroga dev’essere presentata all’IPI entro i dodici mesi che prece- dono la scadenza della registrazione, ma al più tardi nei sei mesi che la seguono.

Art. 13 cpv. 2, frase introduttiva e 2bis 2 Concerne soltanto il testo francese. 2bis Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l’importazione, l’esportazione o il transito di prodotti fabbricati a titolo commerciale avviene per scopi privati.

1 FF 2009 7425 2 RS 232.11 3 RS 101 4 RS 0.232.01/.04

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Art. 17a cpv. 1 1 Il titolare del marchio può chiedere in qualsiasi momento la divisione della regi- strazione o della domanda di registrazione.

Titolo prima dell’art. 27a Capitolo 2a: Marchio geografico

Art. 27a Oggetto In deroga all’articolo 2 lettera a, un marchio geografico può essere registrato per:

a. una denominazione d’origine registrata o un’indicazione geografica regi- strata secondo l’articolo 16 della legge del 29 aprile 19985 sull’agricoltura (LAgr) oppure un’indicazione geografica registrata secondo l’articolo 50a della presente legge;

b. una denominazione d’origine controllata protetta secondo l’articolo 63 LAgr o una denominazione vinicola estera conforme ai requisiti di cui all’arti- colo 63 LAgr;

c. un’indicazione di provenienza oggetto di un’ordinanza del Consiglio fede- rale emanata in virtù dell’articolo 50 capoverso 2 o un’indicazione di prove- nienza estera che si fonda su una normativa estera equivalente.

Art. 27b Depositanti La registrazione di un marchio geografico può essere chiesta:

a. dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica oppure, se tale gruppo non esiste più, dal gruppo rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d’origine o indicazione geografica;

b. dal Cantone svizzero che protegge una denominazione d’origine controllata, dall’autorità estera competente per la regolamentazione delle denominazioni vinicole conformi ai requisiti di cui all’articolo 63 LAgr6 o dal gruppo che ha ottenuto la protezione di una denominazione vinicola estera;

c. dall’organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza in virtù dell’articolo 50 capoverso 2, o se, per la domanda, detta organizzazione si fonda su una normativa estera equivalente.

Art. 27c Regolamento 1 Chi deposita un marchio geografico deve presentare all’IPI un regolamento sull’uso del marchio.

5 RS 910.1 6 RS 910.1

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2 Il regolamento deve corrispondere all’elenco degli obblighi o alla normativa appli- cabile; non può prevedere una remunerazione per l’uso del marchio geografico.

Art. 27d Diritti 1 Un marchio geografico può essere usato da chiunque adempia le condizioni previ- ste dal regolamento. 2 Il titolare di un marchio geografico può vietare a terzi di usarlo nel commercio per prodotti identici o comparabili, se l’uso non è conforme al regolamento.

Art. 27e Disposizioni non applicabili 1 In deroga agli articoli 17 e 18, il marchio geografico non può né essere trasferito né diventare oggetto di licenza. 2 In deroga all’articolo 31, il titolare di un marchio geografico non può presentare opposizione contro la registrazione di un marchio. 3 Le disposizioni degli articoli 11 e 12 concernenti l’uso del marchio e le conse- guenze del mancato uso non sono applicabili.

Art. 30 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), e lett. e 2 Respinge la domanda di registrazione se:

e. il marchio geografico non soddisfa le esigenze di cui agli articoli 27a–27c.

Art. 31 cpv. 1bis 1bis Non può opporsi alla registrazione di un marchio geografico.

Art. 35, rubrica, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), nonché lett. d ed e

Condizioni L’IPI cancella del tutto o in parte la registrazione del marchio se:

d. è cancellata la denominazione d’origine protetta o l’indicazione geografica protetta su cui si basa un marchio geografico;

e. è approvata una domanda di cancellazione.

Art. 35a Domanda di cancellazione 1 Chiunque può presentare all’IPI una domanda di cancellazione del marchio per mancato uso ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1.

