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Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (stato 16° luglio 2012)

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Legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

del 17 giugno 2005 (Stato 16 luglio 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 191a della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 20012, decreta:

Capitolo 1: Statuto e organizzazione Sezione 1: Statuto

Art. 1 Principio 1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione. 2 In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale ammi- nistrativo federale giudica quale autorità di grado precedente. 3 È dotato di 50–70 posti di giudice. 4 L’Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza. 5 Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l’Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.

Art. 2 Indipendenza Nella sua attività giurisdizionale, il Tribunale amministrativo federale è indipen- dente e sottostà al solo diritto.

Art. 3 Vigilanza 1 Il Tribunale federale esercita la vigilanza amministrativa sulla gestione del Tribu- nale amministrativo federale. 2 L’alta vigilanza è esercitata dall’Assemblea federale.

RU 2006 2197 1 RS 101 2 FF 2001 3764

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Autorità giudiziarie federali

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3 Il Tribunale amministrativo federale sottopone ogni anno al Tribunale federale, a destinazione dell’Assemblea federale, il suo progetto di preventivo, nonché il suo consuntivo e il suo rapporto di gestione.

Art. 43 Sede 1 La sede del Tribunale amministrativo federale è San Gallo. 2 Fino al suo insediamento a San Gallo, il Tribunale amministrativo federale svolge la sua attività nella regione di Berna. 3 Il Consiglio federale è autorizzato a concludere con il Cantone di San Gallo una convenzione sulla partecipazione finanziaria di quest’ultimo alle spese per l’istitu- zione del Tribunale amministrativo federale.4

Sezione 2: Giudici

Art. 5 Elezione 1 I giudici sono eletti dall’Assemblea federale. 2 È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

Art. 6 Incompatibilità 1 I giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio fede- rale o del Tribunale federale, né esercitare alcun’altra funzione al servizio della Confederazione. 2 Non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’adempimento della loro funzione, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità, né esercitare professional- mente la rappresentanza in giudizio. 3 I giudici non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero. né accettare titoli o decorazioni conferiti da autorità estere. 4 I giudici a tempo pieno non possono esercitare alcuna funzione al servizio di un Cantone né altre attività lucrative. Non possono neppure essere membri della dire- zione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’impresa commerciale.

Art. 7 Altre attività I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale amministrativo federale soltanto con l’autorizzazione di quest’ultimo.

3 Nuovo testo giusta l’art. 2 dell’O del 1° mar. 2006 sull’entrata in vigore della legge sul Tribunale federale e della legge sul Tribunale amministrativo federale nonché sull’entrata in vigore integrale della legge federale sulle sedi del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2006 1069).

4 Introdotto dal n. II 6 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

Tribunale amministrativo federale

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Art. 8 Incompatibilità personale 1 Non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice del Tribunale amministrativo federale:

a. i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono stabilmente; b. i coniugi o partner registrati di persone che tra loro sono fratelli o sorelle,

nonché le persone che convivono stabilmente con persone che tra loro sono fratelli o sorelle;

c. i parenti in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale; d. gli affini in linea retta e, fino al terzo grado compreso, in linea collaterale.

2 La regola di cui al capoverso 1 lettera d vale, applicata per analogia, anche riguardo alle persone che convivono stabilmente.

Art. 9 Durata della carica 1 I giudici stanno in carica sei anni. 2 I giudici che raggiungono l’età ordinaria di pensionamento secondo le disposizioni in materia di rapporti di lavoro del personale federale lasciano la carica alla fine dell’anno civile. 3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.

Art. 10 Destituzione L’Assemblea federale può destituire un giudice prima della scadenza del suo man- dato se:

a. intenzionalmente o per negligenza grave ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; o

b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 11 Giuramento 1 Prima di entrare in carica, i giudici giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. 2 Il giuramento è prestato dinanzi alla rispettiva corte sotto la presidenza del presi- dente del Tribunale. 3 Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

Autorità giudiziarie federali

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Art. 125

Art. 13 Grado d’occupazione e statuto giuridico 1 I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale. 2 Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupa- zione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata. 3 L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.

Sezione 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 14 Principio Il Tribunale amministrativo federale determina la sua organizzazione e amministra- zione.

Art. 15 Presidenza 1 L’Assemblea federale elegge, scegliendoli tra i giudici:

a. il presidente del Tribunale; b. il vicepresidente del Tribunale.

