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Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi (stato 1 luglio 2011)

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Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM)

del 23 dicembre 1992 (Stato 1° luglio 2011)

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 38 capoversi 2 e 3, 39 capoverso 5, 51 e 73 della legge federale del 28 agosto 19921 sulla protezione dei marchi (LPM); visto l’articolo 13 della legge federale del 24 marzo 19952 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),3

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Competenza 1 L’Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) esegue i compiti ammini- strativi derivanti dalla LPM e dalla presente ordinanza.4 2 Gli articoli 70 a 72 della legge e gli articoli 54 a 57 della presente ordinanza sono di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.

Art. 25 Calcolo dei termini Se fissato in mesi o anni, il termine scade il giorno dell’ultimo mese che corrisponde per numero al giorno da cui comincia a decorrere. Mancando tale giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno dell’ultimo mese.

Art. 3 Lingua 1 Le istanze inviate all’Istituto6 devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera. È fatto salvo l’articolo 47 capoverso 3.

RU 1993 296 1 RS 232.11 2 RS 172.010.31 3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5158). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5158). 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002

(RU 2002 1119). 6 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996

(RU 1995 5158). Di tale mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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2 L’Istituto può chiedere che i documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione; è fatto salvo l’articolo 14 capoverso 3. Se, nonostante l’ingiunzione, la traduzione o l’attes-tazione non è presentata, il documento non è preso in considerazione.

Art. 47 Rappresentante in caso di piú depositanti8 o titolari di marchio 1 Qualora piú persone siano depositanti del medesimo marchio o titolari del medesimo diritto di marchio, l’Istituto ingiunge loro di designare un rappresentante comune. 2 Fintanto che non è stato designato un rappresentante, i depositanti o i titolari del marchio devono agire in comune nei confronti dell’Istituto.

Art. 59 Procura Se un depositante o un titolare del marchio si fa rappresentare davanti all’Istituto, oppure deve farsi rappresentare per legge, l’Istituto può esigere una procura scritta.

Art. 610 Firma 1 Le domande e la documentazione devono essere firmate. 2 Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, l’originaria data di presentazione è riconosciuta qualora una domanda o un documento identico per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte dell’Istituto. 3 La firma sulla domanda di registrazione non è necessaria. L’Istituto può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.

Art. 711 Emolumenti Agli emolumenti esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si applica l’ordinanza del 25 ottobre 199512 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

8 Nuovo termine giusta il n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2170). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019). 12 [RU 1995 5174, 1997 773]. Vedi ora il Reg. del 28 apr. 1997 sulle tasse dell’Istituto

federale della proprietà intellettuale (RS 232.148).

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Art. 7a13 Comunicazione elettronica 1 L’Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica. 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.14

Capitolo 2: Registrazione dei marchi Sezione 1: Procedura di registrazione

Art. 8 Deposito 1 Per il deposito deve essere utilizzato il modulo ufficiale, un modulo privato auto- rizzato dall’Istituto oppure un modulo conforme al regolamento d’esecuzione relativo al Trattato di Singapore del 27 marzo 200615 sul diritto dei marchi.16 2 L’Istituto rilascia al depositante un certificato di deposito.

Art. 8a17 Trasformazione di una registrazione internazionale in domanda di registrazione

Una domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 46a LPM riceve, quale data di deposito, la data di registrazione della corrispondente registrazione internazionale o quella dell’estensione della protezione alla Svizzera.

Art. 9 Domanda di registrazione 1 La domanda di registrazione contiene:

a. la richiesta di registrazione del marchio; b. il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l’indirizzo del depo-

sitante; c. una lista dei documenti inoltrati e delle tasse pagate con l’indicazione delle

modalità di pagamento; d. …18

2 Se del caso, essa deve essere completata con: a.19 il recapito in Svizzera del depositante;

13 Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). 14 Introdotto dal n. II dell’O del 31 mar. 1999 relativa ai brevetti d’invenzione, in vigore dal

1° mag. 1999 (RU 1999 1443). 15 RS 0.232.112.11 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 giu. 2007, in vigore dal 16 mar. 2009 (RU 2009 859). 17 Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). 18 Abrogata dal n. I dell’O dell’8 mar. 2002 (RU 2002 1119). 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011

(RU 2011 2243).

