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Décret ministériel n° 342 du 30 mai 1995 Règlement concernant les règles régissant la profession de consultant en propriété industrielle et sur ​​le registre de cette profession, Italie

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Texte abrogé 
Détails Détails Année de version 1995 Dates Entrée en vigueur: 2 septembre 1995 Adopté/e: 30 mai 1995 Type de texte Textes règlementaires Sujet Organe de réglementation de la PI, Propriété industrielle

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 Decreto ministeriale, 30 maggio 1995, n. 342. Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprietà industriale e la formazione del relativo Albo

n. 1023306 dell'8 febbraio

77, commi I,' 2 c 3, dci regio decreto 21

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Q�CRET9 :10 n�� E, :J995,_n. 3 ..: Uegolllllll.'nio

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L'Omllla I, lettera sJ; '

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, /R-S-/995 GAZZElTA UFI'ICIALE DELLA REI'UnllLlCA ITALIANA Serie geI/l'l'li/e - Il. 192

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI I , : '

Ritenuta la necessità, ai sensi e per gli effetti del,decretoMINISTERO DELL'INDUSTRIA ,legislativo n. 480/1992 di sostituire l'espressi,one «UfficioDEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIAN \TO ,centrale brevetti» con «Unicio italiano brevetti e 'marchi»;

Ritenuto' che' le nuove disposizioni e le modifiche rendono opportuna la totale soslituzioile del decreto

recante l'ordinamento della professione di "relativo alla formaZione dell'Albo dei consulenti In consulente in r. là industriale e la formll1.ione dcI: ,proprietà industriale abilitati;', , rela tivo Albo. Visto l'art.17, commì 3 e 4, clelia legge 23 agosto 1988,'

n. 400;'

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA , Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1314/94, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 'espresso,' nell 'adunanza generale del 15 c1icembre 1994;'

Vista la notn ministeria.1e 1995 cQn la quale il presente regolamento è stato

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 'coinunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, del la legge 23 agosto 1988,'

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il, n. '400;' test9 delle disposizioni legislative in materia di orevetli per il1venzioni ind lstriali; ,

ADOTTA'Visto il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante il testo delle disp<.'lsizioni legislative in materia di brcvelli .il seguente regolamento: per mode lli industri,di;

Vista In, legge 19 febbraio 1992, n. 142, ree"nte , ORDINAMENTO DELLA l'IWFESSIONE DI CONSULENTE liisposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti '' IN PROI'RIETÀINDUSTRIAl.E E FORMAZIONE DEI. RELATIVO ALne dall'appartenenza dell'ILalia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1991) ed in particolare l'art.62,. Art. 1.

n. 480, ' , Albo d i, f(lllsidellti iII proprieft) induslria/e abilitaliVisto il' decreto,legislativo 4 diceinb 1992, relativo all'attuazione della direttiva n. ' 'S9/t '04/CEE del, Consiglio ciel 21 dicembre 1988, recal1te riavvicinamento ' delle legislazio!1i degli Stati'membri in materia di marchi' di impresa,'emanato in esecuzione della delega cqntenuta' nel citato art. 62 della legge n. ,142/1992;

Visto il decreto, jni isteriale 3 aprile 1981,. pubblicato' pella Gazzella f.)ffidale, Ii. 150 dci 3 aprile 1981, relativo alla formazione dell'Albo dei consulenti in proprietà industri!t1e abilitati in tema di brevetti per invenzioni c , modelli industriali, mpdificato con decreto ministeriale 2 maggio 1986, pubblicato nella , Gazzella Ujfìciale n. 114 dcI ! 9 maggio 1986 c con decreto ministerialc 13 gel1naio 1987, pubblicato nella Gazzella Ufficiale n. 115 del 24 febbraio 1987;

Ritclluta la necessità , in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 94 del decreto legislativo n.4RO/1992 precedentemente citato, di adottare le disposizioni occorrcnti per estendere la disciplina del decreto ministeriale 3 aprile 1981 anche alla registrazione dei, , marchi di impresa;

Ritenuta la necessità di apportare a detto decreto t.alune modifiche 'che norme successive, prassi ammini­ strativa cd esperienza hanno evidenziato come indispen-, sabili od 'opportune;

'L Fermo quanto disposto dall'art. 94, com li l, 2 e 3, del , regio decreto 29 giugno 1939, Il. 1127, nel testo sostituito' dall'art. 38 del' decreto del Presidente della 'Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, nonche qtianto disposto da1l.'art. giugno 1942, n. 929, nel testo sostituito dall'n'rt. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ùicem brè 1992, n. 480, la rappresentanza di persone fisiche o giurid iche nelle procedure di fronte all'Ufficio ital iano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi di cui all'art. 71 del suddetto regio decreto n. 1127 ùel 1919 può essere 'lssunta

'unicall1entc da , consulenti abilitati iscritti in un albo , istituito presso il Consiglio dell'Ordine di'cui all'urt. 14 c denominato, Albo dei consulenti in proprietù industriale abilitati, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali.

2. L'Albo è costituito da due sezioni denominate rispettivamente sezione brcve lli e sezione marchi, riservate la prima ai consulenti abilitati agenti in materia di brevetti per invenzioni e illodcll i indust riali é la seconda ai consulenti abilitati agenti in materia di marchi d'impresa.

3. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'Ordinc dei consulenti in proprietù industriale.

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; ' : , .

IX-li-I '.)!)S Gt\'ZZ,ETTA UFFICIALE DELLA REI'IJ 1111LICA ITALIANA St'rie gel/cra/e -' n, 192.

.4, La vigilanza ull'e1iercizio della professione è abilitati, costituiti in associazione o società, l'incarico si esercitata dal 1\,1 inistero dell'industria, ciel commercio .e considera conferito ad ç>gnllno di essi in quanto agisca in

-dell'artigianato, per il tramite dell' U fficio italiano brevetti seno a detta .assoeiazione o societù,. e mar hi.

