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Ordinanza del 2 settembre 2015 sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (stato 1° gennaio 2019)

 RS 232.112.1

1

Ordinanza sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA)

del 2 settembre 2015 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 48 capoverso 4, 48b capoversi 1, 4 e 50 della legge del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi (LPM), ordina:

Art. 1 Oggetto 1 In vista dell’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimen- tari, la presente ordinanza disciplina:

a. come si calcola la quota minima necessaria di materie prime svizzere se- condo l’articolo 48b capoversi 2–4 LPM (quota minima necessaria), in parti- colare quali prodotti naturali sono esclusi dal calcolo;

b. come si stabilisce se la quota minima necessaria è adempiuta. 2 Disciplina inoltre quali zone di frontiera possono parimenti essere considerate come luogo di provenienza per le indicazioni di provenienza svizzere.

Art. 2 Zone di frontiera 1 Oltre al territorio nazionale svizzero e alle enclavi doganali sono considerate luogo di provenienza di prodotti naturali giusta l’articolo 48 capoverso 4 LPM anche le seguenti superfici agricole utili:

a. le superfici di aziende agricole svizzere nella zona di confine estera di cui all’articolo 43 della legge del 18 marzo 20052 sulle dogane, gestite ininter- rottamente da queste aziende almeno dal 1° gennaio 2014;

b. le zone franche del Paese di Gex e dell’Alta Savoia. 2 Se una derrata alimentare contiene latte proveniente da bestiame da latte tradizio- nalmente estivato da un gestore domiciliato in Svizzera in aziende d’estivazione ubicate in zone transfrontaliere o in prossimità dei confini nazionali, per tale derrata alimentare si può utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera se:

a. sono soddisfatte le condizioni della presente ordinanza; e b. la derrata alimentare è prodotta nell’azienda d’estivazione.

RU 2015 3659 1 RS 232.11 2 RS 631.0

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Proprietà industriale

2

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Art. 3 Calcolo della quota minima necessaria 1 Il calcolo della quota minima necessaria avviene sulla base della ricetta. 2 Le specifiche determinanti per il calcolo di cui all’articolo 48b capoverso 3 LPM sono fissate nell’allegato 1 e nell’ordinanza del Dipartimento federale dell’econo- mia, della formazione e della ricerca (DEFR) secondo gli articoli 8 e 9 capoverso 1. 3 Se la ricetta contiene acqua, questa è esclusa dal calcolo. L’acqua può essere considerata nel calcolo se, per una bevanda, è una componente essenziale e non è utilizzata per diluirla. 4 Singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano, nonché microrganismi, additivi e coadiuvanti tecnologici giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettere k, l e n dell’ordinanza del 23 novembre 20053 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) possono essere ignorati nel calcolo, se:

a. non sono né evocativi né rilevanti per le caratteristiche sostanziali della der- rata alimentare; e

b. sono trascurabili dal profilo del peso. 5 Se la ricetta contiene prodotti semilavorati, questi possono essere considerati nel calcolo come singola materia prima. Essi devono essere considerati nella misura del 100 per cento.

Art. 4 Adempimento della quota minima necessaria 1 L’adempimento della quota minima necessaria per una determinata materia prima può essere stabilito in base ai flussi di merci medi di un anno civile. 2 Se i prodotti semilavorati considerati nel calcolo della quota minima necessaria come singola materia prima soddisfano le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, sono considerati nella misura dell’80 per cento per l’adempi- mento della quota minima necessaria. 3 Se i prodotti naturali provengono dalla Svizzera, possono essere sempre considerati nello stabilire se la quota minima necessaria è adempiuta. Sono fatti salvi:

a. l’acqua che non può essere considerata nel calcolo della quota minima necessaria in virtù dell’articolo 3 capoverso 3 primo periodo; e

b. i prodotti che vengono ignorati nel calcolo in virtù dell’articolo 3 capo- verso 4.

Art. 5 Disposizioni particolari 1 Se una derrata alimentare è etichettata indicando una regione o una località sviz- zera, deve soddisfare condizioni supplementari se:

a. una determinata qualità o a un’altra caratteristica della derrata alimentare viene sostanzialmente attribuita alla sua origine geografica; oppure

b. la regione o la località ha una particolare notorietà per la derrata alimentare.

3 RS 817.02

Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. O

3

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2 Se una derrata alimentare è composta da più prodotti naturali, si applicano le percentuali di cui all’articolo 48b capoverso 2 LPM. 3 Per le derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali importati e dalle materie prime che ne derivano non possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere. 4 Per il cioccolato costituito esclusivamente da prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se esso viene fabbricato interamente in Svizzera. Per il caffè possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se i chicchi vengono trasformati interamente in Svizzera. 5 Per singole materie prime di una derrata alimentare che non soddisfa le condizioni per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, le indicazioni relative alla provenienza possono essere fornite solo con colore, dimensione e caratteri identici a quelli impiegati per le altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti giusta l’arti- colo 26 ODerr4. È fatta salva l’indicazione di provenienza di una singola materia prima che proviene nella misura del 100 per cento dalla Svizzera, è rilevante dal profilo del peso, è evocativa o caratteristica e costituisce una componente essenziale di una derrata alimentare interamente fabbricata in Svizzera; nella fattispecie:

a. l’indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la deno- minazione specifica della derrata alimentare;

b. non è ammesso l’uso della croce svizzera; c. l’indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve lasciare

supporre che si riferisca alla derrata alimentare nel suo insieme. 6 Persiste l’obbligo, giusta la legislazione sulle derrate alimentari, di indicare il Paese di produzione.

