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Legge federale del 9 ottobre 1992 sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (stato 1° gennaio 2017)

 RS 231.2

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Legge federale sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Legge sulle topografie LTo)

del 9 ottobre 1992 (Stato 1° gennaio 2017)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 122 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 19 giugno 19893, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto 1 La presente legge protegge, indipendentemente dal modo di fissazione o di cifra- tura e sempre che non siano banali, le strutture tridimensionali di prodotti a semi- conduttori (topografie). 2 Sono protette anche le topografie composte di parti banali, sempre che il modo in cui sono selezionate o disposte non sia banale.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica:

a. alle topografie dei produttori svizzeri e di quelli che hanno dimora abituale o stabile organizzazione in Svizzera;

b. alle topografie messe in circolazione per la prima volta in Svizzera; c. alle topografie protette in Svizzera sulla base di trattati internazionali.

2 Il Consiglio federale può estendere la protezione offerta dalla presente legge in tutto o in parte alle topografie di altri produttori stranieri, se lo Stato in cui il produt- tore ha la dimora abituale o la stabile organizzazione o in cui la topografia è stata messa in circolazione per la prima volta, concede o concederà reciprocità. 3 Sono salvi gli accordi internazionali.

RU 1993 1828 1 RS 101 2 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017

(RU 2015 3631; FF 2009 7425). 3 FF 1989 III 413

231.2

Proprietà intellettuale

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231.2

Sezione 2: Titolari dei diritti

Art. 3 Titolare 1 Il titolare originario dei diritti è il produttore. 2 Per produttore si intende la persona fisica o giuridica che ha sviluppato la topogra- fia a proprio rischio e pericolo.

Art. 4 Trasferimento dei diritti I diritti sulle topografie sono cedibili e trasmissibili per successione.

Sezione 3: Estensione della protezione

Art. 5 Diritti di utilizzazione Il produttore ha il diritto esclusivo di:

a. copiare la topografia con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; b.4 immettere sul mercato, proporre al pubblico, alienare, locare, prestare o dif-

fondere in qualsiasi altro modo oppure importare, esportare o far transitare a tal fine la topografia o copie della stessa.

Art. 6 Principio dell’esaurimento dei diritti Gli esemplari della topografia alienati dal produttore o con il suo consenso possono essere nuovamente alienati o messi in circolazione in qualsiasi altro modo.

Art. 7 Riproduzione e sviluppo leciti 1 È lecito copiare le topografie per scopi di ricerca e d’insegnamento. 2 Se le topografie sono oggetto di un nuovo sviluppo, questo può essere utilizzato in modo indipendente, a condizione che non sia banale.

Art. 8 Acquisto in buona fede 1 È lecito rimettere in circolazione i prodotti a semiconduttori acquistati in buona fede, ma che contengono copie illecite di topografie. 2 Il produttore ha diritto a una rimunerazione equa. In caso di litigio, il giudice determina se il diritto alla rimunerazione è fondato e, nell’affermativa, ne fissa l’am- montare.

4 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

L sulle topografie

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231.2

Sezione 4: Durata della protezione

Art. 9 1 La protezione della topografia prende fine dieci anni dopo che la domanda di registrazione è stata riconosciuta valida (art. 14) o dopo che la topografia è stata messa in circolazione per la prima volta, se la seconda data è anteriore. È fatto salvo il capoverso 2. 2 La protezione delle topografie la cui registrazione non è stata domandata prende fine dieci anni dopo che le topografie sono state messe in circolazione per la prima volta. 3 La protezione prende fine in ogni caso quindici anni dopo lo sviluppo della topo- grafia. 4 La durata della protezione decorre dal 31 dicembre dell’anno in cui si è prodotto l’avvenimento determinante per il calcolo.

Sezione 5: Protezione giuridica

Art. 10 Protezione di diritto civile 1 La protezione di diritto civile delle topografie è retta dagli articoli 61 a 66 della legge del 9 ottobre 19925 sul diritto d’autore. 2 I prodotti a semiconduttori acquistati in buona fede (art. 8) non sottostanno alla confisca di cui all’articolo 63 della legge summenzionata.