2 Il presidente e il vicepresidente stanno in carica due anni; la rielezione è possibile, ma una volta sola. 3 Il presidente presiede la Corte plenaria e la Commissione amministrativa (art. 18). Rappresenta il Tribunale verso l’esterno. 4 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice con la maggiore anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro.

Art. 16 Corte plenaria 1 Alla Corte plenaria competono:

a. l’emanazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione e l’amministra- zione del Tribunale, la ripartizione delle cause, l’informazione, le tasse di giustizia, le spese ripetibili accordate alle parti e le indennità concesse a patrocinatori d’ufficio, periti e testimoni;

b. le nomine, in quanto non siano attribuite mediante regolamento a un altro organo del Tribunale;

5 Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 17 giu. 2011 (Richieste di soppressione dell’immunità), con effetto dal 5 dic. 2011 (RU 2011 4627; FF 2010 6497 6537).

Tribunale amministrativo federale

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c. le decisioni concernenti modifiche del grado di occupazione dei giudici durante il periodo amministrativo;

d. l’adozione del rapporto di gestione; e. la designazione delle corti e la nomina dei loro presidenti su proposta della

Commissione amministrativa; f. la proposta all’Assemblea federale per la nomina del presidente e del vice-

presidente; g. l’assunzione del segretario generale e del suo sostituto su proposta della

Commissione amministrativa; h. le decisioni concernenti l’adesione ad associazioni internazionali; i. altri compiti attribuitile per legge.

2 La Corte plenaria delibera validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici. 3 Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo par- ziale.

Art. 17 Conferenza dei presidenti 1 La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Si costituisce auto- nomamente. 2 La Conferenza dei presidenti è competente per:

a. emanare istruzioni e regole uniformi per la stesura delle sentenze; b. coordinare la giurisprudenza delle corti; rimane salvo l’articolo 25; c. esprimersi sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consulta-

zione.

Art. 18 Commissione amministrativa 1 La Commissione amministrativa è composta:

a. del presidente del Tribunale; b. del vicepresidente del Tribunale; c. di altri tre giudici al massimo.

2 Il segretario generale partecipa con voto consultivo alle sedute della Commissione amministrativa. 3 I giudici di cui al capoverso 1 lettera c sono eletti dalla Corte plenaria per un periodo di due anni; sono rieleggibili, ma una volta sola. 4 La Commissione amministrativa è responsabile dell’amministrazione del Tribuna- le. È competente per:

a. adottare il progetto di preventivo e il consuntivo a destinazione dell’Assem- blea federale;

Autorità giudiziarie federali

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b. decidere sui rapporti di lavoro dei giudici, in quanto la legge non dichiari competente un’altra autorità;

c. assumere i cancellieri del Tribunale e attribuirli alle corti in base alle propo- ste delle corti medesime;

d. approntare sufficienti servizi scientifici e amministrativi; e. assicurare un adeguato perfezionamento professionale del personale; f. autorizzare i giudici a svolgere attività fuori del Tribunale; g. svolgere tutte le altre mansioni amministrative che non rientrano nella com-

petenza della Corte plenaria o della Conferenza dei presidenti.

Art. 19 Corti 1 Le corti sono costituite per due anni. La loro composizione è resa pubblica. 2 Per costituire le corti si tiene adeguatamente conto delle conoscenze specifiche dei giudici e delle lingue ufficiali. 3 Ciascun giudice può essere tenuto a prestare il proprio concorso in una corte diver- sa dalla sua.

Art. 20 Presidenza delle corti 1 I presidenti delle corti sono eletti per due anni. 2 In caso di impedimento, il presidente è rappresentato dal giudice con la maggior anzianità di servizio; se vi sono più giudici con la stessa anzianità di servizio, dal più anziano tra di loro. 3 La presidenza di una corte non può essere esercitata per più di sei anni.

Art. 21 Composizione 1 Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante). 2 Giudicano nella composizione di cinque giudici se il presidente lo ordina ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o dell’uniformità della giurisprudenza.

Art. 22 Votazione 1 Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Conferenza dei presi- denti, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti. 2 In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte. 3 L’astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli arti- coli 31–36 o 45–48.

Tribunale amministrativo federale

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Art. 23 Giudice unico 1 Il giudice dell’istruzione decide quale giudice unico circa:

a. lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto; b. la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili.

