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Regolamento (CE) N. 2246/2002 della Commissione del 16 dicembre 2002 sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari, modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione del 24 luglio 2007

 Regolamento (CE) N. 2246/2002 della Commissione del 16 dicembre 2002 sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari, modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione del 24 luglio 2007

REGOLAMENTO (CE) N. 2246/2002 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2002

sulle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) per la registrazione di disegni e modelli comunitari

(GU CE n. L 341 del 17.12.2002, pag. 54)

modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 2246/2002 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per

l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) in seguito all'adesione della Comunità europea all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la

registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali

(GU CE n. L 193 del 25.7.2007, pag. 16) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari1, in particolare l'articolo 107,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'articolo 139 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario2, modificato dal regolamento (CE) n. 3288/943, che in forza dell'articolo 97 del regolamento (CE) n. 6/2002 è anche applicabile al presente regolamento, l'importo delle tasse va determinato in modo che le entrate corrispondenti siano di regola sufficienti ad equilibrare il bilancio dell'Ufficio.

(2) Il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, che attua il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli comunitari riguarda anche le condizioni alle quali le tasse di cui al regolamento (CE) n. 6/2002 devono essere pagate all'Ufficio.

(3) Per garantire la necessaria flessibilità è opportuno autorizzare il presidente dell'Ufficio, a determinate condizioni, a fissare le tariffe da pagare all'Ufficio per i servizi da esso resi, per l'accesso alle sue banche dati abbinato alla disponibilità del loro contenuto in forma elettronica, e per la vendita delle sue pubblicazioni.

(4) Per agevolare il pagamento di tasse e tariffe, il presidente potrà autorizzare metodi di pagamento diversi da quelli esplicitamente previsti dal presente regolamento.

(5) I provvedimenti disposti dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 109 del regolamento (CE) n. 6/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

1 GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1. 2 GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. 3 GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83.

Articolo 1 Oggetto4

Il presente regolamento stabilisce importi e modalità di pagamento per:

1) le tasse da corrispondere:

a) all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (“Ufficio”) a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002;

b) all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in forza dell'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato il 2 luglio 1999 (“atto di Ginevra”) e approvato con la decisione del Consiglio 2006/954/CE5;

2) le tasse stabilite dal presidente dell'Ufficio.

Articolo 2 Tasse6

1. Le tasse da pagare all'Ufficio a norma del regolamento (CE) n. 6/2002 e del regolamento (CE) n. 2245/2002 sono riportate nell'allegato al presente regolamento.

2. Le tasse di designazione individuale da pagare all'Ufficio internazionale in forza dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra in combinato disposto con l'articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002 e dell'articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, nonché dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2245/2002 sono riportate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3 Importi stabiliti dal presidente

1. Il presidente stabilisce l'importo da riscuotere per tutti i servizi resi dall'Ufficio che non rientrino tra quelli precisati nell'allegato.

2. Il presidente stabilisce l'importo da riscuotere per il bollettino dei disegni e modelli comunitari e qualsiasi altro testo pubblicato dall'Ufficio.

3. Gli importi anzidetti sono espressi in euro.

4. Gli importi delle tariffe stabilite dal presidente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 vanno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 4 Scadenza delle tasse e delle tariffe

1. Tasse e tariffe per le quali il regolamento (CE) n. 6/2002 o il regolamento n. 2245/2002 non precisano la scadenza vanno versate alla data di ricevimento della domanda relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento.

4 Modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione del 24.7.2007. Entrata in vigore: il 1º gennaio 2008. 5 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 28. 6 Modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione del 24.7.2007. Entrata in vigore: il 1º gennaio 2008.

2. Il presidente può decidere di non far dipendere i servizi di cui al paragrafo 1 dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o tariffe.

Articolo 5 Pagamento di tasse e tariffe

1. Le tasse e le tariffe dovute all'Ufficio sono pagate in euro mediante versamento o bonifico su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.7

2. Il Presidente può autorizzare il pagamento tramite mezzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, con particolare riferimento al deposito su conti correnti aperti presso l'Ufficio. Questi mezzi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 6 Informazioni relative al pagamento

1. In occasione di ogni pagamento va indicato il nome della persona che lo effettua e vanno fornite le informazioni necessarie per consentire all'Ufficio di identificare immediatamente la causale del pagamento. Sono richieste in particolare le seguenti informazioni:

a) quando si paga la tassa di registrazione: la causale del pagamento, ossia "tassa di registrazione", e, se del caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario;

b) quando si paga la tassa di pubblicazione: la causale del pagamento, cioè "tassa di pubblicazione", e, se del caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario;

c) quando la tassa di pubblicazione viene pagata a norma dell'articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002, la causale del pagamento, cioè "tassa di pubblicazione", e il numero di registrazione;

d) quando si paga la tassa di differimento della pubblicazione: la causale del pagamento, cioè "tassa di differimento", e, se del caso, il riferimento fornito dal richiedente nella domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario;

e) quando si paga la tassa per la domanda di nullità: il numero di registrazione e il nome del proprietario del disegno o modello comunitario registrato contro cui è diretta la domanda nonché la causale del pagamento, cioè "tassa per la domanda di nullità".

