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Legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (stato 1° maggio 2017)

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Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)

del 20 giugno 2014 (Stato 1° maggio 2017)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 97 capoverso 1, 105 e 118 capoverso 2 lettera a della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 20112, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Scopo e campo d’applicazione

Art. 1 Scopo La presente legge si prefigge di:

a. proteggere la salute dei consumatori dai rischi provocati dalle derrate ali- mentari e dagli oggetti d’uso non sicuri;

b. assicurare che, nell’impiego di derrate alimentari e oggetti d’uso, siano osservati i principi dell’igiene;

c. proteggere i consumatori dagli inganni in relazione con le derrate alimentari e gli oggetti d’uso;

d. mettere a disposizione dei consumatori le informazioni necessarie per l’ac- quisto di derrate alimentari od oggetti d’uso.

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente legge si applica:

a. all’impiego di derrate alimentari e oggetti d’uso, vale a dire alla loro fabbri- cazione, trattamento, deposito, trasporto e immissione sul mercato;

b. alla caratterizzazione e alla presentazione di derrate alimentari e oggetti d’uso, alla loro pubblicità e all’informazione diffusa su di essi;

c. all’importazione, all’esportazione e al transito di derrate alimentari e oggetti d’uso.

RU 2017 249 1 RS 101 2 FF 2011 5017

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2 La presente legge si applica a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribu- zione, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d’uso. 3 La presente legge si applica alle derrate alimentari e agli oggetti d’uso importati, nella misura in cui la Svizzera non abbia assunto altri obblighi in virtù di un trattato internazionale. 4 La presente legge non si applica:

a. alla produzione primaria di derrate alimentari per l’uso domestico privato; b. all’importazione di derrate alimentari od oggetti d’uso per l’uso domestico

privato; è fatto salvo il capoverso 5; c. alla fabbricazione, al trattamento e al deposito domestici di derrate alimen-

tari od oggetti d’uso per l’uso domestico privato; d. alle sostanze e ai prodotti che sottostanno alla legislazione sugli agenti tera-

peutici. 5 Il Consiglio federale può limitare l’importazione di derrate alimentari od oggetti d’uso destinati all’uso domestico privato.

Art. 3 Esportazione 1 Le derrate alimentari destinate all’esportazione devono essere conformi alle dispo- sizioni della presente legge. 2 Possono derogare alle disposizioni della presente legge se la legislazione o le autorità del Paese di destinazione impongono altre esigenze o ammettono altre regole. 3 Le derrate alimentari non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere esportate unicamente se le autorità del Paese di destinazione ne approvano l’importazione, dopo essere state informate in maniera esaustiva sui motivi e le circostanze precise per cui tali derrate alimentari non possono essere immesse sul mercato in Svizzera. 4 Gli oggetti d’uso destinati all’esportazione devono essere conformi alle disposi- zioni del Paese di destinazione. Il Consiglio federale può disporre altrimenti. 5 Le derrate alimentari e gli oggetti d’uso dannosi per la salute non possono essere esportati.

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Sezione 2: Definizioni

Art. 4 Derrate alimentari 1 Per derrate alimentari si intendono tutte le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall’essere umano. 2 Per derrate alimentari si intendono anche:

a. le bevande, inclusa l’acqua, destinate al consumo umano; b. la gomma da masticare; c. tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la

loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione. 3 Non sono considerati derrate alimentari:

a. gli alimenti per animali; b. gli animali vivi, a meno che siano stati preparati per l’immissione sul merca-

to ai fini del consumo umano; c. le piante prima del raccolto; d. i medicamenti; e. i cosmetici; f. il tabacco e i prodotti del tabacco; g. gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; h. i residui e i contaminanti.

Art. 5 Oggetti d’uso Gli oggetti d’uso sono oggetti che rientrano in una delle seguenti categorie di pro- dotti:

a. materiali e oggetti: 1. destinati a entrare in contatto con derrate alimentari, 2. che entreranno presumibilmente in contatto con derrate alimentari in

condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, o 3. destinati a trasferire loro componenti a derrate alimentari;

b. cosmetici e altri oggetti, sostanze e preparati che, secondo la loro destina- zione, entrano in contatto esternamente con il corpo, con i denti o con le mucose;

c. utensili e colori per tatuaggi e trucco permanente; d. capi d’abbigliamento, tessili e altri oggetti che, secondo la loro destinazione,

entrano in contatto con il corpo; e. giocattoli o altri oggetti destinati a essere utilizzati da bambini; f. candele, fiammiferi, accendini e articoli per scherzi;

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g. generatori aerosol che contengono derrate alimentari o altri oggetti d’uso; h. materiali e oggetti destinati all’arredamento e al rivestimento di locali d’abi-

tazione, per quanto tali materiali e oggetti non siano sottoposti ad altre nor- me legislative specifiche;

i. acqua che, all’interno di impianti accessibili al pubblico o a persone autoriz- zate e non riservati esclusivamente a privati, è destinata a entrare in contatto con il corpo umano, ma non a essere bevuta, segnatamente l’acqua per docce e piscine in ospedali, case di cura o alberghi.

Art. 6 Immissione sul mercato Per immissione sul mercato ai sensi della presente legge si intende la distribuzione di derrate alimentari od oggetti d’uso, ogni forma di trasferimento a titolo oneroso o gratuito, la detenzione in vista della consegna a titolo oneroso o gratuito, l’offerta in vista della consegna e la consegna stessa.

Capitolo 2: Requisiti delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso Sezione 1: Derrate alimentari

Art. 7 Sicurezza delle derrate alimentari 1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure. 2 Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che:

a. siano dannose per la salute; o b. non siano adatte al consumo umano.

3 Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare: a. le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazio-

ne e distribuzione; b. le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e c. le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pub-

blico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una de- terminata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate ali- mentari.

4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari. 5 Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per:

a. i nuovi tipi di derrate alimentari; b. le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di

salute, di una nutrizione speciale; c. le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali

particolari o di altri effetti fisiologici;

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d. le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati.

6 Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare pre- scrizioni tecniche che prevedono tali obblighi.

Art. 8 Produzione primaria Chi produce animali o piante per la fabbricazione di derrate alimentari deve farlo in modo tale che le derrate alimentari risultanti non mettano in pericolo la salute umana né inducano in inganno.

Art. 9 Produzione di carne 1 Il Consiglio federale designa le specie animali la cui carne può essere utilizzata come derrata alimentare. 2 Designa le specie animali che possono essere macellate soltanto nei macelli auto- rizzati conformemente all’articolo 11. 3 Disciplina la macellazione degli animali malati, sospetti di esserlo o infortunati.

