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Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali

 Ordinanza del 13 aprile 2005 sul trasferimento internazionale dei beni culturali(OTBC)

Ordinanza sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali, OTBC)

del 13 aprile 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 31 della legge del 20 giugno 20031 sul trasferimento dei beni culturali (LTBC), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni S’intendono per:

a. descrizione di un bene culturale: 1. tipo di oggetto, materiale, dimensione o peso, soggetto, iscrizione, con-

trassegno e caratteristiche particolari (segnatamente danni e restauri) di un bene culturale,

2. epoca o data di creazione, autore e titolo, per quanto questi dati siano noti o possano essere accertati con un dispendio di mezzi ragionevole;

b. origine o provenienza di un bene culturale: provenienza di un bene culturale e luogo di produzione o, nel caso di risultati di scavi o scoperte archeologici o paleontologici, luogo di ritrovamento;

c. istituzioni della Confederazione: 1. il Museo nazionale svizzero con le sue filiali e succursali, 2. la Biblioteca nazionale svizzera, l’Archivio svizzero di letteratura e il

Centro Dürrenmatt, 3. la collezione Oskar Reinhart «Am Römerholz» di Winterthur, 4. il Museo Vela di Ligornetto, 5. la Collezione grafica del Politecnico federale di Zurigo, 6. la collezione d’arte e di beni culturali della Fondazione federale Gott-

fried Keller, 7. la Collezione d’arte della Confederazione (arte e design), 8. il fondo dell’Archivio federale dei monumenti storici;

d. istituzione che dà in prestito un bene culturale: istituzione pubblica o privata e persone private che prestano beni culturali;

RS 444.11 RS 444.1; RU 2005 1869

2005-0200 1883

1

Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali RU 2005

e. persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche: 1. persone fisiche domiciliate in Svizzera o società con sede in Svizzera

tenute a iscriversi nel registro di commercio e che acquistano beni cul- turali al fine di rivenderli per conto proprio o commerciano con beni culturali per conto di terzi,

2. persone fisiche domiciliate all’estero e società con sede all’estero che in un anno civile concludono più di dieci operazioni commerciali con beni culturali per un fatturato complessivo superiore ai 100 000 franchi e che acquistano beni culturali al fine di rivenderli per conto proprio o com- merciano con beni culturali per conto di terzi;

f. trasferimento di un bene culturale: negozio giuridico oneroso nel commercio d’arte o nelle aste pubbliche per mezzo del quale una persona ottiene la pro- prietà di un bene culturale;

g. prezzo di stima: il prezzo di stima corrisponde al valore di mercato. Sono mantenute le pratiche in vigore per determinare il prezzo di stima nelle ven- dite all’asta;

h. fornitore: persona che incarica un’altra persona operante nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche di trasferire un bene culturale;

i. eventi straordinari: 1. conflitti armati ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 6 ottobre

19662 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 2. catastrofi naturali, 3. altri eventi straordinari che minacciano il patrimonio culturale di uno

Stato.

Sezione 2: Elenchi dei beni culturali dei Cantoni (art. 4 LTBC)

Art. 2 1 Il contenuto degli elenchi cantonali non è integrato nell’Elenco federale. L’allacciamento all’Elenco federale è assicurato mediante collegamento ipertestuale. L’Ufficio federale della cultura (UFC) disciplina le modalità dell’allacciamento d’intesa con i Cantoni. 2 La Confederazione garantisce alle autorità e al pubblico l’accesso illimitato e gratuito agli elenchi cantonali mediante procedure elettroniche di richiamo (Inter- net). 3 I Cantoni sono responsabili del contenuto degli elenchi.

RS 520.3

1884

2

Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali RU 2005

Sezione 3: Importazione ed esportazione

Art. 3 Domanda di autorizzazione per l’esportazione temporanea (art. 5 LTBC)

1 La domanda di autorizzazione per l’esportazione di un bene culturale iscritto nel- l’Elenco federale deve essere presentata al Servizio specializzato almeno 30 giorni prima della prevista esportazione dalla Svizzera. 2 La domanda deve indicare:

a. lo scopo dell’esportazione temporanea; b. la data di esportazione del bene culturale; c. la data di rimpatrio del bene culturale.

3 Alla domanda devono essere allegati: a. la descrizione del bene culturale; b. il numero d’inventario del bene culturale nell’Elenco federale.

Art. 4 Comunicazione del rimpatrio in Svizzera (art. 5 LTBC)

Il rimpatrio in Svizzera deve essere comunicato al Servizio specializzato entro 30 giorni.

Art. 5 Pretese di rimpatrio della Svizzera (art. 6 LTBC)

1 Il Servizio specializzato è competente per far valere le pretese di rimpatrio con- formemente all’articolo 6 LTBC. 2 Il Servizio specializzato avvia d’intesa con le autorità cantonali competenti le procedure volte a far valere le pretese di rimpatrio di beni culturali protetti dal diritto cantonale contro l’esportazione.

Art. 6 Provvedimenti limitati nel tempo (art. 8 LTBC)

I provvedimenti limitati nel tempo possono comprendere anche obblighi di autoriz- zazione e di notifica.

Sezione 4: Garanzia di restituzione

Art. 7 1 L’istituzione che riceve in prestito beni culturali deve presentare al Servizio spe- cializzato una richiesta di rilascio di una garanzia di restituzione per uno o più beni culturali almeno tre mesi prima della prevista importazione in Svizzera.

1885

Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali RU 2005

2 La richiesta deve indicare: a. il nome e l’indirizzo dell’istituzione che dà in prestito il bene culturale; b. la descrizione del bene culturale; c. la provenienza del bene culturale, nel modo più esatto possibile; d. la data prevista per l’importazione temporanea del bene culturale in Sviz-

zera; e. la data prevista per l’esportazione del bene culturale dalla Svizzera; f. la durata dell’esposizione; g. la durata della garanzia di restituzione richiesta.

3 La richiesta deve essere presentata in una lingua ufficiale. Le informazioni di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere trasmesse in forma elettronica. Le stesse possono essere fornite anche in inglese. 4 Alla richiesta deve essere allegato un estratto del contratto di prestito con l’istituzione che dà in prestito il bene culturale. Nell’estratto deve essere specificato che, al termine dell’esposizione in Svizzera o di una mostra itinerante attraverso più Paesi, il bene culturale è restituito allo Stato contraente che l’ha dato in prestito. 5 Se le indicazioni contenute nella richiesta sono lacunose o se manca l’estratto del contratto di prestito, il Servizio specializzato accorda all’istituzione che riceve in prestito beni culturali un termine di 10 giorni per conformarsi. Il termine è accom- pagnato dall’avvertenza che in caso di mancata completazione delle indicazioni richieste entro il termine stabilito o di mancata presentazione dell’estratto del con- tratto di prestito la domanda sarà respinta senza essere pubblicata (art. 11 cpv. 2 LTBC).

Sezione 5: Aiuti finanziari a favore del mantenimento del patrimonio culturale

Art. 8 Domande di aiuti finanziari (art. 14 LTBC)

Le domande di aiuti finanziari a favore del mantenimento del patrimonio culturale di un altro Stato devono essere presentate al Servizio specializzato prima di attuare i progetti previsti.

Art. 9 Competenza di concedere aiuti finanziari (art. 14 LTBC)

1 In merito alle domande di aiuti finanziari per la custodia di beni culturali a titolo fiduciario e per la cura conservativa ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LTBC decide l’UFC. 2 In merito a domande di aiuti finanziari per progetti ai sensi dell’articolo 14 capo- verso 1 lettera b LTBC e per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera c LTBC, l’UFC decide d’intesa con la Direzione

1886

Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali RU 2005

dello sviluppo e della cooperazione e della Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri.

Art. 10 Limite massimo degli aiuti finanziari (art. 14 LTBC)

1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi dichiarati. 2 Possono essere concessi solo nel quadro dei crediti stanziati.

Art. 11 Aiuti finanziari per la custodia a titolo fiduciario (art. 14 cpv. 1 lett. a LTBC)

1 Gli aiuti finanziari per la custodia a titolo fiduciario e la cura conservativa ammon- tano al massimo a 100 000 franchi annui. 2 Gli aiuti finanziari sono accordati solo a musei o a istituzioni analoghe che:

a. svolgono un’attività importante e riconosciuta nel settore corrispondente; e b. seguono le regole deontologiche degli ambienti museali, come il codice di

deontologia dell’ICOM3 per musei del 4 novembre 1986 (completato il 6 lug. 2001 e riveduto nell’ott. 2004)4, in particolare riguardo alla politica di acquisizione ed esposizione.

Art. 12 Aiuti finanziari per progetti destinati al mantenimento del patrimonio culturale (art. 14 cpv. 1 lett. b LTBC)

1 Gli aiuti finanziari per progetti destinati al mantenimento del patrimonio culturale in altri Stati contraenti sono concessi mediante un importo forfettario unico di 100 000 franchi al massimo per progetto. Tale importo può essere versato a rate. 2 In casi eccezionali, su richiesta del Dipartimento federale dell’interno il Consiglio federale può accordare un importo massimo di un milione di franchi.

