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Ordinanza del 2 maggio 2016 sulla protezione del design che modifica l'Ordinanza del 8 marzo 2002 sul protezione del design

 Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)

2016-2575 4833

Ordinanza sulla protezione del design

(Ordinanza sul design, ODes)

Modifica del 2 dicembre 2016

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza dell’8 marzo 20021 sul design è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 20 capoverso 2, 23 capoverso 2, 24 capoversi 2 e 4, 27 capoversi 2 e 3 della legge del 5 ottobre 20012 sul design (LDes); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19953 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «legge sul design» è sostituto con «LDes».

2 Nell’articolo 1 capoverso 1 «Istituto federale della proprietà intellettuale» è sosti- tuito con «Istituto Federale della Proprietà Intellettuale».

3 In tutta l’ordinanza «emolumento» ed «emolumenti» sono sostituiti, con i neces- sari adeguamenti grammaticali, con «tassa», rispettivamente «tasse».

Art. 3 cpv. 1bis

1bis La lingua ufficiale scelta dal depositante al momento del deposito costituisce la lingua della procedura.

1 RS 232.121 2 RS 232.12 3 RS 172.010.31

O sul design RU 2016

4834

Art. 4 Pluralità di depositanti o titolari di un design

1 Qualora più persone siano depositanti del medesimo design o titolari del medesimo diritto di design, devono o designare quella di esse cui l’IPI può inviare qualsiasi comunicazione, con effetto per tutte, o nominare un rappresentante comune.

2 Fintanto che l’una o l’altra di queste condizioni non sarà stata adempiuta, l’IPI designa una persona quale destinataria delle comunicazioni ai sensi del capoverso 1. Se una delle altre persone si oppone, l’IPI invita tutti gli interessati ad agire confor- memente al capoverso 1.

Art. 5 Procura

1 Se un depositante o un titolare del diritto si fa rappresentare davanti all’IPI, quest’ultimo può esigere una procura scritta.

2 È iscritta quale rappresentante nel registro di cui all’articolo 25 la persona che è stata autorizzata dal depositante o dal titolare del diritto a presentare a suo nome tutte le dichiarazioni destinate all’IPI e a ricevere tutte le comunicazioni dell’IPI previste dalla LDes o dalla presente ordinanza. Se nessuna limitazione della procura è esplicitamente comunicata all’IPI, la procura è considerata di portata generale.

Art. 6a Prove

1 Qualora possa ragionevolmente dubitare della veridicità di un documento, l’IPI può richiedere che vengano presentate delle prove.

2 Esso comunica i motivi dei dubbi, dà l’opportunità di prendere posizione e stabili- sce un termine per la presentazione delle prove.

Art. 8 Deposito

1 Per il deposito deve essere utilizzato il modulo ufficiale o un modulo privato autorizzato dall’IPI.

2 Se un deposito formalmente valido comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.

Art. 9 cpv. 1 lett. g e 2 lett. abis e ater

1 Nella domanda di registrazione figurano:

g. il cognome, il nome e il domicilio delle persone che hanno creato il design.

2 Eventualmente la domanda di registrazione va completata con:

abis. in caso di pluralità di depositanti: le coordinate del destinatario delle comu- nicazioni di cui all’articolo 4 capoverso 1 ed eventualmente il suo recapito;

ater. il nome e l’indirizzo del rappresentante ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;

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Art. 14 Data di presentazione degli invii postali

Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta Svizzera all’indirizzo dell’IPI.

Art. 16 cpv. 2

2 Se il depositante non ovvia in tempo alla mancanza, l’IPI respinge completamente o parzialmente la domanda di registrazione. L’IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.

Art. 18 Registrazione e pubblicazione

1 Se non vi sono motivi di rigetto o di non entrata nel merito della domanda, l’IPI iscrive il design nel registro e pubblica la registrazione, sempre che non sia stato chiesto un differimento della pubblicazione.

2 Esso conferma la registrazione al titolare del diritto.

Art. 21 cpv. 3 e 5

3 La tassa per il rinnovo va pagata entro i termini di cui al capoverso 1. Se il paga- mento della tassa avviene dopo la scadenza del periodo di protezione, va pagata una soprattassa.

5 L’IPI conferma il rinnovo del periodo di protezione al titolare del diritto.

Art. 21a Restituzione della tassa per il rinnovo della protezione

Se è stata presentata una domanda di rinnovo, ma la protezione non è rinnovata, la tassa per il rinnovo della protezione è restituita.

Art. 23 cpv. 5

5 Su domanda, la consultazione è autorizzata mediante la consegna di copie.

Art. 24 cpv. 4

4 Su domanda, l’IPI restituisce al titolare del diritto, una volta scaduto il termine di conservazione, gli esemplari del design presentati. La domanda va presentata prima della scadenza del termine di conservazione.

Art. 25 cpv. 1 lett. e, nonché 3 lett. d

1 L’iscrizione del design nel registro contiene:

e. il cognome e il domicilio delle persone che hanno creato il design;

3 Nel registro sono inoltre iscritti:

d. la concessione di una licenza o sublicenza, con l’indicazione del cognome e nome o della ragione sociale così come dell’indirizzo della persona cui è

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concessa la licenza (titolare della licenza) e, se è il caso, con l’indicazione che si tratta di una licenza esclusiva o di una licenza parziale;

Art. 26 cpv. 2

2 L’IPI allestisce estratti del registro.

Art. 28 cpv. 4

4 Fintanto che è iscritta nel registro una licenza esclusiva, nessun’altra licenza incompatibile con quest’ultima vi è iscritta per il medesimo design.

Art. 29 lett. b

L’IPI, in base a una relativa dichiarazione del titolare del diritto o a un altro docu- mento sufficiente, registra:

b. le restrizioni alla facoltà di disporre decise dal giudice e da autorità preposte alle procedure esecutive;

Art. 31 cpv. 1

1 Su domanda del titolare del design, le registrazioni erronee sono rettificate senza indugio.

Art. 34

1 L’IPI cancella di moto proprio un design quando, nell’ambito di un differimento della pubblicazione, non vengono fornite raffigurazioni (art. 19 cpv. 3 LDes).

2 Esso informa il titolare del diritto sull’avvenuta cancellazione.

3 La cancellazione di un design è esente da tasse.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr