241.3Ordinanza concernente il diritto di azione della Confederazione nel quadro della legge contro la concorrenza sleale
del 17 febbraio 1993 (Stato 1° febbraio 2000)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 10 capoverso 2 lettera c della legge contro la concorrenza sleale1 (LCSl), ordina:
Art. 1 Diritto d’azione della Confederazione 1 Il Segretariato di Stato dell’economia (seco)2 rappresenta la Confederazione nei procedimenti civili o penali fondati sull’articolo 10 capoverso 2 lettera c LCSl. 2 In casi speciali la Confederazione può, d’intesa con il seco, farsi rappresentare da un altro servizio.
Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1993.
RU 1993 1053 1 RS 241 2 Nuova denominazione giusta l’art. 22 cpv. 1 n. 2 dell’O del 17 nov. 1999, in vigore dal
1° lug. 1999 (RU 2000 187). Di detta modificazione è stato conto in tutto il presente testo.
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241.3 Concorrenza sleale
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