Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
del 17 giugno 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 191a della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012, decreta:
Capitolo 1: Statuto e organizzazione Sezione 1: Statuto
Art. 1 Principio 1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione. 2 In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale ammi nistrativo federale giudica quale autorità di grado precedente. 3 È dotato di 50–70 posti di giudice. 4 L’Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza. 5 Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l’Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.
Art. 2 Indipendenza Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale amministrativo federale è indipenden te e sottostà al solo diritto.
Art. 3 Vigilanza 1 Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribu nale amministrativo federale. 2 L’alta vigilanza è esercitata dall’Assemblea federale.
RS 173.32 1 RS 101 2 FF 2001 3764
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3 Il Tribunale amministrativo federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell’Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, nonché il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione.
Art. 4 Sede La sede del Tribunale amministrativo federale è determinata dalla legge federale del 21 giugno 20023 sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministra tivo federale.
Sezione 2: Giudici
Art. 5 Elezione 1 I giudici sono eletti dall’Assemblea federale. 2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.
Art. 6 Incompatibilità 1 I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio fede rale o del Tribunale federale, né esercitare alcun’altra funzione al servizio della Confederazione. 2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’adempimento della loro funzione, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità, né esercitare professional mente la rappresentanza in giudizio. 3 I giudici non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero. né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere. 4 I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della dire zione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’impresa commerciale.
Art. 7 Altre attività I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale amministrativo federale soltanto con l’autorizzazione di quest’ultimo.
RS 173.72
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Art. 8 Incompatibilità personale 1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale amministrativo federale:
a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente; b. i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle,
nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale; d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.
2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguar do alle persone che convivono stabilmente.
Art. 9 Durata della carica 1 I giudici stanno in carica sei anni. 2 I giudici che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell’anno civile. 3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.
Art. 10 Destituzione L’Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo man dato se:
a. intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o
b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.
Art. 11 Giuramento 1 Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. 2 Il giuramento è prestato dinanzi alla rispettiva corte sotto la presidenza del presi dente del Tribunale. 3 Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.
Art. 12 Immunità 1 Contro un giudice in carica non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l’autorizzazione della Corte plenaria.
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2 Rimane salvo l’arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di cri mine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l’autorità che ha ordinato l’arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della Corte plenaria, salvo che il magistra to arrestato non lo dia egli stesso per scritto. 3 Il giudice che, all’atto dell’entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedi mento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l’arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo. 4 L’immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronun ciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell’entrata in funzione. 5 Se il consenso a procedere penalmente contro un giudice è negato, l’autorità inca ricata del procedimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all’Assem blea federale.
Art. 13 Grado d’occupazione e statuto giuridico 1 I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale. 2 Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupa zione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata. 3 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.
Sezione 3: Organizzazione e amministrazione
Art. 14 Principio Il Tribunale amministrativo federale determina la sua organizzazione e amministra zione.
Art. 15 Presidenza 1 L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici:
a. il presidente del Tribunale; b. il vicepresidente del Tribunale.
2 Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola. 3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 18). Rappresenta il Tribunale verso l’esterno. 4 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
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Art. 16 Corte plenaria 1 Alla Corte plenaria competono:
a. l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministra zione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;
b. le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;
c. le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo amministrativo;
d. l’adozione del rapporto di gestione; e. la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della
Commissione amministrativa; f. la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vice
presidente; g. l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della
Commissione amministrativa; h. le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali; i. altri compiti attribuitile per legge.
2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici. 3 Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo par ziale.
Art. 17 Conferenza dei presidenti 1 La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Si costituisce auto nomamente. 2 La Conferenza dei presidenti è competente per:
a. emanare istruzioni e regole uniformi per la stesura delle sentenze; b. coordinare la giurisprudenza delle corti; rimane salvo l’articolo 25; c. esprimersi sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consulta
zione.
Art. 18 Commissione amministrativa 1 La Commissione amministrativa è composta:
a. del presidente del Tribunale; b. del vicepresidente del Tribunale; c. di altri tre giudici al massimo.
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2 Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa. 3 I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola. 4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribuna le. È competente per:
a. adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’Assem blea federale;
b. decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiari competente un’altra autorità;
c. assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle propo ste delle corti medesime;
d. approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi; e. assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale; f. autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale; g. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella com
petenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.
Art. 19 Corti 1 Le corti sono costituite per due anni. La loro composizione è resa pubblica. 2 Per costituire le corti si tiene adeguatamente conto delle conoscenze specifiche dei giudici e delle lingue ufficiali. 3 Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diver sa dalla sua.
Art. 20 Presidenza delle corti 1 I presidenti delle corti sono eletti per due anni. 2 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro. 3 La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.
Art. 21 Composizione 1 Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante). 2 Giudicano nella composizione di cinque giudici se il presidente lo ordina ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o dell’uniformità della giurisprudenza.
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Art. 22 Votazione 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Conferenza dei presi denti, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti. 2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte. 3 L’astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli artico li 31–36 o 45–48.
Art. 23 Giudice unico 1 Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico circa:
a. lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto; b. la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili.
2 Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo l’articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge del 26 giugno 19984 sull’asilo e secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.
Art. 24 Ripartizione delle cause Il Tribunale amministrativo federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti in funzione della materia e la composizione dei collegi giudi canti.
Art. 25 Modifica della giurisprudenza e precedenti 1 Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite. 2 Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte giudican te, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite. 3 Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.
Art. 26 Cancellieri 1 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto con sultivo.
RS 142.31
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2 Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale amministrativo federale. 3 Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.
Art. 27 Amministrazione 1 Il Tribunale amministrativo federale gode di autonomia amministrativa. 2 Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario. 3 Tiene una contabilità propria.
Art. 28 Segretariato generale Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.
Art. 29 Informazione 1 Il Tribunale amministrativo federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. 2 La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata. 3 Il Tribunale disciplina in un regolamento i principi dell’informazione. 4 Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale può prevedere un accreditamento.
Art. 30 Principio di trasparenza 1 La legge del 17 dicembre 20045 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribu nale amministrativo federale laddove esso svolga compiti amministrativi o mansioni connesse alla vigilanza sulle commissioni federali di stima secondo la legge federale del 20 giugno 19306 sull’espropriazione. 2 Il Tribunale amministrativo federale può prevedere che non venga svolta una procedura di conciliazione; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.
5 RS 152.3; RU 2006 ... (FF 2004 6435) 6 RS 711
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Capitolo 2: Competenze Sezione 1: Giurisdizione di ricorso
Art. 31 Principio Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura ammini strativa (PA).
Art. 32 Eccezioni 1 Il ricorso è inammissibile contro:
a. le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b. le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c. le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d. l’approvazione dell’istituzione e gestione di una scuola universitaria profes sionale;
e. le decisioni nel settore dell’energia nucleare concernenti: 1. le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, 2. l’approvazione del programma di smaltimento, 3. la chiusura di depositi geologici in profondità, 4. la prova dello smaltimento;
f. le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo di concessioni d’infrastrutture ferroviarie;
g. le decisioni dell’autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; h. le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco.
2 Il ricorso è inoltre inammissibile contro: a. le decisioni che, in virtù di un’altra legge federale, possono essere impugnate
mediante opposizione o ricorso dinanzi a un’autorità ai sensi dell’articolo 33 lettere c–f;
b. le decisioni che, in virtù di un’altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un’autorità cantonale.
RS 172.021
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Art. 33 Autorità inferiori Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a. del Consiglio federale e degli organi dell’Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell’autorizza zione a procedere penalmente;
b. del Consiglio federale concernenti la destituzione di un membro del Consi glio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 20038 sulla Banca nazionale;
c. del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
d. della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell’Amministra zione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e. degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; f. delle commissioni federali; g. dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sotto
scritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; h. delle autorità o organizzazioni indipendenti dall’Amministrazione federale
che decidono nell’adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i. delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale ammini strativo federale.
Art. 34 Assicurazione malattie Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali di cui agli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1–3, 49 capo- verso 7, 51, 54, 55 e 55a della legge federale del 18 marzo 19949 sull’assicurazione malattie.
Sezione 2: Prima istanza
Art. 35 Principio Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza:
a. le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti, dalle sue aziende o dalle organizza zioni ai sensi dell’articolo 33 lettera h;
8 RS 951.11 9 RS 832.10
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b. le controversie concernenti raccomandazioni nel settore del diritto privato formulate dall’Incaricato della protezione dei dati (art. 29 cpv. 4 della LF del 19 giu. 199210 sulla protezione dei dati);
c. le controversie tra la Confederazione e la Banca nazionale concernenti le convenzioni sui servizi bancari e sulla distribuzione dell’utile.
Art. 36 Eccezione L’azione è inammissibile se un’altra legge federale deferisce la controversia a una delle autorità menzionate nell’articolo 33.
Capitolo 3: Procedura Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 37 Principio La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA11, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
Art. 38 Ricusazione Le disposizioni della legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale federale concernenti la ricusazione si applicano per analogia alla procedura dinanzi al Tribunale ammini strativo federale.
Art. 39 Giudice dell’istruzione 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell’istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. 2 Procede all’audizione di testimoni, alle ispezioni oculari e all’interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice. 3 Le decisioni del giudice dell’istruzione non sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Art. 40 Dibattimento 1 Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195013 per la salva guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell’istruzione ordina un dibattimento pubblico:
10 RS 235.1 11 RS 172.021 12 RS 173.110; RU 2006 1205 13 RS 0.101
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a. ad istanza di parte; o b. qualora importanti interessi pubblici lo giustifichino.14
2 Il presidente della corte o il giudice unico può ordinare un dibattimento pubblico anche in altri casi. 3 Qualora vi sia da temere un pericolo per la sicurezza, l’ordine pubblico o i buoni costumi o qualora l’interesse di una persona in causa lo giustifichi, il dibattimento può svolgersi in tutto o in parte a porte chiuse.
Art. 41 Deliberazione 1 Di regola, il Tribunale amministrativo federale giudica mediante circolazione degli atti. 2 Delibera oralmente se:
a. il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede; b. una corte pronuncia nella composizione di cinque membri e non è raggiunta
l’unanimità. 3 Nei casi di cui al capoverso 2 lettera b, la deliberazione orale è pubblica se il presidente della corte lo ordina o se un giudice lo chiede.
Art. 42 Pronuncia della sentenza Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione del pubblico il dispositivo delle sue sentenze per 30 giorni dopo la loro notificazione.
Art. 43 Esecuzione viziata In caso di esecuzione viziata di sentenze del Tribunale amministrativo federale che non impongono il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di una garan zia pecuniaria può essere interposto ricorso dinanzi al Consiglio federale. Quest’ul timo adotta le misure necessarie.
Sezione 2: Disposizioni particolari per i procedimenti promossi mediante azione
Art. 44 1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3–73 e 79–85 della legge del 4 dicembre 194715 di procedura civile federale. 2 Il Tribunale amministrativo federale accerta d’ufficio i fatti.
14 Nella versione francese della L, il cpv. 1 non comporta nessuna struttura. 15 RS 273
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Capitolo 4: Revisione, interpretazione e rettifica Sezione 1: Revisione
Art. 45 Principio Gli articoli 121–128 della legge del 17 giugno 200516 sul Tribunale federale si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale.
Art. 46 Rapporto con il ricorso Le censure che avrebbero potuto essere sollevate in un ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale non possono essere fatte valere in una domanda di revisione.
Art. 47 Domanda di revisione Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l’articolo 67 capoverso 3 PA17.
Sezione 2: Interpretazione e rettifica
Art. 48 1 L’articolo 129 della legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale federale si applica per analogia all’interpretazione e alla rettifica delle sentenze del Tribunale ammini strativo federale. 2 Dall’interpretazione o dalla rettifica decorre nuovamente un eventuale termine di ricorso.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 49 Modifica del diritto vigente 1 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato. 2 L’Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.
16 RS 173.110; RU 2006 1205 17 RS 172.021 18 RS 173.110; RU 2006 1205
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Art. 50 Coordinamento con la legge del 18 marzo 200519 sulle dogane (nuova legge sulle dogane)
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova legge sulle dogane del 18 marzo 2005 o la presente legge, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea di queste due leggi il numero 50 dell’allegato alla presente legge diviene privo d’oggetto e l’articolo 116 della nuova legge sulle dogane riceve il seguente tenore:
Art. 116 1 Contro le decisioni degli uffici doganali è ammissibile il ricorso presso le direzioni di circondario. 1bis Contro le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario è ammissibile il ricorso presso la Direzione generale delle dogane. 2 Nelle procedure davanti al Tribunale amministrativo federale e dinanzi al Tribuna le federale, l’Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane. 3 Il termine di ricorso di prima istanza contro l’imposizione è di 60 giorni a contare dalla notifica della decisione d’imposizione. 4 Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale.