Art. 6 Prodotti naturali non disponibili Il DEFR può modificare nell’allegato 1 l’elenco dei prodotti naturali che non posso- no essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali.

Art. 7 Definizione del grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali

1 Il DEFR definisce il grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali. Questo è definito annualmente sulla base della media dei gradi di autoapprovvigionamento di tre anni civili consecutivi. Il grado di autoapprovvigionamento dei singoli prodotti naturali è riportato nell’allegato 1. 2 Per grado di autoapprovvigionamento s’intende la quota della produzione indigena rispetto al consumo interno. Il consumo interno equivale alla somma della produ- zione indigena e delle importazioni di materie prime meno le variazioni delle scorte.

4 RS 817.02

Proprietà industriale

4

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Nel consumo interno è compreso anche il consumo per la fabbricazione di prodotti d’esportazione. 3 La variazione delle scorte si ottiene sottraendo dall’inventario di fine anno quello di inizio anno.

Art. 8 Prodotti naturali temporaneamente non disponibili Il DEFR definisce in un’ordinanza dipartimentale i prodotti naturali che, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, temporaneamente non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente. Con l’inserimento di un prodotto naturale nell’ordinanza dipartimentale il DEFR stabilisce per quanto tempo lo stesso è escluso dal calcolo giusta l’articolo 48b capoverso 3 lettera b LPM.

Art. 9 Prodotti naturali non disponibili in Svizzera per determinati scopi d’utilizzo

1 Il DEFR, su richiesta, può escludere dal calcolo giusta l’articolo 48b capoverso 3 lettera a LPM prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d’utilizzo. Può farlo soltanto per un periodo limitato. Definisce questi prodotti naturali in un’ordinanza dipartimen- tale. 2 Le richieste possono essere inoltrate da organizzazioni dell’agricoltura e della filiera alimentare rappresentative del prodotto naturale o delle derrate alimentari che ne derivano. Le organizzazioni devono prima consultare altre organizzazioni interes- sate dalla richiesta. 3 La richiesta deve contenere in particolare:

a. la prova che i prodotti naturali ottenuti in Svizzera non sono adatti alla pro- duzione della derrata alimentare;

b. la prova che la derrata alimentare non può essere prodotta in altro modo.

Art. 10 Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere in seguito a una modifica degli allegati

Qualora con una modifica di un allegato risultino requisiti più elevati per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per una derrata alimentare, per 12 mesi dall’entrata in vigore della modifica è ancora possibile effettuare il calcolo in base al diritto precedente e utilizzare un’indicazione di provenienza svizzera, a condizione che la derrata alimentare soddisfi le rispettive condizioni previgenti.

Art. 11 Disposizione transitoria Per le derrate alimentari prodotte prima dell’entrata in vigore della presente ordinan- za possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2018 indicazioni di provenienza corrispondenti al diritto precedente.

Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. O

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Art. 12 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Proprietà industriale

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Allegato 15 (art. 3 cpv. 2, 6 e 7 cpv. 1)

Prodotti naturali non disponibili e grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali

I prodotti naturali di cui all’articolo 6 che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali (prodotti naturali non disponibili) sono contrasse- gnati con una «x».

Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non disponibile (art. 6)

Grado di autoapprov- vigionamento in % (art. 7)

Cereali Avena < 5 Grano duro < 5 Grano tenero 61,2 Granoturco, senza grano- turco verdura

< 5

Orzo < 5 Riso < 5 Segale 85,2 Spelta 49,8 Cereali, altri (come wild rice)

14,8

Patate, altre radici e tuberi

Patate 70,6 Radici di cicoria < 5 Radici e tuberi, altri < 5

Zucchero e miele Barbabietole da zucchero 56,2 Canna da zucchero x Glucosio < 5 Miele 31,7 Saccarosio 54,3

Leguminose, essiccate Carrube < 5 Ceci x Lenticchie < 5 Leguminose, essiccate, altre

< 5

Frutta a guscio Frutta a guscio, non tropicale

Castagne < 5 Noci 15,1 Nocciole < 5

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4315).

Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. O

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Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non disponibile (art. 6)

Grado di autoapprov- vigionamento in % (art. 7)

Frutta a guscio, tropicale

Anacardi x Mandorle x Noci del Brasile x Noci di cola x Noci macadamia x Pistacchi x

Frutta a guscio, altra

Frutta a guscio, altra < 5

Semi oleosi Arachidi x Cuori di palma x Noci di cocco x Olive < 5 Semi di cartamo < 5 Semi di colza 83,8 Semi di cotone x Semi di girasole 7,5 Semi di karité x Semi di lino 12,3 Semi di papavero 10,7 Semi di ricino x Semi di senape < 5 Semi di sesamo x Soia 10,4 Semi oleosi, altri < 5

Ortaggi, funghi incl. Ortaggi a radice e a tubero

Barbabietole 95,4 Carote 98,1 Finocchi 43,1 Ramolacci 66,5 Rape 96,9 Ravanelli 88,2 Scorzonera 78,8 Sedano rapa 100 Ortaggi a radice, altri (come prezzemolo tube- roso)

67,1

Agliacee Aglio < 5 Cipolle 67,8 Porro 76,7 Agliacee, altre 36,5

Cavoli Broccoli 31,7

Proprietà industriale

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Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non disponibile (art. 6)

Grado di autoapprov- vigionamento in % (art. 7)

Cavolfiore 47,5 Cavolini di Bruxelles 26,8 Cavolo bianco 94,6 Cavolo cinese 93,2 Cavolo pak-choi 40,1 Cavolo rapa 54,7 Cavolo riccio 71,8 Cavolo rosso 97,2 Verza 96,1 Cavoli, altri < 5

Insalate Atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)

< 5

Cicoria 59,8 Cicoria bianca 77,1 Indivia 47,8 Lattuga cappuccio 72,6 Lattuga iceberg 56,1 Radicchio 80,0 Trevisana 39,9 Valerianella 93,6 Insalate, altre 100

Altri ortaggi a foglia e a coste

Asparagi 5,9 Bietole 69,9 Rabarbaro 78,4 Sedano coste 59,1 Spinaci 92,1 Ortaggi a foglia e a coste, altri (come crescione, prez- zemolo, carciofi, tarassaco, erbe aromatiche)

44,1

Ortaggi a frutto Angurie x Cetrioli 36,3 Melanzane 35,3 Meloni < 5 Peperoni < 5 Pomodori 29,4 Zucca 65,6 Zucchine 34,6

Leguminose Fagioli 57,6 Piselli 49,3 Taccole 5,1

Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari. O

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Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non disponibile (art. 6)

Grado di autoapprov- vigionamento in % (art. 7)

Granoturco verdura Granoturco dolce < 5

Funghi Prataioli 50,1 Funghi, altri < 5

Altri ortaggi Ortaggi, altri < 5

Frutta Frutta a granelli Cotogne 49,4 Mele da sidro 74,6 Mele per la distillazione 82,2 Mele, altre 84,0 Pere da sidro 86,0 Pere per la distillazione 100 Pere, altre 51,9

Frutta a nocciolo Albicocche 29,4 Ciliegie da tavola 42,5 Ciliegie per la distillazione 56,8 Ciliegie, altre (come con- serve di ciliegie)

30,9

Pesche < 5 Prugne e susine da tavola 21,8 Prugne e susine per la distillazione

59,8

Bacche e kiwi Fragole 31,1 Lamponi 43,3 Mirtilli 5,3 More 74,1 Ribes a grappoli 86,8 Ribes nero 91,2 Uva spina 87,6 Altre bacche (come bacche di sambuco, cinorrodonte, more-lamponi, more di gelso) nonché kiwi

< 5

Uva Uva da tavola < 5 Uva per vino bianco 64,9 Uva per vino rosso 45,2 Uva, altra < 5

Banane Banane x Banane da cuocere x

Agrumi Agrumi x Frutta e bacche, tropicali e subtropicali

Frutta e bacche, tropicali e subtropicali

x

Proprietà industriale

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Gruppo Sottogruppo Prodotto naturale Non disponibile (art. 6)

Grado di autoapprov- vigionamento in % (art. 7)

Altra frutta Altra frutta < 5

Stimolanti Caffè Caffè x Cacao Cacao x Tè Mate x

Tè nero x Erbe da tisana < 5

Stimolanti, altri Stimolanti, altri < 5

Spezie Spezie Spezie < 5

Animali Bovini 71,0 Caprini 63,6 Equini 9,4 Ovini 36,2 Suini 79,9 Vitelli 96,9

Pollame Galline da ingrasso e ovaiole

56,2

Tacchini 12,9 Pollame, altro (co- me anatre, oche, galli- ne faraone)

< 5

Conigli Conigli 45,8 Selvaggina Selvaggina 28,2 Animali, pesci escl., altri

Animali, pesci escl., altri < 5

Uova Uova di gallina (uova di Gallus domesticus)

56,2

Uova, altre (come di struzzo, di quaglia, d’anatra)

81,1

Pesci e animali Acquatici Pesci d’acqua dolce 17,4

Pesci e animali acquatici, altri

x

Latte Latte di vacca, di capra, di pecora, di bufala

88,8

Altro Etanolo < 5 Maltodestrina < 5 Sale (escl. sale marino) 100