- TITOLO IDisposizioni sull'acquisto e la titolarità del diritto d'autore
- TITOLO II Contenuto del diritto d'autore
- TITOLO III Dei modi di esercizio delle facoltà di sfruttamento economico dell'opera
- TITOLO IV Disposizioni particolari relative a talune opere
- TITOLO V Disposizioni finali
LEGGE 25 gennaio 1991 n.8 (pubblicato il 4 febbraio 1991)
Tutela del diritto d'autore Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 gennaio 1991.
Disposizioni sull'acquisto e la titolarità del diritto d'autore
Capo I: Diritto d'Autore L'autore di un'opera protetta acquista il diritto d'autore per il solo fatto della creazione dell'opera.
Il diritto d'autore è un diritto di proprietà intellettuale che comporta la tutela morale e il diritto di natura patrimoniale, con le facoltà di utilizzazione economica da esso derivanti, previsti dalla presente legge.
Il diritto d'autore è conferito per tutte le opere protette, indipendentemente dal loro genere, forma di espressione, destinazione, merito, e dal loro valore intrinseco, estetico e artistico.
5 Art.2
La protezione dell'opera inizia dal momento della sua creazione.
L'opera si considera creata, indipendentemente da ogni pubblicazione o divulgazione, per il solo L'autore acquista i diritti conferiti dalla presente legge anche quando l'opera è da lui creata su commissione o in forza di altro rapporto contrattuale.
5 Art.4
Il diritto d'autore è indipendente dalla proprietà dell'oggetto materiale.
Il proprietario dell'oggetto materiale non è investito, per il solo fatto di tale titolarità, di alcuno dei diritti previsti dalla presente legge.
Il diritto d'autore non interferisce con il diritto di proprietà dell'oggetto materiale e con le facoltà ad esso connesse; tale diritto di proprietà tuttavia non ostacola l'esercizio delle azioni a tutela del diritto d'autore secondo quanto preveduto dalla presente legge.
Capo II: Opere Sono protette le seguenti opere originali: 5 Art.6
Le opere a carattere letterario sono protette indipendentemente dalla forma scritta o orale di
espressione e comprendono tra l'altro: b) le opere espresse per mezzo di segni convenzionali o di formule numeriche; c) i programmi per elaboratori elettronici.
5 Art.7
Le opere a carattere teatrale comprendono anche le opere coreografiche o pantomimiche, anche se destinate ad essere rappresentate od eseguite congiuntamente ad un'opera musicale o in accompagnamento ad essa.
5 Le opere a carattere musicale comprendono le musiche di qualsiasi genere e destinate ad essere eseguite con qualsiasi mezzo.
5
Sono opere a carattere artistico le opere grafiche, le fotografie, le sculture ed ogni combinazione delle precedenti, nonchè le opere dell'architettura e i disegni, progetti, modelli o altre rappresentazioni delle stesse.
Le opere grafiche comprendono le opere della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione, e delle arti figurative similari, incluse le scenografie ed i bozzetti teatrali, anche se realizzate con l'ausilio di strumenti meccanici o elettronici.
Le sculture comprendono anche i calchi, modelli e bozzetti.
Si intendono per fotografie tutte le forme di impressione di luce visibile o di altre radiazioni a mezzo delle quali viene riprodotta o può essere riprodotta con qualunque metodologia o dispositivo un'immagine, e che non costituiscano parte di un'opera audiovisiva.
Le opere dell'architettura comprendono i beni immobili, anche se destinati ad essere smontati o rimossi dopo breve tempo e le loro parti e ornamenti.
5
Si intendono per registrazioni sonore le riproduzioni e registrazioni di suoni, inclusa la riproduzione
o registrazione parziale o totale di un'opera a carattere letterario, drammatico o musicale, che siano riproducibili in forma sonora indipendentemente dai supporti sui quali viene effettuata la registrazione o dal metodo di riproduzione.
