关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

意大利

IT009

返回

Decreto Ministeriale 3 agosto 2011, n. 5464 Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari

 Decreto Ministeriale 3 agosto 2011, n. 5464 Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari

III"III " 1/11111111 11/ /111 /11

Decreto nS4 '4del:3 nGO.1G\t

Jl,-4 iO/ ch /t &ffAe

DGPOCOI

Pro!. Uscita del 03/0812011

Numero 0005464 Classifica:

a/ vhki e? ti

Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari.

VISTO il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 4 che dispone l'obbligo della designazione di origine in etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per \'olio di oliva vergine;

VISTO il decreto ministeriale lO novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 gennaio 2010, n. 12, che detta disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 1 82/2009 della Commissione del 6 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1 del citato decreto lO novembre 2009 che prevede che la designazione dell'origine degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» figura attraverso l'indicazione sull'etichetta del nome geografico di uno Stato membro o della Comunità o di un Paese terzo;

VISTO altresÌ l'articolo 4, commi 3 e 4 del citato decreto lO novembre 2009 che detta disposizioni in merito alla designazione dell'origine nel caso di miscele di oli di oliva;

VISTO il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare l'articolo 1 3, paragrafo 5 che dispone l'obbligo di indicare in etichetta il luogo di nascita, di allevamento e di macellazione dei bovini;

VISTO il regolamento (CE) n. 1 825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che tra l'altro detta disposizioni in merito alla indicazione dell'origine in etichetta;

VISTO il decreto ministeriale 30 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 novembre 2000, n. 268, recante indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000, e in particolare l'articolo 2 che disciplina il sistema obbligatorio di etichettatura contenente, tra l'altro, informazioni in merito al luogo di nascita, di allevamento e di macellazione dei bovini;

D G P O C O I -

S e g r e t e r i a P O C O I - P r o t . U s c i t a N . 0 0 0 5 4 6 4 d e l 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1

JP,--�u�ao chth tf :k r:ok a /l hi e Ii

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento

unico OCM) che contempla, tra l'altro, le norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame;

VISTO il regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) n.1234/2007, ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, lettera e), che prevede l'obbligo dell'indicazione in etichetta del paese di origine per le carni di

pollame importate da paesi terzi;

VISTO il decreto ministeriale 29 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2004, n. 241, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 27 novembre 2009,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 2010, n. 30, recante modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, ed in particolare l'articolo 8, comma 1, che prevede la facoltà di indicare in etichetta il paese di produzione dei pulcini, il paese di allevamento e quello di macellazione;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, e successive modificazioni, recante attuazione

della direttiva 2001/11O/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, ed in particolare l'articolo 3, comma 2, lettera f), che prevede l'obbligo di indicare in etichetta il paese o i paesi di origine in cui il miele è stato raccolto;

VISTO il decreto 27 maggio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1 luglio 2004, n. 152, recante rintracciabilità e scadenza del latte fresco, come modificato dal decreto

14 gennaio 2005;

VISTO in particolare il punto G. dell'allegato A del citato decreto 27 maggio 2004 che dispone l'obbligo, per gli stabilimenti di trattamento, di indicare in etichetta la zona di mungitura o la provenienza del latte utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato;

VISTO il decreto 17 febbraio 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 2006, n. 57, recante l'obbligo di indicazione in etichetta della zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato nella passata di pomodoro;

CONSIDERATO che l'obbligo di indicazione del luogo di ongme o di provenienza nell'etichettatura vige in forza dei regolamenti comunitari e delle norme nazionali su richiamate

per taluni prodotti alimentari, quali olio di oliva, carni bovine, miele, latte fresco, passata di pomodoro e, limitatamente alle importazioni da paesi terzi, carni di pollame;

2

rkth/Wtffi:CkLfYv ud&J �:o� hnMvtOA e k

CONSIDERATA !'importanza che riveste per il consumatore finale la conoscenza dell'origine o

provenienza dei prodotti alimentari al fine di consentire allo stesso una scelta responsabile senza

essere indotto in errore;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio

1992 n. 109, l'etichettatura è destinata ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, e deve essere effettuata in modo da non indurre in errore l'acquirente sull'origine o

la provenienza del prodotto;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari

commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, nonché al fine di

rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari dispone l'obbligatorietà di

riportare in etichetta \'indicazione del luogo di origine o di provenienza;

CONSIDERATO che l'articolo 14, paragrafo 4, del citato D.Lgs. n. 1 09/1992 stabilisce che le

indicazioni obbligatorie dei prodotti confezionati devono essere menzionate in un punto evidente

in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun

modo essere dissimulate o deformate;

RAVVISATA la necessità di stabilire criteri oggettivi di leggibilità delle informazioni destinate al consumatore finale relativamente all'indicazione obbligatoria del luogo di origine o di provenienza

dei prodotti alimentari, anche per le informazioni facoltative di origine di cui al citato decreto 29

luglio 2004;

RAVVISATA l'opportunità di prevedere un congruo periodo di tempo per lo smaltimento delle etichette non conformi alle disposizioni di cui al presente decreto;

RITENUTO altresì opportuno consentire la vendita del prodotto già confezionato ed etichettato fino a completo esaurimento delle scorte;

VISTO il proprio decreto 8 giugno 2011, prot. 4179, in corso di registrazione, concernente il progetto di norma tecnica in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti

alimentari;

VISTA la risoluzione legislativa del Parlamento europeo dc16 luglio 201 1 , relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e

del Consiglio concernente la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, la modifica

dei regolamenti (CE) n. 1 924/2006 e (CE) n. 1925/2006 nonché l'abrogazione delle direttive 87/250/CEE, 90/496/CEE, 1999/1O/CE, 2000/13/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e del regolamento (CE) n. 608/2004;

3

1.

,_ff,j!kvdtochth/t0� r cpk�u» i e ?

CONSIDERATO che la risoluzione approvata rappresenta il compromesso negoziato dai co­ legislatori europei e pertanto la proposta di regolamento, come emendata dal Parlamento europeo nella seduta del 6 luglio 2011, può essere ritenuta definitiva sebbene !'iter procedurale non sia ancora concluso;

RITENUTO opportuno rendere conformi le disposizioni nazionali agli orientamenti dei co­ legislatori dell'Unione europea;

DECRETA

Art. 1 (Olio di oliva)

1. All'articolo 4 del decreto lO novembre 2009, citato in premessa, è aggiunto il seguente comma: "6. Le diciture di cui ai commi 1,3 e 4, relative alla designazione dell'origine, sono sempre apposte in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita e sono

-stampate con caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm.".

Art. 2 (Carni bovine)

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 30 agosto 2000, citato in premessa, è aggiunto il seguente comma:

"8. I nomi dello Stato membro o del Paese terzo e l'indicazione "(Importato vivo nella CE)", da indicare ai sensi del presente articolo, sono stampati con i medesimi caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" - è pari o superiore a 1,2 mm e sono riportati in etichetta sulle carni preconfezionate e preincartate nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm,"

Art. 3 (Carni di pollame)

L'indicazione del paese di origine, di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (CE) n. 543/2008, citato in premessa, è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita ed è stampata con caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o- contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima della x è pari o

4

Y;,/ltn$.Yéto /k/ �:ade ff cvtin'len�i o /h

superiore a 0,9 mm.

2. All'art. 8 del decreto ministeriale 29 luglio 2004 è aggiunto il seguente comma:

"6. I nomi dei Paesi di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), ed al comma 5 sono stampati in etichetta sulle carni preconfezionate e preincartate con i medesimi caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di- imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm."

Art. 4 (Miele)

]. L'indicazione relativa al Paese o ai Paesi di origine in cui il miele è stato raccolto, prevista all'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 1 79, è stampata con caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" è pari o superiore a 1 ,2- mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80

cmq, l'altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm.

Art. 5

(Lattefresco)

1. Le indicazioni geografiche relative alla zona di mungitura ed alla provenienza del latte, di cui

alle lettere A. e B., punto G., dell'allegato A al decreto 27 maggio 2004, citato in premessa, sono stampate con caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" - è pari o superiore a 1,2 mm e sono apposte in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm.

Art. 6 (Passata di pomodoro)

1. L'indicazione della zona di coltivazione del pomodoro fresco, di cui all'articolo 1 del decreto ] 7 febbraio 2006, citato in premessa, è stampata con caratteri tipografici la cui parte mediana - altezza della minuscola "x" - è pari o superiore a 1,2 mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l'altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm.

5

/Wi�çKAe<-ff,_ vio/Ao 4 flk cvtirrtenk4/i e? ffbt:

Art. 7

(Altezza del carattere e contrasto)

1. L'altezza della minuscola "x", cui è fatto riferimento negli articoli precedenti, è individuata nell'allegato facente parte integrante del presente provvedimento.

2. Le indicazioni di cui agli articoli da 1 a 6 sono stampate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri utilizzati e lo sfondo.

Art. 8 (Smaltimento scorte)

1. Per lo smaltimento delle etichette e per l'adeguamento delle stesse alle disposizioni di cui agli articoli precedenti è concesso un periodo di 300 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. I prodotti alimentari legittimamente etichettati e posti in commercio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché quelli etichettati ai sensi del comma 1 possono

essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.

Art. 9 (Abrogazioni)

1. Il decreto ministeriale 8 giugno 2011, prot. 4179, citato in premessa, è abrogato.

Il presente provvedimento è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 3 a fin ?n11

6

1 2

3 r-

J

ahrrbm er /.J/cu!i

1 ..

H t X

-

Corpo

,Yf,jlh?� /W,{;ér;C /i4;c

ALLEGATO

Definizione di altezza dei caratteri

6 7

4

5

Legenda

l Linea ascendente 2 Linea della maiuscola 3 Linea mediana 4 Linea di base 5 Linea discendente 6 Altezza della minuscola "x" 7 del carattere

7