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Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (stato 20 giugno 2006)

 Legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (stato 20 giugno 2006)

241Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)

del 19 dicembre 1986 (Stato 20 giugno 2006)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 2, 31sexies, 64 e 64bis della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 19833, decreta:

Capitolo 1: Scopo

Art. 1 La presente legge tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell’interesse di tutte le parti interessate.

Capitolo 2: Disposizioni di diritto civile e di procedura Sezione 1: Illiceità della concorrenza sleale

Art. 2 Principio È sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altri­ menti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti.

Art. 3 Metodi sleali di pubblicità e di vendita e altri comportamenti illeciti Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a. denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d’affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive;

RU 1988 223 1 [CS 1 3; RU 1981 1244]. Queste disposizioni corrispondono agli art. 95, 97, 122 e 123

della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101). 2 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal

1° gen. 2001 (RS 272). 3 FF 1983 II 985

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b.4 dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi, le proprie scorte, i propri metodi di vendita o le proprie relazioni d’affari oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza;

c. si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali;

d. si avvale di misure atte a generare confusione con le merci, le opere, le prestazioni o gli affari d’altri;

e. paragona in modo inesatto, fallace, inutilmente lesivo o plagiante la propria persona, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi con quelli d’altri, oppure, con tali paragoni, favorisce terzi nella concorrenza;

f. offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest’offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti; l’in­ ganno è presunto quando il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di costo di forniture paragonabili di merci, opere o prestazioni dello stesso genere; se il convenuto fornisce la prova del prezzo di costo effettivo, questo prezzo è determinante per il giudizio;

g. inganna, con aggiunte in regalo, la clientela sul valore effettivo dell’offerta; h. pregiudica la libertà di decisione della clientela usando metodi di vendita

particolarmente aggressivi; i. inganna la clientela dissimulando la qualità, la quantità, le possibilità d’uti­

lizzazione, l’utilità o la pericolosità di merci, opere o prestazioni; k.5 omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo, di designare

inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente l’ammontare netto del credito, il costo totale del credito e il tasso annuo effettivo;

l.6 omette, in pubblici annunci concernenti il credito al consumo volto a finan­ ziare beni o servizi, di designare inequivocabilmente la propria ditta o di indicare chiaramente il prezzo in contanti, il prezzo previsto dal contratto di credito e il tasso annuo effettivo;

m.7 offre o conclude, nell’ambito di un’attività d’affari, un contratto di credito al consumo o una vendita a rate anticipate, utilizzando moduli contrattuali che contengono indicazioni incomplete o inesatte sull’oggetto del contratto, il prezzo, le condizioni di pagamento, la durata del contratto, il diritto di revo­ ca o di disdetta del cliente o sul diritto di costui al pagamento anticipato del debito residuo;

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995 4086 4087; FF 1994 III 403).

5 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

6 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

7 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

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241Concorrenza sleale – LF

n.8 omette, in pubblici annunci concernenti un credito al consumo (lett. k) o un credito al consumo volto a finanziare beni e servizi (lett. l), di segnalare che la concessione del credito al consumo è vietata se causa un eccessivo indebi­ tamento del consumatore.

Art. 4 Incitamento a violare o a rescindere un contratto Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a. incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui; b. ...9

c. induce lavoratori, mandatari o altri ausiliari a rivelare o a spiare segreti di fabbrica o d’affari del loro datore di lavoro o del loro mandante;

d.10 incita il compratore o creditato che ha concluso una vendita a rate anticipate o un contratto di credito al consumo, a revocare il contratto oppure il com­ pratore che ha concluso una vendita a rate anticipate, a disdirla, per stipulare il contratto con lui.

Art. 4a11 Corruzione attiva e passiva 1 Agisce in modo sleale chiunque:

a. offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un asso­ ciato, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un’omissione in relazione con le sue attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento;

b. in qualità di lavoratore, associato, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un’omissione in relazione con le sue attività di servizio o d’affari e contrastante coi doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento.

2 Non sono indebiti i vantaggi accettati contrattualmente dal terzo né quelli di esigua entità usuali nelle relazioni sociali.

8 Introdotta dal n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

9 Abrogata dal n. 1 dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, con effetto dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371 2374; FF 2004 6189).

10 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’all. 2 alla LF del 23 mar. 2001 sul credito al consumo, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 221.214.1).

11 Introdotto dal n. 1 dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371 2374; FF 2004 6189).

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Art. 5 Sfruttamento di una prestazione d’altri Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque:

a. sfrutta, senza esserne autorizzato, il risultato affidatogli di un lavoro, per esempio offerte, calcoli o piani;

b. sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, per esempio offerte, calcoli o piani, benché sappia che gli è stato affidato o reso accessibile senza esserne auto­ rizzati;

c. riprende come tale, con mezzi tecnici di riproduzione, senza prestazione personale appropriata, e sfrutta il risultato del lavoro di un terzo, pronto a essere immesso sul mercato.

Art. 6 Violazione di segreti di fabbrica e di affari Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque sfrutta o comunica ad altri segreti di fabbrica o di affari che ha spiato o di cui è venuto a conoscenza in altro modo illeci­ to.

Art. 7 Inosservanza di condizioni di lavoro Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque non rispetta condizioni di lavoro imposte anche al concorrente da norme giuridiche o per contratto o conformi agli usi professionali o locali.

Art. 8 Utilizzazione di condizioni commerciali abusive Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque utilizza, a detrimento di una parte contraente, condizioni commerciali generali preformulate che, in modo fallace:

a. derogano notevolmente all’ordinamento legale applicabile direttamente o per analogia, o

b. prevedono una ripartizione dei diritti e dei doveri notevolmente in contrasto con quella risultante dalla natura del contratto.

Sezione 2: Legittimazione attiva

Art. 9 Principio 1 Chi è leso o minacciato da concorrenza sleale nella clientela, nel credito, nella reputazione professionale, negli affari o in genere negli interessi economici può domandare al giudice:

a. di proibire una lesione imminente; b. di far cessare una lesione attuale; c. di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

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2 Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata. 3 Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni12, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle dispo­ sizioni sulla gestione d’affari senza mandato.

Art. 10 Azioni di clienti, di organizzazioni e della Confederazione13 1 Le azioni previste nell’articolo 9 possono pure essere proposte da clienti minacciati o lesi da concorrenza sleale nei loro interessi economici. 2 Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte da:14

a. associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difen­ dere gli interessi economici dei loro membri;

b. organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedi­ cano alla protezione dei consumatori;

c.15 la Confederazione, se essa ritiene necessario proteggere la reputazione della Svizzera all’estero e se le persone che hanno la legittimazione attiva risie­ dono all’estero.

Art. 11 Azioni contro il datore di lavoro Se la concorrenza sleale è stata fatta da un lavoratore o da un altro ausiliario nell’esercizio delle sue incombenze di servizio o d’affari, le azioni previste nell’arti­ colo 9 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche contro il datore di lavoro.

Sezione 3: Disposizioni di procedura

Art. 12 Connessione16 171 ...

2 Se è connessa con una controversia civile fondata su una legge federale che preve­ de un’istanza cantonale unica o altri fori, l’azione civile per concorrenza sleale può anche essere proposta in questa istanza o a questi fori. Se è prevista un’istanza can­

12 RS 220 13 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992

(RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312). 14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992

(RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312). 15 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992

(RU 1992 1514 1515; FF 1992 I 312). 16 Nuovo testo giusta il n. 14 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro, in vigore dal

1° gen. 2001 (RS 272). 17 Abrogato dal n. 14 dell’all. alla L del 24 mar. 2000 sul foro (RS 272).

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tonale unica, il ricorso per riforma al Tribunale federale è ammesso senza riguardo al valore litigioso.

Art. 13 Procedura di conciliazione o procedura giudiziaria semplice e rapida Per le controversie concernenti la concorrenza sleale i Cantoni prevedono, fino a un valore litigioso fissato dal Consiglio federale, una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida. Questa procedura è applicabile anche alle controversie senza un valore litigioso.

Art. 13a18 Inversione dell’onere della prova 1 Il giudice può esigere dall’inserzionista la prova dell’esattezza materiale delle alle­ gazioni di fatto contenute nella pubblicità se, tenuto conto degli interessi legittimi dell’inserzionista e di ogni altra parte nel procedimento, tale esigenza sembra appro­ priata nel singolo caso. 2 Il giudice può considerare inesatte le allegazioni di fatto se le prove richieste non sono prodotte oppure sono valutate insufficienti.

Art. 14 Provvedimenti cautelari Gli articoli 28c a 28f del Codice civile svizzero19 si applicano per analogia ai prov­ vedimenti cautelari.

Art. 15 Tutela dei segreti di fabbrica e di affari 1 Nelle controversie di cui all’articolo 3 lettera f e nel caso dell’articolo 13a, devono essere tutelati i segreti di fabbrica e di affari delle parti.20 2 I mezzi probatori atti a rivelare tali segreti possono essere resi accessibili alla con­ troparte soltanto per quanto compatibile con la tutela del segreto.