Art. 11 Disposizioni penali 1 A querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:6

a. copia una topografia con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; b. offre, aliena, dà in locazione, presta o mette altrimenti in circolazione oppure

importa a tal fine topografie o copie delle stesse; c.7 si rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza degli oggetti in

suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato. 2 Chiunque commette a titolo commerciale un reato di cui al capoverso 1 è persegui- to d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.8

5 RS 231.1 6 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2551; FF 2006 1). 7 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2551; FF 2006 1). 8 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2551; FF 2006 1).

Proprietà intellettuale

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231.2

Art. 12 Intervento dell’Amministrazione delle dogane9

L’intervento dell’Amministrazione delle dogane è retto dagli articoli 75–77h della legge del 9 ottobre 199210 sul diritto d’autore.

Capitolo 2: Registro delle topografie

Art. 13 Competenza L’Istituto federale della proprietà intellettuale11 (IPI)12 tiene il registro delle topogra- fie.

Art. 14 Deposito della domanda d’iscrizione 1 La domanda d’iscrizione nel registro deve comprendere per ogni topografia:

a. la domanda d’iscrizione nonché una descrizione esatta della topografia e del- l’uso;

b. i documenti necessari all’identificazione della topografia; c. se del caso, la data della prima messa in circolazione della topografia; d. le indicazioni dalle quali risulti il diritto formale alla protezione giusta l’arti-

colo 2. 2 Per ogni domanda è riscossa una tassa. 3 La domanda è efficace non appena la tassa è stata pagata e sono stati depositati tutti i documenti giusta il capoverso 1.

Art. 15 Registrazione e radiazione 1 L’IPI iscrive la topografia nel registro non appena è conclusa con successo la procedura d’iscrizione della domanda. 2 L’IPI procede alla radiazione totale o parziale della topografia se:

a. il produttore chiede la radiazione; b. la protezione è revocata con sentenza cresciuta in giudicato.

9 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2551; FF 2006 1).

10 RS 231.1 11 Nuova espr. giusta il n. 3 dell’all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore

dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

12 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 3631; FF 2009 7425). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

L sulle topografie

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231.2

Art. 16 Pubblicità del registro Ognuno può, versando una tassa, consultare il registro e i documenti della domanda ed informarsi del contenuto di tali documenti.

Art. 16a13 Comunicazione elettronica con le autorità 1 Il Consiglio federale può autorizzare l’IPI a disciplinare le comunicazioni per via elettronica nel quadro delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 I fascicoli e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettronica. 3 Il registro delle topografie può essere tenuto in forma elettronica. 4 L’IPI può rendere i suoi dati accessibili a terzi in particolare attraverso la procedu- ra elettronica di richiamo; esso può esigere una rimunerazione per questo servizio. 5 Le pubblicazioni dell’IPI possono essere fatte in forma elettronica; la versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se i dati sono pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Art. 1714

Capitolo 3: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 18 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 19 Topografie esistenti 1 La presente legge si applica anche alle topografie sviluppate prima della sua entrata in vigore. 2 La protezione di topografie messe in circolazione prima dell’entrata in vigore della presente legge prende fine due anni dopo l’entrata in vigore della stessa, salvo che, entro tale termine, le topografie siano state oggetto di una domanda d’iscrizione nel registro.

13 Introdotto dal n. 3 dell’all. alla L del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).

14 Abrogato dal n. 20 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).

Proprietà intellettuale

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231.2

Art. 20 Contratti esistenti 1 I contratti relativi ai diritti su topografie, conclusi prima dell’entrata in vigore della presente legge, nonché gli atti di disposizione effettuati sulla base di tali contratti permangono efficaci secondo le norme del diritto anteriore. 2 Salvo pattuizione contraria, tali contratti non si applicano ai diritti instaurati dalla presente legge.

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 21 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Essa entra in vigore simultaneamente alla legge del 9 ottobre 199215 sul diritto d’autore.

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 199316 Articolo 17: 1° gennaio 199417

15 RS 231.1 16 DCF del 26 apr. 1993. 17 DCF del 26 apr. 1993.