Art. 51 Coordinamento con il decreto federale del 17 dicembre 200420 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, art. 3 n. 7 (art. 182 cpv. 2 della LF del 14 dic. 199021 sull’imposta federale diretta, LIFD)
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino o la presente legge, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea del decreto e della presente legge l’articolo 182 capoverso 2 LIFD riceve il seguente tenore:
Art. 182 cpv. 2 2 Contro le decisioni cantonali di ultima istanza è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 200522 sul Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.
19 RS 631.0; RU ... (FF 2005 2057) 20 FF 2004 6343 21 RS 642.11 22 RS 173.110; RU 2006 1205
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Art. 52 Coordinamento con la legge del 17 dicembre 200423 sulla sorveglianza degli assicuratori (nuova LSA)
Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la nuova LSA del 17 dicembre 2004 o la presente legge, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea di queste due leggi il numero 147 dell’allegato alla presente legge diviene privo d’oggetto e l’articolo 83 della nuova LSA riceve il seguente tenore:
Art. 83 Giurisdizione amministrativa Le decisioni dell’autorità di sorveglianza sono impugnabili con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.
Art. 53 Disposizioni transitorie 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. 2 Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d’arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale.
Art. 54 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005 Consiglio nazionale, 17 giugno 2005
Il presidente: Bruno Frick La presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
RS 961.01
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 6 ottobre 2005.24 2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.25
1° marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
24 FF 2005 3689 25 RU 2006 1069
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Allegato (art. 49 cpv. 1)
Modifica del diritto vigente
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 21 marzo 199726 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
Art. 18 cpv. 2, secondo e terzo per. 2 ... La persona interessata può chiedere che il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati esamini la comu nicazione dell’Incaricato federale della protezione dei dati o l’esecuzione della racco mandazione da lui emanata. Il presidente comunica alla persona interessata, con una risposta standard, che l’esame ha avuto luogo conformemente al senso della richiesta.
2. Legge del 29 settembre 195227 sulla cittadinanza
Art. 50 Abrogato
Art. 51 cpv. 2 e 3 2 Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati. 3 Abrogato
3. Legge federale del 26 marzo 193128 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
Art. 20 1 Le decisioni delle autorità amministrative federali sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200529 sul Tribunale amministrativo federale.
26 RS 120 27 RS 141.0 28 RS 142.20 29 RS 173.32; RU 2006 2197
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2 Hanno diritto di ricorrere anche l’autorità cantonale competente e, salvo nei casi di cui all’articolo 44 capoversi 2 e 3 della legge del 26 giugno 199830 sull’asilo, altri interessati.
Art. 21 e 22 Abrogati
Art. 22b, primo per. L’Ufficio federale della migrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali concernenti gli stranieri se necessari per l’adempimento del loro mandato legale. …
Art. 22e cpv. 1 lett. e 1 L’Ufficio federale della migrazione può accordare alle autorità enumerate qui di seguito l’accesso diretto con procedura di richiamo ai dati personali del Registro centrale, nella misura in cui l’adempimento dei compiti legali lo esiga:
e. il Tribunale amministrativo federale, per l’istruzione dei ricorsi conforme mente alla presente legge;
Art. 22f, primo per. L’Ufficio federale della migrazione gestisce, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le autorità cantonali e comunali di polizia degli stranieri, un sistema di gestione elettronica dei fascicoli personali, delle informazioni e della documentazione. …
4. Legge del 26 giugno 199831 sull’asilo
Art. 6 Norme procedurali Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196832 sulla procedura amministrativa (legge sulla procedura amministrativa), dalla legge del 17 giugno 200533 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
Art. 12 cpv. 3 3 Chi presenta una domanda d’asilo dall’estero non è tenuto a designare un recapito in Svizzera.
30 RS 142.31 31 RS 142.31 32 RS 172.021 33 RS 173.32; RU 2006 2197 34 RS 173.110; RU 2006 1205
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 16 cpv. 3 Abrogato
Art. 42 cpv. 1 1 Chi ha presentato domanda d’asilo in Svizzera è autorizzato, fatti salvi il capover so 3 e l’articolo 45 capoverso 2, a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.
Art. 44 cpv. 5 5 Prima di respingere una domanda d’asilo, l’Ufficio federale o il Tribunale ammini strativo federale dà al Cantone la possibilità di domandare, entro un termine ragio nevole, l’ammissione provvisoria o l’esecuzione dell’allontanamento.
Art. 101 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. d ed e 1 L’Ufficio federale può permettere alle seguenti autorità l’accesso, con procedura di richiamo, ai dati che ha memorizzato o che ha fatto memorizzare nel sistema di registrazione automatizzato, nella misura in cui l’adempimento dei compiti legali lo esiga:
d. il Tribunale amministrativo federale per la trattazione dei ricorsi secondo la presente legge;
e. abrogata
Art. 102 cpv. 1 e 2 1 L’Ufficio federale gestisce, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale, un sistema di informazione e di documentazione automatizzato. Tale sistema contiene informazioni e documenti tecnici memorizzati in diverse banche dati e concernenti i compiti dell’Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federale. Se necessario, è possibile memorizzare anche dati personali che figurano nei testi, segnatamente le generalità, nonché dati degni di particolare protezione e profili della personalità. 2 Soltanto i collaboratori dell’Ufficio federale e del Tribunale amministrativo federa le hanno accesso alle banche dati che contengono dati degni di particolare protezio ne e profili della personalità.
Art. 104 Abrogato
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 105 Ricorso al Tribunale amministrativo federale 1 Le decisioni dell’Ufficio federale possono essere impugnate con ricorso al Tribu nale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 200535 sul Tribunale amministrativo federale. Quest’ultimo pronuncia definitivamente. 2 Il Cantone ha diritto di ricorrere se l’Ufficio federale non ha dato seguito a una domanda ai sensi dell’articolo 44 capoverso 5.
Art. 106 cpv. 1, frase introduttiva, e 3 1 Concerne soltanto il testo tedesco. 3 Sono fatti salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.
Art. 108 cpv. 2 2 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia sul ricorso, generalmente in base agli atti, entro 48 ore.
Art. 109 Termine di disbrigo delle decisioni di non entrata nel merito 1 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia di norma entro il termine di sei settimane sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–35 e 40 capoverso 1. 2 In caso di rinuncia allo scambio di scritti e se non sono necessari ulteriori atti procedurali, il Tribunale amministrativo federale decide entro il termine di cinque giorni feriali sui ricorsi contro le decisioni di cui agli articoli 32–34.
Art. 111 cpv. 1 1 Nel caso di ricorsi manifestamente infondati, dei ricorsi di cui all’articolo 108 e di ricorsi contro decisioni secondo l’articolo 23, si può rinunciare allo scambio di scritti.
Art. 112 cpv. 1 e 2 1 Se è stata ordinata l’esecuzione immediata dell’allontanamento secondo gli artico li 23 capoverso 2 o 42 capoverso 3, lo straniero può, entro 24 ore, presentare al Tribunale amministrativo federale un’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo. Lo straniero dev’essere informato dei suoi diritti. 2 Il Tribunale amministrativo federale decide entro 48 ore in merito all’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo.
35 RS 173.32; RU 2006 2197
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
5. Legge del 13 dicembre 200236 sui disabili
Art. 10 cpv. 3 3 Le spese di procedura dinanzi al Tribunale federale sono disciplinate dalla legge federale del 17 giugno 200537 sul Tribunale federale.
6. Legge del 26 giugno 199838 sull’archiviazione
Art. 1 cpv. 1 lett. d 1 La presente legge disciplina l’archiviazione di documenti:
d. del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale;
Art. 4 cpv. 4 4 Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale offrono all’Ar chivio federale di archiviare i loro documenti, sempre che non siano in grado di occuparsi autonomamente dell’archiviazione conformemente ai principi della pre sente legge.
7. Legge del 17 dicembre 200439 sulla trasparenza
Art. 16 Ricorso 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura ammini strativa federale. 2 Le autorità di ricorso hanno anche accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d’ufficio.
8. Legge del 14 marzo 195840 sulla responsabilità
Art. 1 cpv. 1 lett. c 1 La presente legge è applicabile a tutte le persone cui è conferita una carica pubbli ca della Confederazione, quali:
c. i membri e i supplenti dei Tribunali della Confederazione;
36 RS 151.3 37 RS 173.110; RU 2006 1205 38 RS 152.1 39 RS 152.3; RU ... (FF 2004 6435) 40 RS 170.32
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 10 cpv. 1, secondo per., e cpv. 2, primo per. 1 ... La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 Il Tribunale federale giudica in istanza unica, secondo l’articolo 120 della legge del 17 giugno 200541 sul Tribunale federale, le pretese litigiose di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall’attività ufficiale delle persone indicate nell’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c. ...
Art. 15 cpv. 1, secondo per., 5 e 5bis 1 ... Tale permesso è accordato:
a. per il personale dei servizi del Parlamento, dalla Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale;
b. per il personale del Tribunale federale, del Tribunale amministrativo fede rale e del Tribunale penale federale, dalla commissione amministrativa del tribunale interessato.
5 Contro il diniego dell’autorizzazione da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia o della Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Le decisioni dei Tribunali della Con federazione circa l’autorizzazione sono definitive. 5bis L’accusatore pubblico del Cantone in cui il fatto è stato commesso è legittimato al ricorso.
Art. 19 cpv. 3 3 L’organizzazione emana una decisione formale sulle pretese litigiose avanzate da terzi o dalla Confederazione contro di essa, come anche sulle proprie pretese contro gli organi o gli impiegati colpevoli. La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
9. Legge federale del 21 marzo 199742 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione
Art. 47 cpv. 6 6 Gli affari del Consiglio federale spettano di diritto al dipartimento competente per materia, in quanto le relative decisioni siano impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. Rimane salvo il ricorso contro le decisioni del Consiglio federale di cui all’articolo 33 lettere a e b della legge del 17 giugno 200543 sul Tribunale amministrativo federale.
41 RS 173.110; RU 2006 1205 42 RS 172.010 43 RS 173.32; RU 2006 2197
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10. Legge federale del 20 dicembre 196844 sulla procedura amministrativa
Art. 1 cpv. 2 lett. cbis 2 Sono autorità nel senso del capoverso 1:
cbis. il Tribunale amministrativo federale;
Art. 2 cpv. 4 4 La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200545 sul Tri bunale amministrativo federale non vi deroghi.
Art. 5 cpv. 2 2 Sono decisioni anche quelle in materia d’esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposi zione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l’interpretazione (art. 69).
Art. 9 cpv. 3 3 I conflitti di competenza tra autorità, eccetto quelli con il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale o le autorità cantonali, sono decisi dall’autorità comune di vigilanza o, se non ve n’è una, dal Consiglio federale.
Art. 11 cpv. 1 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall’urgenza di un’inchiesta ufficiale.
Art. 11b III. Recapito 1 Le parti che presentano conclusioni in un procedimento sono tenute
a comunicare all’autorità il loro domicilio o la loro sede. Le parti domiciliate in uno Stato in cui, secondo il diritto internazionale, le notificazioni non possono essere fatte per posta, devono designare un recapito in Svizzera.
44 RS 172.021 45 RS 173.32; RU 2006 2197
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II. Osservanza 1. In generale
2. In caso di trasmissione per via elettronica
2 Le parti possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. Per le notifica zioni per via elettronica il Consiglio federale può prevedere che le parti forniscano altre indicazioni.
Art. 14 cpv. 1 lett. c 1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l’audizione di testimoni:
c. il Tribunale amministrativo federale;
Art. 16 cpv. 1bis 1bis Il mediatore può rifiutare di testimoniare su fatti di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della sua attività secondo l’articolo 33b.
Art. 20 cpv. 2bis e 3 2bis Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. 3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.
Art. 21, tit. marginale e cpv. 3 3 Il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l’importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell’autorità.
Art. 21a 1 Gli atti scritti possono essere trasmessi all’autorità per via elettroni ca, utilizzando il formato prescritto dal Consiglio federale. 2 La parte o il suo rappresentante deve munire di una firma elettronica riconosciuta il documento contenente l’insieme degli atti scritti; se il diritto federale lo esige, deve inoltre firmare nel medesimo modo singoli atti scritti. 3 Il termine è reputato osservato se, prima della scadenza, il sistema informatico corrispondente al recapito elettronico dell’autorità con ferma la ricezione degli atti scritti.
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Fbis. Decisione circa atti materiali
Hbis. Lingua del procedimento
Art. 22a cpv. 1 lett. c e 2 1 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni non decorrono:
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. 2 Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti l’effetto sospensivo e altre misure provvisionali.
Art. 24 cpv. 1 1 Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest’ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, ne sia fatta doman da motivata e sia compiuto l’atto omesso; rimane salvo l’articolo 32 capoverso 2.
Art. 25a 1 Chiunque ha un interesse degno di protezione può esigere che l’auto rità competente per atti materiali che si fondano sul diritto pubblico federale e che tangono diritti od obblighi:
a. ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti; b. elimini le conseguenze di atti materiali illeciti; c. accerti l’illiceità di atti materiali.