2. Quando la causale del pagamento non è immediatamente identificabile, l'Ufficio invita la persona che effettua il pagamento a notificarla per iscritto entro un termine da esso stabilito. Se la persona non risponde all'invito in tempo utile il pagamento si considera nullo. L'importo già versato viene rimborsato.

7 Modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione del 24.7.2007. Entrata in vigore: il 1º gennaio 2008.

Articolo 7 Data alla quale si considera effettuato il pagamento

1. La data alla quale i pagamenti si considerano effettuati all'Ufficio è la data alla quale l'importo del pagamento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio.8

a) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la data alla quale l'importo del pagamento è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'Ufficio;

b) nel caso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), la data di ricevimento dell'assegno all'Ufficio, purché esso risulti coperto;

c) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la data di ricevimento dell'importo dovuto in contanti.

2. Se autorizza, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, mezzi di pagamento delle tasse diversi da quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, il presidente stabilisce anche la data alla quale i pagamenti sono considerati effettuati.

3. Se a norma dei paragrafi 1 e 2 il pagamento della tassa non è da considerarsi effettuato entro i termini in cui esso era dovuto, la scadenza si considera tuttavia osservata se la persona che ha effettuato il pagamento può presentare all'Ufficio la prova che:

a) ha debitamente dato ordine ad un istituto bancario di trasferire l'importo da versare in uno Stato membro nel periodo di tempo nel quale il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato; e9

i) ha effettuato il pagamento attraverso un istituto bancario;

ii) ha debitamente dato ordine a un istituto bancario di trasferire l'importo da versare; o

iii) ha spedito, servendosi di un ufficio postale od in altro modo, una lettera indirizzata all'Ufficio e contenente un assegno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), purché questo risulti coperto; e

b) ha pagato una soprattassa pari al 10 % delle tasse in questione, con un massimo di 200 EUR.

La soprattassa di cui sopra non è da pagare se una delle condizioni di cui alla lettera a) è stata soddisfatta almeno dieci giorni prima dello scadere del termine di pagamento.

4. L'Ufficio può chiedere alla persona che effettua il pagamento di provare in che data è stata soddisfatta una delle condizioni del paragrafo 3, lettera a), nonché eventualmente di pagare la soprattassa di cui al paragrafo 3, lettera b), entro un termine da esso stabilito. Se l'interessato non soddisfa tale richiesta, oppure se la prova fornita non è sufficiente o non è stata pagata in tempo la sovrattassa richiesta, il termine di pagamento si considera non osservato.

8 Modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione del 24.7.2007. Entrata in vigore: il 1º gennaio 2008. 9 Modificato dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione del 24.7.2007. Entrata in vigore: il 1º gennaio 2008.

Articolo 8 Pagamento incompleto

1. In linea di massima il termine di pagamento si considera rispettato solo se la tassa è stata interamente pagata entro il termine stesso. Se ciò non avviene l'importo già versato viene restituito non appena scaduto il termine.

2. Se tuttavia il tempo che rimane fino alla scadenza del termine lo consente, l'Ufficio può dare alla persona che effettua il pagamento l'occasione di versare la differenza ancora dovuta ovvero, quando tale differenza sia minima, può rinunciarvi in casi giustificati salvaguardando così i diritti del pagatore.

Articolo 9 Rimborso di importi di entità trascurabile

1. Quando per tasse e tariffe venga versata una somma superiore al dovuto l'importo in eccesso non viene rimborsato se di entità trascurabile e se la parte interessata non ne ha esplicitamente chiesto il rimborso.

Il presidente stabilisce cosa costituisca entità trascurabile.

