Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti da atti normativi comunitari, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 9 e del 18 settembre 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, per i rapporti con le regioni, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana il seguente decretolegge:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 5, il comma 15 e' sostituito dal seguente:
"15. Le imprese esercenti attivita' di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove cio' sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui (( al )) comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.";
b) all'articolo 10, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria Procedura di infrazione 2008/2097 Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie direttiva 2004/49/CE
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorita' competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di
regolazione | sono | assegnate | le | risorse | umane, | strumentali | e | ||||||||
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finanziarie | necessarie | per | lo | svolgimento | dei | propri | compiti, | ||||||||
nell'ambito | delle | risorse | stanziate | nel | bilancio | di | previsione | della |
spesa del predetto Ministero.";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:
a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del (( fatturato relativo ai proventi da mercato )) realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa (( e, comunque, non superiore a euro 1.000.000 ));
b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;
c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;
d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.";
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione.".
2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e (( nel limite del numero di unita' di personale compatibile con l'applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'ambito delle suddette risorse, )) fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera a), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalita', i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonche' l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera e' approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
((2bis. All'articolo 4bis, comma l, del decretolegge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n. 102, le parole: "paragrafi 2, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti: "paragrafi 2, 4 e 5")).
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 3.
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, (( n. 163 )), recante codice dei contratti pubblici (( relativi a lavori )), servizi e forniture Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C538/07
4. All'articolo 49, comma 2, lettera e), del (( citato codice di cui al )) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "ne' si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara" sono soppresse. ((4bis. All'articolo 70, comma 11, lettera b), primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: "l'offerta", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "il contratto")).
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Art. 3bis.
(Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26
giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009)
AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla
L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 4, comma 31) che "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3bis, comma 3, del decretolegge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alla parte destinata alle esigenze di cui al comma 2 del medesimo articolo 3bis, e' incrementata, per l'anno 2011, di euro 17.400.000, a copertura degli oneri derivanti dalla mancata retrocessione in permuta delle unita' navali di cui al primo periodo alla societa' aggiudicataria della procedura concorsuale avviata con bando pubblicato nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 97 del 20 maggio 2010".
Art. 3ter.
(( (Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali Societa' miste ANASregioni)
1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 e' sostituito dal seguente:
"289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate
o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni".
2. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici gia' costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, commi 289 e 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Art. 3quater.
(( (Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonche' di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati)
Art. 3quinquies.
(( (Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015)
6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).
Art. 4.
Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni
1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonche' per il miglior perseguimento delle finalita' di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, sono (( abrogate )) le seguenti lettere: abis) e ater);
b) all'articolo 5, comma 2, le parole: "entrata in esercizio" sono sostituite dalla seguente: "avvio";
c) all'articolo 11, comma 1, le parole: "del PNA" sono sostituite dalle seguenti: "della decisione di assegnazione medesima (( , nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8 ))";
d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e aggiornamenti";
e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: "nell'anno solare precedente", sono inserite le seguenti: "e annota sul (( Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione )) il valore complessivo delle emissioni (( indicate )) nella dichiarazione medesima";
f) all'articolo 20, comma 8, la parola: "assegnate" e' sostituita dalla seguente: "rilasciate"; g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: "emessa in mancanza di", sono inserite le seguenti: "aggiornamento della".
((3bis. Lo schema di decreto di cui al comma 3 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' essere comunque
emanato)).
4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le
caratteristiche | di | qualita' | ambientale | degli impianti, | al | ricorrere | |||||||||||
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dei | quali | i | termini | istruttori | previsti | dal | citato | decreto | |||||||||
legislativo | 18 | febbraio | 2005, | n. | 59, nonche', | per | gli impianti | di |
nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotti alla meta'. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.
5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresi' i coefficienti e le caratteristiche di qualita' ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall'autorita' competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validita' di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.
((5bis. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: ", nonche', con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20")).
Art. 4bis.
(( (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia CE
del 25 settembre 2008, resa nella causa C368/07)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresi' le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonche' alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" )).
Art. 5.
Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti
1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonche' per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalita' di cui all'articolo 3 del (( regolamento di cui al )) decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantita' ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle
quantita' | ed | alle | categorie | di | apparecchiature | elettriche | ed | ||||||||||
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elettroniche | immesse | sul | mercato | nell'anno | 2006 | comunicato | al | ||||||||||
Registro | al | momento | dell'iscrizione. | ||||||||||||||
2. | Per | consentire | l'adempimento | degli obblighi | di | comunicazione |
alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalita' di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.
Art. 5bis.