2 L’autorità pronuncia mediante decisione formale.
Art. 26 cpv. 1bis 1bis Se la parte o il suo rappresentante vi acconsente, l’autorità può notificare per via elettronica gli atti da esaminare.
Art. 33a 1 Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. 2 Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedi mento può svolgersi in tale lingua. 3 Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l’autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. 4 Per il resto, l’autorità ordina una traduzione se necessario.
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Art. 33b Hter. Accordo amichevole e mediazione
1 D’intesa con le parti, l’autorità può sospendere il procedimento per permettere loro di mettersi d’accordo sul contenuto della decisione. L’accordo dovrebbe includere una clausola secondo cui le parti rinun ciano ad avvalersi di rimedi giuridici e indicare il modo di ripartizione delle spese. 2 Al fine di promuovere la riuscita dell’accordo, l’autorità può desi gnare come mediatore una persona fisica neutrale e sperimentata. 3 Il mediatore è vincolato soltanto alla legge e al mandato conferitogli dall’autorità. Può assumere prove; per procedere a ispezioni oculari, perizie ed esami testimoniali abbisogna tuttavia dell’autorizzazione dell’autorità. 4 L’autorità recepisce l’accordo nella sua decisione, se non è viziato ai sensi dell’articolo 49. 5 Se l’accordo riesce, l’autorità non riscuote spese procedurali. Se l’accordo fallisce, l’autorità può rinunciare ad addossare alle parti le spese della mediazione, sempre che gli interessi in causa lo giustifi chino. 6 Una parte può esigere in ogni tempo la revoca della sospensione del procedimento.
Art. 34 cpv. 1bis e 2 1bis La notificazione può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono. Le decisioni sono munite di una firma elettronica riconosciuta. Il Consiglio federale disciplina le esigenze cui è subordi nata la notificazione per via elettronica. 2 L’autorità può notificare oralmente alle parti presenti le decisioni incidentali, ma deve confermarle per scritto se una parte ne fa doman da seduta stante; in questo caso, il termine di impugnazione decorre dalla conferma scritta.
Art. 36 lett. b L’autorità può notificare le sue decisioni con la pubblicazione in un foglio ufficiale:
b. alla parte dimorante all’estero e non avente un rappresentante raggiungibile, qualora la notificazione non possa essere fatta nel luogo di dimora della stessa o qualora la parte, in viola zione dell’articolo 11b capoverso 1, non abbia designato un recapito in Svizzera;
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A. Principio
B. Ricorso contro le decisioni incidentali I. Decisioni incidentali concernenti la competenza e la ricusazione
II. Altre decisioni incidentali
Bbis. Denegata e ritardata giustizia
Art. 37 Abrogato
Art. 44, tit. marginale
Art. 45 1 È ammissibile il ricorso contro le decisioni incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione. 2 Tali decisioni non possono più essere impugnate ulteriormente.
Art. 46 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se:
a. tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o b. l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
2 Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa.
Art. 46a Può essere interposto ricorso se l’autorità adita nega o ritarda ingiusta mente l’emanazione di una decisione impugnabile.
Art. 47 cpv. 1 lett. b–d, nonché cpv. 3 1 Sono autorità di ricorso:
b. il Tribunale amministrativo federale secondo gli articoli 31–34 della legge del 17 giugno 200546 sul Tribunale amministrativo federale;
46 RS 173.32; RU 2006 2197
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D. Diritto di ricorrere
F. Termine di ricorso
c. altre autorità che una legge federale designa come autorità di ricorso;
d. l’autorità di vigilanza, quando non è ammesso il ricorso al Tri bunale amministrativo federale e il diritto federale non designa alcun’altra autorità di ricorso.
3 Abrogato
Art. 47a Abrogato
Art. 48 1 Ha diritto di ricorrere chi:
a. ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b. è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e c. ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla
modificazione della stessa. 2 Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un’altra legge federale riconosce tale diritto.
Art. 50 1 Il ricorso dev’essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. 2 Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
Art. 51 Abrogato
Art. 55 cpv. 2 e 3 2 Nella decisione, se non ha per oggetto una prestazione pecuniaria, l’autorità inferiore può togliere l’effetto sospensivo a un eventuale ricorso; l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istru zione ha lo stesso diritto dopo il deposito del ricorso. 3 L’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può restituire a un ricorso l’effetto sospensivo toltogli dall’autorità inferio re; la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo è trattata senza indugio.
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2. Altri provvedimenti
VI. Provvedi- menti disciplinari
Art. 56 Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita, il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati.
Art. 57 cpv. 1 1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l’autorità di ricorso ne dà subito comunicazione all’autorità inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l’autorità inferiore a produrre gli atti.
Art. 60 1 L’autorità di ricorso può punire con l’ammonimento o con la multa disciplinare fino a 500 franchi le parti o i loro rappresentanti che offendono le convenienze o turbano l’andamento della causa. 2 In caso di malafede o temerarietà processuale, la parte e il suo rap presentante possono essere puniti con la multa disciplinare fino a 1000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 3000 franchi. 3 Il presidente d’udienza può far espellere dalla sala le persone che non ottemperano ai suoi ordini e punirle con la multa disciplinare fino a 500 franchi.
Art. 63 cpv. 4, 4bis e 5 4 L’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese proces suali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la commina toria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi parti colari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l’anticipo. 4bis La tassa di decisione è stabilita in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situa zione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a. da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecu niario;
b. da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie. 5 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse. Rimane salvo l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200547 sul Tribunale amministrativo federale.
47 RS 173.32; RU 2006 2197
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Art. 64 cpv. 5 5 Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripeti bili. Rimane salvo l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200548 sul Tribunale amministrativo federale.
Art. 65 cpv. 1, 2 e 5 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. 2 Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l’autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell’istruzione le designa inoltre un avvocato. 5 Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese. Rimane salvo l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 200549 sul Tribunale amministrativo federale.
Art. 66 K. Revisione 1 L’autorità di ricorso, a domanda di una parte o d’ufficio, procede alla I. Motivi revisione della sua decisione quando sulla stessa ha influito un crimine
o un delitto. 2 Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:
a. la parte allega fatti o produce mezzi di prova nuovi e rilevanti; b. la parte prova che l’autorità di ricorso non ha tenuto conto di
fatti rilevanti che risultano dagli atti o di determinate conclu sioni;
c. la parte prova che l’autorità di ricorso ha violato gli artico li 10, 59 o 76 sulla ricusazione o l’astensione, gli artico li 26–28 sull’esame degli atti o gli articoli 29–33 sul diritto di essere sentiti; oppure
d. la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sen tenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 195050 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fonda mentali (CEDU) o i suoi protocolli51 sono stati violati, per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguen ze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.
48 RS 173.32; RU 2006 2197 49 RS 173.32; RU 2006 2197 50 RS 0.101 51 RS 0.101.06/.093
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3 I motivi indicati nel capoverso 2 lettere a–c non danno adito a revi sione se la parte poteva invocarli nella procedura precedente la decisione del ricorso o mediante un ricorso contro quest’ultima.
Art. 67 cpv. 1 e 1bis 1 La domanda di revisione dev’essere indirizzata per scritto all’au torità di ricorso entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione del ricorso. 1bis Nel caso dell’articolo 66 capoverso 2 lettera b, la domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sen tenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo l’articolo 44 CEDU52 è divenuta definitiva.
Art. 70 e 71a–71d Abrogati
Art. 72 B. Consiglio Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: federale I. Come autorità a. le decisioni nel campo della sicurezza interna ed esterna del di ricorso Paese, della neutralità, della protezione diplomatica e degli1. Ammissibilità del ricorso altri affari esteri in genere, sempre che il diritto internazionale a. Materia pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un
tribunale; b. le decisioni di prima istanza su elementi salariali al merito del
personale federale.
Art. 73 b. Autorità Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni: inferiori
a. dei Dipartimenti e della Cancelleria federale; b. degli organi d’ultima istanza di istituti o aziende federali auto
nomi; c. delle autorità cantonali di ultima istanza.
Art. 74 c. Sussidiarietà Il ricorso al Consiglio federale non è ammissibile contro le decisioni
impugnabili mediante ricorso a un’altra autorità federale o mediante opposizione.
RS 0.101
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Art. 75, tit. marginale 2. Istruzione del ricorso
Art. 76, tit. marginale 3. Astensione
Art. 77, tit. marginale 4. Disposizioni completive di procedura
Disposizione finale della modifica del 17 giugno 2005
Nei dieci anni successivi all’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2005, il Consiglio federale può limitare ai procedimenti davanti a determinate autorità la possibilità di trasmettere atti scritti per via elettronica.
11. Legge federale del 16 dicembre 199453 sugli acquisti pubblici
Art. 22 Conclusione del contratto 1 Il contratto con l’offerente può essere concluso dopo l’aggiudicazione, tranne nel caso in cui il Tribunale amministrativo federale abbia attribuito ad un ricorso effetto sospensivo giusta l’articolo 28 capoverso 2. 2 Se è pendente una procedura di ricorso contro la decisione di aggiudicazione, il committente comunica senza indugio la conclusione del contratto al Tribunale amministrativo federale.
Art. 27 Ricorso 1 Contro le decisioni del committente è ammesso il ricorso al Tribunale amministra tivo federale. 2 Il Tribunale amministrativo federale informa senza indugio il committente sulla proposizione del ricorso.
Art. 28 cpv. 2 2 Il Tribunale amministrativo federale può accordare, su richiesta, l’effetto sospen sivo.
RS 172.056.1
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Art. 32 Decisione su ricorso 1 Il Tribunale amministrativo federale decide esso stesso nel merito o rimanda la pratica al committente con istruzioni vincolanti. 2 Se il ricorso si rivela giustificato e il contratto con l’offerente è già stato concluso, il Tribunale amministrativo federale accerta unicamente in quale misura la decisione impugnata violi il diritto federale.
Art. 33 Revisione Se il Tribunale amministrativo federale è chiamato a decidere su una domanda di revisione, l’articolo 32 capoverso 2 è applicabile per analogia.
Art. 35 cpv. 2 2 Contro la decisione è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
12. Legge federale del 24 marzo 200054 sul personale federale
Art. 2 cpv. 1 lett. f 1 La presente legge è applicabile al personale:
f. del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, in quanto la legge del 17 giugno 200555 sul Tribunale amministrativo federale e la legge del 4 ottobre 200256 sul Tribunale penale federale non prevedano altrimenti;
Art. 3 cpv. 2 e 3 2 I dipartimenti, la Cancelleria federale, i gruppi e uffici, nonché le unità amministra tive decentralizzate sono considerati datori di lavoro, per quanto il Consiglio federa le deleghi loro le corrispondenti competenze. 3 Il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale penale federale sono considerati datori di lavoro, per quanto le pertinenti leggi o il Consiglio federale deleghi loro le corrispondenti competenze.
Art. 9 cpv. 3 Abrogato
54 RS 172.220.1 55 RS 173.32; RU 2006 2197 56 RS 173.71
2229
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 36 Autorità giudiziarie di ricorso 1 Le decisioni su ricorso pronunciate dall’autorità interna di ricorso secondo l’arti colo 35 capoverso 1 nonché le decisioni degli organi di cui all’articolo 35 capover so 2 possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale. 2 I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale federale sono giudicati da una commissione di ricorso composta dei presidenti dei tribunali amministrativi dei Cantoni di Vaud, Lucerna e Ticino. In caso di impedi mento di un membro, si applicano le norme applicabili al tribunale amministrativo in cui lavora il membro impedito. La procedura è retta dalla legge del 17 giugno 200557 sul Tribunale amministrativo federale. La commissione è presieduta dal membro la cui lingua di lavoro è quella in cui si svolge la procedura. 3 I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale penale federale sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. 4 I ricorsi contro decisioni concernenti un rapporto di lavoro presso il Tribunale amministrativo federale sono giudicati dal Tribunale penale federale.
Art. 36a Controversie su componenti salariali al merito Nelle controversie concernenti componenti salariali al merito il ricorso a un’autorità giudiziaria (art. 36) è ammissibile soltanto per violazione della parità dei sessi.
Art. 38 cpv. 4 lett. a, secondo membro del per. 4 Le parti possono in particolare prevedere nel CCL:
a. ...; per quanto il CCL non preveda nessun organo contrattuale per la compo sizione di controversie, il Tribunale amministrativo federale decide in ultima istanza sulle controversie tra le parti del CCL;
13. Legge federale del 23 giugno 200058 sulla cassa pensioni della Confederazione
Art. 1 cpv. 1 lett. e ed f 1 La presente legge disciplina la previdenza professionale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte per il personale:
e. del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale penale federale, giudi ci inclusi;
f. del Tribunale federale;
57 RS 173.32; RU 2006 2197 58 RS 172.222.0
2230
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
14. Legge del 4 ottobre 200259 sul Tribunale penale federale
Art. 3 Vigilanza 1 Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribu nale penale federale. 2 L’alta vigilanza è esercitata dall’Assemblea federale. 3 Il Tribunale penale federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destina zione dell’Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, nonché il suo consunti vo e il suo rapporto di gestione.
Art. 8 Incompatibilità personale 1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale penale federale:
a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente; b. i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle,
nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;
c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale; d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.
2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguar do alle persone che convivono stabilmente.
Art. 11a cpv. 1 e 3, primo per. 1 Contro un giudice non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l’autorizzazione della Corte plenaria. 3 Il giudice che, all’atto dell’entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedi mento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare alla Corte plenaria che vengano sospesi sia l’arresto sia le citazioni ad udienze. ...
Art. 14 Presidenza 1 L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici:
a. il presidente del Tribunale; b. il vicepresidente del Tribunale.
2 Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola.
RS 173.71
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59
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 16). Rappresenta il Tribunale verso l’esterno. 4 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.
Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a, b, f–i 1 Alla Corte plenaria competono:
a. l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministra zione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;
b. la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vice presidente;
f. la designazione delle corti e la nomina del loro presidente su proposta della Commissione amministrativa;
g. l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della Commissione amministrativa;
h. le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali; i. altri compiti attribuitile per legge.
Art. 16 Commissione amministrativa 1 La Commissione amministrativa è composta:
a. del presidente del Tribunale; b. del vicepresidente del Tribunale; c. di altri tre giudici al massimo.
2 Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa. 3 I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola. 4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribuna le. È competente per:
a. adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’As semblea federale;
b. decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiari competente un’altra autorità;
c. assumere i segretari del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle proposte delle corti medesime;
d. approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi;
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
e. assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale; f. autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale; g. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella com
petenza della Corte plenaria.
Art. 18 Presidenza delle corti 1 I presidenti delle corti sono eletti per due anni. 2 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro. 3 La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.
Art. 19 Votazione 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Commissione ammini strativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a mag gioranza assoluta dei voti. 2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte. 3 L’astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli artico li 26 e 28 capoverso 1.
Art. 22 cpv. 1 Abrogato
Art. 24 Segretariato generale Il segretario generale è preposto all’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Assicura inoltre il segretariato della Corte plenaria e della Com missione amministrativa.
Art. 25 Informazione 1 Il Tribunale penale federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. 2 La pubblicazione delle sentenze deve di norma avvenire in forma anonimizzata. 3 Il Tribunale disciplina in un regolamento i principi dell’informazione. 4 Per la cronaca giudiziaria il Tribunale può prevedere un accreditamento.
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 25a Principio di trasparenza 1 La legge del 17 dicembre 200460 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribu nale penale federale laddove esso svolga compiti amministrativi. 2 Il Tribunale penale federale può prevedere che non venga svolta una procedura di conciliazione; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pro nuncia con decisione ricorribile.
Art. 28 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. cbis, e, f, gbis e h 1 La Corte dei reclami penali pronuncia su:
cbis. le designazioni di agenti infiltrati conformemente alla legge federale del 20 giugno 200361 sull’inchiesta mascherata;
e. i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente 1. alla legge federale del 20 marzo 198162 sull’assistenza internazionale in
materia penale, 2. al decreto federale del 21 dicembre 199563 concernente la cooperazione
con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
3. alla legge federale del 22 giugno 200164 sulla cooperazione con la Cor te penale internazionale,
4. alla legge federale del 3 ottobre 197565 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale;
f. abrogata gbis. gli ordini di sorveglianza e i ricorsi che le sono deferiti in virtù della legge
federale del 6 ottobre 200066 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni;
h. i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale.
Art. 30 Principio La procedura dinanzi al Tribunale penale federale è retta dalla legge federale del 15 giugno 193467 sulla procedura penale; sono fatti salvi i casi previsti:
60 RS 152.3; RU ... (FF 2004 6435) 61 RS 312.8 62 RS 351.1 63 RS 351.20 64 RS 351.6 65 RS 351.93 66 RS 780.1 67 RS 312.0
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
a. negli articoli 26 lettera b e 28 capoverso 1 lettera d, cui è applicabile la legge federale del 22 marzo 197468 sul diritto penale amministrativo;
b. nell’articolo 28 capoverso 1 lettera e, cui sono applicabili la legge federale del 20 dicembre 196869 sulla procedura amministrativa nonché le disposi zioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria.
15. Codice civile70
Art. 269c cpv. 4 Abrogato
16. Legge federale del 17 dicembre 200471 sulle sterilizzazioni
Art. 9, secondo per. Abrogato
17. Legge federale del 16 dicembre 198372 sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero
Art. 21 Ricorso alle autorità federali 1 Il ricorso alle autorità federali è retto dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 Le parti e le autorità legittimate a ricorrere all’autorità cantonale di ricorso possono parimente interporre ricorso alle autorità federali.
Art. 22 cpv. 2 2 L’autorità di prima istanza, l’autorità cantonale di ricorso, i Tribunali della Confe derazione e, in mancanza di un procedimento dinanzi a tali autorità, l’autorità canto
68 RS 313.0 69 RS 172.021 70 RS 210 71 RS 211.111.1 72 RS 211.412.41
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
18. Legge federale del 4 ottobre 198573 sull’affitto agricolo
Art. 51 Abrogato
19. Legge del 9 ottobre 199274 sul diritto d’autore
Tit. precedente l’art. 74
Capitolo 3: Ricorso al Tribunale amministrativo federale
Art. 74 1 Contro le decisioni dell’autorità di sorveglianza e della Commissione arbitrale è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. 2 I ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale hanno effetto sospensivo soltanto se il giudice dell’istruzione del Tribunale amministrativo federale lo decide, d’ufficio o ad istanza di parte.
20. Legge del 9 ottobre 199275 sulle topografie
Art. 17 Abrogato
21. Legge del 28 agosto 199276 sulla protezione dei marchi
Tit. precedente l’art. 36 ed art. 36 Abrogati
Art. 41 cpv. 1, primo per. 1 Se l’Istituto respinge una domanda in materia di marchi perché non è stato osser vato un termine, il richiedente può chiedere il proseguimento della procedura. ...
73 RS 221.213.2 74 RS 231.1 75 RS 231.2 76 RS 232.11
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
22. Legge del 5 ottobre 200177 sul design
Tit. precedente l’art. 32 e art. 32 Abrogati
23. Legge del 25 giugno 195478 sui brevetti
Art. 46a cpv. 1 1 Il richiedente o il titolare del brevetto che non avesse osservato un termine previsto dalla legge o impartito dall’Istituto può chiedere a quest’ultimo il proseguimento della procedura.
Art. 59c ed art. 76 cpv. 2 Abrogati
Art. 87 cpv. 5 5 Il richiedente può impugnare mediante opposizione dinanzi all’esa minatore la decisione presa da quest’ultimo di assoggettare o di non assoggettare la domanda all’esame preventivo.
Art. 106 F. Rimedi Le decisioni degli esaminatori e delle divisioni di opposizione sono giuridici impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativoI. Istanza di ricorso federale.
Art. 106a cpv. 1, frase introduttiva 1 È legittimato a ricorrere:
Art. 141 cpv. 2 2 In particolare, esso può disciplinare l’istituzione degli esaminatori e delle divisioni di opposizione, la loro sfera d’attività e la procedura, come anche i termini e le tasse.
77 RS 232.12 78 RS 232.14
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24. Legge federale del 20 marzo 197579 sulla protezione delle novità vegetali
Art. 25 Abrogato
25. Legge federale del 5 giugno 193180 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici
Art. 20 cpv. 3 Abrogato
26. Legge federale del 19 giugno 199281 sulla protezione dei dati
Art. 25 cpv. 5 Abrogato
Art. 29 cpv. 4 4 Se una raccomandazione dell’Incaricato è respinta o non le è dato seguito, questi può deferire la questione al Tribunale amministrativo federale.
Art. 30 cpv. 2, terzo per. 2 ... Se quest’ultima rifiuta di dare il proprio consenso, decide definitivamente il presidente della corte del Tribunale amministrativo federale competente in materia di protezione dei dati.
Art. 32 cpv. 3 3 L’Incaricato può impugnare le decisioni della commissione peritale con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
79 RS 232.16 80 RS 232.21 81 RS 235.1
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Tit. precedente l’art 33 Sezione 6: Protezione giuridica
Art. 33 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 Qualora nell’ambito dell’accertamento dei fatti secondo l’articolo 27 capoverso 2 o secondo l’articolo 29 capoverso 1 risulti che le persone interessate rischiano di subire un pregiudizio non facilmente riparabile, l’Incaricato può chiedere provvedi menti cautelari al presidente della corte del Tribunale amministrativo federale com petente in materia di protezione dei dati. La procedura è retta per analogia dagli articoli 79–84 della legge del 4 dicembre 194782 di procedura civile federale.
27. Legge del 6 ottobre 199583 sui cartelli
Art. 31 cpv. 1, secondo per., e 2 1 ... In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale decorre soltanto dalla notificazione della deci sione del Consiglio federale. 2 La richiesta di un’autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato una decisione del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale.
Art. 36 cpv. 1, secondo per., e 2 1 ... In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine per interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale decorre soltanto dalla notificazione della deci sione del Consiglio federale. 2 La richiesta di un’autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato una decisione del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale.
Art. 44 Abrogato
Art. 53, rubrica e cpv. 2 Procedura
2 Abrogato
82 RS 273 83 RS 251
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
28. Legge federale del 19 marzo 200484 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati
Tit. precedente l’art. 6
Sezione 2: Procedura di ripartizione, protezione giuridica ed esecuzione
Art. 7, rubrica e cpv. 1 Protezione giuridica
1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
29. Legge federale del 20 giugno 200385 sull’indagine mascherata
Art. 8 cpv. 1 lett. a e abis 1 La decisione motivata relativa alla designazione dell’agente infiltrato e gli atti indispensabili alla sua approvazione vanno trasmessi alle autorità seguenti:
a. per le autorità civili federali: al presidente della Corte dei reclami del Tribu nale penale federale;
abis. per i giudici istruttori militari: al presidente del Tribunale militare di cassa zione;
Art. 14 lett. abis
L’intervento di un agente infiltrato nell’ambito di un procedimento penale può essere ordinato:
abis. dai giudici istruttori militari;
30. Legge federale del 20 marzo 198186 sull’assistenza internazionale in materia penale
Art. 17 cpv. 1, secondo per. 1 ... Nei 30 giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale può essere chiesta una decisione del Dipartimento.
84 RS 312.4 85 RS 312.8 86 RS 351.1
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Art. 23 Abrogato
Art. 25, rubrica e cpv. 1, 3 e 6 Ricorso
1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 3 L’Ufficio federale può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L’autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell’Ufficio federale di non presentare la domanda. 6 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.
Art. 26, secondo per. Abrogato
Art. 48 cpv. 2, secondo per. 2 ... Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte o del suo presidente.
Art. 55 cpv. 2, primo per., e 3 2 Se la persona perseguita fa valere d’essere ricercata per un reato politico o se nell’istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell’atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. ... 3 È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l’articolo 25.
Art. 80e Ricorso contro le decisioni dell’autorità d’esecuzione 1 La decisione dell’autorità cantonale o federale d’esecuzione relativa alla chiusura della procedura d’assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 2 Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impu gnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:
a. il sequestro di beni e valori; o b. la presenza di persone che partecipano al processo all’estero.
3 Si applica per analogia l’articolo 80l capoversi 2 e 3.
2241
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 80f, 80g e 80i cpv. 2 Abrogati
Art. 80l cpv. 1 e 3 1 Hanno effetto sospensivo soltanto i ricorsi contro la decisione finale o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la trasmissione all’estero di informazioni inerenti alla sfera segreta personale o la consegna di oggetti o di beni. 3 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l’effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l’avente diritto rende verosimile che essa gli arreca un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell’articolo 80e capoverso 2.
Art. 80p cpv. 4 4 La decisione dell’Ufficio federale può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua comunicazione scritta con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. La decisione della Corte dei reclami penali è definitiva.
Art. 110b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 giugno 2005 Alle procedure di ricorso contro le decisioni di prima istanza emanate prima dell’en trata in vigore della modifica della presente legge del 17 giugno 2005 si applica il diritto anteriore.
31. Decreto federale del 21 dicembre 199587 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario
Art. 6 cpv. 1–4 1 Le decisioni di prima istanza delle autorità d’esecuzione sono impugnabili con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 2 L’Ufficio federale può ricorrere contro le decisioni di un’autorità d’esecuzione e contro le decisioni del Tribunale penale federale. 3 L’articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196888 sulla procedura am ministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile. 4 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.
87 RS 351.20 88 RS 172.021
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 12 cpv. 2, secondo per. 2 ... Il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte o del suo presidente.
Art. 13 cpv. 2 e 3 2 La decisione dell’Ufficio federale può essere impugnata con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 3 Abrogato.
Art. 14 cpv. 2 e 3 2 La decisione dell’Ufficio federale può essere impugnata con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 3 Abrogato.