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abis.20 il nome e l’indirizzo del rappresentante ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;

b. la dichiarazione di priorità (art. 12–14); c. l’indicazione che si tratta di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo. d.21 una prova di cancellazione della registrazione internazionale e dell’estensione

della protezione alla Svizzera. Se è rivendicata la priorità della registrazione internazionale cancellata, non è più necessario un altro documento di priorità.

Art. 1022 Riproduzione del marchio 1 Il marchio deve poter essere rappresentato graficamente. L’Istituto può autorizzare altre modalità di rappresentazione per tipi di marchi particolari.23 2 Se è rivendicata una rappresentazione a colori del marchio, occorre indicare il colore o la combinazione di colori. L’Istituto può inoltre esigere che siano presentate riproduzioni in colore del marchio. 3 Nel caso di un particolare tipo di marchio, per esempio un marchio tridimensionale, tale particolarità deve essere menzionata nella domanda di registrazione.

Art. 11 Lista dei prodotti e dei servizi 1 I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione. 2 I prodotti e servizi devono essere raggruppati conformemente all’Accordo di Nizza del 15 giugno 195724 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. Deve essere anteposto ai gruppi il numero della classe di questa classificazione e ogni gruppo deve essere enumerato nell’ordine esatto che si trova nelle classi di tale classificazione.25

Art. 12 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi 1 La dichiarazione di priorità in virtù della Convenzione di Parigi del 20 marzo 188326 per la protezione della proprietà industriale comprende le seguenti indicazioni:

a. la data del primo deposito; b. il Paese nel quale o per il quale tale deposito è stato effettuato.

2 Il documento di priorità, rilasciato dalle competenti autorità, attesta il primo depo- sito e indica il numero di deposito o il numero di registrazione del marchio.

20 Introdotta dal n. I dell’O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2243). 21 Introdotta dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002

(RU 2002 1119). 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019). 24 RS 0.232.112.7/.9 25 Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). 26 RS 0.232.01/.04

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3 L’Istituto tiene un elenco degli Stati che accordano la reciprocità alla Svizzera giusta l’articolo 7 capoverso 2 LPM.

Art. 13 Priorità risultante da un’esposizione 1 La dichiarazione di priorità risultante da un’esposizione comprende:

a. la designazione esatta dell’esposizione; b. l’indicazione dei prodotti o dei servizi presentati sotto il marchio.

2 Il documento di priorità, rilasciato dal competente servizio, attesta che i prodotti o i servizi designati dal marchio sono stati esposti e indica il giorno d’apertura dell’esposizione.

Art. 14 Disposizioni comuni alla dichiarazione di priorità e al documento di priorità

1 La dichiarazione di priorità deve essere presentata entro 30 giorni dal deposito del marchio e il documento di priorità deve essere inoltrato entro sei mesi dalla data del deposito; in caso contrario il diritto di priorità si estingue. 2 La dichiarazione di priorità può riferirsi a diversi primi depositi. 3 I documenti di priorità possono parimenti essere presentati in lingua inglese.

Art. 14a27 Data di presentazione degli invii postali Per gli invii postali, è considerata data della presentazione il giorno in cui l’invio è stato consegnato alla Posta svizzera all’indirizzo dell’Istituto.

Art. 15 Esame preliminare Se il deposito non soddisfa le condizioni previste nell’articolo 28 capoverso 2 LPM, l’Istituto può fissare al depositante un termine per completare i documenti.

Art. 16 Esame formale 1 Se il deposito non soddisfa le condizioni formali previste dalla LPM e dalla presente ordinanza, l’Istituto fissa al depositante un termine entro il quale eliminare il difetto. 2 Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito dall’Istituto, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L’Istituto può eccezionalmente impartire termini supplementari.

