关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决书 按司法管辖区搜索

瑞士

CH276

返回

Ordinanza del 2 febbraio 2005 concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (stato 1° aprile 2012)

 Microsoft Word - 810.311.it.doc

1

Ordinanza concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali (Ordinanza sulle cellule staminali, ORCel)

del 2 febbraio 2005 (Stato 1° aprile 2012)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 17 della legge federale del 19 dicembre 20031 sulle cellule staminali (legge), ordina:

Sezione 1: Informazione e consenso della coppia interessata

Art. 1 Esistenza di un embrione soprannumerario Se un embrione non può essere utilizzato per causare una gravidanza, il medico che cura una coppia nell’ambito di un metodo di procreazione la informa:

a. che l’embrione è soprannumerario; b. sui motivi per cui un embrione è diventato soprannumerario; e c. che l’embrione soprannumerario è distrutto se non è utilizzato conforme-

mente alle condizioni fissate dalla legge per derivare cellule staminali in vista della realizzazione di un progetto di ricerca (derivazione di cellule staminali) o per un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione.

Art. 2 Informazione della coppia prima del consenso 1 Se la derivazione di cellule staminali o il progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione ha ottenuto l’autorizzazione, il medico informa la coppia oralmente e in forma comprensibile:

a. sul tipo, lo scopo e l’inizio previsto del progetto di ricerca; b. sui diritti della coppia secondo l’articolo 5 capoverso 3 della legge e i capo-

versi 3 e 4 del presente articolo; c. sulla gratuità conformemente all’articolo 4 della legge; d. sui provvedimenti previsti nell’articolo 27 per la protezione dei dati personali

della coppia; e. che terzi possono acquisire diritti su cellule staminali o su prodotti da esse

derivati, in conformità, ad esempio, alla legge del 25 giugno 19542 sui bre- vetti, senza che da ciò derivino pretese per la coppia;

RU 2005 959 1 RS 810.31 2 RS 232.14

810.311

Medicina e dignità umana

2

810.311

f. sulla possibilità di utilizzare le cellule staminali o i prodotti da esse derivati nella ricerca e la prassi cliniche, senza che da ciò derivino pretese per la coppia;

g. che le cellule staminali, conformemente all’articolo 9 capoverso 1 lettera c della legge, possono essere cedute per altri progetti di ricerca; e

h. sul contenuto della dichiarazione di consenso scritta conformemente all’arti- colo 3.

2 Il medico consegna alla coppia un documento esplicativo e un modulo per la dichiarazione di consenso, messi a disposizione dalla persona responsabile del progetto di ricerca (direzione di progetto). 3 La coppia ha il diritto di porre o far porre domande alla direzione di progetto. 4 Alla coppia è accordato un adeguato periodo di riflessione per decidere riguardo al consenso.

Art. 3 Contenuto della dichiarazione di consenso Firmando la dichiarazione di consenso, la coppia conferma di essere stata informata conformemente all’articolo 2 e acconsente che l’embrione soprannumerario sia utilizzato per derivare cellule staminali o per un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione.

Art. 4 Conseguenze del rifiuto o della revoca del consenso In caso di rifiuto o revoca del consenso, la coppia, rispettivamente la donna o l’uomo, non subisce alcun pregiudizio durante il seguito del trattamento nell’ambito del metodo di procreazione.

Sezione 2: Autorizzazione per la derivazione di cellule staminali embrionali

Art. 5 Domanda Per ottenere l’autorizzazione di derivare cellule staminali in vista della realizzazione di un progetto di ricerca (art. 7 della legge), è necessario presentare per esame all’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio federale) i seguenti documenti:

a. la documentazione completa del progetto di derivazione di cellule staminali, inclusa una prova dell’idoneità degli strumenti di laboratorio;

b. la documentazione completa del progetto di ricerca con cellule staminali embrionali, così come è stata presentata alla competente Commissione d’etica conformemente all’articolo 17;

c. il preavviso favorevole sul progetto di ricerca della competente Commissione d’etica;

Ricerca sulle cellule staminali. O

3

810.311

d. i motivi, fondati su un estratto del registro di cui all’articolo 18 della legge, per cui le cellule staminali embrionali disponibili in Svizzera non sono rite- nute idonee per il progetto di ricerca;

e. i dati relativi al numero di embrioni soprannumerari presumibilmente necessari.

Art. 6 Esame della domanda 1 L’Ufficio federale esamina se:

a. la documentazione è completa; b. le condizioni fissate dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione sono

adempiute. 2 L’Ufficio federale può chiedere documenti supplementari alla direzione di progetto.

Art. 7 Termini 1 L’Ufficio federale decide entro 60 giorni. 2 Se l’Ufficio federale chiede documenti supplementari alla direzione di progetto, il termine decorre a partire dalla ricezione dei suddetti documenti; in tal caso comunica alla direzione di progetto l’inizio del termine.

Sezione 3: Autorizzazione per progetti di ricerca volti a migliorare il processo di derivazione

Art. 8 Domanda Per ottenere l’autorizzazione per un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione (art. 8 della legge), è necessario presentare per esame all’Ufficio federale i seguenti documenti:

a. la documentazione completa del progetto di ricerca, inclusa una prova dell’idoneità degli strumenti di laboratorio;

b. una spiegazione dei motivi per cui il progetto permette di ottenere conoscenze sostanziali atte a migliorare il processo di derivazione;

c. i motivi per cui non è possibile ottenere conoscenze equivalenti in altro modo, in particolare mediante sperimentazioni con embrioni animali;

d. i dati relativi al numero di embrioni soprannumerari presumibilmente necessari;

e. il documento esplicativo e il modulo per la dichiarazione di consenso.

Medicina e dignità umana

4

810.311

Art. 9 Esame della domanda 1 L’Ufficio federale esamina se:

a. la documentazione è completa; b. il documento esplicativo e il modulo per la dichiarazione di consenso sono

completi e comprensibili; c. le condizioni fissate dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione sono

adempiute. 2 L’Ufficio federale può chiedere documenti supplementari alla direzione di progetto.

Art. 10 Termini 1 L’Ufficio federale decide entro 60 giorni. 2 Se l’Ufficio federale chiede documenti supplementari alla direzione di progetto, il termine decorre a partire dalla ricezione dei suddetti documenti; in tal caso comunica alla direzione di progetto l’inizio del termine.

Sezione 4: Autorizzazione per la conservazione di embrioni soprannumerari

Art. 11 Domanda Per ottenere l’autorizzazione di conservare embrioni soprannumerari (art. 10 della legge), è necessario presentare per esame all’Ufficio federale i seguenti documenti:

a. l’autorizzazione rilasciata secondo l’articolo 7 o 8 della legge; b. i motivi per cui la conservazione di embrioni soprannumerari è assolutamente

indispensabile; c. una prova delle qualifiche del personale; d. una prova dell’idoneità degli strumenti di laboratorio.

Art. 12 Esame della domanda L’Ufficio federale esamina se:

a. la documentazione è completa; b. le condizioni fissate dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione sono

adempiute.

Ricerca sulle cellule staminali. O

5

810.311

Sezione 5: Autorizzazione per l’importazione di cellule staminali embrionali

Art. 13 Domanda Per ottenere l’autorizzazione di importare cellule staminali embrionali (art. 15 della legge), è necessario presentare per esame all’Ufficio federale i seguenti documenti:

a. la documentazione completa del progetto di ricerca con cellule staminali embrionali, così come è stata presentata alla competente Commissione d’etica conformemente all’articolo 17;

b. il preavviso favorevole sul progetto di ricerca della competente Commissione d’etica;

c. il numero di cellule staminali embrionali o di linee di cellule staminali necessarie e la loro caratterizzazione conformemente all’articolo 29 capo- verso 1 lettera b;

d. la prova dell’organismo competente secondo la legislazione nazionale dello Stato interessato o di un altro organismo riconosciuto dallo stesso che: 1. le cellule staminali sono state derivate da embrioni soprannumerari, 2. la coppia interessata, dopo essere stata informata, ha dato liberamente il

suo consenso all’utilizzazione dell’embrione per scopi di ricerca, e 3. la coppia non riceve alcun compenso.

Art. 14 Esame della domanda L’Ufficio federale esamina se:

a. la documentazione è completa; b. le condizioni fissate dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione sono

adempiute.

Sezione 6: Autorizzazione per l’esportazione di cellule staminali embrionali

Art. 15 Domanda Per ottenere l’autorizzazione di esportare cellule staminali embrionali (art. 15 della legge), è necessario presentare per esame all’Ufficio federale i seguenti documenti:

a. denominazione, scopo e luogo di svolgimento del progetto di ricerca con cellule staminali embrionali;

b. nome e indirizzo della direzione di progetto; c. il numero di cellule staminali embrionali o di linee di cellule staminali da

esportare e la loro caratterizzazione conformemente all’articolo 29 capover- so 1 lettera b;

Medicina e dignità umana

6

810.311

d. la prova dell’organismo competente secondo la legislazione nazionale dello Stato interessato o di un altro organismo riconosciuto dallo stesso che: 1. il progetto permette di ottenere conoscenze essenziali per accertare,

curare o impedire gravi malattie o sulla biologia dello sviluppo dell’essere umano, e

2. un organismo indipendente dalla direzione di progetto ha avvallato il progetto ritenendolo eticamente sostenibile.

Art. 16 Esame della domanda L’Ufficio federale esamina se:

a. la documentazione è completa; b. le condizioni fissate dalla legge per il rilascio dell’autorizzazione sono

adempiute.

Sezione 7: Preavviso della competente Commissione d’etica e nullaosta al progetto di ricerca

Art. 17 Domanda Per ottenere il preavviso su un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali (art. 11 della legge), è necessario presentare per esame alla competente Commissione d’etica i seguenti documenti:

a. la documentazione completa del progetto di ricerca; b. i motivi per cui non è possibile ottenere conoscenze equivalenti in altro modo; c. il documento esplicativo e il modulo per la dichiarazione di consenso, per

quanto per il progetto di ricerca debbano essere derivate cellule staminali embrionali.

Art. 18 Esame della domanda 1 La Commissione d’etica esamina se:

a. la documentazione è completa; b. le condizioni fissate dalla legge per la realizzazione di un progetto di ricerca

con cellule staminali embrionali sono adempiute. 2 Nel caso in cui il progetto di ricerca sia svolto in più centri, è sufficiente che la Commissione d’etica competente per il primo centro rilasci il suo preavviso in procedura ordinaria; le altre commissioni d’etica interessate possono pronunciarsi in procedura semplificata. La direzione di progetto deve presentare il preavviso favo- revole della Commissione d’etica competente per il primo centro. 3 Per valutare il progetto di ricerca, la Commissione d’etica può avvalersi di periti indipendenti e chiedere documenti supplementari alla direzione di progetto.

Ricerca sulle cellule staminali. O

7

810.311

Art. 19 Termini 1 La Commissione d’etica esprime il suo parere entro 30 giorni. 2 Se la Commissione d’etica si avvale di periti indipendenti o chiede documenti supplementari alla direzione di progetto, il termine decorre a partire dalla ricezione del parere dei periti o dei suddetti documenti; in tal caso comunica alla direzione di progetto l’inizio del termine.

Art. 20 Nullaosta al progetto di ricerca 1 Prima di avviare il progetto di ricerca, la direzione di progetto lo notifica all’Ufficio federale e gli comunica:

a. il titolo del progetto, per quanto l’Ufficio federale disponga della documen- tazione relativa al progetto nell’ambito della procedura di autorizzazione conformemente all’articolo 5 o 13;

b. la documentazione completa del progetto di ricerca, così come è stata pre- sentata alla competente Commissione d’etica conformemente all’articolo 17, nonché il preavviso favorevole di quest’ultima, per quanto per il progetto di ricerca siano utilizzate cellule staminali embrionali disponibili in Svizzera.

2 L’Ufficio federale può chiedere documenti supplementari alla direzione di progetto. 3 Se non vi si oppone, l’Ufficio federale assegna al progetto di ricerca un numero di riferimento entro 15 giorni dalla ricezione della notifica o dei documenti richiesti. Comunica tale numero alla direzione di progetto. 4 Dopo la comunicazione del numero di riferimento, il progetto di ricerca può essere avviato.

Art. 21 Nuova valutazione e ritiro del preavviso favorevole 1 La Commissione d’etica può procedere a una nuova valutazione di un progetto di ricerca e, se del caso, ritirare il suo preavviso favorevole se nuove conoscenze scien- tifiche e una conseguente modifica della valutazione etica lo esigono. 2 Essa comunica senza indugio il ritiro del suo preavviso favorevole alla direzione di progetto e all’Ufficio federale. 3 La Commissione d’etica comunica senza indugio all’Ufficio federale eventuali irregolarità nello svolgimento del progetto di ricerca.