Art. 24 cpv. 1 e 2 1 La decisione dell’autorità d’esecuzione cantonale o federale in merito alla conclu sione della procedura di assistenza, e nel contempo tutte le decisioni incidentali, possono essere impugnate con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 2 In caso di pregiudizio immediato e irreparabile, le decisioni incidentali possono essere impugnate con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Art. 28 cpv. 1 e 3 1 Hanno effetto sospensivo soltanto i ricorsi contro la decisione finale o contro qual siasi altra decisione che autorizzi la trasmissione al Tribunale internazionale interes sato di informazioni inerenti alla sfera segreta o alla consegna di oggetti o di valori. 3 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l’effetto sospensivo a decisioni di cui al capoverso 2, se l’avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.
32. Legge federale del 22 giugno 200189 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale
Art. 19 cpv. 4, secondo per. 4 ... Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte dei reclami penali o del suo presidente.
RS 351.6
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Art. 20 cpv. 2, quinto per. 2 ... Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo disposizione contraria della Corte dei reclami penali o del suo presidente.
Art. 49 Ricorso al Tribunale penale federale La decisione di chiusura dell’Ufficio centrale può essere impugnata con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Art. 52 cpv. 2 e 3 2 In caso d’urgenza ai sensi dell’articolo 99 paragrafo 2 dello Statuto90, l’Ufficio centrale può chiedere al Tribunale penale federale e al Tribunale federale di togliere l’effetto sospensivo. 3 Se tolgono l’effetto sospensivo, il Tribunale penale federale e il Tribunale federale possono subordinare la loro decisione alla condizione di cui all’articolo 93 paragra fo 8 capoverso b dello Statuto.
33. Legge federale del 3 ottobre 197591 relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale
Art. 4, terzo per. ... La decisione del Dipartimento può essere chiesta nei 30 giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale.
Art. 5 cpv. 1 1 L’Ufficio centrale emana le istruzioni necessarie all’applicazione del Trattato e prende le decisioni che gli incombono in virtù della legge o del Trattato.
Art. 8 cpv. 4 4 Il ricorso contro decisioni giusta il presente articolo non ha effetto sospensivo.
Art. 10 cpv. 4 Abrogato
Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva, nonché lett. a n. 1 e cpv. 3 1 L’Ufficio centrale prende senza indugio una decisione incidentale qualora:
90 RS 0.312.1 91 RS 351.93
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a. sia verosimile che: 1. un atto d’assistenza giudiziaria produca un pregiudizio immediato e
irreparabile, o 3 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 12 cpv. 2 2 Se un atto d’assistenza giudiziaria coinvolge un segreto di fabbricazione o d’affari di un terzo secondo l’articolo 10 capoverso 2 del Trattato, l’autorità che esegue la domanda informa per scritto le persone presenti a tale atto della possibilità di ricor rere, entro 30 giorni, contro la trasmissione alle autorità americane di informazioni riguardanti un segreto di tal genere (art. 17).
Art. 15a cpv. 2 e 3 2 Se le prove assunte coinvolgono segreti di terzi (art. 10 cpv. 2 del Trattato), l’Ufficio centrale li informa che essi sono legittimati a ricorrere secondo l’arti colo 17. 3 L’Ufficio centrale trasmette alle autorità americane l’inserto d’esecuzione se entro il termine fissato non è stato interposto ricorso o se tutti i ricorsi sono stati liquidati definitivamente.
Art. 16 e 16a Abrogati
Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1, 1bis, 3 e 4 Ricorso al Tribunale penale federale
1 La decisione dell’Ufficio centrale relativa alla chiusura della procedura d’assisten za giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori dell’autorità d’esecuzione, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. L’articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 196892 sulla procedura amministrativa (sospensione dei termini) non è applicabile. 1bis Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura prese in applicazione dell’articolo 11 possono essere impugnate separatamente. 3 e 4 Abrogati
Art. 17a Diritto di ricorrere Ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annul lamento o alla modifica della stessa.
RS 172.021
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Art. 17b Motivi di ricorso 1 Il ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (art. 49 lett. a della LF del 20 dic. 196893 sulla procedura amministrativa) e l’applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto degli Stati Uniti (art. 9 cpv. 2 del Trattato). 2 Il ricorso contro il trattamento confidenziale delle informazioni contenute nella domanda (art. 8 cpv. 1 del Trattato) può vertere soltanto sul pregiudizio irreparabile di cui è minacciato il ricorrente a causa del segreto. Il Tribunale penale federale e il Tribunale federale prendono conoscenza delle informazioni confidenziali in assenza del ricorrente.
Art. 17c Termine di ricorso Il termine di ricorso contro la decisione di chiusura è di 30 giorni e, per il ricorso contro una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione.
Art. 18 cpv. 2 e 3 Abrogati
Art. 19 cpv. 1, primo per. 1 L’Ufficio centrale può ricorrere contro le decisioni dell’autorità cantonale d’esecu zione e contro le decisioni del Tribunale penale federale. ...
Art. 19a Effetto sospensivo 1 Il ricorso contro la decisione di chiusura della procedura o contro ogni altra deci sione che autorizzi la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all’estero ha effetto sospensivo. 2 Ogni decisione incidentale anteriore alla decisione di chiusura della procedura è immediatamente esecutiva. 3 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l’effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l’avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile.
Art. 26 cpv. 1, primo per., cpv. 2 e 3 1 Se le autorità americane, in base all’articolo 12 capoverso 3 lettera b o c del Tratta to, chiedono l’autorizzazione per la presenza di un rappresentante, l’Ufficio centrale sottopone questa parte della domanda a chi ha diritto di ricorrere (art. 17a) e all’autorità d’esecuzione, affinché si pronuncino entro dieci giorni. …
RS 172.021
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93
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2 Se, nel corso dell’esecuzione della domanda, chi ha diritto di ricorrere contesta l’ulteriore presenza del rappresentante, l’autorità d’esecuzione sospende provviso riamente il procedimento. Essa sottopone senza indugio la questione litigiosa all’Ufficio centrale, con rapporto e proposta, nonché con il parere del ricorrente, ma può proseguire il procedimento ove ritenga temeraria l’eccezione. 3 Il capoverso 2 del presente articolo è applicabile per analogia se l’autorità di ese cuzione esclude d’ufficio il rappresentante e questi fa opposizione, ovvero se si eccepisce che, secondo il diritto di uno dei due Stati, una domanda posta è inammis sibile secondo l’articolo 12 capoverso 4 del Trattato.
Art. 37b Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 giugno 2005 Alle procedure di ricorso e d’opposizione contro decisioni di prima istanza emanate prima dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 giugno 2005 si applica il diritto anteriore.
34. Legge federale del 14 dicembre 200194 che promuove l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle scuole
Art. 10 Abrogato
35. Legge federale del 13 dicembre 200295 sulla formazione professionale
Art. 61 cpv. 1 lett. b–d 1 Le autorità di ricorso sono:
b. l’Ufficio federale, per altre decisioni di organizzazioni estranee all’ammini strazione federale;
c. e d. abrogate
36. Legge del 4 ottobre 199196 sui PF
Art. 37 Protezione giuridica 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
94 RS 411.4 95 RS 412.10 96 RS 414.110
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
2 Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione. 3 La Commissione di ricorso dei PF giudica i ricorsi contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca in materia di:
a. rapporti di lavoro di diritto pubblico; b. ammissione agli studi; c. esito di esami e promozioni.
4 Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promo zioni non può essere invocata l’inadeguatezza.
37. Legge federale del 6 ottobre 199597 sulle scuole universitarie professionali
Tit. precedente l’art. 22a e art. 22a Abrogati
38. Legge federale del 9 ottobre 198798 concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero
Art. 13 Abrogato
39. Legge federale del 7 ottobre 198399 sulla ricerca
Art. 13 cpv. 2, 3 e 5 2 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 3 e 5 Abrogati
Art. 14 Abrogato
97 RS 414.71 98 RS 418.0 99 RS 420.1
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40. Legge federale del 6 ottobre 1978100 sull’Istituto svizzero di diritto comparato
Art. 13 Protezione giuridica 1 Le decisioni del direttore e della direzione dell’istituto sono impugnabili mediante ricorso al comitato. 2 Per il rimanente, sono applicabili le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
41. Legge federale del 14 dicembre 2001101 sul cinema
Art. 14 cpv. 3 Abrogato
Art. 32 Procedura e protezione giuridica 1 Le procedure e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali sul l’amministrazione della giustizia federale. 2 Contro le decisioni dell’Ufficio in materia di aiuti finanziari (art. 14) può essere interposto ricorso al Dipartimento. 3 Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di aiuti finanziari non può essere invocata l’inadeguatezza.
42. Legge federale del 17 dicembre 1965102 concernente la Fondazione «Pro Helvetia»
Art. 11a cpv. 2 e 3 2 Le decisioni del consiglio di fondazione sono impugnabili con ricorso al Tribunale amministrativo federale. 3 Abrogato
100 RS 425.1 101 RS 443.1 102 RS 447.1
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43. Legge federale del 1° luglio 1966103 sulla protezione della natura e del paesaggio
Art. 12 cpv. 1 1 In quanto le decisioni dei Cantoni e le decisioni delle autorità federa li siano impugnabili in ultima istanza mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale o al Tribunale federale, il diritto di ricorrere spetta ai Comuni e alle associazioni aventi un’importanza nazionale che esistano da più di dieci anni e si occupino per statuto della prote zione della natura o del paesaggio, della conservazione dei monumenti storici o di scopi affini puramente ideali.
Art. 25c Abrogato
44. Legge federale del 19 dicembre 1980104 sul parco nazionale
Art. 9 cpv. 3 3 Le decisioni della Commissione del Parco nazionale sono impugnabili con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
45. Legge federale del 9 marzo 1978105 sulla protezione degli animali
Art. 26 Abrogato
46. Legge militare del 3 febbraio 1995106
Art. 40 cpv. 2 2 Le decisioni delle istanze d’autorizzazione per il servizio militare non armato (art. 16 cpv. 2) possono essere impugnate con ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, e la decisione di quest’ultimo con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
103 RS 451 104 RS 454 105 RS 455 106 RS 510.10
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Art. 130, rubrica e cpv. 1 Rubrica: Abrogata 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
47. Legge federale del 4 ottobre 2002107 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Art. 66 Pretese non pecuniarie In caso di controversie di natura non pecuniaria, contro le decisioni dell’autorità cantonale di ultima istanza non considerate definitive ai sensi della presente legge è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Art. 67 cpv. 4 Abrogato
48. Legge federale dell’8 ottobre 1982108 sull’approvvigionamento del Paese
Art. 34 cpv. 2, secondo per. 2 ... Se il principio stesso della pena convenzionale o l’importo richiesto è contestato, gli organi competenti della Confederazione sottopongono la contestazione al Tribu nale amministrativo federale.
Art. 37a Opposizione Il Consiglio federale può prevedere una procedura di opposizione per le decisioni prese dall’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale) in caso di aggravamento della minaccia o di grave penuria (art. 23–28).
Art. 38 Ricorso 1 Le decisioni prese dai settori (art. 53 cpv. 2) e dalle organizzazioni economiche chiamate a cooperare possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi all’Ufficio federale. 2 Le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. 3 Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sul l’amministrazione della giustizia federale.
107 RS 520.1 108 RS 531
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Art. 39, frase introduttiva Il Tribunale amministrativo federale decide su azione in merito alle controversie opponenti:
Art. 40 Abrogato
49. Legge del 5 ottobre 1990109 sui sussidi
Art. 34 Abrogato
Art. 35 Protezione giuridica 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione del la giustizia federale. 2 Se l’autorità competente deve decidere su un numero elevato di domande analo ghe, il Consiglio federale può prevedere che le relative decisioni possono essere impugnate mediante opposizione.
50. Legge federale del 1° ottobre 1925110 sulle dogane
Art. 22 cpv. 1, terzo per. 1 ... Le sue decisioni in proposito vincolano il Tribunale amministrativo federale.
Art. 109 cpv. 1, lett. b–e, cpv. 2 e 3 1 Istanze di ricorso sono:
b. la Direzione generale delle dogane per le decisioni prese in prima istanza dalle Direzioni di circondario;
c. il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale, secondo la legge del 17 giugno 2005111 sul Tribunale amministrativo federale e la legge del 17 giugno 2005112 sul Tribunale federale;
d. ed e. abrogate 2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
109 RS 616.1 110 RS 631.0; cfr anche art. 50 LTAF (Coordinamento con la L del 18 mar. 2005 sulle
dogane). 111 RS 173.32; RU 2006 2197 112 RS 173.110; RU 2006 1205
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3 L’Amministrazione delle dogane è rappresentata dalla Direzione generale delle dogane nei procedimenti davanti al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale.
Tit. precedente l’art. 141 ed art. 141 Abrogati
51. Legge federale del 27 giugno 1973113 sulle tasse di bollo
Art. 32 cpv. 3 3 Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire infor mazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federa le, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d’informazioni (art. 120 della L del 17 giu. 2005114 sul Tribunale federale).
Tit. precedente l’art. 39
III. Reclamo
Art. 39, rubrica, 39a e 40 Abrogati
Art. 43 cpv. 3–5 3 Le richieste di garanzia dell’Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. 4 Il ricorso contro la richiesta di garanzia non ha effetto sospensivo. 5 Abrogato
Art. 44 cpv. 2 Abrogato
113 RS 641.10 114 RS 173.110; RU 2006 1205
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52. Legge del 2 settembre 1999115 sull’IVA
Art. 54 cpv. 3 3 Le controversie sull’obbligo delle autorità amministrative federali di fornire infor mazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federa le, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d’informazioni (art. 120 della L del 17 giu. 2005116 sul Tribunale federale).
Art. 57 cpv. 2, terzo per. 2 ... Nei casi dubbi, il presidente del Tribunale amministrativo federale può, su richiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni o del contribuente, designare esperti neutri come organi di controllo.
Art. 64 cpv. 2 2 Se il reclamo è presentato contro una decisione già motivata dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, questa, su richiesta o con l’accordo del contribuente, può trasmetterlo come ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Art. 65 e 66 Abrogati
Art. 67, rubrica, nonché cpv. 2 e 3 Revisione
2 e 3 Abrogati
Art. 70 cpv. 3–5 3 Le richieste di garanzie dell’Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. 4 Il ricorso contro la richiesta di garanzia non ha effetto sospensivo. 5 Abrogato
115 RS 641.20 116 RS 173.110; RU 2006 1205
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53. Legge federale del 21 marzo 1969117 sull’imposizione del tabacco
Art. 33 Abrogato
54. Legge federale del 21 giugno 1996118 sull’imposizione degli autoveicoli
Art. 33 cpv. 2 2 Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario possono essere impu gnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.
Art. 34 e 35 cpv. 1 Abrogati
55. Legge federale del 21 giugno 1996119 sull’imposizione degli oli minerali
Art. 35 cpv. 2 2 Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario possono essere impu gnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.
Art. 36 e 37 cpv. 1 Abrogati
56. Legge del 19 dicembre 1997120 sul traffico pesante
Art. 23 cpv. 3 e 4 3 Le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate entro 30 giorni mediante opposizione; sono escluse le decisioni di richie sta di garanzie. 4 Per il rimanente, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’am ministrazione della giustizia federale.
117 RS 641.31 118 RS 641.51 119 RS 641.61 120 RS 641.81
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57. Legge federale del 14 dicembre 1990121 sull’imposta federale diretta
Art. 108 cpv. 1, secondo per. 1 ... La decisione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni è impugnabile con ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 112a cpv. 7, secondo per. 7 … In tutti gli altri casi, decide il Tribunale federale conformemente alla procedura prevista dall’articolo 120 della legge del 17 giugno 2005122 sul Tribunale federale.
Art. 146 La decisione della commissione cantonale di ricorso in materia di imposte oppure, nel caso dell’articolo 145, la decisione di un’altra autorità cantonale di ricorso può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale. Anche l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta è legittimata a ricorrere.
Art. 147 cpv. 3 3 La revisione delle sentenze del Tribunale federale è disciplinata dalla legge del 17 giugno 2005123 sul Tribunale federale.
Art. 167 cpv. 3 Abrogato
Art. 169 cpv. 3 e 4 3 Il contribuente può impugnare la decisione di richiesta di garanzie con ricorso alla commissione cantonale di ricorso in materia di imposte, entro 30 giorni dalla notifi cazione. È applicabile l’articolo 146. 4 Il ricorso contro la decisione di richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.
Art. 182 cpv. 2124 2 Contro le decisioni penali della commissione cantonale di ricorso in materia di imposte è ammissibile il ricorso al Tribunale federale.
Art. 197 cpv. 2 2 Se i Cantoni non possono accordarsi, decide il Tribunale federale come istanza unica.
121 RS 642.11 122 RS 173.110; RU 2006 1205 123 RS 173.110; RU 2006 1205 124 Cfr. anche art. 51 LTAF (Coordinamento con il DF del 17 dic. 2004 che approva e
traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, art. 3 n. 7, art. 182 cpv. 2 LIFD).
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58. Legge federale del 14 dicembre 1990125 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni
Art. 57bis cpv. 2126 2 Le decisioni delle autorità fiscali concernenti casi di sottrazione d’imposta sono impugnabili davanti ad autorità amministrative e autorità giudiziarie amministrative. Contro le decisioni cantonali in ultima istanza è ammesso il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005127 sul Tribunale federale. La giurisdizione penale è esclusa.
Art. 73 cpv. 1 1 Le decisioni cantonali d’ultima istanza su cause di diritto pubblico concernenti una materia disciplinata nei titoli da secondo a quinto e sesto, capitolo 1, possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005128 sul Tribunale federale.
59. Legge federale dell’8 ottobre 1999129 sulle società d’investimento in capitale di rischio
Art. 6 cpv. 5 Abrogato
125 RS 642.14 126 Modifica dell’art. 57bis LAID nel tenore del 17 dic. 2004 (art. 3 n. 8 del DF che approva e
traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino; FF 2004 6343).
127 RS 173.110; RU 2006 1205 128 RS 173.110; RU 2006 1205 129 RS 642.15
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60. Legge federale del 13 ottobre 1965130 sull’imposta preventiva
Art. 3 cpv. 1 1 Ciò che la presente legge assoggetta all’imposta preventiva, o che dichiara esente, non può essere gravato di imposte cantonali o comu nali dello stesso genere; il Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni relative a questa disposizione (art. 120 della L del 17 giu. 2005131 sul Tribunale federale).
Art. 39 cpv. 3 3 Se l’obbligo di fornire informazioni è contestato, l’Amministrazione federale delle contribuzioni emana una decisione formale.
Art. 42, tit. marginale 5. Reclamo
Art. 42a e 43 Abrogati
Art. 47 cpv. 3–5 3 Le richieste di garanzie dell’Amministrazione federale delle contri buzioni possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. 4 Il ricorso contro richieste di garanzie non ha effetto sospensivo. 5 Abrogato
Art. 56 e. Ricorso La decisione della commissione cantonale di ricorso può essere impu al Tribunale federale gnata mediante ricorso al Tribunale federale.
130 RS 642.21 131 RS 173.110; RU 2006 1205
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Art. 58 cpv. 4 4 Allorché, senza il consenso dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva non provve de a chiedere la restituzione o se, nella sua decisione passata in giudi cato, non ha provveduto a chiederla per tutto l’ammontare, la riduzio ne provvisionale diviene definitiva, a meno che il Cantone, nei nove mesi dalla notificazione, non la impugni dinanzi al Tribunale federale (art. 120 della L del 17 giu. 2005132 sul Tribunale federale).
Art. 59 cpv. 3 Abrogato
61. Legge del 17 dicembre 2004133 sulla fiscalità del risparmio
Art. 9 cpv. 5–7 5 Le decisioni su opposizione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con ricorso secondo le disposizioni generali della proce dura federale. 6 e 7 Abrogati
Art. 15 cpv. 3 3 La decisione di condanna o di archiviazione può essere impugnata con ricorso secondo le disposizioni generali della procedura federale.
Art. 24 cpv. 1, 3 e 4 1 La decisione finale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni relativa alla trasmissione delle informazioni può essere impugnata con ricorso secondo le dispo sizioni della procedura federale. 3 Ogni decisione anteriore alla decisione finale, compresa quella relativa a provve dimenti coattivi, è immediatamente esecutiva e può essere impugnata soltanto con giuntamente alla decisione finale 4 Abrogato
132 RS 173.110; RU 2006 1205 133 RS 641.91
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62. Legge federale del 12 giugno 1959134 sulla tassa d’esenzione dall’obbligo militare
Art. 31 cpv. 3 3 Contro le decisioni della commissione cantonale di ricorso è ammissibile il ricorso al Tribunale federale.
Art. 36 cpv. 3 e 4 3 Contro la richiesta di garanzie è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla noti ficazione, il ricorso alla commissione cantonale di ricorso. È applicabile l’articolo 31 capoverso 3. 4 Il ricorso contro la richiesta di garanzie non ha effetto sospensivo.
63. Legge del 21 giugno 1932135 sull’alcool
Art. 47 Abrogato
Art. 49 II. Ricorso Contro le decisioni prese dagli organi doganali in applicazione della amministrativo presente legge è ammissibile il ricorso alla Regìa federale degli alcool.
64. Legge federale del 22 giugno 1979136 sulla pianificazione del territorio
Art. 33 cpv. 3 lett. a 3 Il diritto cantonale garantisce:
a. la legittimazione a ricorrere, per lo meno nella stessa misura di quella pre- vista per il ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico;
Art. 34 Diritto federale 1 I rimedi giuridici proponibili dinanzi alle autorità federali sono retti dalle disposi zioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
134 RS 661 135 RS 680 136 RS 700
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2 I Cantoni e i Comuni sono legittimati a ricorrere contro le decisioni cantonali di ultima istanza concernenti indennità per restrizioni della proprietà (art. 5), la con formità alla destinazione della zona di edifici o impianti fuori della zona edificabile nonché autorizzazioni ai sensi degli articoli 24–24d.
65. Legge federale del 20 giugno 1930137 sull’espropriazione
Art. 13 cpv. 2 2 La richiesta d’ampliamento dev’essere presentata al momento della discussione sulla stima, esigendo una duplice stima (art. 71); in caso di ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione della commissione di stima relativa all’espropriazione parziale, la richiesta d’ampliamento può essere presentata insieme con detto ricorso. L’espropriante deve dichiarare entro il termine di 20 giorni dalla fissazione definitiva dell’indennità se egli opta per l’espropria zione parziale o per l’espropriazione totale.
Art. 15 cpv. 2, secondo per. 2 ... Il Consiglio federale regola la procedura.
Art. 19bis cpv. 2, secondo per. 2 ... Contro questa decisione non è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Art. 59 cpv. 1 lett. a e c 1 Per ciascun circondario è nominata una commissione di stima. Essa si compone:
a. del presidente e di due supplenti, nominati dal Tribunale am ministrativo federale;
c. di tre a cinque membri nominati da ciascun Governo di quei Cantoni il cui territorio è compreso nel circondario di stima; su proposta del Tribunale amministrativo federale il Consiglio federale stabilisce il numero dei membri cantonali per i singoli circondari di stima.
Art. 60 cpv. 4, secondo per. 4 ... Rimane salvo il ricorso (art. 77 segg.).
RS 711
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5. Sorveglianza
9. Forza esecutiva
Art. 61, primo per. I presidenti, i loro supplenti e i membri delle commissioni di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei membri del Tribunale amministrativo federale. ...
Art. 62, primo per. Concerne solo il testo tedesco.
Art. 63 1 La gestione della commissione di stima e del suo presidente è sotto posta alla sorveglianza del Tribunale amministrativo federale. Questo può impartire istruzioni generali alla commissione e al suo presidente e chiedere loro rapporti occasionali o periodici. 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive occorrenti in merito alla procedura da seguire.
Art. 64 cpv. 2 2 La commissione di stima decide sulla propria competenza.
Art. 65 cpv. 2 2 A richiesta d’una delle parti o del presidente d’una commissione di stima, il Tribunale amministrativo federale può eccezionalmente dichiarare competente una commissione di stima anche per decidere su casi d’espropriazione fuori del proprio circondario, quando ciò consenta di conseguire una stima uniforme o di risparmiare spese.
Art. 69 cpv. 2 2 Le parti possono però, con esplicita dichiarazione, deferire alla commissione di stima la decisione sull’esistenza del diritto; rimane salvo, anche su questo punto, il ricorso (art. 77 segg.).
Art. 75 In quanto non venga impugnata mediante ricorso, la decisione della commissione di stima ha l’efficacia di una sentenza passata in giudica to del Tribunale amministrativo federale; essa può essere impugnata con gli stessi rimedi giuridici.
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Art. 76 cpv. 3 e 6 3 Nella procedura davanti al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale, spetta al giudice dell’istruzione decidere su tali domande. 6 Abrogato
Tit. precedente l’art. 77
Capo VII: Ricorso
Art. 77 I. Principio 1 Contro la decisione della commissione di stima è ammissibile il
ricorso al Tribunale amministrativo federale. 2 In quanto la presente legge non stabilisca altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalle legge del 17 giugno 2005138 sul Tribunale ammi nistrativo federale. 3 Nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo fede ale contro decisioni sulla determinazione dell’indennità sono ammesse nuove conclusioni, se è provato che esse non potevano essere presen tate già davanti alla commissione di stima.
Art. 78 cpv. 2, primo per. 2 La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso, dichiarare al Tribunale amministrativo federale di aderire a quest’ultimo e presentare conclusioni indipen denti. ...
Art. 79 Abrogato
Art. 80 cpv. 1 e 2, secondo per. 1 Per pronunciare su questioni che richiedono cognizioni speciali, è istituita una commissione superiore di stima composta di 30 membri, 15 dei quali nominati dal Consiglio federale e 15 dal Tribunale ammi nistrativo federale. 2 ... In caso di contestazione, spetta al Tribunale amministrativo fede rale di decidere sulla ricusa o, in caso di ricorso al Tribunale federale, a quest’ultimo.