Art. 17 Esame materiale 1 Se esiste un motivo di rifiuto giusta l’articolo 30 capoverso 2 lettera c o d LPM, l’Istituto fissa al depositante un termine per eliminare il difetto.

27 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).

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2 Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L’Istituto può eccezionalmente impartire termini supplementari.

Art. 17a28 Proseguimento della procedura in caso d’inosservanza dei termini Per il proseguimento della procedura di una domanda respinta per inosservanza dei termini (art. 41 LPM) deve essere pagato un emolumento per il proseguimento della procedura.

Art. 1829 Emolumento di deposito ed emolumento supplementare 1 Il depositante deve pagare l’emolumento di deposito entro il termine fissato dall’Istituto. 2 Se la lista dei prodotti e dei servizi concernenti il marchio depositato comprende più di tre classi, il depositante deve versare un emolumento supplementare (emolumento di classe) per ogni classe in più. L’Istituto determina il numero di classi soggette alla tassazione secondo la suddivisione in classi prevista dall’Accordo di Nizza del 15 giugno 195730 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai quali si applicano i marchi di fabbrica o di commercio.31 3 Il depositante deve pagare l’emolumento di classe entro il termine fissato dall’Istituto. Questa somma è restituita se non avviene la registrazione.

Art. 18a32 Procedura d’esame accelerata 1 Il depositante può chiedere che l’esame sia attuato secondo una procedura accele- rata. 2 La richiesta è considerata presentata soltanto se, oltre all’emolumento di deposito, è stato pagato l’emolumento per la procedura d’esame accelerata.33

Art. 19 Registrazione e pubblicazione 1 Se non vi sono motivi di rifiuto, l’Istituto registra il marchio e pubblica la registra- zione. 2 Esso rilascia al titolare del marchio un attestato di registrazione contenente le indi- cazioni iscritte nel registro.

28 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019). 30 RS 0.232.112.7/.9 31 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 4479). 32 Introdotto dal n. I dell’O del 17 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2170). 33 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

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Sezione 2: Procedura di opposizione

Art. 20 Forma e contenuto dell’opposizione L’opposizione deve essere presentata in due esemplari e contenere:

a.34 il cognome e il nome o la ragione commerciale, l’indirizzo dell’opponente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;

b. il numero della registrazione o il numero del deposito sul quale si basa l’oppo- sizione;

c. il numero della registrazione impugnata nonché il nome o la ragione com- merciale del titolare del marchio;

d. una dichiarazione che precisi in che misura è fatta opposizione alla registra- zione;

e. una breve motivazione dell’opposizione.

Art. 2135 Recapito in Svizzera 1 L’opponente che deve indicare un recapito in Svizzera giusta l’articolo 42 LPM è tenuto a indicarlo entro il termine d’opposizione o un termine supplementare fissato dall’Istituto. Allo stesso tempo l’Istituto informa l’opponente che, in caso di inos- servanza del termine, l’opposizione non è accolta. 2 Se il resistente deve indicare un recapito in Svizzera è tenuto a indicarlo entro il termine fissato dall’Istituto. Allo stesso tempo l’Istituto informa il resistente che, se non soddisfa tale obbligo, sarà escluso dalla procedura.

Art. 22 Scambio di allegati 1 Se un’opposizione non è palesemente irricevibile, l’Istituto informa il resistente fissandogli un termine per la risposta. 2 Il resistente deve inoltrare la propria risposta in due esemplari. 3 Nella prima risposta, il resistente deve eventualmente far valere il mancato uso del marchio dell’opponente giusta l’articolo 12 capoverso 1 LPM. 4 L’Istituto può effettuare ulteriori scambi di allegati.