5
Si intendono per opere audiovisive le registrazioni e le riproduzioni, realizzate mediante qualsiasi metodologia e con l'uso di qualsivoglia supporto, di immagini in movimento accompagnate o meno da suoni.
5
Art.12
Si intendono per modelli e disegni le configurazioni di prodotti dell'industria e dell'artigianato che conferiscono, sia per la forma sia per una particolare combinazione di linee, o di colori, uno speciale ornamento o utilità ai prodotti stessi.
I modelli e disegni comprendono le topografie di prodotti semiconduttori.
5 Art.13
Si intendono per topografie di prodotti semiconduttori una serie di immagini tra loro connesse, indipendentemente dalla natura della loro rappresentazione e dal supporto su cui sono fissate, che rappresentano la configurazione tridimensionale degli strati che compongono un prodotto semiconduttore e ciascuna delle quali riproduce il disegno, o parte di esso, di un prodotto semiconduttore ad un qualsivoglia stadio di sviluppo o di fabbricazione.
Si intende per prodotto semiconduttore qualunque prodotto composto da un substrato e da uno strato superficiale di materiale semiconduttore e costituito da uno o piu' strati di materiale isolante, materiale semiconduttore o materiale conduttore, disposti conformemente ad una configurazione tridimensionale predeterminata e principalmente destinato a svolgere una funzione elettronica.
Capo III: Opere derivate Le opere derivate da un'opera preesistente sono protette in capo al loro autore, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d'autore sulle opere originarie.
Le disposizioni del comma precedente non pregiudicano i diritti conferiti all'autore dell'opera originaria dalla presente legge e, in particolare, dal successivo articolo 28 c).
5 Art.15
Le opere derivate comprendono anche la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e l'elaborazione di opere preesistenti, nonchè le opere risultanti dalla riunione o dall'apporto di altre opere o parti di esse o da modificazioni o aggiunte ad un'opera originaria.
5 Art.16
Sono altresì protetti, nella misura in cui abbiano carattere originale, il titolo e la presentazione delle opere.
E' illecita l'utilizzazione di titoli e presentazioni di un'opera, anche se siano trascorsi i termini di protezione, per individuare un'opera dello stesso genere in condizioni suscettibili di generare confusione.
5 Art.17
E' considerato autore, salvo prova contraria, colui che è indicato come tale nelle forme d'uso nella divulgazione dell'opera.
L'autore si considera indicato anche quando l'opera venga divulgata sotto uno pseudonimo, sigla o segno convenzionale che notoriamente identifichino l'identità della persona.
5 Art.18
Agli autori delle opere anonime o pseudonime sono riconosciuti tutti i diritti conferiti dalla presente legge.
Ad eccezione del caso previsto al secondo comma dell'articolo precedente, tali autori, fino al momento in cui non si siano rivelati, sono rappresentati nell'esercizio delle facoltà di sfruttamento economico attribuite dal diritto d'autore da colui che ha effettuato l'originaria divulgazione dell'opera.
Sono in ogni caso salvaguardati i diritti dei terzi acquisiti anteriormente alla rivelazione.
5 Art.19
L'autore dell'opera anonima o pseudonima ha diritto di rivelarsi in ogni tempo, anche in forma testamentaria.
La rivelazione può altresì essere effettuata dai suoi eredi o aventi causa.
5 Art.20
Il diritto d'autore sull'opera collettiva, creata con il contributo di piu' persone, appartiene in comune a tutti i coautori.
E' altresì considerato autore, quando la realizzazione di un'opera collettiva sia il risultato di un'attività organizzata e diretta contrattualmente, colui che organizza e dirige l'attività creativa.
5 Art.21
Ai fini dell'esercizio delle facoltà di sfruttamento economico attribuite al diritto d'autore, l'opera collettiva si considera di proprietà indivisa di tutti i coautori.
Salvo diverso accordo da provarsi per iscritto, le parti si considerano di valore uguale.
