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Ordinanza del 19 maggio 2010 concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (stato 1° agosto 2016)

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Ordinanza concernente l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere e la loro sorveglianza sul mercato (Ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE)

del 19 maggio 2010 (Stato 1° agosto 2016)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16a capoverso 2 lettera e, nonché 31 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19951 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 1 La presente ordinanza:

a. stabilisce le deroghe secondo l’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC;

b. disciplina l’immissione in commercio di derrate alimentari fabbricate con- formemente a prescrizioni tecniche estere;

c. disciplina la sorveglianza di prodotti immessi in commercio conformemente a prescrizioni tecniche estere.

2 Le deroghe secondo l’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC sono stabilite all’articolo 2.

Sezione 2: Deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC

Art. 2 Elenco delle deroghe secondo l’articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC

Costituiscono deroghe al principio di cui all’articolo 16a capoverso 1 LOTC: a. i seguenti prodotti trattati con prodotti chimici o contenenti prodotti chimici:

RU 2010 2631 1 RS 946.51

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1. pitture e lacche al piombo nonché prodotti con esse trattati (all. 2.8 dell’O del 18 mag. 20052 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim),

2. pitture e lacche, sigillanti, prodotti tessili, materie plastiche e gomma che contengono cloroparaffine a catena breve vietate secondo l’allegato 1.2 ORRPChim,

3.3 sostanze e preparati pericolosi che non recano sull’etichetta l’indica- zione del fabbricante secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera a dell’ordinanza del 5 giugno 20154 sui prodotti chimici (OPChim), non- ché sostanze e preparati secondo l’articolo 19 OPChim le cui schede di dati di sicurezza non contengono tutti i dati di cui all’allegato 2 numero 3.2 OPChim,

4. sostanze stabili nell’aria nonché preparati e prodotti contenenti simili sostanze che non soddisfano le esigenze di cui agli allegati 1.5, 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 e 2.12 ORRPChim,

5. legno e materiali legnosi che non soddisfano le esigenze di cui all’allegato 2.4 numero 1 e all’allegato 2.17 ORRPChim,

6. detersivi e prodotti di pulizia che contengono fosfati o componenti dif- ficilmente degradabili (complessanti) secondo l’allegato 2.1 numero 2 capoverso 1 lettere a–d nonché l’allegato 2.2 numero 2 capoverso 1 let- tere a e b ORRPChim;

b. le seguenti derrate alimentari: 1. bevande alcoliche dolci per le quali non è indicato il tenore di alcool

secondo l’articolo 3 capoverso 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novem- bre 20055 sulle bevande alcoliche,

2. bevande distillate destinate al consumo sulla cui etichetta non è indicato il nome del produttore svizzero o dell’importatore secondo l’articolo 46 dell’ordinanza del 12 maggio 19996 sull’alcool,

3. tabacchi manufatti e prodotti di sostituzione il cui imballaggio per la vendita al minuto non reca il prezzo di vendita al minuto in franchi svizzeri e la ragione sociale o il numero dell’impegno di garanzia del fabbricante in Svizzera o dell’importatore secondo l’articolo 16 capo- verso 1 lettere a e b della legge del 21 marzo 19697 sull’imposizione del tabacco in combinato disposto con l’articolo 31 dell’ordinanza del 14 ottobre 20098 sull’imposizione del tabacco,

4. prodotti del tabacco e articoli per fumatori con succedanei del tabacco il cui imballaggio non reca le illustrazioni che completano le avvertenze

2 RS 814.81 3 Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. 6 all’O del 5 giu. 2015 sui prodotti chimici in vigore dal

1° lug. 2015 (RU 2015 1903). 4 RS 813.11 5 RS 817.022.110 6 RS 680.11 7 RS 641.31 8 RS 641.311

O sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

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secondo l’articolo 12 capoverso 5 dell’ordinanza del 27 ottobre 20049 sul tabacco in combinato disposto con l’ordinanza del DFI del 10 dicembre 200710 concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco,

