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Ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016 sulle tasse (stato 1° luglio 2019)

 Ordinanza dell'IPI del 14 giugno 2016 sulle tasse (OTa-IPI) (Stato 1° luglio 2019)

232.148 Ordinanza dell’IPI sulle tasse (OTa-IPI)

del 14 giugno 2016 (Stato 1° luglio 2019)

Approvata dal Consiglio federale il 2 dicembre 2016

L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19951 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (LIPI), ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina le tasse che l’IPI riscuote per lo svolgimento dei suoi compiti sovrani; sono fatte salve le convenzioni internazionali applicabili.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.

Art. 3 Tariffe delle tasse 1 Le tasse che devono essere versate secondo la LIPI, come pure secondo la legge del 9 ottobre 19923 sul diritto d’autore (LDA), la legge del 9 ottobre 19924 sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 20016 sul design (LDes), la legge del 25 giugno 19547 sui brevet- ti (LBI), la legge del 20 marzo 20098 sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell’allegato. 2 Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l’IPI può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo e gli esborsi. La tariffa oraria è definita al numero 7 dell’allegato.

RU 2016 4845 1 RS 172.010.31 2 RS 172.041.1 3 RS 231.1 4 RS 231.2 5 RS 232.11 6 RS 232.12 7 RS 232.14 8 RS 935.62

1

232.148 Proprietà industriale

3 Il Consiglio dell’IPI può adeguare le tariffe all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo all’inizio di un esercizio finanziario dell’IPI, sempre che dal 1° gennaio 2017 o dall’ultimo adeguamento l’aumento sia pari o superiore al 5 per cento.

Art. 4 Pagamento 1 Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall’IPI. 2 Sono fatte salve le disposizioni degli atti normativi di cui all’articolo 3 capover- so 1.

Art. 5 Modi di pagamento Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

a. mediante pagamento o bonifico su un apposito conto dell’IPI; b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall’IPI.

Art. 6 Dati inerenti al pagamento 1 Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua, nonché i dati che permettono di determinare facilmente l’oggetto del pagamento. Anziché descrivere la tassa è possibile indicare il codice corrispondente secondo l’allegato. 2 Se i dati necessari mancano, l’IPI invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l’oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall’IPI, il pagamento è considerato non avvenuto.

Art. 7 Data e validità del pagamento 1 È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell’IPI è stato accredita- to. 2 Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l’importo dovuto è versato alla Posta Svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’IPI.

Art. 8 Pagamento mediante autorizzazione di addebito 1 In caso di pagamento mediante un modo di pagamento autorizzato dall’IPI in base a un’autorizzazione di addebito, quale una carta di credito o un ordine di addebito, è considerato giorno del pagamento quello in cui l’IPI riceve l’autorizzazione di addebito per la tassa specifica. Qualora l’autorizzazione riguardi una tassa per la quale l’IPI non ha ancora emesso una fattura, è considerato giorno del pagamento quello in cui è emessa la fattura. 2 Il pagamento è valido unicamente se la somma, all’occorrenza dedotta la commis- sione riscossa dal fornitore di servizi finanziari, è accreditata su un conto dell’IPI.

2

Tasse. O dell’IPI 232.148

3 Se, in seguito a un reclamo della persona che ha effettuato il pagamento, l’IPI è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa al fornitore di servizi finanziari, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l’IPI può richiedere una tassa speciale di elaborazione; quest’ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi. 4 L’IPI può esigere che le autorizzazioni di addebito siano trasmesse elettronica- mente. Pubblica i dettagli tecnici in una forma adeguata.

Art. 9 Pagamento tempestivo 1 Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L’IPI non accetta pagamenti parziali; ove l’equità lo richieda, può ignorare somme mancanti di entità esigua senza pregiudicare i diritti della persona debitrice. 2 La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.

Art. 10 Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica 1 Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l’IPI può accordare una riduzione delle tasse. 2 La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.

Art. 11 Disposizioni transitorie 1 Le modalità di pagamento e l’ammontare delle tasse dovute per un evento antece- dente il 1° gennaio 2017 si fondano sul diritto previgente. 2 La disposizione transitoria di cui al capoverso 1 si applica per analogia anche in caso di successive modifiche delle modalità di pagamento e dell’ammontare delle tasse.