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2 La domanda può essere presentata: a. in assenza di opposizione, al più presto cinque anni dopo la scadenza del

termine di opposizione; b. in caso di opposizione, al più presto cinque anni dalla fine della procedura di

opposizione. 3 La domanda è considerata presentata al momento del pagamento del corrispon- dente emolumento.

Art. 35b Decisione 1 L’IPI respinge la domanda di cancellazione se:

a. il richiedente non rende verosimile il mancato uso del marchio; o b. il titolare del marchio rende verosimili l’uso del marchio o gravi motivi per

il suo mancato uso. 2 Se il richiedente rende verosimile il mancato uso per una parte dei prodotti e ser- vizi, l’IPI accoglie la domanda di cancellazione soltanto per tale parte. 3 Nella decisione sulla domanda di cancellazione l’IPI statuisce se e in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente.

Art. 35c Procedura Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

Art. 41 cpv. 4 lett. e 4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso d’inosservanza:

e. dei termini della procedura di cancellazione di cui agli articoli 35a–35c.

Art. 47 cpv. 3 lett. c, 3bis e 3ter 3 È vietato l’uso di:

c. un nome, una ditta, un indirizzo o un marchio in rapporto con prodotti o ser- vizi di altra provenienza, se ne risulta un rischio di inganno.

3bis Le indicazioni di provenienza usate con espressioni quali «genere», «tipo», «stile» o «imitazione» devono soddisfare le condizioni applicabili alle indicazioni di provenienza usate senza tali espressioni. 3ter Le indicazioni concernenti la ricerca, il design o altre attività specifiche legate al prodotto possono essere usate soltanto se l’intera attività in questione si svolge nel luogo indicato.

Art. 48 Indicazione di provenienza dei prodotti 1 L’indicazione di provenienza di un prodotto è pertinente se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 48a–48c.

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2 Devono essere soddisfatte anche eventuali condizioni supplementari, quale il rispetto dei principi di fabbricazione o di trasformazione o dei criteri di qualità usuali o prescritti nel luogo di provenienza. 3 Tutte le condizioni devono essere definite caso per caso, in funzione della perce- zione delle cerchie interessate e, se del caso, in funzione dell’influenza che eserci- tano sulla rinomanza dei prodotti. 4 Nel caso di prodotti naturali e derrate alimentari, sono considerati luogo di prove- nienza o di trasformazione per indicazioni di provenienza svizzere il territorio sviz- zero e le enclavi doganali estere. Il Consiglio federale può definire le zone di fron- tiera che a titolo eccezionale possono parimenti essere considerate come luogo di provenienza o di trasformazione per le indicazioni di provenienza svizzere. 5 Un’indicazione di provenienza estera è pertinente se soddisfa le condizioni previste dalla legislazione del Paese in questione. È fatto salvo un eventuale inganno dei consumatori in Svizzera.

Art. 48a Prodotti naturali La provenienza di un prodotto naturale corrisponde:

a. per i prodotti minerali, al luogo d’estrazione; b. per i prodotti vegetali, al luogo della raccolta; c. per la carne, al luogo in cui gli animali hanno passato la maggior parte della

loro vita; d. per gli altri prodotti animali, al luogo di detenzione degli animali; e. per la cacciagione e i prodotti della pesca, al luogo della caccia e della pesca; f. per i pesci d’allevamento, al luogo d’allevamento.

Art. 48b Derrate alimentari 1 La presente disposizione si applica alle derrate alimentari ai sensi della legge del 9 ottobre 19927 sulle derrate alimentari (LDerr), esclusi i prodotti naturali di cui all’articolo 48a della presente legge. Il Consiglio federale disciplina in dettaglio tale distinzione. 2 La provenienza di una derrata alimentare corrisponde al luogo da cui proviene almeno l’80 per cento del peso delle materie prime di cui è composta la derrata alimentare. Per il latte e i latticini la proporzione necessaria è del 100 per cento del peso del latte di cui è composta la derrata alimentare. 3 Dal calcolo di cui al capoverso 2 sono esclusi i prodotti naturali:

a. che non si possono produrre nel luogo di provenienza a causa delle condi- zioni naturali;

b. temporaneamente non disponibili in quantità sufficiente nel luogo di prove- nienza.