5.11 ... 6. uova di consumo in guscio, uova al tegamino, uova cotte nonché uova

cotte e sbucciate (uova contenute in preparazioni gastronomiche) provenienti da allevamento in batteria di pollame non autorizzato in Svizzera prive di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 4 e 5 dell’ordinanza del 26 novembre 200312 sulle dichiarazioni agricole (ODAgr),

7. derrate alimentari prive di una dichiarazione riguardo alle miscele casuali con sostanze allergeniche secondo l’articolo 8 capoverso 3 OCDerr,

8. derrate alimentari che recano una menzione riguardo alla fabbricazione senza ricorso alla tecnologia genetica non conforme alle esigenze di cui all’articolo 7 capoversi 8 e 9 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200513 concernente le derrate alimentari geneticamente modificate,

9. derrate alimentari fabbricate con procedimenti soggetti ad autorizza- zione secondo l’articolo 20 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novem- bre 200514 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, nonché derrate alimentari, additivi e coadiuvanti tecnologici che sono OGM, li conten- gono o ne sono stati ricavati e che necessitano dell’autorizzazione secondo l’articolo 22 della suddetta ordinanza,

10. alimenti di complemento secondo l’articolo 20 e integratori alimentari secondo l’articolo 22 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200515 sugli alimenti speciali che non soddisfano le prescrizioni della suddetta ordinanza,

11. carne, preparazioni a base di carne e prodotti carnei di conigli domestici allevati secondo forme di tenuta non autorizzate in Svizzera e che sono privi di una dichiarazione secondo gli articoli 2, 3 e 5 ODAgr;

c. i seguenti altri prodotti: 1. tessili che non soddisfano le esigenze in materia di infiammabilità e di

combustibilità dei materiali tessili di cui agli articoli 16–20 dell’ordi- nanza del DFI del 23 novembre 200516 sugli oggetti che vengono a con- tatto con il corpo umano,

9 RS 817.06 10 RS 817.064 11 Abrogato dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5821). 12 RS 916.51 13 RS 817.022.51 14 RS 817.02 15 RS 817.022.104 16 RS 817.023.41

Commercio con l’estero

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2. infrastrutture ferroviarie e veicoli ferroviari non conformi alle prescri- zioni tecniche svizzere rilevanti in materia di sicurezza previste dai seguenti atti normativi: – legge federale del 20 dicembre 195717 sulle ferrovie – ordinanza del 23 novembre 198318 sulle ferrovie – disposizioni d’esecuzione del 22 maggio 200619 dell’ordinanza

sulle ferrovie, 6a revisione – legge del 24 giugno 190220 sugli impianti elettrici – ordinanza del 5 dicembre 199421 sulle installazioni elettriche delle

ferrovie – disposizioni d’esecuzione degli atti normativi menzionati nel pre-

sente numero, 3.22 i seguenti apparecchi con una potenza termica pari o inferiore a 350 kW

nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all’allegato 4 dell’ordinanza del 16 dicembre 198523 contro l’inquinamento atmosfe- rico (OIAt), non rientrano nel campo d’applicazione di una norma tec- nica armonizzata designata di cui all’articolo 12 della legge federale del 21 marzo 201424 concernente i prodotti da costruzione (LProdC) e per gli stessi non è stata rilasciata alcuna valutazione tecnica europea di cui all’articolo 13 LProdC: – bruciatori ad aria soffiata alimentati con olio da riscaldamento ex-

tra leggero o gas – caldaie per bruciatori ad aria soffiata alimentati con olio da riscal-

damento extra leggero o gas – caldaie e generatori di calore a circolazione con bruciatore atmo-

sferico a olio o gas – scaldacqua ad azione istantanea a gas con una potenza termica su-

periore a 35 kW o scaldacqua a gas ad accumulazione con una ca- pienza superiore a 30 litri

17 RS 742.101 18 RS 742.141.1 19 RS 742.141.11 20 RS 734.0 21 [RU 1995 1024, 1997 1008 all. n. 5 1016 all. 5, 1998 54 all. n. 6, 2000 741 art. 10 n. 1

762 n. II 5, 2009 6243 all. 3 n. 6. RU 2011 6233 all. 2 n. I] 22 Nuovo testo giusta il n. III dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015

