DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 204
Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre
1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti
connessi al diritto d'autore.
Entrata in vigore del decreto: 9/5/1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, recante
attuazione della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre
1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e
taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta'
intellettuale;
Considerata la necessita' di emanare disposizioni integrative
dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 685 del 1994;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n. 146;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'art. 171ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto
dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, e'
aggiunto il seguente comma:
"3bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale
di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori e autori drammatici.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
ARCELLI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
incaricato per il coordinamento
delle politiche della Unione
europea
AGNELLI, Ministro degli affari
esteri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e
giustizia
PAOLUCCI, Ministro per i beni
culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo determinato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi il valore di legge e i
regolamenti.
Il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, reca attuazione
della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi
al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale.
L'art. 17 di detto decreto inserisce l'art. 171ter nella
legge n. 633/1941 (per il testo si veda in nota all'art.
1).
La direttiva 92/100/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 346
del 27 novembre 1992.
La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per
il 1993). L'art. 1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo puo' emanare disposizioni integrative e
correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e
4".
L'art. 6, comma 1, della medesima legge cosi' recita:
"1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si
applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio
delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre
1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992,
n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n.
489".