7 RS 817.0

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4 Nel calcolo di cui al capoverso 2 vanno computate tutte le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento della Svizzera è di almeno il 50 per cento. Le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento si situa tra il 20 e il 49,9 per cento sono computate soltanto per metà. Le materie prime per le quali il tasso di autoapprovvigionamento è inferiore al 20 per cento possono essere escluse dal calcolo. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 5 L’indicazione di provenienza deve inoltre corrispondere al luogo in cui si è svolta la trasformazione che ha conferito alla derrata alimentare le sue caratteristiche essenziali.

Art. 48c Altri prodotti, in particolare industriali 1 La provenienza di un altro prodotto, in particolare di un prodotto industriale, corrisponde al luogo in cui è realizzato almeno il 60 per cento dei costi di produ- zione. 2 Nel calcolo di cui al capoverso 1 sono compresi:

a. i costi di fabbricazione e assemblaggio; b. i costi di ricerca e sviluppo; c. i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per

legge o disciplinate in modo uniforme all’interno di un settore. 3 Sono esclusi dal calcolo di cui al capoverso 1:

a. i costi dei prodotti naturali che non si possono produrre nel luogo di prove- nienza a causa delle condizioni naturali;

b. i costi delle materie prime che, conformemente a un’ordinanza emanata in virtù dell’articolo 50 capoverso 2, per ragioni oggettive non sono disponibili in quantità sufficiente nel luogo di provenienza;

c. i costi d’imballaggio; d. le spese di trasporto; e. le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del

servizio ai clienti. 4 L’indicazione di provenienza deve inoltre corrispondere al luogo in cui si è svolta l’attività che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche essenziali. In ogni caso una tappa significativa della produzione deve essersi svolta in tale luogo.

Art. 48d Eccezioni Le condizioni di cui agli articoli 48a–48c non si applicano se:

a. un’indicazione geografica è stata registrata conformemente all’articolo 16 LAgr8 prima dell’entrata in vigore della presente disposizione; o

8 RS 910.1

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b. un produttore dimostra che l’indicazione di provenienza corrisponde alla percezione delle cerchie interessate.

Art. 49 Indicazione di provenienza dei servizi 1 L’indicazione di provenienza di un servizio è pertinente se:

a. corrisponde alla sede sociale del fornitore del servizio; e b. un sito amministrativo del fornitore del servizio si trova effettivamente nello

stesso Paese. 2 Se una società madre adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettera a ed essa stessa o una sua filiale che essa controlla effettivamente e domiciliata nello stesso Paese adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b, l’indicazione di prove- nienza è pertinente anche per i servizi del medesimo genere forniti dalle filiali e dalle succursali estere della società madre. 3 Devono essere soddisfatte anche eventuali condizioni supplementari, quale il rispetto dei principi usuali o prescritti per la prestazione del servizio o il legame tradizionale del fornitore del servizio con il Paese di provenienza. 4 Un’indicazione di provenienza estera è pertinente se soddisfa le condizioni previste dalla legislazione del Paese in questione. È fatto salvo un eventuale inganno dei consumatori in Svizzera.

Art. 49a Indicazione di provenienza nella pubblicità Nella pubblicità l’indicazione di provenienza è pertinente se tutti i prodotti e servizi pubblicizzati soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48–49.

Art. 50 Disposizioni particolari 1 Nell’interesse dei consumatori, dell’economia in generale o di singoli settori, il Consiglio federale può precisare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a–49. 2 Il Consiglio federale può, in particolare in caso di domanda presentata da un set- tore economico sulla base di un avamprogetto, precisare le condizioni alle quali un’indicazione di provenienza svizzera può essere usata per determinati prodotti o servizi. 3 Il Consiglio federale sente dapprima i Cantoni, le associazioni professionali o economiche e le organizzazioni dei consumatori interessati.

Art. 50a Registro delle indicazioni geografiche 1 Il Consiglio federale istituisce un registro delle indicazioni geografiche per i pro- dotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i vini, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati.