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo Il regolamento del 28 aprile 19979 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è abrogato.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

[RU 1997 2173, 1999 2632, 2005 2323, 2006 4487, 2007 4477 n. VI, 2008 1897, 2011 2251, 2013 1307, 2016 1049]

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232.148 Proprietà industriale

Allegato10 (art. 3 cpv. 1 e 2, nonché 6 cpv. 1)

Tariffe delle tasse

1. Tasse riscosse in materia di marchi e indicazioni geografiche

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 28 cpv. 3 Art. 18 cpv. 1

LPM11 OPM12

Tassa di deposito 1000 550.–

Art. 18 cpv. 2 OPM Soprattassa per ogni classe supplementare

1100 100.–

Art. 18a OPM Tassa per la procedura d’esame accelerata 1200 400.–

Art. 31 cpv. 2 LPM Tassa di opposizione 1300 800.– Art. 10 cpv. 2 Art. 26 cpv. 4

LPM OPM

Tassa di proroga 1400 700.–

Art. 26 cpv. 5 OPM Soprattassa in caso di pagamento dopo la scadenza della registrazione

1450 50.–

Art. 17a OPM Tassa per il proseguimento della procedura

1500 100.–

Art. 45 cpv. 2 Art. 47 cpv. 4

LPM OPM

Tassa nazionale per la richiesta di una registrazione internazionale

1600 100.–

Art. 45 cpv. 2 LPM Tassa individuale per la designazione Art. 8 cpv. 7 PM13 della Svizzera

– per tre classi 1700 450.– – per ogni classe supplementare 1730 50.– Tassa individuale per il rinnovo 1760 500.–

Art. 35a cpv. 3 LPM Tassa di cancellazione 1800 800.– Art. 50a cpv. 3 LPM Tasse riscosse in relazione al registro Art. 14 O-DOP/ delle indicazioni geografiche:

IGP14 – Tassa d’iscrizione 1900 4000.–

10 Aggiornato dai n. I delle O dell’IPI del 13 giu. 2018, approvata dal CF il 21 set. 2018 (RU 2018 3569) e del 31 ott. 2018, approvata dal CF il 17 apr. 2019, in vigore dal 1° lug. 2019 (RU 2019 1577).

11 RS 232.11 12 O del 23 dic. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

(RS 232.111). 13 Prot. del 27 giu. 1989 relativo all’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale

dei marchi (RS 0.232.112.4). 14 O DOP/IGP per prodotti non agricoli, del 2 set. 2015 (RS 232.112.2).

4

Tasse. O dell’IPI 232.148

Articolo Descrizione Codice Fr.

– Tassa di opposizione 1930 2000.– – Tassa per la modifica dell’elenco 1960 800.–

degli obblighi

2. Tasse riscosse in materia di design

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 17 cpv. 1 ODes15

Art. 19 cpv. 2 LDes16 Art. 17 cpv. 2 ODes lett. a

Art. 17 cpv. 2 ODes lett. b

Art. 21 cpv. 3 ODes

Art. 21 cpv. 3 ODes

Art. 31 cpv. 2 LDes

Tassa di registrazione – Tassa di base per il primo periodo

di protezione (1°–5° anno) – per un design depositato

separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo

– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

ma al massimo – Tassa per la pubblicazione per ogni

ulteriore raffigurazione, dalla seconda

Tassa per il rinnovo della protezione – per il secondo periodo (6°–10° anno),

il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno) per ogni periodo di protezione: – per un design depositato

separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo

– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo

ma al massimo Soprattassa in caso di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione Tassa per il proseguimento della procedura

3000 200.–

3100 100.–

3200 700.– 3300 20.–

3400 200.–

3500 100.–

3600 700.– 3650 50.–

3700 100.–

15 O dell’8 mar. 2002 sul design (RS 232.121). 16 RS 232.12

5

232.148 Proprietà industriale

3. Tasse riscosse in materia di brevetti d’invenzione

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 138 cpv. 1 lett. c LBI17 Tassa di deposito 2000 200.– Art. 17a cpv. 1 lett. a OBI18 Art. 49 cpv. 1 OBI Art. 118 cpv. 1 lett. a OBI Art. 124 cpv. 1 lett. c OBI Art. 17a cpv. 1 lett. b OBI Tassa di rivendicazione per ogni 2030 50.– Art. 31a OBI rivendicazione a contare Art. 53a cpv. 1 OBI dall’undicesima Art. 61a cpv. 2 OBI Art. 53 cpv. 1 OBI Tassa di ricerca 2060 500.– Art. 57 cpv. 2 OBI Art. 59 cpv. 2 OBI Art. 17a cpv. 1 lett. c OBI Tassa di esame 2100 500.– Art. 61a OBI Art. 63 cpv. 2 OBI Tassa per la procedura d’esame acce- 2150 200.–

lerata Art. 73 cpv. 2 OBI Tassa di opposizione 2200 800.– Art. 17a cpv. 1 lett. e OBI Tasse annuali Art. 18 OBI – per il 4° anno a contare dal 2340 100.– Art. 18a cpv. 3 OBI deposito Art. 118 cpv. 2 OBI – per il 5° anno a contare dal 2350 120.– Art. 118a OBI deposito

