关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

瑞士

CH163

返回

Ordinanza del DFE dell' 11 giugno 1999 sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (stato 1° gennaio 2008)

 Ordinanza del DFE dell' 11 giugno 1999 sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Stato 1° gennaio 2008)

1

Ordinanza del DFE sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)

dell’11 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971, ordina:

Art. 1 Esigenze minime relative al controllo L’organismo di certificazione deve:

a. procedere al rilevamento iniziale di tutte le imprese di produzione, di tra- sformazione o di elaborazione;

b. verificare i flussi delle merci; c. controllare l’uso corretto dei marchi di rintracciabilità; d. garantire che le esigenze relative al processo di produzione, di trasforma-

zione o di elaborazione (esigenze relative al processo) siano rispettate; e. sovrintendere al test del prodotto finale.

Art. 2 Frequenza dei controlli 1 L’organismo di certificazione controlla le esigenze relative alle installazioni tecni- che (esigenze strutturali) nell’ambito della procedura di rilevamento iniziale. 2 Il controllo dei flussi delle merci, della rintracciabilità e delle esigenze relative al processo è eseguito almeno ogni due anni in ogni impresa di trasformazione e di elaborazione. Nelle imprese di produzione, il controllo è effettuato ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. 3 Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni di origine protette (DOP), il test è eseguito almeno una volta all’anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il pro- dotto finale. Se un’impresa mette in commercio la produzione di diversi attori, il test del prodotto finale è eseguito sui lotti di ogni singolo attore.2 4 Se si constata un’irregolarità, l’impresa è ricontrollata sistematicamente.

RU 1999 2214 1 RS 910.12 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 16 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6115).

910.124

Agricoltura

2

910.124

Art. 3 Esigenze strutturali ed esigenze relative al processo Nell’elenco degli obblighi figurano le seguenti esigenze essenziali per la tipicità del prodotto:

a. esigenze strutturali; b. esigenze relative al processo.

Art. 4 Marchio di rintracciabilità Il marchio di rintracciabilità è un contrassegno indelebile che va apposto su ogni singolo prodotto e che consente di identificare il lotto e il produttore. Se il prodotto non si presta a tale procedura, il marchio può essere apposto sull’imballaggio del prodotto pronto per il consumo.

Art. 5 Test del prodotto finale 1 Il test del prodotto finale consta di un esame fisico e chimico e di un esame orga- nolettico. 2 L’esame organolettico serve a verificare la conformità del prodotto alla descrizione sensoriale che figura nell’elenco degli obblighi.3 3 ...4 4 Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell’organismo di certifica- zione. L’esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione.

Art. 6 Rapporto L’organismo di certificazione fornisce annualmente all’Ufficio federale dell’agri- coltura un rapporto per ogni denominazione protetta nel quale figurano:

a. la lista delle imprese controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» e «elaborazione»;

b. la quantità totale dei prodotti commercializzati con la denominazione pro- tetta;

c. il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e dei ritiri di certificati per ogni denominazione protetta.

Art. 7 Accesso alle imprese e ai documenti L’organismo di certificazione provvede affinché gli sia garantito:

a. l’accesso in qualsiasi momento alle imprese;

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 16 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6115).

4 Abrogato dal n. I dell’O del DFE del 16 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6115).

O sul controllo delle DOP e delle IGP

3

910.124

b. la consultazione di tutta la documentazione utile ai fini della certificazione.

Art. 8 Manuale di controllo 1 L’organismo o gli organismi di certificazione, in collaborazione con il raggrup- pamento che ha presentato la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP, concretizzano in un manuale di controllo le procedure previste nella presente ordi- nanza. 2 Il manuale di controllo è parte integrante del sistema di assicurazione della qualità dell’organismo o degli organismi di certificazione. 3 La versione aggiornata del sistema di assicurazione della qualità degli organismi di certificazione è depositata presso l’Ufficio federale dell’agricoltura.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

Agricoltura

4

910.124