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2 Disciplina in particolare: a. i requisiti di legittimazione a chiedere la registrazione; b. le condizioni per la registrazione, in particolare i requisiti relativi all’elenco

degli obblighi; c. la procedura di registrazione e la procedura d’opposizione; d. il controllo.

3 Per le decisioni e le prestazioni legate al registro sono riscossi emolumenti. 4 Le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da denominazioni di categoria. Le denominazioni di categoria non possono essere registrate come indica- zioni geografiche. 5 Chi usa un’indicazione geografica registrata per prodotti identici o comparabili deve soddisfare le condizioni dell’elenco degli obblighi. Tale obbligo non si applica all’uso di marchi identici o simili a un’indicazione geografica registrata depositati o registrati in buona fede o acquisiti mediante l’uso in buona fede:

a. prima del 1° gennaio 1996; o b. prima che la denominazione dell’indicazione geografica registrata fosse pro-

tetta nel Paese d’origine, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge.

6 Se è stata presentata una domanda di registrazione di un’indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente un’indicazione geografica identica o simile, la procedura d’esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di regi- strazione dell’indicazione geografica. 7 Dopo la registrazione dell’indicazione geografica, il marchio può essere registrato soltanto per prodotti identici o comparabili. La provenienza di questi ultimi deve essere circoscritta all’indicazione geografica definita nell’elenco degli obblighi. 8 Le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro:

a. qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette;

b. qualsiasi usurpazione, contraffazione o imitazione.

Inserire nel titolo 3

Art. 51a Inversione dell’onere della prova Chi usa un’indicazione di provenienza deve dimostrare che essa è pertinente.

Art. 54 Comunicazione delle decisioni L’autorità giudicante trasmette all’IPI senza indugio, in versione integrale e gratui- tamente, le decisioni, comprese quelle incidentali e le decisioni di stralciare la causa dal ruolo.

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Art. 56 Legittimazione attiva delle associazioni, delle organizzazioni di consumatori e delle autorità

1 Le azioni d’accertamento (art. 52) e le azioni d’esecuzione di una prestazione (art. 55 cpv. 1) possono inoltre essere proposte in materia di protezione delle indica- zioni di provenienza da parte:

a. delle associazioni professionali o economiche autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi economici dei loro membri;

b. delle organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che secondo gli sta- tuti si dedicano alla protezione dei consumatori;

c. dell’IPI, contro l’uso di designazioni quali «Svizzera», «svizzero» oppure altre designazioni o simboli che si riferiscono al territorio geografico della Confederazione Svizzera ai sensi dell’articolo 48 capoverso 4;

d. del Cantone interessato, contro l’uso del suo nome oppure di altre designa- zioni o simboli che si riferiscono al suo territorio geografico.

2 Le associazioni e le organizzazioni di cui al capoverso 1 lettere a e b sono legitti- mate a proporre l’azione prevista all’articolo 52 qualora questa riguardi un marchio di garanzia (art. 21 cpv. 1) o un marchio collettivo (art. 22). 3 I Cantoni designano l’autorità competente per le azioni di cui al capoverso 1 let- tera d.

Art. 61 cpv. 1 lett. b 1 A querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente viola il diritto al marchio di un terzo, nel senso che:

b. usa il marchio usurpato, contraffatto o imitato per immettere in commercio prodotti o fornire servizi oppure per offrire prodotti, importarli, esportarli o farli transitare, immagazzinarli per immetterli in commercio o per far loro pubblicità oppure per offrire servizi o per far loro pubblicità.

Art. 62 cpv. 3 Abrogato

Art. 64 Uso di indicazioni di provenienza non pertinenti 1 È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiun- que intenzionalmente:

a. usa un’indicazione di provenienza non pertinente; b. usa una designazione che può essere confusa con un’indicazione di prove-

nienza non pertinente; c. crea un rischio di inganno usando un nome, una ditta, un indirizzo o un mar-

chio in rapporto con prodotti o servizi d’altra provenienza.

