关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

意大利

IT121

返回

Decreto Ministeriale 21 luglio 2011 n. 14223 Modalita' di smarchiatura di un prodotto certificato come DOP o IGP

 Decreto Ministeriale 21 luglio 2011 n. 14223 Modalita' di smarchiatura di un prodotto certificato come DOP o IGP

Jfu u�éw /t0�érpAe aywg (,

I I

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione dell indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi deriva ti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999 ed in particolare l' rticolo 14, comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visto il ecreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblic italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geo rafiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297 che vieta la det nzione per la commercializzazione o l'immissione al consumo di prodotti privi della indicazion della denominazione protetta già certificati conformi ad essa;

Visto il ecreto-Iegge 25 settembre 2009, n. 135 come convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, re ante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze dell Corte di giustizia delle Comunità europee ed in particolare l'art. 16, comma 8 bis che modifica l articolo l del decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297 consentendo la smarchiatura di prodotti già certificati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica prot tta, previa autorizzazione del Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento i riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali;

Visto il citato art. 16, comma 8 bis che prevede altresì che il Ministro delle politiche agricole alimen arie forestali individui con apposito decreto le condizioni e le modalità legate all'attività di sm rchiatura;

Conside ato che la smarchiatura di un prodotto DOP o IGP già certificato può consentire, in talune condizio i, la salvaguardia e la competitività del prodotto;

Ritenuttl necessario individuare le condizioni e le modalità legate all'attività di smarchiatura co ì come previsto dall'art. 16, comma 8 bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 come conve ito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,

D G S A Q - S e g r e t e r i a - P r o t . U s c i t a N . 0 0 1 4 2 2 3 d e l 2 1 / 0 7 / 2 0 1 1

I

f,j�tn,iJ-?to /t0dC&àhe c;?u.:c (

derivant" r

r

co5 convertto

I

Visto il egolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle ndicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la l gge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999 ed in particola e l' icolo 14, comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle OP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento el Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visto il d creto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in pplicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92" relativo alla protezione delle indicazioni geogr fiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

icolare l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297 ione per la commercializzazione o l'immissione al consumo di prodotti privi

della indicazione ella denominazione protetta già certificati conformi ad essa;

Visto il d creto-Iegge 25 settembre 2009, n. 135 come convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, rec te disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della orte di giustizia delle Comunità europee ed in particolare l'art. 16, comma 8 bis che modifica l' icolo 1 del decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297 consentendo la smarchiatura di rodotti già certificati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica prote a, previa autorizzazione del Consorzio di tutela ovvero, in mancanza del provvedimento d· riconoscimento del Consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali;

Visto il c·tato a t. 16, comma 8 bis che prevede altresì che il Ministro delle politiche agricole aliment ie forestali individui con apposito decreto le condizioni e le modalità legate all'attività di sm chiatura;

Consider�to che la smarchiatura di un prodotto DOP o IGP già certificato può consentire, in talune condizionq la salvaguardia e la competitività del prodotto;

Ritenuto necessario individuare le condizioni e le modalità legate alI'attività di smarchiatura come previsto dall'art. 16, comma 8 bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 come dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,

!

I

�Uok (ùtime?/l U: e aYM

ffu/kwXio �:c�

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

l. presen e

l'ambito di i lo

i e

preceden e

dotti

Il decreto, in attuazione dell'articolo 16, comma 8 bis del decreto-legge 25 settembr 2009, n. 135 come convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 individua

applicazione dell'art. 1 commi 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 297/04 nonché le condizio e le modalità attraverso le quali i Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'artic 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ovvero, in mancanza del provvedi ento di riconoscimento del Consorzio, il Ministero delle politiche agricole alimentar e forestali, possono autorizzare la smarchiatura di un prodotto già certificato come D P o IGP.

2. Le opera ioni di smarchiatura effettuate ai sensi del presente decreto non realizzano la fattispeci di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 297/04.

Art. 2

(Smarchiatura dei prodotti)

1. Per sma chiatura dei prodotti si intende la rimozione, dai prodotti già certificati dall'orga ismo di controllo come DOP o IGP e detenuti per la commercializzazione o l'immissi ne al consumo, di quegli elementi che distinguono e identificano in modo specifico prodotti che hanno terminato l'iter certificativo previsto dal disciplinare di produzio di riferimento e dalla relative disposizioni applicative e che possono legittima ente fruire della DOP o dell'IGP.

