I
Legge federale sui brevetti d’invenzione (Legge sui brevetti, LBI)
Modifica del 22 giugno 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 20051, decreta:
La legge del 25 giugno 19542 sui brevetti è modificata come segue:
Art. 1a II. Il corpo 1 Il corpo umano in quanto tale, nei vari stadi della sua costituzione e umano e le sue parti del suo sviluppo, compreso lo stadio embrionale, non è brevettabile.
2 Le parti del corpo umano nel loro ambiente naturale non sono bre vettabili. Una parte del corpo umano è tuttavia brevettabile come invenzione se è stata prodotta mediante un procedimento tecnico, se ne viene indicato un effetto utile sotto il profilo tecnico e se le altre condizioni di cui all’articolo 1 sono adempite; è fatto salvo l’arti colo 2.
Art. 1b III. Sequenze 1 Le sequenze o le sequenze parziali di un gene presenti in natura non di geni sono brevettabili in quanto tali.
2 Le sequenze derivate da una sequenza o una sequenza parziale di un gene presente in natura sono tuttavia brevettabili se sono state prodotte mediante un procedimento tecnico, se viene indicata concretamente la loro funzione e se le altre condizioni di cui all’articolo 1 sono adem pite; è fatto salvo l’articolo 2.
1 FF 2006 1 2 RS 232.14
2005-2005 2551
Legge sui brevetti RU 2008
B. Invenzioni escluse dal brevetto
Art. 2 1 Sono escluse dal brevetto le invenzioni la cui utilizzazione offenda la dignità dell’essere umano o leda la dignità della creatura oppure sia in altro modo contraria all’ordine pubblico o al buon costume. In partico lare non sono rilasciati brevetti per:
a. i procedimenti di clonazione di esseri umani e i cloni così ottenuti;
b. i procedimenti di formazione di esseri ibridi mediante utilizza zione di cellule germinali umane, cellule totipotenti umane o cellule staminali embrionali umane e gli esseri così ottenuti;
c. i procedimenti di partenogenesi mediante utilizzazione di patrimonio germinale umano e partenoti così ottenuti;
d. i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germi nale dell’essere umano e le cellule germinali così ottenute;
e. le cellule staminali e linee di cellule staminali embrionali umane non modificate;
f. l’utilizzazione di embrioni umani per scopi non medici; g. i procedimenti di modificazione dell’identità genetica di ani
mali, atti a provocare su di loro sofferenze senza essere giusti ficati da interessi preponderanti degni di essere protetti, non ché gli animali ottenuti con l’aiuto di tali procedimenti.
2 Sono inoltre esclusi dal brevetto: a. i metodi chirurgici, terapeutici e diagnostici applicati al corpo
umano o animale; b. le varietà vegetali e le razze animali come pure i procedimenti
essenzialmente biologici di produzione di vegetali o di ani mali; fatto salvo il capoverso 1, sono tuttavia brevettabili i procedimenti microbiologici o altri procedimenti tecnici e i prodotti ottenuti con tali procedimenti, nonché le invenzioni aventi per oggetto vegetali o animali, la cui esecuzione non sia tecnicamente limitata a una determinata varietà vegetale o razza animale.
Art. 5 cpv. 2 2 La persona designata dal richiedente è menzionata come inventore nel registro dei brevetti, nella pubblicazione della domanda di brevetto e del rilascio del brevetto, nonché nell’esposto d’invenzione.
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IV. Nuova utilizzazione di sostanze conosciute a. Indicazione medica primaria
b. Altre indicazioni mediche
Art. 7 cpv. 3 3 Per quanto riguarda la novità, lo stato della tecnica comprende anche il contenuto di un deposito anteriore o fruente di una priorità anteriore per la Svizzera nella versione originaria, la cui data di deposito o di priorità precede quella indicata nel capoverso 2 e che è stata resa accessibile al pubblico soltanto a tale data o dopo tale data, purché:
a. nel caso di una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all’articolo 138;
b. nel caso di una domanda europea derivata da una domanda internazionale, siano adempite le condizioni di cui all’arti colo 153 capoverso 5 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 20003;
c. nel caso di una domanda europea, per la designazione valida della Svizzera siano state versate le tasse di cui all’articolo 79 capoverso 2 della Convenzione del 5 ottobre 1973 sul brevetto europeo nella versione riveduta del 29 novembre 2000.
Art. 7a Abrogato
Art. 7c Le sostanze o le miscele di sostanze che, come tali, ma non per quanto concerne la loro utilizzazione in un metodo chirurgico, terapeutico o diagnostico di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a4, sono comprese nello stato della tecnica, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente a una tale utilizzazione.
Art. 7d Le sostanze o le miscele di sostanze che come tali sono comprese nello stato della tecnica, eccetto per quanto concerne la loro utilizza zione in un metodo per il trattamento chirurgico o terapeutico o in un metodo di diagnosi di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a5 laddove tale utilizzazione risulti specifica rispetto all’indicazione medica primaria giusta l’articolo 7c, sono considerate nuove nella misura in cui sono destinate unicamente alla fabbricazione di un prodotto a scopi chirurgici, terapeutici o diagnostici.
3 RS 0.232.142.2 4 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl –
RS 171.10). 5 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl –
RS 171.10).
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F. Effetti del brevetto I. Diritto di esclusiva
II. Procedimenti di fabbricazione
III. Informazione genetica
IV. Sequenze nucleotidiche
G. Eccezioni agli effetti del brevetto I. In generale
Art. 8 1 Il brevetto conferisce al suo titolare il diritto di vietare a terzi l’utilizzazione professionale dell’invenzione. 2 Per utilizzazione s’intende in particolare la produzione, l’immagaz zinamento, l’offerta, l’immissione sul mercato, l’importazione, l’esportazione e il transito, nonché il possesso per detti scopi. 3 Il transito non può essere vietato in quanto il titolare del brevetto non possa vietare l’importazione nel Paese di destinazione.
