عن الملكية الفكرية التدريب في مجال الملكية الفكرية إذكاء الاحترام للملكية الفكرية التوعية بالملكية الفكرية الملكية الفكرية لفائدة… الملكية الفكرية و… الملكية الفكرية في… معلومات البراءات والتكنولوجيا معلومات العلامات التجارية معلومات التصاميم الصناعية معلومات المؤشرات الجغرافية معلومات الأصناف النباتية (الأوبوف) القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية مراجع الملكية الفكرية تقارير الملكية الفكرية حماية البراءات حماية العلامات التجارية حماية التصاميم الصناعية حماية المؤشرات الجغرافية حماية الأصناف النباتية (الأوبوف) تسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية حلول الأعمال التجارية لمكاتب الملكية الفكرية دفع ثمن خدمات الملكية الفكرية هيئات صنع القرار والتفاوض التعاون التنموي دعم الابتكار الشراكات بين القطاعين العام والخاص أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي المنظمة العمل مع الويبو المساءلة البراءات العلامات التجارية التصاميم الصناعية المؤشرات الجغرافية حق المؤلف الأسرار التجارية أكاديمية الويبو الندوات وحلقات العمل إنفاذ الملكية الفكرية WIPO ALERT إذكاء الوعي اليوم العالمي للملكية الفكرية مجلة الويبو دراسات حالة وقصص ناجحة في مجال الملكية الفكرية أخبار الملكية الفكرية جوائز الويبو الأعمال الجامعات الشعوب الأصلية الأجهزة القضائية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي الاقتصاد المساواة بين الجنسين الصحة العالمية تغير المناخ سياسة المنافسة أهداف التنمية المستدامة التكنولوجيات الحدودية التطبيقات المحمولة الرياضة السياحة ركن البراءات تحليلات البراءات التصنيف الدولي للبراءات أَردي – البحث لأغراض الابتكار أَردي – البحث لأغراض الابتكار قاعدة البيانات العالمية للعلامات مرصد مدريد قاعدة بيانات المادة 6(ثالثاً) تصنيف نيس تصنيف فيينا قاعدة البيانات العالمية للتصاميم نشرة التصاميم الدولية قاعدة بيانات Hague Express تصنيف لوكارنو قاعدة بيانات Lisbon Express قاعدة البيانات العالمية للعلامات الخاصة بالمؤشرات الجغرافية قاعدة بيانات الأصناف النباتية (PLUTO) قاعدة بيانات الأجناس والأنواع (GENIE) المعاهدات التي تديرها الويبو ويبو لكس - القوانين والمعاهدات والأحكام القضائية المتعلقة بالملكية الفكرية معايير الويبو إحصاءات الملكية الفكرية ويبو بورل (المصطلحات) منشورات الويبو البيانات القطرية الخاصة بالملكية الفكرية مركز الويبو للمعارف الاتجاهات التكنولوجية للويبو مؤشر الابتكار العالمي التقرير العالمي للملكية الفكرية معاهدة التعاون بشأن البراءات – نظام البراءات الدولي ePCT بودابست – نظام الإيداع الدولي للكائنات الدقيقة مدريد – النظام الدولي للعلامات التجارية eMadrid الحماية بموجب المادة 6(ثالثاً) (الشعارات الشرفية، الأعلام، شعارات الدول) لاهاي – النظام الدولي للتصاميم eHague لشبونة – النظام الدولي لتسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange الوساطة التحكيم قرارات الخبراء المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول نظام النفاذ المركزي إلى نتائج البحث والفحص (CASE) خدمة النفاذ الرقمي (DAS) WIPO Pay الحساب الجاري لدى الويبو جمعيات الويبو اللجان الدائمة الجدول الزمني للاجتماعات WIPO Webcast وثائق الويبو الرسمية أجندة التنمية المساعدة التقنية مؤسسات التدريب في مجال الملكية الفكرية الدعم المتعلق بكوفيد-19 الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية المساعدة في مجالي السياسة والتشريع محور التعاون مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار نقل التكنولوجيا برنامج مساعدة المخترعين WIPO GREEN WIPO's PAT-INFORMED اتحاد الكتب الميسّرة اتحاد الويبو للمبدعين WIPO Translate أداة تحويل الكلام إلى نص مساعد التصنيف الدول الأعضاء المراقبون المدير العام الأنشطة بحسب كل وحدة المكاتب الخارجية المناصب الشاغرة المشتريات النتائج والميزانية التقارير المالية الرقابة
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سويسرا

CH211

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Ordinanza del 1° dicembre 1999 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

 Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

2 1999-6058

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione)

del 1° dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 265 capoverso 1 della legge federale sulla procedura penale (PP)1,

ordina:

Art. 1 Disposizioni del Codice penale

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di ca- rattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale (CP)2:

1. articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se at- tengono a impianti elettrici): comunicazione all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte;

2. articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l’integrità della persona, se at- tengono ai trasporti pubblici): comunicazione all’Ufficio federale dei tra- sporti;

3. articolo 156 (estorsione, se è stata commessa a danno della Confederazione): comunicazione al Ministero pubblico della Confederazione;

4. articoli 196 e 197 (tratta di esseri umani e pornografia): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

5. articoli 221 e 222 (incendio intenzionale e incendio colposo, se attengono alla corrente elettrica): comunicazione all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte;

6. articoli 228 e 230 (danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione, rimozione od omissione di apparecchi protettivi, purché si tratti di impianti elettrici): comunicazione all’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte;

7. articolo 231 e 234 (propagazione di malattie dell’uomo e inquinamento di acque potabili): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;

RS 312.3 1 RS 312.0 2 RS 311.0

Ordinanza sulla comunicazione RU 2000

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8. articolo 237 (soltanto perturbamento della circolazione aerea pubblica): comunicazione all’Ufficio federale dell’aviazione civile;

9. articolo 238 (perturbamento del servizio ferroviario): comunicazione all’Uf- ficio federale dei trasporti;

10. articolo 239 (perturbamento di pubblici servizi, se attiene alle imprese di tra- sporto): comunicazione all’Ufficio federale dei trasporti;

11. articoli 258, 259, 260, 260ter, 261 e 261bis (pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, organizzazione crimi- nale, perturbamento della libertà di credenza e di culto, discriminazione raz- ziale): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

12. articoli 305bis e 305ter (riciclaggio di denaro, carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

13. articolo 327 (riproduzione e imitazione di biglietti di banca e valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione): comunicazione all’Ufficio federale di polizia.

Art. 2 Disposizioni della legge sulla responsabilità

Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non do- versi procedere relative a reati commessi da rappresentanti della Confederazione ai sensi degli articoli 14, 14bis e 15 della legge sulla responsabilità3.

Art. 3 Altre prescrizioni di diritto federale

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di ca- rattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle leggi federali seguenti:

1. legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.20): comunicazione all’Ufficio federale degli stranieri;

2. legge federale del 26 giugno 1998 sull’asilo (RS 142.31): comunicazione all’Ufficio federale dei rifugiati;

3. legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (RS 231.1): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;

4. legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie (RS 231.2): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;

5. legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi (RS 232.11): comuni- cazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;

3 RS 170.32

Ordinanza sulla comunicazione RU 2000

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6. legge federale del 30 marzo 1900 sui disegni e modelli industriali (RS 232.12): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;

7. legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (RS 232.21): comunicazione all’Istituto federale della proprietà intellettuale;

8. legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesag- gio (RS 451): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio;

9. legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali (RS 455): comunicazione all’Ufficio federale di veterinaria;

10. legge del 20 giugno 1997 sulle armi (RS 514.54): comunicazione all’Ufficio federale di polizia;

11. legge federale del 6 ottobre 1966 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (RS 520.3): comunicazione all’Ufficio federale della cultura;

12. legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11), per quanto concernano gli articoli 186-188: comunicazione all’Amministrazione federale delle contribuzioni;

13. legge del 21 giugno 1932 sull’alcool (RS 680), per quanto concernano i di- vieti di commercio al minuto di cui all’articolo 41: comunicazione alla Re- gia federale degli alcool;

14. legge del 6 ottobre 1989 sulla farmacopea (RS 812.21): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;

15. legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01): comu- nicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio;

16. legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio;

17. legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (RS 817.0): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;

18. legge del 18 dicembre 1970 sulle epidemie (RS 818.101): comunicazione all’Ufficio federale della sanità pubblica;

19. legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (RS 822.11): comunicazione al Segreta- riato di Stato dell’economia;

20. legge federale del 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio (RS 822.31): comu- nicazione al Segretariato di Stato dell’economia;

21. legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento (RS 823.11): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia;

22. legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40): comunicazione all’Ufficio fe- derale delle assicurazioni sociali;

Ordinanza sulla comunicazione RU 2000

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23. legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (RS 837.0): comunicazione al Segretariato di Stato dell’economia;

24. legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (RS 916.40): comunicazione all’Uf- ficio federale di veterinaria;

25. legge forestale del 4 ottobre 1991 (RS 921.0): comunicazione all’Ufficio fe- derale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio;

26. legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (RS 922.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio;

27. legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0): comunicazione all’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio;

28. legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RS 941.20): comunica- zione all’Ufficio federale di metrologia;

29. legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi (RS 941.31): co- municazione all’Amministrazione federale delle dogane;

30. legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41): comunicazio- ne all’Ufficio federale di polizia;

31. legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0): comunicazione alla Commissione federale delle banche;

32. legge del 24 marzo 1995 sulle borse (RS 954.1): comunicazione alla Com- missione federale delle banche;

33. legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01): comunicazione all’Ufficio federale delle assicurazioni private.

Art. 4 Disposizioni di nuovi atti legislativi

Le autorità cantonali sono tenute a comunicare le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in virtù di leggi e prescrizioni d’esecuzione che, durante la validità della presente ordinanza, sosti- tuiscono gli atti normativi enumerati negli articoli precedenti.

Art. 5 Comunicazione delle decisioni

Le decisioni penali devono essere trasmesse in copia integrale, immediatamente e senza spese all’ufficio dell’amministrazione federale cui spetta il caso.

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Art. 6 Disposizioni finali 1 Alle decisioni penali emanate dopo il 1° gennaio 2000 sulla base di atti normativi menzionati nell’ordinanza del 28 novembre 19944 sulla comunicazione e modificati durante la sua validità si applica il diritto previgente. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000 con effetto sino al 31 di- cembre 2004.

1° dicembre 1999 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

4 RU 1995 92 1211, 1996 1861, 1997 808

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Allegato

Compendio delle norme federali che prevedono esse stesse l’obbligo di comunicazione

1. Legge federale del 16 dicembre 1983 sull’acquisto di fondi da parte di per- sone all’estero, articolo 35 (RS 211.412.41);

2. legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, articolo 85 capoverso 2 (RS 232.14);

3. legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema e del nome della Croce Rossa, articolo 10 capoverso 2 (RS 232.22);

4. legge federale del 15 dicembre 1961 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e d’altre organizza- zioni intergovernative, articolo 9 capoverso 2 (RS 232.23);

5. legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, articolo 27 capoverso 2 (RS 241);

6. legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale, articolo 255 (PP; RS 312.0), per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù degli articoli 18 PP e 344 numero 1 CP (RS 311.0);

7. legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, articolo 79 capoverso 2 in combinazione con l’articolo 74 capoverso 1, per quanto concerne le cause deferite ai Cantoni in virtù dell’articolo 73 capoverso 1 (RS 313.0);

8. legge federale del 17 giugno 1994 sulla protezione civile, articolo 68 capo- verso 2 (RS 520.1);

9. legge federale del 4 ottobre 1963 sull’edilizia di protezione civile, articolo 17 capoverso 2 (RS 520.2);

10. legge dell’8 ottobre 1982 sull’approvvigionamento del Paese, articolo 50 capoverso 3 (RS 531);

11. legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie, articolo 88 capoverso 4 (RS 742.101);

12. legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto ban- diera svizzera, articolo 15 capoverso 3 (RS 747.30);

13. legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, articolo 28 capoverso 2 (RS 812.121);

14. legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, articolo 90 capoverso 2 LAVS (RS 831.10);

15. legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, artico- lo 70 (RS 831.20), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS;

Ordinanza sulla comunicazione RU 2000

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16. legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assi- curazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, articolo 16 capoverso 3 (RS 831.30), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS;

17. legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, ar- ticolo 25 (RS 834.1), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS;

18. legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura, articolo 23 (RS 836.1), in combinazione con l’articolo 90 capoverso 2 LAVS;

19. legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura, articolo 166 capoverso 4 (RS 910.1);

20. legge federale dell’8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate, articolo 52 capoverso 1 (RS 935.51): comu- nicazione all’Ufficio federale di polizia;

21. legge federale del 4 ottobre 1930 sui viaggiatori di commercio, articolo 17 capoverso 3 (RS 943.1);

22. legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni, articolo 16 capoverso 5 (RS 946.11).