– per il 6° anno a contare dal 2360 140.– deposito

– per il 7° anno a contare dal 2370 160.– deposito

– per l’8° anno a contare dal deposito2380 180.– – per il 9° anno a contare dal 2390 220.–

deposito – per il 10° anno a contare dal 2400 260.–

deposito – per l’11° anno a contare dal 2410 300.–

deposito – per il 12° anno a contare dal 2420 340.–

deposito – per il 13° anno a contare dal 2430 400.–

deposito

RS 232.14 18 O del 19 ott. 1977 sui brevetti (RS 232.141). 17

6

Tasse. O dell’IPI 232.148

Articolo Descrizione Codice Fr.

– per il 14° anno a contare dal deposito

– per il 15° anno a contare dal deposito

– per il 16° anno a contare dal deposito

– per il 17° anno a contare dal deposito

– per il 18° anno a contare dal deposito

– per il 19° anno a contare dal deposito

– per il 20° anno a contare dal deposito

2440

2450

2460

2470

2480

2490

2500

460.–

520.–

600.–

680.–

760.–

860.–

960.–

Art. 18 cpv. 3 OBI Soprattassa 2550 50.– Art. 46a cpv. 2 LBI Tassa di proseguimento della

procedura 2600 100.–

Art. 15 cpv. 2 OBI Tassa di reintegrazione 2650 500.– Art. 96 cpv. 3 OBI Tassa per il trattamento di una

dichiarazione di rinuncia parziale 2700 500.–

Art. 133 cpv. 2 Art. 121 cpv. 1

LBI OBI

Tassa di trasmissione 2800 100.–

Art. 140h cpv. 1 Art. 140z

LBI LBI

Tassa di deposito per certificati protettivi complementari

2900 2500.–

Art. 140q Art. 127b cpv. 3

LBI OBI

Tassa per la richiesta di proroga della durata di protezione di certificati protettivi complementari

2905 1500.–

Art. 140h cpv. 1 Art. 140z Art. 140q Art. 127l

LBI LBI LBI OBI

Tasse annuali per certificati protettivi complementari – per il 1° anno – per il 2° anno – per il 3° anno – per il 4° anno – per il 5° anno – per il 6° anno

2910

1060.– 1160.– 1260.– 1360.– 1460.– 1560.–

Art. 127l cpv. 5 OBI Soprattassa 2950 50.– Art. 140r cpv. 2 Art. 127n cpv. 3

LBI OBI

Richiesta di revoca della proroga della 2960 durata di protezione di certificati protettivi complementari

800.–

Art. 140w Art. 127v cpv. 2

LBI OBI

Tassa per certificati protettivi com- plementari per medicinali pediatrici

2970 3000.–

7

232.148 Proprietà industriale

4. Tasse riscosse in virtù della legge sui consulenti in brevetti

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 12 cpv. 1 Art. 19 cpv. 1

LCB19 LCB

Tassa per l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti

5000 200.–

5. Tasse riscosse in materia di diritto d’autore

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 13 cpv. 1 LIPI Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione – per ogni periodo di 5 minuti iniziato 4000 Ricorso a esperti esterni 4100

15.– spese

6. Tasse riscosse in materia di topografie

Articolo Descrizione Codice Fr.

Art. 14 cpv. 2 LTo20 Tassa per il deposito della domanda d’iscrizione

4500 450.–

7. Tasse diverse di cancelleria

Descrizione Codice Fr.

Autenticazione da parte della Cancelleria federale 5100 spese Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l’articolo 3 capoverso 2, secondo il tempo impiegato – inoltre per ogni periodo di cinque minuti iniziato 5200 15.– Soprattassa per richieste urgenti 5300 fino al 50 %

del- la tassa dovuta

19 RS 935.62 20 RS 231.2

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