Art. 10 Igiene 1 Chiunque impiega derrate alimentari deve provvedere affinché queste non subisca- no alterazioni nocive sotto il profilo igienico a causa di tale impiego. 2 Le persone malate o ferite che impiegando derrate alimentari possono mettere in pericolo la salute dei consumatori devono adottare misure protettive particolari. 3 Il Consiglio federale emana prescrizioni in materia di igiene concernenti:

a. l’impiego di derrate alimentari; b. i locali nei quali si impiegano derrate alimentari e l’equipaggiamento di tali

locali; c. i locali e le installazioni necessari nei macelli, a seconda del genere e del vo-

lume della macellazione. 4 Può stabilire i requisiti concernenti le conoscenze in materia di igiene che le perso- ne che impiegano derrate alimentari devono soddisfare.

Art. 11 Autorizzazione d’esercizio e obbligo di annuncio per le aziende 1 I macelli e le aziende che impiegano derrate alimentari di origine animale necessi- tano di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dal Cantone. 2 Altre aziende attive nella produzione, nella trasformazione o nella distribuzione di derrate alimentari devono annunciare la propria attività all’autorità cantonale di esecuzione.

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3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per le aziende: a. attive esclusivamente nel settore della produzione primaria; o b. la cui attività costituisce un rischio minimo per la sicurezza alimentare.

Art. 12 Obbligo di caratterizzazione e di informazione 1 Chiunque immette sul mercato derrate alimentari preimballate deve fornire all’acquirente le seguenti indicazioni sulla derrata alimentare:

a. il Paese di produzione; b. la denominazione specifica; c. gli ingredienti.

2 Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per quanto riguarda l’indicazione del Paese di produzione e gli ingredienti dei prodotti trasformati. 3 Con la denominazione specifica possono essere utilizzate altre designazioni, sem- pre che queste non ingannino i consumatori. 4 Quando la natura della derrata alimentare è facilmente riconoscibile, si può rinun- ciare alla denominazione specifica. 5 Le indicazioni fornite per le derrate alimentari preimballate devono poter essere fornite, su richiesta, anche per le derrate alimentari immesse sul mercato sfuse.

Art. 13 Caratterizzazione particolare 1 Il Consiglio federale può prescrivere indicazioni supplementari, segnatamente su:

a. durata di conservazione; b. modo di conservazione; c. origine delle materie prime; d. modo di produzione; e. modo di preparazione; f. effetti particolari; g. pericoli particolari; h. valore nutritivo.

2 Per le aziende che consegnano ai consumatori cibi pronti al consumo, il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla caratterizzazione dei cibi sulla carta dei menu. 3 Può emanare prescrizioni concernenti la caratterizzazione delle derrate alimentari ai fini della protezione della salute di persone particolarmente esposte.

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4 Il Consiglio federale disciplina: a. l’ammissibilità di indicazioni nutrizionali e sulla salute; b. la caratterizzazione delle derrate alimentari alle quali sono state aggiunte

sostanze considerate vitali o fisiologicamente utili. 5 Può stabilire che i dati e le informazioni scientifici utilizzati per motivare indica- zioni sulla salute relative a un prodotto non possono essere utilizzati, per un deter- minato periodo, per motivare le stesse indicazioni sulla salute relative a un altro prodotto. 6 Tali prescrizioni non devono causare alle aziende un sovraccarico amministrativo sproporzionato.

Art. 14 Restrizioni alla consegna e alla pubblicità di bevande alcoliche 1 La consegna di bevande alcoliche a minori di 16 anni è vietata. 2 Il Consiglio federale può limitare la pubblicità di bevande alcoliche destinata specialmente ai giovani di età inferiore ai 18 anni. 3 Sono fatte salve le restrizioni alla consegna e alla pubblicità stabilite dalle seguenti leggi:

a. legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione; b. legge del 21 giugno 19324 sull’alcool.

Sezione 2: Oggetti d’uso

Art. 15 Sicurezza degli oggetti d’uso 1 Possono essere immessi sul mercato solo oggetti d’uso sicuri. 2 Un oggetto d’uso è considerato sicuro se in condizioni d’uso normali o ragione- volmente prevedibili non comporta pericoli o comporta solo pericoli lievi, oppure comporta pericoli compatibili con la sua utilizzazione normale e considerati accetta- bili conformemente a un elevato livello di protezione della salute dei consumatori e di terzi. 3 Per garantire la salute dei consumatori e di terzi occorre in particolare considerare gli aspetti seguenti dell’oggetto d’uso:

a. le sue proprietà, la sua composizione, le condizioni del suo assemblaggio, la sua installazione e la sua messa in funzione;

b. la sua manutenzione e la sua durata d’uso; c. il suo effetto su altri prodotti o l’effetto di altri prodotti su di esso, qualora

sia ragionevolmente prevedibile un uso comune con altri prodotti;

3 RS 784.40 4 RS 680

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d. la sua presentazione, il suo imballaggio, la sua caratterizzazione, eventuali avvertenze, le istruzioni per il suo uso, le istruzioni per la sua eliminazione e tutte le altre indicazioni relative a tale oggetto;

e. i rischi particolari che presenta per determinati gruppi di consumatori, segna- tamente i bambini e gli anziani.

4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti di sicurezza degli oggetti d’uso. 5 Per garantire la sicurezza degli oggetti d’uso può inoltre:

a. prescrivere procedure di valutazione della conformità od obblighi di annun- cio per determinati oggetti d’uso;

b. prevedere che per determinati oggetti d’uso siano designate norme tecniche la cui osservanza permette di presumere che gli oggetti sono sicuri;

c. limitare o vietare l’utilizzazione di determinati oggetti d’uso o l’utilizzazione di determinate sostanze negli oggetti d’uso;

d. esigere che il pubblico venga informato sulle proprietà di determinati oggetti d’uso;

e. stabilire i requisiti in materia di igiene degli oggetti d’uso; f. stabilire i requisiti concernenti le conoscenze specialistiche delle persone che

impiegano oggetti d’uso.

Art. 16 Caratterizzazione e pubblicità 1 Gli oggetti d’uso devono essere caratterizzati in modo che siano garantite la prote- zione della salute e la protezione dagli inganni secondo l’articolo 18. 2 Il Consiglio federale può stabilire i requisiti in materia di caratterizzazione e di pubblicità degli oggetti d’uso.