Art. 8a 1 Se l’invenzione ha per oggetto un procedimento di fabbricazione, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti immediati del proce dimento. 2 Se i prodotti immediati sono costituiti da materiale biologico, gli effetti del brevetto si estendono anche ai prodotti ottenuti direttamente mediante la riproduzione di tale materiale biologico e dotati delle stesse proprietà.
Art. 8b Se l’invenzione ha per oggetto un prodotto che consiste in un’infor mazione genetica o che contiene una tale informazione, gli effetti del brevetto si estendono a ogni materiale nel quale tale prodotto è incor porato e nel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione. È fatto salvo l’articolo 1a capoverso 1.
Art. 8c La protezione derivante da un diritto su una sequenza nucleotidica derivata da una sequenza o una sequenza parziale di un gene presenti in natura è limitata a quei segmenti della sequenza che svolgono la funzione concretamente descritta nel brevetto.
Art. 9 1 Gli effetti del brevetto non si estendono:
a. agli atti eseguiti nel settore privato per scopi non commerciali; b. agli atti eseguiti per scopi di ricerca e di sperimentazione che
servono all’acquisizione di conoscenze sull’oggetto dell’in venzione, comprese le sue utilizzazioni; in particolare è libera qualsiasi ricerca scientifica sull’oggetto dell’invenzione;
c. agli atti necessari per l’omologazione di un medicamento in Svizzera o in Paesi che hanno istituito un controllo dei medi camenti equivalente;
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II. In particolare
III. Legittima zione all’azione
F. Strumenti di ricerca
d. all’utilizzazione dell’invenzione per scopi didattici nell’in segnamento;
e. all’utilizzazione di materiale biologico allo scopo di coltivare, scoprire o sviluppare una varietà vegetale;
f. al materiale biologico che nel settore dell’agricoltura è otte nuto in modo casuale o tecnicamente non evitabile.
2 Gli accordi che limitano o escludono le eccezioni di cui al capo- verso 1 sono nulli.
Art. 9a Il consenso del titolare del brevetto non è necessario per l’immissione sul mercato nel territorio nazionale di una merce protetta da brevetto sulla quale vi sono altri diritti della proprietà intellettuale, se la prote zione del brevetto ha un’importanza trascurabile ai fini della natura funzionale della merce.
Art. 26 cpv. 1 1 Su azione, il giudice dichiara nullo il brevetto se:
a. l’oggetto del brevetto non è brevettabile secondo gli articoli 1, 1a, 1b e 2;
b. l’invenzione non è esposta nel fascicolo del brevetto in modo tale che un esperto del ramo possa attuarla;
c. l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto nella versione che ha determinato la data di deposito;
d. il titolare del brevetto non è né l’inventore né il suo avente causa e non aveva, per altri titoli, diritto al rilascio del bre vetto.
Art. 28 L’azione per nullità può essere promossa da chiunque provi di avervi interesse; l’azione risultante dall’articolo 26 capoverso 1 lettera d può invece essere promossa soltanto dall’avente diritto.
Art. 29 cpv. 5 5 L’articolo 40e è applicabile per analogia.
Art. 40b Chi intende utilizzare come strumento o mezzo ausiliario di ricerca un’invenzione biotecnologica brevettata ha diritto a una licenza non esclusiva.
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G. Licenze obbligatorie nella diagnostica
H. Licenze obbligatorie di esportazione di prodotti farmaceutici
I. Disposizioni comuni agli articoli 36–40d
Art. 40c Nel caso di un’invenzione che ha per oggetto un prodotto o un proce dimento utilizzabile nella diagnostica umana, una licenza non esclu siva è rilasciata per ovviare a una prassi contraria alla concorrenza, accertata nell’ambito di una procedura giudiziaria o amministrativa.
Art. 40d 1 Chiunque può promuovere un’azione davanti al giudice per il rila scio di una licenza non esclusiva di fabbricazione di prodotti farma ceutici brevettati e per la loro esportazione verso un Paese che non ha sufficienti capacità di produzione nel settore farmaceutico, o non ne ha affatto, e che necessita di tali prodotti per lottare contro problemi di salute pubblica, segnatamente contro l’HIV/AIDS, la tubercolosi, la malaria o altre epidemie (Paese beneficiario). 2 I Paesi che hanno dichiarato all’Organizzazione Mondiale del Com mercio (OMC) di rinunciare, in tutto o in parte, a beneficiare di una licenza secondo il capoverso 1 sono esclusi come Paese beneficiario in conformità a tale dichiarazione. Tutti gli altri Paesi che adempiono i requisiti di cui al capoverso 1 possono essere Paesi beneficiari. 3 La licenza secondo il capoverso 1 è limitata alla fabbricazione della quantità di prodotti farmaceutici necessaria a soddisfare il fabbisogno del Paese beneficiario; la totalità di tale produzione deve essere espor tata nel Paese beneficiario. 4 Il titolare della licenza secondo il capoverso 1 e ogni produttore che fabbrica prodotti su licenza devono garantire che sarà reso chiaramen te riconoscibile che i loro prodotti sono stati fabbricati su licenza di cui al capoverso 1 e che, mediante l’imballaggio o una colorazione o forma idonea, essi si distingueranno da quelli brevettati, salvo che ciò abbia ripercussioni di rilievo sul prezzo dei prodotti nel Paese benefi ciario. 5 Il Consiglio federale definisce le condizioni per il rilascio della licenza secondo il capoverso 1. Stabilisce in particolare di quali in formazioni o comunicazioni il giudice competente deve disporre per poter decidere del rilascio della licenza secondo il capoverso 1 e disciplina i provvedimenti di cui al capoverso 4.