Arl. 4, Art. 2, Inco/l/fltItibiliIci

RCl{lII:riti flCI' 1'i.l'Cf'i::iol/C! al/'Alho l, L'iscrizione all'Albo dei consulenti ' in· proprietà l. Può essere iscritta all'Albo dci consulenti in industriale abilitati e l'esercizio della professione di

proprietù industriale abilitati qualsiasi persona fisica che : consulente in proprietà industriale sono ineompéltibili con a) sia cittadino italiano o italiano appartcnente a qualsiasi' impiego od' urtieio pllbblieo o pri\lato ad

teri'itori non. uniti politiCamcntc all'lL.dia ovvcro cittadino eccezione de l 'rapporto di impiego o di' cariche rivestite di Stati mcmbri della Unione europca, ovvero cilladind di' preS50 societ<Ì , unici o servizi specializzati in materia; sia

autonomi che otganizz.ati nell'ambito di enti o irilpresc, eSlati esteri nei cui confronti vige un n:;gil11e di reciprociLà; dell'altivitù di insegnamento in qualsiasi forma esercitata;h) abbia il godimento dei diriLLi civili e sia' persona dr con l'esereizio del eOl11mercio, con la professione dibuona cO"nuoUa civile e morale; notaio, di giol'l1ulista professionista, di mediatore, di'

c) abbia la residenza ovvèro 1111 domicilio pro'fessio­ agente di e,!mbio e di esaltore dci tributi. naie in Ilali,i, salvo che si traLli di cittadino di Stati che 2. L'iscrizione all'Albo elei consulenLi in propricLà conscntano ai ciLladini iLaliani l'iscrizione a corrisponden-. . industriale. abiliLati e l'escrcizio clelia prolcssiol1e cii ti albi senza Lale requisito; CQ IÌsulenlc in proprieLà industriale è compatibile sc non

d) ilbbia superato l'esame di abilitazione, di cui previsto altrimenti, e fermo restando il disposto del ùll'art. (i o abbia superato. la' prov,i a titlldinale prevista' comma I .- con l'iserizione in ttltri albi professiona li e' per i consulenti in proprietà indusLriale ,i! cOl11ma 2 eon l'esercizio della relativa professione. dell'art . ·(i del decreto Icgislati\lo 27 gcnnaio 1992,n. 115. 3. 1 .consulenti in proprietà indusLri.lle abilitati, .che·

2: L'isCrizione è effettuata dal Consiglio dcII 'Ordine cii esercit'.ll1o "Ià loro attività in uffici o servizi organizzati cui all'art.. 14 su presenLazione di un'istanz,i accompagna­ nell'an .!?ito di enti od imprese, ovvero nell'ambito di ta dai documenti comprovanti il posscsso dei rcquisiLi di consorzi o gruppi"di imprese, possono operare eselusiva cui al COJ11ma l ovvero includente le autocerli!icazioni n 'entc in nom'e c per. conto:'.previste jler legge. L'avvenuta iserizione è pron lamente . a) del l'ente o impresa qa cui dipendono; conllll1iC,lta dal Consiglio all'Uflicio italianobrevelli e . h) delle imprese appartenenti al consorzio o gr ppomarchi. nçll1L .cui organi.zzazione essi sono slabilmente inseriti;' .I.. , . , , . , • '

" ;:,. c) di aziende o perso'ne che siano cOIl.enti o imprese ' Art. 3. o.' gruppi o consorzi,' in. cui è inserito il: consulente

Titolo fJrr!fi.!.uiollale e oggeLto 'dell'allil'itò abilitato, in nlp(")orti sistematici di collaborazione, ivi : ; compresi quell di riçerca, di produ;done o scul11bj·

I. Il titolo ,di «consulente in proi)rietti. industriale» è tecnologici. ."riscJ"\ aLo allc l)crS9ne iscrittç nell'Albo .dei· consulenti ùbilitati. Le personc iscritte solò !.1Clla· sèzione brevettì . i.dovranno utilizzare il :titolo nella forma. «consulente ih . j' Art. 5.

'brevetti» c le :persone iseritte solo nella : sezione 111aI'chi : Obbligo del seg/:eto p/'( re;'ì.\·ùJllaie nella forma «consulente in marchi». Le persone iscritte in cntralllbe le ezioI1i potranno utilizzare il titolo «consulen­ I. Il consulente inprop ietà industriale ha l'ob.bligo te in, propri léì induSlriale» senza 'ulteri"ori.;specilieazioni. ,d l. segrçto prolessionale <? nei suoi confronti si applica

, " t! " , !," . '. ' • . ; . . , .·l . ,,:l.· 2.00 'dçl codice ,di, proeedu a pen,alc.2. Le' pcrs ne' inqica,te nell'art: l svqJgono per contò di qualsiasi persona lisica o giurklic,r tutti "gli adempimenti prcvisti (!alle' norme che regolano i servizi attinenti Arl. 6. rispeuival11ente alla materia dci brevetti per iiwelizioni c . ! , Esal71.e di abilitazionemodelli industriali, ovvero alla materia dci' marchi d'impresa, a seconda della sezione in cui sono iscri.tt"e, ;

'1. L'abilitaziq Ì1e è concessa previo superamelùo di un esame sostenuto davanti ad lIna cOl11missione composla3. Essi int11lre, .StI manda Lo cd in rappreselitanza' degli· . per ciascuna sessione:interessati, pOSSOIlO svolgere ogni altra funziOlle chc sia ..affine, connessa, conseguente a quanto previsto' :ncl a) dal direttore dell 'U rlieio italiano · brevetti e

COl11l11a 2. plarchi. con funzione di J1resiclenL ; '.

4. Se l'incarico è conferito a pllI consulenti abilitati, ." b) da un membro della C0I11111 lssiOlle dei ricorsi essi, alva' divcrsa indicazione,' possono agire anche designato dal. presid.el1te della s ssa con ' funzione di'. . .•. separalainentc. Se l'incarico è conferito a. più consulenti p ' : I

16 -

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équipollehte - in' qualsiasi Paese, estero,.

