عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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القوانين المعاهدات الأحكام التصفح بحسب الاختصاص القضائي

سويسرا

CH425

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Decreto federale del 16 dicembre 2005 che approva l’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti

 Decreto federale del 16 dicembre 2005 che approva l’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti

Decreto federale che approva l’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti

del 16 dicembre 2005

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 122 e 184 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20052, decreta:

Art. 1 1 L’Atto di revisione del 29 novembre 20003 della Convenzione del 5 ottobre 19734 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) è appro­ vato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La legge del 25 giugno 19545 sui brevetti è modificata come segue:

Art. 1, titolo marginale e cpv. 2 A. Invenzioni 2 Ciò che risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (art. 7 brevettabili cpv. 2) non costituisce un’invenzione brevettabile.I. Principio

Art. 1a II. Casi speciali Sono escluse dal brevetto le varietà vegetali e le razze animali come

pure i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di animali; sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti.

1 RS 101 2 FF 2005 3397 3 RS 0.232.142.2; RU 2007 6485 4 RS 0.232.142.2; RU 2007 6485 5 RS 232.14

2005-0592 6479

Approvazione dell’Atto di revisione della Convenzione sul brevetto europeo RU 2007 e modifica della legge sui brevetti. DF

IV. Nuova utilizzazione di sostanze conosciute a. Indicazione medica primaria

b. Altre indica­ zioni mediche

Art. 7c Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, eccetto per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all’articolo 2 capoverso 2, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.

Art. 7d Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica o formano oggetto di un diritto anteriore, eccetto per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all’articolo 2 capoverso 2 laddove tale utilizzazione risulti specifica rispetto all’indicazione medica primaria giusta l’articolo 7c, sono con­ siderate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente alla fabbricazione di un prodotto a scopi chirurgici, terapeutici o diagno­ stici.

Art. 17 cpv. 1 1 Se l’invenzione è oggetto di un deposito regolare di una domanda di brevetto, di modello d’utilità o di certificato d’inventore, effettuato o esplicante i suoi effetti in uno Stato Parte alla Convenzione di Parigi del 20 marzo 18836 per la protezione della proprietà industriale o all’Accordo del 15 aprile 19947 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Allegato 1C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio), secondo l’arti­ colo 4 della Convenzione di Parigi tale deposito dà origine a un diritto di priorità. Questo diritto può essere rivendicato per la domanda di brevetto depositata in Svizzera per la medesima invenzione entro dodici mesi a decorrere dal primo deposito.

Art. 24 cpv. 2 Abrogato

Art. 26 cpv. 1 n. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.

6 RS 0.232.01/.04 7 RS 0.632.20

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C. Effetti della modificazione nell’esistenza del brevetto

A. Principio I. Effetti

II. Modificazioni nell’esistenza del brevetto

Art. 28a L’effetto di un brevetto rilasciato è considerato inesistente sin dalla data del rilascio nella misura in cui il titolare stesso rinuncia al brevet- to oppure nella misura in cui il giudice, su azione, constata la nullità del brevetto.

Art. 46a cpv. 4 lett. e Abrogata

Titolo prima dell’art. 110

Capo 2: Effetti della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo nonché modificazioni nell’esistenza del brevetto europeo

Art. 110, titolo marginale

Art. 110a Una modificazione nell’esistenza del brevetto europeo mediante una decisione passata in giudicato in una procedura davanti all’Ufficio europeo dei brevetti ha gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato in una procedura in Svizzera.

Art. 113 cpv. 2 lett. c8 2 Si reputa che il brevetto europeo non ha esplicato i suoi effetti se la traduzione del fascicolo del brevetto non è stata presentata entro tre mesi dalla pubblicazione:

c. della menzione della limitazione del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti.

Art. 121 cpv. 1 lett. a e c 1 La domanda di brevetto europeo può essere trasformata in domanda di brevetto svizzero:

a. nel caso di cui all’articolo 135 capoverso 1 lettera a della Convenzione sul brevetto europeo;

Questa modifica dell’art. 113 decade in quanto priva d’oggetto con l’entrata in vigore del decreto federale del 16 dic. 2005 che approva l’Accordo relativo all’applicazione dell’arti­ colo 65 della Convenzione sul brevetto europeo e modifica la legge sui brevetti (RU 2007 6479).

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c. nel caso in cui l’Ufficio europeo dei brevetti abbia constatato che la domanda non soddisfa alle esigenze dell’articolo 54 capoverso 3 della Convenzione sul brevetto europeo e che, per questo motivo, è stata respinta o ritirata con effetto per la Svizzera.

Art. 127 B. Norme di La richiesta concernente una rinuncia parziale al brevetto europeo non procedura è ricevibile fintanto che un’opposizione a questo brevetto possa essere I. Limitazione della rinuncia proposta all’Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora parziale statuito definitivamente sull’opposizione, sulla limitazione o sulla

revoca.

Art. 128 II. Sospensione Il giudice può sospendere la procedura, segnatamente la sentenza, se: della procedura a. Procedura a. l’Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definiti­ civile vamente sulla limitazione o sulla revoca del brevetto europeo;

b. la validità del brevetto europeo è contestata e una delle parti prova che un’opposizione a questo brevetto possa essere anco­ ra proposta all’Ufficio europeo dei brevetti o questo non abbia ancora statuito definitivamente sull’opposizione;

c. l’Ufficio europeo dei brevetti non ha ancora statuito definiti­ vamente sulla richiesta di revisione di una decisione in virtù dell’articolo 112a della Convenzione sul brevetto europeo.

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.). 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica della legge fede­ rale di cui all’articolo 2.

Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2005 Consiglio nazionale, 16 dicembre 2005

Il presidente: Rolf Büttiker Il presidente: Claude Janiak Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Ueli Anliker

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 6 aprile 2006.9 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, la legge entra in vigore il 13 dicembre 2007.

17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

FF 2005 6669

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