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Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (stato 1° gennaio 2012)

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Legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr)

del 29 aprile 1998 (Stato 1° gennaio 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64bis della Costituzione federale1 (Cost.);2 visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 19963, decreta:

Titolo primo: Principi generali

Art. 1 Scopo La Confederazione opera affinché l’agricoltura, tramite una produzione ecologica- mente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a:

a. garantire l’approvvigionamento della popolazione; b. salvaguardare le basi esistenziali naturali; c. aver cura del paesaggio rurale; d. garantire un’occupazione decentralizzata del territorio.

Art. 2 Provvedimenti della Confederazione 1 La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti:

a. istituisce condizioni quadro favorevoli per la produzione e lo smercio dei prodotti agricoli;

b. indennizza, mediante pagamenti diretti, le prestazioni ecologiche e quelle a favore dell’economia fornite dalle aziende contadine che coltivano il suolo;

bbis.4 sostiene la gestione sostenibile delle risorse naturali; c. provvede a uno sviluppo socialmente sostenibile dell’agricoltura; d. sostiene i miglioramenti strutturali;

RU 1998 3033 1 [CS 1 3; RU 1996 2503]. Queste disp. corrispondono agli art. 45, 46 cpv. 1, 102, 103,

104, 120, 123 e 147 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 Nuovo testo giusta in n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003,

in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145). 3 FF 1996 IV 1 4 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095;

FF 2006 5815).

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e. promuove la ricerca e la formazione professionale agricole nonché la colti- vazione delle piante e l’allevamento del bestiame;

f. disciplina la protezione dei vegetali e l’impiego di mezzi di produzione5. 2 I provvedimenti della Confederazione presuppongono, per quanto ragionevolmente esigibile, misure di solidarietà da parte degli interessati. Sono coordinati tramite gli strumenti della politica regionale.

Art. 3 Definizione e campo d’applicazione 1 L’agricoltura comprende:

a. la produzione di prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito;

b. la lavorazione, l’immagazzinamento e la vendita dei prodotti nell’azienda di produzione.

c. lo sfruttamento di superfici vicine all’ambiente naturale. 2 All’orticoltura esercitata a titolo professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo come pure quelli dei titoli dal quinto al settimo.6 3 I provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 2 del titolo settimo si applicano alla pesca professionale e alla piscicoltura. 4 All’apicoltura si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo sesto e del capitolo 2 del titolo settimo.7

Art. 4 Difficili condizioni di produzione e di vita 1 Nell’applicazione della presente legge si tiene conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, in particolare nella regione di montagna e in quella collinare. 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) suddivide in zone, secondo le difficoltà di sfruttamento, la superficie gestita a scopo agricolo e a tale proposito tiene un catasto della produzione. 3 Il Consiglio federale stabilisce i criteri di delimitazione delle zone.

Art. 5 Reddito 1 I provvedimenti della presente legge hanno lo scopo di permettere alle aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia di conseguire in media su vari anni redditi comparabili a quelli della rimanente popolazione attiva della stessa regione.

5 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

7 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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2 Se i redditi calano notevolmente sotto il livello di cui al capoverso precedente, il Consiglio federale prende provvedimenti di durata limitata per migliorarne la situa- zione. 3 Occorre tenere conto degli altri settori dell’economia, della situazione economica della popolazione che non opera nell’agricoltura e della situazione delle finanze federali.

Art. 6 Limite di spesa I mezzi finanziari per i settori di compiti più importanti sono stanziati al massimo per quattro anni con decreto federale semplice in base a un messaggio del Consiglio federale. Il relativo involucro finanziario è deciso simultaneamente.

Titolo secondo: Condizioni quadro per la produzione e lo smercio

Art. 7 Principio 1 La Confederazione stabilisce le condizioni quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli in modo da consentire all’agricoltura di produrre in modo soste- nibile e poco costoso e di conseguire dalla vendita dei prodotti il più elevato valore aggiunto possibile. 2 A tale proposito, tiene conto delle esigenze della sicurezza dei prodotti, della pro- tezione dei consumatori e dell’approvvigionamento del Paese.8

Capitolo 1: Disposizioni economiche generali Sezione 1: Qualità, promozione dello smercio e sgravio del mercato

Art. 8 Misure di solidarietà 1 La promozione della qualità e dello smercio nonché l’adeguamento della produ- zione e dell’offerta alle esigenze del mercato spettano alle organizzazioni dei pro- duttori o alle relative organizzazioni di categoria. 2 Per organizzazione di categoria s’intende l’associazione dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti con i trasformatori e, se è il caso, con i commercianti.

8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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Art. 8a9 Prezzi indicativi 1 Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le rela- tive organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti. 2 I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualità. 3 Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi. 4 Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.

Art. 910 Sostegno alle misure di solidarietà 1 Qualora le misure di solidarietà di cui all’articolo 8 capoverso 1, decise collettiva- mente, siano o rischino di essere pregiudicate dalle imprese che non le adottano, il Consiglio federale può emanare prescrizioni se l’organizzazione:11

a. è rappresentativa; b. non è attiva nei settori della produzione, della trasformazione o della ven-

dita; c. ha deciso le misure di solidarietà a grande maggioranza.

2 Il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un’organizzazione a con- tribuire al finanziamento delle misure di solidarietà previste nell’articolo 8 capo- verso 1, se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempiute e l’organizzazione preleva contributi dai suoi membri per finanziarie misure di solidarietà. I contributi non devono servire a finanziare l’amministrazione dell’organizzazione.12 3 Nel settore dell’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mer- cato, il Consiglio federale può emanare prescrizioni unicamente per far fronte a svi- luppi straordinari non dipendenti da problemi strutturali.13 4 I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti alle prescrizioni di cui al capoverso 1 e i venditori diretti non possono essere assoggettati all’obbligo di con- tribuzione secondo il capoverso 2 per i quantitativi smerciati in vendita diretta.

Art. 10 Prescrizioni concernenti la qualità Qualora sia necessario per l’esportazione di prodotti, il Consiglio federale può ema- nare prescrizioni concernenti la qualità indipendentemente dalle misure di solidarietà delle organizzazioni di cui all’articolo 8.

9 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

12 Per. introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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Art. 11 Assicurazione della qualità 1 La Confederazione può obbligare i Cantoni e le organizzazioni di cui all’articolo 8 a mantenere servizi di assicurazione della qualità.14 2 I servizi di assicurazione della qualità eseguono segnatamente le ispezioni necessa- rie. Il Consiglio federale può delegare loro analisi della qualità e altri compiti. 3 La Confederazione può partecipare al finanziamento dei servizi di assicurazione della qualità.15

Art. 12 Promozione dello smercio 1 La Confederazione può sostenere con contributi finanziari i provvedimenti presi a livello nazionale o regionale dai produttori, dai trasformatori o dai commercianti per promuovere lo smercio di prodotti agricoli svizzeri nel Paese e all’estero. 2 I responsabili coordinano i loro provvedimenti ed elaborano direttive comuni, segna- tamente per promuovere lo smercio a livello sovraregionale o all’estero. 3 La Confederazione può sostenere i provvedimenti adottati congiuntamente da più responsabili qualora siano nell’interesse economico generale. Questo vale in parti- colare per i provvedimenti concernenti i seguenti settori:

a. pubbliche relazioni; b. promozione delle vendite; c. pubblicità generale per l’agricoltura svizzera; d. ricerche di mercato.

4 Il Consiglio federale determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari.

Art. 13 Sgravio del mercato 1 Per evitare il crollo dei prezzi dei prodotti agricoli, la Confederazione può parteci- pare, nel caso di un’evoluzione straordinaria, alle spese per provvedimenti di durata limitata intesi a sgravare il mercato. Lo smaltimento delle eccedenze strutturali non viene sussidiato. 2 I contributi della Confederazione presuppongono di regola adeguate prestazioni dei Cantoni o delle organizzazioni interessate.

14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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Sezione 2: Designazione

Art. 14 In generale 1 Il Consiglio federale può, nell’interesse dell’affidabilità e allo scopo di promuovere la qualità e lo smercio, emanare prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, i quali:

a. sono fabbricati secondo determinati procedimenti; b. presentano altre caratteristiche specifiche; c. provengono dalla regione di montagna; d. si distinguono per la loro origine; e.16 sono fabbricati rinunciando a determinati procedimenti o non presentano de-

terminate caratteristiche. 2 La designazione di tali prodotti secondo le presenti prescrizioni è facoltativa. 3 Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sull’ingegneria genetica e sulle derrate alimentari.17 4 La Confederazione può definire simboli per le designazioni previste negli artico- li 14–16. Il loro impiego è facoltativo.18 5 L’impiego di tali simboli è obbligatorio nelle campagne di promozione dello smercio condotte con provvedimenti secondo l’articolo 12.19

Art. 15 Procedimenti di fabbricazione, caratteristiche specifiche dei prodotti

1 Il Consiglio federale disciplina: a. i requisiti che devono soddisfare i prodotti nonché i procedimenti di fabbri-

cazione, segnatamente quelli con indirizzo ecologico; b. i controlli.

2 I prodotti possono essere designati come provenienti da agricoltura biologica sol- tanto se l’intera azienda è gestita secondo il modo di produzione biologico. Il Consi- glio federale può autorizzare eccezioni segnatamente ad aziende con colture perenni a condizione che l’integrità del modo di produzione biologico e la sua controllabilità non ne siano pregiudicate.20

16 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

17 Nuovo testo giusta in n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

18 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

19 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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3 Il Consiglio federale può riconoscere le direttive di organizzazioni private se pre- vedono i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a. 4 Può riconoscere designazioni di prodotti esteri se si fondano su requisiti equiva- lenti.

Art. 16 Denominazioni d’origine, indicazioni geografiche 1 Il Consiglio federale istituisce un registro delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche. 2 Disciplina in particolare:

a. il diritto all’iscrizione; b. le condizioni per la registrazione, segnatamente i requisiti relativi all’elenco

degli obblighi; c. la procedura d’opposizione e di registrazione; d. il controllo.

3 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate non possono fungere da designazioni di categoria. Le designazioni di categoria non possono essere registrate quali denominazioni d’origine o indicazioni geografiche. 4 Se il nome di un Cantone o di una località viene utilizzato in una denominazione d’origine o in un’indicazione geografica, occorre garantire che la registrazione con- cordi anche con un eventuale disciplinamento cantonale. 5 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate non possono essere registrate quali marchi per prodotti se è adempiuta una fattispecie di cui al capoverso 7.21 6 Chi utilizza nomi di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica registrata per prodotti agricoli uguali o dello stesso genere o per i relativi prodotti trasformati deve adempiere l’elenco degli obblighi di cui al capoverso 2 lettera b. Questo obbligo non si applica all’utilizzazione di marchi identici o analoghi a una denominazione d’origine o a un’indicazione geografica depositata o registrata in buona fede o i cui diritti sono stati acquistati mediante l’uso in buona fede:

a. prima del 1° gennaio 1996; o b. prima che il nome della denominazione d’origine o dell’indicazione geogra-

fica registrata fosse protetto secondo la presente legge o in virtù di un’altra base legale se il marchio non è colpito dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla legge del 28 agosto 199222 sulla protezione dei marchi.23

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

22 RS 232.11 23 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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6bis Nel giudicare se l’utilizzazione di un marchio acquisito in buona fede sia lecita secondo il capoverso 6 occorre tener conto in particolare se vi è rischio d’inganno o di violazione della concorrenza leale.24 7 Le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche registrate sono protette in particolare contro:

a. qualsiasi uso commerciale per altri prodotti che sfrutti la reputazione delle designazioni protette;

b. qualsiasi usurpazione, imitazione o contraffazione.

Art. 16a25 Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione 1 I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indica- zioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell’ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni. 2 Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla prote- zione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari.

Art. 16b26 Difesa delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche sul piano internazionale

1 La Confederazione sostiene le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori o di trasformatori nella difesa, sul piano internazionale, delle denomina- zioni d’origine e delle indicazioni geografiche svizzere. 2 La Confederazione può assumersi una parte delle spese procedurali sostenute dalle rappresentanze svizzere all’estero su domanda di organizzazioni di categoria o orga- nizzazioni di produttori o di trasformatori allo scopo di difendere le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

Sezione 3: Importazione

Art. 17 Dazi all’importazione Per determinare i dazi all’importazione occorre tenere conto della situazione interna in materia di approvvigionamento nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni.

24 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

25 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° ott. 2006 (RU 2006 3861; FF FF 2004 6275 6289).

26 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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Art. 18 Provvedimenti riguardo a prodotti ottenuti mediante metodi vietati 1 Fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera; ne aumenta i dazi all’importazione o ne vieta l’importazione.27 2 Sono vietati ai sensi del capoverso 1 i metodi di produzione non autorizzati per motivi di protezione:

a. della vita o della salute di persone, animali o piante; oppure b. dell’ambiente.

Art. 19 Aliquote di dazio In quanto la presente legge non preveda altrimenti, la competenza e la procedura per la determinazione delle aliquote di dazio sono rette dalla legislazione doganale.

Art. 19a28 Destinazione vincolata di proventi dei dazi 1 Negli anni 2009–2016 i proventi dei dazi all’importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l’attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l’Unione europea o di un accordo OMC. 2 Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell’agricoltura. 3 Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destina- zione vincolata e libera i mezzi finanziari. 4 Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l’importo della destinazione vincolata.

Art. 20 Prezzi soglia 1 Il Consiglio federale può stabilire prezzi soglia per singoli prodotti. L’articolo 17 si applica per analogia. 2 Il prezzo soglia corrisponde al prezzo d’importazione perseguito, che si compone del prezzo franco dogana svizzera, del dazio e di tasse di effetto analogo.29 Il Consi- glio federale definisce le modalità di calcolo del prezzo franco dogana svizzera, non tassato.30

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

28 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5851; FF 2009 1049).

29 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l’abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).