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dell'artigi lI1ato.

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, ' 18-8·1995 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUOOt:!CA ITALIANA Serie gel/era/e - n, 192,

'1.,

superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente:,! . t U'attività 'di consulente in proprietà inçlustriale in' materia di brevetti d'invenzione e modelli' industriali ovvero, in materia di marchi, d'impresa a:' seconda dcll'abilitazione richiesta;-

'

-,iJ) - bbia compiuto presso so ietà" uffici o servizi speeiali zati in proprietà industriale almeno, que,anni di tirqcinio professionale effettivo, documentato in modo

'idoneo.

, 3. È ammessa inoltre all'esame di al;>ilitazionè per - l'iscriiione nella sezione brevetti qualsiasi persòna che

,abbia superato l'esame di"qualilicazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti. :

" 4. S0l10 eso erati dal tirocinio coloro che, in possesso dCi requisiti di cui al comma ,2, lettera- q), di questo articolo" abbiano prestato servizio __peralmeno ciùque '- anni con mansioni direttive nel settore brevettuale presso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e

'5. Il-periodo di tirqcinio è limitato a diciotto mesi se il

, c) da due professori ordinari rìspetiiva1l1ente di materie 'giuridichc e tecniche designati dal Ministro

'.. dcIl'indu,stria, dcl,coml11ercio 'c, dell'artig,ianato; " ,.,,_, " , ,I " , .. ' " " .:cl) da quattro consulenti in proprietà industriale

, abilitati designati dal Consiglio di cui all'art. 14, di cui dUe 'scelti fra i dipcndenti di enti o imprese e due che esercitano ' la rrofessione in modo ',iutonol11o;

2. È 'ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi, ,persona che: , ,

,'li) abbia conseguito il diploma di' laurea','o 'un'titolo

ovvero 'un titolo rilasciato da un Paese membro della Unione europea includente l'attestazione" che,ilbbia seguito con,successo un ciclo di 'studi, post-secondari di durata minima di tre anni ,o di durata equivalente ri tèmpo parziale, in una universiÙì o in un istituto d'istruzione

,,7. L'esame di abilitazione per l'iscrizion ilella, ezione :marchi cç>nsiste in: I) una prova scritta ,di teoria c pratica ' relativa ,ai, requisiti c criteri di n.:gistrabilit,à dei march,i.. alla classific:iziQJ1c dci prodotti e se rvi7,;i, llI' depòsito ,e prosecuzionc' dèlle domande, all'interpnHazione delle norme di legge in materia di march i, 2) una prova orale sulle seguenti nlatci-ie: a) nozioni di, diritto pubblico 'c privato e di procedura eivile; b) diritto dei marchi, degli :altri, segni distintivi' e delle 'denomin;J7.ioni (J'origiJ1l': 'o indicazioni cii provenienza; c) diritto cOl11unitario cci intermizionale in, materia di proprietà industriale : d)-elementi di diritto COll1p lrato in materia di proprietù industriale; e)- almeno ima lingua scdta fra l'inglese c il

I.lI1iversita'rio fran'cese: ; .' ' 8. L'esame di' abilitmdone per l'iscrizione nella sezionc ! brevetti ,ovvero,quello per l'iscrizione nella sezione marchi ' ti,

'è indetto ,ogni due alùli con dccreto del Ministro'dcll'iridustria.. del' comme cio c dell'artigianalo.

Art. 7.- ' ESOIiero dall'esame di'ahilitazio/ll!

: '.'1.: S6n esone ati dall' same di lbilitazioile coloro' che, già dipendcnti del Ministero dcll'iÌ1dustria, del commcrcio e'dell'artigianato::abbiano prestato sorvizio, per almeno Cinque-' almi, con mansioni direttive presso l'Ufficio',italiano 'lbrcvetti ','c marchi. ."' . . S no an h esonerati, 'ai lini d'elI'iscrizionc

sczione bre\/etti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio"'per alme'no cinque anni con mansioni di

, esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti'.

Art.,8. , Albo, de'i cO/lSl/lel/ti. iII proprietà indI/stria/e'(Ibi/itciti '

, : '1. L'Albo istituito ai sensi dell'art l deve co'iùenere p'CI" ciascun isqitto il cognome, il nome, ,il luogo e la d"ta di' nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionalç: oppure la sC$le dell'ente o impresa da cui dipende.

' r 2. La data di iscrizio'nc determina 1 'ri.I zianit,l. Coloro

che dopo la cancellazione sonò di nuovc; iscritti aWAlbo candidalo aU'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto ' un , corso ,'qualificato di formazione per consulenti àbilitriti in materia di brevetti ovvcro' di marchi, a seconda dell'abilitazione riéhiesta.

6. L'esame di abilitazion'e per l'iscrizione nella sezione brevetti consiste in: 'l) una prova pratica di redazione di un brevetto per invcnzione o modello, 2) una prova scritta di- teoria relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e pcr modelli industriali, 3) una prova orale sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto pubblico e privato, di procedura civile, di chimica o mèccanica o elettricità; b) diritto dci brevetti pcrinvenzione e per modello; c)' diritto comunitario cd internazionale" in

; ,

materia di proprietà idustriale; d) elementi ,di diritto comparato in materia di proprietà industriale; 'e)' almeno una lingua scelta fra l'inglese, il ,tedesco o il francese.

hanno l'anzianità derivante dalla prima \iscrizione dedotta'l durata dell'interruzione.

Art. 9, Cancellazidlle dall'Albo (' .\'O,\,pt!l1.\'ione di diriflo

-I. Il consulente abilitato è cancellato dali'Albo: 'li)' quando è venuto meno li no dci requisili

dell'iscrizione, di' cui all'art. 2; '- ' b) quando ricorre uno dei casi di incompatibilitù previsti dall'art. 4;

c) quando ne è fatta richiest a dall'intcressa.to , '2. Il conslilcnte abilitato può ciliedere la reiscrizione

nell'Albo quando sono cessatc le cause della cancellazione senza necessità di nuovo esame.

-17-

. : I . : , -.' '

1

revoca delle mislIJ'e slcsse,

con più di

avere

on timbro c firma dell'ufficio, La .la scheda;ò firmata'dal votantc' e fattaiù·· I;crvcnirc ,chiu ? .iI 'pre'si,dc'nte' dell'asse;11blea all'uopo

re , a altro

12.

dall'itlizi; dclle" 'operazioili di

momcnlo sciilO prcscnti' nclla sala; e procede il11l11'cdi ltamcnte e

nubblicamentc ;lllG I,opcraziçmi di crutinio" assistito' da,

nllo";" :6, Compiuto 'l o scr tillio ' il pr sidcrite IlC diehiara' il '

r�)llta ,C?\l11ul icazipl.le .. al, Ivfjnisll:o' dcll'industria,' del', al direttore dcll'Ufficio "

..II'

2, L'assemblea si J' iunise inoltre 'ogni"qualvolta il

mancanza di (jUcsi'ultimo, dall'(licritlò"aIl'Ordinc: p'

' ,"

, I

IX-l-l- I')!)5 • GAl.,ZErrA UVI"'IC'IALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie gmc/'alc - l', 192

3, Il consulCllte abilitalo è dich iarùlo sospeso di diritto dall'esercizio proressionale dal momento della sOlloposi-' ziolle alle misure coercitive (l intcrdiuive previste dai

,I pi Il c 111 dci libro IV, tItolo I. del codice di prqcedora 'penale sino a 'l tielio

nonché in casodi mancalo pagamenlo enlro il terminc fiSS,llo, del contribulo annuo, sino alla dala dcll'accertato adcmpime IlI(l. •

ArI. IO, ,':l'anzioni disdl'linllri

l. I consulenli abilit:;li sono spggclli 11 censura' in, ca o di abusi c inancanze di,lievc cntilLÌ, alla sospensionc per non più di due anni in éaso di abusi gravi; alla radiazione in caso di condolla che abbia compromessO gravemente la repulazione c la dignil:ì prol'essionale,

Arl. II. As elllfjf(;'lf degli iscrilfi a/l'AIbo

l, L'assemblca è convocata dal presidenle del Consiglio dell'Ordine di cui all'art. 14, mcdianlc avviso conLcpente l'indicazioile dci giorno,dcll'ora c dci luogo delrad1,liìan za e l'elenco (ielle nuitcrie da ll';lltai'e, L'avviso, alnlcllo

'lI uin did giorni 'prima, è spcdilo per posta, Il1cdlùntc raccomandata, a tulli gli iscriui ncll'albo cd è affisso in mod 0 visibilc nclla sedc del onsiglio dell'Ordine.'. "2, L'assemblea è regolarmente costituita in prima' convocazionc con la prescnza di almetlo la mel.lÌ dcgli

Consiglio dell'Ordine lo reputi necessario nonché quando ne sia fatta domanda per iscritto con iildieazione degli argomenti da trallare da almeno un decimo degli iscritti'

della ' all'{\.lbo,

Arl. l J, AsselllhlC'a jll!/" /'c/e=ionc del Consiglio dcII 'Ordine

.. I. I componenti del Consiglio dell'Ordine di cui 'all'art. 14 sono e1el li a maggioranza scmplice d i voli

sçgreli validamenle espressi per mczzo di schede co.nlcnenti un,numero di nomi non superiore alla Inetà pi !JIlO dei componenti da eleggere. Vengono quindi così considerati clelli i dieci candidati che hanno riportato il niaggior numero' di voli. ln caso di parità, è preferito il candidato più anziano per, iscrizione e, tra coloro che abbial.1o uguale nnzianittì di iscrizione, il più anziano di ctà. , " ,

',2 . Comunq ue ciasçun;t categoria dei cons lenti che ,esercitano la professione , in forma autonoma sia

individualmenLe che Ilell'umbito di società, urtici o s vizì autonomi,da una,partc, c dei consulenti ehe esercitano in urtici e servizi specializzati nell'ambito di ellti o imprcse di,cui all',art. 4, comma 3, dall'altra, non può csserc rappresentata in seno al Consiglio dcll'Ordine' o to componenti. Parimenti ciascuna sczione dell'Albo ilOn può essere, rapprescntata in. seno al 'Consiglio' dcll'Ordine con più di seltc ol11poncnti,ad'cssa iscriUi'in via csclusiva, . 3. Non sono al1lme sc.Ie partecipazioni e votazioni periserilli ed in scconda convocazione, ,che non può'

luògo lo stcsso giorno liss:ito per la prima, con la prescnza "delega. E'. ammessa la, vOÙlzionc'inediante lellera.: Il 'di almcno 1/6 degli iscrilli se gli iscritti prcsenti c Consiglio dell'Ordine provvede ad inviarc insi l11e

rapì'Hcsclltati raggiungono hl presenza di aÌmeno1/5 dcgli ,all'avviso di 'eonvocazio,nc dell'asscmblca a ciascUlio degli "' iscrilli. Essa delibera a, l11aggioranzà, assoluta 'dei !voti. 'iscritti la scheda' elel or:ale e ' la ,busta predisposta

nominativamente e c 'L'asscmbbl è,p;'csiccluta dal presidente dC! Consiglio'3. ; " dcll'Ordine o, in ,sua asscnza d viccprcsidcnte, 'o, 'in' blista, contcne'l1te

." . '.convocata. ' ''dlz.iano per iscrizione c, apariléÌ di iscrizionc, più ail:dano " , , 4. 11 presidcnte dell'asscmblea vcrifica c fa constaL r

l'inlégrità di ciascuna busta,' ne estrac le relative schcde c, di ;Ctà fra gli 'inlcrvel11.ili.,, '

gn( COllsu.I,ent? '

4. ,II prcsÌtj ntc noinil '' ,a il segretario. O ' ,.,, 'o. 'sel)za dispiegarle, le dcpone nell'urna, . ; ".

,abililato iscritto aIrAlbo può farsi rappres,el La ' ',o;.'i;:: '5.'!Dcccirs cinque: ore ' "'"v<?to ,' il presi9' n e, v,9tarc:gli,' ' 'dcttori' che 'in quel :'

'

con lIlcnle abilitato i erillo all'Albo con delega scritta.! '. dC!po ,aver ' élnimcsso. 'UII IllcdcsilllçJ l;artGcipallle 11011 può rappresentare più di.

cinque;: iscrilli; , , : '

! a.

dichiara,chiusa,la votazionc . l" • . :' i• • " ' 1 ' \.!.'' ''Art. ue scrutatori. da lui scelti prima della vola ione fra gli ',, : .' .elcttori presenti.

:si riunisec almcno Ulla volta all, ' COli/l'iIi del!'lIssell/"'C'(/

I. Vasselllblca ' 'enlro il 'l 1 esc di' lnarzC!, per l'approvazione d,cl , conto, risultato <. (a :,la prpclamazione degli: CIetti; dandoile,

quello cOllSuntivo,per,la ctcrminaziolle , :p. Ñpreventivo .c di', dell'ammontare del contributo ;annuo' che dovrà csserc :,coll1l11erçio dell'artigianato,' 'ugualc per tulli gli Iscritti c, occorrendo, per.l·çle ione del; 'italiano ,brevetti,:; marchi' cd, al " prcsiclent della',.. Consiglio dcIrOrdine, nel qual cas( la conv cazionc cve ' 'con.unissione dci, ricol'si, ilOnché al Ministro di'gra ia e":, . . 'av 'cilirc almcno un Illese prinùl della 'sua scadcnza" . gitistizia. '

... .: .

__

•.j,

0 0,/.'

;!

,

"CSS:'ltl" qll,'llsi:1SI'- -

._------ -- ,

: anzianitù c1elli dall'assemblea. A sostituire ·i componenti· :: I , ) designa';i t1uaLlro c nsulellti In. proprictù'

., chianw ti i candidali compresi nella graduatoria che, dopo '. C;Ol11l11issiolle di esamc di cui all'art. 6;

0:0" 00::-:.

GAzzr;'IT/\ Ur·TICIf\LE.DI2LLA REI'UIIIILlCA ITAl.IANA SN;" gL'l/el all' - n. 192' '

,7, " vcrbale· delle ol erazioni clellorali,. le schede.e il l, ,/1) vigila per 1:1' tutela del titolo prolcssionale di vérbale dello scrutinio sono.ini/iati al Ministro di grazia e consulente in p roprietù industriale c prOlx?nc all'assem­ giustizia,. il quale, enrro trenta :giorni" dall'avvcllutn blea · Ie ' in izial ivc all'uopo necessarie;'

o: o . ocomunicazione, ordina la rinnov"azione delle operazioni se , .·c) interviene, su concorde richiesta "ddlc [Jai·ti. pero .. accerta chc esse si sonò svolte senza" l 'osservanza delle: coi lporrc le contestazioni chc org0no rr,i 'gli Iscrr[[1;°0 0 , norme eònlcnute in q uesto articolo o nell'art. 12", o, illl'Albo il'- dipcndenz,l ddl'esàcizio della professione; COIl1Un'Iue,. illegitti ill<-l 111cnte.

d) propone modifiche cd aggiornamenli della tari!'ra pròfessionalc;Art. 14.'

' .. o . l/. COlIsiglio dell'Or(/il/e dei cOII.wlel/ti e) su richiesla del diclllc o dello stesso consulente'' . in proprietà indtl.I·II/tt/c: abililato esprime nare"rc sulla misura delle spellanze":i·i .. dovute, .ai .. consulenti in propriellÌ industrialc per .Ie" 'I . . L'Ordinc dci consuienti 'in proprictlÌ iiltiustriale è· ·pres.lazioni inerenti all 'csercizio della professione; '..retto 'dJ un Consiglio · che dura in carica tre' 'anni cd è ' composto da dieci membri con non mcno di 'tre anni di' : fJ· itdotta i provvedimcnti disciplinari;.·

00.: " ' scadenza

. )crl SOllOC,'llIS",'l prl'lll,'1 '(lell,'lindustriale abilitati che. concorrollo lè:JI"(llan: laa

ql.lClÙ eletti, hanno ottenuto il l11'lggior nùnlero di voti f'ermc rcslando le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.. 13.

2. rn caso cii mancato tcmpestivo'rinnovo', il Consiglio Cleli'Ord i '1c c9n inlla' afurizion ire sino alla !1()(I1inadcl nuovo ' Consiglio.o , : :

3. CI Consiglio dell'Ordine si ri unisce v,i.lidainente con la prescnza della maggioranza dei componenti.c delibcra a .nùlggioranza assoluta. In' caso di paritù prevalc.il voto di

' prcsident-c.' rn materia disciplinare i! Consiglio dell'Ordine dClibcra' con la. prcsenza di' alnieno tre qliarti dei componenti .

Art. 15. AIfribtlzioni del prC'sidenle dci CO/Niglio dell'Ordine·

I. Il Consiglio dclI'OI:dinc. nOlmlla tra i suoi. componenti un presidcllle il quale 'nc"h,i la rappresentail: za, adotta . in casi urgenti i prpvvcdimen ti Ilcéessai-i salva ratifica del Consiglio nella I)rima seeluta : 'successiva ed esercità· le rimane'tlti 'altribuzioni a: luiconrcrite. dal presente . decreto.