Art. 23 Diverse opposizioni, sospensione della decisione 1 Se diverse opposizioni sono inoltrate contro la stessa registrazione, l’Istituto ne informa tutti gli opponenti. Esso può riunire le opposizioni in un unico procedimento. 2 Se l’Istituto lo ritiene opportuno, può dapprima trattare una delle opposizioni, decidere in merito e sospendere il procedimento riguardante le altre opposizioni.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2243).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2243).

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3 Se l’opposizione si fonda su un deposito di marchio, l’Istituto può sospendere la procedura d’opposizione finché il marchio è registrato.

Art. 2436 Restituzione della tassa di opposizione 1 Se un’opposizione non è presentata entro i termini o la tassa di opposizione non è pagata tempestivamente, l’opposizione è considerata non presentata. Non sono riscosse spese e la tassa di opposizione già pagata è restituita. 2 Se una causa diviene priva d’oggetto o è risolta per mezzo di una transazione giudiziale o con il versamento di un’indennità, la metà della tassa d’opposizione è restituita.

Sezione 3: Proroga della registrazione

Art. 2537 Comunicazione della scadenza della registrazione Prima della scadenza della durata di validità della registrazione, l’Istituto può ricor- dare al titolare iscritto nel registro, o al suo rappresentante, la data della scadenza e la possibilità di una proroga. L’Istituto può inviare tali comunicazioni anche all’estero.

Art. 26 Procedura38 1 La domanda di proroga della registrazione del marchio può essere presentata al piú presto dodici mesi prima della scadenza della durata di validità.39 2 La proroga diventa effettiva allo scadere del periodo di protezione precedente. 3 L’Istituto rilascia al titolare un attestante relativo alla proroga della registrazione. 4 Per la proroga deve essere pagato un emolumento di proroga.40 5 Se è presentata una domanda di proroga dopo la scadenza della registrazione, deve essere pagato un emolumento supplementare.41

36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1893).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1119).

40 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1893).

41 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

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Art. 2742 Restituzione dell’emolumento di proroga Se è stata presentata una domanda di proroga, ma la registrazione non è prorogata, l’emolumento di proroga è restituito.

Sezione 4: Modificazione della registrazione

Art. 28 Trasferimento 1 La domanda di registrazione del trasferimento deve essere presentata dal precedente titolare o dall’acquirente e comprende:

a. una dichiarazione esplicita del precedente titolare o un altro documento appropriato attestante che il marchio è stato trasmesso all’acquirente;

b.43 il cognome e il nome o la ragione commerciale, l’indirizzo dell’acquirente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera;

c. in caso di trasferimento parziale, l’indicazione dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato trasmesso.

2 In caso di trasferimento parziale, il periodo di protezione concernente la parte della registrazione che è stata trasmessa prende fine contemporaneamente a quello riguardante la parte rimasta registrata a nome del precedente titolare.

Art. 29 Licenza 1 La domanda di registrazione di una licenza deve essere presentata dal titolare del marchio o dal licenziatario e comprende:

a. una dichiarazione esplicita del titolare del marchio o un altro documento appropriato secondo cui il titolare autorizza il licenziatario a utilizzare il marchio;

b. il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l’indirizzo del licen- ziatario;

c. se del caso, l’indicazione che si tratta di una licenza esclusiva; d. in caso di licenza parziale, l’indicazione dei prodotti o dei servizi oppure del

territorio per i quali la licenza è stata rilasciata. 2 Il capoverso 1 si applica parimenti alla registrazione di sottolicenze. Inoltre, deve essere provato il diritto del licenziatario di rilasciare sottolicenze.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1893).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2243).

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Art. 30 Altre modificazioni della registrazione In seguito ad una corrispondente dichiarazione del titolare o ad un altro documento appropriato sono registrati:

a. l’usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul marchio; b. le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e autorità d’ese-

cuzione; c. le modificazioni concernenti indicazioni registrate.

Art. 31 Cancellazione di diritti di terzi Su domanda del titolare del marchio, l’Istituto cancella il diritto registrato a favore di un terzo se è presentata un’esplicita dichiarazione di rinuncia del titolare di tale diritto oppure un altro documento appropriato.

