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Decreto federale del 16 dicembre 2005 che approva l’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti

 Decreto federale del 16 dicembre 2005 che approva l’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti

Decreto federale che approva l’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti

del 16 dicembre 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 184 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20052, decreta:

Art. 1 1 L’Atto di revisione del 29 novembre 20003 della Convenzione del 5 ottobre 19734 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) è appro­ vato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La legge del 25 giugno 19545 sui brevetti è modificata come segue:

Art. 1, titolo marginale e cpv. 2 A. Invenzioni 2 Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 brevettabili cpv. 2) non costituisce un’invenzione brevettabile.I. Principio

Art. 1a II. Casi speciali Sono escluse dal brevetto le varietà vegetali e le razze animali come

pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti.

1 RS 101 2 FF 2005 3397 3 RS 0.232.142.2; RU 2007 6485 4 RS 0.232.142.2; RU 2007 6485 5 RS 232.14

2005-0592 6479

Approvazione dell’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo RU 2007 e modifica della legge sui brevetti. DF

IV. Nuova utilizzazione di sostanze conosciute a. Indicazione medica primaria

b. Altre indica­ zioni mediche

Art. 7c Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, eccetto per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all’articolo 2 capoverso 2, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.

Art. 7d Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, eccetto per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all’articolo 2 capoverso 2 laddove tale utilizzazione risulti specifica rispetto all’indicazione medica primaria giusta l’articolo 7c, sono con­ siderate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente alla fabbricazione di un prodotto a scopi chirurgici, terapeutici o diagno­ stici.

Art. 17 cpv. 1 1 Se l’invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d’utilità o di certificato d’inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato Parte alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 18836 per la protezione della proprietà industriale o all’Accordo del 15 aprile 19947 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio), secondo l’arti­ colo 4 della Convenzione di Parigi tale deposito dà origine a un diritto di priorità. Questo diritto può essere rivendicato per la domanda di brevetto depositata in Svizzera per la medesima invenzione entro dodici mesi a decorrere dal primo deposito.

Art. 24 cpv. 2 Abrogato

Art. 26 cpv. 1 n. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

6 RS 0.232.01/.04 7 RS 0.632.20

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Approvazione dell’Atto di revisione della Convenzione sulla concessione RU 2007 di brevetti europei e modifica della legge sui brevetti. DF

C. Effetti della modificazione nell’esistenza del brevetto

A. Principio I. Effetti

II. Modificazioni nell’esistenza del brevetto

Art. 28a L’effetto di un brevetto rilasciato è considerato inesistente sin dalla data del rilascio nella misura in cui il titolare stesso rinuncia al brevet- to oppure nella misura in cui il giudice, su azione, constata la nullità del brevetto.

Art. 46a cpv. 4 lett. e Abrogata

Titolo prima dell’art. 110

Capo 2: Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo nonché modificazioni nell’esistenza del brevetto europeo

Art. 110, titolo marginale

Art. 110a Una modificazione nell’esistenza del brevetto europeo mediante una decisione passata in giudicato in una procedura davanti all’Ufficio europeo dei brevetti ha gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato in una procedura in Svizzera.

Art. 113 cpv. 2 lett. c8 2 Si reputa che il brevetto europeo non ha esplicato i suoi effetti se la traduzione del fascicolo del brevetto non è stata presentata entro tre mesi dalla pubblicazione:

c. della menzione della limitazione del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti.

Art. 121 cpv. 1 lett. a e c 1 La domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto svizzero:

a. nel caso di cui all’articolo 135 capoverso 1 lettera a della Convenzione sul brevetto europeo;

Questa modifica dell’art. 113 decade in quanto priva d’oggetto con l’entrata in vigore del decreto federale del 16 dic. 2005 che approva l’Accordo relativo all’applicazione dell’arti­ colo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti (RU 2007 6479).

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c. nel caso in cui l’Ufficio europeo dei brevetti abbia constatato che la domanda non soddisfa alle esigenze dell’articolo 54 capoverso 3 della Convenzione sul brevetto europeo e che, per questo motivo, è stata respinta o ritirata con effetto per la Svizzera.

Art. 127 B. Norme di La richiesta concernente una rinuncia parziale al brevetto europeo non procedura è ricevibile fintanto che un’opposizione a questo brevetto possa essere I. Limitazione della rinuncia proposta all’Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora parziale statuito definitivamente sull’opposizione, sulla limitazione o sulla

revoca.

Art. 128 II. Sospensione Il giudice può sospendere la procedura, segnatamente la sentenza, se: della procedura a. Procedura a. l’Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definiti­ civile vamente sulla limitazione o sulla revoca del brevetto europeo;

b. la validità del brevetto europeo è contestata e una delle parti prova che un’opposizione a questo brevetto possa essere anco­ ra proposta all’Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull’opposizione;

c. l’Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definiti­ vamente sulla richiesta di revisione di una decisione in virtù dell’articolo 112a della Convenzione sul brevetto europeo.

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.). 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge fede­ rale di cui all’articolo 2.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005 Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 6 aprile 2006.9 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 13 dicembre 2007.

17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

FF 2005 6669

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