Art. 40e 1 Le licenze previste negli articoli 36–40d sono rilasciate soltanto se gli sforzi del richiedente per ottenere una licenza contrattuale a condi zioni adeguate di mercato, entro un termine adeguato, siano rimasti infruttuosi; per le licenze di cui all’articolo 40d è considerato adeguato un termine di 30 giorni feriali. Tali sforzi non sono necessari in caso di emergenza nazionale o di assoluta urgenza, oppure in caso di utiliz zazione pubblica a titolo non commerciale.
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A. Forma della domanda I. In generale
II. Indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale
2 La portata e la durata della licenza sono limitate allo scopo per il quale essa è rilasciata. 3 La licenza può essere ceduta soltanto con la parte dell’azienda alla quale si riferisce la sua utilizzazione. Il presente capoverso si applica anche alle sublicenze. 4 La licenza è rilasciata in primo luogo per l’approvvigionamento del mercato interno. È fatto salvo l’articolo 40d. 5 Il titolare del brevetto ha diritto a un’indennità adeguata. Tale inden nità è commisurata alle circostanze del singolo caso e al valore eco nomico della licenza. Per le licenze di cui all’articolo 40d l’indennità è stabilita tenendo conto del valore economico della licenza nel Paese importatore, dello stato di sviluppo di tale Paese e dell’urgenza sanita ria e umanitaria. Il Consiglio federale specifica le modalità di calcolo. 6 Il giudice decide in merito al rilascio e alla revoca della licenza, alla sua portata e durata nonché all’indennità da versare. In particolare, dietro richiesta, revoca la licenza all’avente diritto ove le circostanze che hanno portato al rilascio non esistano più e si possa presumere che non si riproducano. È fatta salva una protezione adeguata degli inte ressi legittimi dell’avente diritto. Se una licenza è rilasciata secondo l’articolo 40d, i rimedi giuridici non hanno effetto sospensivo.
Art. 49, titolo marginale e cpv. 2 lett.b 2 La domanda di brevetto consta di:
b. una descrizione dell’invenzione e, per la rivendicazione di una sequenza derivata da una sequenza o una sequenza parziale di un gene, una descrizione concreta della funzione svolta dalla sequenza;
Art. 49a 1 La domanda di brevetto deve contenere indicazioni sulla fonte:
a. delle risorse genetiche alle quali l’inventore o il richiedente ha avuto accesso, sempre che l’invenzione si fondi direttamente su tali risorse;
b. del sapere tradizionale di comunità indigene o locali sulle ri sorse genetiche alle quali l’inventore o il richiedente ha avuto accesso, sempre che l’invenzione si fondi direttamente su tale sapere.
2 Se la fonte non è nota né all’inventore né al richiedente, quest’ultimo lo deve confermare per scritto.
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B. Esposto dell’invenzione I. In generale
II. Materiale biologico
G. Pubblicazione della domanda di brevetto
Art. 50, titolo marginale
Art. 50a 1 Se un’invenzione che ha per oggetto la produzione o l’utilizzazione di materiale biologico non può essere spiegata sufficientemente, la spiegazione deve essere completata mediante il deposito di un cam pione del materiale biologico e la descrizione deve essere completata mediante l’indicazione delle proprietà essenziali del materiale biologi co e un rinvio al deposito. 2 Se, per un’invenzione che ha per oggetto un prodotto costituito da materiale biologico, la produzione non può essere spiegata sufficien temente, la spiegazione deve essere completata o sostituita mediante il deposito di un campione del materiale biologico e la descrizione completata o sostituita mediante un rinvio al deposito. 3 L’invenzione è considerata spiegata ai sensi dell’articolo 50 soltanto se il campione del materiale biologico è stato depositato, al più tardi alla data di deposito della domanda, presso un centro di deposito riconosciuto e la domanda di brevetto, nella sua formulazione origina ria, contiene indicazioni sul materiale biologico e il rinvio al deposito. 4 Il Consiglio federale disciplina nel dettaglio le esigenze relative al deposito, alle indicazioni concernenti il materiale biologico e al rinvio al deposito, nonché l’accesso ai campioni depositati.
Art. 58a 1 L’Istituto pubblica le domande di brevetto:
a. senza indugio trascorsi 18 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendicata una priorità, dopo la data di priorità;
b. su domanda del richiedente, prima che scada il termine di cui alla lettera a.
2 La pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni, nonché l’estratto, sempre che sia disponibile prima della conclusione dei preparativi tecnici per la pubblicazione, e, se del caso, il rapporto sullo stato della tecnica o la ricerca di tipo internazio nale secondo l’articolo 59 capoverso 5. Se non sono stati pubblicati con la domanda di brevetto, il rapporto sullo stato della tecnica o la ricerca di tipo internazionale secondo l’articolo 59 capoverso 5 sono pubblicati separatamente.
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C. Opposizione
Art. 59 cpv. 1, 5 e 6 1 Se l’oggetto di una domanda di brevetto non è conforme agli artico li 1, 1a, 1b e 2 o lo è soltanto in parte, l’Istituto ne informa il richie dente, indicando i motivi, e gli assegna un termine per rispondere. 5 Pagando un emolumento, il richiedente può chiedere:
a. entro 14 mesi dalla data di deposito oppure, se è stata rivendi cata una priorità, dopo la data di priorità, che l’Istituto rediga un rapporto sullo stato della tecnica; oppure
b. entro sei mesi dalla data di deposito più remota, che l’Istituto faccia da tramite per una ricerca di tipo internazionale.
6 Se non sono stati effettuati accertamenti ai sensi del capoverso 5, chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l’articolo 65 può chiedere, pagando un emolumento, che l’Istituto rediga un rapporto sullo stato della tecnica.