Ciascuno dei coautori può esercitare singolarmente il diritto morale d'autore; tuttavia egli non può senza giusta causa opporsi alla divulgazione, modificazione o trasformazione dell'opera che sia stata accettata dagli altri coautori rappresentanti la maggioranza delle quote di proprietà dell'opera.
Qualora i singoli contributi siano scindibili ciascun autore dispone inoltre del diritto esclusivo sull'opera risultante dal proprio apporto.
Nell'esercizio di tale diritto esclusivo l'autore non deve arrecare pregiudizio all'opera collettiva.
5 Art.22
L'autore dell'opera originaria non è considerato autore dell'opera derivata se non ha partecipato alla sua creazione.
Capo V: Autori delle opere audiovisive e delle registrazioni sonore Senza pregiudizio alle disposizioni dell'articolo 20 della presente legge, sono considerati coautori dell'opera audiovisiva, salvo prova contraria, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, dei dialoghi, delle musiche originali, nonchè il regista.
In deroga alle disposizioni del precedente articolo 22, ogni qualvolta l'opera audiovisiva sia derivata da un'opera preesistente la quale, al momento della creazione dell'opera audiovisiva, sia ancora protetta dal diritto d'autore, gli autori dell'opera preesistente sono assimilati agli autori dell'opera derivata.
In deroga alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 20, il produttore dell'opera audiovisiva non è considerato autore dell'opera.
Si intende per produttore la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità per la realizzazione dell'opera.
5 Art.25
Le disposizioni dell'articolo 24 si applicano per analogia anche alle registrazioni sonore ed alle rappresentazioni di opere letterarie drammatiche e musicali.
5 In deroga al quarto comma dell'articolo 21, gli autori del soggetto, della sceneggiatura e della colonna sonora di un'opera audiovisiva non possono utilizzare il loro contributo in un'altra opera della stessa natura senza il consenso del produttore.
Contenuto del diritto d'autore
Capo I: Diritto morale Il diritto morale d'autore consiste nel diritto dell'autore al rispetto della sua qualità e dell'integrità dell'opera.
Tale diritto è personale, perpetuo, inalienabile, ed imprescrittibile, e si trasmette per causa di morte agli eredi o ai legatari dell'autore ed ai loro aventi causa.
Qualora gli eredi, legatari ed i loro aventi causa non siano conosciuti o non abbiano accettato l'eredità o il legato, il diritto morale d'autore è attribuito collettivamente al Popolo Sammarinese ed è esercitato dal Segretario di Stato agli Affari Interni.
5 Art.28
Il diritto morale comporta fra l'altro il diritto dell'autore di: onore; di non essere menzionato come autore dell'opera nei casi preveduti dal terzo comma del precedente L'autore o il coautore dell'opera audiovisiva che rifiuti di completare il suo contributo all'opera o che si trovi nell'impossibilità di completarlo non può opporsi all'utilizzo da parte del produttore, al fine del completamento dell'opera, di quella parte del suo contributo che sia stata già realizzata.
Senza pregiudizio dei suoi diritti di natura morale o patrimoniale, egli può tuttavia pretendere di non essere menzionato tra i coautori dell'opera.
5 Art.30
Il fatto che l'autore richieda di non essere menzionato come tale, non importa decadenza o limitazione del diritto d'autore.
Sono, in particolare, salvaguardate le facoltà di cui all'articolo 19 della presente legge.
5 Art.31
L'esercizio del diritto morale d'autore è indipendente e senza pregiudizio per l'esercizio delle facoltà di utilizzazione economica e dei diritti di natura patrimoniale dell'autore sull'opera.
Capo II: Sfruttamento economico dell'opera L'autore ha il diritto esclusivo di sfruttare economicamente l'opera in ogni forma e modo.
Tale diritto comprende fra l'altro le facoltà di utilizzo dell'opera, quali la facoltà di riproduzione o di divulgazione della stessa.