2 Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo l’articolo 111 capoverso 2 lettera c della legge del 26 giugno 19986 sull’asilo e secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali.

Art. 24 Ripartizione delle cause Il Tribunale amministrativo federale disciplina mediante regolamento la ripartizione delle cause tra le corti in funzione della materia e la composizione dei collegi giudi- canti.

Art. 25 Modifica della giurisprudenza e precedenti 1 Una corte può derogare alla giurisprudenza di una o più altre corti soltanto con il consenso delle corti interessate riunite. 2 Se deve giudicare una questione di diritto concernente più corti, la corte giudican- te, qualora lo ritenga opportuno ai fini dell’elaborazione del diritto giudiziale o per garantire una giurisprudenza uniforme, chiede il consenso delle corti interessate riunite. 3 Le corti riunite deliberano validamente soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici di ciascuna corte interessata. La decisione è presa senza dibattimento ed è vincolante per la corte che deve giudicare la causa.

Art. 26 Cancellieri 1 I cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause. Hanno voto con- sultivo. 2 Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice e redigono le sentenze del Tribunale amministrativo federale. 3 Adempiono gli altri compiti che il regolamento affida loro.

Art. 27 Amministrazione 1 Il Tribunale amministrativo federale gode di autonomia amministrativa. 2 Istituisce i suoi servizi e assume il personale necessario. 3 Tiene una contabilità propria.

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Art. 27a7 Infrastruttura 1 Il Dipartimento federale delle finanze è competente per l’approntamento, la gestio- ne e la manutenzione degli edifici utilizzati dal Tribunale amministrativo federale. Esso tiene adeguatamente in considerazione le esigenze del Tribunale amministra- tivo federale. 2 Il Tribunale amministrativo federale sopperisce autonomamente ai suoi bisogni in beni e servizi nell’ambito della logistica. 3 I dettagli della collaborazione tra il Tribunale amministrativo federale e il Diparti- mento federale delle finanze sono retti per analogia dalla convenzione tra il Tribuna- le federale e il Consiglio federale di cui all’articolo 25a capoverso 3 della legge del 17 giugno 20058 sul Tribunale federale; è fatta salva una convenzione diversa con- clusa tra il Tribunale amministrativo federale e il Consiglio federale.

Art. 27b9 Protezione dei dati derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica

1 Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo federale, nell’ambito della sua attività amministrativa si applicano per analogia gli articoli 57i–57q della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. 2 Il Tribunale amministrativo federale emana le disposizioni d’esecuzione necessa- rie.

Art. 28 Segretariato generale Il segretario generale dirige l’amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici. Dirige inoltre il segretariato della Corte plenaria, della Conferenza dei presidenti e della Commissione amministrativa.

Art. 29 Informazione 1 Il Tribunale amministrativo federale informa il pubblico sulla sua giurisprudenza. 2 La pubblicazione delle sentenze avviene di norma in forma anonimizzata. 3 Il Tribunale disciplina in un regolamento i principi dell’informazione. 4 Per la cronaca giudiziaria, il Tribunale può prevedere un accreditamento.

7 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).

8 RS 173.110 9 Introdotto dal n. II 2 della LF del 1° ott. 2010 (Protezione dei dati derivanti

dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica), in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 941; FF 2009 7407).

10 RS 172.010

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Art. 30 Principio di trasparenza 1 La legge del 17 dicembre 200411 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribu- nale amministrativo federale laddove esso svolga compiti amministrativi o mansioni connesse alla vigilanza sulle commissioni federali di stima secondo la legge federale del 20 giugno 193012 sull’espropriazione. 2 Il Tribunale amministrativo federale può prevedere che non venga svolta una procedura di conciliazione; in tal caso, sulla domanda di accedere ai documenti ufficiali si pronuncia con decisione ricorribile.

Capitolo 2: Competenze Sezione 1: Ricorso13

Art. 31 Principio Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura ammini- strativa (PA).

Art. 32 Eccezioni 1 Il ricorso è inammissibile contro:

a. le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;

b. le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;

c. le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;

d. l’approvazione dell’istituzione e gestione di una scuola universitaria profes- sionale;

e. le decisioni nel settore dell’energia nucleare concernenti: 1. le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, 2. l’approvazione del programma di smaltimento, 3. la chiusura di depositi geologici in profondità, 4. la prova dello smaltimento;

f. le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo di concessioni d’infrastrutture ferroviarie;

11 RS 152.3 12 RS 711 13 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati

finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625). 14 RS 172.021

Autorità giudiziarie federali

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g. le decisioni dell’autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; h. le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco.