Art. 59b Abrogato
Art. 59c 1 Chiunque può, nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell’iscrizione nel registro dei brevetti, fare opposizione presso l’Isti tuto contro un brevetto da esso rilasciato. L’opposizione deve essere presentata per scritto e motivata. 2 L’opposizione può vertere soltanto sul fatto che l’oggetto del brevet- to è escluso dal brevetto secondo gli articoli 1a, 1b e 2. 3 A seconda che accetti in tutto o in parte l’opposizione, l’Istituto può revocare il brevetto oppure mantenerlo modificandone la portata. La decisione sull’opposizione è impugnabile davanti al Tribunale ammi nistrativo federale. 4 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente la proce dura.
Art. 59d Abrogato
Art. 60 cpv. 3 Abrogato
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II. Fascicolo del brevetto
D. Consultazione degli atti
Art. 61 cpv. 1 e 2 1 L’Istituto pubblica:
a. la domanda di brevetto con le indicazioni specificate nell’articolo 58a capoverso 2;
b. l’iscrizione del brevetto nel registro dei brevetti con le indica zioni specificate nell’articolo 60 capoverso 1bis;
c. la cancellazione del brevetto dal registro dei brevetti; d. le modificazioni iscritte nel registro circa l’esistenza del bre
vetto e il diritto al brevetto. 2 Abrogato
Art. 62 Abrogato
Art. 63, titolo marginale e cpv. 1 1 L’Istituto emette un fascicolo per ogni brevetto rilasciato.
Art. 63a Abrogato
Art. 65 1 Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque può consultare il fascicolo degli atti. Il Consiglio federale può limitare il diritto di consultazione unicamente se vi si oppongono segreti di fabbricazione o d’affari oppure altri interessi preponderanti. 2 Il Consiglio federale definisce i casi in cui la consultazione del fascicolo degli atti è concessa prima della pubblicazione della doman da di brevetto. In particolare disciplina anche la consultazione delle domande di brevetto che sono respinte o ritirate prima della loro pubblicazione.
Art. 66 lett. b Si può procedere in via civile o penale, conformemente alle seguenti disposizioni:
b. contro chiunque si rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza e la quantità dei prodotti fabbricati o immessi sul mercato illecitamente che si trovano in suo possesso, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
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F. Trasmissione delle sentenze
G. Divieto di più azioni successive
D. Legittimazio ne ad agire del titolare di una licenza
Art. 70 cpv. 2 2 In materia penale (art. 81–82), per la pubblicazione della sentenza è determinante l’articolo 68 del Codice penale6.
Art. 70a Le autorità giudiziarie trasmettono all’Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.
Art. 71, titolo marginale
Art. 72 cpv. 2 Abrogato
Art. 73 cpv. 3 e 4 3 L’azione per risarcimento di danni può essere promossa soltanto dopo che il brevetto è stato rilasciato; con tale azione può tuttavia essere chiesto il risarcimento del danno cagionato dal convenuto a contare dal momento in cui ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di brevetto, ma al più tardi dalla pubblicazione di tale domanda. 4 Abrogato
Art. 75 1 Chi è titolare di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all’azione secondo l’articolo 72 o 73 indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. 2 Tutti i titolari della licenza possono intervenire in un’azione secondo l’articolo 73 per far valere il danno da essi subito.
Art. 77 cpv. 5 5 L’articolo 75 capoverso 1 è applicabile per analogia.
Art. 81 cpv. 1 e 3 1 Chiunque commette intenzionalmente uno degli atti previsti dall’articolo 66 è punito, a querela del danneggiato, con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
6 RS 311.0
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II. Indicazioni false sulla fonte
III. Indicazione ingannevole circa l’esistenza della protezione
A. Denuncia di merci sospette
3 Se agisce a titolo commerciale, l’autore è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 81a 1 Chiunque fornisce intenzionalmente indicazioni false sulle fonti di cui all’articolo 49a è punito con una multa fino a 100 000 franchi. 2 Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza.
Art. 82, titolo marginale e cpv. 1 1 Chiunque ha intenzionalmente messo in circolazione o posto in vendita le sue carte d’affari, annunci d’ogni genere, prodotti o merci muniti di un’indicazione atta a far credere a torto che i prodotti o le merci sono protetti dalla presente legge è punito con la multa.
Art. 86 cpv. 1 1 Se l’incolpato solleva l’eccezione della nullità del brevetto, il giudice gli può assegnare un termine adeguato per promuovere l’azione per nullità, avvertendolo delle conseguenze della sua inazione; se il bre vetto non è stato esaminato sotto il profilo della novità e dell’attività inventiva e il giudice dubita della validità del brevetto, oppure se l’incolpato rende verosimili determinate circostanze che fanno appari re fondata l’eccezione di nullità, il giudice può assegnare al danneg giato un termine adeguato per promuovere l’azione intesa ad accertare che il brevetto esiste a buon diritto, avvertendolo parimenti delle conseguenze della sua inazione.
Titolo prima dell’art. 86a
Capo 4: Intervento dell’Amministrazione delle dogane
Art. 86a 1 L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare del brevetto qualora si sospetti l’imminente importazione, esportazio ne o transito di merci che violano un brevetto valido in Svizzera. 2 In tali casi, l’Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché la persona legittimata possa presentare una domanda secondo l’articolo 86b capoverso 1.
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B. Domanda d’intervento
C. Ritenzione della merce
D. Campioni
E. Tutela dei segreti di fabbricazione e d’affari
Art. 86b 1 Se dispone di indizi concreti secondo i quali è imminente l’impor tazione, l’esportazione o il transito di merci che violano un brevetto valido in Svizzera, il titolare del brevetto, o il titolare della licenza legittimato all’azione, può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo delle merci. 2 Il richiedente deve fornire tutte le informazioni in suo possesso che siano necessarie all’Amministrazione delle dogane per decidere; tali informazioni comprendono anche una descrizione esatta della merce. 3 L’Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese ammini strative.
Art. 86c 1 Se, in seguito a una domanda secondo l’articolo 86b capoverso 1, ha motivi fondati per sospettare che una determinata merce destinata all’importazione, all’esportazione o al transito viola un brevetto valido in Svizzera, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richieden te nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. 2 L’Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dal momento della comunicazione secondo il capo- verso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti caute lari. 3 In casi motivati, l’Amministrazione delle dogane può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.