5 Art.33
Il diritto di sfruttamento economico dell'opera è trasmissibile, per atto tra vivi o per causa di morte, globalmente o separatamente per ciascuna delle facoltà che lo compongono.
5 Art.34
Il diritto di sfruttamento economico dell'opera si estingue al compiersi del periodo di protezione dell'opera previsto dalla presente legge.
Fino allo spirare di detto termine il diritto è incondizionato ed imprescrittibile e non può fare oggetto di usucapione, di espropriazione o di atti esecutivi.
Le disposizioni del comma precedente non pregiudicano i diritti e le facoltà di azione dei terzi sui corrispettivi ricevuti o da riceversi dall'autore o dai suoi aventi causa in contropartita degli atti di disposizione del diritto di sfruttamento economico dell'opera.
5 Art.35
Le diverse facoltà di utilizzo dell'opera sono tra loro indipendenti.
La cessione o la licenza a terzi di alcuna di esse non comporta la cessione o licenza di tutte le altre o del diritto di sfruttamento economico dell'opera.
Capo III: Durata della protezione Qualora non sia diversamente previsto dalla presente legge, le opere sono protette per tutta la durata della vita dell'autore e per un periodo di cinquanta anni a partire dalla fine dell'anno civile in cui è avvenuta la morte dell'autore.
Qualora l'opera sia stata creata con il contributo inscindibile di piu' autori, il periodo di protezione perdura fino al compimento del cinquantesimo anno dalla fine dell'anno civile in cui è avvenuta la morte dell'ultimo dei coautori.
Qualora, viceversa, i contributi dei singoli autori siano scindibili, la protezione di ciascun contributo è determinata a norma dell'articolo 36 con riferimento alla vita del suo autore; salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, l'opera nel suo insieme è protetta per i sessanta anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è avvenuta la prima divulgazione della stessa.
5 Art.38
Qualora non ricorra l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, il periodo di protezione delle opere anonime e pseudonime perdura fino al compiersi del sessantesimo anno seguente la fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo la prima divulgazione dell'opera.
Qualora, tuttavia, prima della scadenza di detto termine, sia avvenuta la rivelazione dell'autore, il periodo di protezione dell'opera è determinato ai sensi degli articoli 36 e 37.
Il periodo di protezione delle opere divulgate dopo la morte dell'autore perdura per i sessanta anni successivi alla fine dell'anno in cui è avvenuta la prima divulgazione dell'opera, purchè questa avvenga entro i trent'anni dalla morte dell'autore.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
TITOLO I
5
Art.1
fatto della realizzazione, anche incompiuta, della concezione dell'autore.
Le opere incompiute sono protette nei limiti della loro realizzazione.
5 Art.3
5
Art.5
a) opere a carattere letterario, teatrale, musicale o artistico;
b) registrazioni sonore e opere audiovisive;
c) modelli e disegni.
a) le parole e i testi destinati ad essere cantati o recitati nel contesto di opere musicali o in
accompagnamento ad esse;
Art.8
Art.9
Art.10
Art.11
5
Art.14
Capo IV: Autori
5
Art.23
5 Art.24
Art.26
TITOLO II
5
Art.27
a) non divulgare l'opera;
b) rivendicare la paternità dell'opera e agire contro tutte le usurpazioni della stessa da parte di terzi;
c) opporsi a tutte le deformazioni, trasformazioni ed elaborazioni dell'opera da lui non autorizzate;
d) opporsi a tutte le utilizzazioni ed atti concernenti l'opera lesivi della sua reputazione e del suo
e) pretendere, senza pregiudizio della facoltà di divulgare l'opera in forma anonima o pseudonima,
articolo 21, dal secondo comma dell'articolo 62 e dall'articolo 79;
f) ritirare l'opera dalla divulgazione nei modi ed alle condizioni previste dalla presente legge.
5 Art.29
5
Art.32
5
Art.36
5 Art.37
5 Art.39