Art. 13 Aiuti finanziari per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale (art. 14 cpv. 1 lett. c LTBC)

1 Gli aiuti finanziari per facilitare il rimpatrio del patrimonio culturale di uno Stato contraente sono concessi esclusivamente ad autorità statali e a organizzazioni inter- nazionali. 2 Ammontano al massimo a 50 000 franchi. 3 Sono versati solo se lo Stato contraente fornisce una prestazione propria propor- zionale alla sua capacità finanziaria.

3 Consiglio internazionale dei musei. 4 Disponibile presso l’UFC, Servizio trasferimento dei beni culturali, Hallwylstrasse 15,

3003 Berna.

1887

Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali RU 2005

4 Essi servono a coprire: a. le spese giudiziali, legali, assicurative, di restauro e di trasporto, a condizio-

ne che siano necessarie al rimpatrio del bene culturale e debbano essere real- mente sostenute;

b. in casi eccezionali, le indennità versate a terzi.

Art. 14 Condizioni La concessione di aiuti finanziari è vincolata alle condizioni seguenti:

a. il patrimonio culturale deve essere protetto secondo le regole dell’arte; b. il beneficiario del contributo deve rendere conto al Servizio specializzato di

come utilizza l’aiuto finanziario; c. il beneficiario del contributo deve rendere pubblico il sostegno ricevuto dalla

Confederazione, in modo adeguato e appropriato; d. i beni culturali mantenuti, restaurati o rimpatriati grazie ad aiuti finanziari

secondo gli articoli 12 e 13 non possono essere venduti.

Art. 15 Ordine di priorità Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale dell’interno, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri, stabilisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande.

Sezione 6: Trasferimento di beni culturali

Art. 16 Campo di applicazione degli articoli 15–17 LTBC 1 Gli articoli 15–17 LTBC si applicano:

a. alle istituzioni della Confederazione; b. alle persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche, se trasferi-

scono beni culturali in Svizzera. 2 Se il prezzo d’acquisto o, in caso di transazioni per conto di terzi, il prezzo di stima di un bene culturale non oltrepassa i 5000 franchi, gli obblighi di cui agli articoli 15–17 LTBC decadono. 3 L’eccezione di cui al capoverso 2 non si applica al commercio di beni culturali delle categorie seguenti:

a. prodotti di scavi o scoperte archeologici o paleontologici; b. elementi provenienti dallo smembramento di monumenti artistici o storici e

da luoghi archeologici; c. oggetti di natura etnologica, in particolare connessi con riti sacri o profani.

1888

Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali RU 2005

Art. 17 Identificazione (art. 15 cpv. 1 e 16 cpv. 2 lett. c LTBC)

1 Al fine di accertare l’identità del venditore o del fornitore, le istituzioni della Confederazione e le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche rilevano i dati seguenti:

a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e cittadinanza;

b. per le persone giuridiche e le società di persone: ditta e indirizzo della sede. 2 Qualora vi siano indizi che facciano sorgere dubbi sulla correttezza delle indica- zioni fornite o che mettano in discussione il rapporto di fiducia instauratosi nel corso di precedenti transazioni, i dati devono essere verificati sulla base di un documento comprovante l’identità. 3 Non è necessario procedere all’accertamento dell’identità se essa è già stata verifi- cata in precedenza.

Art. 18 Diritto di disporre del bene culturale (art. 15 cpv. 1 e 16 cpv. 2 lett. a LTBC)

Il venditore ed eventualmente il fornitore firmano una dichiarazione che confermi il diritto di disporre del bene culturale.

Art. 19 Tenuta di un registro (art. 15 cpv. 1 e 16 cpv. 2 lett. c LTBC)

1 Le istituzioni della Confederazione e le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche registrano le indicazioni seguenti, conservando i relativi docu- menti:

a. la descrizione del bene culturale; b. l’origine del bene culturale, se è nota; c. indicazioni sull’identità secondo l’articolo 17; d. la dichiarazione che conferma il diritto di disporre del bene culturale secon-

do l’articolo 18; e. la data del trasferimento attuale del bene culturale; f. il prezzo d’acquisto o, in caso di transazioni per conto di terzi, il prezzo di

stima del bene culturale. 2 I documenti sono conservati in modo tale da potere essere presentati entro un termine ragionevole in caso di richiesta d’informazioni o di domanda di sequestro presentata dalle autorità.