Art. 86d 1 Durante la ritenzione della merce, l’Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta. 2 Le spese per il prelievo e l’invio dei campioni sono a carico del richiedente. 3 Dopo l’esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sotto stanno alle disposizioni della legislazione doganale.
Art. 86e 1 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all’articolo 86c capoverso 1, l’Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di cam
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F. Domanda di distruzione della merce I. Procedura
II. Consenso
III. Mezzi probatori
IV. Risarcimento
pioni o della possibilità di ispezionarli secondo l’articolo 86d capo- verso 1. 2 Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presen te durante l’ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazio ne o d’affari. 3 L’Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.
Art. 86f 1 Insieme con la domanda secondo l’articolo 86b capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di distruggere la merce. 2 Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l’Ammi nistrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprie tario della merce nella comunicazione di cui all’articolo 86c capo- verso 1. 3 La domanda di distruzione della merce non implica un prolunga mento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l’articolo 86c capoversi 2 e 3.
Art. 86g 1 Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiaran te, detentore o proprietario. 2 Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprie tario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all’articolo 86c capoversi 2 e 3.
Art. 86h Prima di distruggere la merce, l’Amministrazione delle dogane prele va campioni e li conserva come prova per un’eventuale azione per risarcimento dei danni.
Art. 86i 1 Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno. 2 Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.
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V. Spese
G. Dichiarazione di responsabilità e risarcimento
C. Condizioni formali
Art. 86j 1 Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente. 2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell’articolo 86h decide il giudice nell’ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l’articolo 86i capoverso 1.
Art. 86k 1 Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l’Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l’Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un’adeguata garanzia. 2 Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedi menti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.
Titolo quarto (art. 87–90, 96–101 e 104–106a) Abrogato
Art. 121 cpv. 1 lett. c e 2 Abrogati
Art. 138 Il richiedente, entro 30 mesi a decorrere dalla data di deposito o di priorità, è tenuto nei confronti dell’Istituto a:
a. indicare per scritto il nome dell’inventore; b. fornire indicazioni sulla fonte (art. 49a); c. pagare la tassa di deposito; d. presentare una traduzione in una lingua ufficiale svizzera, se la
domanda internazionale non è redatta in una di queste lingue.
Art. 139 Abrogato
Art. 140h cpv. 2 e 3 2 Le tasse annuali devono essere pagate anticipatamente e in una volta per la durata complessiva del certificato. 3 Abrogato
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Art. 142 B. Passaggio I brevetti non ancora estinti alla data dell’entrata in vigore della modi- dal vecchio al nuovo diritto fica del 22 giugno 2007 della presente legge sono retti dal nuovo I. Brevetti diritto, a decorrere da tale data.
Art. 143 II. Domande 1 Le domande di brevetto pendenti alla data dell’entrata in vigore della di brevetto modifica del 22 giugno 2007 della presente legge sono rette dal nuovo
diritto, a decorrere da tale data. 2 Tuttavia continuano ad essere rette dal diritto previgente:
a. l’immunità derivata da un’esposizione; b. la brevettabilità, se le condizioni previste dal diritto previgente
sono più favorevoli.
Art. 144 Abrogato
Art. 145 cpv. 2 2 Gli articoli 75 e 77 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge.
II
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 22 giugno 2007 Consiglio degli Stati, 22 giugno 2007
La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l'11 ottobre 2007.7 2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2008.
21 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
FF 2007 4213
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Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 9 ottobre 19928 sul diritto d’autore
Art. 62 cpv. 1 lett. c e 3 1 Chi è leso o rischia di essere leso nel suo diritto d’autore o nel suo diritto affine di protezione può chiedere al giudice:
c. di obbligare il convenuto a indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.
3 Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all’azione, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell’azione per far valere il proprio danno.
Art. 63 cpv. 1 1 Il giudice può ordinare la confisca e la realizzazione o la distruzione degli oggetti fabbricati illecitamente o delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro fabbricazione.
Art. 65 cpv. 5 5 L’articolo 62 capoverso 3 si applica per analogia.
Art. 66a Trasmissione delle sentenze Le autorità giudiziarie trasmettono all’Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.
Art. 67 cpv. 1 frase introduttiva, lett. a–l e 2 1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:
RS 231.1
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a.–i. concernono soltanto il testo francese. k. si rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza e la quantità degli
oggetti in suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali;
l. concerne soltanto il testo francese. 2 Chiunque commette a titolo commerciale un reato di cui al capoverso 1 è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 68 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 69 cpv. 1 frase introduttiva, lett. a–k e 2 1 A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:
a.–i. concernono soltanto il testo francese k. rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza e la quantità dei
supporti in suo possesso sui quali è registrata una prestazione protetta ai sensi degli articoli 33, 36 o 37, illecitamente fabbricati o immessi sul mercato, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.
2 Chiunque commette a titolo commerciale un reato di cui al capoverso 1 è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 70 Esercizio illecito di diritti Chiunque, senza essere titolare dell’autorizzazione richiesta (art. 41), fa valere diritti d’autore o diritti di protezione affini la cui gestione sottostà alla sorveglianza della Confederazione (art. 40) è punito con la multa.
Art. 72 Confisca nel procedimento penale Le opere architettoniche realizzate non possono essere confiscate giusta l’articolo 69 del Codice penale9.
Art. 75 Denuncia di merci sospette 1 L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare i titolari dei diritti d’autore o dei diritti di protezione affini, nonché le società di gestione autorizzate, qualora si sospetti l’imminente importazione, esportazione o transito di merci la cui
RS 311.0
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immissione sul mercato viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini. 2 In tali casi, l’Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere le merci per tre giorni feriali, affinché le persone autorizzate possano presentare una domanda secondo l’articolo 76 capoverso 1.
Art. 76 cpv. 1 e 3 1 Il titolare di diritti d’autore o di diritti di protezione affini, il titolare di una relativa licenza legittimato all’azione o una società di gestione autorizzata che abbiano indizi concreti per ritenere imminente l’importazione, l’esportazione o il transito di merci la cui immissione sul mercato viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini possono chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di rifiutare lo svincolo delle merci. 3 L’Amministrazione delle dogane decide definitivamente sulla domanda. Può riscuotere un emolumento per coprire le spese amministrative.
Art. 77 Ritenzione della merce 1 Se, in seguito a una domanda secondo l’articolo 76 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all’importazione, all’esportazione o al transito viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d’autore o di diritti di protezione affini, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. 2 L’Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari. 3 In casi motivati, può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.
Art. 77a Campioni 1 Durante la ritenzione della merce, l’Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta. 2 Le spese per il prelievo e l’invio dei campioni sono a carico del richiedente. 3 Dopo l’esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.
Art. 77b Tutela dei segreti di fabbricazione e d’affari 1 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all’articolo 77 capoverso 1, l’Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni e della possibilità di ispezionarli secondo l’articolo 77a capoverso 1.
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2 Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l’ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d’affari. 3 L’Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.
Art. 77c Domanda di distruzione della merce 1 Insieme con la domanda di cui all’articolo 76 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di distruggere la merce. 2 Se è presentata una domanda di distruzione della merce secondo il capoverso 1, l’Amministrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all’articolo 77 capoverso 1. 3 La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l’articolo 77 capoversi 2 e 3.
Art. 77d Consenso 1 Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario. 2 Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone esplicitamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all’articolo 77 capoversi 2 e 3.
Art. 77e Mezzi probatori Prima di distruggere la merce, l’Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un’eventuale azione per risarcimento dei danni.
Art. 77f Risarcimento 1 Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno. 2 Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.
Art. 77g Spese 1 Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente. 2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell’articolo 77e decide il giudice nell’ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l’articolo 77f capoverso 1.
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Art. 77h Dichiarazione di responsabilità e risarcimento 1 Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l’Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l’Amministra zione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un’adeguata garanzia. 2 Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.
Art. 81a Legittimazione all’azione dei titolari di licenza Gli articoli 62 capoverso 3 e 65 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge.
2. Legge del 9 ottobre 199210 sulle topografie
Art. 5 lett. b Il produttore ha il diritto esclusivo di:
b. immettere sul mercato, proporre al pubblico, alienare, locare, prestare o diffondere in qualsiasi altro modo oppure importare, esportare o far transitare a tal fine la topografia o copie della stessa.
Art. 11 cpv. 1 frase introduttiva, lett. a–c e 2 1 A querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:
a. e b. concernono soltanto il testo francese. c. si rifiuta d’indicare all’autorità competente la provenienza degli oggetti in
suo possesso illecitamente fabbricati o immessi sul mercato. 2 Chiunque commette a titolo commerciale un reato di cui al capoverso 1 è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 12 Intervento dell’Amministrazione delle dogane L’intervento dell’Amministrazione delle dogane è retto dagli articoli 75–77h della legge del 9 ottobre 199211 sul diritto d’autore.
10 RS 231.2 11 RS 231.1
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3. Legge del 28 agosto 199212 sulla protezione dei marchi
Art. 13 cpv. 2 lett. d nonché 2bis e 3 2 Il titolare del marchio può vietare a terzi l’uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l’articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno:
d. sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti; 2bis Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l’importazione, l’esportazione o il transito di merci fabbricate a titolo commerciale avviene per scopi privati. 3 Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell’articolo 4.
Art. 41 cpv. 1 e 4 lett. d 1 Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell’Istituto, il depositante o il titolare del diritto può chiedere all’Istituto il proseguimento della procedura. È fatto salvo l’articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa. 4 Il proseguimento della procedura è escluso in caso d’inosservanza:
d. del termine per presentare la richiesta di proroga ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3.
Art. 53 cpv. 3 e 4 3 Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi. 4 Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.
Art. 54 Trasmissione delle sentenze Le autorità giudiziarie trasmettono all’Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.
Art. 55 cpv. 1 lett. c, 2bis e 4 1 La persona che subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un’indicazione di provenienza può chiedere al giudice:
12 RS 232.11 13 RS 172.021
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c. di ingiungere al convenuto d’indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio o di un’indica zione di provenienza, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.
2bis L’azione d’esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo che il marchio è stato registrato. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza del contenuto della domanda di registrazione. 4 Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all’azione indipen dentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell’azione per far valere il proprio danno.
Art. 57 cpv. 1 1 Il giudice può ordinare la confisca degli oggetti muniti illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza oppure delle installazioni, degli apparecchi e degli altri mezzi che servono prevalentemente alla loro fabbricazione.
Art. 59 cpv. 5 5 L’articolo 55 capoverso 4 si applica per analogia.
Art. 61 Violazione del diritto al marchio 1 Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente viola il diritto al marchio di un terzo, nel senso che:
a. usurpa, contraffà o imita il marchio altrui; b. usa il marchio usurpato, contraffatto o imitato per immettere sul mercato
prodotti o fornire servizi oppure per offrire, importare, esportare o far transitare tali prodotti o servizi o per fare loro pubblicità.
2 È punito con la stessa pena, su querela della parte lesa, chiunque rifiuta d’indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio, nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali. 3 Se agisce per mestiere, l’autore del reato è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 62 cpv. 1–3 1 Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:
a. e b. concernono soltanto il testo francese.
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2 Se agisce per mestiere, l’autore del reato è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. 3 Chi importa, esporta, fa transitare o immagazzina prodotti che sa destinati a scopo d’inganno nelle relazioni commerciali è, su querela della parte lesa, punito con una multa fino a 40 000 franchi.
