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Decreto Ministeriale 1 agosto 2011, n. 5388 Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del "Brandy italiano"


Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Decreto n. 5388 del 1 agosto 2011

Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose -Scheda tecnica del “Brandy italiano

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE)

n. 1576/89 del Consiglio;

Visto l’articolo 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione di una Scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall’articolo 17, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l’articolo 17, con il quale è abrogata la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del D.P.R. 16 luglio 1997, n. 297;

Viste le disposizioni applicative del regolamento (CEE) n. 1576/89 e del D.P.R. n. 297/97 emanate dal Ministero dell’Industria del commercio e dell’artigianato con circolari 20 novembre 1998, n. 163, e 12 marzo 2001, n. 166;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, con il quale è stata definita la procedura per la presentazione

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

e l’approvazione delle schede tecniche sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai fini della successiva registrazione comunitaria;

Ritenuto necessario definire la scheda tecnica della indicazione geografica “Brandy italiano”, atteso il rinvio disposto dall’articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010;

DECRETA

Art. 1

Scheda tecnica

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica della indicazione geografica “Brandy italiano”, riportata nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 agosto 2011

IL MINISTRO F/TO ROMANO

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

Allegato A

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA “
BRANDY ITALIANO

1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Brandy italiano Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Brandy La denominazione «Brandy italiano» è riservata al brandy ottenuto in Italia dalla distillazione

di vino proveniente da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale.

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche della categoria:

-è ottenuta da acquaviti di vino, con aggiunta o meno di distillato di vino a meno di 94,8% vol., a condizione che tale distillato non superi il limite massimo di 50% del tenore alcolico del prodotto finito;

-invecchiata in recipienti di quercia per almeno un anno o per almeno sei mesi se la capacità dei recipienti di quercia è inferiore a 1.000 litri;

-con tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125g/hl di alcole a 100% vol., provenienti esclusivamente dalla distillazione o dalla ridistillazione delle materie prime utilizzate;

-con un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;

-il titolo alcolometrico volumico minimo del brandy è di 36 % vol.;

-non deve esservi aggiunta di alcole etilico diluito o non diluito;

-non è aromatizzata; ciò non esclude i metodi di produzione tradizionali;

-può contenere caramello aggiunto solo come colorante.

b) caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

-tenore di alcole metilico non superiore a 150 g/hl di alcole a 100 per cento in volume;

-tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico non inferiore a 140 g/hl di alcole a 100 per cento in volume.

c) zona geografica interessata:

L’intero territorio nazionale italiano.

d) metodo di produzione della bevanda spiritosa:

La denominazione «Brandy italiano» è riservata al prodotto ottenuto in Italia, da acquaviti di vino con aggiunta o meno di distillato di vino entrambi provenienti da uve coltivate e vinificate nel territorio nazionale. L’invecchiamento deve avvenire in magazzini ubicati nel

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territorio nazionale in recipienti di quercia non verniciati né rivestiti. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.

Nella preparazione del «Brandy italiano» è consentita l'aggiunta di: -zuccheri, nella misura massima di 20 grammi per litro, espressi in zucchero invertito; -caramello, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministero della sanità 27 febbraio 1996, n. 209; -sostanze aromatizzanti naturali e preparazioni aromatiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), punto 1, e lettera c), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107 , ottenute da trucioli di quercia o da altre sostanze vegetali, o mediante infusione o macerazione con acqua o con acquavite di vino, nella misura massima del tre per cento del volume idrato.

e) titolo alcolometrico:

Per poter essere immesso al consumo il «Brandy italiano» deve avere un titolo alcolometrico non inferiore a 38 per cento in volume.

f) elementi che dimostrano il legame con l’ambiente geografico o con l’origine geografica:

La produzione del «Brandy italiano» è legata strettamente al territorio di origine ed è
documentata in numerose testimonianze storiche. Per tradizione, è ottenuto mediante
distillazione e/o ridistillazione, in Italia, delle materie prime:

-vino ottenuto da uve (vitis vinifera) raccolte e vinificate in Italia,
-acquavite di vino, a sua volta ottenuta da vini prodotti con uve raccolte e vinificate in Italia,
-distillato di vino, ottenuto da vini prodotti con uve raccolte e vinificate in Italia,
-taglio/assemblaggio tra acquavite di vino e distillato di vino.

g) condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali:

Per poter essere immesso al consumo, il «Brandy italiano» deve maturare, in regime di sorveglianza fiscale, per almeno 12 mesi in botti di legno di quercia o 6 se la capienza delle botti non è superiore a 1.000 litri.

h) nome e indirizzo del richiedente:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
Via XX settembre , 20 -00187 Roma.