30 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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3 Il Consiglio federale può determinare il prezzo soglia per un gruppo di prodotti. Il Dipartimento federale dell’economia (Dipartimento) determina i valori indicativi d’importazione applicabili ai singoli prodotti. 4 Il Dipartimento determina in che misura la somma dell’aliquota di dazio e del prezzo franco dogana svizzera, non tassato, possa differire dal prezzo soglia senza che l’aliquota di dazio debba essere adeguata (fascia di fluttuazione).31 5 L’Ufficio federale stabilisce l’aliquota di dazio per i prodotti con prezzo soglia in modo tale che il prezzo d’importazione si situi all’interno della fascia di fluttua- zione. 6 Nella misura in cui lo smercio di prodotti indigeni analoghi non sia pregiudicato, il Dipartimento può stabilire un’aliquota di dazio inferiore a quella prevista nel capo- verso 5. 7 Le aliquote di dazio non devono contenere elementi di protezione industriale.32

Art. 21 Contingenti doganali 1 I contingenti doganali per i prodotti agricoli sono determinati nell’allegato 2 della legge del 9 ottobre 198633 sulla tariffa delle dogane (tariffa generale). 2 Il Consiglio federale può modificare i contingenti doganali e la loro eventuale sud- divisione cronologica nel quadro della tariffa generale. 3 Per la determinazione e la modifica dei contingenti doganali e dell’eventuale sud- divisione cronologica si applica per analogia l’articolo 17. 4 Se le condizioni di mercato richiedono frequenti adeguamenti, il Consiglio federale può delegare la competenza per la modifica dei contingenti doganali e della loro suddivisione cronologica al Dipartimento o ai servizi ad esso subordinati. 5 Le prescrizioni della presente legge si applicano, per analogia, ai contingenti doga- nali supplementari conformemente all’articolo 4 capoverso 3 lettera c della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.

Art. 22 Ripartizione dei contingenti doganali 1 I contingenti doganali devono essere ripartiti tenendo conto dei principi della con- correnza. 2 L’autorità competente ripartisce i contingenti doganali, segnatamente secondo le procedure e i criteri seguenti:

a. mediante vendita all’asta; b. in funzione della prestazione all’interno del Paese; c. sulla base del quantitativo richiesto;

31 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

32 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

33 RS 632.10

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d. conformemente all’ordine di deposito delle domande di permesso; e.34 conformemente all’ordine della tassazione; f. in funzione delle precedenti importazioni del richiedente.

3 Per prestazione all’interno del Paese ai sensi del capoverso 2 lettera b si intende segnatamente il ritiro di prodotti analoghi di provenienza indigena e di qualità com- merciale usuale. 4 Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o cate- gorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali. 5 Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza di determinare i criteri per la ripartizione dei contingenti doganali. 6 L’assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.

Art. 23 Prestazione sostitutiva, tassa sostitutiva 1 Qualora l’assegnazione di un contingente doganale sia subordinata a una presta- zione all’interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b), il Consiglio federale può stabilire un’adeguata prestazione sostitutiva o una tassa sostitutiva, se:

a. la prestazione all’interno del Paese non è indispensabile in considerazione della finalità perseguita; oppure

b. l’adempimento della prestazione all’interno del Paese è impossibile per l’im- portatore o costituirebbe un provvedimento di eccessivo rigore.

2 La prestazione sostitutiva o la tassa sostitutiva è stabilita in modo da compensare i vantaggi derivanti per l’importatore dal fatto di essere stato esonerato dalla presta- zione all’interno del Paese.

Art. 24 Permesso d’importazione, misure di salvaguardia 1 Ai fini di una sorveglianza statistica delle importazioni, il Consiglio federale può stabilire che determinati prodotti agricoli sottostanno ad un permesso d’importa- zione. 2 In considerazione delle misure di salvaguardia che il Consiglio federale può ema- nare, il Dipartimento è autorizzato a sospendere il rilascio di permessi d’importa- zione fino alla decisione del Consiglio federale. 3 L’applicazione di clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali nel settore agricolo è retta dall’articolo 11 della legge del 9 ottobre 198635 sulla tariffa delle dogane. 4 Il capoverso 2 non si applica riguardo alle clausole di salvaguardia previste da accordi internazionali conformemente:

34 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095 610; FF 2006 5815).

35 RS 632.10

Agricoltura

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a. all’articolo 1 della legge federale del 25 giugno 198236 sulle misure econo- miche esterne; e

b. all’articolo 7 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane.

Art. 25 Contributi volontari 1 Se sui prodotti agricoli importati i settori economici interessati versano contributi volontari per la valorizzazione dei prodotti agricoli indigeni, il Consiglio federale può, per garantire il rispetto degli impegni internazionali, prescriverne l’importo massimo. Può delegare tale competenza al Dipartimento. 2 Se l’importo massimo dei contributi viene ridotto in virtù di accordi internazionali, la riduzione avviene nella stessa proporzione dei dazi. In casi giustificati, sono ammesse deroghe a tale norma.

Sezione 4: …

Art. 2637

Sezione 5: Monitoraggio del mercato38

Art. 27 1 Il Consiglio federale sottopone a monitoraggio del mercato, a diversi stadi, dalla produzione al consumo, i prezzi delle merci che sono influenzati da provvedimenti di politica agricola della Confederazione. Esso disciplina la collaborazione degli operatori del mercato.39 2 Designa il servizio che effettua i rilevamenti necessari e che informa il pubblico.

36 RS 946.201 37 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2007 6095;

FF 2006 5815). 38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815). 39 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Legge federale

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910.1

Sezione 6:40 Ingegneria genetica

Art. 27a 1 Prodotti agricoli o mezzi di produzione41 dell’agricoltura geneticamente modificati possono essere fabbricati, coltivati, allevati, importati, immessi nell’ambiente o messi in commercio se sono adempiute le esigenze della presente legge, nonché, segnatamente, della legislazione sull’ingegneria genetica, sulla protezione dell’am- biente, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari. 2 Indipendentemente da altre eventuali disposizioni, segnatamente della legislazione sull’ingegneria genetica, sulla protezione dell’ambiente e sulla protezione degli ani- mali, il Consiglio federale può prevedere un obbligo di autorizzazione o altre misure per la produzione e lo smercio di tali prodotti o mezzi di produzione.

Sezione 7:42 Mezzi di produzione e beni d’investimento agricoli brevettati

Art. 27b 1 Un mezzo di produzione o un bene d’investimento agricolo messo in commercio in Svizzera o all’estero dal titolare del brevetto o con il suo consenso può anche essere importato, rialienato e usato a titolo commerciale. 2 Sono considerati agricoli i beni d’investimento quali trattori, macchinari, attrezzi e installazioni, nonché i loro componenti, destinati a un impiego preminente nell’agricoltura.

Capitolo 2: Economia lattiera Sezione 1: Campo d’applicazione43

Art. 28 …44 1 Il presente capitolo si applica al latte di mucca.

40 Introdotta dal. n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

41 Nuova espr. giusta il n. II 3 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3233; FF 2009 4721). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

42 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

44 Abrogata dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

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2 Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli arti- coli 38 e 44, anche al latte di capra e di pecora.45

Art. 2946

Sezione 2: Orientamento della produzione

Art. 30 Contingentamento lattiero 1 Il Consiglio federale limita la produzione di latte commerciale determinando con- tingenti per i singoli produttori. 2 Nel determinare il contingente può considerare la composizione del latte, in parti- colare il tenore in grassi. 3 Il Consiglio federale può determinare un quantitativo massimo per ettaro e gra- duarlo secondo le zone del catasto di produzione (art. 4).

Art. 31 Adeguamento del quantitativo globale All’inizio del periodo di contingentamento, il Consiglio federale può adeguare al mercato il quantitativo globale dei contingenti. Le riduzioni dei contingenti non sono indennizzate. 2 Su richiesta di un’organizzazione di categoria, il Consiglio federale adegua, anche durante il periodo di contingentamento, i contingenti dei produttori interessati se:

a. la decisione dell’organizzazione di categoria di chiedere tale adeguamento adempie le esigenze dell’articolo 9 e delle sue disposizioni d’esecuzione;

b. è garantito che il quantitativo stabilito sarà valorizzato e commercializzato sotto la responsabilità dell’organizzazione di categoria;

c. è garantito che l’organizzazione di categoria tiene conto delle condizioni sui mercati parziali quali il mercato biologico o i mercati regionali.47

3 Il Consiglio federale può respingere del tutto o in parte la richiesta se l’entità dell’adeguamento richiesto dovesse pregiudicare l’evoluzione auspicabile dell’eco- nomia lattiera o della categoria.48

45 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

46 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

47 Introdotto dalla LF del 13 dic. 2002 (RU 2002 4290; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

48 Introdotto dalla LF del 13 dic. 2002 (RU 2002 4290; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

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4 …49

Art. 32 Adeguamento di contingenti 1 Il Consiglio federale disciplina in che misura i contingenti possono essere adeguati alle mutate condizioni aziendali. 2 Può prevedere che i contingenti siano trasferibili fra i produttori. Determina le condizioni. Può escludere dal trasferimento contingenti inutilizzati e prevedere ridu- zioni per i contingenti trasferiti. 3 In caso di trasferimento del contingente effettuato indipendentemente dalla super- ficie, si applicano le seguenti restrizioni:

a. chi rileva un contingente deve fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all’articolo 70 capoverso 2;

b. i contingenti non possono essere trasferiti dalla regione di montagna a quella di pianura. Il Consiglio federale può prevedere deroghe.

Art. 33 Contingenti speciali 1 Se i mezzi previsti nella legge federale del 13 dicembre 197450 sull’importazione e l’esportazione di prodotti agricoli trasformati non bastano per compensare lo svan- taggio dovuto al prezzo della materia prima e sussiste un fabbisogno supplementare di latte per esportare i suddetti prodotti, il Consiglio federale stabilisce temporanea- mente contingenti speciali che superano il quantitativo globale di cui all’articolo 30. 2 Il produttore deve versare un contributo per il latte fornito nell’ambito di un con- tingente speciale. 3 Il Consiglio federale stabilisce la durata, il quantitativo e le condizioni. Può incari- care un servizio di amministrare tale quantitativo e di ripartire i contingenti speciali.

Art. 34 Contingenti supplementari Ai produttori al di fuori della regione di montagna che comperano animali provenienti dalla regione di montagna sono assegnati contingenti supplementari temporanei.

Art. 35 Osservanza dei quantitativi massimi per ettaro I contingenti speciali e supplementari nonché gli adeguamenti e i trasferimenti di contingenti sono possibili soltanto se non è raggiunto il quantitativo massimo per ettaro di cui all’articolo 30 capoverso 3.

49 Introdotto dalla LF del 13 dic. 2002, con effetto sino al 31 dic. 2003 (RU 2002 4290; FF 2002 4208 6458).

50 RS 632.111.72

Agricoltura

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Art. 36 Tassa per superamento di contingente 1 Il produttore deve versare una tassa per il latte messo in commercio che supera il quantitativo di contingente totale spettantegli secondo gli articoli 30, 33 e 34. La tassa ammonta al massimo a 60 centesimi per chilogrammo di latte. Per le aziende di estivazione la tassa ammonta a 10 centesimi per chilogrammo di latte.51 2 Invece del pagamento della tassa, il Consiglio federale può disporre che il supera- mento o il non raggiungimento di un contingente sia integralmente o parzialmente:

a. computato nel successivo periodo di contingentamento; oppure b. compensato all’interno delle organizzazioni locali di produttori.

Art. 36a52 Abolizione del contingentamento lattiero 1 Gli articoli 30 a 36 rimangono in vigore fino al 30 aprile 2009. 2 Il Consiglio federale può escludere dal contingentamento lattiero, il più presto il 1° maggio 2006, i produttori membri di un’organizzazione di cui all’articolo 8 o associati in un’organizzazione insieme a un valorizzatore del latte importante a livello regionale, se:

a. l’organizzazione ha deciso di regolare i quantitativi a livello della produ- zione di latte;

b. l’organizzazione ha fissato sanzioni nel caso in cui i quantitativi concordati individualmente siano superati; e

c. è data la garanzia che l’aumento della produzione di latte non superi l’au- mento di fabbisogno per i prodotti fabbricati.

3 Se le condizioni quadro economiche o la situazione internazionale si modificano in modo tale che occorra differire l’abolizione del contingentamento lattiero, il Consi- glio federale può prorogare di due anni al massimo i termini di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 36b53 Contratti di acquisto di latte 1 I produttori possono vendere il loro latte soltanto a un valorizzatore del latte, a una comunità di produttori o a un’organizzazione di produttori.54 2 A tale scopo i produttori devono concludere un contratto di una durata minima di un anno, che deve almeno contenere un accordo circa la quantità e i prezzi del latte.55

51 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

52 Introdotto dal il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

53 Introdotto dal il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Legge federale

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3 I venditori diretti sono esentati dall’obbligo di concludere contratti per i quantita- tivi smerciati direttamente. 4 Se un’organizzazione di categoria o una comunità di produttori applica una regola- zione dei quantitativi mediante la conclusione di contratti esclusivi, il Consiglio federale può, su domanda, dichiarare vincolanti le sanzioni previste in caso di infra- zioni contro la presente disposizione. 5 Le disposizioni dei capoversi 1–3 sono applicabili dal 1° maggio 2009 o, se i mem- bri sono stati esclusi dal contingentamento in virtù dell’articolo 36a capoverso 2, dal 1° maggio 2006. Esse sono applicabili sino al 30 aprile 2015.56

Sezione 3: …

Art. 3757

Sezione 4: Sostegno del mercato

Art. 38 Supplemento per il latte trasformato in formaggio 1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte com- merciale trasformato in formaggio. 2 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del supplemento e le condizioni.58 3 Il supplemento di 15 centesimi in vigore il 1° gennaio 2007 è mantenuto nel perio- do 2008–2011. Il Consiglio federale può adeguare l’ammontare del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi e in conformità dei crediti stanziati.59

Art. 39 Supplemento per foraggiamento senza insilati 1 Ai produttori è versato un supplemento per il latte prodotto senza somministra- zione di insilati e trasformato in formaggio. 2 Il Consiglio federale stabilisce i formaggi che danno diritto a un supplemento, il supplemento e le condizioni.

56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

57 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

59 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Agricoltura

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3 Il supplemento di 3 centesimi in vigore il 1° gennaio 2007 è mantenuto nel periodo 2008–2011. Il Consiglio federale può adeguare l’ammontare del supplemento tenen- do conto dell’evoluzione dei quantitativi e in conformità dei crediti stanziati.60

Art. 40 Aiuti per la promozione dello smercio della produzione indigena 1 La Confederazione può accordare aiuti per promuovere lo smercio di singoli latti- cini. 2 Il Consiglio federale designa i prodotti e stabilisce l’ammontare degli aiuti, le con- dizioni ed eventualmente le norme sulla composizione. Può delegare tale compe- tenza al Dipartimento o all’Ufficio federale, che decide sentito il Dipartimento fede- rale delle finanze o l’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 41 Aiuti all’esportazione 1 La Confederazione può accordare aiuti per l’esportazione di formaggio e graduarli secondo le condizioni di mercato dei singoli Paesi. 2 Per le esportazioni di altri latticini e di latte, la Confederazione può versare aiuti calcolati in funzione delle equivalenze di contenuto. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli aiuti e le condizioni. Può dele- gare tale competenza al Dipartimento o all’Ufficio federale, che decide sentito il Dipartimento federale delle finanze o l’Amministrazione federale delle finanze.

Art. 42 Importazione di burro 1 L’Ufficio federale può decidere quanto burro può essere importato nel quadro del contingente doganale n. 7 (latticini convertiti in equivalente-latte). 2 …61 3 L’Ufficio federale determina le condizioni.

Sezione 5: Provvedimenti particolari

Art. 43 Obbligo di notifica 1 Il valorizzatore del latte notifica al servizio designato dal Consiglio federale:

a. il quantitativo di latte commerciale fornito dai produttori; e b. il modo in cui ha valorizzato il latte fornitogli.

2 I produttori che commercializzano latte e latticini in vendita diretta notificano i quantitativi prodotti e smerciati in questo modo.

60 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

61 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

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3 I valorizzatori del latte notificano al servizio cantonale designato dal Consiglio federale i quantitativi concordati con i produttori e la durata dei contratti di acquisto di latte stipulati. Il servizio informa le cerchie interessate sui quantitativi totali concordati.62

Art. 4463

Art. 45 Indennizzo per la collaborazione La Confederazione indennizza le organizzazioni dell’economia lattiera cui affida compiti di diritto pubblico.

Capitolo 3: Economia zootecnica Sezione 1: Orientamento strutturale

Art. 46 Effettivi massimi 1 Il Consiglio federale può fissare effettivi massimi per azienda per le singole specie di animali da reddito. 2 Qualora un’azienda detenga diverse specie di animali da reddito, la somma delle singole quote percentuali rispetto agli effettivi massimi consentiti non può superare il 100 per cento. 3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per:

a. le aziende sperimentali e le stazioni di ricerche agronomiche della Confede- razione nonché la Scuola di avicoltura di Zollikofen e il Centro degli esami funzionali d’ingrasso e di macellazione dei suini di Sempach;

b. le aziende che svolgono un’attività di interesse pubblico d’importanza regio- nale smaltendo, nell’alimentazione dei suini, sottoprodotti di macellerie e di macelli nonché di aziende di trasformazione del latte e di prodotti alimentari.

Art. 47 Tassa 1 I gestori di aziende che superano l’effettivo massimo di cui all’articolo 46 devono versare una tassa annuale. 2 Il Consiglio federale determina la tassa in modo che l’allevamento di animali in soprannumero non sia redditizio. 3 Se più gestori detengono animali nella stessa azienda, la tassa è determinata in base alla quota dell’effettivo di animali di ciascun gestore.

62 Introdotto dal il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° mag. 2006 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

63 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Agricoltura

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4 Il frazionamento di aziende allo scopo di eludere le disposizioni sull’effettivo mas- simo non è riconosciuto.

Sezione 2: Bestiame da macello, carne, lana di pecora e uova64

Art. 4865 Ripartizione dei contingenti doganali 1 I contingenti doganali per il bestiame da macello e la carne sono messi all’asta. 2 Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, senza muscoli preparati, e ovina sono attribuite per il 10 per cento secondo il numero degli animali acquistati all’asta sui mercati pubblici sorvegliati di bestiame da ma- cello. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal. 3 Per determinati prodotti delle voci di tariffa 0206, 0210 e 1602, il Consiglio fede- rale può rinunciare a disciplinare la ripartizione.

Art. 49 Classificazione della qualità 1 Il Consiglio federale emana direttive e stabilisce criteri per classificare la qualità del bestiame macellato della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina. 2 Il Consiglio federale può:

a. dichiarare obbligatoria l’applicazione dei criteri di classificazione; b. per determinati casi, delegare la classificazione a un servizio neutrale.

3 Il Consiglio federale può delegare all’Ufficio federale la competenza di stabilire i criteri di classificazione.

Art. 5066 Contributi a provvedimenti di sgravio del mercato della carne 1 La Confederazione può versare contributi per finanziare provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di eccedenze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne. 2 A partire dal 2007 la Confederazione può versare ai Cantoni contributi per l’or- ganizzazione, l’esecuzione, la sorveglianza e l’infrastruttura dei mercati pubblici situati nella regione di montagna.

64 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 e dal 1° ott. 2004 per i cpv. 1 e 2 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

66 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

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Art. 51 Delega di compiti pubblici 1 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni private di:

a. eseguire provvedimenti temporanei di sgravio del mercato in caso di ecce- denze stagionali o di eccedenze temporanee di altro tipo sul mercato della carne;

b. sorvegliare l’andamento del mercato sui mercati pubblici e nei macelli; c. classificare secondo la qualità animali vivi e macellati.67

2 Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti.68 3 Il Consiglio federale designa un servizio che verifica se le organizzazioni private svolgono i loro compiti in modo economico.

Art. 51bis 69 Valorizzazione della lana di pecora La Confederazione può prendere misure per valorizzare la lana di pecora. Può soste- nere tale valorizzazione all’interno del Paese mediante contributi.

70

Art. 5271 Contributi per sostenere la produzione di uova indigene La Confederazione può versare contributi per:

a. sostenere la produzione di uova indigene nelle aziende contadine; b. finanziare i provvedimenti di valorizzazione a favore delle uova svizzere.

Art. 5372

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

68 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

69 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

70 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

71 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

72 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

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Capitolo 4: Produzione vegetale

Art. 5473 Zucchero La Confederazione può versare contributi alla produzione di barbabietole da zuc- chero al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di zucchero indigeno.

Art. 55 Cereali 1 La Confederazione prende i necessari provvedimenti al confine per mantenere un adeguato approvvigionamento di cereali indigeni. 2 Il Consiglio federale può incaricare un’organizzazione di cui all’articolo 8 di pren- dere provvedimenti, come ad esempio lo stoccaggio, volti alla valorizzazione e allo sgravio temporaneo del mercato. 3 I costi dei provvedimenti di valorizzazione e sgravio del mercato sono a carico dell’organizzazione. Le disposizioni dell’articolo 9 capoverso 2 si applicano per analogia. Nei limiti dell’articolo 13, la Confederazione può partecipare ai costi dei provvedimenti volti allo sgravio del mercato.74

Art. 5675 Semi oleosi e leguminose a granelli La Confederazione può versare contributi per la produzione di semi oleosi e legumi- nose a granelli al fine di assicurare un approvvigionamento adeguato di oli vegetali e proteine indigeni.

Art. 5776

Art. 5877 Frutta e verdura 1 La Confederazione può prendere provvedimenti per valorizzare la frutta a granelli, la frutta a nocciolo, i loro derivati e l’uva. Può sostenere tale valorizzazione median- te contributi. 2 La Confederazione può sostenere mediante contributi i provvedimenti collettivi dei produttori intesi ad adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mer- cati. I contributi sono versati al più tardi fino alla fine del 2011.

73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2232; FF 1999 5092).

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

76 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

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Art. 59 Materie prime rinnovabili La Confederazione può versare contributi per:

a. la produzione di piante che possono essere utilizzate quali materie prime al di fuori della produzione di derrate alimentari e di alimenti per animali;

b. la trasformazione di materie prime, che possono servire anche come derrate alimentari, in impianti pilota e di dimostrazione.

Capitolo 5: Economia vitivinicola78

Art. 60 Autorizzazione per l’impianto di nuovi vigneti e loro notifica 1 Chi pianta nuovi vigneti deve avere un’autorizzazione del Cantone. 2 Le ricostituzioni di colture sono notificate al Cantone. 3 Il Cantone autorizza l’impianto di vigneti per la produzione di vino se il luogo pre- visto si presta alla viticoltura. 4 Il Consiglio federale definisce i principi che reggono l’autorizzazione per l’im- pianto di vigneti e la loro notifica. Può prevedere deroghe. 5 Il Cantone può vietare, temporaneamente e per regione, l’impianto di nuovi vigneti per la produzione di vino se sono finanziati provvedimenti di sgravio del mercato o di riconversione di superfici viticole o se la situazione del mercato lo esige.79

Art. 61 Catasto viticolo I Cantoni tengono un catasto viticolo, secondo i principi della Confederazione, nel quale sono elencate le peculiarità dell’impianto di vigneti.

Art. 62 Elenco dei vitigni 1 L’Ufficio federale esamina l’idoneità dei vitigni. 2 Tiene un elenco dei vitigni nel quale indica quelli raccomandati per la piantagione.

Art. 6380 Classificazione 1 I vini sono suddivisi nelle categorie seguenti:

a. vini a denominazione d’origine controllata; b. vini con indicazione geografica tipica; c. vini da tavola.

78 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

79 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Agricoltura

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2 Il Consiglio federale allestisce l’elenco dei criteri per i vini a denominazione d’ori- gine controllata e i vini con indicazione geografica tipica. Può stabilire i tenori minimi naturali in zucchero e la resa per unità di superficie; a tal fine tiene conto delle condizioni di produzione specifiche della regione. 3 Per il rimanente, i Cantoni stabiliscono per ogni criterio i requisiti per i loro vini a denominazione d’origine controllata e per i vini con indicazione geografica tipica prodotti sul loro territorio con una denominazione tradizionale propria. 4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per i vini con indicazione geografica tipica commercializzati senza denominazione tradizionale e per i vini da tavola. Può definire termini vinicoli specifici, in particolare termini tradizionali, e disciplinarne l’utilizzazione. 5 Esso emana prescrizioni per il declassamento dei vini che non corrispondono ai requisiti minimi. 6 Gli articoli 16 capoversi 6, 6bis e 7, nonché 16b si applicano per analogia alla desi- gnazione dei vini a denominazione d’origine controllata e di altri vini con indica- zione geografica.

Art. 6481 Controlli 1 Ai fini della protezione delle denominazioni e delle designazioni, il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di controllo della vendemmia e di controllo del commercio di vini. Esso stabilisce i requisiti che i Cantoni e chi produce, incan- tina o commercia vini devono osservare, in particolare riguardo alle notifiche, ai documenti di accompagnamento, ai registri di cantina e agli inventari. Può prevedere deroghe e semplificazioni, qualora non pregiudichino la protezione delle denomina- zioni e delle designazioni. Esso coordina i controlli. 2 Per facilitare la collaborazione degli organi di controllo, il Consiglio federale può prevedere l’istituzione di una banca dati centrale. Esso stabilisce i requisiti riguardo al contenuto e all’esercizio della banca dati, nonché alla qualità dei dati e disciplina le condizioni per l’accesso e l’utilizzo dei dati. 3 L’esecuzione del controllo della vendemmia compete ai Cantoni. La Confedera- zione può partecipare con un contributo forfettario ai costi cantonali di tale con- trollo; l’ammontare del contributo è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone. 4 L’esecuzione del controllo del commercio dei vini è affidata a un organo di con- trollo designato dal Consiglio federale.

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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Art. 6582

Art. 6683 Contributi di riconversione La Confederazione può sostenere mediante contributi interventi di riconversione nella viticoltura. Tali contributi sono versati al più tardi fino alla fine del 2011.

Art. 67 a 6984

Titolo terzo: Pagamenti diretti Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70 Principio e condizioni 1 La Confederazione versa pagamenti diretti generali, contributi ecologici e contri- buti etologici ai gestori di aziende contadine che coltivano il suolo, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate.85 2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:

a. una congrua detenzione degli animali da reddito; b. un bilancio di concimazione equilibrato; c. una quota adeguata di superfici di compensazione ecologica; d. un avvicendamento disciplinato delle colture; e. un’idonea protezione del suolo; nonché f. una selezione e un’utilizzazione mirate dei prodotti per il trattamento delle

piante. 3 La Confederazione promuove mediante pagamenti diretti ecologici:

a. le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente (contributi ecologici);

b. le forme di produzione particolarmente rispettose della vita animale (contri- buti etologici);

c. lo sfruttamento sostenibile di aziende e pascoli d’estivazione (contributi d’estivazione).86

82 Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

84 Abrogati dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

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4 Il versamento di pagamenti diretti presuppone il rispetto delle disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali rela- tive alla produzione agricola. 5 Il Consiglio federale determina, per il versamento dei pagamenti diretti generali, dei contributi ecologici e dei contributi etologici:87

a.88 il volume minimo di lavoro in unità standard di manodopera nell’azienda gestita;

b.89 un limite d’età; c.90 valori limite per la somma dei contributi per unità standard di manodopera; d.91 valori limite riguardanti la superficie o il numero di animali per azienda, a

partire dai quali i contributi sono graduati; e.92 esigenze relative alla formazione professionale agricola. Il Consiglio fede-

rale disciplina i particolari e determina le eccezioni; f.93 valori limite relativi al reddito e alla sostanza imponibili dei gestori, a partire

dai quali la somma dei contributi è ridotta o non sono versati contributi. Per i gestori coniugati il Consiglio federale stabilisce i valori limite superiori.

6 Per i pagamenti diretti generali, i contributi ecologici e i contributi etologici, il Consiglio federale può:

a. graduare i pagamenti diretti secondo le difficoltà di produzione; b.94 versare i pagamenti diretti per superfici nel territorio estero della zona di

confine secondo l’articolo 43 capoverso 2 della legge del 18 marzo 200595 sulle dogane;

c. vincolare a oneri il versamento dei contributi.96

87 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

88 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

91 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

92 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

95 RS 631.0 96 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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Art. 71 Obbligo di tollerare 1 Se l’interesse pubblico lo esige, il proprietario di un fondo deve tollerare gratuita- mente la cura e la gestione di terreni incolti. Un tale interesse esiste segnatamente se la gestione del terreno è necessaria per il mantenimento dell’agricoltura, per la pro- tezione contro i pericoli naturali o per la conservazione di specie animali e vegetali particolarmente degne di protezione. 2 L’obbligo sussiste per almeno tre anni. Chi alla scadenza di questo termine intende gestire il suo fondo direttamente o per il tramite di un affittuario, deve comunicarlo al gestore almeno sei mesi prima. 3 All’occorrenza, i Cantoni emanano prescrizioni d’esecuzione; decidono nel singolo caso se la gestione e la cura devono essere tollerate.

Capitolo 2: Pagamenti diretti generali

Art. 72 Contributi di superficie Come retribuzione delle prestazioni di interesse generale, la Confederazione versa contributi di superficie.

Art. 73 Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo

1 Per promuovere e salvaguardare la competitività della produzione di latte e di carne basata su foraggi grezzi nonché un’utilizzazione globale delle superfici agri- cole, in particolare mediante erbai, la Confederazione versa contributi per la deten- zione di animali da reddito basata su foraggi grezzi. 2 I contributi sono versati per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo e per i quali nell’azienda vi è una sufficiente base foraggiera pro- pria.97 3 98 4 Il Consiglio federale stabilisce il contributo per animale o per unità di bestiame grosso. 5 Esso può:

a. stabilire che siano versati contributi per altre categorie di animali; b. graduare i contributi secondo le categorie di animali, il numero di animali o

le unità di bestiame grosso; c. limitare il numero di animali o di unità di bestiame grosso per i quali sono

versati contributi per ettaro;

97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

98 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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d.99 ridurre i contributi versati alle aziende che producono latte, in funzione del latte commercializzato e tenendo conto dei mezzi finanziari impiegati per il sostegno del mercato lattiero.

Art. 74 Contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione

1 Per compensare le condizioni difficili di produzione, la Confederazione versa con- tributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare. 2 Sono versati contributi per la detenzione di bestiame bovino, equino, ovino e caprino. 3 I contributi sono proporzionalmente ridotti qualora l’azienda non disponga di una base foraggiera propria e sufficiente per l’insieme dell’effettivo di animali ivi tenuto che consuma foraggio grezzo. 4 Il Consiglio federale stabilisce il contributo versato per unità di bestiame grosso tenendo conto delle condizioni di produzione. 5 Esso può:

a. stabilire che siano versati contributi per altre categorie di animali; b. limitare il numero di animali o di unità di bestiame grosso per i quali sono

versati contributi per ettaro.

Art. 75 Contributi di declività 1 Per promuovere e salvaguardare l’agricoltura in zone con condizioni difficili di produzione e per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa contributi per la superficie agricola utile in zone declive. 2 Il Consiglio federale stabilisce il contributo versato per unità di superficie tenendo conto delle modalità di utilizzazione e delle difficoltà di gestione, segnatamente della declività.

Capitolo 3: Pagamenti diretti ecologici

Art. 76 Contributi ecologici 1 La Confederazione promuove mediante contributi ecologici l’applicazione e la dif- fusione di forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell’ambiente.100

99 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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2 Per incentivare la gestione ecologica sull’insieme del territorio, il Consiglio fede- rale può prevedere il versamento di determinati contributi ecologici anche ad azien- de non contadine. 3 La Confederazione promuove la salvaguardia della diversità biologica, in comple- mento alla legge federale del 1° luglio 1966101 sulla protezione della natura e del paesaggio. Accorda contributi per promuovere un adeguato equilibrio ecologico della superficie agricola utile. 4 Può promuovere mediante contributi la gestione estensiva di superfici agricole utili. 5 Stabilisce i contributi in modo tale che sia economicamente redditizio fornire la speciale prestazione ecologica.102 A tale riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato. 6 Se la Confederazione accorda contemporaneamente per la medesima prestazione fornita sulla stessa superficie un contributo in virtù degli articoli 18a a 18d della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio, da tale contributo è dedotto il contributo versato secondo il presente articolo. 7 I fondi necessari per finanziare le indennità giusta l’articolo 62a della legge del 24 gennaio 1991103 sulla protezione delle acque sono prelevati dai crediti che l’Assemblea federale stanzia per i contributi ecologici.

Art. 76a104 Contributi etologici 1 La Confederazione promuove mediante contributi etologici l’applicazione e la dif- fusione di forme di produzione particolarmente rispettose della vita animale. 2 Stabilisce i contributi in modo tale che sia economicamente redditizio fornire la speciale prestazione etologica. Al riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.

Art. 77 Contributi d’estivazione 1 Per la protezione e la cura del paesaggio rurale, la Confederazione versa contributi ai gestori di aziende o di pascoli d’estivazione. Stabilisce i contributi in modo tale che la protezione e la cura del paesaggio rurale siano economicamente redditizi. A tale riguardo tiene conto del maggiore ricavo ottenibile sul mercato.105 2 Il Consiglio federale stabilisce:

a. le categorie di animali per le quali sono versati contributi;

101 RS 451 102 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). 103 RS 814.20 104 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217;

FF 2002 4208 6458). 105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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b.106 il contributo per unità di bestiame grosso estivato e per categoria di animali o secondo il carico usuale;

c. il carico consentito nonché le altre condizioni e oneri da adempiere per bene- ficiare del contributo.

3 I Cantoni possono versare una parte dei contributi d’estivazione a persone che, pur non essendo gestori, si occupano dell’infrastruttura in questione e provvedono alle necessarie migliorie alpestri. 107

Titolo terzo a:108 Impiego sostenibile delle risorse naturali

Art. 77a Principio 1 La Confederazione versa contributi, nell’ambito dei crediti stanziati, per progetti regionali o settoriali intesi a migliorare la sostenibilità nell’impiego delle risorse naturali. 2 I contributi sono concessi agli enti responsabili se:

a. le misure previste nel progetto sono state coordinate; b. appare verosimile che in tempi brevi le misure potranno essere finanziate in

modo autonomo.

Art. 77b Importo dei contributi 1 L’importo dei contributi è stabilito in funzione dell’efficacia ecologica e agrono- mica del progetto, segnatamente in funzione del potenziamento dell’efficienza nell’impiego di sostanze e di energia. Essi ammontano all’80 per cento al massimo dei costi computabili per la realizzazione dei progetti e delle misure. 2 Qualora per le medesime misure sulla stessa superficie la Confederazione conceda contemporaneamente contributi o indennità secondo la presente legge o secondo la legge federale del 1° luglio 1966109 sulla protezione della natura e del paesaggio o indennità secondo la legge federale del 24 gennaio 1991110 sulla protezione delle acque, tali contributi o indennità sono dedotti dai costi computabili.

106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

108 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

109 RS 451 110 RS 814.20

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Titolo quarto: Misure sociali collaterali111 Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale112

Art. 78 Principio 1 La Confederazione può mettere a disposizione dei Cantoni mezzi per finanziare aiuti per la conduzione aziendale. 2 I Cantoni possono accordare aiuti per la conduzione aziendale ai gestori di un’azienda contadina al fine di superare o prevenire difficoltà finanziarie non loro imputabili o dovute a mutate condizioni quadro economiche.113 3 L’erogazione di fondi federali presuppone un’adeguata partecipazione finanziaria del Cantone. Le prestazioni di terzi possono essere tenute in considerazione.

Art. 79 Concessione di aiuti per la conduzione aziendale 1 Il Cantone accorda l’aiuto per la conduzione aziendale quale mutuo esente da inte- ressi per:

a. convertire i debiti esistenti al fine di attenuare l’onere degli interessi; b. far fronte a oneri finanziari straordinari.

1bis L’aiuto per la conduzione aziendale può essere accordato anche in caso di cessa- zione dell’attività al fine di trasformare in mutui esenti da interessi i crediti d’inve- stimento esistenti o i contributi che soggiacciono all’obbligo del rimborso, purché il livello d’indebitamento dopo la concessione del mutuo sia sostenibile.114 2 I mutui sono accordati per 20 anni al massimo mediante decisione formale. Il Con- siglio federale disciplina i dettagli. 3 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell’auto- rità che accorda il mutuo può tener luogo dell’atto pubblico relativo al contratto di pegno.115

Art. 80 Condizioni 1 I mutui a titolo d’aiuto per la conduzione aziendale di cui all’articolo 79 capo- verso 1 sono di regola accordati se sono adempiute le seguenti condizioni:116

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

112 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

114 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

115 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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a.117 l’azienda, eventualmente con il concorso di un’attività non agricola, con- sente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un’unità standard di manodopera;

b. l’azienda è gestita razionalmente; c. l’indebitamento è sopportabile dopo la concessione del mutuo.

2 Per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento, il Consiglio federale può fissare per le aziende nella regione di montagna e in quella collinare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a.118 3 Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri.

Art. 81 Approvazione da parte dell’Ufficio federale 1 Se il mutuo, da solo o aggiunto al saldo di precedenti mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale o di crediti d’investimento, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all’Ufficio federale per approva- zione. Il Consiglio federale stabilisce l’importo limite. 2 L’Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone.

Art. 82119 Rimborso in caso di alienazione con utile Se l’azienda o parte dell’azienda è alienata con utile, la parte ancora scoperta del mutuo deve essere rimborsata.

Art. 83 Revoca Per gravi motivi, il Cantone può revocare il mutuo.

Art. 84 Spese amministrative 1 Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni. 2 I Cantoni non possono riscuotere alcuna partecipazione alle spese.

Art. 85 Impiego dei rimborsi e degli interessi 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi dei mutui per nuovi aiuti per la conduzione azien- dale. 2 Gli interessi sono utilizzati nell’ordine seguente per:

a. la copertura delle spese amministrative;

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

118 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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b. la copertura delle perdite derivanti dalla concessione di mutui; c. la concessione di nuovi mutui.

3 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno del Cantone, l’Ufficio federale può chiedere la restituzione della parte dei mezzi finanziari inutilizzati messa a disposizione dalla Confederazione e accordarla, se necessario, a un altro Cantone.

Art. 86 Perdite 1 Le perdite derivanti dalla concessione di mutui che non superano l’importo limite secondo l’articolo 81, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Can- toni qualora non siano coperte dagli interessi. 2 Le perdite e le eventuali spese procedurali derivanti dalla concessione di mutui approvati dall’Ufficio federale secondo l’articolo 81, qualora non siano coperte dagli interessi, sono a carico della Confederazione e dei Cantoni proporzionalmente alla loro partecipazione al mutuo.

Capitolo 2:120 Aiuti per la riqualificazione

Art. 86a Aiuti per la riqualificazione 1 La Confederazione può accordare a persone indipendenti attive nell’agricoltura o ai loro coniugi aiuti per la riqualificazione in professioni non agricole. 2 La concessione di un aiuto presuppone la cessazione della gestione aziendale. Il Consiglio federale può stabilire altre condizioni e oneri. 3 Gli aiuti per la riqualificazione sono versati al più tardi sino alla fine del 2015.121

Titolo quinto: Miglioramenti strutturali Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 87 Principio 1 La Confederazione accorda contributi e crediti d’investimento per:

a. ridurre i costi di produzione mediante il miglioramento delle basi dell’azienda;

b. migliorare le condizioni di vita e le condizioni economiche nel mondo rura- le, in particolare nella regione di montagna;

c. proteggere le terre coltive nonché gli edifici e gli impianti agricoli dalla de- vastazione o dalla distruzione causate da fenomeni naturali;

120 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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d. contribuire alla realizzazione di obiettivi ecologici nonché di obiettivi rela- tivi alla protezione degli animali e alla pianificazione del territorio.

e. promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d’acqua. 2 I provvedimenti sono realizzati in modo da non influire sulla concorrenza nell’im- mediato raggio d’attività.122

Art. 88 Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata123

Provvedimenti collettivi di ampia portata, come il riassetto della proprietà fondiaria e le opere globali di urbanizzazione fondiaria, sono sostenuti se:

a. concernono di regola una regione delimitata naturalmente o economica- mente;

b. promuovono la compensazione ecologica e l’interconnessione di biotopi.

Art. 89 Condizioni per provvedimenti individuali 1 I provvedimenti presi da singole aziende sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni:

a.124 l’azienda, eventualmente con il concorso di un’attività non agricola, con- sente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un’unità standard di manodopera;

b. l’azienda è gestita razionalmente; c. dopo l’investimento, l’azienda può fornire la prova che le esigenze ecologi-

che sono rispettate conformemente all’articolo 70 capoverso 2; d. l’indebitamento è sopportabile dopo l’investimento; e. il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti

propri; f. il richiedente dispone di una formazione adeguata.

2 Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a:

a. per garantire la gestione o una sufficiente densità di insediamento; b. in caso di provvedimenti di diversificazione dell’attività nel settore agricolo

e nei settori affini.125

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Legge federale

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910.1

Art. 90 Protezione di oggetti d’importanza nazionale Gli inventari federali degli oggetti d’importanza nazionale sono vincolanti per l’ese- cuzione dei miglioramenti strutturali sostenuti dalla Confederazione.

Art. 91 Rimborso in caso di alienazione con utile 1 Se l’azienda o la parte di azienda che ha beneficiato di un sostegno finanziario è alienata con utile, gli obblighi di rimborso concernenti gli aiuti agli investimenti per provvedimenti individuali sono i seguenti:126

a. i contributi devono essere rimborsati a meno che siano trascorsi più di 20 anni dall’ultimo versamento;

b.127 le quote del mutuo ancora scoperte devono essere rimborsate. 2 I versamenti devono essere effettuati immediatamente dopo l’alienazione.

Art. 92 Vigilanza I miglioramenti strutturali sono soggetti alla vigilanza del Cantone durante e dopo la loro esecuzione.

Capitolo 2: Contributi Sezione 1: Assegnazione di contributi

Art. 93 Principio 1 Nell’ambito dei crediti stanziati la Confederazione accorda contributi per:

a. bonifiche fondiarie; b. edifici agricoli; c.128 il sostegno di progetti di sviluppo regionale e di promozione di prodotti in-

digeni e regionali ai quali l’agricoltura partecipa in modo preponderante; d.129 costruzioni di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che

trasformano e commercializzano prodotti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono comprendere almeno il primo livello di trasformazione.

2 …130

126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

128 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

129 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

130 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

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910.1

3 L’assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico. 4 Il Consiglio federale può vincolare l’assegnazione di contributi a condizioni e oneri.

Art. 94 Definizioni 1 Per bonifiche fondiarie s’intendono:

a. le opere e gli impianti nel settore del genio rurale; b. il riordino della proprietà fondiaria e dei rapporti di affitto.

2 Per edifici agricoli s’intendono: a. gli edifici d’economia rurale; b. gli edifici alpestri; c.131 gli edifici collettivi nella regione di montagna costruiti dai produttori per la

lavorazione, l’immagazzinamento e lo smercio dei prodotti della regione.

Art. 95 Bonifiche fondiarie 1 La Confederazione accorda contributi per bonifiche fondiarie fino al 40 per cento dei costi. Sono considerati costi anche le spese per provvedimenti richiesti in appli- cazione di altre leggi federali e direttamente in rapporto con l’opera sussidiata. 2 Nella regione di montagna, il Consiglio federale può aumentare il contributo fino al 50 per cento al massimo se le bonifiche:

a. non possono essere finanziate in altro modo; o b. sono opere collettive d’ampia portata.

3 Se nemmeno un adeguato sostegno da parte del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico non è sufficiente per finanziare i lavori necessari, la Confederazione può accordare un contributo supplementare fino al 20 per cento per bonifiche fon- diarie volte a rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali stra- ordinari. 4 Essa può accordare contributi forfettari per il ripristino periodico di opere di boni- fica fondiaria.132

Art. 96 Edifici agricoli 1 La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasforma- zione e le migliorie di edifici agricoli.

131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

132 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Legge federale

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910.1

2 Sono accordati contributi per gli edifici d’economia rurale di una singola azienda se essa è gestita direttamente dal proprietario. 3 Possono essere accordati contributi per gli edifici d’economia rurale e per gli edi- fici alpestri anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni.

Art. 97 Approvazione dei progetti 1 Il Cantone approva i progetti di bonifiche fondiarie, di edifici agricoli e di sviluppo regionale per i quali la Confederazione accorda contributi.133 2 Chiede sollecitamente il parere dell’Ufficio federale. 3 Espone pubblicamente il progetto e lo rende noto nel Foglio ufficiale cantonale. I progetti che in base al diritto federale o cantonale non necessitano di concessione o di licenza di costruzione non sono pubblicati.134 4 Per i progetti resi noti nel Foglio ufficiale cantonale, offre la possibilità di fare opposizione alle organizzazioni legittimate a ricorrere in virtù della legislazione sul- la protezione della natura e del paesaggio, sulla protezione dell’ambiente o sui per- corsi pedonali.135 5 All’occorrenza, l’Ufficio federale sente le altre autorità federali i cui settori d’atti- vità sono interessati dal progetto. Comunica al Cantone le condizioni e gli oneri a cui soggiace l’assegnazione di un contributo. 6 Il Consiglio federale designa i progetti che non devono essere sottoposti per parere all’Ufficio federale. 7 L’Ufficio federale decide in merito all’assegnazione di un contributo soltanto se l’approvazione è passata in giudicato.

Art. 97a136 Accordi di programma 1 La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni nell’ambito di accordi di programma. 2 I servizi federali interessati stabiliscono i loro oneri e le loro condizioni negli accordi di programma. 3 La procedura di approvazione di progetti sostenuti con contributi degli accordi di programma è retta dal diritto cantonale.

133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

136 Introdotto dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Agricoltura

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910.1

Art. 98137 Stanziamento dei mezzi finanziari L’Assemblea federale stabilisce di volta in volta nel preventivo l’importo massimo entro il quale i contributi secondo l’articolo 93 capoverso 1 possono essere assegnati per l’anno in questione.

Sezione 2: Allacciamento di altre opere, ricomposizioni particellari

Art. 99 Allacciamento di altre opere 1 I proprietari di fondi, opere o impianti che hanno ricevuto contributi sono tenuti a permettere l’allacciamento di altre opere, se risulta opportuno date le condizioni naturali e tecniche. 2 Il Cantone decide sull’allacciamento e fissa, se giustificata, un’adeguata indennità per l’utilizzazione dell’opera esistente.

Art. 100 Ricomposizioni particellari su ordine delle autorità Il governo cantonale può ordinare ricomposizioni particellari ove gli interessi dell’agricoltura siano lesi da opere pubbliche.

Art. 101 Ricomposizioni particellari per contratto 1 Più proprietari di fondi possono convenire per scritto una ricomposizione particel- lare. L’accordo deve indicare i fondi compresi nella ricomposizione nonché discipli- nare l’epurazione degli oneri fondiari e la ripartizione delle spese. 2 L’approvazione da parte del Cantone sostituisce l’atto pubblico concernente il tra- passo di proprietà. Per ricomposizioni particellari di questo tipo il Cantone non può riscuotere né imposte di mutazione né altri tributi analoghi. 3 Al trasferimento dei diritti di pegno è applicabile l’articolo 802 del Codice civile138 e all’iscrizione nel registro fondiario l’articolo 954 capoverso 2 del medesimo. 4 Il Cantone disciplina l’ulteriore procedura.

Sezione 3: Garanzia dei miglioramenti strutturali

Art. 102 Divieto di modificare la destinazione e di frazionare 1 La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie realizzate con contributi federali non può essere modificata durante 20 anni a contare dall’ultimo versamento del contributo; inoltre, il terreno oggetto di un raggruppamento non può essere frazionato.

137 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

138 RS 210

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910.1

2 Chiunque contravviene al divieto di modificare la destinazione o di frazionare i terreni deve rimborsare i contributi ricevuti dalla Confederazione e risarcire tutti i danni cagionati. 3 Il Cantone può autorizzare deroghe al divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni se gravi motivi lo giustificano. Esso decide se i contributi versati devono essere rimborsati integralmente o in parte oppure se rinuncia al rimborso.

Art. 103 Manutenzione e gestione 1 I Cantoni vigilano affinché dopo un miglioramento strutturale realizzato con con- tributi federali:

a. le superfici agricole siano gestite in modo ecologicamente sostenibile e le superfici di compensazione ecologica e i biotopi siano gestiti adeguata- mente;

b. le opere, gli impianti e gli edifici agricoli siano mantenuti in modo adeguato. 2 In caso di negligenza grave nella gestione o nella manutenzione nonché di cura inadeguata, il Cantone può essere tenuto a rimborsare i contributi versati. Il Cantone dispone del diritto di regresso nei confronti dei beneficiari.

Art. 104 Menzione nel registro fondiario 1 Il divieto di modificare la destinazione e di frazionare i terreni, l’obbligo di manu- tenzione e di gestione, nonché l’obbligo di rimborso devono essere menzionati nel registro fondiario. 2 Il Cantone ordina d’ufficio l’iscrizione della menzione. 3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di menzione. Disciplina le modalità di cancellazione di quest’ultima.

Capitolo 3: Crediti d’investimento

Art. 105 Principio 1 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d’investimento per:

a. provvedimenti individuali; b. provvedimenti collettivi; c.139 costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali.

2 I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d’investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.

139 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Agricoltura

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910.1

3 I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 4 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell’auto- rità che accorda il mutuo può tener luogo dell’atto pubblico relativo al contratto di pegno.140

Art. 106 Crediti d’investimento per provvedimenti individuali 1 I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda o la gestiranno essi stessi dopo l’investimento ricevono crediti d’investimento:141

a. come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; b. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d’abitazione e

edifici d’economia rurale; c.142 per provvedimenti di diversificazione dell’attività nel settore agricolo e nei

settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito; d.143 per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali.

2 Gli affittuari ricevono crediti d’investimento: a. come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; b. per l’acquisto di aziende agricole da terzi; c. per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d’abitazione e

edifici d’economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l’affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l’articolo 290 del Codice delle obbligazioni144, per la durata del credito d’investimento e se il proprie- tario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull’oggetto dell’affitto;

d.145 per provvedimenti di diversificazione dell’attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c;

e.146 per misure destinate a migliorare la produzione di colture speciali. 3 I crediti d’investimento sono accordati forfettariamente.

140 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

142 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

143 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

144 RS 220 145 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217;

FF 2002 4208 6458). 146 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095;

FF 2006 5815).

Legge federale

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910.1

4 Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d’investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974147 che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970148 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna. 5 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d’investimento.149

Art. 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi 1 I crediti d’investimento sono accordati segnatamente per:

a. bonifiche fondiarie; b.150 la costruzione o l’acquisto in comune di edifici, attrezzature e macchine da

parte di produttori, se tali misure permettono loro di razionalizzare le loro aziende, facilitare la lavorazione, l’immagazzinamento e lo smercio dei pro- dotti della regione o produrre energia da biomassa;

c.151 la costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell’ambito della produzione conforme al mercato e della conduzione aziendale;

d.152 progetti di sviluppo regionale e la promozione di prodotti indigeni e regiona- li ai quali l’agricoltura partecipa in modo preponderante.

2 Per rilevanti progetti nella regione di montagna possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.153 3 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri.

Art. 107a154 Crediti d’investimento per piccole aziende commerciali 1 I crediti d’investimento sono accordati per costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali nella regione di montagna che trasformano e commercializzano prodot- ti agricoli con conseguente creazione di valore aggiunto; le aziende devono com- prendere almeno il primo livello di trasformazione. 2 Il Consiglio federale può definire condizioni e oneri.

147 RS 843 148 RS 844 149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). 150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815). 151 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217;

FF 2002 4208 6458). 152 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095;

FF 2006 5815). 153 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004

(RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). 154 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095;

FF 2006 5815).

Agricoltura

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910.1

Art. 108 Approvazione 1 Se un credito, da solo o aggiunto al saldo di precedenti crediti d’investimento o di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale, supera un determinato importo (importo limite), il Cantone sottopone la decisione all’Ufficio federale per approva- zione. Il Consiglio federale stabilisce l’importo limite. 2 L’Ufficio federale comunica al Cantone entro 30 giorni se approva la decisione o se decide esso stesso nel merito. Prima di decidere sente il parere del Cantone. 3 Se i crediti d’investimento sono concessi sotto forma di crediti alla costruzione secondo l’articolo 107 capoverso 2, il saldo di precedenti crediti non è preso in con- siderazione.

Art. 109 Revoca 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d’investimento. 2 Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli inte- ressi.

Art. 110 Impiego dei rimborsi e degli interessi 1 Il Cantone reimpiega i rimborsi e gli interessi sui mutui per la concessione di credi- ti d’investimento. 2 Se i rimborsi e gli interessi superano il fabbisogno nel Cantone, l’Ufficio federale può:

a. chiedere la restituzione dei mezzi finanziari inutilizzati e accordarli a un al- tro Cantone; o

b. metterli a disposizione del Cantone per gli aiuti per la conduzione aziendale.

Art. 111 Perdite Le perdite derivanti dalla concessione di crediti d’investimento, comprese eventuali spese procedurali, sono a carico dei Cantoni.

Art. 112 Spese amministrative Le spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

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910.1

Titolo sesto: Ricerca e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali155

Art. 113 Principio La Confederazione sostiene mediante l’elaborazione e la trasmissione di conoscenze gli sforzi dell’agricoltura volti a produrre in modo razionale ed ecologicamente sostenibile.

Capitolo 1: Ricerca

Art. 114 Stazioni federali di ricerche e di esperimenti 1 La Confederazione può gestire stazioni di ricerche e di esperimenti. 2 Le stazioni federali di ricerche e di esperimenti sono ripartite in diverse regioni del Paese. 3 Esse sono subordinate all’Ufficio federale.

Art. 115 Compiti delle stazioni di ricerche e di esperimenti 1 Le stazioni di ricerche e di esperimenti hanno segnatamente i seguenti compiti:

a. elaborare le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per la prassi, la forma- zione e la consulenza agricole;

b. elaborare le basi scientifiche delle decisioni di politica agricola; c. sviluppare, accompagnare e valutare i provvedimenti di politica agricola; d. fornire le basi per i nuovi orientamenti dell’agricoltura; e. fornire le basi per norme di produzione rispettose dell’ambiente e degli ani-

mali; f. svolgere compiti d’esecuzione.

2 ...156

Art. 116 Mandati di ricerca e aiuti finanziari 1 L’Ufficio federale può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti. 2 La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari ricerche ed esperimenti eseguiti da organizzazioni.

155 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

156 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

Agricoltura

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910.1

Art. 117 Consiglio della ricerca agronomica 1 Il Consiglio federale designa un Consiglio permanente della ricerca agronomica. Il Consiglio si compone di 15 membri al massimo. Le cerchie interessate, segnata- mente il settore della produzione, i consumatori e la scienza, vi sono equamente rappresentate.157 2 Il Consiglio della ricerca agronomica fornisce all’Ufficio federale raccomanda- zioni concernenti la ricerca agronomica, segnatamente in merito alla pianificazione a lungo termine.

Capitolo 2: …

Art. 118 a 135158

Capitolo 2a:159 Consulenza

Art. 136160 Compiti e organizzazione 1 La consulenza è concepita per persone attive nell’agricoltura, nell’economia dome- stica rurale, nelle organizzazioni agricole, nell’ambito dello sviluppo delle aree rurali o nella garanzia e la promozione della qualità dei prodotti agricoli. Essa è prestata a queste persone assistendole nei loro processi professionali e nel loro perfe- zionamento. 2 I Cantoni assicurano la consulenza a livello cantonale. 3 Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda aiuti finanziari a organiz- zazioni o istituzioni sovraregionali o d’importanza nazionale che operano in settori specializzati e a centri di consulenza d’importanza nazionale per le prestazioni for- nite. 3bis La Confederazione può sostenere attività di consulenza nell’ambito di accerta- menti preliminari per iniziative di progetto collettive.161 4 Sono sostenute le attività di consulenza che promuovono lo scambio di conoscen- ze, di informazioni e di esperienze tra ricerca e prassi, tra le aziende agricole e le

157 Nuovo testo giusta il n. I 6.5 dell’O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

158 Abrogati dal n. II 5 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

159 Originaria sez. 4 del cap. 2. Nuovo testo giusta il n. II 5 dell’all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4557; FF 2000 4957).

160 Nuovo testo giusta il n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

161 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

Legge federale

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910.1

persone di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale stabilisce nei dettagli i settori di attività e le categorie di prestazioni. 5 Il Consiglio federale disciplina i requisiti che le organizzazioni, le istituzioni, i centri di consulenza e i consulenti da essi impiegati devono soddisfare.

Art. 137 e 138162

Art. 139163

Capitolo 3: Coltivazione delle piante e allevamento di animali Sezione 1: Coltivazione delle piante

Art. 140 1 La Confederazione può promuovere la coltivazione di piante utili:

a. di alto valore ecologico; b. di alto valore qualitativo; o c. adatte alle condizioni regionali.

2 Essa può versare contributi ad aziende di coltivazione private e a organizzazioni professionali che forniscono prestazioni di interesse pubblico, in particolare per:

a. la coltivazione, la conservazione della purezza e il miglioramento delle va- rietà;

b. le colture sperimentali; c. la conservazione di varietà indigene pregiate.

3 Può sostenere mediante contributi la produzione di sementi e piante.

Sezione 2: Allevamento di animali

Art. 141 Promozione dell’allevamento 1 La Confederazione può promuovere l’allevamento di animali da reddito:

a. adatti alle condizioni naturali del Paese; b. redditizi e resistenti; e

162 Abrogati dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

163 Abrogato dal n. I della LF del 20 giu. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Agricoltura

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910.1

c. atti a garantire prodotti zootecnici di qualità a prezzi vantaggiosi e concor- renziali.

2 La promozione dell’allevamento deve garantire un allevamento indipendente di alta qualità.

Art. 142 Contributi 1 La Confederazione può versare contributi a organizzazioni riconosciute, segnata- mente per:

a. la tenuta di registri e di libri genealogici, gli esami funzionali e le stime dei valori genetici;

b. programmi che promuovono le prestazioni, la qualità, il risanamento e il mantenimento della salute degli effettivi di animali;

c. provvedimenti volti a conservare le razze svizzere. 2 L’allevamento di animali transgenici non dà diritto a contributi.

Art. 143 Condizioni I contributi sono accordati se:

a. …164

b. gli allevatori prendono le misure di solidarietà che si possono ragionevol- mente esigere da loro e partecipano finanziariamente ai provvedimenti di promozione; e

c. i provvedimenti promossi corrispondono alle norme internazionali.

Art. 144 Riconoscimento di organizzazioni 1 L’Ufficio federale riconosce le organizzazioni. …165 2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni.

Art. 145 Inseminazione artificiale 1 Il Consiglio federale può sottoporre all’obbligo dell’autorizzazione il prelievo e la distribuzione di sperma e embrioni di animali da reddito nonché il servizio d’insemi- nazione artificiale. 2 Esso stabilisce le condizioni d’autorizzazione.

164 Abrogata dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

165 Per. abrogato dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).

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3 Provvede in particolare affinché una parte adeguata dello sperma di animali impie- gato provenga da programmi di allevamento condotti da organizzazioni di alleva- mento indigene riconosciute.

Art. 146 Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni Il Consiglio federale può stabilire condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni.

Art. 146a166 Animali da reddito geneticamente modificati Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all’allevamento, all’impor- tazione e alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati.

Art. 147 Istituto d’allevamento equino 1 Allo scopo di sostenere l’allevamento equino, la Confederazione può gestire un apposito istituto federale. 2 L’istituto è subordinato all’Ufficio federale. 3 ...167

Titolo settimo: Protezione dei vegetali e mezzi di produzione168 Capitolo 1: Disposizioni d’esecuzione169

Art. 148 1 La Confederazione emana prescrizioni per evitare i danni dovuti a organismi nocivi nonché all’immissione in commercio di mezzi di produzione inadeguati. 2 Ciò facendo, rispetta le esigenze della sicurezza dei prodotti.170

166 Introdotto dal n. 8 dell’all. alla L sull’ingegneria genetica del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).

167 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007 (RU 2007 6095; FF 2006 5815). Abrogato dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

169 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

170 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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Capitolo 2:171 Misure preventive

Art. 148a 1 Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per valutare in modo appro- fondito i rischi relativi a un mezzo di produzione o materiale vegetale che può vei- colare organismi nocivi particolarmente pericolosi, possono essere prese misure pre- ventive sempre che:

a. sembri verosimile che il mezzo di produzione o il materiale vegetale possa avere effetti collaterali inaccettabili per la salute delle persone, degli animali e dei vegetali o per l’ambiente; e

b. la probabilità che tali effetti si producano sia ritenuta elevata o le conse- guenze che ne derivano siano di vasta portata.

2 Entro un congruo termine, le misure preventive sono esaminate ed adeguate in base alle nuove conoscenze scientifiche. 3 Quali misure preventive il Consiglio federale può in particolare:

a. limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione;

b. limitare, vincolare a condizioni o vietare l’importazione e l’immissione in commercio di materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Capitolo 3: Protezione dei vegetali172 Sezione 1: Principi

Art. 149 Confederazione 1 La Confederazione promuove un’adeguata pratica fitosanitaria per la protezione delle colture dagli organismi nocivi. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni per la protezione delle colture e del mate- riale vegetale (piante, parti di piante e prodotti vegetali) da organismi nocivi parti- colarmente pericolosi.

Art. 150 Cantoni I Cantoni gestiscono un servizio fitosanitario che garantisce in particolare la corretta esecuzione dei provvedimenti di lotta contro gli organismi nocivi.

171 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

172 Originario cap. 1.

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Art. 151 Principi della protezione dei vegetali 1 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osser- vare i principi della protezione dei vegetali. 2 Ha in particolare l’obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente peri- colosi.

Sezione 2: Provvedimenti speciali

Art. 152 Importazione, esportazione, produzione e immissione in commercio 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti l’importazione e l’immissione in commercio di:

a. organismi nocivi particolarmente pericolosi; b. materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi partico-

larmente pericolosi. 2 Può in particolare:

a. stabilire che un determinato materiale vegetale possa essere messo in com- mercio soltanto previa autorizzazione;

b. emanare prescrizioni relative alla registrazione e al controllo di aziende che producono o mettono in commercio tale materiale vegetale;

c. obbligare dette aziende a tenere un registro di tale materiale vegetale; d. vietare l’importazione e l’immissione in commercio di materiale vegetale

che è o potrebbe essere infestato da organismi nocivi particolarmente peri- colosi;

e. vietare la coltivazione di piante con forte predisposizione a veicolare organi- smi nocivi.

3 Il Consiglio federale provvede affinché il materiale vegetale destinato all’esporta- zione adempia le esigenze internazionali.

Art. 153 Provvedimenti di lotta Per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente peri- colosi, il Consiglio federale può in particolare:

a. ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria; b. stabilire che il materiale vegetale, gli oggetti e gli appezzamenti sospetti

d’infestazione siano isolati sino al momento in cui l’infestazione possa esse- re esclusa;

c. ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infe- stati da organismi nocivi particolarmente pericolosi.

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Sezione 3: Finanziamento della lotta contro gli organismi nocivi

Art. 154 Prestazioni dei Cantoni 1 I Cantoni eseguono a proprie spese i provvedimenti loro affidati. 2 Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale e si sottrae intenzionalmente o per negligenza agli obblighi di cui all’articolo 151 può essere tenuto a sopportarne le spese.

Art. 155 Prestazioni della Confederazione La Confederazione assume di regola il 50 per cento, in situazioni straordinarie fino al 75 per cento, delle spese riconosciute dei Cantoni per l’esecuzione dei provvedi- menti di lotta di cui all’articolo 153.

Art. 156 Indennità per danni 1 Se, in seguito a provvedimenti di difesa ordinati dall’autorità oppure a disinfezioni o ad altri procedimenti analoghi, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un’equa indennità. 2 L’indennità è fissata definitivamente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per il danneggiato:

a. dall’Ufficio federale, se si tratta di provvedimenti presi al confine o di prov- vedimenti ordinati dall’Ufficio federale all’interno del Paese;

b. dalla competente autorità amministrativa cantonale, se si tratta di altri prov- vedimenti presi all’interno del Paese.173

3 La Confederazione rimborsa ai Cantoni almeno un terzo delle spese cagionate dal versamento di tali indennità.

Art. 157174 Controlli 1 La Confederazione può incaricare organizzazioni private di eseguire i controlli. 2 Le organizzazioni private sono indennizzate per lo svolgimento di questi compiti di controllo.

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

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Capitolo 4: Mezzi di produzione175

Art. 158 Definizione e campo d’applicazione 1 Per mezzi di produzione s’intendono le sostanze e gli organismi che servono alla produzione agricola. Sono da considerare tali in particolare i concimi, i prodotti fito- sanitari, gli alimenti per animali e il materiale vegetale di moltiplicazione. 2 Il Consiglio federale può sottoporre alle prescrizioni del presente capitolo i mezzi di produzione utilizzati in modo analogo al di fuori dell’agricoltura.

Art. 159 Principi 1 Possono essere importati o messi in commercio soltanto mezzi di produzione che:

a. si prestano all’impiego previsto; b. non hanno effetti collaterali inaccettabili, se impiegate conformemente alle

prescrizioni; e c. offrono la garanzia che a partire dai prodotti di base trattati con esse siano

fabbricati derrate alimentari e oggetti d’uso conformi alle esigenze della le- gislazione sulle derrate alimentari.

2 Chiunque utilizza mezzi di produzione deve osservare le istruzioni per l’uso.

Art. 159a176 Prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione.

Art. 160 Obbligo d’omologazione 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’importazione e l’immissione in com- mercio di mezzi di produzione. 2 Può sottoporre all’obbligo d’omologazione:

a. l’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione, nonché gli importatori e i responsabili della commercializzazione;

b. i produttori di alimenti per animali e di materiale vegetale di moltiplica- zione;

175 Originario cap. 2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

176 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

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c. i produttori di altri mezzi di produzione, sempre che il controllo del processo di fabbricazione fornisca un contributo essenziale affinché tali mezzi soddi- sfacciano le esigenze per l’immissione in commercio.177

3 Designa i servizi federali che partecipano alla procedura d’omologazione. 4 Se, in virtù di altri atti normativi, i mezzi di produzione sottostanno all’obbligo d’omologazione, il Consiglio federale designa un servizio comune di omologazione. 5 Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra i servizi federali interessati. 6 Le omologazioni estere o la loro revoca, nonché i rapporti d’esame e certificati di conformità esteri che adempiono esigenze equivalenti sono riconosciuti per quanto le condizioni agronomiche e ambientali concernenti l’impiego dei mezzi di produ- zione siano paragonabili. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.178 7 L’importazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione omologati in Svizzera e all’estero sono libere. Tali sostanze sono definite dal servizio competente. 8 È vietato l’uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali. Il loro impiego per scopi terapeutici sottostà all’obbligo di notifica e dev’essere registrato in un giornale dei trattamenti. Per la carne importata il Consi- glio federale adotta provvedimenti conformemente all’articolo 18.

Art. 160a179 Importazione I prodotti fitosanitari messi in commercio lecitamente nella sfera di applicazione territoriale dell’accordo del 21 giugno 1999180 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli possono essere messi in com- mercio in Svizzera. Se sono messi in pericolo interessi pubblici, il Consiglio federale può limitarne o vietarne l’importazione e la messa in commercio.

Art. 161 Caratterizzazione e imballaggio Il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla caratterizzazione e all’imbal- laggio dei mezzi di produzione.

Art. 162 Cataloghi delle varietà 1 Il Consiglio federale può prescrivere che per una determinata specie vegetale pos- sono essere importate, messe in commercio, certificate o utilizzate in Svizzera uni- camente le varietà registrate in un catalogo delle varietà. Disciplina le condizioni per la registrazione nei cataloghi delle varietà. 2 Può autorizzare l’Ufficio federale ad emanare cataloghi delle varietà.

177 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

179 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

180 RS 0.916.026.81

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3 Può parificare la registrazione in un catalogo delle varietà di un altro Paese alla registrazione nel catalogo svizzero delle varietà.

Art. 163 Prescrizioni d’isolamento 1 I gestori di terreni che non sono previsti per la produzione di materiale vegetale di moltiplicazione possono essere obbligati dai Cantoni a rispettare distanze di sicu- rezza dalle colture confinanti del medesimo tipo, se ciò è necessario per motivi di selezione, moltiplicazione o protezione dei vegetali. 2 I beneficiari devono indennizzare adeguatamente i gestori la cui attività risulta limitata. In caso di controversia, il Cantone stabilisce l’ammontare dell’indennità.

Art. 164 Statistica della commercializzazione Il Consiglio federale può obbligare i produttori di mezzi di produzione e le ditte che ne fanno commercio a fornire indicazioni sulle quantità di mezzi di produzione messi in commercio in Svizzera.

Art. 165 Informazione 1 Chiunque mette in commercio mezzi di produzione deve informare gli acquirenti sulle loro proprietà e la loro utilizzazione. 2 I servizi federali competenti possono informare l’opinione pubblica sulle proprietà e sull’utilizzazione dei mezzi di produzione.

Titolo ottavo: Protezione giuridica, misure amministrative e disposizioni penali Capitolo 1: Protezione giuridica

Art. 166 In generale 1 Contro le decisioni di organizzazioni e ditte secondo l’articolo 180 è ammissibile il ricorso dinnanzi all’ufficio federale competente. 2 Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sussidiati.181 2bis Prima di decidere su ricorsi concernenti l’importazione, l’esportazione o l’im- missione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale

181 Nuovo testo giusta il n. 125 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

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sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza.182 3 L’ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto federale e cantonale contro le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione. 4 Le autorità cantonali notificano le loro decisioni sollecitamente e gratuitamente all’ufficio federale competente. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 167 Contingentamento lattiero 1 Contro le decisioni di prima istanza sul contingentamento lattiero è ammissibile il ricorso dinnanzi a una commissione regionale di ricorso. Le decisioni di quest’ul- tima possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.183 2 L’Ufficio federale ha facoltà di ricorrere contro le decisioni di prima istanza e con- tro le decisioni della commissione regionale di ricorso. 3 Le decisioni sono notificate sollecitamente e gratuitamente all’Ufficio federale. 4 Il Dipartimento nomina le commissioni regionali di ricorso su proposta dei Can- toni.

Art. 168 Procedura d’opposizione Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d’esecuzione una procedura d’opposizione contro le decisioni di prima istanza.

Capitolo 2: Misure amministrative

Art. 169 Misure amministrative generali 1 In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative:

a. ammonizione; b. revoca di riconoscimenti, autorizzazioni, contingenti e simili; c. diniego di permessi; d. esclusione dalla vendita diretta; e. divieto di fornire, ritirare e valorizzare;

182 Introdotto dal n. II 4 dell’all. alla L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici (RU 2004 4763; FF 2000 590). Nuovo testo giusta il n. 125 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

183 Nuovo testo del per. giusta il n. 125 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

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f. esecuzione sostitutiva a spese dell’autore della violazione o dell’organizza- zione incaricata;

g. sequestro; h.184 addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo.

2 Qualora vengano illegalmente immessi in commercio prodotti o vengano indebi- tamente richiesti o incassati contributi, può essere riscosso un importo equivalente al massimo al ricavo lordo dei prodotti illegalmente immessi in commercio o all’am- montare dei contributi indebitamente richiesti o incassati.185 3 Al fine di ripristinare la situazione legale possono inoltre essere prese le misure seguenti:

a. divieto di utilizzare e immettere in commercio prodotti o denominazioni; b. confisca ed eliminazione.186

Art. 170 Riduzione e diniego di contributi 1 I contributi possono essere ridotti o negati se il richiedente viola la presente legge, le relative disposizioni d’esecuzione o le decisioni prese in loro applicazione. 2 La riduzione e il diniego vigono almeno per gli anni durante i quali il richiedente ha violato le disposizioni. 3 Il Consiglio federale disciplina le riduzioni in caso di violazione delle prescrizioni in materia di pagamenti diretti e di produzione vegetale.187

Art. 171 Rimborso di contributi 1 Se le condizioni che hanno giustificato l’assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rim- borsati totalmente o parzialmente. 2 I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall’applicazione delle disposizioni penali.

184 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2003 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

185 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

186 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

187 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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Art. 171a188 Operazioni di compensazione effettuate da imprese che dominano il mercato

1 Sul mercato dei prodotti e dei mezzi di produzione agricoli, le operazioni di com- pensazione effettuate da imprese che dominano il mercato e subordinano alla con- clusione del contratto la ripresa di merci e servizi a prezzi inadeguati costituiscono in ogni caso una pratica illecita ai sensi dell’articolo 7 della legge del 6 ottobre 1995189 sui cartelli e sono punite in conformità dell’articolo 49a o 50 di tale legge. 2 Un prezzo è presunto essere inadeguato ai sensi del capoverso 1 se differisce con- siderevolmente dal prezzo praticato per merci o servizi comparabili nella sfera di applicazione territoriale dell’accordo del 21 giugno 1999190 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. 3 Nelle procedure eseguite ai sensi del capoverso 1 dalle autorità in materia di con- correnza, gli articoli 8 e 31 della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli non sono appli- cabili.

Capitolo 3: Disposizioni penali

Art. 172191 Delitti e crimini 1 Chiunque usa illecitamente una denominazione d’origine protetta o un’indicazione geografica protetta secondo l’articolo 16 oppure una classificazione o designazione secondo l’articolo 63 è punito a querela di parte con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. In materia di classificazione e designazione secon- do l’articolo 63, il diritto di querela spetta anche all’organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l’articolo 64 capoverso 4 e agli organi di controllo istituiti dai Cantoni. 2 Chi agisce per mestiere è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 173 Contravvenzioni 1 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:192

a.193 contravviene alle prescrizioni sulle designazioni, emanate o riconosciute se- condo gli articoli 14 capoverso 1 lettere a–c ed e, nonché 15;

188 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

189 RS 251 190 RS 0.916.026.81 191 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815). 192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815). 193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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b. contravviene alle prescrizioni concernenti la dichiarazione di prodotti otte- nuti con metodi vietati in Svizzera, emanate conformemente all’articolo 18 capoverso 1;

c. rifiuta di fornire informazioni oppure dà indicazioni false o incomplete nelle rilevazioni di cui agli articoli 27 o 185;

cbis.194non si conforma alle esigenze di cui all’articolo 27a capoverso 1 o non ot- tempera al regime d’autorizzazione istituito in virtù dell’articolo 27a capo- verso 2 o contravviene alle misure ordinate;

d. in una procedura per l’attribuzione di contributi o di un contingente fornisce indicazioni inveritiere o ingannevoli;

e. fabbrica o mette in commercio latte o latticini senza rispettare le prescrizioni o le decisioni che la Confederazione ha emanato sulla base della presente legge;

f.195 impianta vigneti senza autorizzazione, non osserva le disposizioni sulla clas- sificazione o non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino;

g. contravviene alle prescrizioni sull’inseminazione artificiale di cui all’artico- lo 145;

gbis.196 non ottempera alle condizioni stabilite secondo l’articolo 146 relativamen- te alle importazioni di animali da allevamento, sperma, ovuli ed embrioni;

gter.197 contravviene alle prescrizioni emanate secondo l’articolo 146a in merito all’allevamento, all’importazione o alla messa in commercio di animali da reddito geneticamente modificati;

gquater.198 contravviene alle misure preventive emanate secondo l’articolo 148a; h. contravviene alle prescrizioni sulla protezione delle piante utili emanate in

base agli articoli 151, 152 o 153; i.199 non osserva le istruzioni per l’uso di cui all’articolo 159 capoverso 2 o le

prescrizioni per l’uso di cui all’articolo 159a; k.200 senza omologazione, produce, importa, immagazzina, trasporta, mette in

commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione sottoposti all’obbligo d’omologazione (art. 160), utilizza antibiotici e sostanze analoghe per au-

194 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

196 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

197 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

198 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

199 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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mentare le prestazioni degli animali o non ne notifica l’impiego per scopi te- rapeutici (art. 160 cpv. 8);

kbis.201 senza essere omologato o registrato al servizio competente, produce, im- porta, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mez- zi di produzione;

kter.202 contravviene alle disposizioni emanate secondo l’articolo 161 concernenti la caratterizzazione e l’imballaggio dei mezzi di produzione;

kquater.203 importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubbli- cizza mezzi di produzione vietati (art. 159a);

l. importa, utilizza o mette in commercio materiale di moltiplicazione vegetale di una specie che non figura in un catalogo delle varietà (art. 162);

m. non rispetta le distanze di sicurezza di cui all’articolo 163; n. non fornisce le indicazioni di cui all’articolo 164; o. contravviene all’obbligo di informare di cui all’articolo 183.

2 Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 10 000 franchi. 3 Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 5000 franchi chiunque intenzionalmente:

a. …204

b. viola una disposizione d’esecuzione, la cui infrazione è stata dichiarata pas- sibile di pena.

4 Il tentativo e la complicità sono punibili. 5 Nei casi di esigua gravità si può prescindere dal perseguimento penale e da ogni pena.

Art. 174 Comunità di persone e persone giuridiche Se l’infrazione è commessa da una persona giuridica o da una comunità di persone, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974205 sul diritto penale amministrativo.

201 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

202 Introdotta dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

203 Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617; FF 2008 6385).

204 Abrogata dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

205 RS 313.0

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Art. 175 Perseguimento penale 1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. 2 Chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni o il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. Nei casi di infra- zione di esigua gravità nella gestione dei contingenti d’importazione di prodotti agricoli si può prescindere dal perseguimento penale.206

Art. 176 Esclusione degli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi Gli articoli 37 a 39 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990207 concernenti i delitti, il conseguimento fraudolento di un profitto e il perseguimento penale non sono applicabili.

Titolo nono: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione

Art. 177 Consiglio federale 1 Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione, a meno che la legge non disciplini altrimenti la competenza. 2 Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi o uffici federali a esso subordinati il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.

Art. 177a208 Accordi internazionali 1 Il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi internazionali in ambito agricolo; sono fatti salvi gli accordi sul commercio di prodotti agricoli. 2 L’Ufficio federale può, d’intesa con gli altri uffici e servizi federali interessati, concludere con autorità estere preposte all’agricoltura, con istituti di ricerca di diritto pubblico o con organizzazioni internazionali accordi di carattere tecnico concernenti in particolare:

a. il riconoscimento di centri d’esame, di valutazione della conformità, di ac- creditamento, di registrazione e d’omologazione in ambito agricolo;

b. il riconoscimento dei rapporti di esame, delle valutazioni della conformità e delle omologazioni nell’ambito della protezione dei vegetali e dei mezzi di produzione, nonché dei metodi di produzione;

206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

207 RS 616.1 208 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217;

FF 2002 4208 6458).

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c. la cooperazione tecnica e lo scambio di informazioni nell’ambito della prote- zione dei vegetali, nonché l’omologazione e l’immissione in commercio di mezzi di produzione;

d. le condizioni e gli oneri per la consegna o il ritiro di risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura da banche di geni controllate dallo Stato;

e. il riconoscimento di denominazioni d’origine in ambito agricolo; f. i pagamenti diretti, i provvedimenti di sostegno del mercato e i contributi di

valorizzazione nelle enclave e nel Principato del Liechtenstein che sono in relazione con l’applicazione della presente legge e delle prescrizioni rile- vanti per l’agricoltura della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione de- gli animali, sulla protezione delle acque, sulla protezione dell’ambiente o sulla protezione della natura e del paesaggio;

g. i progetti nell’ambito della ricerca agraria internazionale.

Art. 177b209 Prestazioni commerciali 1 L’Ufficio federale, le sue stazioni federali sperimentali e di ricerca (art. 114) come pure l’Istituto d’allevamento equino (art. 147) possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

a. sono strettamente correlate ai compiti principali; b. non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

2 Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concor- renza con l’economia privata.

Art. 178 Cantoni 1 Per quanto non incomba alla Confederazione, l’esecuzione della presente legge spetta ai Cantoni. 2 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione e le comunicano al Dipartimento. 3 I Cantoni designano le autorità o le organizzazioni competenti per l’esecuzione e la vigilanza. 4 Se un Cantone non emana in tempo utile le disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale le emana provvisoriamente.

209 Introdotto dal n. 5 dell'all. alla LF del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5003; FF 2009 6281).

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Art. 179 Alta vigilanza della Confederazione 1 Il Consiglio federale esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge da parte dei Cantoni. 2 La Confederazione può ridurre o negare i contributi ai Cantoni che eseguono man- chevolmente la legge. Questo vale anche qualora il diritto di ricorso secondo l’ar- ticolo 166 capoverso 3 non sia stato esercitato.

Art. 180 Collaborazione con organizzazioni e ditte 1 Nell’esecuzione della legge, la Confederazione e i Cantoni possono avvalersi della collaborazione di ditte e organizzazioni o istituire apposite organizzazioni. 2 La collaborazione di tali ditte e organizzazioni è sottoposta alla vigilanza statale. I compiti e le attribuzioni devono essere definiti dall’autorità competente. Tali ditte e organizzazioni devono presentare a quest’ultima un rendiconto della loro gestione e contabilità. È fatto salvo il controllo parlamentare federale e cantonale. 3 Il Consiglio federale e i Cantoni possono permettere alle suddette ditte e organiz- zazioni di riscuotere tasse adeguate per la loro attività. Le tariffe necessitano l’auto- rizzazione del Dipartimento.

Art. 181 Controllo 1 Gli organi d’esecuzione ordinano le misure di controllo e i rilevamenti necessari all’esecuzione della presente legge, delle relative disposizioni d’esecuzione o delle decisioni fondate su di esse.210 1bis Il Consiglio federale può emanare prescrizioni affinché nell’esecuzione della presente legge e di altre leggi attinenti all’agricoltura siano garantiti un’attività di controllo uniforme, comune e concertata, nonché il necessario scambio d’informa- zioni tra gli organi di controllo competenti.211 2 Le persone, ditte o organizzazioni il cui comportamento scorretto dà adito a con- trolli, li ostacola o li impedisce sono tenute a coprire i costi che ne risultano. 3 Il Consiglio federale può delegare singole misure di controllo e rilevamenti ai Can- toni.

Art. 182212 Perseguimento di infrazioni 1 Il Consiglio federale coordina l’esecuzione della legge del 9 ottobre 1992213 sulle derrate alimentari, della legge del 18 marzo 2005214 sulle dogane e della presente

210 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

211 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

212 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

213 RS 817.0 214 RS 631.0

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legge; può inoltre obbligare l’Amministrazione federale delle contribuzioni a fornire informazioni.215 2 Il Consiglio federale istituisce un servizio centrale per l’accertamento di infrazioni in materia di:

a. designazioni protette di prodotti agricoli; b. importazione, transito ed esportazione di prodotti agricoli; c. dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione.

Art. 183 Obbligo di informare Nella misura necessaria all’esecuzione della presente legge, delle relative disposi- zioni d’esecuzione o delle decisioni su di esse fondate, agli organi competenti devo- no essere fornite in particolare le informazioni richieste, nonché presentati e con- segnati provvisoriamente i documenti giustificativi per permetterne la verifica; dev’essere inoltre loro consentito l’accesso all’azienda, ai locali amministrativi e ai magazzini, nonché permesso l’esame dei libri contabili e della corrispondenza e il prelievo di campioni.

Art. 184 Assistenza amministrativa fra le autorità 1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni rilasciano, su richiesta, le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge. 2 Se presumono che sia stata commessa un’infrazione penale, ne informano le auto- rità d’esecuzione.

Art. 185 Dati per l’esecuzione 1 Al fine di disporre delle basi necessarie all’esecuzione della legge e al controllo dell’efficacia, la Confederazione rileva e registra dati settoriali, come pure relativi a singole aziende:

a. per l’esecuzione di provvedimenti di politica agricola; b. per la valutazione della situazione economica dell’agricoltura; c. per l’osservazione della situazione di mercato; d. quale contributo per la valutazione delle ripercussioni dell’agricoltura sulle

basi esistenziali naturali e sulla cura del paesaggio rurale. 2 Il Consiglio federale può adottare disposizioni allo scopo di armonizzare il rileva- mento e la registrazione di dati e per ottenere una statistica agricola uniforme. 3 Il Consiglio federale può affidare a servizi federali, Cantoni o altri enti l’esecu- zione delle rilevazioni e la tenuta dei registri. Può versare indennità a tal fine.