Art. 63 cpv. 1, 2 e 4 1 Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente usa un marchio di garanzia o un marchio collettivo in modo contrario al regolamento. 2 Concerne soltanto il testo francese. 4 Se agisce per mestiere, l’autore del reato è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 64 cpv. 1 e 2 1 Su querela della parte lesa è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
a.–c. concernono soltanto il testo francese. 2 Se agisce per mestiere, l’autore del reato è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 65 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 65a Atti esenti da pena Gli atti di cui all’articolo 13 capoverso 2bis sono esenti da pena.
Art. 68 Confisca nel procedimento penale L’articolo 69 del Codice penale14 è applicabile; il giudice può ordinare che un oggetto munito illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza sia confiscato in quanto tale.
Art. 70 Denuncia di merci sospette 1 L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare di un marchio, l’avente diritto a un’indicazione di provenienza oppure un’associazione profes sionale o economica legittimata ad agire in virtù dell’articolo 56, qualora si sospetti
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l’imminente importazione, esportazione o transito di merci munite illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza. 2 In tali casi, l’Amministrazione delle dogane è autorizzata a trattenere la merce per tre giorni feriali, affinché il titolare del marchio, l’avente diritto a un’indicazione di provenienza oppure un’associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell’articolo 56 possa presentare una domanda secondo l’articolo 71.
Art. 71 cpv. 1 1 Il titolare del marchio, il titolare di una licenza legittimato all’azione, l’avente diritto a un’indicazione di provenienza oppure un’associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell’articolo 56, che abbia indizi concreti per ritenere imminente l’importazione, l’esportazione o il transito di merce munita illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza, può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo della merce.
Art. 72 Ritenzione della merce 1 Se, in seguito a una domanda secondo l’articolo 71 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che una determinata merce destinata all’importazione, all’esportazione o al transito sia munita illecitamente di un marchio o di un’indicazione di provenienza, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente, nonché al dichiarante, detentore o proprietario della merce. 2 L’Amministrazione delle dogane trattiene la merce al massimo per dieci giorni feriali a decorrere dal momento della comunicazione secondo il capoverso 1, per consentire al richiedente di chiedere provvedimenti cautelari. 3 In casi motivati, l’Amministrazione delle dogane può trattenere la merce per altri dieci giorni feriali al massimo.
Art. 72a Campioni 1 Durante la ritenzione della merce, l’Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni della merce al richiedente o a consentirgli di ispezionare la merce ritenuta. 2 Le spese per il prelievo e l’invio dei campioni sono a carico del richiedente. 3 Dopo l’esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.
Art. 72b Tutela dei segreti di fabbricazione e d’affari 1 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all’articolo 72 capoverso 1, l’Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario della merce della possibile consegna di campioni o della possibilità di ispezionarli secondo l’articolo 72a capoverso 1.
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2 Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l’ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d’affari. 3 L’Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.
Art. 72c Domanda di distruzione della merce 1 Insieme con la domanda secondo l’articolo 71 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di distruggere la merce. 2 Se è presentata una domanda di distruzione della merce, l’Amministrazione delle dogane ne avvisa il dichiarante, detentore o proprietario della merce nella comunicazione di cui all’articolo 72 capoverso 1. 3 La domanda di distruzione della merce non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l’articolo 72 capoversi 2 e 3.
Art. 72d Consenso 1 Per la distruzione della merce è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario. 2 Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressamente alla distruzione della merce entro i termini di cui all’arti colo 72 capoversi 2 e 3.
Art. 72e Mezzi probatori Prima della distruzione della merce, l’Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un’eventuale azione per risarcimento dei danni.
Art. 72f Risarcimento 1 Se la distruzione della merce si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno. 2 Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.
Art. 72g Spese 1 Le spese per la distruzione della merce sono a carico del richiedente. 2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell’articolo 72e decide il giudice nell’ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l’articolo 72f capoverso 1.
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Art. 72h Dichiarazione di responsabilità e risarcimento 1 Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l’Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l’Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un’adeguata garanzia. 2 Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.
Art. 78a Legittimazione all’azione dei titolari di licenza Gli articoli 55 capoverso 4 e 59 capoverso 5 sono applicabili unicamente ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo l’entrata in vigore della modifica del 22 giugno 2007 della presente legge.
4. Legge del 5 ottobre 200115 sul design
Art. 9 cpv. 1bis 1bis Il titolare del diritto può vietare l’importazione, l’esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.
Art. 31 cpv. 1 1 Se non osserva un termine che va rispettato nei confronti dell’Istituto, il depositante o titolare del diritto può chiedere all’Istituto il proseguimento della procedura.
Art. 40 Trasmissione delle sentenze Le autorità giudiziarie trasmettono all’Istituto, gratuitamente e in copia integrale, le sentenze passate in giudicato.
Art. 41 cpv. 1, frase finale e 2 1 … su querela del titolare del diritto è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. 2 Se agisce per mestiere, l’autore del reato è perseguito d’ufficio. È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.
Art. 41a Atti esenti da pena Gli atti di cui all’articolo 9 capoverso 1bis sono esenti da pena.
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Art. 46, rubrica e cpv. 1 Denuncia di merci sospette
1 L’Amministrazione delle dogane è autorizzata ad avvisare il titolare del diritto di un design depositato, qualora sospetti l’imminente importazione, esportazione o transito di oggetti fabbricati illecitamente.
Art. 47 cpv. 1 1 Il titolare del diritto di un design depositato o il titolare di una licenza legittimato all’azione che abbia indizi concreti per ritenere imminente l’importazione, l’esporta zione o il transito di oggetti fabbricati illecitamente, può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di negare lo svincolo di tali oggetti.
Art. 48 cpv. 1 1 Se, in seguito a una domanda secondo l’articolo 47 capoverso 1, ha motivi fondati di sospettare che determinati oggetti destinati all’importazione, all’esportazione o al transito siano stati fabbricati illecitamente, l’Amministrazione delle dogane lo comunica al richiedente, nonché al dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti.
Art. 48a Campioni 1 Durante la ritenzione degli oggetti, l’Amministrazione delle dogane è abilitata, su domanda, a consegnare o inviare, per esame, campioni degli oggetti al richiedente o a consentirgli di ispezionare gli oggetti ritenuti. 2 Le spese per il prelievo e l’invio dei campioni sono a carico del richiedente. 3 Dopo l’esame, i campioni, sempre che ciò sia opportuno, devono essere restituiti. Se rimangono presso il richiedente, i campioni sottostanno alle disposizioni della legislazione doganale.
Art. 48b Tutela dei segreti di fabbricazione e d’affari 1 Contemporaneamente alla comunicazione di cui all’articolo 48 capoverso 1, l’Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, detentore o proprietario degli oggetti della possibile consegna di campioni o della possibilità di ispezionarli secondo l’articolo 48a capoverso 1. 2 Il dichiarante, detentore o proprietario può chiedere di essere presente durante l’ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d’affari. 3 L’Amministrazione delle dogane può, su richiesta motivata del dichiarante, detentore o proprietario, rifiutare la consegna di campioni.
Art. 48c Domanda di distruzione degli oggetti 1 Insieme con la domanda secondo l’articolo 47 capoverso 1, il richiedente può chiedere per scritto all’Amministrazione delle dogane di distruggere gli oggetti.
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2 Se è presentata una domanda di distruzione degli oggetti, l’Amministrazione delle dogane ne avvisa ill dichiarante, detentore o proprietario nella comunicazione di cui all’articolo 48 capoverso 1. 3 La domanda di distruzione degli oggetti non implica un prolungamento dei termini per chiedere provvedimenti cautelari secondo l’articolo 48 capoversi 2 e 3.
Art. 48d Consenso 1 Per la distruzione degli oggetti è necessario il consenso del dichiarante, detentore o proprietario. 2 Il consenso è considerato dato se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressamente alla distruzione degli oggetti entro i termini di cui all’arti colo 48 capoversi 2 e 3.
Art. 48e Mezzi probatori Prima della distruzione degli oggetti, l’Amministrazione delle dogane preleva campioni e li conserva come prova per un’eventuale azione per risarcimento dei danni.
Art. 48f Risarcimento 1 Se la distruzione degli oggetti si rivela ingiustificata, soltanto il richiedente risponde del danno. 2 Se il dichiarante, detentore o proprietario ha acconsentito per scritto alla distruzione della merce, il richiedente non può essere chiamato a rispondere del danno nemmeno se successivamente la distruzione si rivela ingiustificata.
Art. 48g Spese 1 Le spese per la distruzione degli oggetti sono a carico del richiedente. 2 Sulle spese per il prelievo e la conservazione di campioni ai sensi dell’articolo 48e decide il giudice nell’ambito del giudizio relativo alle pretese di risarcimento dei danni secondo l’articolo 48f capoverso 1.
Art. 49 Dichiarazione di responsabilità e risarcimento 1 Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione degli oggetti, l’Amministrazione delle dogane può subordinare la ritenzione a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente. Al posto di tale dichiarazione, l’Amministrazione delle dogane può, in casi motivati, chiedere al richiedente un’adeguata garanzia. 2 Se non vengono ordinati provvedimenti cautelari o se i provvedimenti ordinati si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni.
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5. Legge federale del 18 dicembre 198716 sul diritto internazionale privato
I. Competenza
I. Competenza
I. Competenza 1. Principio
Art. 109 1 Per le azioni concernenti la validità o l’iscrizione di diritti immate riali in Svizzera sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto. Se il convenuto non è domiciliato in Svizzera, sono com petenti i tribunali svizzeri della sede commerciale del rappresentante iscritto nel registro o, se manca un tale rappresentante, quelli della sede dell’autorità svizzera del registro. 2 Per le azioni concernenti la violazione di diritti immateriali sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio del convenuto o, in man canza di domicilio, quelli del luogo di dimora abituale del convenuto. Inoltre sono competenti i tribunali svizzeri del luogo dell’atto o dell’evento e, per le azioni concernenti l’attività di una stabile orga nizzazione in Svizzera, i tribunali della sede di tale organizzazione. 3 Se più persone possono essere convenute in Svizzera e se le pretese si fondano sostanzialmente sugli stessi fatti e sugli stessi titoli giuridi ci, tutte possono essere convenute congiuntamente innanzi a qualsiasi giudice competente; il primo giudice adito è esclusivamente compe tente.
Art. 111 cpv. 1 1 Le decisioni straniere in materia di diritti immateriali sono ricono sciute in Svizzera se pronunciate:
a. nello Stato di domicilio del convenuto; o b. nel luogo dell’atto o dell’evento, sempre che il convenuto non
fosse domiciliato in Svizzera.
Art. 127 Per le azioni derivanti da indebito arricchimento sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto. Inoltre, per le azioni concernenti l’attività di una stabile organizzazione in Svizzera, sono competenti i tribunali della sede di tale organizzazione.
Art. 129 1 Per le azioni derivanti da atto illecito sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto. Inoltre sono competenti i tribunali svizzeri del luogo dell’atto o dell’evento e, per le azioni concernenti l’attività di
RS 291
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una stabile organizzazione in Svizzera, i tribunali della sede di tale organizzazione. 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
6. Legge del 20 giugno 193317 sul controllo dei metalli preziosi
Art. 22a Denuncia di Se ha il sospetto che un marchio d’artefice o un marchio di fusione o merci sospette verifica di un terzo sia stato apposto illecitamente su merci importate,
esportate o in transito o sia stato imitato o che vi sia violazione delle disposizioni sulla protezione della proprietà intellettuale, l’Ufficio centrale ne informa la persona lesa. Le merci possono essere tratte nute.
RS 941.31
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa
pagina rimane vuota.
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