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Suisse

CH294

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Legge federale del 20 marzo 2009 sui consulenti in brevetti (stato 1° gennaio 2013)

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Legge federale sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB)

del 20 marzo 2009 (Stato 1° gennaio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 95 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 20072, decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 1 La presente legge disciplina:

a. i requisiti per l’uso dei titoli professionali di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» e «patent attor- ney»;

b. il segreto professionale a cui sottostanno i consulenti in brevetti; c. la protezione dei titoli professionali di «consulente in brevetti europei»,

«europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» e «european patent attorney».

2 Si applica alle persone che esercitano in Svizzera la consulenza o la rappresentanza in materia di brevetti, usando un titolo professionale di cui al capoverso 1 let- tera a o c. 3 La rappresentanza di parti in procedure dinanzi all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein è retta dall’articolo 8 del Trattato del 22 dicembre 19783 sui brevetti tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

RU 2011 2259 1 RS 101 2 FF 2008 305 3 RS 0.232.149.514

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Sezione 2: Protezione del titolo

Art. 2 Consulente in brevetti Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentan- wältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve:

a. avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5);

b. avere superato l’esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7);

c. avere svolto un’attività pratica (art. 9); d. disporre almeno di un recapito in Svizzera; e e. essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.).

Art. 3 Consulente in brevetti europei Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «euro- päische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets euro- péens» o «european patent attorney» deve essere iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti 1 Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge. 2 Il Consiglio federale disciplina l’accreditamento delle scuole universitarie svizzere.

Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto:

a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un’organizzazione sopranazionale; oppure

b. è comprovata nel caso specifico. 2 Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. 3 Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera a.

Art. 6 Esame federale per consulenti in brevetti 1 L’esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze tecniche necessarie per la qualifica professionale.

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2 Il Consiglio federale disciplina: a. le condizioni di ammissione all’esame; b. le materie d’esame; c. la procedura d’esame.

3 Il Consiglio federale designa: a. il servizio incaricato di svolgere l’esame; b. il servizio incaricato di sorvegliare l’esame.

Art. 7 Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti 1 Un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti:

a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un’organizzazione sopranazionale; oppure

b. è comprovata nel caso specifico. 2 Il Consiglio federale designa il servizio competente per il riconoscimento. 3 Se non riconosce un esame estero per consulenti in brevetti, il servizio competente decide come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera b.

Art. 8 Delega di compiti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato

1 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato di:

a. svolgere l’esame federale per consulenti in brevetti; b. decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in bre-

vetti; c. emanare le decisioni relative al superamento dell’esame federale o al ricono-

scimento di un esame estero per consulenti in brevetti. 2 Le organizzazioni e le persone di cui al capoverso 1 possono riscuotere emolu- menti per le loro decisioni e prestazioni. I loro regolamenti sugli emolumenti sotto- stanno all’approvazione del Consiglio federale. 3 Contro le decisioni di organizzazioni e di persone di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso all’Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione4.

4 Nuova espr. giusta il n. I 31 dell’O del 15 giu. 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 3655).

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Art. 9 Attività pratica 1 L’attività pratica di cui all’articolo 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro (art. 11 segg.) o di una persona con una qualifica professionale equivalente. 2 La durata dell’attività pratica è di tre anni a tempo pieno per i titolari di un master, di un diploma, di una licenza o di un diploma equivalente riconosciuto e di quattro anni a tempo pieno per i titolari di un bachelor o di un diploma equivalente ricono- sciuto. Almeno un anno di attività pratica deve avere un legame con la Svizzera. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

a. gli obiettivi e i contenuti dell’attività pratica; b. i requisiti che deve soddisfare una persona addetta alla vigilanza e non

iscritta nel registro dei consulenti in brevetti; c. i requisiti geografici e di contenuto in merito al legame dell’attività pratica

con la Svizzera.

Sezione 3: Segreto professionale

Art. 10 1 Il consulente in brevetti è tenuto senza limiti di tempo alla riservatezza circa i segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a cono- scenza nell’esercizio della sua professione. 2 Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.

Sezione 4: Registro dei consulenti in brevetti

Art. 11 Tenuta del registro L’IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti. Il registro può essere tenuto in forma elettronica.

Art. 12 Iscrizione nel registro 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, l’IPI iscrive nel registro dei consulenti in brevetti le persone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2. Rila- scia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione. 2 Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempiere i requisiti di cui all’articolo 2. 3 Il Consiglio federale può autorizzare l’IPI a disciplinare la comunicazione elettro- nica nell’ambito delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

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4 Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettro- nica.

Art. 13 Vigilanza 1 Se il comportamento in affari di un consulente in brevetti dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, dopo aver sentito l’inte- ressato:

a. ammonirlo; b. autorizzare l’IPI a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, dalla

funzione di consulente in brevetti. 2 Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell’insieme dell’attività economica del consulente in brevetti, sia in Svizzera che all’estero. 3 Il DFGP può ordinare la pubblicazione dell’ammonimento o dell’esclusione non- ché la cancellazione dell’iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti.

Art. 14 Contenuto del registro 1 L’IPI iscrive i consulenti in brevetti nel registro con le indicazioni seguenti:

a. la data dell’iscrizione; b. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d’origine o la cittadinanza; c. il recapito o l’indirizzo d’affari in Svizzera; e d. eventualmente il nome del datore di lavoro.

2 I consulenti in brevetti comunicano senza indugio all’IPI il mutamento dei dati che li riguardano affinché l’iscrizione nel registro possa essere adeguata.

Art. 15 Pubblicità del registro 1 Chiunque può consultare il registro e ottenere informazioni sul suo contenuto. 2 L’IPI può rendere accessibile a terzi il contenuto del registro mediante procedura di richiamo elettronica.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 16 Uso abusivo del titolo 1 È punito con la multa chiunque nei suoi documenti commerciali, nelle sue comuni- cazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d’affari in Svizzera:

a. usa il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;

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b. usa il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets euro- péens» o «european patent attorney» oppure usa una denominazione con la quale tale titolo potrebbe essere confuso, senza essere iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti.

2 È fatto salvo l’uso di un titolo professionale secondo l’articolo 9 della legge liechtensteinese del 9 dicembre 19925 sui consulenti in brevetti, per la rappresen- tanza di parti in procedure dinanzi all’IPI da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein.

Art. 17 Perseguimento penale Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 19 Disposizione transitoria 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei con- sulenti in brevetti chi al momento dell’entrata in vigore della presente legge:

a. ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un’attività di consulenza in bre- vetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l’articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure

b. ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un’attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera.

2 La domanda va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge. 3 Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b. 4 L’IPI rilascia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione.

5 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 n. 43.

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Art. 20 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 20116

6 DCF dell'11 mag. 2011.

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Allegato (art. 18)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: ...7

7 Le mod. possono essere consultate alla RU 2011 2259.