(RU 2015 4171). 23 RS 814.318.142.1 24 RS 933.0

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– impianti a combustione alimentati con legna e carbone; per questi impianti non si applicano le ultime due condizioni menzionate nel- la frase introduttiva se gli Stati membri dello Spazio economico europeo possono emanare a livello nazionale prescrizioni relative alle emissioni e al rendimento in deroga al regolamento (UE) n. 2015/118525,

4. i lavori soggetti alla legge del 20 giugno 193326 sul controllo dei metalli preziosi che non soddisfano le prescrizioni in materia di titoli e di desi- gnazione, caratterizzazione e composizione materiale di cui agli arti- coli 1–3 e 5–21 della suddetta legge,

5.27 i seguenti apparecchi che non rispettano le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 7, 10 e 11 e alle appendici 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.9 e 3.9 dell’ordinanza del 7 dicembre 199828 sull’energia: – serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore con

un volume utile ≤ 500 litri – frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative

combinazioni – asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete – forni elettrici con raccordo alla rete – set top box complessi con raccordo alla rete – macchine da caffè elettriche per uso domestico con raccordo alla

rete, 6.29 legno e prodotti del legno soggetti all’ordinanza del 4 giugno 201030

sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno, che non soddisfano le prescrizioni in materia di dichiarazione di cui agli arti- coli 2–4 di detta ordinanza,

7.31 macchine di cantiere secondo l’articolo 19a OIAt32 se non soddisfano i requisiti di cui all’allegato 4 numero 3 OIAt,

8.33 pellicce e prodotti di pellicceria soggetti all’ordinanza del 7 dicembre 201234 sulla dichiarazione delle pellicce, non conformi alle prescrizioni

25 Regolamento (UE) n. 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscal- damento d’ambiente locale a combustibile solido, versione secondo GU L 193 del 21.07.2015, pag. 1.

26 RS 941.31 27 Nuovo testo giusta il n. III 2 dell’O del 22 giu. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016

(RU 2016 2479). 28 RS 730.01 29 Introdotto dall’art. 10 dell’O del 4 giu. 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e

i prodotti del legno, in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 2873). 30 RS 944.021 31 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 29 giu. 2011 concernente adeguamenti di ordinanze

nel settore ambientale, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3379). 32 RS 814.318.142.1 33 Introdotto dall’art. 13 dell’O del 7 dic. 2012 sulla dichiarazione delle pellicce, in vigore

dal 1° mar. 2013 (RU 2013 579). 34 RS 944.022

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di cui agli articoli 3–7 dell’ordinanza suddetta, relative alla dichiara- zione,

9.35 i contatori d’elettricità diversi dai contatori di energia attiva per i quali il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha emanato disposizioni in virtù dell’articolo 33 dell’ordinanza del 15 febbraio 200636 sugli stru- menti di misurazione, segnatamente i contatori d’elettricità per la misu- razione dell’energia reattiva, la misurazione della potenza e la creazione del profilo di carico,

10.37pellet e mattonelle in legno allo stato naturale, nella misura in cui non soddisfano le esigenze di cui all’allegato 5 cifra 32 OIAt.

Art. 3 Controllo delle deroghe di cui all’articolo 2 Le deroghe di cui all’articolo 2 sono controllate:

a. dal Dipartimento competente per la corrispondente prescrizione tecnica svizzera se l’Unione europea (UE) emana nuove prescrizioni armonizzate nei settori menzionati all’articolo 2 o modifica quelle esistenti;

b. dal Consiglio federale su richiesta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)38, ogni cinque anni.

Sezione 3: Derrate alimentari

Art. 4 Domanda di autorizzazione 1 Possono presentare una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 16c LOTC:

a. i cittadini svizzeri e stranieri che commerciano derrate alimentari alle quali si applica l’articolo 16a capoverso 1 LOTC;

b. i produttori stranieri di derrate alimentari alle quali si applica l’articolo 16a capoverso 1 LOTC;

c. i produttori di derrate alimentari in Svizzera che intendono immettere in commercio anche in Svizzera la derrata alimentare destinata all’esportazione nell’UE o nello Spazio economico europeo (SEE);

d. i produttori di derrate alimentari in Svizzera che producono unicamente per il mercato interno.

