2 1999-6058
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione)
del 1° dicembre 1999
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 265 capoverso 1 della legge federale sulla procedura penale (PP)1,
ordina:
Art. 1 Disposizioni del Codice penale
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di ca- rattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale (CP)2:
1. articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se at- tengono a impianti elettrici): comunicazione all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte;
2. articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se at- tengono ai trasporti pubblici): comunicazione all’Ufficio federale dei tra- sporti;
3. articolo 156 (estorsione, se è stata commessa a danno della Confederazione): comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione;
4. articoli 196 e 197 (tratta di esseri umani e pornografia): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
5. articoli 221 e 222 (incendio intenzionale e incendio colposo, se attengono alla corrente elettrica): comunicazione all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte;
6. articoli 228 e 230 (danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione, rimozione od omissione di apparecchi protettivi, purché si tratti di impianti elettrici): comunicazione all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte;
7. articolo 231 e 234 (propagazione di malattie dell’uomo e inquinamento di acque potabili): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
RS 312.3 1 RS 312.0 2 RS 311.0
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8. articolo 237 (soltanto perturbamento della circolazione aerea pubblica): comunicazione all’Ufficio federale dell’aviazione civile;
9. articolo 238 (perturbamento del servizio ferroviario): comunicazione all’Uf- ficio federale dei trasporti;
10. articolo 239 (perturbamento di pubblici servizi, se attiene alle imprese di tra- sporto): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;
11. articoli 258, 259, 260, 260ter, 261 e 261bis (pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, organizzazione crimi- nale, perturbamento della libertà di credenza e di culto, discriminazione raz- ziale): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
12. articoli 305bis e 305ter (riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
13. articolo 327 (riproduzione e imitazione di biglietti di banca e valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione): comunicazione all’Ufficio federale di polizia.
Art. 2 Disposizioni della legge sulla responsabilità
Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non do- versi procedere relative a reati commessi da rappresentanti della Confederazione ai sensi degli articoli 14, 14bis e 15 della legge sulla responsabilità3.
Art. 3 Altre prescrizioni di diritto federale
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di ca- rattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle leggi federali seguenti:
1. legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.20): comunicazione all’Ufficio federale degli stranieri;
2. legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS 142.31): comunicazione all’Ufficio federale dei rifugiati;
3. legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (RS 231.1): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
4. legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie (RS 231.2): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
5. legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.11): comuni- cazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
3 RS 170.32
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6. legge federale del 30 marzo 1900 sui disegni e modelli industriali (RS 232.12): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
7. legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (RS 232.21): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;
8. legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesag- gio (RS 451): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio;
9. legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (RS 455): comunicazione all’Ufficio federale di veterinaria;
10. legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;
11. legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 520.3): comunicazione all’Ufficio federale della cultura;
12. legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11), per quanto concernano gli articoli 186-188: comunicazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni;
13. legge del 21 giugno 1932 sull’alcool (RS 680), per quanto concernano i di- vieti di commercio al minuto di cui all’articolo 41: comunicazione alla Re- gia federale degli alcool;
14. legge del 6 ottobre 1989 sulla farmacopea (RS 812.21): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
15. legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01): comu- nicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio;
16. legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio;
17. legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (RS 817.0): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
18. legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie (RS 818.101): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;
19. legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (RS 822.11): comunicazione al Segreta- riato di Stato dell’economia;
20. legge federale del 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio (RS 822.31): comu- nicazione al Segretariato di Stato dell’economia;
21. legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento (RS 823.11): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia;
22. legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40): comunicazione all’Ufficio fe- derale delle assicurazioni sociali;
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23. legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia;
24. legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (RS 916.40): comunicazione all’Uf- ficio federale di veterinaria;
25. legge forestale del 4 ottobre 1991 (RS 921.0): comunicazione all’Ufficio fe- derale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio;
26. legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (RS 922.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio;
27. legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio;
28. legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RS 941.20): comunica- zione all’Ufficio federale di metrologia;
29. legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31): co- municazione all’Amministrazione federale delle dogane;
30. legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41): comunicazio- ne all’Ufficio federale di polizia;
31. legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0): comunicazione alla Commissione federale delle banche;
32. legge del 24 marzo 1995 sulle borse (RS 954.1): comunicazione alla Com- missione federale delle banche;
33. legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01): comunicazione all’Ufficio federale delle assicurazioni private.
Art. 4 Disposizioni di nuovi atti legislativi
Le autorità cantonali sono tenute a comunicare le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in virtù di leggi e prescrizioni d’esecuzione che, durante la validità della presente ordinanza, sosti- tuiscono gli atti normativi enumerati negli articoli precedenti.
Art. 5 Comunicazione delle decisioni
Le decisioni penali devono essere trasmesse in copia integrale, immediatamente e senza spese all’ufficio dell’amministrazione federale cui spetta il caso.
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Art. 6 Disposizioni finali 1 Alle decisioni penali emanate dopo il 1° gennaio 2000 sulla base di atti normativi menzionati nell’ordinanza del 28 novembre 19944 sulla comunicazione e modificati durante la sua validità si applica il diritto previgente. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000 con effetto sino al 31 di- cembre 2004.
1° dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
4 RU 1995 92 1211, 1996 1861, 1997 808
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Allegato
Compendio delle norme federali che prevedono esse stesse l’obbligo di comunicazione
1. Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di per- sone all’estero, articolo 35 (RS 211.412.41);
2. legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, articolo 85 capoverso 2 (RS 232.14);
3. legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa, articolo 10 capoverso 2 (RS 232.22);
4. legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizza- zioni intergovernative, articolo 9 capoverso 2 (RS 232.23);
5. legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, articolo 27 capoverso 2 (RS 241);
6. legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, articolo 255 (PP; RS 312.0), per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù degli articoli 18 PP e 344 numero 1 CP (RS 311.0);
7. legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, articolo 79 capoverso 2 in combinazione con l’articolo 74 capoverso 1, per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù dell’articolo 73 capoverso 1 (RS 313.0);
8. legge federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile, articolo 68 capo- verso 2 (RS 520.1);
9. legge federale del 4 ottobre 1963 sull’edilizia di protezione civile, articolo 17 capoverso 2 (RS 520.2);
10. legge dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento del Paese, articolo 50 capoverso 3 (RS 531);
11. legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie, articolo 88 capoverso 4 (RS 742.101);
12. legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto ban- diera svizzera, articolo 15 capoverso 3 (RS 747.30);
13. legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, articolo 28 capoverso 2 (RS 812.121);
14. legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, articolo 90 capoverso 2 LAVS (RS 831.10);
15. legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, artico- lo 70 (RS 831.20), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS;
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16. legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assi- curazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, articolo 16 capoverso 3 (RS 831.30), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS;
17. legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, ar- ticolo 25 (RS 834.1), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS;
18. legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura, articolo 23 (RS 836.1), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS;
19. legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, articolo 166 capoverso 4 (RS 910.1);
20. legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate, articolo 52 capoverso 1 (RS 935.51): comu- nicazione all’Ufficio federale di polizia;
21. legge federale del 4 ottobre 1930 sui viaggiatori di commercio, articolo 17 capoverso 3 (RS 943.1);
22. legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni, articolo 16 capoverso 5 (RS 946.11).