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Legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (stato 1° agosto 2008)

 Legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici (stato 1° agosto 2008)

232.21Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici

del 5 giugno 1931 (Stato 1° agosto 2008)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in virtù degli articoli 64 e 64bis della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 1929, decreta:

Capo I. Stemmi ed altri segni svizzeri A. Stemmi ed altri segni della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni I. Registrazione come marche di fabbrica o di commercio

Art. 1 1 Non devono essere registrati come marche di fabbrica o di commercio o come ele- menti di esse:

1. gli stemmi della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni o le bandiere rappresentanti tali stemmi; la croce federale; gli elementi caratteri- stici degli stemmi dei Cantoni;

2. altri emblemi della Confederazione o dei Cantoni; i contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni;

3. i segni che possono essere confusi con quelli menzionati nei numeri 1 e 2; 4. le parole «stemma svizzero», «croce svizzera» o altre indicazioni che accen-

nano allo stemma o alla croce federale, allo stemma di un Cantone, d’un distretto, di un circolo o d’un Comune ovvero gli elementi caratteristici di stemmi cantonali.

2 Possono essere registrati: a. i segni figurativi e verbali menzionati nel capoverso 1, per comunità (Confe-

derazione, Cantone, distretto, circolo o Comune) a cui appartengono o a cui si riferiscono, come pure per aziende di questa comunità;

b. in generale, le contraffazioni od imitazioni di contrassegni e punzoni di con- trollo o di garanzia, permesse giusta l’articolo 4 capoverso 2 e l’articolo 5 capoverso 3.

CS 2 919 [CS 1 3]1

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232.21 Proprietà intellettuale

II. Uso effettivo 1. Stemmi ed altri contrassegni della Confederazione e dei Cantoni

Art. 2 1 È vietato mettere, a scopo commerciale, specialmente come elementi di marche di fabbrica o di commercio, i segni seguenti su prodotti destinati ad essere spacciati come merce o sul loro imballaggio:

1. gli stemmi della Confederazione o dei Cantoni, le bandiere rappresentanti questi stemmi, la croce federale, gli elementi caratteristici di stemmi canto- nali o i segni che possono essere confusi con i suddetti;

2. le parole «stemma svizzero», «croce svizzera» o altre indicazioni che accen- nano alla croce o allo stemma federale, allo stemma di un Cantone ovvero ad elementi caratteristici di stemmi cantonali.

2 È permesso: a. l’uso dei segni figurativi e verbali menzionati nel capoverso 1, da parte della

Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, come pure da parte delle aziende di queste comunità;

b. l’uso di marche contenenti un segno figurativo o verbale menzionato nel capoverso 1, che siano state depositate come marche collettive dalla Confe- derazione o da un Cantone, quando chi le adopera appartenga ad uno dei ceti di produttori, industriali o commercianti a cui sono destinate le marche stes- se;

c. in generale, l’uso della croce federale come elemento del segno dei brevetti svizzeri giusta le disposizioni delle leggi federali sui brevetti d’invenzione.

Art. 3 1 I segni figurativi e verbali di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono essere messi su insegne commerciali, annunzi, prospetti o carte d’affari, o usati in un altro modo che non sia quello previsto dall’articolo 2 capoverso 1, purchè quest’uso non sia contra- rio alle buone costumanze. 2 L’uso suddetto è reputato contrario alle buone costumanze particolarmente:

a. quando sia atto a trarre in errore circa la provenienza geografica, il valore od altre qualità di prodotti, circa la nazionalità dell’azienda o la situazione com- merciale di chi adopera il segno, come pure circa le sue pretese relazioni con la Confederazione o con un Cantone;

b. quando costituisca un atto di dispregio verso i segni menzionati nell’arti- colo 2 capoverso 1;

c. quando sia fatto da uno straniero domiciliato all’estero.

2

Protezione degli stemmi e altri segni pubblici – LF 232.21

Art. 4 1 Gli emblemi che non siano quelli menzionati nell’articolo 2 capoverso 1 numero 1, e i contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia della Confederazione e dei Cantoni non potranno essere contraffatti nè imitati in modo che vi sia pericolo di scambiarli con i segni o punzoni autentici, neppure se l’autore della contraffazione od imitazione non intendesse con ciò commettere un falso. 2 Sono eccettuate le contraffazioni od imitazioni di contrassegni e punzoni di con- trollo o di garanzia che servono a contraddistinguere prodotti affatto diversi da quelli a cui sono destinati i contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia autentici. Se però questi ultimi contengono un emblema federale o cantonale o gli stemmi di un distretto, d’un circolo o d’un Comune restano riservate le proibizioni prescritte negli articoli 2, 3, 4 capoverso 1, nell’articolo 5 capoversi 1 e 2.

2. Stemmi ed altri segni di distretti, circoli e Comuni

Art. 5 1 I segni sottoindicati di distretti, circoli o Comuni, cioè:

a. gli stemmi o le bandiere in cui figurano; b. i contrassegni e i punzoni di controllo o di garanzia,

o i segni che si possono facilmente confondere con essi, non devono essere messi su prodotti o sul loro imballaggio o comunque adoperati, quando tale uso sia contrario alle buone costumanze. Altrettanto dicasi delle indicazioni che accennano agli stemmi delle comunità summenzionate. 2 L’uso suddetto è reputato contrario alle buone costumanze particolarmente:

a. quando sia atto a trarre in errore circa la provenienza geografica, il valore od altre qualità dei prodotti, circa la nazionalità dell’azienda o la situazione commerciale di chi adopera il segno, e segnatamente circa le sue pretese relazioni ufficiali con un distretto o circolo o con un Comune;

b. quando costituisca un atto di dispregio verso i segni menzionati nel capo verso 1;

c. quando sia fatto da uno straniero domiciliato all’estero. 3 Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 non si applicano alle contraffazioni od imita- zioni di contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia che servono a contraddi- stinguere prodotti assolutamente diversi da quelli a cui sono destinati i contrassegni e punzoni autentici. Se detti segni contengono un emblema federale o cantonale o lo stemma di un distretto, di un circolo o di un Comune, restano riservate, a seconda del segno rappresentato, le disposizioni proibitive degli articoli 2, 3 e 4 capoverso 1 o quelle dei capoversi 1 e 2 qui sopra.

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232.21 Proprietà intellettuale

B. Denominazioni ufficiali

Art. 6 Le parole «Confederazione», «federale», «Cantoni», «cantonale», «Comune», «comunale», o le espressioni facili a confondere con queste parole non potranno essere adoperate nè sole nè in unione con altre parole, quando questo uso sia atto a far supporre erroneamente l’esistenza di relazioni ufficiali della Confederazione, di un Cantone o d’un Comune con chi usa queste parole o con la fabbricazione o il commercio di certi prodotti; lo stesso dicasi quando l’uso avvenga in modo da costi- tuire un atto di dispregio verso la Confederazione, i Cantoni o i Comuni.

C. Segni nazionali figurativi e verbali

Art. 7 1 È permesso l’uso dei segni nazionali figurativi o verbali, purchè non leda le buone costumanze. 2 Quest’uso è reputato contrario alle buone costumanze particolarmente:

a. quando sia atto a trarre in inganno circa la provenienza geografica, il valore od altre qualità dei prodotti, circa la nazionalità dell’azienda o la situazione commerciale di chi si serve del segno;

b. quando costituisca un atto di dispregio verso il segno nazionale figurativo o verbale;

c. quando il segno sia usato da uno straniero domiciliato all’estero.

D. Disposizioni comuni

Art. 8 In quanto ne sia vietato l’uso, i segni figurativi e verbali menzionati negli articoli 6 e 7 non potranno neppure essere registrati come marche di fabbrica o di commercio o come elementi di siffatte marche.

Art. 9 Gli oggetti, muniti di segni figurativi o verbali contrariamente a quanto dispongono gli articoli 2 a 7, non possono essere nè venduti nè offerti in vendita, nè altrimenti messi in commercio e neppure fatti transitare per la Svizzera.

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Protezione degli stemmi e altri segni pubblici – LF 232.21

Capo II. Stemmi ed altri segni dell’estero

Art. 10 1 In quanto alla Svizzera sia fatto un trattamento di reciprocità per i segni federali e cantonali dello stesso genere, è vietato:

1. registrare come marche di fabbrica o di commercio o come elementi di sif- fatte marche, oppure usare per scopi commerciali od altri gli stemmi, le ban- diere ed altri emblemi, i contrassegni e punzoni ufficiali di controllo e di garanzia o i segni nazionali, figurativi o verbali, di altri Stati o i segni che si possono facilmente confondere con i suddetti;

2. mettere in circolazione oggetti muniti di uno dei segni esteri menzionati al numero 1.

2 Queste prescrizioni non sono applicabili alle persone autorizzate a far uso di segni esteri suddetti. 3 In mancanza di stipulazioni internazionali spetterà al Consiglio federale stabilire se e in che misura un altro Stato accordi la reciprocità alla Svizzera. La constatazione del Consiglio federale vincola i tribunali.

Art. 11 1 È vietato, indipendentemente dalla reciprocità:

1. usare a. stemmi o bandiere di Stati o Comuni esteri, b. altri emblemi di Stato o contrassegni o punzoni ufficiali di controllo o

di garanzia esteri, c. o segni che si possano facilmente confondere con i suddetti, in modo atto a trarre in inganno circa la provenienza geografica, il valore od altre qualità di prodotti o circa la situazione commerciale di chi adopera il segno, e segnatamente circa le sue pretese relazioni ufficiali coll’ente pub- blico del cui segno fa uso;

2. vendere, offrire in vendita o mettere comunque in circolazione oggetti la cui denominazione sia contraria al numero 1.