2. Si consi erano come prodotti "già certificati come DOP o IGP", ai sensi del comma e dell'art. 1 commi 2 e 2-bis del d.lgs. n. 297/04, quei prodotti che hanno

concluso positivamente e in modo definitivo l'iter di certificazione avendo ottenuto l'atto certificati o formale dell'organismo di controllo preposto e sono detenuti per la commerc alizzazione o l'immissione al consumo tal quali, senza dover essere sottoposti ad ulteriori si di lavorazione e/o certificazione.

3. Per i pr già certificati non detenuti per la commercializzazione o l'immissione al consumo, ma per ulteriori operazioni di lavorazione (quali ad esempio l'affettamento, la grattugiat ra, il porzionamento, ecc.) e successivo confezionamento, si considera certificaz one finale così come previsto dal disciplinare, ai sensi del presente decreto, solo quella ch certifica il rispetto del disciplinare relativamente ai prodotti confezionati finali, detenuti er l'immissione al consumo o la commercializzazione tal quali.

4. Le opera ioni che comportano la rimozione degli elementi che distinguono e identificano in modo sp cifico i prodotti destinati a DOP o IGP, effettuate nelle fasi di lavorazioni e/o confezio amento intermedie, prima della certificazione finale come definita dai precedenti commi 2 e 3, non riguardando prodotti destinati alla commercializzazione o all'immissione

ef

5.

6.

al consu o, non sono soggette all'obbligo di autorizzazione di cui all'art. 1 comma 2 bis del d.lgs. n. 97/04. Le operazioni di smarchiatura di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 devono essere ettuate nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 3.

La smar iatura può essere effettuata purché non determini distorsioni del mercato e della

Può esse e autorizzata la smarchiatura solo di quei prodotti per i quali il soggetto immesso nel sogg to di controllo non abbia usufruito, per gli stessi, di contributi pubblici.

Art. 3

(Esercizio della facoltà di smarchiatura)

1. Il sogget o che ha necessità di smarchiare il prodotto già certificato è tenuto a chiederlo al Consorzi di tutela della DOP o della IGP riconosciuto con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi della legge 526/1999 ed effettuare tale attività el rispetto di quanto previsto dal regolamento emanato dallo stesso Consorzio di tutela ed approvato dallo stesso Ministero.

2. In manc nza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio di tutela, il soggetto che ha neces ità di smarchiare il prodotto già certificato dovrà avanzare istanza al Ministero delle poI tiche agricole alimentari e forestali che, valutata la richiesta, concederà - se del caso - ta e facoltà al soggetto richiedente.

I Art. 4j (Regolamenti di smarchiatura) 1. I Consor i di tutela delle DOP e delle IGP, incaricati con provvedimento del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, adottano un proprio regolamento di smarchiatura sulla bas delle esigenze specifiche di ciascun prodotto.

2. Il regola ento di cui al precedente comma deve almeno contenere:

• d finizione dei criteri di rilascio dell'autorizzazione alla smarchiatura che non d terminino la distorsione del mercato e della concorrenza;

• m dalità di individuazione della quantità esatta di prodotto da sottoporre a s archiatura;

• m dalità di controllo o procedure di autocontrollo e documentazione delle attività di s archiatura;

• mldalità e tempi di comunicazione all'organismo di controllo delle attività di s archiatura;

• di ieto di utilizzare sul prodotto smarchiato la denominazione protetta, le diciture

af:/h�od:ér;cAe o�e-{Jlér/t:

regOlaxento Minister

I delle

decre}o successro

�4:C:ok '

{Z/�-C/?�U

lff,��u�u1� l ' I I

<4enominazione d'origine protetta> o <indicazione geografica protetta> ed i simboli c9munitari ad esse associati.

di cui al presente articolo è trasmesso, a cura del Consorzio di tutela, al politiche agricole alimentari e forestali per la necessaria approvazione.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

e/o per i quali è stata rilasciata autorizzazione alla smarchiatura alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere posti in

commerc o entro 180 (centottanta) giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

2. Qualora 'autorizzazione concessa dal Ministero nelle more dell'emanazione del presente decreto r sultasse conforme ai criteri indicati nel presente decreto, i prodotti potranno essere commerc alizzati senza limitazioni temporali.

t

Il presente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno alla sua pubblicazione.

I�

3. Il

1. I prodott smarchiati anterior ente

I