2. Le decisioni prese dal presidente a norma del paragrafo 1 sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Articolo 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2002.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

ALLEGATO (in euro)

1. Tassa di registrazione [articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

230

1bis.1 Tassa di designazione individuale per una registrazione internazionale [articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 7, paragrafo 2, dell'atto di Ginevra] — (per ogni disegno o modello)

62

2. Soprattassa di registrazione per ogni disegno o modello supplementare incluso in una domanda multipla [articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

a) per ogni disegno o modello dal 2° al 10°: 115

b) per ogni disegno o modello successivo al 10°: 50

3. Tassa di pubblicazione [articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

120

4. Soprattassa di pubblicazione per ogni disegno o modello supplementare incluso in una domanda multipla [articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

a) per ogni disegno o modello dal 2° al 10°: 60

b) per ogni disegno o modello successivo al 10°: 30

5. Tassa di differimento della pubblicazione [articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

40

6. Soprattassa di differimento della pubblicazione per ogni disegno o modello supplementare incluso in una domanda multipla [articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 6, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

a) per ogni disegno o modello dal 2° al 10 20

b) per ogni disegno o modello successivo al 10°: 10

7. Tassa per il pagamento tardivo della tassa di registrazione [articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

60

1 Aggiunto dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione del 24.7.2007. Entrata in vigore: il 1º gennaio 2008.

8. Tassa per il pagamento tardivo della tassa di pubblicazione [articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 10, paragrafo 3, e articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

30

9. Tassa per il pagamento tardivo della tassa per il differimento della pubblicazione [articolo 107, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

10

10. Tassa per il pagamento tardivo di soprattasse indicate nei paragrafi 2, 4 e 6 di questo allegato per domande multiple [articolo 107, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 10, paragrafo 3, e articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

25 % della tassa

11. Tassa di rinnovo [articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

a) per il primo periodo di rinnovo: 90

b) per il secondo periodo di rinnovo: 120

c) per il terzo periodo di rinnovo: 150

d) per il quarto periodo di rinnovo: 180

11bis.2 Tassa di rinnovo individuale per una registrazione internazionale [articolo 13, paragrafo 1, e articolo 106 quater del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2245/2002] — (per ogni disegno o modello):

a) per il primo periodo di rinnovo — (per ogni disegno o modello) 31

b) per il secondo periodo di rinnovo — (per ogni disegno o modello)

31

c) per il terzo periodo di rinnovo — (per ogni disegno o modello) 31

d) per il quarto periodo di rinnovo — (per ogni disegno o modello) 31

12. Tassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o la presentazione tardiva della domanda di rinnovo [articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

25% della tassa di rinnovo i

13. Tassa per la domanda di nullità [articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

350

2 Aggiunto dal regolamento (CE) n. 877/2007 della Commissione del 24.7.2007. Entrata in vigore: il 1º gennaio 2008.

14. Tassa di ricorso [articolo 57 del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

800

15. Tassa di restitutio in integrum [articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002]:

200

16. Tassa di registrazione del trasferimento di una domanda per un disegno o modello comunitario (articoli 34, paragrafo 2 e 107, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 23, paragrafo 3 e 8, del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

200 per disegno o modello con un massimo di 1 000 qualora vengano chieste registrazioni multiple con un'unica domanda o allo stesso tempo

17. Tassa di registrazione del trasferimento di un disegno o modello comunitario registrato [articolo 107, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

200 per disegno o modello con un massimo di 1 000 qualora vengano chieste registrazioni multiple con un'unica domanda o allo stesso tempo

18. Tassa di iscrizione di una licenza o di altri diritti su un disegno o modello comunitario registrato [articolo 107, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 23, paragrafo 3, e articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2245/2002) o su una domanda di disegno o modello comunitario (articoli 34, paragrafo 2 e 107, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 23, paragrafo 3; articolo 24, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 2245/2002]: a) concessione di una licenza b) trasferimento di una licenza c) costituzione di un diritto reale d) trasferimento di un diritto reale e) esecuzione forzata

200 per disegno o modello con un massimo di 1 000 qualora vengano chieste registrazioni multiple con un'unica domanda o allo stesso tempo

19. Tassa per la cancellazione dell'iscrizione di una licenza o di altri diritti [articolo 107, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

200 per cancellazione con un massimo di 1 000 qualora vengano chieste registrazioni multiple con un'unica domanda o allo stesso tempo

20. Tassa per il rilascio di una copia della domanda di un disegno o modello comunitario registrato [articolo 107, paragrafo 2, lettera n), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 74, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2245/2002), di una copia del certificato di registrazione (articolo 107, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2245/2002), o di un estratto del registro (articolo 107, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

a) copia o estratto non autenticato: 10

b) copia o estratto autenticato: 30

21. Tassa per la consultazione di fascicoli [articolo 107, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

30

22. Tassa per il rilascio di copie di documenti contenuti in un fascicolo [articolo 107, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 74, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

a) copia non autenticata: 10

b) copia autenticata: 30

Supplemento per ogni pagina successiva alla decima: 1

23. Tassa per la comunicazione di informazioni contenute in un fascicolo [articolo 107, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 75, del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

10

supplemento per ogni pagina successiva alla decima: 1

24. Tassa per il riesame della liquidazione delle spese procedurali da rimborsare [articolo 107, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (CE) n. 6/2002; articolo 79, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2245/2002]:

100