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Ordinanza del 21 maggio 2008 che modifica l’ordinanza del 26 aprile 1993 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini)

 Ordinanza del 21 maggio 2008 che modifica sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini del 26 aprile 1993 (RS 231.11)

Ordinanza sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d’autore, ODAu)

Modifica del 21 maggio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L’ordinanza del 26 aprile 19931 sul diritto d’autore è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 39b, 55 capoverso 2 e 78 della legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d’autore (LDA); visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),

Art. 2 Statuto giuridico 1 La durata del mandato, le modalità di dimissione e le indennità dei membri della Commissione arbitrale sono disciplinate nell’ordinanza del 3 giugno 19965 sulle commissioni. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.

Art.4 cpv. 1bis 1bis I rapporti di lavoro degli impiegati del segretariato sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.

Art. 5 Informazione 1 La Commissione arbitrale pubblica le sue decisioni di rilievo in organi ufficiali o non ufficiali che diffondono informazioni relative alla giurisdizione amministrativa. 2 Essa può pubblicare le sue decisioni in una banca dati o sul suo sito Internet.

1 RS 231.11 2 RS 231.1 3 RS 172.010.31 4 RS 172.010 5 RS 172.31

2007-2936 2427

Ordinanza sul diritto d’autore RU 2008

Titolo prima dell’art. 16a

Sezione 3: Tasse

Art. 16a Tasse ed esborsi 1 Le tasse per l’esame e l’approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 55–60 LDA) si fondano per analogia sugli articoli 1 lettera a, 2 e 14–18 dell’ordinanza del 10 settembre 19696 sulle tasse e spese nella procedura ammini­ strativa. 2 Per gli esborsi della Commissione arbitrale è allestito un conteggio separato. Sono esborsi segnatamente:

a. le diarie e le indennità; b. i costi per l’acquisizione delle prove, per ricerche scientifiche, per esami par­

ticolari e per l'ottenimento delle informazioni e dei documenti necessari; c. i costi per lavori che la Commissione arbitrale fa eseguire a terzi; d. i costi di trasmissione e comunicazione.

Art. 16b Obbligo di pagamento 1 Le tasse e gli esborsi sono a carico della società di gestione che ha presentato la tariffa per approvazione. 2 Se più società di gestione sono tenute a pagare i medesimi costi, esse rispondono solidalmente. 3 In casi motivati, la Commissione arbitrale può porre una parte dei costi a carico di un’associazione di utenti che è parte alla procedura.

Art. 16c Esigibilità Le tasse e gli esborsi sono esigibili a contare dalla notifica della decisione motivata per scritto.

Art. 16d Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio­ ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti.

6 RS 172.041.0 7 RS 172.041.1

2428

Ordinanza sul diritto d’autore RU 2008

Titolo prima dell’art. 16e

Capitolo 1a: Osservatorio dei provvedimenti tecnici

Art. 16e Organizzazione 1 L’osservatore delle misure tecniche adempie i compiti del servizio secondo l’articolo 39b capoverso 1 LDA. È nominato dal Consiglio federale. 2 L’osservatore adempie i suoi compiti in maniera autonoma ed è aggregato ammini­ strativamente all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. 3 L’osservatore dispone di una segreteria gestita dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Quest'ultimo assume i costi del servizio. 4 Il servizio non riscuote tasse per le attività svolte.

Art. 16f Adempimento dei compiti 1 Sulla base delle sue osservazioni (art. 39b cpv. 1 lett. a LDA) o delle notifiche ricevute (art. 16g), il servizio verifica la presenza di indizi di un utilizzo abusivo dei provvedimenti tecnici. 2 Qualora rilevi tali indizi, nella sua funzione di organismo di collegamento (art. 39b cpv. 1 lett. b LDA) tra gli interessati, il servizio si adopera affinché le parti giungano a una soluzione concertata. 3 Esso riferisce periodicamente al Consiglio federale e informa l'opinione pubblica in modo adeguato sulla propria attività; non dispone della facoltà di prendere deci­ sioni o d’impartire istruzioni. 4 Per esercitare le sue funzioni, può far capo a persone esterne all’Amministrazione federale; esse sono tenute al segreto.

Art. 16g Notifiche 1 Chi sospetta un utilizzo abusivo di provvedimenti tecnici può notificarlo al servizio per scritto. 2 Il servizio conferma il ricevimento della notifica e la esamina ai sensi dell’articolo 16f capoverso 1. 3 Il servizio informa gli interessati del risultato delle sue verifiche.

Capitoli 2a (art. 17a) e 4 (art. 21a–21f) Abrogati

2429

II

Ordinanza sul diritto d’autore RU 2008

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2430