·'2, li preside;ltc i;· lò.delcgai-c a.e mponcnti il COl1sigl(o at.tribuzioni di' segreteria o di tesoreri,i.

'3. li Consiglio nomina aÌ"lresì rra i suoi 'coinponcnti un vice-presidente, il quale ruo sostituire il presidente in sua· assenza o ill1pcdimcllto, oppure su deleg<t deliò stc:sso" per singbl,i alli.

ArI. IC,. Attri/nòo"i ilei Consiglio dettOre/il/l"

: . fl Consiglio dell'Ordine: ,,) provvede tempestivamentc agli . adcmpimenti

rel,itivi ulle iscrizioni, alle sospensioni cd alle cancellaZioni da escguire nell'albo, dandone immediata comunicaziOIle!. irll'Uf'licio ilaliano hre\'etti e m,irehi;

fl··lo ·.·

, : . " Il) adolla le i lliziàtivc più opportune per conseguire il. pligliotamclllo cd il perrezionatnento degli iscritti ndlo. svolgimento dell'a ttivit :i proressionalc; ; :. i) stabilisce la p ropria sede e predispone mezzi'

necessari al suo funzionamcnto; . I) riscuote cd a mministra il contributo allnuo degli.

iscritti; : 111) 1; I:edisP?Iù': il COlltO pr ventivo redi!;l,' ii conIo. I consun:ti o . del la gestione;

' ' 11) riceve le doll1andc'di ùmmissiolle all'esame di .

abilitazione di cui all'art. 6 e nc veri fica la rispondenza alle. condizioni l'CI: l'ammissione:

: ': "0) manliene r ra pporti e coIlab()(;a con gli organismi e Ic iSlituzidni che ,operano nel selloredclla propriel;ì intcllettuale èd industriale o che svolgono atl.ivit,ì aventi attinenza.con essa, formulando ove opporluno propqste o parcri. . ,

ArI. 17. Decad(!llz 1 dalla crl/';ca . di cOlI/pol/i!I1le il C()l/s /i() . ' 'dell'Ordille, scioglill/{!I/({)" (' 1I1llllCI/({[ ('(J,I'filllzione del

Consiglio dell'Ordil/l!.·

I. l componenti hc, SClll�a gilt'slilicat i Illotivi. non intervengono per tre volle conseculivc alle sedute del' Consiglio dell'Ordille St)110 da questo dichiarati decad.u li dalla ·carica.

' '2. Il Consiglio può essere sciolto dal Ì\ lll islro

'ddl'indu$tria, del cOl1llllcrcio e dell'artigianato, sc non si,1 'in grado di runzionarecd in ogni caso se sono cessa ti o dccau uLi più di q ualtro degli originari componenti, ovvcro nel caso che Si;IIlO accc.rt:lle gravi irregolari.tù.

. . .- . -"-'-' _.-._-- _._-_._- ---_.

che:

t· Il'Alb

Consiglio, esaminata ' la domanda, decide l'accogli­

« brevetti»

i,

'3. Se rinter ssat? nO l si· I?I:esenta o . non fa pervenire , b) in possesso dci reqllisiti di cui all'art. 2, comma l,

4. La delib razioile , deve contenere', Findie<izione' dci essione bandi a precedentemente all'e{1trata.in vigore' dci

. . .

essere ricusati pel: gli stessi' l lo ivi c.o n istanza ?epos.i tata . ' eis rizione

' ,ii' sensi dell';lrt: 9, cOll'ima 2:

I :-;- -I ^( �)5 , GAi.'.Z,F.TTA UFFICIALE !:iELLA REPUBBLICA ITALIANA Scric };cllcraic - n, 192

J.In caso di scioglimento dci Consiglio.Ic sue funzioni sono assunte da un commissario nominato dal Ministro dell'industria, del cO\11\11er io e del\'artigianato. 11 c01ll\11issario provvede, entro sessanta giorni, ad indire nuove elezioni, per lo sv'olg'illleilto delle quali l'assemblea deve riunirsi non prima di trenta giorni c non oltre' sessanta giorni dalla data dell'allo di convocazione.

M!. ltì. Sed1lte del Comiglhl dcl/'Ordil/c:

'I. " Consiglio dell'Ordine è convocal o dal presidente almeno ulla volta ogni sci, mesi o quando lo ritiene, oPI)ortuno, ovvero quando Ile sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del, Consiglio sono verbalizzate da un componente nominato segretario all'inizio di ogni seduta.

Arlo 19. Procedimel1to disciplinare

I. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazioile di una delle sanzioni disciplinari di cui all'arlo I O; il presidellte nomina tra i membri dci Consiglio un rclatore."

2, Il Consiglio, udito l'interessato, esan'linaLe le" eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza, assoluta dei pi'escnti; in caso di'parillÌ di'Voti prevale la

2. Il direllore dell'Uflicio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell'operato e la funzionalità del Consiglio e può rieorrere. per ogni irregolarità cOl1stata a,

'alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effello sospensivo.

Arlo 21. Tariffa professio//ale

I. Il ,Ministro dell'industria, dci C0I11111ercio e dell'arligiilnato approva, con proprio decreto, le 1110dili­ che e', gli aggiornamenti, della tariffa pro[elisionale proposti dal Consiglio dell'Ordino, ai sensi dell'art. .16,'lettera d).

Art. 22. Sezione e ,«Sezione marchi»

dell'Albo dei cO;lsule/lti ill proprietà industriale abilitati ,I. L'Albo dei consulenti in proprietà industriale

,abilitati, già formato alla data di entrata in vigore dci presente decreto sulla base dci decreto l11inisteriale 3 aprile 1,981 resta valido ed cflicaee' e viene considerato come la «sçzione brevetti » agli effetti dell'art. 3 dci' presente decreto.