Capitolo 3: Disposizioni di diritto amministrativo Sezione 1: Indicazione dei prezzi al consumatore

Art. 16 Obbligo d’indicare i prezzi 1 Per le merci offerte ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effet­ tivamente, salve le eccezioni previste dal Consiglio federale. Eccezioni sono in particolare ammissibili per motivi tecnici o di sicurezza. Lo stesso obbligo sussiste per le prestazioni di servizi designate dal Consiglio federale.

18 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 375 376; FF 1993 I 609).

19 RS 210 20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994

(RU 1994 375 376; FF 1993 I 609).

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2 Il Consiglio federale disciplina l’indicazione dei prezzi e delle mance. 3 Ai beni e servizi misurabili sono inoltre applicabili le disposizioni dell’articolo 11 della legge federale del 9 giugno 197721 sulla metrologia.

Art. 17 Indicazione dei prezzi nella pubblicità Se nella pubblicità sono menzionati prezzi o riduzioni di prezzo, la loro indicazione è soggetta alle disposizioni emanate dal Consiglio federale.

Art. 18 Indicazioni fallaci di prezzi È vietato, usando procedimenti che possono indurre in errore:

a. indicare prezzi; b. annunciare riduzioni di prezzo o c. menzionare altri prezzi oltre a quelli pagabili effettivamente.

Art. 19 Obbligo d’informare 1 Gli organi competenti dei Cantoni possono chiedere informazioni e esigere docu­ menti in quanto necessario per l’accertamento dei fatti. 2 Sottostanno all’obbligo d’informare:

a. le persone e le ditte che offrono merci al consumatore o le producono, ne fanno commercio o le acquistano;

b. le persone e le ditte che offrono servizi, li forniscono, li procurano o ne fan- no uso;

c. le organizzazioni dell’economia; d. le organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedi­

cano alla protezione dei consumatori. 3 L’obbligo d’informare decade se la deposizione può essere rifiutata giusta l’articolo 42 della legge del 4 dicembre 194722 di procedura civile federale. 4 Rimangono salve le disposizioni cantonali di procedura amministrativa e penale.

Art. 20 Esecuzione 1 L’esecuzione compete ai Cantoni, l’alta vigilanza alla Confederazione. 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

21 RS 941.20 22 RS 273

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Sezione 2: Liquidazioni e operazioni analoghe

Art. 21 e 2223

Capitolo 4: Disposizioni penali

Art. 2324 Concorrenza sleale 1 Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 4a, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. 2 Può sporgere querela chiunque è legittimato all’azione civile secondo gli articoli 9 e 10.

Art. 24 Violazione dell’obbligo d’indicare i prezzi al consumatore 1 Chiunque, intenzionalmente,

a. disattende l’obbligo di indicare i prezzi (art. 16); b. contravviene alle prescrizioni sull’indicazione dei prezzi nella pubblicità

(art. 17); c. indica prezzi in modo fallace (art. 18); d. disattende l’obbligo di informare in materia d’indicazione dei prezzi

(art. 19); e. contravviene alle prescrizioni esecutive del Consiglio federale in merito

all’indicazione dei prezzi (art. 16 e 20), è punito con l’arresto o con la multa fino a 20 000 franchi.

2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 2525

Art. 26 Infrazioni commesse nell’azienda Alle infrazioni commesse nell’azienda da mandatari e simili si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale amministrativo.

23 Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403). 24 Nuovo testo giusta il n. 1 dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel

diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione e il relativo Prot. aggiuntivo, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2371 2374; FF 2004 6189).

25 Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 4086; FF 1994 III 403). 26 RS 313.0

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Art. 27 Perseguimento penale 1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. 2 Le autorità cantonali comunicano al Ministero pubblico della Confederazione, all’attenzione del Dipartimento federale dell’economia pubblica, in copia integrale, immediatamente e gratuitamente tutte le sentenze, tutti i decreti penali e tutte le decisioni di non doversi procedere in materia di indicazione dei prezzi ai consuma­ tori.27

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 30 settembre 194328 sulla concorrenza sleale è abrogata.

Art. 29 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 198829

27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° nov. 1995 (RU 1995 4086 4087; FF 1994 III 403).

28 [CS 2 935; RU 1962 1085 art. 2 , 1970 308, 1978 2057] 29 DCF del 14 dic. 1987 (RU 1988 231).

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