Art. 17 Obbligo di annuncio per le aziende Il Consiglio federale può prevedere un obbligo di annuncio per le aziende che im- piegano oggetti d’uso.

Sezione 3: Disposizioni comuni per le derrate alimentari e gli oggetti d’uso

Art. 18 Protezione dagli inganni 1 Tutte le indicazioni sulle derrate alimentari, su materiali e oggetti ai sensi dell’arti- colo 5 lettera a, nonché sui cosmetici devono corrispondere alla realtà. 2 La presentazione, la caratterizzazione e l’imballaggio dei prodotti di cui al capo- verso 1 e la loro pubblicità non devono ingannare i consumatori. Sono fatte salve le

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disposizioni della legge del 28 agosto 19925 sulla protezione dei marchi relative alle indicazioni sulla provenienza svizzera. 3 Sono considerate ingannevoli segnatamente le presentazioni, le caratterizzazioni, gli imballaggi e le pubblicità atti a suscitare nel consumatore idee sbagliate circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la durata di conservazione, il Paese di produzione, l’origine delle materie prime o delle compo- nenti, gli effetti particolari o il valore particolare del prodotto. 4 Per garantire la protezione dagli inganni il Consiglio federale può:

a. descrivere le derrate alimentari e stabilire la loro designazione; b. stabilire requisiti per i prodotti di cui al capoverso 1; c. emanare prescrizioni sulla caratterizzazione per i settori nei quali i consuma-

tori possono essere assai facilmente ingannati a causa della merce o del tipo di commercio;

d. definire la Buona prassi di fabbricazione (BPF) per i prodotti di cui al capo- verso 1.

5 Per la trasposizione di obblighi internazionali il Consiglio federale può sottoporre ulteriori oggetti d’uso alle disposizioni del presente articolo.

Art. 19 Imitazione e confusione 1 I surrogati e le imitazioni devono essere caratterizzati e pubblicizzati in modo che il consumatore possa riconoscere il tipo di derrata alimentare e distinguerla dai prodotti con cui potrebbe essere confusa. 2 I prodotti che non sono derrate alimentari devono essere presentati, caratterizzati, depositati, immessi sul mercato o pubblicizzati in modo da non essere confusi con derrate alimentari.

Art. 20 Limitazione dei processi di fabbricazione e di trattamento 1 Il Consiglio federale può limitare o vietare processi fisici, chimici, microbiologici o biotecnologici per la fabbricazione o il trattamento di derrate alimentari o di ogget- ti d’uso se lo stato attuale della scienza non permette di escludere un pericolo per la salute dei consumatori. Tiene conto delle esigenze della legge del 21 marzo 20036 sull’ingegneria genetica. 2 Può limitare o vietare determinati metodi di allevamento per la produzione di animali destinati alla fabbricazione di derrate alimentari. Se esistono procedimenti che permettono di accertare il ricorso a questi metodi, tali procedimenti vanno appli- cati. 3 Al fine di rispettare le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, il Consiglio federale può limitare o vietare l’immissione sul mercato di cosmetici la cui composizione definitiva o le cui componenti sono state testate su animali.

5 RS 232.11 6 RS 814.91

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Sezione 4: Compiti delle autorità

Art. 21 Analisi dei rischi 1 L’analisi dei rischi si compone della valutazione, della gestione e della comunica- zione dei rischi. 2 Al fine di tutelare la salute dei consumatori, le autorità competenti si basano su analisi dei rischi, tranne nel caso in cui ciò non fosse confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento. 3 La valutazione dei rischi deve basarsi sulle conoscenze scientifiche disponibili. Essa deve essere effettuata in modo indipendente, oggettivo e trasparente. 4 Al fine di raggiungere gli obiettivi della presente legge, nella gestione dei rischi occorre tener conto dei risultati della valutazione dei rischi, in particolare di perizie delle autorità e di altri fattori essenziali, nonché del principio di precauzione. 5 La comunicazione dei rischi è disciplinata segnatamente negli articoli 24 e 54.

Art. 22 Principio di precauzione Se dopo una valutazione delle informazioni disponibili constata che una derrata alimentare o un oggetto d’uso potrebbe avere effetti dannosi per la salute, ma sussi- ste ancora incertezza sotto il profilo scientifico, l’autorità federale competente può prendere misure provvisorie per garantire un elevato livello di protezione della salute, fino a che non siano disponibili ulteriori informazioni scientifiche che con- sentono di effettuare una valutazione più completa dei rischi.

Art. 23 Misure protettive Anche se un prodotto soddisfa i requisiti legali, l’autorità federale competente può ordinare alle autorità di esecuzione di limitarne immediatamente l’immissione sul mercato o di esigerne il ritiro dal mercato se sulla base di nuove conoscenze scienti- fiche risulta che vi è un pericolo immediato per la salute dei consumatori.

Art. 24 Informazione del pubblico 1 Le autorità competenti informano il pubblico in particolare:

a. sulle loro attività di controllo e sull’efficacia di tali attività; b. sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, se esiste un sospetto sufficiente-

mente fondato che possano comportare un rischio per la salute. 2 Le autorità federali competenti possono diffondere informazioni presso il pubblico e la scuola dell’obbligo sulle conoscenze scientifiche di interesse generale in ambito nutrizionale, importanti segnatamente per la prevenzione delle malattie, la prote- zione della salute e l’alimentazione sostenibile. 3 Esse possono promuovere le attività di informazione di altre istituzioni.

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4 Non sono resi accessibili al pubblico: a. i rapporti di controllo ufficiali e i documenti contenenti conclusioni sulle

conoscenze e le informazioni ottenute in occasione del controllo (art. 32 cpv. 1);

b. i risultati di ricerche e di rilevazioni (art. 40), nella misura in cui questi con- sentano di risalire ai fabbricanti, ai distributori o ai prodotti interessati;

c. la classificazione del rischio di aziende da parte delle autorità di esecuzione.

Capitolo 3: Controllo Sezione 1: Procedura di analisi

Art. 25 1 L’autorità federale competente pubblica raccomandazioni relative alla procedura di campionatura e di analisi delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso. 2 Il Consiglio federale può conferire obbligatorietà a determinate procedure relative alla campionatura e all’analisi.

Sezione 2: Obblighi dell’azienda

Art. 26 Controllo autonomo 1 Chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta, immette sul mercato, importa, espor- ta o fa transitare derrate alimentari od oggetti d’uso deve provvedere affinché siano rispettate le condizioni legali. È tenuto al controllo autonomo. 2 Il controllo ufficiale non libera dall’obbligo del controllo autonomo. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari del controllo autonomo e della sua documentazione. Per le microimprese prevede una semplificazione del controllo autonomo e della documentazione scritta. 4 Il Consiglio federale può stabilire requisiti concernenti le conoscenze specialistiche delle persone responsabili del controllo autonomo.