2 Il ricorso è inoltre inammissibile contro: a. le decisioni che, in virtù di un’altra legge federale, possono essere impugnate

mediante opposizione o ricorso dinanzi a un’autorità ai sensi dell’articolo 33 lettere c–f;

b. le decisioni che, in virtù di un’altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un’autorità cantonale.

Art. 33 Autorità inferiori Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:

a. del Consiglio federale e degli organi dell’Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell’autorizza- zione a procedere penalmente;

b.15 del Consiglio federale concernenti: 1. la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della dire-

zione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200316 sulla Banca nazionale,

2. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l’approvazione dello scio- glimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200717 sulla vigilanza dei mercati finanziari,

3.18 il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 1° ottobre 201019 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita,

4.20 il divieto di svolgere un’attività secondo la legge federale del 21 marzo 199721 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

c. del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;

cbis.22 del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;

15 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° feb. 2008 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

16 RS 951.11 17 RS 956.1 18 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di

provenienza illecita, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 275; FF 2010 2871). 19 RS 196.1 20 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012

(RU 2012 3745; FF 2007 4613, 2010 6923). 21 RS 120 22 Introdotta dal n. 3 dell’all. alla LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in

vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2010 513, 2011 2241; FF 2008 349).

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cter.23 dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione con- cernenti i provvedimenti nei confronti dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall’Assemblea federale plenaria che abbiano violato doveri d’ufficio;

cquater.24 del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;

cquinquies.25 dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;

d. della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell’Amministra- zione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;

e. degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; f. delle commissioni federali; g. dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sotto-

scritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; h. delle autorità o organizzazioni indipendenti dall’Amministrazione federale

che decidono nell’adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;

i. delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale.

Art. 3426

Sezione 2: Azione27

Art. 35 Principio Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza:

a. le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti, dalle sue aziende o dalle organizza- zioni ai sensi dell’articolo 33 lettera h;

23 Introdotta dal n. II 6 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

24 Introdotta dal n. II 6 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

25 Introdotta dal n. II 6 dell’all. alla L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

26 Abrogato dal n. II della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).

27 Nuovo testo giusta il n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

Autorità giudiziarie federali

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b. le controversie concernenti raccomandazioni nel settore del diritto privato formulate dall’Incaricato della protezione dei dati (art. 29 cpv. 4 della LF del 19 giu. 199228 sulla protezione dei dati);

c. le controversie tra la Confederazione e la Banca nazionale concernenti le convenzioni sui servizi bancari e sulla distribuzione dell’utile;

d.29 le domande di confisca di valori patrimoniali conformemente alla legge del 1° ottobre 201030 sulla restituzione degli averi di provenienza illecita.

Art. 36 Eccezione L’azione è inammissibile se un’altra legge federale deferisce la controversia a una delle autorità menzionate nell’articolo 33.

Sezione 3:31 Divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria a livello nazionale

Art. 36a 1 Sempreché una legge federale lo preveda, il Tribunale amministrativo federale giu- dica le divergenze di opinione in materia di assistenza amministrativa e giudiziaria tra autorità federali e tra autorità della Confederazione e dei Cantoni. 2 I terzi non possono partecipare alla procedura

Capitolo 3: Procedura Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 37 Principio La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA32, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.

28 RS 235.1 29 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di

provenienza illecita, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 275; FF 2010 2871). 30 RS 196.1 31 Introdotta dal n. 4 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di

vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).

32 RS 172.021

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Art. 38 Ricusazione Le disposizioni della legge del 17 giugno 200533 sul Tribunale federale concernenti la ricusazione si applicano per analogia alla procedura dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale.