2 La domanda include: a. il nome e l’indirizzo del richiedente e un recapito in Svizzera;

35 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ago. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3121). 36 RS 941.210 37 Introdotto dal n. III dell’O del 14 ott. 2015, in vigore dal 16 nov. 2015 (RU 2015 4171). 38 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione

dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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b. un campione di imballaggio munito dell’etichetta originale o di una sua riproduzione in forma stampata o elettronica;

c. indicazioni sulla composizione e sulle specificazioni essenziali della derrata alimentare;

d. indicazioni sulle disposizioni del diritto svizzero che non sono osservate; e. la prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche

dell’UE oppure, nel caso in cui il diritto dell’UE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, la prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro dell’UE o dello SEE;

f. documenti o considerazioni in cui si rende verosimile che la derrata alimen- tare è legalmente immessa in commercio nel Paese alle cui prescrizioni si fa riferimento; i richiedenti di cui al capoverso 1 lettera d rendono verosimile che una derrata alimentare corrispondente è legalmente immessa in commer- cio nel Paese alle cui prescrizioni si fa riferimento.

3 È considerata prova ai sensi del capoverso 2 lettera e una dichiarazione del richie- dente secondo cui la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche deter- minanti di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a LOTC; gli atti normativi corri- spondenti e la relativa fonte ufficiale sono indicati. 4 La domanda è redatta in una lingua ufficiale della Confederazione. I dati e la documentazione possono essere redatti in inglese ed essere presentati su supporto elettronico invece che su supporto cartaceo. L’Ufficio federale della sicurezza ali- mentare e di veterinaria (USAV)39 può esigere che le prescrizioni tecniche determi- nanti siano tradotte in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

Art. 5 Verifica della completezza 1 L’USAV verifica se la domanda è completa. 2 L’USAV conferma senza indugio e per scritto la ricezione della domanda e concede, se necessario, un termine supplementare adeguato per completarla. Fino alla presentazione dei complementi richiesti, il termine di cui all’articolo 16d capo- verso 4 LOTC è sospeso. 3 Se le indicazioni necessarie non sono presentate entro il termine stabilito, l’USAV non entra nel merito della domanda.

Art. 6 Informazione sul prodotto 1 L’USAV verifica se il campione di imballaggio etichettato soddisfa le esigenze in materia di informazione sul prodotto di cui all’articolo 16e LOTC. 2 Se l’informazione sul prodotto soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, l’USAV può chiedere la modifica di tale informazione, compresa la denominazione specifica,

39 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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soltanto se, senza tale modifica, la derrata alimentare pregiudicherebbe la sicurezza e la salute delle persone. 3 Sono fatte salve:

a. le disposizioni del diritto in materia di indicazioni di provenienza concer- nenti la valorizzazione della provenienza svizzera secondo la legge del 28 agosto 199240 sulla protezione dei marchi;

b. le disposizioni sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indi- cazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati secondo l’ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 199741.

Art. 7 Decisioni di portata generale 1 Le decisioni di portata generale di cui all’articolo 16d capoverso 2 LOTC sono pubblicate nel Foglio federale. 2 Il passaggio in giudicato delle decisioni è pubblicato nel Foglio federale. 3 L’USAV informa senza indugio gli organi cantonali di esecuzione e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) in merito alla pubblicazione di una decisione di portata generale e al suo passaggio in giudicato. 4 La reiezione di una domanda avviene sotto forma di decisione individuale; la SECO viene informata in merito. 5 Per il resto, la procedura di autorizzazione è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196842 sulla procedura amministrativa.

Art. 8 Contenuto delle decisioni di portata generale 1 Le decisioni di portata generale di cui all’articolo 16d capoverso 2 LOTC inclu- dono:

a. una descrizione che permetta di identificare la derrata alimentare; b. la menzione degli atti normativi esteri alle cui prescrizioni la derrata alimen-

tare è conforme, con indicazione della relativa fonte ufficiale; c. l’indicazione dello Stato membro dell’UE o dello SEE in cui la derrata

alimentare è stata legalmente immessa in commercio; d. una menzione secondo cui le prescrizioni svizzere in materia di protezione

dei lavoratori e di protezione degli animali devono essere osservate se le derrate alimentari sono fabbricate in Svizzera.

2 La descrizione che permette di identificare la derrata alimentare è quanto più generica possibile. Può differire dalla denominazione specifica utilizzata dal diritto svizzero per designare la derrata alimentare corrispondente.

40 RS 232.11 41 RS 910.12 42 RS 172.021

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Art. 9 Effetti della decisione di portata generale La decisione di portata generale è valida per le derrate alimentari dello stesso genere:

a. provenienti da uno Stato membro dell’UE o dello SEE, se tali derrate: 1. sono conformi alla descrizione che permette di identificare la derrata

alimentare figurante nella decisione di portata generale, 2. sono conformi alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di

portata generale, e 3. sono legalmente immesse in commercio nello Stato membro dell’UE o

dello SEE alle cui prescrizioni si fa riferimento; b. provenienti dalla Svizzera, se tali derrate:

1. sono conformi alla descrizione che permette di identificare la derrata alimentare figurante nella decisione di portata generale,

2. sono conformi alle prescrizioni tecniche su cui si basa la decisione di portata generale, e

3. sono fabbricate conformemente alle prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali.

Art. 10 Modifica delle prescrizioni tecniche 1 Se le prescrizioni tecniche applicabili a una derrata alimentare sono modificate, tale derrata deve essere conforme alle nuove prescrizioni. 2 Se le prescrizioni tecniche su cui si basa una decisione di portata generale concer- nente derrate alimentari sono modificate in modo tale da minacciare un interesse pubblico di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e LOTC, l’USAV revoca tale decisione.

Art. 10a43 Esclusione dell’autorizzazione per determinati prodotti agricoli Ai produttori in Svizzera non è rilasciata un’autorizzazione secondo l’articolo 16c LOTC per i seguenti prodotti agricoli:

a. prodotti agricoli e derrate alimentari da essi ottenute, recanti una designazio- ne conformemente all’ordinanza del 25 maggio 201144 sulle designazioni «montagna» e «alpe»;

b. vini sottostanti all’ordinanza del DFI del 23 novembre 200545 sulle bevande alcoliche;

c. prodotti e derrate alimentari, recanti una designazione conformemente all’ordinanza del 22 settembre 199746 sull’agricoltura biologica.

43 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5821). 44 RS 910.19 45 RS 817.022.110 46 RS 910.18

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Art. 11 Emolumenti L’USAV percepisce un emolumento forfetario di 500 franchi per il trattamento di una domanda di autorizzazione.

Sezione 4: Sorveglianza del mercato

Art. 12 Presentazione delle informazioni necessarie 1 L’organo di esecuzione accorda a chi immette un prodotto in commercio un termi- ne adeguato per presentare le prove, le informazioni e i campioni di cui all’artico- lo 19 capoverso 1 LOTC. 2 È considerata prova ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera a LOTC una dichiarazione di chi immette un prodotto in commercio secondo cui il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche determinanti di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a LOTC; gli atti normativi corrispondenti e la relativa fonte ufficiale sono indicati. Se tali prescrizioni prevedono una dichiarazione di conformità o un certi- ficato di conformità, occorre presentare tale dichiarazione o certificato. 3 L’organo di esecuzione può esigere che le prescrizioni tecniche determinanti siano tradotte in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

Art. 13 Forma e svolgimento della sorveglianza del mercato 1 Le misure contro prodotti immessi in commercio in Svizzera in virtù dell’arti- colo 16a capoverso 1 LOTC sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale secondo gli articoli 19 capoverso 7 e 20 capoverso 5 LOTC. Se riguarda unicamente alcuni esemplari o una serie di un prodotto, una misura può essere adottata sotto forma di decisione individuale. 2 Se un prodotto è immesso in commercio in virtù di un accordo internazionale, la sorveglianza del mercato avviene conformemente a tale accordo e, a titolo sussidia- rio, conformemente alle disposizioni di diritto interno determinanti per il relativo prodotto. 3 Se un prodotto è immesso in commercio in virtù di prescrizioni tecniche svizzere, la sorveglianza del mercato avviene conformemente a tali prescrizioni. Per le derrate alimentari la cui immissione in commercio non è stata autorizzata con una decisione di portata generale, la sorveglianza del mercato avviene conformemente alla legisla- zione sulle derrate alimentari.