Art. 27 Garanzia della protezione della salute 1 Chiunque constata che derrate alimentari od oggetti d’uso da lui immessi sul mercato possono mettere in pericolo la salute deve assicurarsi che i consumatori non ne subiscano alcun pregiudizio. 2 Il Consiglio federale può prevedere l’obbligo di annunciare alle autorità competen- ti le constatazioni di cui al capoverso 1. 3 Disciplina il ritiro e il richiamo di derrate alimentari od oggetti d’uso che possono mettere in pericolo la salute.

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4 I detentori e gli acquirenti di animali da macello devono informare il veterinario ufficiale o l’assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico se l’animale ha avuto malattie o è stato trattato con medicamenti.

Art. 28 Rintracciabilità 1 In tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione devono essere rintracciabili:

a. le derrate alimentari, gli animali utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari e tutte le sostanze destinate a essere trasformate o che saranno prevedibilmente trasformate in derrate alimentari;

b. i materiali e gli oggetti; c. i cosmetici; d. i giocattoli.

2 Le aziende allestiscono a tale scopo sistemi e procedure che permettono di fornire, alle autorità che ne fanno richiesta, informazioni sui loro fornitori e sulle aziende a cui hanno fornito i loro prodotti. 3 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di rintracciabilità ad altri oggetti d’uso se la Svizzera si è impegnata in tal senso in virtù di un trattato internazionale.

Art. 29 Obbligo d’assistenza e d’informazione 1 Chiunque fabbrica, tratta, deposita, trasporta, immette sul mercato, importa, espor- ta o fa transitare derrate alimentari od oggetti d’uso deve assistere gratuitamente le autorità di esecuzione nell’adempimento dei loro compiti, mettere a disposizione su richiesta campioni dei prodotti offerti e fornire le informazioni necessarie. 2 Chiunque macella animali deve mettere gratuitamente a disposizione i locali, le installazioni e il personale ausiliario necessari al controllo degli animali da macello e delle carni.

Sezione 3: Controllo ufficiale

Art. 30 Controllo e campionatura 1 In ogni fase della produzione, trasformazione e distribuzione di derrate alimentari, di animali tenuti per la produzione di derrate alimentari e di oggetti d’uso sono svolti controlli ufficiali basati sui rischi. 2 Le autorità di esecuzione verificano il rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari. Verificano in particolare:

a. che siano rispettate le prescrizioni sul controllo autonomo e che le persone che impiegano derrate alimentari od oggetti d’uso adempiano le prescrizioni in materia di igiene e posseggano le necessarie conoscenze specialistiche;

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b. che le derrate alimentari, gli oggetti d’uso, i locali, le installazioni, i veicoli, i procedimenti di fabbricazione, gli animali, le piante e i terreni utilizzati a scopi agricoli siano conformi alle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari.

3 Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, le autorità di esecuzione possono prelevare campioni, consultare docu- menti e altre annotazioni e allestirne copie. 4 Nell’adempimento del loro compito, le autorità di esecuzione hanno accesso ai fondi, agli edifici, alle aziende, ai locali, agli impianti, ai veicoli e alle altre infra- strutture. 5 Il Consiglio federale può:

a. disciplinare le modalità di esecuzione, la frequenza e l’attestazione dei con- trolli ufficiali;

b. prevedere che i controlli nei singoli settori siano effettuati da persone appo- sitamente formate.

Art. 31 Ispezione degli animali da macello e delle carni 1 Il veterinario ufficiale o, sotto il suo controllo, l’assistente specializzato ufficiale del Servizio veterinario pubblico esamina i seguenti animali da macello e, dopo la loro macellazione, le loro carni:

a. animali appartenenti alle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina; b. animali selvatici allevati come animali da reddito.

2 Egli decide sull’ulteriore utilizzazione delle carni. 3 Il Consiglio federale può prescrivere:

a. l’ispezione degli animali da macello e delle carni per altre specie animali; b. l’ispezione delle carni di animali abbattuti durante la caccia.

4 Il Consiglio federale disciplina: a. la procedura di ispezione degli animali prima della macellazione; b. la procedura di ispezione delle carni; c. se del caso la procedura di controllo di altre specie animali.

Art. 32 Risultato del controllo 1 Le autorità di esecuzione comunicano per scritto il risultato del controllo alla persona responsabile nell’azienda. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per l’ispezione degli animali da macello e delle carni. 2 Se un campione non è contestato, il proprietario può esigere il rimborso del con- trovalore, sempre che il campione raggiunga un valore minimo. Il Consiglio federale stabilisce tale valore minimo.

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Art. 33 Contestazioni Se constata che le esigenze legali non sono adempiute, l’autorità di esecuzione sol- leva una contestazione.

Sezione 4: Misure

Art. 34 Prodotti contestati 1 Se hanno contestato un prodotto, le autorità di esecuzione ordinano le misure necessarie per ripristinare la situazione legale. 2 Possono decidere che il prodotto contestato:

a. può essere utilizzato, con o senza oneri; b. deve essere eliminato dall’azienda, a sue spese; c. deve essere confiscato, reso inoffensivo, utilizzato in modo inoffensivo o

eliminato, a spese dell’azienda. 3 Possono obbligare la persona responsabile in seno all’azienda a:

a. chiarire le cause dei difetti; b. adottare misure adeguate; c. informare le autorità di esecuzione sulle misure adottate.

4 Se gli oneri sono ripetutamente disattesi, le autorità di esecuzione possono ordinare l’eliminazione o la confisca del prodotto. 5 Se un prodotto è contestato, al momento dell’importazione le autorità di esecu- zione possono anche:

a. respingerlo; b. consegnarlo, per complemento di inchiesta, alla competente autorità canto-

nale di esecuzione; c. rispedirlo, con il consenso della persona responsabile della spedizione e

dell’autorità competente del Paese di origine; d. spedirlo, su domanda della persona responsabile della spedizione, in un nuo-

vo Paese di destinazione, con il consenso dell’autorità competente di tale Paese.

Art. 35 Contestazioni non riferite a prodotti 1 In caso di contestazioni non riferite a prodotti, le autorità di esecuzione possono obbligare la persona responsabile in seno all’azienda a:

a. chiarire le cause dei difetti; b. adottare misure adeguate per eliminare i difetti;

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c. informare le autorità di esecuzione sui risultati dell’accertamento delle cause dei difetti e sulle misure adottate.

2 Le autorità di esecuzione possono vietare, temporaneamente o definitivamente, procedimenti di fabbricazione, la macellazione di animali o l’utilizzazione di impianti, locali, installazioni, veicoli e terreni agricoli. 3 Se le condizioni in un’azienda costituiscono un pericolo diretto e importante per la salute pubblica, le autorità di esecuzione possono ordinarne la chiusura immediata.

Art. 36 Misure cautelari 1 Qualora lo esiga la protezione dei consumatori o di terzi, le autorità di esecuzione sequestrano i prodotti contestati. 2 Le autorità di esecuzione possono sequestrare i prodotti anche nel caso di sospetto motivato, se tale misura appare necessaria per proteggere consumatori o terzi. 3 I prodotti sequestrati possono essere messi al sicuro. 4 I prodotti sequestrati che non possono essere conservati sono utilizzati o eliminati, tenuto conto degli interessi delle persone interessate.

Art. 37 Denuncia penale 1 Le autorità di esecuzione denunciano all’autorità di perseguimento penale le infra- zioni alle prescrizioni della legislazione sulle derrate alimentari. 2 Nei casi di lieve entità possono rinunciare a una denuncia penale.

Capitolo 4: Esecuzione Sezione 1: Confederazione

Art. 38 Importazione, esportazione e transito 1 La Confederazione esegue la presente legge per quanto concerne l’importazione, l’esportazione e il transito. 2 In singoli casi può delegare al Cantone interessato determinati compiti di esecu- zione e la facoltà di prendere la decisione definitiva.

Art. 39 Limitazioni dell’importazione 1 L’autorità federale competente può vietare l’importazione di determinati prodotti non sicuri, qualora il pericolo per la salute della popolazione non possa essere altri- menti evitato. 2 Può ordinare che determinati prodotti possono essere importati soltanto se l’auto- rità competente del Paese di esportazione o un organismo accreditato attesta la con- formità del prodotto con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari.

Derrate alimentari e oggetti d’uso

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Art. 40 Ricerca 1 La Confederazione ricerca e procura le basi scientifiche necessarie all’applicazione della presente legge. 2 Può eseguire rilevazioni direttamente o in collaborazione con i Cantoni.

Art. 41 Esecuzione nell’esercito 1 Negli impianti fissi utilizzati dall’esercito, la Confederazione esegue il controllo delle derrate alimentari, per quanto possibile, per il tramite delle autorità cantonali di esecuzione. 2 Per il rimanente, l’esercito stesso provvede affinché le esigenze della presente legge siano rispettate. 3 Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura.

Art. 42 Vigilanza e coordinamento 1 La Confederazione vigila sull’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni. 2 Coordina le misure esecutive e l’attività informativa ed emana piani nazionali di controllo e di emergenza. 3 Ai fini del coordinamento, la Confederazione può:

a. obbligare i Cantoni a informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati di controlli e analisi;

b. prescrivere ai Cantoni l’adozione di misure concrete volte a unificare l’ese- cuzione;

c. in situazioni straordinarie, ordinare ai Cantoni di adottare misure concrete. 4 L’autorità federale competente può:

a. coordinare e sostenere gli esperimenti collettivi delle autorità cantonali di esecuzione;

b. effettuare propri esperimenti collettivi in collaborazione con le autorità cantonali di esecuzione.

5 Il Consiglio federale coordina l’esecuzione della presente legge segnatamente con l’esecuzione delle leggi seguenti:

a. legge federale del 16 dicembre 20057 sulla protezione degli animali; b. legge del 15 dicembre 20008 sugli agenti terapeutici; c. legge del 21 marzo 20039 sull’ingegneria genetica; d. legge del 28 settembre 201210 sulle epidemie;

7 RS 455 8 RS 812.21 9 RS 814.91 10 RS 818.101

L sulle derrate alimentari

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e. legge del 29 aprile 199811 sull’agricoltura; f. legge del 1° luglio 196612 sulle epizoozie.

Art. 43 Laboratori nazionali di riferimento 1 La Confederazione gestisce laboratori nazionali di riferimento. 2 Qualora non riesca a occuparsi da sé della gestione dei laboratori nazionali di riferimento, l’autorità federale competente conferisce questo mandato a terzi. Se è superato il valore soglia di cui all’articolo 6 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 199413 sugli acquisti pubblici, l’autorità federale competente mette prima a concorso il mandato. 3 Il Consiglio federale determina i settori di competenza dei laboratori e disciplina i loro compiti. 4 I laboratori devono:

a. essere conformi alle norme internazionali sul funzionamento dei laboratori di prova ed essere accreditati per il settore di attività conferito loro;

b. disporre di personale, locali, attrezzature e mezzi sufficienti per poter adem- piere in ogni momento il mandato conferito loro;

c. poter fornire garanzie adeguate sulla loro attendibilità, imparzialità e indi- pendenza nei confronti di persone che fabbricano, importano o commercia- lizzano prodotti che rientrano nel settore di competenza del relativo labora- torio.

Art. 44 Disposizioni di esecuzione del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. A questo scopo tiene conto delle prescrizioni, direttive, raccomandazioni e norme armonizzate a livello internazionale e può dichiararle applicabili. 2 Può delegare il compito di emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa al competente ufficio federale.

Art. 45 Collaborazione internazionale 1 Le autorità federali collaborano con organi specializzati e istituzioni esteri e inter- nazionali e assumono i compiti derivanti dai trattati internazionali. 2 L’assistenza amministrativa internazionale è retta dall’articolo 22 della legge federale del 6 ottobre 199514 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). 3 Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali sulla partecipazione della Svizzera a sistemi internazionali per la garanzia della sicurezza di derrate alimentari e oggetti d’uso.

11 RS 910.1 12 RS 916.40 13 RS 172.056.1 14 RS 946.51

Derrate alimentari e oggetti d’uso

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4 Il Consiglio federale può riconoscere servizi di controllo, dichiarazioni e certificati di conformità esteri, nonché esami, controlli o valutazioni di conformità effettuati all’estero o autorizzazioni concesse all’estero. È fatto salvo l’articolo 18 capoverso 2 LOTC.

