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Ordinanza del 2 settembre 2015 sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (stato 1° gennaio 2020)

 Ordinanza del 2 settembre 2015 sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (stato 1° gennaio 2020)

232.112.1Ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA)

del 2 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 48 capoverso 4, 48b capoversi 1, 4 e 50 della legge del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi (LPM), ordina:

Art. 1 Oggetto 1 In vista dell’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimen- tari, la presente ordinanza disciplina:

a. come si calcola la quota minima necessaria di materie prime svizzere se- condo l’articolo 48b capoversi 2–4 LPM (quota minima necessaria), in parti- colare quali prodotti naturali sono esclusi dal calcolo;

b. come si stabilisce se la quota minima necessaria è adempiuta. 2 Disciplina inoltre quali zone di frontiera possono parimenti essere considerate come luogo di provenienza per le indicazioni di provenienza svizzere.

Art. 2 Zone di frontiera 1 Oltre al territorio nazionale svizzero e alle enclavi doganali sono considerate luogo di provenienza di prodotti naturali giusta l’articolo 48 capoverso 4 LPM anche le seguenti superfici agricole utili:

a. le superfici di aziende agricole svizzere nella zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane, gestite ininter- rottamente da queste aziende almeno dal 1° gennaio 2014;

b. le zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia. 2 Se una derrata alimentare contiene latte proveniente da bestiame da latte tradizio- nalmente estivato da un gestore domiciliato in Svizzera in aziende d’estivazione ubicate in zone transfrontaliere o in prossimità dei confini nazionali, per tale derrata alimentare si può utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera se:

a. sono soddisfatte le condizioni della presente ordinanza; e b. la derrata alimentare è prodotta nell’azienda d’estivazione.

RU 2015 3659 1 RS 232.11 2 RS 631.0

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232.112.1 Proprietà industriale

Art. 3 Calcolo della quota minima necessaria 1 Il calcolo della quota minima necessaria avviene sulla base della ricetta. 2 Le specifiche determinanti per il calcolo di cui all’articolo 48b capoverso 3 LPM sono fissate nell’allegato 1 e nell’ordinanza del Dipartimento federale dell’econo- mia, della formazione e della ricerca (DEFR) secondo gli articoli 8 e 9 capoverso 1. 3 Se la ricetta contiene acqua, questa è esclusa dal calcolo. L’acqua può essere considerata nel calcolo se, per una bevanda, è una componente essenziale e non è utilizzata per diluirla. 4 Singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano, nonché microrganismi, additivi e coadiuvanti tecnologici giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettere k, l e n dell’ordinanza del 23 novembre 20053 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) possono essere ignorati nel calcolo, se:

a. non sono né evocativi né rilevanti per le caratteristiche sostanziali della der- rata alimentare; e

b. sono trascurabili dal profilo del peso. 5 Se la ricetta contiene prodotti semilavorati, questi possono essere considerati nel calcolo come singola materia prima. Essi devono essere considerati nella misura del 100 per cento.

Art. 4 Adempimento della quota minima necessaria 1 L’adempimento della quota minima necessaria per una determinata materia prima può essere stabilito in base ai flussi di merci medi di un anno civile. 2 Se i prodotti semilavorati considerati nel calcolo della quota minima necessaria come singola materia prima soddisfano le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, sono considerati nella misura dell’80 per cento per l’adempi- mento della quota minima necessaria. 3 Se i prodotti naturali provengono dalla Svizzera, possono essere sempre considerati nello stabilire se la quota minima necessaria è adempiuta. Sono fatti salvi:

a. l’acqua che non può essere considerata nel calcolo della quota minima necessaria in virtù dell’articolo 3 capoverso 3 primo periodo; e

b. i prodotti che vengono ignorati nel calcolo in virtù dell’articolo 3 capo- verso 4.