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2 Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. 3 L’IPI può sporgere denuncia all’autorità di perseguimento penale competente e avvalersi nel procedimento dei diritti dell’accusatore privato.

Art. 70 cpv. 1 1 L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un marchio, l’avente diritto a un’indicazione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell’articolo 56 qualora vi sia il sospetto dell’imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o dell’imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di merci munite illecitamente di un marchio o di un’indicazione di prove- nienza.

Art. 71 cpv. 1 e 2 1 Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l’introduzione nel territorio doganale svizzero o l’asportazione dal territorio doganale svizzero di merci munite illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza, il titolare di un marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l’avente diritto a un’indica- zione di provenienza o una parte legittimata ad agire in virtù dell’articolo 56 può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali merci. 2 Il richiedente deve fornire tutte le informazioni utili di cui dispone e che sono necessarie all’Amministrazione delle dogane per decidere in merito alla sua doman- da; le rimette in particolare una descrizione esatta delle merci.

Art. 72 cpv. 1 1 Se, in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 71 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all’introduzione nel territorio doganale svizzero o all’asportazione dal territorio doganale svizzero sia munita illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza, l’Ammini- strazione delle dogane lo comunica al richiedente, nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2013

La presidente: Maya Graf Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2013

Il presidente: Filippo Lombardi Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 10 ottobre 20139. 2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

9 FF 2013 4071

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Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 24 marzo 199510 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale

Sostituzione di una designazione abbreviata In tutta la legge la designazione abbreviata «Istituto» è sostituita con «IPI».

Ingresso, primo comma visto l’articolo 122 della Costituzione federale11;

Art. 2 cpv. 3bis 3bis Nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 1 lettera f, l’IPI può conclu- dere trattati internazionali di portata limitata. Coordina detti trattati con le altre autorità federali attive nel settore della cooperazione internazionale.

2. Codice delle obbligazioni12

Art. 955a D. Riserva di altre disposizioni federali

L’iscrizione di una ditta nel registro di commercio non esenta l’avente diritto dall’obbligo di rispettare le altre disposizioni federali, in parti- colare quelle relative alla protezione dagli inganni nelle relazioni commerciali.

Art. 956 Titolo marginale E. Protezione della ditta

10 RS 172.010.31 11 RS 101 12 RS 220

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3. Legge del 9 ottobre 199213 sul diritto d’autore

Sostituzione di espressioni Negli articoli 52 e 73 l’espressione «Istituto federale della proprietà intellettuale» è sostituita con «IPI»; nell’articolo 66a il termine «Istituto» è sostituito con «IPI».

Ingresso, primo comma visti gli articoli 95 e 122 della Costituzione federale14;

Art. 41 Principio Chi gestisce diritti che sottostanno alla sorveglianza della Confederazione dev’essere titolare di un’autorizzazione dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI).

Art. 75 cpv. 1 1 L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare i titolari di diritti d’autore o di diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora vi sia il sospetto dell’imminente introduzione nel territorio doganale sviz- zero o dell’imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione affini.

Art. 76 cpv. 1 e 2 1 Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l’introduzione nel territorio doganale svizzero o l’asportazione dal territorio doganale svizzero di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione affini, il titolare di diritti d’autore o di diritti di prote- zione affini, il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali merci. 2 Il richiedente fornisce all’Amministrazione delle dogane le indicazioni necessarie per decidere in merito alla richiesta. Le rimette in particolare una descrizione precisa delle merci.

Art. 77 cpv. 1 1 Se, in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che l’introduzione nel territorio doganale svizzero o l’asportazione dal territorio doganale svizzero di una determinata merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o diritti di protezione

13 RS 231.1 14 RS 101

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affini, l’Amministrazione lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al deten- tore o al proprietario di tale merce.

4. Legge del 9 ottobre 199215 sulle topografie

Sostituzione di una designazione abbreviata In tutta la legge la designazione abbreviata «Istituto» è sostituita con «IPI».