1889

Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali RU 2005

Art. 20 Controlli in loco (art. 17 LTBC)

1 Il Servizio specializzato annuncia in anticipo i controlli in loco, a meno che il bene culturale o la relativa documentazione non rischino di essere sottratti al controllo. 2 Durante i controlli in loco, il Servizio specializzato può consultare i documenti di cui all’articolo 19 capoverso 1. 3 Per il rimanente, ai controlli in loco si applica la legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

Art. 21 Protezione dei dati (art. 30 cpv. 2 LTBC)

1 Al fine di svolgere le mansioni di cui all’articolo 18 lettera i LTBC, il Servizio specializzato può trattare dati concernenti le istituzioni della Confederazione e le persone operanti nel commercio d’arte e nelle aste pubbliche. Il trattamento dei dati è retto dalla legislazione federale sulla protezione dei dati. 2 Il Servizio specializzato non comunica a terzi i dati di cui al capoverso 1. È fatta salva la trasmissione di dati nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria ai sensi degli articoli 21 e 22 LTBC e nel quadro di denunce penali.

Sezione 7: Servizio specializzato

Art. 22 1 L’UFC gestisce il Servizio specializzato. 2 Il Servizio specializzato assume anche le mansioni dell’Ente opere d’arte frutto di spoliazioni.

Sezione 8: Procedura doganale

Art. 23 Sdoganamento (art. 19 LTBC)

Lo sdoganamento si svolge secondo le disposizioni della legislazione doganale.

Art. 24 Obbligo di autorizzazione (art. 5 e 7 LTBC)

1 Chi intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti nell’Elenco federale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LTBC deve ottenere l’autorizzazione del Servizio specializzato.

RS 172.021

1890

5

Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali RU 2005

2 Chi intende esportare dalla Svizzera beni culturali iscritti negli elenchi cantonali ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 LTBC deve ottenere un’autorizzazione delle autori- tà cantonali competenti, se le pertinenti disposizioni cantonali lo richiedono. 3 Chi intende importare o fare transitare in Svizzera beni culturali che sono oggetto di una convenzione ai sensi dell’articolo 7 LTBC deve provare alle autorità doganali che le disposizioni di esportazione dello Stato estero contraente sono rispettate. Se lo Stato estero contraente richiede un’autorizzazione per esportare simili beni culturali, essa deve essere presentata alle autorità doganali.

Art. 25 Dichiarazione doganale (art. 19 LTBC)

1 Chi intende importare, fare transitare o esportare beni culturali deve fornire nella dichiarazione doganale:

a. indicazioni sul tipo di bene culturale; b. dati il più possibile precisi sul luogo di produzione o, nel caso di risultati di

scavi o scoperte archeologici o paleontologici, sul luogo di ritrovamento del bene culturale.

2 Chi intende importare o fare transitare un bene culturale deve indicare nella dichia- razione doganale che l’esportazione del bene culturale da uno Stato contraente non è soggetta ad autorizzazione secondo la legislazione di tale Stato. 3 Alle autorità doganali deve essere presentata l’autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi dell’articolo 24 per l’importazione, il transito o l’esportazione di un bene culturale.

Art. 26 Depositi doganali (art. 19 cpv. 3 LTBC)

1 Chi è soggetto all’obbligo della denunzia doganale notifica per scritto all’ufficio doganale l’immagazzinamento di beni culturali. 2 La notifica deve comprendere i documenti e le indicazioni di cui all’articolo 25.

Sezione 9: Confisca di beni culturali e valori patrimoniali (art. 28 LTBC)

Art. 27 1 I beni culturali confiscati devono essere riportati nello Stato d’origine. 2 L’UFC decide sul rimpatrio. Può differire l’esecuzione del rimpatrio fino a quando quest’ultimo non rappresenti più un pericolo per il bene culturale. 3 Fino al momento del rimpatrio i beni culturali confiscati sono conservati al Museo nazionale svizzero o in un’altra istituzione adeguata. L’UFC decide in quale luogo debbano essere conservati.

1891

Ordinanza sul trasferimento dei beni culturali RU 2005

4 I valori patrimoniali confiscati sono impiegati dall’UFC per: a. la concessione di aiuti finanziari secondo l’articolo 14 LTBC; b. la copertura delle spese legate alla custodia a titolo fiduciario e al rimpatrio

dei beni culturali.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 28 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 28 giugno 20006 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’interno è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3 lett. d 3 Al fine di raggiungere questi obiettivi, l’UFC assume le funzioni seguenti:

d. disciplina il trasferimento dei beni culturali e gestisce il Servizio specializ- zato.

Art. 29 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.

13 aprile 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS 172.212.1

1892

6