Art. 5 Disposizioni particolari 1 Se una derrata alimentare è etichettata indicando una regione o una località sviz- zera, deve soddisfare condizioni supplementari se:

[RU 2005 5451, 2006 4909, 2007 1469 all. 4 n. 47, 2008 789 4377 all. 5 n. 8 5167 6025, 2009 1611, 2010 4611, 2011 5273 art. 37 5803 all. 2 n. II 3, 2012 4713 6809, 2013 3041 n. I 7 3669, 2014 1691 all. 3 n. II 4 2073 all. 11 n. 3, 2015 5201 all. n. II 2, 2016 277 all. n. 5. RU 2017 283 art. 95 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02).

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Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. O 232.112.1

a. una determinata qualità o a un’altra caratteristica della derrata alimentare viene sostanzialmente attribuita alla sua origine geografica; oppure

b. la regione o la località ha una particolare notorietà per la derrata alimentare. 2 Se una derrata alimentare è composta da più prodotti naturali, si applicano le percentuali di cui all’articolo 48b capoverso 2 LPM. 3 Per le derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali importati e dalle materie prime che ne derivano non possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere. 4 Per il cioccolato costituito esclusivamente da prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se esso viene fabbricato interamente in Svizzera. Per il caffè possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se i chicchi vengono trasformati interamente in Svizzera. 5 Per singole materie prime di una derrata alimentare che non soddisfa le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, le indicazioni relative alla provenienza possono essere fornite solo con colore, dimensione e caratteri identici a quelli impiegati per le altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti giusta l’arti- colo 26 ODerr4. È fatta salva l’indicazione di provenienza di una singola materia prima che proviene nella misura del 100 per cento dalla Svizzera, è rilevante dal profilo del peso, è evocativa o caratteristica e costituisce una componente essenziale di una derrata alimentare interamente fabbricata in Svizzera; nella fattispecie:

a. l’indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la deno- minazione specifica della derrata alimentare;

b. non è ammesso l’uso della croce svizzera; c. l’indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve lasciare

supporre che si riferisca alla derrata alimentare nel suo insieme. 6 Persiste l’obbligo, giusta la legislazione sulle derrate alimentari, di indicare il Paese di produzione.

Art. 6 Prodotti naturali non disponibili Il DEFR può modificare nell’allegato 1 l’elenco dei prodotti naturali che non posso- no essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali.

[RU 2005 5451, 2006 4909, 2007 1469 all. 4 n. 47, 2008 789 4377 all. 5 n. 8 5167 6025, 2009 1611, 2010 4611, 2011 5273 art. 37 5803 all. 2 n. II 3, 2012 4713 6809, 2013 3041 n. I 7 3669, 2014 1691 all. 3 n. II 4 2073 all. 11 n. 3, 2015 5201 all. n. II 2, 2016 277 all. n. 5. RU 2017 283 art. 95 cpv. 1]. Vedi ora l’O del 16 dic. 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (RS 817.02).

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232.112.1 Proprietà industriale

Art. 7 Definizione del grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali

1 Il DEFR definisce il grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali. Questo è definito annualmente sulla base della media dei gradi di autoapprovvigionamento di tre anni civili consecutivi. Il grado di autoapprovvigionamento dei singoli prodotti naturali è riportato nell’allegato 1. 2 Per grado di autoapprovvigionamento s’intende la quota della produzione indigena rispetto al consumo interno. Il consumo interno equivale alla somma della produ- zione indigena e delle importazioni di materie prime meno le variazioni delle scorte. Nel consumo interno è compreso anche il consumo per la fabbricazione di prodotti d’esportazione. 3 La variazione delle scorte si ottiene sottraendo dall’inventario di fine anno quello di inizio anno.

Art. 8 Prodotti naturali temporaneamente non disponibili Il DEFR definisce in un’ordinanza dipartimentale i prodotti naturali che, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, temporaneamente non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente. Con l’inserimento di un prodotto naturale nell’ordinanza dipartimentale il DEFR stabilisce per quanto tempo lo stesso è escluso dal calcolo giusta l’articolo 48b capoverso 3 lettera b LPM.