Art. 32 Rettifiche 1 Su domanda del titolare del marchio, le registrazioni erronee sono rettificate senza indugio. 2 Se l’errore è imputabile all’Istituto, la rettifica avviene d’ufficio.

Art. 33 e 3444

Sezione 5: Cancellazione della registrazione

Art. 3545

La cancellazione completa o parziale della registrazione di un marchio è esente da emolumenti.

Capitolo 3: Fascicolo e registro dei marchi Sezione 1: Fascicolo

Art. 36 Contenuto 1 Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi l’Istituto tiene un fascicolo nel quale sono raccolti lo svolgimento della procedura di deposito e di un’eventuale procedura d’opposizione, la proroga e la cancellazione della registra-

44 Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479). 45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 1893).

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zione, il fatto di un’eventuale registrazione internazionale, le modificazioni del diritto al marchio nonché qualsiasi altra modificazione della registrazione.46 2 Il regolamento di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo fa parimenti parte del fascicolo. 3 Su domanda, i documenti di prova che contengono segreti di fabbricazione o d’affari sono conservati separatamente. Questo fatto è menzionato nel fascicolo.47 4 …48

Art. 37 Consultazione degli atti 1 Prima della registrazione del marchio, sono autorizzati a consultare il fascicolo:

a. il depositante e il suo rappresentante; b. persone in grado di provare che il depositante rimprovera loro di violare il suo

diritto al marchio o che le diffida da una simile violazione; c. altre persone autorizzate esplicitamente dal depositante o dal suo rappresen-

tante. 2 Le persone menzionate nel capoverso 1 sono parimenti autorizzate a consultare gli atti relativi alle domande ritirate o respinte. 3 Dopo la registrazione, il fascicolo può essere consultato da chiunque. 4 Se è richiesta la consultazione di documenti di prova conservati separatamente (art. 36 cpv. 3), l’Istituto decide dopo aver sentito il depositario o il titolare del mar- chio. 5 Su domanda, la consultazione è autorizzata mediante la consegna di copie.49

Art. 38 Informazioni su domande di registrazione 1 L’Istituto dà informazioni a terzi sulle domande di registrazione, comprese le domande ritirate o respinte.50 2 Queste informazioni sono limitate alle indicazioni che successivamente sono pub- blicate in caso di registrazione del marchio.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).

48 Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).

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Art. 39 Conservazione degli atti 1 Per i documenti relativi a registrazioni totalmente cancellate, l’Istituto conserva l’originale o la copia per cinque anni dalla cancellazione. 2 Per i documenti relativi a domande ritirate o respinte nonché a registrazioni total- mente revocate (art. 33 LPM), esso conserva l’originale o la copia per cinque anni dal ritiro, dal rigetto o dalla revoca, ma almeno per dieci anni a partire dal deposito. 3 …51

Sezione 2: Registro dei marchi

Art. 40 Contenuto del registro 1 La registrazione del marchio comprende:

a. il numero del marchio; b. la data del deposito; c. il cognome e il nome o la ragione commerciale nonché l’indirizzo del titolare; d. il nome e l’indirizzo dell’eventuale rappresentante; e. la riproduzione del marchio; f. i prodotti e i servizi per i quali il marchio è rivendicato, nell’ordine e con

l’indicazione delle classi secondo la classificazione di Nizza52; g. la data di pubblicazione della registrazione. h.53 i dati riguardanti la sostituzione di una registrazione nazionale precedente con

una registrazione internazionale; i.54 la data della registrazione; k.55 il numero della domanda di registrazione.

2 La registrazione è eventualmente completata con:56

a. l’indicazione del colore o della combinazione di colori rivendicati; b.57 la menzione «marchio tridimensionale» o con un’altra indicazione specifi-

cante il tipo particolare del marchio; c. l’indicazione «marchio imposto»;

51 Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogato dal n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

52 RS 0.232.112.7/.9 53 Introdotta dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). 54 Introdotta dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). 55 Introdotta dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002

(RU 2002 1119). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2002

(RU 2002 1119).

