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Decreto Ministeriale 9 maggio 2003, n. 171 Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali



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MINISTERO DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003, n. 171.

Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita© , disegni e modelli e marchi nazionali.

Supplemento ordinario alla ``Gazzetta Ufficiale,, n. 160 del 12 luglio 2003 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 luglio 2003 S I PUBBL I CA TU T T I I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

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MINISTERO DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003, n. 171. ö Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita© , disegni e modelli e marchi nazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 5

Moduli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ý 7

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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003, n. 171.

Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita© , disegni e modelli e marchi nazionali.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITAé PRODUTTIVE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita© di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, recante semplificazione dei procedi- menti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilita© , modelli e disegni orna- mentali e in materia di registrazioni di marchi d'impresa, ed in particolare l'articolo 13;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1973, con il quale e© stato approvato il regolamento di esecuzione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, cos|© come modificato dal decreto in data 20 febbraio 1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1980, n. 94, e dal decreto 19 luglio 1989, n. 320, con il quale sono state previste disposizioni per la redazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita© , disegni e modelli ornamentali e delle domande per marchi d'impresa nonchë per la compilazione dei relativi ver- bali di deposito attraverso appositi moduli ed in conformita© di dettagliate istruzioni;

Considerata la necessita© di semplificare la predetta normativa allo scopo di rispondere maggiormente alle esi- genze dell'utenza circa il facile reperimento dei moduli stessi, di adeguarla ai principi normativi recentemente emanati che prevedono sempre piu© l'uso delle moderne tecnologie per la comunicazione e la trasmissione degli atti nonchë di assicurare una piu© attenta tutela dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela dei dati personali;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successivi decreti di attuazione, relativi alla semplificazione delle cer- tificazioni amministrative;

Visti la legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativi all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministra- tivi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 ottobre 2002;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 18313/R3C/90 del 22 gennaio 2003;

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Ad o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le domande di brevetto nazionale per invenzioni industriali, modelli di utilita© e disegni e modelli nonchë per la registrazione dei marchi nazionali sono redatte in conformita© ai moduli allegati al presente decreto, disponi- bili presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricol- tura, subentrate agli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2000, n. 183, attuativo dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Detti moduli sono altres|© disponibili sulla rete Internet, al sito del Ministero delle attivita© produttive.

2. Le domande sono depositate sugli appositi moduli cartacei, compilati a macchina, leggibili anche da appa- recchiature di scansione.

Art. 2.

1. Gli uffici competenti a ricevere le domande completano i moduli redigendo il processo verbale che attesta la data di deposito ed assegnano, secondo l'ordine cronologico di presentazione, una sigla di protocollazione costituita:

a) dalla sigla della provincia;

b) dall'anno corrente composto di quattro cifre;

c) dalla sigla della tipologia del titolo richiesto;

d) da un numero progressivo.

2. I moduli di domanda sono sottoscritti da chi richiede il titolo di protezione o dal suo mandatario.

3. I verbali di deposito sono sottoscritti dal funzionario delegato dell'ufficio ricevente e dalla persona che materialmente consegna la domanda.

Art. 3.

1. Il modulo di domanda e© redatto in un originale e quattro copie.

2. L'originale ed una copia sono trasmesse all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, insieme al fascicolo dei documenti depositati; un'altra copia e© inviata al Centro di rac- colta incaricato di effettuare il caricamento dei dati; una ulteriore copia viene trattenuta dall'ufficio ricevente e l'ultima copia viene rilasciata al depositante, osservata la legge sull'imposta di bollo.

Art. 4.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto 19 luglio 1989, n. 320, e la circolare del Mini- stero dell'industria n. 257 del 19 luglio 1989 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 73, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara© inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Eé fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2003

Il Ministro:Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita© produttive, registro n. 3 Attivita© produttive, foglio n. 306

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Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi- ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e© operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui tra- scritti.

Note alle premesse:

ö Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), recante: ûDisciplina dell'attivita© di Governo e ordinamento della Pre- sidenza del Consiglio dei ministriý, e© il seguente:

û3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regola- menti nelle materie di competenza del ministro o di autorita© sottordi- nate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piué ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita© di apposita autorizzazione da parte della legge. I regola- menti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ``regola- mento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.ý.

ö Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 set- tembre 1972, n. 249), recante: ûSemplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilita© , modelli e disegni ornamentali e in materia di regi- strazione di marchi d'impresaý, e© il seguente:

ûArt. 13. ö Il regolamento di esecuzione sara© emanato con decreto del Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.ý.

ö Il decreto del Ministro dell'industria 22 febbraio 1973, (pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1973, n. 69), reca: ûRego- lamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchiý, modificato dal decreto ministeriale 20 febbraio 1980, (pub- blicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1980, n. 94).

ö Il decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1989, n. 320, (pubbicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 220), reca: ûRegolamento concernente modifi- cazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1973, relativo alle modalita© di presentazione e verbalizzazione delle domande per invezioni indu- striali, modelli di utilita© e disegni industriali e ornamentali e marchi nazionali.ý.

ö Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106), reca: ûNorme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen- denze delle amministrazioni pubblicheý.

ö La legge 31 dicembre 2001, n. 675 (pubblicata nel supple- mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1997, n. 5), reca: ûTutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personaliý.

ö La legge 15 maggio 1997, n. 127 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113), reca: ûMisure urgenti per lo snellimento dell'attivita© amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.ý.

ö La legge 17 dicembre 1997, n. 443 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1997, n. 295), reca: ûDelega al Governo per l'in- troduzione dell'EUROý.

ö Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1998, n. 157), reca: ûDisposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordina- mento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicem- bre 1997, n. 433ý.

ö Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92), reca: ûConferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59ý.

Note all'art. 1:

ö Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2000, n. 183), reca: ûIndividuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle Camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112ý.

ö Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92), recante: ûConferimento di funzioni e com- piti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attua- zione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59ý, e© il seguente:

ûArt. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria, artigia- nato e agricoltura). ö 1. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commer- cio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta© industriale.

2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agri- coltura e© individuato un responsabile delle attivita© finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferi- mento ai compiti in materia di controllo di conformita© dei prodotti e strumenti di misura gia© svolti dagli uffici di cui al comma 1.ý.

Note all'art. 4:

ö Per il decreto ministeriale 19 luglio 1989, n. 320, si vedano le note alle premesse.

ö La circolare del Ministero dell'industria 19 luglio 1989, n. 257 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 220), reca: ûIntegrazioni delle istruzioni per il deposito delle domande di brevetto per invenzioni, modelli e mar- chiý.

03G0195

Francesco Nocita, redattoreGIANFRANCO TATOZZI, direttore

(6501434/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.y y y y y y y y y y

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