(( (Attuazione della direttiva 2004/35/CE Procedura di infrazione n. 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE)
1. Ai fini di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto
1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 311, al comma 2, le parole da: "al ripristino" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalita' prescritte dall'Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante e' obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all'articolo 317, comma 5";
b) all'articolo 311, comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita' a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell'eccessiva onerosita', avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita' personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi l e 2.";
c) all'articolo 303, al comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, si applicano anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell'articolo 315 del presente decreto;";
d) all'articolo 317, al comma 5, alinea, le parole da: "sono versate" fino a: "della spesa" sono sostituite dalle seguenti: "affluiscono al fondo di cui all'articolo 7quinquies, comma 1, del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle seguenti finalita'";
e) all'articolo 317, il comma 6 e' abrogato.
2. All'articolo 2 del decretolegge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono al fondo di cui all'articolo 7quinquies, comma 1, del decretolegge lO febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni. dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33" )).
Art. 6.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei
prodotti alimentari
1. All'allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al punto 1, lettera a), le parole: "incluso destrosio e prodotti derivati, purche'" sono sostituite dalle seguenti: "incluso destrosio, nonche' prodotti derivati purche'";
b) al punto 1, lettera b), le parole: "a base di grano e prodotti derivati, purche'" sono sostituite dalle seguenti: "a base di grano, nonche' prodotti derivati purche'";
c) al punto 6, lettera a), le parole: "grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purche'" sono sostituite dalle seguenti: "grasso di soia raffinato, nonche' prodotti derivati purche'".
2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3bis dell'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Art. 7.
Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi Procedura d'infrazione
n. 2007/4915
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, e' assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o piu' decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.
((2bis. Al fine di dare corretta esecuzione all'obbligo di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e in coerenza con quanto definito dall'articolo 2, lettera l), della medesima direttiva, al comma 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "dall'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2012")).
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 8.
Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE
(( Procedure d'infrazione n. 2006/2114 )) e 2008/2258
ex articolo 228 TCE
Art. 8bis.
(( (Destinazione di risorse al Centro nazionale trapianti)
1. All'articolo 22, comma 2, del decretolegge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nell'ambito del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo 22, comma 2, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "A valere sul fondo di cui al presente comma un importo, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, e' destinato al Centro nazionale trapianti, al fine dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonche' in materia di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, e 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, in corso di recepimento" )).
Art. 9.
Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti
comunitari nel medesimo settore
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
"Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorita' competente e' il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnicosanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.".
Art. 10.
Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri
Procedura d'infrazione n. 2008/4421
1. All'articolo 4bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente: "6bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.".
Art. 11.
Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia Procedura d'infrazione n. 2003/4648 sentenza CGCE 16
luglio 2009, resa nella causa C244/08
1. Al decreto (( del )) Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma dell'articolo 17:
1) nel primo periodo, dopo le parole: "soggetti non residenti" sono inserite le seguenti: "e senza stabile organizzazione in Italia";
2) nel quarto periodo, dopo le parole: "soggetto non residente" sono inserite le seguenti: "e senza stabile organizzazione in Italia";
b) al primo comma dell'articolo 38ter:
1) nel primo periodo, dopo le parole: "Stati membri dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "e senza stabile organizzazione in Italia";
2) il terzo periodo e' soppresso.
Art. 12.
Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ Procedura d'infrazione n.
2008/4524
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 e' inserito il seguente:
"141bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresi' alle societa' residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al (( decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del )) comma 1 dell'articolo 168bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attivita' di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni e' assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.".
Art. 13.
Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati Procedura d'infrazione n. 2004/2190
a) all'articolo 62, nel comma 5:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione.";
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21.";
b) nell'allegato I, l'aliquota relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e' determinata in euro 750,00 per mille chilogrammi.
a) le lettere i) e n( �/span> sono sostituite dalle seguenti:
"i) concordare con le imprese che svolgono attivita' di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;
n( �/span> incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili; ";
b) dopo la lettera n( �/span> sono inserite le seguenti:
(( " )) 1bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantita' raccolte e richieste, delle capacita' produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti gia' in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualita' idonea per il consumo;
1ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sara' erogato con riferimento alla quantita' di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualita' idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all'impresa stessa;
1quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.".
Art. 14.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166))
Art. 15.
Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. All'articolo 23bis del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "in materia di distribuzione del gas naturale", sono inserite le seguenti: ", le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica (( , le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali )), nonche' quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.".
((abis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "sono determinati" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2012,")).
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalita';
b) a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e (( l'attribuzione di specifici compiti operativi )) connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4bis. (( I regolamenti di cui al comma 10 definiscono )) le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.";
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: "8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessita' di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011 (( . Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalita' di cui alla lettera b) del comma 2 ));
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, (( ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015 ));
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante.
9. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle societa' quotate in mercati regolamentati (( e al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2 )). (( I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti. ))";
e) al comma 10, (( nell'alinea )), le parole: "centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2009";
f) al comma 10, alla lettera a) la parola: "diretti" e' sostituita dalle seguenti: "cosiddetti in house" e dopo le parole: "patto di stabilita' interno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,";
g) al comma 10, la lettera e) e' (( abrogata )). ((1bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23bis, comma 8, lettera e), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 23bis del citato decretolegge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprieta' pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualita' e prezzo del servizio, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla universalita' ed accessibilita' del servizio)).
2. All'articolo 9bis, comma 6, del decretolegge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo e' soppresso.
((2bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
2ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
2quater. All'articolo 8sexies, comma 2, terzo periodo, del decretolegge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente: "duecentodieci")).
Art. 16. Made in Italy e prodotti interamente italiani
6. Dopo il comma 49 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono aggiunti i seguenti:
"49bis Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.
49ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto
o della merce di cui al comma 49bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.".
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. L'articolo 17, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e' abrogato. ((8bis. Al fine di consentire una maggiore competitivita' dei prodotti agroalimentari italiani e sostenere il made in Italy, dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004,
n. 297, sono inseriti i seguenti:
"2bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura ai sensi del regolamento emanato, previa approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le condizioni e le modalita' legate all'attivita' di smarchiatura.
2ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto deve essere comunicata dal soggetto interessato all'organismo di controllo e non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo" )).
Art. 17. 6° Censimento generale dell'agricoltura
1. In considerazione della necessita' e urgenza di far fronte agli obblighi comunitari di cui al regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, e' autorizzata la spesa di euro
128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.
2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, avuto riguardo ai dati contenuti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la data di riferimento delle informazioni censuarie, le modalita' di organizzazione ed esecuzione del censimento, il campo di osservazione, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad enti od organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, le modalita' di selezione di personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita' di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, (( anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, )) le modalita' di diffusione dei dati, la comunicazione dei dati elementari agli organismi a cui e' affidata l'esecuzione dei censimenti.
Art. l7bis.
(( (Disposizioni in materia di fascicolo aziendale delle imprese di pesca)
1. Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli articoli 71 e 83 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, e non incorrere nelle procedure di infrazione comunitarie e nelle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 97 del medesimo regolamento, il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503, relativo a ciascuna impresa di pesca deve contenere anche i dati relativi agli impianti, alle quote, alle quantita' di pescato, alle dotazioni strutturali, agli equipaggi e agli esiti dei controlli, delle ispezioni e dei pagamenti effettuati nei confronti di ciascuna impresa o beneficiario, sulla base delle disposizioni impartite dall'autorita' di audit di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del predetto regolamento (CE) n. 1198/2006 )).
Art. 18. Disposizioni in materia di prelievo mensile
1. Al fine di completare l'attuazione del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, attraverso il progressivo riequilibrio tra la quota assegnata e la produzione conseguita, (( le trattenute e )) i versamenti di cui all'articolo 5, (( commi 1 e 2 )), del decretolegge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, vengono eseguiti dagli acquirenti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo, esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.
Art. 19.
Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (( , per essere destinate alle finalita' di cui al predetto articolo 13bis, comma 8, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato )).
Art. 19bis.
(( (Perseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' e crescita e coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati concernenti i bilanci delle amministrazioni regionali e locali)
Art. 19ter. (Disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzaziorie delle rotte marittime)
9. Ai fini di cui al comma 8:
a) entro il 31 dicembre 2009:
1) e' pubblicato il bando di gara per la privatizzazione di Tirrenia di navigazione S.p.a., nonche', per effetto dei trasferimenti di cui ai commi da 1 a 7, della SiremarSicilia Regionale Marittima S.p.a.;
2) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a otto anni con la Tirrenia di navigazione S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);
3) e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Regione siciliana, ai sensi della normativa vigente, uno schema di nuova convenzione di durata non superiore a dodici anni con la SiremarSicilia Regionale Marittima S.p.a., costituente uno degli atti della gara di cui al numero 1);
4) sono pubblicati dalle regioni Sardegna e Toscana i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di SaremarSardegna Regionale Marittima S.p.a. e di ToremarToscana Regionale Marittima S.p.a.;
5) sono approvati dalle regioni Sardegna e Toscana, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuita' territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le societa', rispettivamente, Saremar e Toremar, costituenti altresi' atti delle gare di cui al numero 4);
b) entro il 28 febbraio 2010, in considerazione di quanto disposto dal comma 3:
1) sono pubblicati dalle regioni Campania e Lazio i bandi di gara per la privatizzazione, rispettivamente, di CaremarCampania Regionale Marittima S.p.a. e della societa' della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3;
2) sono approvati dalle regioni Campania e Lazio, secondo i rispettivi ordinamenti e nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuita' territoriale con le isole, gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dodici anni con le societa', rispettivamente, Caremar e quella della regione Lazio derivante dalla cessione del ramo d'azienda di cui al comma 3, costituenti altresi' atti delle gare di cui al numero l).