'2. Sono iscritti, su domanda, alla «sezione marchi» dell'Albo tutti coloro '

a) alla data di entraLa ill.vigore dci presente decreto, risultano già iscritti nella,«sezione brevetti». di cui al'decisione I)ili, favorevole all'incoll'Jato. ,comma I ; .

lettere il), b) e c). superino gli esami di abilitazione di eui ',all'art. 6 dCi decreto ministeriale.3' aprile'· 19& I in U!1l\

alcuna lllel110na chfcnslva SI procede 111 sua ass,enza · a', meno che non sia dimostrato un lcgi t illlo impedimento..

fatti, i motivi cI;enunciazione sint ticH della decisione. ,,presente dec c,to , ma vengal,lo iscritti, successivamente a.' tale entrata 111 vIgore; . '. membri dci Consiglio devOIio aslcnersi quando

cl Il' , comma

,' ' . , .,, '5. l ')' :l'' ' c , " · I a o prece en emen e a en ra aISCII d " t " t Il' t t .In'. .nCOI"r.\no I " 51...motIvI III IdI, e.dleatl art.a . ., ,vIgore .sospesIecre o Il t'dIe prescn e· t d t cance' a I daIloe o''. .. .codice di procedura Civile lI1.q uanto applicabili, c possono' comma l .

stesso ai sensi 'dell'art éhiedano la9

presso'la segretena dci ConSiglio pnma clelia (hSCllSs,lone. , ;,, (, . ,, " ,

, . 4. , Possono' inoltre richiedere l'isei'izione alla "«sezione 6. In ogni altro caso in cui esistano gravi i·agioni di, Iilarchi» dell'Albo, soloro che Sia\10 in possesso dei

cOI1VenieIlz, i membri possono richiedere al presidentc del '

' ,di c';li" all'art. 2, comllia l, ad ce,cezione dçl: requisiti'Consiglio dell'Ordine l autorizzazione ad astenersi.

7. Sufla ricusazione deeidc la commlssionc dei deorsi., ,\

Art. 20.

Ricllr.l'o colltro i II/"OI'1'cdil7/cllti /"I COl/siglilJ dell'OrdiI/C!

l. Contro tuLli i provvedimen.li, çlel Consiglio dell'Ordine è espcribilè ricorso davanti alla commissione dei ricorsi, osservate in quanto appi icabili le norme degli articoli 71 c 72 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ci 78 c segucilli del regio decreto 5 febbraio 1940. n: 244.

silpertlmeilto dell'esame previsto alla lettera' d), purché dimostrino di' avere esercitato, per almeno cinque anni, l'alli\,itù di consulente in proprietà industriale in'materia di marchi c di possedere una cultura adeguata all'esercizio della proressione. Tale dimostrazione può essere data c()n- 'qualsiasi mezzo. i': l!

5. La domanda per l'iscrizione 'alla «sezione mal:chi», nei casi"di cui al comma 2, lettere a) e b), c al comma 4, deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine entro dodici mesi 'dall'entrata in vigore dci presente decreto. I mento o il rifiuto della stessa.

--20 --

.' . ,:.: ..1,

ti, i·

========�======== ==== ==============�==========�=�====================�==

'

.

.

.:i .

. m a teria dei "!larchi' sono determin a te, ' in .caso di . ' marchi di impresa :llIu dirclliva ct\lI1unitaria n, ' 1 04/89, all':\I'I. 94 ha

l Ile tconsu en JIl propri .giustizia, venga estesu .unehe ul' sellore della registraziolle t!éi m lrehi

d,,1 commercio c dell'art(fiianÙlo· comunica li al I)residcnle del Consiglio dci Minislri prima della ior l

VisI o, il GI/ardasigilli: MI\NCUSO

I S-H- 1 995 GAZZETTA UFFIÒ"LE DELLA RUI'U'IlI1LlCA l'rALlANA Scrie geI/C'mIe - Il. 1 92

Art. 23. N O T E Consiglio dell'Ordine 'ill /Ilatl'ria di hrevl?f!i

' Avv!il\'l'f.N7.A'!m: Ì1l 1'cl1:;irmi, /Ilodelli incltl.l·ti·inli e m'are/Ii ll'imprc':I'(1 ' . .

l , La co mmiSSIone dci consulenti · in " p roprietà : / l lcslo dellè'hole qui pubblicalo è slaln rcd:l l lo ili sensi dell'arI. I O. industriale a bilitati , eletta ai scnsi dci decreto min isteria le. comma 3, dci lcslo unico delle disposi7.inni sul la promulgaziol\c delle J nprile 1 98 1 c in ca rica alla da t.a di pubblicazione 'd 1 ; i lcg'gi, sull 'cmanazione dci'd crcli del Prcsidenle della Repubhlica e sulll.' presente decreto; assume la denominazione d i Consiglio . pubblicll7:ioni llfliciali dclla Repubblica ilaliana, approvato con D.P.R. dell'Ordine e le attri buzioni di cui al presente decreto sia 28 dicembrc 1 985, n . 1 092, al SOlll fine di J'acil i lare la Icl l u n

irettore deIl'Ufllcio i taliano 'brevetti e '

l dcll . disposizioni di legge u l lc qua è òpcrato

;valorc e I ;crlieacia degli alli legisllllivi qui l rllscril t i. .J '

i rinviò: Restano inva ria t il i ill

1; J'

in materia di brevetti per invenzioni e m odelli industriali , . . J: i 'I ../ · sia' in. materia di marchi d'impresa;: 1 1 Consiglio 'dura in.' . l ; carica tre.' anni dalla data ' di assunzIOne del mandato . .I.. . ·'" ,,, • I. .I

Art. 24.;: ,; :,: \

.

