- Capo I DEFINIZIONI E DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEI MOSTI E DEI VINI
- Art. 1.Definizioni
- Art. 2.Vitigno autoctono italiano
- Art. 3.Produzione di mosto cotto
- Art. 4.Vini spumanti
- Art. 5.Comunicazione preventiva di lavorazioni
- Art. 6.Sostanze vietate
- Art. 7.Comunicazione per la detenzione e il confezionamento
- Art. 8.Succhi d'uva da mosti con tasso alcolometrico inferiore all'8 percento
- Art. 9.Determinazione del periodo per le fermentazioni
- Capo II DISCIPLINA DEL COMMERCIO DEI MOSTI, DEI VINI E DEI SOTTOPRODOTTIDELLA VINIFICAZIONE
- Art. 10.Divieto di detenzione a scopo di commercio
- Art. 11.Divieto di vendita e di somministrazione
- Art. 12.Recipienti, bottiglie e sistemi di chiusura
- Art. 13.Altre bevande derivate dall'uva
- Art. 14.Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica,fecce di vino, preparazione del vinello
- Art. 15.Planimetria dei locali
- Capo IIIDISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEGLI ACETI
- Capo IVDISCIPLINA DEI PRODOTTI PER USO ENOLOGICO
- Capo VDISPOSIZIONI COMUNI
- Capo VI SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRODUZIONE E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MOSTI E DEI VINI
- Capo VII SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRODUZIONE E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ACETI
- Capo VIII MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2000, N. 260, E ALTRE SANZIONI
- Capo IXALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE ALLE SANZIONI
- Capo XDIFFIDA PER LE INFRAZIONI MINORI
- Capo XIDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 82
Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.
(GU n.60 del 1332006 Suppl. Ordinario n. 59 )
Entrata in vigore del provvedimento: 28/3/2006
Capo I
DEFINIZIONI E DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEI MOSTI E DEI VINI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Definizioni)
- Ad integrazione delle definizioni previste dall'articolo 1, paragrafi 2 e 3, e dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le definizioni dei seguenti prodotti nazionali: a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 APRILE 2010, N. 61)); b) per "mosto cotto" si intende
(GU n.60 del 1332006 Suppl. Ordinario n. 59 )
Capo I IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga Art. 1. Entrata in vigore del provvedimento: 28/3/2006
DEFINIZIONI E DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEI MOSTI E DEI VINI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
la seguente legge:
(Definizioni)