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Ordinanza del 26 aprile 1993 sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (stato 1° gennaio 2017)

 RS 231.21

1

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo)

del 26 aprile 1993 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 2, 12 e 18 della legge federale del 9 ottobre 19921 sulle topografie (LTo); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),3

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Competenza 1 L’esecuzione dei compiti amministrativi derivanti dalla LTo, nonché l’esecuzione della presente ordinanza, sono di competenza dell’Istituto della proprietà intellet- tuale (IPI)4.5 2 Fanno eccezione l’articolo 12 LTo e gli articoli 16 a 19 della presente ordinanza, la cui esecuzione è di competenza dell’Amministrazione delle dogane.

Art. 2 Lingua 1 Gli scritti indirizzati all’IPI devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera. 2 L’IPI può esigere una traduzione nonché un attestato di conformità entro una determinata scadenza per i documenti probatori che non sono stati redatti in una lingua ufficiale; se gli atti richiesti non vengono forniti, i documenti probatori sono considerati non pervenuti.

RU 1993 1834 1 RS 231.2 2 RS 172.010.31 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5156). 4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.

3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5156).

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Diritto d’autore

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Art. 2a6 Firma 1 Le domande e la documentazione devono essere firmate. 2 Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identi- co per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’IPI. 3 La firma sulla domanda d’iscrizione nel registro non è necessaria. L’IPI può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

Art. 2b7 Comunicazione elettronica 1 L’IPI può autorizzare la comunicazione elettronica. 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

Art. 38 Tasse Alle tasse esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si applica l’ordinanza dell’IPI del 14 giugno 20169 sulle tasse.

Sezione 2: Procedura di deposito della domanda d’iscrizione

Art. 410 Pluralità di richiedenti 1 Se più persone presentano una topografia, devono o designare quella di esse cui l’IPI può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte o nominare un rap- presentante comune. 2 Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l’IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire confor- memente al capoverso 1.

Art. 5 Documenti necessari all’identificazione 1 Ai fini dell’identificazione e della rappresentazione concreta della topografia sono ammessi i seguenti documenti:

a. disegni o fotografie di circuiti (layouts) per la produzione del prodotto a semiconduttori;

6 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005 (RU 2004 5037). 7 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005 (RU 2004 5037). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017

(RU 2016 4827). 9 RS 232.148 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017

(RU 2016 4827).

O sulle topografie

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b. disegni o fotografie di maschere o parti di maschere per la produzione del prodotto a semiconduttori;

c. disegni o fotografie di singoli strati del prodotto a semiconduttori. 2 Possono pure essere depositati supporti di dati che riportano singoli strati della topografia in forma digitalizzata oppure la relativa stampa su carta, nonché il pro- dotto a semiconduttori stesso. 3 I documenti devono essere presentati nel formato DIN A4 (21×29,7 cm) oppure così piegati. I disegni, i piani o le fotografie a vasta superficie che non possono esse- re piegati vanno presentati in rotoli che non devono eccedere 1,5 m di lunghezza e 15 cm di diametro. 4 Nella misura in cui autorizza l’inoltro elettronico dei documenti necessari all’iden- tificazione (art. 2b), l’IPI può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente articolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.11

Art. 6 Domanda incompleta 1 L’IPI concede al richiedente un termine per completare una domanda d’iscrizione incompleta o lacunosa. 2 Se alla scadenza del termine la domanda non è stata rettificata, l’IPI non entra nel merito. L’IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.12

Sezione 3: Registro delle topografie

Art. 7 Contenuto del registro L’IPI inscrive i dati seguenti nel registro:

a. il numero di registrazione; b. la data del deposito della domanda; c. il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo del richiedente o del suo

avente causa; d. il nome e l’indirizzo del produttore; e. la designazione della topografia; f. la data e il luogo dell’eventuale prima commercializzazione della topografia; g.13 la data della pubblicazione; h. i cambiamenti della dimora abituale o della sede commerciale degli aventi

diritto alla topografia;

11 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005 (RU 2004 5037). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017

(RU 2016 4827). 13 Nuovo testo giusta il n. 1dell’all. all’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002

(RU 2002 1122).

Diritto d’autore

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hbis.14 le modifiche relative al diritto sulla topografia; i.15 i diritti conferiti, come pure le limitazioni della facoltà di disporre ordinate

da tribunali e autorità d’esecuzione; k. la data della radiazione.

Art. 8 Fascicolo dei documenti L’IPI tiene un fascicolo per ogni topografia.

Art. 9 Segreto di fabbricazione e segreto d’affari 1 I documenti probatori messi agli atti, che rivelano segreti di fabbricazione o segreti d’affari, possono essere archiviati separatamente se ne è fatta richiesta. 2 I documenti che servono all’identificazione della topografia giusta l’articolo 5 non possono essere archiviati separatamente nella loro totalità. 3 Il fascicolo fa menzione dell’esistenza di documenti archiviati separatamente. 4 Dopo aver sentito gli aventi diritto alla topografia iscritti nel registro, l’IPI decide se i documenti archiviati separatamente possono essere consultati o meno.