Regill11? '/l'lI/ùito/,j(1 l'e/' la sezione /I7{1/,(;I!( .. • . l ·t.. I , l . La sezione marchi dell'Albo 'si considera forma ta,

agl i effetti d ell'art. 94 ciel decreto legislat ivo n, 48 0 del , 4 dicem bre 1 992, alla scadenza d i dodici niesi da ll'entrata

'in vigo re d el presel te ' decreto , .,. 2. Le lettere d ' inca rico e le procure cO llferitc priJl1 i 'del ,

predello termine si considerano va lidç a tutt i gli effetti, .l imitatamente alle domande e ai ricorsi 'presentati 'preccden lel1Jen te. " ..,..." ... .• ,' : i

.

' 3. Con decreto dci M inistro del l ' ind ustria, ' del. . commercio e dell'artigiann to, sU ' proposta del Consiglio dell 'Ordine, la tariffa professionale vernì modificata en tro

. 'dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto per i ncIudcrvi k ta rifre rclu ti 'e agli adempimenti in matcria- di

·marchi di imprcsa. Fino all'en trata ' i n , ' vigore di tale tariffa, le spettanze dovute per le prestazioni professional i dc in proprietà indllstriale ab'i l i tat i nel lai consulenti

: N(I/l' lIlI/! l'ft'messe:

,-- I l regio deerclo 29 giugno 1 939, n. 1 1 27, ellst ituiscl!'il teslo base dellc disposizioni legislative in maleria di brevcui p<.:r invenzioni.

j industriali. .

- Il regio decrelo 25 agoslo 1 940, n. 1 4 1 1 , ..n'ar!. I , della le · disposi7.ioni generali in ma lerÌlI di modelli di lItili t;Ì e di modelli c disegni : . , orliumenlali, stabilendo che il regio decreto n.· 1 1 27/ 1 939 sulle i ven7.ioni industriali si ippliea ;anche ;dla m;a lcria dèi Ilmdcll i, fallI'

' salve le disposizioni del 'det:rclo di CIIi lrallasi.

·- . La legge 19 rehhruio 1 992, Il. J 42y rcéa" d"fsrOS1ZIOIl1. " pCr l'adempimenlo di ohblighi, derivanti 'dall'appartencnz:! dcl l ' l lalia :llIa Comunil<Ì europea (Legge comunitaria per il 1 99 1 ) cd in purlicohln! l'urI, 62, comnH1 I , lettera s), l'CCII i cr·il<.:ri 'di delcg:1 per i l rcccflimcnio

·dcIII! direll iva ". ' 1 0.4/89 sullu :;rmt\nÌl:zazione delle IcgislllziCllli degli St:lti membri in malcria di l1H1rchi;

'

" - Con i l D.Lgs 4 dicembre 1 992, n. 480, i l Icgislalt\re, ollrc che. provvedere. al riordinQ e l al l'udeguamcnlo'della disciplina in malcria di

'

11'0rd' (, , • cl:1slabililo che a posiIO dc,:relo del M i lii tro.commercIo e dell'urligmnato, di concerlo con Il Mcontestazione d,I d.narc 1Il ' su parer d

.d:II ' ind ll.stria, . \ ll1stro di grnZ1

cIcon' ' . ' e etad ' le'

. . ,' . . 'I ndustnale• d'impresu la norm:alivu dci D.M. aprile 1 9i n . Qllcsla prevedc, ill lcnu(. . 'di ' invenzioni e modelli, che la r;lppresentanz 1 di persone li.siCile o · giuridiche nelle proccdl1r di fronle :III'Umcio il:lliano hrevelli 'c marchi

Art. .25. .può esscre' assunta unic:I1.llcnte da mandatari i'scri tti in apposilU Albo.. . II presente decreto 's titll isce · i l · · deèreto l linisteriale .

J aprile . 1 9 8 1 cbe viene contestùaltnen te · a brogato:- : i,! .::. ,l' " . . ri: Il co mla' , 3 ,dell'ari. . 1 7 (Iella . legge Il. 400/ 1 988 ( DisdI'limi. . ' . , . . . . '; . ' ; ' : . .,. . . ' ,:' ' : ,dell'lIltivila d i Governo e ordilHllllenlO"delia Prcsiden7.u dci Consiglio dci

I Il presente decreto, munito dci sigillo dello Stato, sarà, :M inistri) prevede 'che con decrelo minislerialc possa no essere adollati

inserito nella Raccolta ufliciale degli atti nonnativi della; ' egolamentj ' nelle materie di compelen7.a dci M inistro o di au lori lii Rej)ubblièa italiana, È l'a lto obbligo a chiu nque spetti di 'soltordinale III Minislro, quando h. legge espressumcntc'co.nrerisce lale osservarlo e' di fa.rlo osservare. 1'01ere, Tali regaiamellli, per matcrie di compçicnza di più Minislri,, . . l'assolio essere adollati con decreli 'iillcrlllinisteriali, f<.:rma rcstm;do 1:1

nccessihì di apposl la :lUlorizzaziolle da. parl della legge. I regolal;lentiRoma, ,30 1l1aggio 1 995 rnìnisteriali cd interminisleriali nOIl 'possono dcll:lre norme conlrarie a

, . ; , . • ..

li .A1illistro dell 'induslria qllcll . dci rcgohllllenti emanati dal ' Govcrno. Essi dcbbolltl essere' enlanazione. Ai sl'nsi dci camilla 4 de llo slesso artieòlo, gli u nz del ietÒ . regolamcnti, che devono recare la denominazione di «(fI:golamcnlO»,

1/ Mil11:\'/ro di grazia . (' gill.l·ti:ia sono adottali previo parere ùd Cons iglio di SnllO, solloposti a l \ islo cd' MANCUSO alla regislrazione della Corte dci con I i e ' flllbbl i " li nella GII=:l'(/(1'

U)lìciall'. .

R('gi.\·/m/ll III/II Cor/e dd CO/Ili il ]5 luglio' /995 R('gisI/'o Il. I IIIIIII.I'/rill, .foglio Il. ]/.{ 9SGIlJ77

2 1

I i l


Législation est abrogé(e) par (1 texte(s)) est abrogé(e) par (1 texte(s))
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N° WIPO Lex IT075