Art. 46 Verifiche transfrontaliere 1 Le autorità estere che intendono controllare aziende svizzere che esportano derrate alimentari od oggetti d’uso nel loro Paese necessitano dell’autorizzazione dell’auto- rità federale competente. Questa concede l’autorizzazione se:

a. i controlli mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle prescrizioni di tale Paese sulla fabbricazione e sui requisiti relativi alla qualità delle derrate alimentari o degli oggetti d’uso da esportare; e

b. l’azienda da controllare acconsente al controllo. 2 L’autorità federale competente può esigere di partecipare al controllo o di essere informata dall’autorità estera sul risultato del controllo che questa ha condotto. 3 Le autorità svizzere competenti possono controllare le aziende dei Paesi che espor- tano derrate alimentari od oggetti d’uso in Svizzera se:

a. lo esige la garanzia della protezione della salute; e b. il controllo è previsto nel quadro di un trattato internazionale oppure se il

Paese interessato ha acconsentito a tale controllo in un caso specifico.

Sezione 2: Cantoni

Art. 47 Principi 1 I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui non sia competente la Confederazione. 2 Provvedono al controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso all’interno del Paese.

Art. 48 Laboratori 1 Per l’esame dei campioni, i Cantoni gestiscono laboratori specializzati e accredi- tati. 2 Possono raggrupparsi per la gestione di laboratori comuni. 3 Possono affidare l’esame dei campioni a servizi di controllo accreditati.

Art. 49 Organi di esecuzione 1 I Cantoni istituiscono come organi di esecuzione:

a. un chimico cantonale; b. un veterinario cantonale;

L sulle derrate alimentari

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c. il numero necessario di: 1. ispettori delle derrate alimentari, 2. controllori delle derrate alimentari, 3. veterinari ufficiali, 4. assistenti specializzati ufficiali.

2 I Cantoni possono affidare ad altre autorità di esecuzione particolari compiti di controllo. 3 Il Consiglio federale può prevedere l’istituzione di altri organi cantonali di esecu- zione.

Art. 50 Disposizioni di esecuzione dei Cantoni 1 I Cantoni emanano le loro disposizioni di esecuzione e disciplinano i compiti e l’organizzazione dei loro organi di esecuzione nei limiti di quanto previsto dalla presente legge. 2 Comunicano le loro disposizioni di esecuzione alle autorità federali.

Art. 51 Coordinamento, direzione e collaborazione con le autorità federali 1 Ogni Cantone coordina sul proprio territorio l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, dalla fabbricazione fino alla consegna ai con- sumatori. 2 Il chimico cantonale esegue la presente legge nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso. Svolge tali compiti in modo autonomo. 3 Il veterinario cantonale esegue la presente legge nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione. Il Cantone può inoltre affidargli il controllo della trasformazione della carne. Il veterinario cantonale svolge tali compiti in modo autonomo. 4 Le autorità cantonali competenti trasmettono alle autorità federali gli annunci necessari in virtù della presente legge. 5 Partecipano alle ispezioni svolte dalle autorità federali o dagli organi specializzati internazionali.

Sezione 3: Personale degli organi di esecuzione

Art. 52 Requisiti del personale degli organi di esecuzione 1 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti professionali per il personale dei diversi organi di esecuzione. 2 Definisce i cicli di formazione e i certificati finali di studio di cui devono disporre i collaboratori degli organi di esecuzione.

Derrate alimentari e oggetti d’uso

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Art. 53 Formazione 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme alla formazione delle persone responsabili dell’esecuzione della presente legge. 2 L’autorità federale competente può nominare commissioni d’esame incaricate di organizzare gli esami per il personale degli organi di esecuzione. 3 Il Consiglio federale disciplina lo svolgimento degli esami. 4 Può incaricare i Cantoni di organizzare gli esami per i controllori delle derrate alimentari. 5 L’ufficio federale competente decide sul riconoscimento di formazioni ed esami.

Sezione 4: Disposizioni comuni per l’esecuzione da parte della Confederazione e dei Cantoni

Art. 54 Avvertimento al pubblico 1 Se accertano che a un numero indeterminato di consumatori sono stati consegnati derrate alimentari od oggetti d’uso non sicuri, le autorità di esecuzione provvedono affinché la popolazione sia informata e le sia raccomandato come comportarsi. 2 Se è minacciata la popolazione di più Cantoni, l’informazione e le raccomanda- zioni incombono alle autorità federali. 3 Nei casi di minore entità, l’autorità competente può rendere accessibili le informa- zioni mediante una procedura di richiamo. 4 L’autorità consulta, se possibile previamente:

a. la persona che ha fabbricato, importato o immesso sul mercato il prodotto; b. le organizzazioni di consumatori.

5 L’autorità competente può incaricare la persona che immette il prodotto sul merca- to di informare il pubblico.

Art. 55 Collaborazione di terzi 1 L’autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizza- zioni, compiti nell’ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni. 2 Per esercitare la loro attività i terzi devono essere:

a. accreditati; b. riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; o c. autorizzati o riconosciuti in altro modo dalla legislazione federale.

3 Il Consiglio federale disciplina secondo quale norma deve avvenire l’accredita- mento.

L sulle derrate alimentari

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4 L’autorità competente delimita i compiti e le competenze che delega a terzi. I terzi non possono ordinare misure. 5 Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti adeguati per la loro attività nel quadro della presente legge. La tariffa di tali emolumenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell’interno. 6 La collaborazione di terzi soggiace alla vigilanza statale. I terzi rendono conto all’autorità delegante della gestione e della contabilità relative ai compiti o alle com- petenze che sono stati loro delegati.

Art. 56 Obbligo del segreto Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge sottostanno all’obbligo del segreto. Sono fatti salvi gli articoli 24 e 60.

Capitolo 5: Finanziamento

Art. 57 Ripartizione dei costi 1 La Confederazione e i Cantoni assumono le spese di esecuzione della presente legge nel loro rispettivo ambito di competenza. 2 I Cantoni provvedono affinché siano disponibili mezzi finanziari adeguati per il controllo ufficiale.

Art. 58 Emolumenti 1 Il controllo delle derrate alimentari è esente da emolumenti, per quanto la presente legge non disponga altrimenti. 2 Sono riscossi emolumenti per:

a. il controllo che porta a una contestazione; nei casi di esigua gravità si rinun- cia alla riscossione di emolumenti;

b. la ripetuta contestazione della stessa fattispecie; c. il controllo successivo di un’azienda; d. l’onere per ripristinare l’ordine legale (esecuzione sostitutiva); e. il controllo degli animali da macello e delle carni, nella misura in cui serva

allo scopo della presente legge; f. il controllo di un laboratorio di sezionamento; g. il controllo di derrate alimentari di origine animale effettuato dalle autorità

federali; h. le prestazioni e i controlli speciali eseguiti su richiesta; i. le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i labo-

ratori di sezionamento; le altre autorizzazioni d’esercizio di cui all’artico- lo 11 capoverso 1 sono esenti da emolumenti.

