- Art. 1.Deposito della domanda internazionale
- Art. 2.Requisiti della domanda internazionale
- Art. 3.Esame della domanda internazionale
- Art. 4.Trasmissione della domanda
- Art. 5.Tasse
- Art. 6.Segretezza della domanda internazionale
- Art. 7.Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia
LEGGE 21 dicembre 1984, n. 890
Norme di attuazione del trattato di cooperazione internazionale in materia di brevetti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA Le persone fisiche o giuridiche italiane e quelle che abbiano il domicilio o la sede in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione delle invenzioni presso l'Ufficio centrale brevetti, il quale agisce in qualita' di ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 10 del trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260. La domanda puo' essere presentata direttamente presso l'Ufficio centrale brevetti ovvero inviata tramite il servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento; la data di deposito della domanda viene determinata a norma dell'articolo 11 del trattato.
la seguente legge:
Art. 1.
Deposito della domanda internazionale