Art. 9 Prodotti naturali non disponibili in Svizzera per determinati scopi d’utilizzo

1 Il DEFR, su richiesta, può escludere dal calcolo giusta l’articolo 48b capoverso 3 lettera a LPM prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d’utilizzo. Può farlo soltanto per un periodo limitato. Definisce questi prodotti naturali in un’ordinanza dipartimen- tale. 2 Le richieste possono essere inoltrate da organizzazioni dell’agricoltura e della filiera alimentare rappresentative del prodotto naturale o delle derrate alimentari che ne derivano. Le organizzazioni devono prima consultare altre organizzazioni interes- sate dalla richiesta. 3 La richiesta deve contenere in particolare:

a. la prova che i prodotti naturali ottenuti in Svizzera non sono adatti alla pro- duzione della derrata alimentare;

b. la prova che la derrata alimentare non può essere prodotta in altro modo.

Art. 10 Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere in seguito a una modifica degli allegati

Qualora con una modifica di un allegato risultino requisiti più elevati per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per una derrata alimentare, per 12 mesi

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Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. O 232.112.1

dall’entrata in vigore della modifica è ancora possibile effettuare il calcolo in base al diritto precedente e utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera, a condizione che la derrata alimentare soddisfi le rispettive condizioni previgenti.

Art. 11 Disposizione transitoria Per le derrate alimentari prodotte prima dell’entrata in vigore della presente ordinan- za possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2018 indicazioni di provenienza corrispondenti al diritto precedente.

Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

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232.112.1 Proprietà industriale

Allegato 15 (art. 3 cpv. 2, 6 e 7 cpv. 1)

Prodotti naturali non disponibili e grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali

I prodotti naturali di cui all’articolo 6 che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali (prodotti naturali non disponibili) sono contrasse- gnati con una «x».

Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non disponibile (art. 6)

Grado di autoapprov- vigionamento in % (art. 7)

Cereali Avena Grano duro Grano tenero Granoturco, senza granoturco verdura Orzo Riso Segale Spelta Cereali, altri (come wild rice)

< 5 < 5 60,3 < 5

< 5 < 5 76,8 55,7 24,6

Patate, altre radici e tuberi

Patate Radici di cicoria Radici e tuberi, altri

74,7 < 5 < 5

Zucchero e miele Barbabietole da zucchero Canna da zucchero Glucosio Miele Saccarosio

x 55,2

< 5 30,5 53,1

Leguminose, essiccate Carrube Ceci Lenticchie Leguminose, essiccate, altre

x < 5

< 5 < 5

Frutta a guscio Frutta a guscio, Castagne < 5 non tropicale Noci 14,5

Nocciole < 5

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 19 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4293).

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Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. O 232.112.1

Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non Grado di disponibile autoapprov- (art. 6) vigionamento

in % (art. 7)

Frutta a guscio, Anacardi x tropicale Mandorle x

Noci del Brasile x Noci di cola x Noci macadamia x Pistacchi x

Frutta a guscio, Frutta a guscio, altra < 5 altra

Semi oleosi Arachidi x Cuori di palma x Noci di cocco x Olive < 5 Semi di cartamo < 5 Semi di colza 71,2 Semi di cotone x Semi di girasole 9,1 Semi di karité x Semi di lino 12,5 Semi di papavero 9,7 Semi di ricino x Semi di senape < 5 Semi di sesamo x Soia 11,2 Semi oleosi, altri < 5

Ortaggi, funghi incl. Ortaggi a radice Barbabietole 95,8 e a tubero Carote 97,4

Finocchi 44,2 Ramolacci 66,9 Rape 97,8 Ravanelli 87,0 Scorzonera 70,2 Sedano rapa 100 Ortaggi a radice, altri 65,0 (come prezzemolo tube- roso)

Agliacee Aglio < 5 Cipolle 70,0 Porro 77,8 Agliacee, altre 34,5

Cavoli Broccoli 32,5

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232.112.1 Proprietà industriale

Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non Grado di disponibile autoapprov- (art. 6) vigionamento

in % (art. 7)