Derrate alimentari e oggetti d’uso

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3 Al fine di finanziare controlli speciali su determinate derrate alimentari a causa di rischi conosciuti o nuovi, il Consiglio federale può prevedere un emolumento all’im- portazione. L’obbligo di pagare tale emolumento incombe all’importatore. 4 Il Consiglio federale può prevedere altri emolumenti, per quanto la Svizzera si sia impegnata a riscuoterli in virtù di un trattato internazionale. 5 Stabilisce gli emolumenti per il controllo effettuato dalle autorità federali. 6 Fissa i limiti per gli emolumenti cantonali.

Capitolo 6: Trattamento dei dati

Art. 59 Trattamento di dati personali 1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministra- tivi e penali, per quanto necessario all’esecuzione dei loro compiti conformemente alla presente legge. 2 Il Consiglio federale disciplina forma e contenuto del trattamento di dati personali e stabilisce i termini della loro conservazione e distruzione.

Art. 60 Scambio di dati per l’esecuzione 1 Le autorità federali competenti e le autorità cantonali, nonché i terzi di cui al capoverso 2 lettere c e d, si forniscono vicendevolmente i dati necessari al fine di poter:

a. adempiere i compiti affidati loro dalla legislazione sulle derrate alimentari; b. soddisfare gli obblighi di presentare un rapporto previsti da trattati interna-

zionali nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso. 2 Il Consiglio federale disciplina:

a. le modalità dello scambio di dati; b. la forma nella quale mettere a disposizione tali dati; c. lo scambio di dati con terzi cui sono stati affidati compiti ufficiali secondo

l’articolo 55; d. lo scambio di dati con terzi cui sono stati affidati compiti secondo gli arti-

coli 14–16, 18, 64 e 180 della legge del 29 aprile 199815 sull’agricoltura.

Art. 61 Scambio di dati con l’estero e con organizzazioni internazionali 1 Il Consiglio federale disciplina le competenze e la procedura per lo scambio di dati personali con autorità e istituzioni estere, nonché con organizzazioni internazionali.

15 RS 910.1

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2 I dati concernenti procedimenti amministrativi e penali possono essere trasmessi ad autorità e istituzioni estere, nonché a organizzazioni internazionali, soltanto se:

a. lo esigono trattati internazionali o risoluzioni di organizzazioni internazio- nali; oppure

b. è assolutamente necessario per scongiurare pericoli che minacciano diretta- mente la salute.

Art. 62 Sistema d’informazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

1 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) gestisce un sistema d’informazione al fine di:

a. garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, nonché la protezione dagli inganni, nel quadro dei compiti che gli spettano in virtù della presente legge;

b. sostenere la Confederazione e i Cantoni nei loro compiti esecutivi confor- memente alla presente legge;

c. elaborare rapporti per riferire a livello nazionale e internazionale. 2 Il sistema d’informazione dell’USAV è parte del sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare, comune all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e all’USAV, inteso a garantire la sicurezza delle derrate alimentari, degli oggetti d’uso e degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché una produzione primaria ineccepibile. 3 Il sistema d’informazione dell’USAV contiene dati personali, inclusi:

a. dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali; b. dati concernenti la salute nel settore della sicurezza delle derrate alimentari e

degli oggetti d’uso; c. dati sui risultati di controlli e analisi di laboratorio; d. dati concernenti gli inganni relativi alle derrate alimentari e agli oggetti

d’uso. 4 Nell’ambito dei loro compiti legali, le autorità seguenti possono trattare online i dati nel sistema d’informazione dell’USAV:

a. l’USAV: al fine di garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché una produzione primaria ineccepibile;

b. l’UFAG: al fine di garantire la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché una produzione primaria ineccepibile;

c. l’Amministrazione federale delle dogane (AFD): ai fini dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 38 capoverso 1;

Derrate alimentari e oggetti d’uso

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d. le autorità cantonali di esecuzione: al fine di adempiere i loro compiti nei loro rispettivi settori di competenza.

5 Per adempiere i loro compiti legali, le autorità e i servizi qui appresso possono richiamare online i dati seguenti nel sistema d’informazione dell’USAV:

a. l’USAV: i dati concernenti la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché la produzione primaria;

b. l’UFAG: i dati concernenti la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché la produzione primaria;

c. l’AFD: i dati per l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 38 capoverso 1; d. altri servizi federali incaricati di compiti per l’attuazione della presente

legge: i dati necessari all’adempimento dei compiti conferiti loro, per quanto il Consiglio federale lo preveda;

e. le autorità cantonali di esecuzione: i dati concernenti la sicurezza e l’igiene delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, la protezione dagli inganni, la sicurezza degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali, nonché la produzione primaria;

f. terzi cui sono stati affidati compiti ufficiali secondo l’articolo 55: i dati ne- cessari all’adempimento dei loro compiti;

g. terzi cui sono stati affidati compiti secondo gli articoli 14–16, 18, 64 e 180 della legge del 29 aprile 199816 sull’agricoltura: i dati necessari all’adempi- mento dei loro compiti.

6 Per il sistema d’informazione dell’USAV il Consiglio federale disciplina: a. la struttura e il catalogo dei dati, compresi quelli che figurano nella parte del

sistema d’informazione dell’UFSP utilizzata dai Cantoni; b. le responsabilità relative al trattamento dei dati; c. i diritti di accesso, segnatamente la portata dei diritti di accesso online; d. le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la

sicurezza dei dati; e. la procedura di collaborazione con i Cantoni; f. i termini per la conservazione e la distruzione dei dati; g. l’archiviazione.

7 I Cantoni che utilizzano il sistema d’informazione dell’USAV per i propri compiti di esecuzione sono tenuti a emanare per il loro settore disposizioni sulla protezione dei dati equivalenti e a designare un organo incaricato di vigilare sull’osservanza di tale disciplinamento.

16 RS 910.1

L sulle derrate alimentari

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Capitolo 7: Disposizioni penali e tutela giurisdizionale Sezione 1: Disposizioni penali

Art. 63 Delitti e crimini 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente:

a. fabbrica, tratta, deposita, trasporta o immette sul mercato derrate alimentari in modo tale che, in condizioni d’uso normali, mettano in pericolo la salute;

b. fabbrica, tratta, deposita, trasporta o immette sul mercato oggetti d’uso in modo tale che, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, mettano in pericolo la salute;

c. importa, esporta o fa transitare derrate alimentari od oggetti d’uso che met- tono in pericolo la salute.

