Norme transitorie per l'applicazione della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato "Moscato di Pantelleria" e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala".
(GU n.23 del 2811952 )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portanti norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato "Moscato di Pantelleria" e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala", non si applicano ai prodotti gia' esistenti alla data di entrata in vigore delle predette leggi, inclusi fra essi sia quelli gia' pronti presso le fabbriche, sia quelli esistenti presso i rivenditori.
Per lo smaltimento dei suddetti prodotti sono concessi i seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge:
a) per i prodotti esistenti nelle fabbriche: giorni 30;
b) per i prodotti esistenti fuori delle fabbriche (depositi, commercianti, ecc.): giorni 90, elevati a sei mesi per quelli in bottiglia.
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI FANFANI CAMPILLI VANONI ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI