Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(GU n.34 del 1121998 )
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita'
di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni
dell'ente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;
Visto il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1 Trasformazione
1. L'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, e' trasformato ai sensi del presente decreto ed assume la nuova denominazione di "Societa' di cultura La Biennale di Venezia".
Art. 2
(( (Personalita' giuridica). ))
(( 1. La "Fondazione La Biennale di Venezia", di seguito denominata "Fondazione", alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.
2. La Fondazione ha sede in Venezia. ))
Art. 3 Scopi
((3bis. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, puo' altresi' partecipare, con capitale non inferiore al 51%, a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione in conformita' agli scopi istituzionali.))
Art. 4 Statuto
((1. La Fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalita' di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attivita' di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarieta' tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.))
Art. 5
Partecipazione
n. 356, secondo modalita' disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attivita' a fini di lucro nei medesimi settori culturali della societa'. (( Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile. ))
Art. 6
(( (Patrimonio). ))
(( 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da: a) i beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria; b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprieta', dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio; c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Per l'accettazione delle eredita' trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento.)) Capo II Organi
Art. 7
Organi
((1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.))
2. I componenti del consiglio di amministrazione e del ((comitato tecnicoscientifico)) non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono.
((3. La durata degli organi della Fondazione e' di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).))
4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.
Art. 8
Presidente
1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha la legale rappresentanza della Societa' di cultura e ne promuove le attivita'.
((2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonche' dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione.))
Art. 9
Consiglio di amministrazione
((1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da: a) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione; b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato; c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato; d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli
o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attivita' della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.
((5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente e' designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.))
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1)).
Art. 10
(( (Compiti del consiglio di amministrazione). ))
(( 1. Il consiglio di amministrazione: a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni; b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal Comitato tecnicoscientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attivita' gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorita' e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonche' le attivita' stabili di studio, ricerca e sperimentazione; c) delibera il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica; d) definisce l'organizzazione degli uffici; e) nomina e revoca i direttori dei settori di attivita' culturali e il direttore generale; f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attivita' culturali sulla base dei relativi progetti; g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti; h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attivita' patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale; i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione. La delibera di ammissione e' sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e si intende approvata trascorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Ministero stesso; n( �/span> tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Fondazione; m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria
o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.
Art. 11
(( (Comitato scientifico). ))
(( 1. Presso la Fondazione e' istituito un comitato tecnicoscientifico con funzioni consultive.
Art. 12
Collegio dei revisori dei conti
Art. 13
Settori culturali
1. La Societa' di cultura ha un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), e sei settori finalizzati allo sviluppo dell'attivita' permanente di ricerca nel campo dell'architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'ASAC, nonche' alla definizione ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.
2. Lo statuto puo' definire, nell'ambito dei settori esistenti,
ulteriori campi di ricerca. Art. 14
(( (Direttori dei settori di attivita' culturale). ))
(( 1. I direttori dei settori di attivita' culturali sono scelti tra personalita', anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e realizzazione dei programmi di attivita' dei settori di rispettiva competenza. Restano in carica per un periodo massimo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.
Art. 15
Archivio storico delle arti contemporanee
Art. 16
Svolgimento delle attivita' culturali
Art. 17
(( (Direttore generale). ))
(( 1. Il direttore generale e' scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnicoprofessionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed e' nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.
Art. 18
Personale
Art. 19 Disponibilita' finanziarie
1. La Societa' di cultura provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2; b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'articolo 22; c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia; (( cbis) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione; )) d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione
Veneto, | della | provincia | e | del | comune | di | Venezia; | |||||||||||||||
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e) | i | proventi | di | gestione; | ||||||||||||||||||
f) | eventuali | contributi | ed | assegnazioni, | anche | a | titolo | di | ||||||||||||||
sponsorizzazione, | di | altri | soggetti | o | enti | pubblici | o privati, | |||||||||||||||
italiani | e | stranieri; |
g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali.
1bis. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'articolo 13, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.
1ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1 bis, e' assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la societa' di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalita' nei settori di attivita' indicati al comma 1 bis.
1quater. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.
Art. 20 Norme in tema di patrimonio e di gestione
1. La Societa' di cultura puo' accettare donazioni o eredita' ((, secondo le modalita' previste dall'articolo 473 del codice civile,)) e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalita'. Resta riservato alla Societa' di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.
2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalita' della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
3. La Societa' di cultura, in quanto eserciti un'attivita' commerciale, e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.
Art. 21 Scritture contabili e bilancio
Art. 22
Conservazione dei diritti
cultura. La reciprocita' non e' richiesta quando si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali. Art. 23 Amministrazione straordinaria
1. L'autorita' vigilante dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando: a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi
violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della societa' di cultura;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita'. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale e' elevata al 50 per cento;
c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2; d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi.
Art. 24
Vigilanza
Art. 25
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1))
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1))
Art. 27
Abrogazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, sono abrogate la legge 26 luglio 1973, n. 438, la legge 13 giugno 1977, n. 324, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1998
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick