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Decreto legislativo, 15 marzo 1996, n. 204 recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti connessi al diritto d'autore

 Decreto legislativo, 15 marzo 1996, n. 204 Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti connessi al diritto d'autore

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 204

Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre

1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti

connessi al diritto d'autore.

Entrata in vigore del decreto: 9/5/1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, recante

attuazione della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre

1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e

taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta'

intellettuale;

Considerata la necessita' di emanare disposizioni integrative

dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 685 del 1994;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22

febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella

riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione

economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione

europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e

giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. All'art. 171­ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto

dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, e'

aggiunto il seguente comma:

"3­bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni

pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale

di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti,

scrittori e autori drammatici.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 15 marzo 1996

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei

Ministri e Ministro del tesoro

ARCELLI, Ministro del bilancio e

della programmazione economica

incaricato per il coordinamento

delle politiche della Unione

europea

AGNELLI, Ministro degli affari

esteri

CAIANIELLO, Ministro di grazia e

giustizia

PAOLUCCI, Ministro per i beni

culturali e ambientali

Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse:

­ L'art. 76 della Costituzione regola la delega al

Governo dell'esercizio della funzione legislativa e

stabilisce che essa non puo' avvenire se non con

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

per tempo determinato e per oggetti definiti.

­ L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente

della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di

emanare i decreti aventi il valore di legge e i

regolamenti.

­ Il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, reca attuazione

della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di

noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi

al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale.

L'art. 17 di detto decreto inserisce l'art. 171­ter nella

legge n. 633/1941 (per il testo si veda in nota all'art.

1).

­ La direttiva 92/100/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 346

del 27 novembre 1992.

­ La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni

per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per

il 1993). L'art. 1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due

anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

il Governo puo' emanare disposizioni integrative e

correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi

da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e

4".

­ L'art. 6, comma 1, della medesima legge cosi' recita:

"1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si

applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio

delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre

1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992,

n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n.

489".