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d. l’indicazione che si tratta di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo; e. indicazioni relative alla rivendicazione di priorità giusta gli articoli 7 e 8

LPM; f. …58

3 Sono inoltre iscritti nel registro con la data di pubblicazione: a. la proroga della registrazione e l’indicazione della data in cui la proroga

diventa effettiva; b. la revoca totale o parziale della registrazione; c. la cancellazione totale o parziale della registrazione e l’indicazione del motivo

della cancellazione; d. il trasferimento totale o parziale del marchio; e. il rilascio di una licenza, eventualmente con l’indicazione che si tratta di una

licenza esclusiva e, in caso di licenza parziale, l’indicazione della lista di prodotti e di servizi oppure il territorio per i quali la licenza è rilasciata;

f. l’usufrutto e il diritto di pegno che gravano sul marchio; g. le limitazioni della facoltà di disporre ordinate da tribunali e da autorità d’ese-

cuzione; h. le modificazioni delle indicazioni registrate; i. il rinvio a una modificazione del regolamento del marchio.

4 L’Istituto può registrare altre indicazioni di pubblico interesse.

Art. 40a59

Art. 4160 Consultazione del registro; estratti 1 Chiunque può consultare il registro dei marchi. 2 L’Istituto comunica informazioni sul contenuto del registro dei marchi e allestisce degli estratti.

Art. 41a61 Documento di priorità relativo alla prima registrazione in Svizzera Su domanda, l’Istituto rilascia un documento di priorità relativo a una prima regi- strazione in Svizzera.

58 Abrogata dal n. I dell’O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). 59 Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogato dal n. I dell’O del

3 dic. 2004 (RU 2004 5019). 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007

(RU 2006 4479). 61 Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5158). Nuovo testo giusta il n. I dell’O

del 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4479).

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Capitolo 4: Pubblicazioni dell’Istituto

Art. 42 Oggetto della pubblicazione L’Istituto pubblica:

a. la registrazione del marchio e le indicazioni previste nell’articolo 40 capo- verso 1 lettere a–f e capoverso 2 lettere a–e;

b. le modificazioni iscritte secondo l’articolo 40 capoverso 3; c. le indicazioni secondo l’articolo 40 capoverso 4, se la loro pubblicazione sem-

bra utile.

Art. 4362 Organo di pubblicazione 1 L’Istituto designa l’organo di pubblicazione. 2 Su domanda e previo rimborso delle spese, l’Istituto esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

Art. 4463

Capitolo 5: …

Art. 45 e 4664

Capitolo 6: Registrazione internazionale dei marchi Sezione 1: Domanda di registrazione internazionale

Art. 47 Deposito della domanda 1 La domanda di registrazione internazionale di un marchio o di una domanda di registrazione deve essere inoltrata all’Istituto se la Svizzera è il Paese d’origine ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 dell’Accordo di Madrid del 14 luglio 196765 per la registrazione internazionale dei marchi (Accordo di Madrid) o ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 del Protocollo del 27 giugno 198966 all’Accordo di Madrid per la regi- strazione internazionale dei marchi (Protocollo di Madrid).67 2 La domanda deve essere presentata sul formulario officiale o su un formulario autorizzato dall’Istituto.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019). 63 Abrogato dal n. I dell’O dell’8 mar. 2002 (RU 2002 1119). 64 Abrogati dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5158). 65 RS 0.232.112.3 66 RS 0.232.112.4 67 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997

(RU 1997 865).