Cavolfiore 47,7 Cavolini di Bruxelles 28,2 Cavolo bianco 93,4 Cavolo cinese 92,1 Cavolo pak-choi 37,7 Cavolo rapa 53,7 Cavolo riccio 73,3 Cavolo rosso 97,7 Verza 96,7 Cavoli, altri < 5

Insalate Atreplici (bietoloni rossi < 5 o dei giardini) Cicoria 59,1 Cicoria bianca 73,3 Indivia 45,4 Lattuga cappuccio 72,2 Lattuga iceberg 56,3 Radicchio 82,2 Trevisana 39,4 Valerianella 92,2 Insalate, altre 100

Altri ortaggi a Asparagi 6,1 foglia e a coste Bietole 67,9

Rabarbaro 76,0 Sedano coste 56,8 Spinaci 91,6 Ortaggi a foglia e a coste, 43,8 altri (come crescione, prez- zemolo, carciofi, tarassaco, erbe aromatiche)

Ortaggi a frutto Angurie x Cetrioli 35,7 Melanzane 34,5 Meloni < 5 Peperoni < 5 Pomodori 29,6 Zucca 67,0 Zucchine 34,4

Leguminose Fagioli 58,0 Piselli 52,5 Taccole <5

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Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. O 232.112.1

Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non Grado di disponibile autoapprov- (art. 6) vigionamento

in % (art. 7)

Granoturco verdura Granoturco dolce < 5

Funghi Prataioli 49,3 Funghi, altri < 5

Altri ortaggi Ortaggi, altri < 5

Frutta Frutta a granelli Cotogne 50,7 Mele da sidro 100 Mele per la distillazione 80,6 Mele, altre 86,2 Pere da sidro 100 Pere per la distillazione 89,2 Pere, altre 55,7

Frutta a nocciolo Albicocche 30,3 Ciliegie da tavola 44,0 Ciliegie per la distillazione 50,0 Ciliegie, altre (come 31,0 conserve di ciliegie) Pesche < 5 Prugne e susine da tavola 25,8 Prugne e susine per 50,2 la distillazione

Bacche e kiwi Fragole 31,1 Lamponi 45,2 Mirtilli <5 More 75,6 Ribes a grappoli 90,6 Ribes nero 92,9 Uva spina 88,8 Altre bacche (come bacche < 5 di sambuco, cinorrodonte, more-lamponi, more di gelso) nonché kiwi

Uva Uva da tavola < 5 Uva per vino bianco 73,6 Uva per vino rosso 50,8 Uva, altra < 5

Banane Banane x Banane da cuocere x

Agrumi Agrumi x Frutta e bacche, Frutta e bacche, tropicali x tropicali e e subtropicali subtropicali

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232.112.1 Proprietà industriale

Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non Grado di disponibile autoapprov- (art. 6) vigionamento

in % (art. 7)

Altra frutta Altra frutta < 5

Stimolanti Caffè Caffè x Cacao Cacao x Tè Mate x

Tè nero x Erbe da tisana < 5

Stimolanti, altri Stimolanti, altri < 5

Spezie Spezie Spezie < 5

Animali Bovini 71,8 Caprini 65,9 Equini 9,4 Ovini 38,6 Suini 78,7 Vitelli 96,9

Pollame Galline da ingrasso e 57,4 ovaiole Tacchini 14,7 Pollame, altro < 5 (come anatre, oche, galline faraone)

Conigli Conigli 45,0 Selvaggina Selvaggina 30,1 Animali, pe- Animali, pesci escl., altri < 5 sci escl., altri

Uova Uova di gallina (uova 57,3 di Gallus domesticus) Uova, altre (come di 83,9 struzzo, di quaglia, d’anatra)

Pesci e animali Pesci d’acqua dolce 18,6 acquatici Pesci e animali acquatici, x

altri

Latte Latte di vacca, di capra, 88,1 di pecora, di bufala

Altro Etanolo < 5 Maltodestrina < 5 Sale (escl. sale marino) 100

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