Ingresso, primo comma visto l’articolo 122 della Costituzione federale16;

5. Legge del 5 ottobre 200117 sul design

Sostituzione di una designazione abbreviata In tutta la legge la designazione abbreviata «Istituto» è sostituita con «IPI».

Ingresso, primo comma visto l’articolo 122 della Costituzione federale18;

Art. 46 cpv. 1 1 L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un design depositato qualora vi sia il sospetto dell’imminente introduzione nel territorio doga- nale svizzero o dell’imminente asportazione dal territorio doganale svizzero di oggetti prodotti illecitamente.

Art. 47 cpv. 1 1 Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l’introduzione nel territorio doganale svizzero o l’asportazione dal territorio doganale svizzero di oggetti prodot- ti illecitamente, il titolare del design depositato o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali oggetti.

15 RS 231.2 16 RS 101 17 RS 232.12 18 RS 101

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Art. 48 cpv. 1 1 Se, in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 47 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che oggetti prodotti illecitamente siano introdotti nel territorio doganale svizzero o asportati dal territorio doganale svizzero, l’Ammi- nistrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al deten- tore o al proprietario di tali oggetti.

6. Legge del 25 giugno 195419 sui brevetti

Sostituzione di una designazione abbreviata In tutta la legge la designazione abbreviata «Istituto» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «IPI».

Ingresso, primo comma visto l’articolo 122 della Costituzione federale20;

Art. 83a Bbis. Infrazioni commesse nell’azienda

Alle infrazioni commesse in un’azienda da un subordinato, da un mandatario o da un rappresentante si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197421 sul diritto penale amministrativo.

Art. 86a cpv. 1 1 L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare del brevetto qualora vi sia il sospetto dell’imminente introduzione nel territorio doganale svizzero o dell’imminente asportazione dal territo- rio doganale svizzero di merci che violano un brevetto valido in Svizzera.

Art. 86b cpv. 1 1 Se dispone di indizi concreti per ritenere imminente l’introduzione nel territorio doganale svizzero o l’asportazione dal territorio doganale svizzero di merci che violano un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto o il titolare di una licenza legittimato ad agire può chie- dere per scritto all’Amministrazione delle dogane di negare lo svin- colo delle merci.

19 RS 232.14 20 RS 101 21 RS 313.0

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Art. 86c cpv. 1 1 Se, in seguito a una domanda d’intervento ai sensi dell’articolo 86b capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all’introduzione nel territorio doganale svizzero o all’asportazione dal territorio doganale svizzero violi un brevetto valido in Svizzera, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, al detentore o al proprietario della merce.

7. Legge del 29 aprile 199822 sull’agricoltura

Sostituzione di un termine (concerne soltanto il testo tedesco)

Ingresso, primo comma visti gli articoli 102, 103, 104 capoversi 1–3 e 120 capoverso 2 della Costituzione federale23;

Art. 16 cpv. 2bis, 5bis e 6 2bis Il registro può contenere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche svizzere ed estere. 5bis Se è stata presentata una domanda di registrazione di una denominazione d’ori- gine o di un’indicazione geografica e per un prodotto identico o comparabile è depositato un marchio contenente una denominazione d’origine o un’indicazione geografica identica o simile, la procedura d’esame del marchio è sospesa fino al passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda di registrazione della denominazione d’origine o dell’indicazione geografica. 6 Concerne soltanto il testo francese.

8. Legge forestale del 4 ottobre 199124

Ingresso, primo comma visti gli articoli 74 capoverso 1, 77 capoversi 2 e 3, 78 capoverso 4 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale25,

22 RS 910.1 23 RS 101 24 RS 921.0 25 RS 101

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Titolo prima dell’art. 41a Sezione 3: Altre misure

Art. 41a 1 Per promuovere la qualità e lo smercio, il Consiglio federale può emanare norme sulla designazione facoltativa della provenienza dei prodotti forestali e dei loro prodotti trasformati. 2 La registrazione e la protezione delle designazioni, nonché la procedura sono rette dalla legge del 29 aprile 199826 sull’agricoltura.

26 RS 910.1

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