2 In quanto ne sia vietato l’uso, i segni menzionati nel capoverso 1 numero 1 non potranno neppure essere iscritti come marche di fabbrica o di commercio o come loro elementi.

Art. 12 L’uso degli stemmi e bandiere, dei contrassegni e punzoni ufficiali di controllo o di garanzia o d’altri segni pubblici svizzeri che non sia contrario alla presente legge, non deve essere vietato neanche se questi segni assomiglino a un segno ufficiale del- l’estero.

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232.21 Proprietà intellettuale

Capo III. Disposizioni penali2

Art. 13 1 Chi, intenzionalmente, violando le disposizioni della presente legge, usa, contraffà od imita stemmi, bandiere o altri emblemi, contrassegni e punzoni di controllo o di garanzia od altri segni figurativi o verbali, vende od offre in vendita o mette comunque in circolazione in Isvizzera o vi fa tran- sitare degli oggetti, è punito con la multa fino a cinquemila franchi o con la detenzione fino a due mesi. Le due pene possono essere cumulate, e, in caso di recidiva, essere aumentate fino al doppio. 2 Si considera come recidivo colui che, prima dello spirare di tre anni dall’esecu- zione o dal condono di una pena inflitta in virtù della presente legge, subisca una nuova condanna. 3 Se un’infrazione alla presente legge costituisce un reato punito con pena più grave dalla legislazione federale o cantonale, è applicabile questa pena.

Art. 143

Art. 15 1 Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni. 2 Sono competenti i tribunali del luogo dove fu commessa l’infrazione e quelli del luogo di domicilio dell’imputato o, quando ci siano più imputati, i tribunali del luogo di domicilio di uno di essi. 3 Se il luogo dove fu commessa l’infrazione è sconosciuto o si trova all’estero, sono competenti i tribunali del luogo dove si sono prodotti gli effetti in Isvizzera.

44 …

Art. 16 1 L’autorità competente prende i provvedimenti conservativi necessari; essa può, particolarmente, ordinare il sequestro di oggetti muniti di segni contrari alla legge. 2 La confisca di oggetti o la soppressione, a spese del proprietario, di denominazioni non permesse, potrà essere ordinata anche in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione.

2 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell’art. 333 cpv. 2 - 6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).

3 Abgrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

4 Abgrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

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Protezione degli stemmi e altri segni pubblici – LF 232.21

3 Se il tribunale ordina la soppressione di denominazioni non permesse, gli oggetti dovranno essere restituiti, a soppressione avvenuta, al loro proprietario, verso paga- mento della multa e di tutte le spese addossategli.

Capo IV. Disposizioni concernenti i registri; disposizioni transitorie e finali

Art. 17 1 Le denominazioni di ditte, di associazioni o di stabilimenti che sono incompatibili con le disposizioni della presente legge non devono essere iscritte nel registro di commercio. 2 Parimente, i disegni e modelli industriali non conformi alle disposizioni della pre- sente legge non possono essere depositati.

Art. 18 1 Se l’Ufficio federale della proprietà intellettuale registra una marca di fabbrica o di commercio non ammessa dalla presente legge, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può ordinare la radiazione. 2 Le iscrizioni nel registro di commercio contrarie alla presente legge vanno modi- ficate o cancellate seguendo la procedura prescritta per questo registro.

Art. 195

Art. 20 1 e 2 …6

73 …

Art. 21 1 In circostanze speciali, il Consiglio federale potrà permettere che si continui a usare una ditta commerciale, un nome d’associazione o di stabilimento ovvero una marca di fabbrica o di commercio oltre il termine stabilito negli articoli 19 e 20. 2 È ammessa l’esistenza di circostanze speciali quando sia dimostrato che la modifi- cazione o la sostituzione di un nome di una ditta o di una marca non potrebbe suc- cedere senza svantaggi sproporzionati per il titolare. Di ciascuna marca il titolare deve inoltre provare ch’essa è già stata usata da lui o dal suo predecessore da almeno

5 Abgrogato dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

6 Abgrogati dal n. II 13 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437 3453; FF 2007 5575).

7 Abrogato dal n. 25 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

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232.21 Proprietà intellettuale

dieci anni prima ch’entrasse in vigore la presente legge e che ha acquistato notorietà nel commercio come contrassegno dei prodotti su cui figura.

Art. 22 Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni ad essa contrarie della legislazione federale e cantonale.

Art. 23 Il Consiglio federale prenderà i provvedimenti necessari per l’esecuzione della pre- sente legge e fisserà la data a cui questa deve andare in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° febbraio 19328

DCF del 5 gen. 1932 (RU 48 10).8

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