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3 L’Istituto stabilisce la lingua in cui si devono indicare i prodotti e i servizi ai quali sono destinati il marchio o la domanda di registrazione.68 4 La tassa nazionale (art. 45 cpv. 2 LPM) deve essere pagata dopo l’ingiunzione dell’Istituto.69

Art. 48 Esame da parte dell’Istituto 1 Se una domanda inoltrata all’Istituto non soddisfa le esigenze formali previste dalla LPM o dalla presente ordinanza o dal regolamento d’esecuzione del 18 gennaio 199670 dell’Accordo di Madrid e del Protocollo di Madrid, o se gli emolumenti prescritti non sono stati pagati, l’Istituto impartisce al richiedente un termine per eliminare il difetto.71 2 Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda è respinta. L’Istituto può eccezionalmente impartire termini supplementari.

Art. 49 Fascicolo 1 L’Istituto tiene un fascicolo per ogni marchio iscritto nel registro internazionale e di cui la Svizzera è il Paese d’origine. 2 …72

Sezione 2: Effetto della registrazione internazionale in Svizzera

Art. 50 Procedura d’opposizione 1 Nell’ambito di un’opposizione contro una registrazione internazionale, il termine previsto nell’articolo 31 capoverso 2 LPM comincia a decorrere dal primo giorno del mese seguente quello in cui l’ufficio internazionale ha pubblicato il marchio nel pro- prio organo di pubblicazione. 2 L’Istituto tiene un fascicolo che raccoglie lo svolgimento della procedura di oppo- sizione. 3 …73

68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865).

70 RS 0.232.112.21 71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019). 72 Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogato dal n. I dell’O del

3 dic. 2004 (RU 2004 5019). 73 Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997 (RU 1997 865). Abrogato dal n. I dell’O del

3 dic. 2004 (RU 2004 5019).

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Art. 51 Sospensione della decisione 1 Se l’opposizione si fonda su una registrazione internazionale oggetto di un rifiuto di protezione provvisorio da parte dell’Istituto, quest’ultimo può sospendere la proce- dura di opposizione fintanto che sia stato definitivamente deciso in merito al rifiuto di protezione. 2 Se la registrazione internazionale decade ed è possibile, ai sensi dell’articolo 46a LPM, trasformarla in domanda di registrazione, l’Istituto può sospendere la decisione in merito all’opposizione fino alla trasformazione.74

Art. 52 Rifiuto di protezione e ritiro di protezione 1 Le seguenti regole si applicano ai marchi iscritti nel registro internazionale:

a. il rifiuto di protezione sostituisce il rigetto della domanda di registrazione giu- sta l’articolo 30 capoverso 2 lettere c e d LPM e la revoca della registrazione giusta l’articolo 33 LPM;

b. il ritiro di protezione sostituisce la cancellazione della registrazione in seguito a dichiarazione di nullità con decisione giudiziale passata in giudicato (art. 35 lett. c LPM).

2 L’Istituto non pubblica il rifiuto di protezione né il ritiro di protezione.

Capitolo 7: Contrassegno del produttore su orologi e movimenti d’orologi

Art. 53 1 Gli orologi svizzeri e i movimenti svizzeri ai sensi dell’ordinanza del 23 dicembre 197175 concernente l’utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi devono essere muniti del contrassegno del produttore. Per gli orologi, il contrassegno deve essere apposto sulla cassa o sul quadrante. 2 Il contrassegno del produttore deve essere apposto in modo indelebile e ben visibile. Può essere sostituito dalla ragione commerciale o dal marchio del produttore. 3 Esso può essere utilizzato unicamente per prodotti svizzeri. 4 La Federazione dell’industria orologiera svizzera attribuisce i contrassegni del pro- duttore e tiene il corrispondente registro. 5 I motivi d’esclusione giusta l’articolo 3 capoverso 1 LPM si applicano parimenti ai contrassegni del produttore.

74 Introdotto dal n. I dell’O del 22 gen. 1997, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 865). 75 RS 232.119

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Capitolo 8: Intervento dell’Amministrazione delle dogane

Art. 5476 Campo d’applicazione L’Amministrazione federale delle dogane è abilitata a intervenire in caso di introdu- zione sul territorio doganale o all’asportazione da esso di merci munite di un marchio o di un’indicazione di provenienza illeciti.