S.p.a. il rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze assume le funzioni di presidente.
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; b) SiremarSicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro 55.694.895; c) SaremarSardegna Regionale Marittima S.p.a. regione
Sardegna: euro 13.686.441; d) ToremarToscana Regionale Marittima S.p.a. regione Toscana: euro 13.005.441; e) CaremarCampania Regionale Marittima S.p.a. regione Campania: euro 29.869.832.
17. Successivamente alla cessione alla regione Lazio del ramo d'azienda per l'esercizio dei collegamenti con l'arcipelago pontino, ai sensi del comma 3, le risorse di cui al comma 16, lettera e), sono cosi' ripartite: ramo Campania: euro 19.839.226; ramo Lazio: euro
10.030.606.
20. Previa richiesta delle regioni interessate al processo di privatizzazione di cui ai commi da 8 a 15, il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE
n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, per fare fronte a specifiche criticita' nel settore del cabotaggio marittimo.
n. 33, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e successive modificazioni, ai dipendenti delle societa' del Gruppo Tirrenia, delle societa' da queste derivanti e di quelle che dalle stesse acquistano o affittano aziende o rami d'azienda, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' concedere per dodici mesi l'intero trattamento di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni di legge, con la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti".
23. Agli oneri di cui ai commi da 16 a 18, pari a 184.942.251 euro a decorrere dal 2010, si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati, pari a 181.370.249 euro annui, quanto a 3.550.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13bis del decretolegge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 22.002 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 3.572.002 euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
24. Per le regioni a statuto speciale l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 22 e' subordinata all'emanazione, ove occorrente, di apposite norme di attuazione. ((24bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono esenti da imposizione fiscale)).
AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla
L. 1 ottobre 2010, n. 163, ha disposto (con l'art. 1, comma 5bis, lettera d)) che "le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo 19ter del decretolegge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, sono conseguentemente prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva di cui alla lettera b) limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuita' territoriale".
Art. 19quater.
(( (Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.428. Causa C561/07 Procedura d'infrazione 2005/2433)
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee l'11 giugno 2009 nella causa C561/07, all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'";
b) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "aziende o unita' produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o" )).
Art. 20. Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
1. All'articolo 100, dopo il comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' inserito il seguente:
"4bis. Sono fatti salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a societa' che svolgono attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonche' dell'acquisizione da parte di tali societa' di partecipazioni in societa' affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore (( del presente decreto legislativo )).".
Art. 20bis.
(( (Adeguamento alla nonnativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche di cui alla direttiva 2002/58/CE)
1. Al fine di superare a regime la disciplina introdotta dall'articolo 44, comma 1bis, del decretolegge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 130 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' ai sensi di quanto previsto dal comma 3bis del presente articolo";
b) dopo il comma 3 dell'articolo 130 sono inseriti i seguenti:
"3bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, mediante l'impiego del telefono per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e' consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalita' semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale e' intestatario in un registro pubblico delle opposizioni.
3ter. Il registro di cui al comma 3bis e' istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonche', per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali:
a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalita' tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale e' intestatario secondo modalita' semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di modalita' tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento del dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle tempistiche e delle modalita' dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attivita' o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonche' del correlativo periodo massimo di utilizzabilita' dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
f)obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilita' e sulle modalita' di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24.
3quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante";
c) all'articolo 162: 1) al comma 2bis, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "diecimila euro"; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2quater. La violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dall'articolo 130, comma 3bis, e dal relativo regolamento e' sanzionata ai sensi del comma 2bis del presente articolo".
Art. 20ter.
(( (Modifiche agli articoli 14 e 17 della legge 21 novembre 1967. n. 1185)
1. Al fine di dare attuazione all'articolo 1 del regolamento (CE)
n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, alla legge 21 noverribre 1967, n. 1185, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. 1. Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge.
"Art. 17. 1. Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni. La validita' del passaporto puo' essere tuttavia ridotta a norma delle disposizioni in vigore o su domanda di chi ne abbia facolta' a norma di legge.
Art. 21. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 settembre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Alfano, Ministro della giustizia Frattini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali La Russa, Ministro della difesa Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Scajola, Ministro dello sviluppo economico Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Alfano