Art. 14 Misure degli organi cantonali di esecuzione 1 Prima di chiedere all’autorità competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale, l’organo cantonale di esecuzione consulta chi immette un prodotto in commercio. 2 L’autorità della Confederazione si pronuncia entro due mesi sulle misure chieste dall’organo cantonale di esecuzione.

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3 Se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e LOTC, gli organi cantonali di esecuzione dispongono misure cautelari. Queste ultime sono comunicate senza indugio all’autorità competente della Confederazione. 4 Le misure cautelari di un organo cantonale di esecuzione rimangono in vigore fino alla decisione dell’autorità competente della Confederazione, ma al massimo per due mesi. 5 Prima di una contestazione, l’organo cantonale di controllo per le derrate alimen- tari sottopone all’USAV:

a. domande riguardo all’interpretazione di decisioni di portata generale secon- do l’articolo 16d capoverso 2 LOTC; e

b. domande riguardo all’omogeneità di una derrata alimentare conformemente all’articolo 9.

Art. 15 Pubblicazione delle misure 1 Se l’autorità competente della Confederazione adotta misure secondo l’articolo 20 LOTC sotto forma di una decisione di portata generale conformemente all’arti- colo 19 capoverso 7 LOTC, la decisione è pubblicata nel Foglio federale. 2 L’autorità competente della Confederazione pubblica il passaggio in giudicato della decisione di portata generale nel Foglio federale 3 L’autorità competente della Confederazione informa senza indugio l’organo canto- nale di esecuzione competente, la SECO e la Commissione della concorrenza in merito alla pubblicazione di una decisione generale e al suo passaggio in giudicato.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 16 Aggiornamento degli elenchi di cui all’articolo 31 capoverso 2 LOTC

1 Le autorità federali competenti per la preparazione, l’adozione o la modifica di prescrizioni tecniche comunicano alla SECO le novità riguardo:

a. ai prodotti soggetti a omologazione; b. alle sostanze soggette all’obbligo di notifica secondo la legislazione in mate-

ria di prodotti chimici; c. ai prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d’importazione; d. ai prodotti soggetti a un divieto d’importazione.

2 La SECO tiene e aggiorna l’elenco di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera a LOTC. 3 L’USAV tiene e aggiorna l’elenco di cui all’articolo 31 capoverso 2 lettera b LOTC.

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Art. 17 Aggiornamento dell’articolo 2 Il DEFR modifica l’articolo 2 della presente ordinanza in funzione di ulteriori elabo- razioni delle ordinanze dipartimentali a cui si fa riferimento.

Art. 18 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Le indicazioni sulla salute per le derrate alimentari immesse in commercio con- formemente all’articolo 16a capoverso 1 LOTC sono disciplinate fino al 31 dicem- bre 2010 secondo le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari. 1bis La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2011.47 1ter La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2012.48 1quater La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2013.49 1quinquies La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2015.50 1sexies La durata di validità del capoverso 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2017.51 2 Fino al 30 giugno 2011 le esigenze in materia di efficienza energetica dei motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete con una potenza nominale tra 0.75 kW e 375kW sono disciplinate dagli articoli 7, 10 e 11 e dall’appendice 2.10 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 199852 sull’energia.

Art. 20 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010. 2 L’articolo 2 lettera b numero 11 entra in vigore il 1° gennaio 2012.

47 Introdotto n. III dell’O del 13 ott. 2010, in vigore dal 1° nov. 2010 (RU 2010 4611). 48 Introdotto dal n. I dell’O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5821). 49 Introdotto dal n. II dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6809). 50 Introdotto dal n. III dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3669). 51 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2016, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2016 2701). 52 RS 730.01

O sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

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Allegato (art. 18)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …53

53 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 2631.

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