I
Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori (Ordinanza sulle topografie, OTo)
Modifica del 3 dicembre 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
L’ordinanza del 26 aprile 19931 sulle topografie è modificata come segue:
Art. 2a Firma 1 Le domande e la documentazione devono essere firmate. 2 Mancando la firma legalmente valida su una domanda o un documento, la data di presentazione originaria è riconosciuta qualora una domanda o un documento identi co per contenuto e firmato sia fornito entro un mese dall’ingiunzione da parte del l’Istituto. 3 La firma sulla domanda d’iscrizione nel registro non è necessaria. L’Istituto può designare altri documenti per i quali non è necessaria la firma.
Art. 2b Comunicazione elettronica 1 L’Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica. 2 Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.
Art. 3 Emolumenti Gli emolumenti esigibili giusta la LTo o la presente ordinanza si fondano sull’ordinanza del 25 ottobre 19952 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale.
1 RS 231.21 2 RS 232.148
2004-1934 5037
Ordinanza sulle topografie RU 2004
Art. 5 cpv. 4 4 Nella misura in cui autorizza l’inoltro elettronico dei documenti necessari all’iden tificazione (art. 2b), l’Istituto può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente articolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.
Art. 11 cpv. 3 e 4 3 Su domanda e previo rimborso delle spese, l’Istituto esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica. 4 Abrogato
Art. 12 cpv. 1–3 e 5 1 La richiesta di modifica di iscrizioni registrate (art. 7 lett. c, h o i) è soggetta a emolumento. 2 Se per la stessa topografia è chiesta contemporaneamente la registrazione di più modifiche, è dovuto un unico emolumento. 3 Per le modifiche determinate da una sentenza che ha forza esecutiva o da un prov vedimento esecutivo, nonché per le restrizioni della facoltà di disporre pronunciate da tribunali e autorità d’esecuzione non viene riscosso alcun emolumento. La richie sta di modifica deve essere corredata di una copia della sentenza e dell’attestato relativo all’esecutività. 5 La radiazione totale è esente da emolumenti. Per una radiazione parziale, l’Istituto riscuote un emolumento.
Art. 14 Estratti del registro L’Istituto rilascia estratti del registro su richiesta e dietro pagamento di un emolu mento.
Art. 18 cpv. 1 1 Se l’ufficio doganale trattiene prodotti a semiconduttori, ne assume la custodia dietro pagamento di un emolumento oppure li affida a terzi, a spese del richiedente.
Art. 19 Emolumenti Gli emolumenti riscossi per una domanda d’intervento, nonché per la custodia di prodotti a semiconduttori trattenuti, sono stabiliti nell’ordinanza del 22 agosto 19843 sulle tasse dell’amministrazione delle dogane.
RS 631.152.1
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Ordinanza sulle topografie RU 2004
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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