Art. 1016 Conferma L’IPI conferma la registrazione al richiedente.

Art. 1117 Pubblicazione 1 L’IPI pubblica i dati iscritti nel registro. 2 Esso designa l’organo di pubblicazione. 3 Su domanda e previo rimborso delle spese, l’IPI esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.18 4 …19

14 Introdotta dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 2016 4827). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017

(RU 2016 4827). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017

(RU 2016 4827). 17 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002

(RU 2002 1122). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore il 1° gen. 2005

(RU 2004 5037). 19 Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5037).

O sulle topografie

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Art. 1220 Modifica e radiazione di iscrizioni nel registro 1 L’IPI, in base a una relativa dichiarazione degli aventi diritto alla topografia o a un altro documento sufficiente, registra:

a. il conferimento di diritti sulla topografia; b. le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e autorità d’ese-

cuzione; c. le modifiche che concernono indicazioni registrate.

2 La radiazione della registrazione di una topografia è esente da tasse.

Art. 13 Rettifica 1 Gli errori di registrazione vengono rettificati senza indugio su richiesta dell’avente diritto alla topografia. 2 Qualora l’errore fosse imputabile all’IPI, la rettifica viene effettuata d’ufficio.

Art. 1421 Estratti del registro L’IPI allestisce estratti del registro.

Art. 15 Conservazione e restituzione 1 L’IPI conserva gli atti, nonché i supporti di dati e i prodotti a semiconduttori depo- sitati per vent’anni a contare dalla data del deposito della domanda valevole. 2 I supporti di dati e i prodotti a semiconduttori di cui non viene richiesta la restitu- zione dopo la scadenza del termine di conservazione possono essere restituiti d’ufficio. Qualora fosse impossibile stabilire l’indirizzo degli aventi diritto, gli oggetti depositati vengono distrutti insieme agli atti.

Sezione 4: Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Art. 1622 Campo d’applicazione L’Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di introdu- zione sul territorio doganale e all’asportazione da esso di prodotti a semiconduttori in merito ai quali esiste il sospetto che la messa in circolazione violi la legislazione vigente in Svizzera relativa alla protezione di topografie di prodotti a semicondut- tori.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 2016 4827).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore il 1° gen. 2017 (RU 2016 4827).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543).

Diritto d’autore

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Art. 17 Domanda d’intervento 1 I produttori o i titolari di una licenza legittimati ad agire (richiedenti) devono presentare la domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane.23

1bis La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda al più tardi entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa.24 2 La domanda ha effetto per due anni, a meno che all’atto del deposito sia stata fissa- ta una durata inferiore. La domanda è rinnovabile.

Art. 18 Ritenzione di prodotti a semiconduttori25 1 In caso di ritenzione di prodotti a semiconduttori, l’ufficio doganale li custodisce esso stesso contro pagamento di una tassa oppure li fa custodire da terzi a spese del richiedente. 2 L’ufficio doganale comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all’estero dei prodotti a semiconduttori ritenuti. 3 Se già prima della scadenza del termine giusta l’articolo 77 capoverso 2, rispetti- vamente 2bis della legge del 9 ottobre 199226 sul diritto d’autore è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, l’ufficio doganale libera immediatamente i prodotti a semiconduttori.

Art. 18a27 Campioni 1 Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare i prodotti a semiconduttori ritenuti. Invece di campioni l’Amministrazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie dei prodotti a semiconduttori ritenuti, se queste ne consentono l’esame. 2 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento alla Direzio- ne generale delle dogane o, durante la ritenzione dei prodotti a semiconduttori, direttamente all’ufficio doganale che trattiene i prodotti a semiconduttori.

Art. 18b28 Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari 1 L’Amministrazione delle dogane informa il depositante, il detentore o il proprieta- rio dei prodotti a semiconduttori della possibilità di presentare una richiesta motivata

23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543).

24 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 6 giu. 2014 sui termini ordinatori nell’ambito di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane, in vigore dal 1° set. 2014 (RU 2014 2051).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543).

26 RS 231.1 27 Introdotto testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2543). 28 Introdotto testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2543).

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per rifiutare il prelievo di campioni. Per l’inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato. 2 Qualora l’Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare i prodotti a semiconduttori ritenuti, per stabilire il momento dell’esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.

Art. 18c29 Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione dei prodotti a semiconduttori

1 L’Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell’ar- ticolo 77 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 199230 sul diritto d’autore. Allo scadere di tale termine l’Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprie- tario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l’Am- ministrazione delle dogane distrugge i campioni. 2 Invece di prelevare campioni l’Amministrazione delle dogane può fotografare i prodotti a semiconduttori distrutti, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

Art. 1931 Emolumenti Gli emolumenti per l’intervento dell’Amministrazione delle dogane sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 200732 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 20 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

29 Introdotto testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2543).

30 RS 231.1 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2543). 32 RS 631.035

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