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Ordinanza del DFE dell' 11 giugno 1999 sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (stato 1° gennaio 2008)

 Ordinanza del DFE dell' 11 giugno 1999 sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Stato 1° gennaio 2008)

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Ordinanza del DFE sulle esigenze minime relative al controllo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette (Ordinanza sul controllo delle DOP e delle IGP)

dell’11 giugno 1999 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 18 capoverso 2 dell’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19971, ordina:

Art. 1 Esigenze minime relative al controllo L’organismo di certificazione deve:

a. procedere al rilevamento iniziale di tutte le imprese di produzione, di tra- sformazione o di elaborazione;

b. verificare i flussi delle merci; c. controllare l’uso corretto dei marchi di rintracciabilità; d. garantire che le esigenze relative al processo di produzione, di trasforma-

zione o di elaborazione (esigenze relative al processo) siano rispettate; e. sovrintendere al test del prodotto finale.

Art. 2 Frequenza dei controlli 1 L’organismo di certificazione controlla le esigenze relative alle installazioni tecni- che (esigenze strutturali) nell’ambito della procedura di rilevamento iniziale. 2 Il controllo dei flussi delle merci, della rintracciabilità e delle esigenze relative al processo è eseguito almeno ogni due anni in ogni impresa di trasformazione e di elaborazione. Nelle imprese di produzione, il controllo è effettuato ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. 3 Per le indicazioni geografiche protette (IGP), il test del prodotto finale è eseguito ogni anno su un campione rappresentativo delle imprese. Per le denominazioni di origine protette (DOP), il test è eseguito almeno una volta all’anno per ogni impresa di produzione, di trasformazione o di elaborazione che mette in commercio il pro- dotto finale. Se un’impresa mette in commercio la produzione di diversi attori, il test del prodotto finale è eseguito sui lotti di ogni singolo attore.2 4 Se si constata un’irregolarità, l’impresa è ricontrollata sistematicamente.

RU 1999 2214 1 RS 910.12 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 16 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008

(RU 2007 6115).

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Agricoltura

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Art. 3 Esigenze strutturali ed esigenze relative al processo Nell’elenco degli obblighi figurano le seguenti esigenze essenziali per la tipicità del prodotto:

a. esigenze strutturali; b. esigenze relative al processo.

Art. 4 Marchio di rintracciabilità Il marchio di rintracciabilità è un contrassegno indelebile che va apposto su ogni singolo prodotto e che consente di identificare il lotto e il produttore. Se il prodotto non si presta a tale procedura, il marchio può essere apposto sull’imballaggio del prodotto pronto per il consumo.

Art. 5 Test del prodotto finale 1 Il test del prodotto finale consta di un esame fisico e chimico e di un esame orga- nolettico. 2 L’esame organolettico serve a verificare la conformità del prodotto alla descrizione sensoriale che figura nell’elenco degli obblighi.3 3 ...4 4 Il prelievo di campioni avviene sotto la responsabilità dell’organismo di certifica- zione. L’esame organolettico è eseguito dal raggruppamento richiedente sotto la responsabilità dell’organismo di certificazione.

Art. 6 Rapporto L’organismo di certificazione fornisce annualmente all’Ufficio federale dell’agri- coltura un rapporto per ogni denominazione protetta nel quale figurano:

a. la lista delle imprese controllate, suddivise nelle categorie «produzione», «trasformazione» e «elaborazione»;

b. la quantità totale dei prodotti commercializzati con la denominazione pro- tetta;

c. il numero e il genere dei provvedimenti correttivi e dei ritiri di certificati per ogni denominazione protetta.

Art. 7 Accesso alle imprese e ai documenti L’organismo di certificazione provvede affinché gli sia garantito:

a. l’accesso in qualsiasi momento alle imprese;

3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFE del 16 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6115).

4 Abrogato dal n. I dell’O del DFE del 16 nov. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6115).

O sul controllo delle DOP e delle IGP

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b. la consultazione di tutta la documentazione utile ai fini della certificazione.

Art. 8 Manuale di controllo 1 L’organismo o gli organismi di certificazione, in collaborazione con il raggrup- pamento che ha presentato la domanda di registrazione di una DOP o di una IGP, concretizzano in un manuale di controllo le procedure previste nella presente ordi- nanza. 2 Il manuale di controllo è parte integrante del sistema di assicurazione della qualità dell’organismo o degli organismi di certificazione. 3 La versione aggiornata del sistema di assicurazione della qualità degli organismi di certificazione è depositata presso l’Ufficio federale dell’agricoltura.

Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1999.

Agricoltura

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