Art. 39 Giudice dell’istruzione 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell’istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. 2 Procede all’audizione di testimoni, alle ispezioni oculari e all’interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice. 3 Le decisioni del giudice dell’istruzione non sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Art. 40 Dibattimento 1 Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195034 per la salva- guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell’istruzione ordina un dibattimento pubblico:

a. ad istanza di parte; o b. qualora importanti interessi pubblici lo giustifichino.35

2 Il presidente della corte o il giudice unico può ordinare un dibattimento pubblico anche in altri casi. 3 Qualora vi sia da temere un pericolo per la sicurezza, l’ordine pubblico o i buoni costumi o qualora l’interesse di una persona in causa lo giustifichi, il dibattimento può svolgersi in tutto o in parte a porte chiuse.

Art. 41 Deliberazione 1 Di regola, il Tribunale amministrativo federale giudica mediante circolazione degli atti. 2 Delibera oralmente se:

a. il presidente della corte lo ordina o un giudice lo chiede; b. una corte pronuncia nella composizione di cinque membri e non è raggiunta

l’unanimità. 3 Nei casi di cui al capoverso 2 lettera b, la deliberazione orale è pubblica se il presidente della corte lo ordina o se un giudice lo chiede.

33 RS 173.110 34 RS 0.101 35 Nella versione francese della L, il cpv. 1 non comporta nessuna struttura.

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Art. 42 Pronuncia della sentenza Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione del pubblico il dispositivo delle sue sentenze per 30 giorni dopo la loro notificazione.

Art. 43 Esecuzione viziata In caso di esecuzione viziata di sentenze del Tribunale amministrativo federale che non impongono il pagamento di una somma di denaro o la prestazione di una garan- zia pecuniaria può essere interposto ricorso dinanzi al Consiglio federale. Quest’ul- timo adotta le misure necessarie.

Sezione 2: Disposizioni particolari per i procedimenti promossi mediante azione

Art. 44 1 Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, la procedura è retta dagli articoli 3–73 e 79–85 della legge del 4 dicembre 194736 di procedura civile federale. 2 Il Tribunale amministrativo federale accerta d’ufficio i fatti. 3 Le tasse di giustizia e le spese ripetibili sono rette dagli articoli 63–65 PA37.38

Capitolo 4: Revisione, interpretazione e rettifica Sezione 1: Revisione

Art. 45 Principio Gli articoli 121–128 della legge del 17 giugno 200539 sul Tribunale federale si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale.

Art. 46 Rapporto con il ricorso Le censure che avrebbero potuto essere sollevate in un ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale non possono essere fatte valere in una domanda di revisione.

36 RS 273 37 RS 172.021 38 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla L del 1° ott. 2010 sulla restituzione degli averi di

provenienza illecita, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 275; FF 2010 2871). 39 RS 173.110

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Art. 47 Domanda di revisione Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l’articolo 67 capoverso 3 PA40.

Sezione 2: Interpretazione e rettifica

Art. 48 1 L’articolo 129 della legge del 17 giugno 200541 sul Tribunale federale si applica per analogia all’interpretazione e alla rettifica delle sentenze del Tribunale ammini- strativo federale. 2 Dall’interpretazione o dalla rettifica decorre nuovamente un eventuale termine di ricorso.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 49 Modifica del diritto vigente 1 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato. 2 L’Assemblea federale può adeguare mediante ordinanza le disposizioni di leggi federali che, nonostante siano in contraddizione con la presente legge, non sono state modificate formalmente dalla stessa.

Art. 50 Coordinamento con la legge del 18 marzo 200542 sulle dogane (nuova legge sulle dogane)

…43

Art. 51 Coordinamento con il decreto federale del 17 dicembre 200444 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, art. 3 n. 7 (art. 182 cpv. 2 della LF del 14 dic. 199045 sull’imposta federale diretta, LIFD)

…46

40 RS 172.021 41 RS 173.110 42 RS 631.0 43 La mod. può essere consultata alla RU 2006 2197. 44 RS 362 45 RS 642.11 46 La mod. può essere consultata alla RU 2006 2197.

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Art. 52 Coordinamento con la legge del 17 dicembre 200447 sulla sorveglianza degli assicuratori (nuova LSA)

…48

Art. 53 Disposizioni transitorie 1 La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell’entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente. 2 Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d’arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale.

Art. 54 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 200749

47 RS 961.01 48 La mod. può essere consultata alla RU 2006 2197. 49 Art. 1 lett. b dell’O del 1° mar. 2006 (RU 2006 1069).

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Allegato (art. 49 cpv. 1)

Modifica del diritto vigente

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: …50

50 Le mod. possono essere consultate alla RU 2006 2197.

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