138 RS 173.32; RU 2006 2197
2263
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 81 2. Sedute Il Tribunale amministrativo federale può convocare la commissione plenarie superiore di stima in seduta plenaria, sotto la presidenza di uno dei
suoi giudici, per discutere sui criteri generali applicabili alle stime.
Art. 87 IX. Ricorso 1 Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale è ammis al Tribunale federale sibile il ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del
17 giugno 2005139 sul Tribunale federale. 2 Il diritto di ricorrere è retto dall’articolo 78 capoverso 1. Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
Art. 108, secondo per. Abrogato
Art. 113, tit. marginale e cpv. 2 V. Spese 2 Abrogato 1. Ordinanza del Consiglio federale
Art. 116, tit. marginale, cpv. 1, primo per., 3 4. Nella proce- 1 Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, dura davanti al Tribunale comprese le spese ripetibili dell’espropriato, sono addossate all’espro amministrativo priante. ...federale e al Tribunale 3 Nella procedura davanti al Tribunale federale, la ripartizione dellefederale
spese è retta della legge del 17 giugno 2005140 sul Tribunale federale.
Disposizioni finali della modifica del 17 giugno 2005 1 Le ordinanze d’esecuzione del Tribunale federale che non derogano materialmente al nuovo diritto rimangono in vigore sino a quando il Consiglio federale non dispon ga altrimenti. 2 Dopo l’entrata in vigore della presente modifica, i membri delle commissioni di stima portano a termine il loro mandato di sei anni. La durata del mandato dei mem bri nominati in seguito dal Tribunale amministrativo federale coincide con quella dei membri del Tribunale medesimo.
139 RS 173.110; RU 2006 1205 140 RS 173.110; RU 2006 1205
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
66. Legge federale del 21 giugno 1991141 sulla sistemazione dei corsi d’acqua
Art. 16 Protezione giuridica La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
67. Legge federale del 22 dicembre 1916142 sull’utilizzazione delle forze idriche
Art. 71 cpv. 2 2 Se la concessione è stata accordata da più Cantoni, dal Consiglio federale o dal Dipartimento, quest’ultimo emana, in caso di controver sia, una decisione formale. La decisione del Dipartimento è impugna bile mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull’ammini strazione della giustizia federale.
Art. 72 cpv. 3 Abrogato
68. Legge federale dell’8 marzo 1960143 sulle strade nazionali
Art. 14 cpv. 3, secondo per. 3 ... La decisione che la concerne può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
Art. 28 cpv. 5 Abrogato
69. Legge federale del 26 giugno 1998144 sull’energia
Art. 25 cpv. 1 1 La procedura di ricorso e la protezione giuridica sono rette dalle disposizioni gene rali sull’amministrazione della giustizia federale.
141 RS 721.100 142 RS 721.80 143 RS 725.11 144 RS 730.0
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
70. Legge federale del 21 marzo 2003145 sull’energia nucleare
Tit. precedente l'art. 76 e art. 76 Abrogati
71. Legge federale del 18 marzo 1983146 sulla responsabilità civile in materia nucleare
Art. 14 cpv. 3, secondo per. Abrogato
72. Legge del 24 giugno 1902147 sugli impianti elettrici
Art. 23 Le decisioni delle autorità competenti per l’approvazione dei piani secondo l’arti colo 16 e delle istanze di controllo secondo l’articolo 21 possono essere impugnate mediante ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale.
73. Legge federale del 19 dicembre 1958148 sulla circolazione stradale
Art. 2 cpv. 3bis 3bis L’Ufficio federale delle strade decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali di prima e secon da classe. Anche i Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale.
Art. 3 cpv. 3, secondo per., e cpv. 4, terzo e quarto per. 3 ... Abrogato 4 ... I Comuni sono legittimati a ricorrere se, sul loro territorio, sono ordinate misure in materia di circolazione stradale. (quarto per.: abrogato)
145 RS 732.1 146 RS 732.44 147 RS 734.0 148 RS 741.01
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 24 Ricorsi 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’ammi
nistrazione della giustizia federale. 2 Sono inoltre legittimate a ricorrere:
a. l’autorità di prima istanza, contro la decisione di un’autorità cantonale di ricorso indipendente dall’amministrazione;
b. l’autorità competente del Cantone che ha proposto a un altro Cantone di prendere una decisione.
Art. 89 cpv. 3 3 Contro le decisioni delle autorità cantonali sull’assoggettamento di un veicolo, di un’impresa o di una manifestazione sportiva alle dispo sizioni della presente legge concernenti la responsabilità civile e l’ob bligo d’assicurazione è ammissibile il ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
74. Legge del 25 giugno 1976149 sul contributo alla prevenzione degli infortuni
Art. 9 cpv. 1 1 Contro le decisioni del Fondo è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
75. Legge federale del 20 dicembre 1957150 sulle ferrovie
Art. 11, 18h cpv. 5, 18s cpv. 3 quarto per., 40 cpv. 2 secondo per. Abrogati
Art. 40a 2. Commissione Il Consiglio federale istituisce una commissione di arbitrato che giu di arbitrato dica le controversie relative alla garanzia di accesso alla rete e al cal
colo della rimunerazione per l’utilizzazione dell’infrastruttura.
149 RS 741.81 150 RS 742.101
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 48 VI. Controversie 1 L’Ufficio federale decide sulle controversie relative alla presente
sezione. 2 Le decisioni dell’Ufficio federale possono essere impugnate median te ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 51 cpv. 4, secondo per. Abrogato
76. Legge federale del 5 ottobre 1990151 sui binari di raccordo ferroviario
Art. 21 cpv. 2 e 3, secondo per. 2 La procedura è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 3 ... Abrogato
77. Legge federale del 29 marzo 1950152 sulle imprese filoviarie
Art. 8 2. Ricorso 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’ammi
nistrazione della giustizia federale. 2 Contro le decisioni del Dipartimento relative al rilascio, al rifiuto, al trasferimento od al ritiro della concessione ha diritto di ricorrere anche il Governo del Cantone interessato.
78. Legge del 4 ottobre 1963153 sugli impianti di trasporto in condotta
Art. 1 cpv. 5 e 23 cpv. 3 Abrogati
151 RS 742.141.5 152 RS 744.21 153 RS 746.1
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79. Legge federale del 28 settembre 1923154 sul registro del naviglio
Art. 3 cpv. 3 Abrogato
80. Legge federale del 3 ottobre 1975155 sulla navigazione interna
Art. 8 cpv. 3 Abrogato
Tit. precedente l’art. 38
Capo settimo: Foro
Art. 38 e 39 rubrica Abrogati
81. Legge federale del 23 settembre 1953156 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
Art. 13 cpv. 2 e 161 cpv. 4 Abrogati
82. Legge federale del 21 dicembre 1948157 sulla navigazione aerea
Art. 6 cpv. 1 1 Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d’esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 37s cpv. 3, quarto per. Abrogato
154 RS 747.11 155 RS 747.201 156 RS 747.30 157 RS 748.0
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83. Legge federale del 7 ottobre 1959158 sul registro aeronautico
Art. 17 Abrogato
84. Legge federale del 6 ottobre 2000159 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Art. 10 cpv. 5 lett. a 5 La persona contro la quale è stata rivolta la sorveglianza può ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione per carenti legalità e proporzionalità della sorve glianza:
a. contro ordini di sorveglianza delle autorità civili della Confederazione: alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale;
85. Legge federale del 30 aprile 1997160 sulle poste
Art. 8 cpv. 2 Abrogato
Art. 18 Eccezioni Le decisioni della Posta concernenti l’ubicazione di buche delle lettere di clienti o l’applicazione di prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
86. Legge federale del 30 aprile 1997161 sulle telecomunicazioni
Art. 11 cpv. 4, primo per. 4 Le decisioni della Commissione di cui al capoverso 3 possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. ...
Art. 61 e 63 Abrogati
158 RS 748.217.1 159 RS 780.1 160 RS 783.0 161 RS 784.10
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
87. Legge del 18 dicembre 1998162 sulla medicina della procreazione
Art. 13 e 27 cpv. 5 Abrogati
88. Legge federale del 19 dicembre 1877163 sulla libera circolazione del personale medico
Art. 20 Abrogato
89. Legge del 15 dicembre 2000164 sugli agenti terapeutici
Art. 84, rubrica, e cpv. 1 Rubrica: Abrogata 1 Per quanto la presente legge non preveda disposizioni derogatorie, la procedura amministrativa e la protezione giuridica sono rette dalla legge federale del 20 di cembre 1968165 sulla procedura amministrativa, dalla legge del 17 giugno 2005166 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 2005167 sul Tri bunale federale.
Art. 85 Abrogato
90. Legge del 15 dicembre 2000168 sui prodotti chimici
Tit. precedente l'art. 48 e art. 48 Abrogati
162 RS 810.11 163 RS 811.11 164 RS 812.21 165 RS 172.021 166 RS 173.32; RU 2006 2197 167 RS 173.110; RU 2006 1205 168 RS 813.1
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
91. Legge federale del 7 ottobre 1983169 sulla protezione dell’ambiente
Art. 54 Rimedi giuridici La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 55 cpv. 1, frase introduttiva 1 Le organizzazioni nazionali di protezione dell’ambiente fondate almeno dieci anni prima della presentazione del ricorso sono legittimate a ricorrere contro le seguenti decisioni:
Art. 56 cpv. 3 Abrogato
92. Legge del 24 gennaio 1991170 sulla protezione delle acque
Art. 67 Rimedi giuridici La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 67a cpv. 2 Abrogato
93. Legge del 21 marzo 2003171 sull’ingegneria genetica
Art. 27 Procedura di ricorso La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
169 RS 814.01 170 RS 814.20 171 RS 814.91
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
94. Legge del 9 ottobre 1992172 sulle derrate alimentari
Art. 54 Procedura federale In quanto la presente legge non disponga altrimenti, la procedura di opposizione e di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia fede rale.
95. Legge del 18 dicembre 1970173 sulle epidemie
Art. 34 Abrogato
96. Legge federale del 13 giugno 1928174 per la lotta contro la tubercolosi
Art. 16 Abrogato
97. Legge federale del 19 marzo 1976175 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici
Art. 12 Rimedi giuridici 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 2 Contro le decisioni delle organizzazioni specializzate e delle istituzioni può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.
98. Legge del 13 marzo 1964176 sul lavoro
Art. 55 e 57 Abrogati
172 RS 817.0 173 RS 818.101 174 RS 818.102 175 RS 819.1 176 RS 822.11
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 58 Diritto di ricorso Contro le decisioni delle autorità cantonali e federali hanno inoltre
diritto di ricorso le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.
99. Legge dell’8 ottobre 1971177 sulla durata del lavoro
Art. 18, rubrica e cpv. 3 Vigilanza
3 Abrogato
100. Legge federale del 20 marzo 1981178 sul lavoro a domicilio
Art. 16 Abrogato
101. Legge del 6 ottobre 1989179 sul collocamento
Art. 38 cpv. 2 lett. b–d e 3, secondo per. 2 Sono autorità di ricorso:
b. il Tribunale amministrativo federale per le decisioni di prima istanza delle autorità federali;
c. il Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005180 sul Tribunale federale.
d. abrogata 3 ... La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
177 RS 822.21 178 RS 822.31 179 RS 823.11 180 RS 173.110; RU 2006 1205
2274
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
102. Legge federale dell’8 ottobre 1999181 sui lavoratori distaccati in Svizzera
Art. 10 Abrogato
103. Legge federale del 3 ottobre 1951182 sulla costituzione di riserve di crisi da parte dell’economia privata
Art. 12 Abrogato
104. Legge federale del 20 dicembre 1985183 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali
Art. 20 cpv. 1 1 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
105. Legge del 6 ottobre 1995184 sul servizio civile
Art. 58 cpv. 3 Abrogato
Art. 63 Ricorso al Tribunale amministrativo federale Contro le decisioni di prima istanza può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Art. 65 Procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è gratuita a meno che non si tratti di un ricorso temerario. Non vengono versate ripetibili. Per il rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge del 17 giugno 2005185 sul Tribunale amministrativo federale.
181 RS 823.20 182 RS 823.32 183 RS 823.33 184 RS 824.0 185 RS 173.32; RU 2006 2197
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 66, frase introduttiva Il termine per interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale è di:
106. Legge federale del 6 ottobre 2000186 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
Art. 38 cpv. 2bis, 3 e 4 lett. c 2bis Una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’al tra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. 3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante. 4 I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
Art. 41 Restituzione in termini Se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.
Art. 55 cpv. 1bis 1bis Il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968187 sulla procedura amministrativa concernenti le relazioni elettro niche con le autorità si applichino anche per le procedure secondo la presente legge.
Art. 62 Tribunale federale 1 Contro le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assicurazioni è ammissi bile il ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005188 sul Tri bunale federale. 1bis Il Consiglio federale disciplina il diritto degli organi d’esecuzione delle singole assicurazioni sociali di ricorrere al Tribunale federale. 2 Per l’esecuzione delle decisioni su ricorso di prima istanza è applicabile per analo gia l’articolo 54.
186 RS 830.1 187 RS 172.021 188 RS 173.110; RU 2006 1205
2276
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
107. Legge federale del 20 dicembre 1946189 sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
Art. 54 cpv. 3, terzo per. 3 ... Le decisioni del tribunale arbitrale possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale. ...
Art. 85bis cpv. 1–3 1 In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA190, i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato. 2 La procedura è gratuita per le parti. Tuttavia, i costi possono essere accollati alla parte che procede in modo temerario o sconsiderato. 3 Se l’esame preliminare, anteriore o posteriore a uno scambio di scritti, rileva che il ricorso al Tribunale amministrativo federale è inammissibile o manifestamente infondato, un giudice unico può, con motivazione sommaria, pronunciare la non entrata in materia o il rigetto.
Art. 86 e 101ter
Abrogati
108. Legge federale del 19 giugno 1959191 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 69 cpv. 2 2 In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA192 , i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato. L’articolo 85bis capoversi 2 e 3 LAVS193 è applicabile per analogia.
Art. 75bis
Abrogato
189 RS 831.10 190 RS 830.1 191 RS 831.20 192 RS 830.1 193 RS 831.10
2277
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
109. Legge federale del 25 giugno 1982194 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 73 cpv. 4 e 74 Abrogati
Art. 79 cpv. 2 2 Le decisioni in materia di multe possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.
110. Legge federale del 18 marzo 1994195 sull’assicurazione malattie
Art. 18 cpv. 8 8 Ai ricorsi al Tribunale amministrativo federale contro decisioni dell’istituzione comune secondo i capoversi 2bis, 2ter e 2quinquies è applicabile per analogia l’arti colo 85bis capoversi 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 1946196 sull’assi curazione per la vecchiaia e i superstiti.
Art. 53 e 90 Abrogati
Art. 90a Tribunale amministrativo federale In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA197, i ricorsi contro decisioni, comprese quelle su opposizione, emanate dall’Istituzione comune conformemente all’arti colo 18 capoversi 2bis e 2ter sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Questo giudica anche i ricorsi contro le decisioni emanate dall’Istituzione comune conformemente all’articolo 18 capoverso 2quinquies.
Art. 91 Tribunale federale Contro le sentenze del tribunale arbitrale cantonale può essere interposto ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005198 sul Tribunale federale.
194 RS 831.40 195 RS 832.10 196 RS 831.10 197 RS 830.1 198 RS 173.110; RU 2006 1205
2278
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
111. Legge federale del 20 marzo 1981199 sull’assicurazione contro gli infortuni
Art. 57 cpv. 5 5 Contro le sentenze del tribunale arbitrale può essere interposto ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005200 sul Tribunale federale.
Art. 106 Abrogato
Art. 109 Ricorsi al Tribunale amministrativo federale Il Tribunale amministrativo federale giudica in deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA201 i ricorsi contro le decisioni su opposizione concernenti:
a. la competenza dell’INSAI di assicurare i lavoratori di un’azienda; b. l’attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tarif
fe dei premi; c. le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
Art. 110 Abrogato
Art. 111 Effetto sospensivo L’opposizione o il ricorso contro una decisione in materia di classificazione delle aziende e degli assicurati nei tariffari dei premi, di credito su premi o di competenza di un assicuratore ha effetto sospensivo solo se la decisione lo menziona, oppure se l’autorità che pronuncia sull’opposizione o sul ricorso l’accorda.
112. Legge federale del 19 giugno 1992202 sull’assicurazione militare
Art. 27 cpv. 5 5 Le sentenze del tribunale arbitrale sono impugnabili con ricorso al Tribunale federale secondo la legge del 17 giugno 2005203 sul Tribunale federale.
199 RS 832.20 200 RS 173.110; RU 2006 1205 201 RS 830.1 202 RS 833.1 203 RS 173.110; RU 2006 1205
2279
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
Art. 104 e 107 Abrogati
113. Legge del 25 settembre 1952204 sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 24 cpv. 2 2 In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA205 , i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato. L’articolo 85bis capoversi 2 e 3 LAVS206 è applicabile per analogia.
114. Legge federale del 20 giugno 1952207 sugli assegni familiari nell’agricoltura
Art. 6 Delimitazione delle regioni di montagna Le disposizioni concernenti il catasto della produzione agricola sono determinanti per l’assegnazione delle aziende alla regione di montagna.
Art. 22 cpv. 2 2 In deroga all’articolo 58 capoverso 2 LPGA208 , i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato. L’articolo 85bis capoversi 2 e 3 LAVS209 è applicabile per analogia.
204 RS 834.1 205 RS 830.1 206 RS 831.10 207 RS 836.1 208 RS 830.1 209 RS 831.10
2280
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
115. Legge del 25 giugno 1982210 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 101 Autorità speciale di ricorso In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA211, le decisioni e le decisioni su ricorso dell’UFIAML212, nonché le decisioni dell’ufficio di compensazione possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
116. Legge del 21 marzo 2003213 sulla promozione dell’alloggio
Art. 56 cpv. 2 e 57 Abrogati
117. Legge federale del 4 ottobre 1974214 che promuove la costruzione di abitazioni e l’accesso alla loro proprietà
Art. 59 Abrogato
118. Legge federale del 20 marzo 1970215 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna
Art. 18a Abrogato
119. Legge federale del 24 giugno 1977216 sull’assistenza
Art. 34 cpv. 2 e 3 2 La decisione di rigetto diventa definitiva se il Cantone opponente, entro 30 giorni dal ricevimento, non interpone ricorso presso l’autorità giudiziaria cantonale competente. 3 Abrogato
210 RS 837.0 211 RS 830.1 212 Oggi: «Segretariato di Stato dell’economia (Seco)». 213 RS 842 214 RS 843 215 RS 844 216 RS 851.1
2281
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
120. Legge federale del 21 marzo 1973217 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all’estero
Art. 22 Contro le decisioni delle rappresentanze svizzere è ammesso il ricorso all’Ufficio federale di giustizia.
121. Legge federale del 4 ottobre 2002218 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Tit. precedente l’art. 6
Sezione 3: Procedura
Art. 7 Abrogato
122. Legge federale del 21 marzo 1997219 sull’aiuto agli investimenti nelle regioni montane
Art. 24 Le decisioni dell’Ufficio federale e le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
123. Legge federale del 25 giugno 1976220 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane
Tit. precedente l'art. 11 e art. 11 Abrogati
217 RS 852.1 218 RS 861 219 RS 901.1 220 RS 901.2
2282
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
124. Decreto federale del 21 marzo 1997221 a sostegno di cambiamenti strutturali nelle aree rurali
Art. 7 Abrogato
125. Legge del 29 aprile 1998222 sull’agricoltura
Art. 166 cpv. 2 e 2bis 2 Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sussidiati. 2bis223 Prima di decidere su ricorsi concernenti l’importazione, l’esportazione o l’im missione in commercio di prodotti fitosanitari, il Tribunale amministrativo federale sente gli organi di valutazione che hanno partecipato alla procedura di precedente istanza.
Art. 167 cpv. 1, secondo per. 1 ... Le decisioni di quest’ultima possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
126. Legge del 1° luglio 1966224 sulle epizoozie
Tit. precedente l’art. 46
VI. Disposizioni penali
Art. 46 Abrogato
221 RS 901.3 222 RS 910.1 223 Sostituisce il cpv. 2bis nel tenore della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, All. cifra II
n. 4 (RU 2004 4783). 224 RS 916.40
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
127. Legge forestale del 4 ottobre 1991225
Art. 46 cpv. 1, 1bis e 1ter 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione del la giustizia federale. 1bis e 1ter Abrogati
128. Legge del 20 giugno 1986226 sulla caccia
Art. 25a Abrogato
129. Legge federale del 21 giugno 1991227 sulla pesca
Art. 26a e 26b Abrogati
130. Legge federale del 20 giugno 2003228 sulla promozione del settore alberghiero
Art. 13 Abrogato
131. Legge federale del 10 ottobre 1997229 che promuove l’innovazione e la collaborazione nel turismo
Art. 7 Abrogato
225 RS 921.0 226 RS 922.0 227 RS 923.0 228 RS 935.12 229 RS 935.22
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
132. Legge federale dell’8 giugno 1923230 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
Art. 27 Abrogato
133. Legge del 18 dicembre 1998231 sulle case da gioco
Tit. precedente l'art. 54 e art. 54 Abrogati
134. Legge federale del 9 giugno 1977232 sulla metrologia
Art. 26 Abrogato
135. Legge del 20 giugno 1933233 sul controllo dei metalli preziosi
Art. 12 cpv. 3 Abrogato
Art. 18 cpv. 2, secondo per. 2 ... In caso di contestazione, questi crediti sono fissati dall’Ufficio centrale.
Art. 26 cpv. 4, 40 cpv. 2 terzo per. e 43 cpv. 2 e 3 Abrogati
230 RS 935.51 231 RS 935.52 232 RS 941.20 233 RS 941.31
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
136. Legge federale del 25 marzo 1977234 sugli esplosivi
Art. 36 Protezione giuridica Le decisioni inerenti ai permessi d’uso possono essere impugnate mediante ricorso all’Ufficio federale competente.
137. Legge federale del 20 dicembre 1985235 sulla sorveglianza dei prezzi
Art. 20 Principio La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 22 Abrogato
138. Legge federale del 6 ottobre 1995236 sul mercato interno
Art. 9 cpv. 2 e 3 2 Il diritto cantonale prevede almeno un rimedio giuridico presso un’autorità indi pendente dall’amministrazione. 3 Se un rimedio giuridico nell’ambito di un appalto pubblico appare fondato ed è già stato stipulato un contratto con l’offerente, l’autorità adita si limita ad accertare in che misura la decisione impugnata violi le normative applicabili in materia.
139. Legge federale del 26 settembre 1958237 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni
Art. 15a Abrogato
234 RS 941.41 235 RS 942.20 236 RS 943.02 237 RS 946.11
2286
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
140. Legge federale del 6 ottobre 2000238 sulla promozione delle esportazioni
Art. 6 cpv. 1 e 2 1 Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti i mandati. 2 Abrogato
141. Legge federale del 25 giugno 1982239 sulle misure economiche esterne
Art. 6 cpv. 2 e 3 Abrogati
142. Legge del 3 ottobre 2003240 sulla Banca nazionale
Art. 53 Giurisdizione 1 Il ricorso al Tribunale amministrativo federale è ammesso:
a. contro le decisioni della Banca nazionale ai sensi dell’articolo 52 capover so 1;
b. contro le decisioni del Consiglio federale concernenti la revoca di un mem bro del Consiglio di banca, della Direzione generale oppure di un supplente ai sensi degli articoli 41 e 45.
2 Un’azione al Tribunale federale è ammessa in caso di contestazioni tra la Confede razione e i Cantoni relative alla convezione sulla distribuzione dell’utile secondo l’articolo 31.
143. Legge federale del 18 marzo 1994241 sui fondi d’investimento
Art. 62 cpv. 2 Abrogato
238 RS 946.14 239 RS 946.201 240 RS 951.11 241 RS 951.31
2287
Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
144. Decreto federale del 6 ottobre 1995242 in favore delle zone di rilancio economico
Art. 8 Abrogato
145. Legge dell’8 novembre 1934243 sulle banche
Art. 24 cpv. 1 1 La procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale. La Commissione delle banche è legittimata a ricorrere contro le decisioni del Tribu nale amministrativo federale.
146. Legge del 24 marzo 1995244 sulle borse
Tit. precedente l'art. 39 e art. 39 Abrogati
147. Legge del 23 giugno 1978245 sulla sorveglianza degli assicuratori
Art. 45a Abrogato
148. Legge federale del 20 marzo 1970246 concernente la garanzia dei rischi degli investimenti
Art. 24 Abrogato
242 RS 951.93 243 RS 952.0 244 RS 954.1 245 RS 961.01. Cfr. anche art. 52 LTAF (Coordinamento con la L del 17 dic. 2004 sulla
sorveglianza degli assicuratori; FF 2004 6453). 246 RS 977.0
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
149. Legge federale del 21 marzo 1980247 sulle domande d’indennità nei confronti dell’estero
Art. 2 cpv. 2, secondo per. Abrogato
Art. 3 Commissione Il Consiglio federale istituisce una «Commissione di ricorso in materia di indennità estere» (Commissione) composta di rappresentanti dell’Amministrazione federale e di altri periti.
Art. 7 Abrogato
Art. 8 cpv. 2, 4 e 5 2 Il Dipartimento federale degli affari esteri ha diritto di ricorrere. 4 e 5 Abrogati
150. Decreto federale del 20 settembre 1957248 concernente l’assegnazione d’indennità anticipate in favore di Svizzeri vittime della persecuzione nazionalsocialista
Art. 5 Abrogato
247 RS 981 248 RS 983.2
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Legge sul Tribunale amministrativo federale RU 2006
2290