Art. 55 Domanda d’intervento 1 Il titolare del marchio, l’avente diritto a un’indicazione di provenienza oppure un’associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell’artico- lo 56 LPM o il titolare di una licenza legittimato ad agire (richiedente) deve presentare la domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane.77 2 La domanda è valevole due anni se non è stata presentata per un periodo più breve. Può essere rinnovata.

Art. 56 Ritenzione 1 Se l’ufficio doganale trattiene dei prodotti, ne assume la custodia dietro pagamento di un emolumento oppure affida tale compito a terzi a spese del richiedente.78 2 Comunica al richiedente il nome e l’indirizzo del depositante, del detentore o del proprietario, una descrizione precisa, la quantità e il nome del mittente in Svizzera o all’estero della merce trattenuta.79 3 Qualora, prima della scadenza del termine previsto all’articolo 72 capoversi 2 e 2bis LPM, risulti che il richiedente non possa ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti sono sbloccati immediatamente.80

Art. 56a81 Campioni 1 Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece di campioni l’Ammini- strazione delle dogane può trasmettere al richiedente fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l’esame. 2 La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione della merce, direttamente all’ufficio doganale che trattiene la merce.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2547).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2547).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004 (RU 2004 5019). 79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2547). 80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995

(RU 1995 1783). 81 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2547).

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Art. 56b82 Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari 1 L’Amministrazione delle dogane informa il dichiarante, il detentore o il proprietario della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l’inoltro della richiesta essa stabilisce un termine adeguato. 2 Qualora l’Amministrazione delle dogane consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell’esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del dichiarante, del detentore o del proprietario.

Art. 56c83 Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce 1 L’Amministrazione delle dogane trattiene i campioni prelevati per un periodo di un anno dalla notifica del dichiarante, del detentore o del proprietario in virtù dell’ar- ticolo 72 capoverso 1 LPM. Allo scadere di tale termine l’Amministrazione delle dogane invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depo- sitante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l’Amministrazione delle dogane distrugge i campioni. 2 Invece di prelevare campioni essa può fotografare la merce distrutta, a condizione che ciò consenta di garantire la conservazione dei mezzi di prova.

Art. 5784 Emolumenti Gli emolumenti per l’intervento dell’Amministrazione delle dogane sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 200785 sugli emolumenti dell’Amministrazione federale delle dogane.

Capitolo 9: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione del diritto previgente

Art. 58 Sono abrogati:

a. l’ordinanza del 24 aprile 192986 sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio (OMFC);

82 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2547). 83 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2547). 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008

(RU 2008 2547). 85 RS 631.035 86 [CS 2 840; RU 1951 933, 1959 2193, 1962 1098, 1968 617, 1972 2274, 1977 1989,

1983 1478 II n. 2, 1986 526]

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b. il decreto del Consiglio federale del 4 novembre 196687 relativo all’esecu- zione dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio.

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 59 Termini I termini fissati dall’Istituto che non sono scaduti il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza rimangono invariati.

Art. 60 Priorità d’uso 1 In caso di deposito di un marchio conformemente all’articolo 78 capoverso 1 LPM, il momento a partire dal quale il marchio è stato usato è registrato e pubblicato nel registro dei marchi. 2 Se si tratta di un marchio che figura nel registro internazionale, la relativa segna- lazione deve pervenire all’Istituto entro la fine del mese di pubblicazione della regi- strazione internazionale88; il momento a partire dal quale il marchio è stato usato è iscritto in uno speciale registro e pubblicato.

Art. 60a89

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 61 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1993.

87 [RU 1966 1451, 1973 1839, 1977 1992] 88 RU 1993 1050 89 Introdotto dal n. I dell’O del 18 ott. 2006 (RU 2006 4479). Abrogato dal n. I dell’O del

14 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1893).

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