2 Se l’autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 ali- quote giornaliere. 4 Il rispetto dell’obbligo di annuncio ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 può essere considerato circostanza attenuante.

Art. 64 Contravvenzioni 1 È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a. fabbrica, tratta, deposita, trasporta o immette sul mercato derrate alimentari od oggetti d’uso in condizioni tali da non soddisfare le esigenze della pre- sente legge;

b. contravviene alle prescrizioni in materia di igiene nell’impiego di derrate alimentari e oggetti d’uso;

c. utilizza, nella produzione agricola o nella fabbricazione di derrate alimentari, sostanze o procedimenti vietati;

d. contravviene alle prescrizioni fondate sulla presente legge concernenti l’importazione, l’esportazione e il transito di derrate alimentari e di oggetti d’uso;

e. macella illecitamente animali fuori dei macelli autorizzati; f. sottrae all’esame delle autorità di esecuzione derrate alimentari, oggetti

d’uso, locali, installazioni, impianti, veicoli e procedimenti di fabbricazione, come anche animali, piante o terreni, utilizzati per la fabbricazione di derrate alimentari, oppure impedisce o rende difficile tale controllo;

g. nega alle autorità di esecuzione le informazioni richieste conformemente all’articolo 29 capoverso 1;

Derrate alimentari e oggetti d’uso

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h. contravviene alle prescrizioni sulla consegna di bevande alcoliche; i. contravviene alle prescrizioni sulla protezione dagli inganni in relazione a

derrate alimentari od oggetti d’uso; j. contravviene alle prescrizioni sulla caratterizzazione, sulla presentazione o

sulla pubblicità di derrate alimentari od oggetti d’uso; k. contravviene alle prescrizioni concernenti il controllo autonomo di cui

all’articolo 26, l’obbligo di informare le autorità di cui all’articolo 27, la rin- tracciabilità di cui all’articolo 28 o l’obbligo di autorizzazione e di annuncio.

2 Se l’autore ha agito per mestiere o a scopo di lucro, la pena è una pena pecuniaria sino a 80 000 franchi. 3 Il tentativo e la complicità sono punibili. 4 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 20 000 franchi. 5 Le informazioni pervenute alle autorità di esecuzione in virtù dell’obbligo di assistenza e d’informazione di cui all’articolo 29 capoverso 1 possono essere usate in un procedimento penale contro la persona interessata soltanto se questa dà il suo consenso oppure se sarebbe stato possibile ottenere tali informazioni anche senza la sua collaborazione.

Art. 65 Infrazioni commesse nell’azienda, falsità in documenti Nel settore disciplinato dal diritto sulle derrate alimentari, le disposizioni penali concernenti le infrazioni commesse nell’azienda e la falsità in documenti di cui agli articoli 6, 7 e 15 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale ammini- strativo sono applicabili anche alle autorità cantonali.

Art. 66 Perseguimento penale 1 Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate dai Cantoni. 2 L’ufficio federale cui compete la vigilanza conferita alla Confederazione può ob- bligare le autorità istruttorie cantonali ad avviare un procedimento. 3 L’AFD e l’USAV perseguono e giudicano, nei loro ambiti di competenza, le infra- zioni alle prescrizioni concernenti l’importazione, l’esportazione e il transito previ- ste dalla presente legge e dalle sue disposizioni di esecuzione. 4 Se un’infrazione costituisce simultaneamente un’infrazione secondo il capoverso 3 e un’altra infrazione perseguibile dall’AFD, è applicata la pena comminata per l’in- frazione più grave; l’AFD può aumentare la pena adeguatamente.

17 RS 313.0

L sulle derrate alimentari

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Sezione 2: Tutela giurisdizionale

Art. 67 Procedura d’opposizione Le decisioni sui provvedimenti e sui certificati di conformità previsti dalla presente legge possono essere impugnate con opposizione all’autorità di decisione.

Art. 68 Procedura federale La procedura di opposizione e di ricorso contro decisioni di autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Art. 69 Procedura cantonale I Cantoni istituiscono un’autorità di ricorso incaricata di verificare se le decisioni su opposizione dei loro organi esecutivi, compreso il loro potere di apprezzamento, sono conformi alla presente legge.

Art. 70 Termini 1 Il termine di opposizione è di dieci giorni. 2 Il termine di ricorso contro le decisioni su opposizione è di 30 giorni.

Art. 71 Effetto sospensivo e misure cautelari 1 L’autorità di decisione e l’autorità di ricorso possono revocare l’effetto sospensivo a un’opposizione o a un ricorso. 2 Se un’opposizione o un ricorso ha effetto sospensivo, l’autorità di decisione o l’autorità di ricorso può prendere misure cautelari.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 72 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 73 Disposizione transitoria Fino all’emanazione di una legge federale specifica, ma al più tardi fino a quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente legge, al tabacco e agli altri articoli per fumatori, nonché ai prodotti del tabacco, si applicano gli articoli 2–4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20–25, 27–34, 36–43, 44, 45 e 47–57 della legge del 9 ottobre 199218 sulle

18 [RU 1995 1469, 1996 1725 all. n. 3, 1998 3033 all. n. 5, 2001 2790 all. n. 5, 2002 775, 2003 4803 all. n. 6, 2004 3553, 2005 971, 2006 2197 all. n. 94 2363 n. II, 2008 785, 2011 5227 n. I 2.8, 2013 3095 all. 1 n. 3.]

Derrate alimentari e oggetti d’uso

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817.0

derrate alimentari nella versione precedente all’entrata in vigore della presente legge.

Art. 74 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 201719

19 DCF del 16 dic. 2016.

L sulle derrate alimentari

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Allegato (art. 72)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I

La legge del 9 ottobre 199220 sulle derrate alimentari è abrogata, fatto salvo l’arti- colo 73 della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: ...21

20 [RU 1995 1469, 1996 1725 all. n. 3, 1998 3033 all. n. 5, 2001 2790 all. n. 5, 2002 775, 2003 4803 all. n. 6, 2004 3553, 2005 971, 2006 2197 all. n. 94 2363 n. II, 2008 785, 2011 5227 n. I 2.8, 2013 3095 all. 1 n. 3.]

21 Le mod. possono essere consultate alla RU 2017 249.

Derrate alimentari e oggetti d’uso

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