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Loi n° 248 du 18 août 2000 Nouvelles règles pour la protection du droit d'auteur, Italie

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 2003 Dates Entrée en vigueur: 19 septembre 2000 Promulgué: 18 août 2000 Type de texte Principales lois de propriété intellectuelle Sujet Droit d'auteur Sujet (secondaire) Mise en application des droits, Organe de réglementation de la PI

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LEGGE 18 agosto 2000, n. 248

Nuove norme di tutela del diritto di autore. Entrata in vigore della legge: 1992000

Capo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.

1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"ART. 16. 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonche' quella codificata con condizioni di accesso particolari".

ART 2.

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941,

n. 633, e' sostituito dal seguente:

"E' libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale".

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

"E' consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicita', la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 dei medesimo articolo 181ter. Tale compenso e' versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono".

  1. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: "articolo 171bis" sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 171ter".
    1. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente comma:
    2. "La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attivita' di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonche' la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire".
  2. Dopo l'articolo 181bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, e' inserito il seguente:

"ART. 181ter. 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalita' di pagamento dei detti compensi, nonche' la misura della provvigione spettante alla Societa', sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga gia' attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, puo' avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni".

ART. 3.

  1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini".
  2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente comma:

"1bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici e consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici".

ART. 4.

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo

comma e' sostituito dal seguente: "Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorita' giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione".

ART. 5.

    1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
    2. "ART. 162. 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.
  1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.
  2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
  3. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669octies, 669undecies e 675 del codice di procedura civile.
  4. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro gia' iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facolta' di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.
  5. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purche' si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purche' tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia".

ART. 6.

    1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
    2. "ART. 163. 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica puo' chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attivita' che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
  1. Pronunciando l'inibitoria, il giudice puo' fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata

o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento".

ART. 7.

1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonche' ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile".

ART. 8.

    1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
    2. "ART. 174bis. 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non e' facilmente determinabile, la violazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.
  1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo e' istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma 3bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. ART. 174ter. 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

  1. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
  2. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonche' di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio".

    1. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' inserito il seguente:
    2. "ART. 75bis 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attivita' di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attivita' anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno".
  1. Al comma 1 dell'articolo 17bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: "articoli 59, 60, 75, sono inserite le seguenti: "75bis,".

ART. 9.

1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione: "Ente italiano per il diritto di autore" ovunque ricorra e' sostituita dall'espressione "Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)".

ART. 10.

    1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
    2. "ART. 181bis. 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171bis e 171ter, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonche' su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potra' essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.
  1. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
    1. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo
    2. modalita' e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, puo' non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171bis, e' comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.
  2. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini piu' idonei a consentirne la agevole applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
  3. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale e' stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore

o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresi' l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonche' della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

  1. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attivita' svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.
  2. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.
  3. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno e' considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".

ART. 11

1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

"ART. 182bis 1. All'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e' attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attivita' di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonche' su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonche' sull'attivita' di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera a);

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia, o analogo sistema di riproduzione.

  1. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
  2. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE.

Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attivita' di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonche' le attivita' ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attivita' svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorita' giudiziaria.

ART. 182ter 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale".

2. Alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) e' inserito il seguente:

"4bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".

ART. 12.

1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

"3bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilita' derivanti dall'applicazione del comma 3ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceita' dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

3ter. Per le finalita' di cui al comma 3bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".

CAPO II

DISPOSIZIONI PENALI

ART. 13.

    1. L'articolo 171bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:
    2. "ART. 171bis 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.
  1. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64quinquies e 64sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102bis e 102ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, e' soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'".

ART. 14.

1. L'articolo 171ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"ART. 171ter. 1. E' punito, se il fatto e' commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammaticomusicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale e' prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. E' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

b) esercitando in forma imprenditoriale attivita' di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attivita' illecite di cui al comma 1.

  1. La pena e' diminuita se il fatto e' di particolare tenuita'.
  2. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o piu' quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o piu' periodici specializzati;

e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attivita' produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

ART. 15.

1. Dopo l'articolo 171quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:

"ART, 171quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge e' equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita".

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68))

ART.17.

    1. Dopo l'articolo 171quinquies della legge 22 aprile 1941, n.633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
    2. "ART. 171sexies. 1. Quando il materiale sequestrato e', per entita', di difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo' ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
  1. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171bis, 171ter e 171quater nonche' delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e' ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
  2. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

ART. 171septies. 1. La pena di cui all'articolo 171ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181bis, comma 2, della presente legge. ART. 171octies. 1. Qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'.

ART. 171nonies. 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171bis, 171ter e 171quater e' diminuita da un terzo alla meta' e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorita' giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attivita' illecita di cui agli articoli 171ter e 171quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantita' di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attivita' illecite previste dall'articolo 171bis, comma 1, e dall'articolo 171ter, comma 1".

ART. 18.

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.

6ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realta', la SIAE puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni".

ART. 19.

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato per la tutela della proprieta' intellettuale, di seguito denominato "Comitato".
  2. Il Comitato e' composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato e' a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.
  3. Il Comitato e' organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, puo' elaborare proposte per rendere piu' efficace l'attivita' di contrasto delle attivita' illecite lesive della proprieta' intellettuale.
  4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti il Comitato puo' richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; puo' richiedere, altresi', all'autorita' giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.
  5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
  6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorita' giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attivita' di prevenzione e di repressione degli illeciti.
  7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita' culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnicoamministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 18 agosto 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Fassino

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