Medicina e dignità umana

8

810.311

Sezione 8: Modifiche di progetti

Art. 22 1 Chi deriva cellule staminali embrionali, svolge un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione, conserva embrioni soprannumerari oppure importa o esporta cellule staminali embrionali è tenuto a notificare all’Ufficio fede- rale le modifiche sostanziali che prevede di apportare al progetto interessato. 2 Chi svolge un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali è tenuto a noti- ficare alla Commissione d’etica e all’Ufficio federale le modifiche sostanziali che prevede di apportare al piano di ricerca. 3 L’Ufficio federale rispettivamente la Commissione d’etica e l’Ufficio federale esprimono il loro parere entro 30 giorni dalla ricezione della notifica. 4 Un progetto di cui al capoverso 1 può essere proseguito conformemente alle modi- fiche previste soltanto se l’Ufficio federale rilascia una nuova autorizzazione. 5 Un progetto di ricerca di cui al capoverso 2 può essere proseguito conformemente al piano di ricerca modificato soltanto se la Commissione d’etica rilascia un nuovo preavviso favorevole e l’Ufficio federale rilascia un nuovo nullaosta al progetto.

Sezione 9: Obbligo di notifica e di rapporto

Art. 23 Notifica d’interruzione o di conclusione del progetto 1 Chi deriva cellule staminali embrionali o svolge un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione è tenuto a notificare entro 15 giorni all’Ufficio federale l’interruzione o la conclusione della derivazione di cellule staminali o del progetto di ricerca. 2 Chi svolge un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali è tenuto a noti- ficarne entro 15 giorni l’interruzione o la conclusione all’Ufficio federale e alla Commissione d’etica. 3 La notifica dell’interruzione del progetto deve indicarne i motivi.

Art. 24 Rapporto finale 1 Chi deriva cellule staminali embrionali o svolge un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione è tenuto a presentare un rapporto all’Ufficio federale entro sei mesi dall’interruzione o dalla conclusione della derivazione di cellule staminali o del progetto. 2 Chi svolge un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali è tenuto a pre- sentare un rapporto all’Ufficio federale e alla Commissione d’etica entro sei mesi dall’interruzione o dalla conclusione del progetto. 3 Per motivi importanti l’Ufficio federale può abbreviare il termine; può prolungarlo in casi eccezionali su domanda motivata della direzione di progetto.

Ricerca sulle cellule staminali. O

9

810.311

Art. 25 Contenuto del rapporto finale 1 Il rapporto finale deve documentare lo svolgimento e i risultati della derivazione di cellule staminali embrionali, del progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione o del progetto di ricerca con cellule staminali embrionali. 2 Il rapporto finale sulla derivazione di cellule staminali embrionali deve inoltre contenere:

a. il numero di embrioni utilizzati; e b. il numero di cellule staminali embrionali o di linee di cellule staminali deri-

vate e la loro caratterizzazione conformemente all’articolo 29 capoverso 1 lettera b.

3 Il rapporto finale su un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di deriva- zione deve inoltre contenere:

a. il numero di embrioni utilizzati; b. il numero di cellule staminali embrionali o di linee di cellule staminali deri-

vate e la loro caratterizzazione conformemente all’articolo 29 capoverso 1 lettera b, per quanto in relazione al progetto in questione siano derivate cellule staminali;

c. un riassunto dei risultati positivi e negativi ottenuti. 4 Il rapporto finale su un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali deve inoltre contenere il riassunto dei risultati positivi e negativi ottenuti.

Art. 26 Conservazione di cellule staminali embrionali Chi conserva cellule staminali embrionali deve notificare all’Ufficio federale, entro il 1° luglio di ogni anno, il numero di tutte le cellule entrate e uscite, il numero delle linee di cellule staminali depositate e la loro caratterizzazione conformemente all’articolo 29 capoverso 1 lettera b.

Sezione 10: Protezione dei dati

Art. 27 1 I dati che permettono di identificare la coppia interessata non possono essere trasmessi alle persone che partecipano alla derivazione di cellule staminali e ai pro- getti di ricerca. 2 La clinica, che ha eseguito la fecondazione in vitro, assegna un codice all’embrione soprannumerario per anonimizzarlo prima di cederlo per la derivazione di cellule staminali o per un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione.

Medicina e dignità umana

10

810.311

3 La clinica conserva per 10 anni i dati della coppia interessata, il documento espli- cativo, l’originale della dichiarazione di consenso firmata e la chiave di codifica. Le misure di sicurezza concernenti i dati devono essere conformi allo stato della tecnica.

Sezione 11: Registro pubblico

Art. 28 Scopo del registro Il registro di cui all’articolo 18 della legge serve in particolare per:

a. cedere cellule staminali embrionali per progetti di ricerca svolti in Svizzera conformemente all’articolo 9 capoverso 1 lettera c della legge;

b. valutare se per un progetto di ricerca sono disponibili in Svizzera cellule staminali embrionali idonee;

c. offrire una panoramica dei progetti di ricerca in corso o conclusi in Svizzera.

Art. 29 Contenuto del registro 1 Chi deriva cellule staminali embrionali, svolge un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione o un progetto di ricerca con cellule staminali embrionali oppure importa cellule staminali embrionali è tenuto a fornire all’Ufficio federale i seguenti dati:

a. la descrizione del progetto di ricerca nel cui ambito sono derivate o utilizzate le cellule staminali, specificando: 1. il titolo del progetto, 2. lo scopo del progetto, 3. il nome e l’indirizzo della direzione di progetto, 4. la data d’inizio e la durata prevista del progetto;

b. la caratterizzazione delle cellule staminali embrionali derivate o utilizzate nell’ambito del progetto, nonché delle linee di cellule staminali utilizzate; per linee di cellule staminali si intendono le cellule pluripotenti prelevate da cellule di un embrione precoce che possono essere coltivate e moltiplicate in vitro per generazioni e sono caratterizzate da un genotipo e un fenotipo stabili.

2 L’Ufficio federale iscrive nel registro i dati richiesti secondo il capoverso 1 lettera a in caso di rilascio dell’autorizzazione conformemente agli articoli 5, 8 o 13 o di notifica conformemente all’articolo 20. 3 Pubblica nel registro i riassunti conformemente all’articolo 25 capoversi 3 lettera c e 4. 4 Può esigere precisazioni sui dati presentati.

Ricerca sulle cellule staminali. O

11

810.311

Sezione 12: Emolumenti

Art. 30 Calcolo degli emolumenti 1 Gli emolumenti sono calcolati secondo le aliquote previste nell’articolo 31. Nei limiti delle aliquote, gli emolumenti sono stabiliti in base al tempo impiegato e in considerazione delle conoscenze tecniche necessarie. 2 Per le prestazioni non esplicitamente menzionate nell’articolo 31, l’importo degli emolumenti è calcolato in base al tempo impiegato. La tariffa oraria varia dai 90 ai 200 franchi a seconda delle conoscenze tecniche necessarie e della classe di funzione del personale esecutivo.

Art. 31 Aliquote degli emolumenti L’Ufficio federale riscuote segnatamente i seguenti emolumenti:

in franchi

a.3 autorizzazione per la derivazione di cellule staminali embrionali da embrioni soprannumerari: rilascio, rinnovo, sospensione, revoca 500–10 000

b.4 autorizzazione per un progetto di ricerca volto a migliorare il processo di derivazione: rilascio, rinnovo, sospensione, revoca 500–10 000

c.5 autorizzazione per la conservazione di embrioni soprannu- merari: rilascio, rinnovo, sospensione, revoca 250– 5 000

d.6 autorizzazione per l’importazione o l’esportazione di cellule staminali embrionali: rilascio, rinnovo, sospensione, revoca 500–10 000

e. ispezione (senza preparazione né rapporto) per giorno 1 000–20 000 f. attestazioni, rapporti 200– 2 000

Art. 32 Supplemento L’Ufficio federale può riscuotere un supplemento fino al 50 per cento degli emolu- menti se:

a. su domanda, la prestazione è fornita con urgenza o al di fuori del normale orario lavorativo;

b. la prestazione è di portata eccezionale o comporta difficoltà particolari.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1201). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1201). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1201). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1201).

Medicina e dignità umana

12

810.311

Art. 33 Spese Oltre agli emolumenti, sono fatturate le spese per le singole prestazioni, segnata- mente:

a. gli onorari per i membri delle Commissioni, i periti e gli incaricati; b. le spese per l’assunzione di prove, le analisi scientifiche, gli esami particolari

o la ricerca di documenti; c. le spese di viaggio e di trasporto; d. le spese per analisi in laboratori propri o di terzi; e. le spese per lavori che l’Ufficio federale affida a terzi.

Sezione 13: Moduli

Art. 34 L’Ufficio federale può prescrivere l’impiego di moduli per:

a. la procedura di autorizzazione secondo gli articoli 5, 8, 11, 13 e 15; b. adempiere l’obbligo di notifica e di rapporto secondo gli articoli 20, 23 e 24; c. la rilevazione dei dati nell’ambito del registro pubblico.

Sezione 14: Entrata in vigore

Art. 35 La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2005.