215 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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4 L’organo federale responsabile può elaborare a scopi statistici i dati rilevati. 5 La Confederazione può rilevare i dati mediante un sistema in rete, automatizzato e gestito centralmente e renderli accessibili agli organi d’esecuzione competenti, non- ché ad altre persone, mediante una procedura di richiamo.216 6 Essa può trattare dati relativi a indagini e sanzioni amministrative, nonché a perse- guimenti penali e, all’occorrenza, a fini di controllo e d’inchiesta, renderli accessibili agli organi d’esecuzione competenti mediante una procedura di richiamo.217

Art. 186 Commissione consultiva Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva permanente di 15 mem- bri al massimo che lo consigli nell’applicazione della presente legge.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 187 Disposizioni transitorie concernenti la legge sull’agricoltura218 1 Le disposizioni abrogate nell’allegato alla presente legge rimangono applicabili a tutte le fattispecie intervenute durante la loro validità ad eccezione delle prescrizioni procedurali. 2 Il Consiglio federale provvede affinché il riassetto del mercato lattiero si svolga in modo ordinato e il processo di riforma coinvolga tutti i livelli del mercato. Durante un periodo transitorio di cinque anni al massimo a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, esso disciplina in particolare:

a. il nuovo ordinamento degli aiuti per promuovere lo smercio all’interno del Paese e le esportazioni;

b. l’ordinamento dei supplementi; c. l’acquisizione di capitali per finanziare la gestione di scorte, fino alla stagio-

natura compresa, nella produzione di formaggi a pasta dura e semidura, co- me pure nella gestione di scorte di burro.

3 Il Consiglio federale mette a disposizione i mezzi necessari affinché il prezzo del latte realizzato in media non sia inferiore di oltre il 10 per cento al prezzo d’obiet- tivo. 4 Esso può emanare disposizioni sui contratti di fornitura di latte stipulati fino a cin- que anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. In particolare può stabilire la durata minima di tali contratti.

216 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

217 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 RU 2007 6095; FF 2006 5815).

218 Introdotto dal n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l’abrogazione della L sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).

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5 Durante il periodo transitorio e nei settori di cui al capoverso 2, il Consiglio fede- rale può derogare mediante ordinanza alle disposizioni del titolo secondo se ragioni imperative lo richiedono. 6 Nell’applicazione della legislazione sull’agricoltura, durante il periodo di transi- zione di cui all’articolo 1 lettera f dell’Accordo GATT del 15 aprile 1994219 sull’agricoltura, i mezzi finanziari che devono essere distolti dal sostegno interno in virtù degli impegni GATT contratti dalla Svizzera sono devoluti a favore di provve- dimenti per i quali la normativa GATT non prevede lo smantellamento. A questo proposito occorre tener conto della situazione economica generale e delle condizioni quadro sociali e finanziarie. 7 Gli articoli 5 capoverso 2 lettera b, 10 capoverso 3, 10e, 15 capoverso 2 lettera c e 112a della legge sull’agricoltura del 3 ottobre 1951220 rimangono in vigore per le scuole tecniche superiori sino al loro riconoscimento da parte della Confederazione come scuole universitarie professionali221. 8 La disposizione sui premi per la coltivazione di cereali da foraggio prevista dall’articolo 20 del decreto federale del 21 giugno 1991222 concernente una modifica temporanea della legge sull’agricoltura rimane in vigore fino all’abrogazione della legge del 20 marzo 1959223 sui cereali. 9 L’articolo 10 della legge del 15 giugno 1962224 sulla vendita di bestiame, concer- nente la vendita di lana di pecore indigene, rimane in vigore durante un periodo tran- sitorio di cinque anni; i contributi sono smantellati gradualmente. 10 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (art. 70 cpv. 2) è applicabile al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. 11 Per un periodo di dieci anni al massimo dopo l’entrata in vigore della presente legge, gli aiuti per la conduzione aziendale possono essere accordati anche nel caso in cui le difficoltà finanziarie ai sensi dell’articolo 78 capoverso 2 siano riconduci- bili a condizioni quadro economiche modificate. 12 La somma dei contributi federali versati per l’esportazione (art. 26), il settore del latte (art. 38 a 40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il set- tore della produzione vegetale (art. 54 e 56 a 59) dev’essere ridotta di un terzo

219 RS 0.632.20 all. 1A.3 220 [RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1461 in fine, disp. fin. e

trans. tit. X art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 931 942, 1979 2060, 1982 1676 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 2611 857 all. n. 25, 1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RU 1998 3033 all. lett. c]

221 Vedi la modifica del 17 dic. 2004 della LF del 6 ott. 1995 sulle scuole universitarie specializzate, in vigore dal 5 ott. 2005 (RU 2005 4635; FF 2004 113).

222 RU 1991 2611, 1996 2783 223 [RU 1959 1021 1044, 1965 455, 1968 87 817, 1974 1676 1857 all. n. 19, 1976 1484,

1977 2249 I 10.11, 1978 391 II 6, 1981 1499, 1985 660 I 71, 1991 857 all. n. 28 2629, 1992 288 all. n. 48, 1993 325 I 11, 1995 1940 3470, 1996 2763, 1997 1190 II 2. RU 2001 1539 I 1]. Questa L è abrogata dal 1° lug. 2001.

224 [RU 1962 1191, 1977 2249 I 941, 1978 1407, 1991 857 all. n. 29, 1992 288 all. n. 52, 1993 325 I 13. RU 1998 3033 all. lett. i]

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rispetto alle spese per il 1998, entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.225 13 Gli effetti dei provvedimenti adottati per promuovere lo smercio (art. 12), l’espor- tazione (art. 26), il settore del latte (art. 38 a 40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56 a 59) devono essere valutati cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente legge. 14 Il Consiglio federale emana prescrizioni sul ritiro degli anticipi concessi all’orga- nismo comune secondo l’articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 27 giugno 1969226 sulla commercializzazione del formaggio. I dipartimenti e gli uffici desi- gnati a tal fine dal Consiglio federale sono abilitati a dare istruzioni all’organismo comune sulla realizzazione degli attivi e sull’adempimento degli obblighi; le presta- zioni della Confederazione presuppongono il rispetto di tali istruzioni. La scelta dei liquidatori che l’organismo comune deve nominare è subordinata all’approvazione del dipartimento designato a tale scopo dal Consiglio federale. La Confederazione copre i costi di liquidazione dell’organismo comune. Il Consiglio federale vigila affinché i responsabili di quest’ultimo non traggano profitto dalla liquidazione; pari- menti, decide in quale misura il capitale azionario debba essere rimborsato. 15 L’articolo 55 entrerà in vigore soltanto dopo l’abrogazione della legge del 20 marzo 1959227 sui cereali.

Art. 187a228 Disposizioni transitorie concernenti l’abrogazione della legge sui cereali

1 e 2 …229 3 L’obbligo di fornire garanzie è mantenuto fino al conteggio finale con il mulino. 4 L’Ufficio sbriga gli affari connessi con l’abrogazione dell’attuale disciplinamento del mercato dei cereali panificabili, nella misura in cui non ne siano incaricati altri uffici. Emana le decisioni in relazione all’abrogazione. 5 Esso utilizza gli attivi ancora disponibili provenienti dalle tasse riscosse durante il contingentamento dello smercio di farina panificabile per fornire informazioni e spiegazioni sul pane quale alimento di base sano e importante.

225 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2232; FF 1999 5092).

226 [RU 1969 1067, 1991 857 all. n. 32, 1993 901 all. n. 28] 227 Questa L è abrogata dal 1° lug. 2001. 228 Introdotto dal n. III della LF del 24 mar. 2000 concernente l’abrogazione della L sui

cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173). 229 Abrogati dal n. II 49 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del

diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

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Art. 187b230 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003

1 I contingenti doganali secondo l’articolo 48 capoverso 1 sono venduti all’asta nella misura del 33 per cento per l’anno di contingentamento 2005 e del 66 per cento per l’anno di contingentamento 2006. 2 Le quote di contingente doganale per i muscoli di manzo preparati, per la carne e per le frattaglie di animali macellati della specie equina e caprina, nonché di suini in mezzene e di pollame sono assegnate secondo il diritto anteriore nella misura del 67 per cento per l’anno di contingentamento 2005 e del 34 per cento per l’anno di contingentamento 2006. 3 Le quote di contingente doganale per la carne e le frattaglie di animali macellati delle specie bovina, senza muscoli di manzo preparati, e ovina sono assegnate nella misura del 10 per cento negli anni di contingentamento 2005 e 2006 secondo il numero di animali acquistati all’asta sui mercati pubblici sorvegliati. Le restanti quote di contingente sono assegnate in base al numero di macellazioni ispezionate di animali del Paese, sempreché non siano messe all’asta conformemente al capo- verso 1. 4 Le quote di contingente doganale per le carni koscher e halal sono messe all’asta a partire dall’anno di contingentamento 2005. 5 L’articolo 138 entra in vigore soltanto con l’entrata in vigore della legge del 13 dicembre 2002231 sulla formazione professionale. 6 L’articolo 139 rimane in vigore sino all’entrata in vigore della legge del 13 dicem- bre 2002 sulla formazione professionale. 7 Il Consiglio federale è incaricato di presentare entro il 2006 una proposta per l’or- ganizzazione del mercato lattiero e delle misure collaterali dopo l’abolizione del contingentamento lattiero. 8 …232

Art. 187c233 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 22 giugno 2007 1 I vini dell’annata 2007 e anteriori possono essere prodotti ed etichettati secondo il diritto anteriore. Possono essere distribuiti ai consumatori fino a esaurimento delle scorte. 2 La trasformazione del raccolto di barbabietole da zucchero 2008 è retta dal diritto anteriore.

230 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

231 RS 412.10 232 Introdotto dal n. I 15 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003

(RU 2004 1633; FF 2003 4857). Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

233 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

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Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 188 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. 3 Gli articoli 40–42 si applicano fino al 31 dicembre 2008.234

Data dell’entrata in vigore: 235 1° gennaio 1999 Articoli 28 a 45 e lettere l a n dell’allegato: 1° maggio 1999 Articolo 160 capoverso 7 e numero 7 dell’allegato: 1° agosto 1999

234 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6095; FF 2006 5815).

235 DCF del 7 dic. 1998

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Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente

Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati: a. il decreto federale del 20 giugno 1939236 che accorda un sussidio ai Cantoni

di Svitto e di Glarona per la costruzione della strada del Pragel tra Hintertal e Vorauen;

b. il decreto federale del 25 settembre 1941237 che accorda un sussidio al Can- tone di San Gallo per la bonifica della pianura del Reno;

c. la legge sull’agricoltura del 3 ottobre 1951238; è fatto salvo l’articolo 187 ca- poverso 7 della presente legge;

d. la legge federale del 14 dicembre 1979239 istituente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili;

e. il decreto federale del 28 marzo 1952240 che assegna sussidi per i lavori di bonifica fondiaria resi necessari dalle devastazioni cagionate dalle forze del- la natura;

f. la legge federale del 23 marzo 1962241 sui crediti agricoli di investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola;

g. il decreto sullo zucchero del 23 giugno 1989242; h. il decreto federale del 19 giugno 1992243 sulla viticoltura; i. la legge federale del 15 giugno 1962244 sulla vendita di bestiame; è fatto sal-

vo l’articolo 187 capoverso 9 della presente legge;

236 [CS 4 1068] 237 [CS 4 1017] 238 [RU 1953 1133, 1962 1191 art. 14, 1967 760, 1968 95, 1971 1461 in fine, disp. fin. e

trans. tit. X art. 6 n. 7, 1974 763, 1975 1204, 1977 2249 I 921 942 931, 1979 2060, 1982 1676 all. n. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 lett. c, 1991 362 II 51 2611 857 all. n. 25, 1992 1860 art. 75 n. 5 1986 art. 36 cpv. 1, 1993 1410 art. 92 n. 4 1571 2080 all. n. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 n. 3 1837 3517 I 2, 1996 2588 all. n. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15]

239 [RU 1980 679, 1991 857 all. n. 26, 1992 2104 II 1, 1997 1190 II 1] 240 [RU 1952 585] 241 [RU 1962 1323, 1967 806, 1972 2532, 1977 2249, 1991 362 II 52 857 all. n. 27,

1992 288 all. n. 47 2104] 242 [RU 1989 1904, 1992 288 all. n. 50, 1995 1988] 243 [RU 1992 1986, 1997 1216] 244 [RU 1962 1191, 1977 2249 I 941, 1978 1407, 1991 857 all. n. 29, 1992 288 all. n. 52,

1993 325 I 13]

Legge federale

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910.1

k. la legge federale del 28 giugno 1974245 sui contributi ai tenutari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare;

l. il decreto del 29 settembre 1953246 sullo statuto del latte; m. il decreto federale del 16 dicembre 1988247 sull’economia lattiera; n. il disciplinamento del mercato caseario del 27 giugno 1969248; o. la legge federale del 21 dicembre 1960249 sui prezzi delle merci protette e la

cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova.

Modifica del diritto vigente

...250

245 [RU 1974 2063, 1980 679 art. 12, 1983 488, 1991 857 all. n. 30, 1992 2104 II 2, 1997 1190 II 3]

246 [RU 1953 1172, 1957 591 II 2, 1969 1074, 1971 1597, 1979 1414 1857 all. n. 29, 1989 504 art. 33 lett. c, 1992 288 all. n. 54, 1994 1648, 1995 2075]

247 [RU 1989 504, 1991 857 all. n. 31, 1992 288 all. n. 55, 1993 325 n. 14, 1994 1634 I 4, 1995 2077]

248 [RU 1969 1067, 1991 325 all. n. 32, 1993 901 all. n. 28] 249 [RU 1961 273, 1987 2324, 1993 901 all. n. 30, 1995 2097] 250 Le modifiche possono essere consultate alla RU 1998 3033.

Agricoltura

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