Ordinanza sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (Ordinanza sul diritto d’autore, ODAu)
Modifica del 21 maggio 2008
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I
L’ordinanza del 26 aprile 19931 sul diritto d’autore è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 39b, 55 capoverso 2 e 78 della legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d’autore (LDA); visto l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI); visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA),
Art. 2 Statuto giuridico 1 La durata del mandato, le modalità di dimissione e le indennità dei membri della Commissione arbitrale sono disciplinate nell’ordinanza del 3 giugno 19965 sulle commissioni. 2 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art.4 cpv. 1bis 1bis I rapporti di lavoro degli impiegati del segretariato sono retti dalla legislazione sul personale della Confederazione.
Art. 5 Informazione 1 La Commissione arbitrale pubblica le sue decisioni di rilievo in organi ufficiali o non ufficiali che diffondono informazioni relative alla giurisdizione amministrativa. 2 Essa può pubblicare le sue decisioni in una banca dati o sul suo sito Internet.
1 RS 231.11 2 RS 231.1 3 RS 172.010.31 4 RS 172.010 5 RS 172.31
2007-2936 2427
Ordinanza sul diritto d’autore RU 2008
Titolo prima dell’art. 16a
Sezione 3: Tasse
Art. 16a Tasse ed esborsi 1 Le tasse per l’esame e l’approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 55–60 LDA) si fondano per analogia sugli articoli 1 lettera a, 2 e 14–18 dell’ordinanza del 10 settembre 19696 sulle tasse e spese nella procedura ammini strativa. 2 Per gli esborsi della Commissione arbitrale è allestito un conteggio separato. Sono esborsi segnatamente:
a. le diarie e le indennità; b. i costi per l’acquisizione delle prove, per ricerche scientifiche, per esami par
ticolari e per l'ottenimento delle informazioni e dei documenti necessari; c. i costi per lavori che la Commissione arbitrale fa eseguire a terzi; d. i costi di trasmissione e comunicazione.
Art. 16b Obbligo di pagamento 1 Le tasse e gli esborsi sono a carico della società di gestione che ha presentato la tariffa per approvazione. 2 Se più società di gestione sono tenute a pagare i medesimi costi, esse rispondono solidalmente. 3 In casi motivati, la Commissione arbitrale può porre una parte dei costi a carico di un’associazione di utenti che è parte alla procedura.
Art. 16c Esigibilità Le tasse e gli esborsi sono esigibili a contare dalla notifica della decisione motivata per scritto.
Art. 16d Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20047 sugli emolumenti.
6 RS 172.041.0 7 RS 172.041.1
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Ordinanza sul diritto d’autore RU 2008
Titolo prima dell’art. 16e
Capitolo 1a: Osservatorio dei provvedimenti tecnici
Art. 16e Organizzazione 1 L’osservatore delle misure tecniche adempie i compiti del servizio secondo l’articolo 39b capoverso 1 LDA. È nominato dal Consiglio federale. 2 L’osservatore adempie i suoi compiti in maniera autonoma ed è aggregato ammini strativamente all’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. 3 L’osservatore dispone di una segreteria gestita dall’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale. Quest'ultimo assume i costi del servizio. 4 Il servizio non riscuote tasse per le attività svolte.
Art. 16f Adempimento dei compiti 1 Sulla base delle sue osservazioni (art. 39b cpv. 1 lett. a LDA) o delle notifiche ricevute (art. 16g), il servizio verifica la presenza di indizi di un utilizzo abusivo dei provvedimenti tecnici. 2 Qualora rilevi tali indizi, nella sua funzione di organismo di collegamento (art. 39b cpv. 1 lett. b LDA) tra gli interessati, il servizio si adopera affinché le parti giungano a una soluzione concertata. 3 Esso riferisce periodicamente al Consiglio federale e informa l'opinione pubblica in modo adeguato sulla propria attività; non dispone della facoltà di prendere deci sioni o d’impartire istruzioni. 4 Per esercitare le sue funzioni, può far capo a persone esterne all’Amministrazione federale; esse sono tenute al segreto.
Art. 16g Notifiche 1 Chi sospetta un utilizzo abusivo di provvedimenti tecnici può notificarlo al servizio per scritto. 2 Il servizio conferma il ricevimento della notifica e la esamina ai sensi dell’articolo 16f capoverso 1. 3 Il servizio informa gli interessati del risultato delle sue verifiche.
Capitoli 2a (art. 17a) e 4 (art. 21a–21f) Abrogati
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II
Ordinanza sul diritto d’autore RU 2008
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.
21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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