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Decreto Legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59


DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1998, n. 19

Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(GU n.34 del 1121998 )

Entrata in vigore del decreto: 2621998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita'

di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni

dell'ente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;

Visto il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Trasformazione

1. L'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, e' trasformato ai sensi del presente decreto ed assume la nuova denominazione di "Societa' di cultura La Biennale di Venezia".

Art. 2

(( (Personalita' giuridica). ))

(( 1. La "Fondazione La Biennale di Venezia", di seguito denominata "Fondazione", alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.

2. La Fondazione ha sede in Venezia. ))

Art. 3 Scopi

  1. La Societa' di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena liberta' di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attivita' stabili di ricerca, nonche' manifestazioni, sperimentazioni e progetti.
  2. La Societa' di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artisticodocumentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.
  3. La Societa' di cultura puo' altresi' svolgere attivita' commerciale ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali di cui ai commi 1 e 2. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.

((3bis. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, puo' altresi' partecipare, con capitale non inferiore al 51%, a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione in conformita' agli scopi istituzionali.))

Art. 4 Statuto

((1. La Fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalita' di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attivita' di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarieta' tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.))

    1. Lo statuto e' elaborato e adottato a maggioranza assoluta dal consiglio d'amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed e' approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
    2. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1)).
  1. Per le modificazioni dello statuto, si applica quanto previsto dal comma 2.

Art. 5
Partecipazione

  1. Partecipano alla Societa' di cultura il Ministero per i beni culturali e ambientali, la regione Veneto, la provincia di Venezia ed il comune di Venezia.
  2. Alla Societa' di cultura partecipano altresi' soggetti privati e gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990,

n. 356, secondo modalita' disciplinate dallo statuto, con esclusione di persone fisiche o giuridiche che svolgono attivita' a fini di lucro nei medesimi settori culturali della societa'. (( Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile. ))

Art. 6

(( (Patrimonio). ))

(( 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da: a) i beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria; b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprieta', dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio; c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Per l'accettazione delle eredita' trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.

  1. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.
  2. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione puo' disporre del patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento.)) Capo II Organi

Art. 7

Organi

((1. Sono organi della Fondazione La Biennale di Venezia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti.))

2. I componenti del consiglio di amministrazione e del ((comitato tecnicoscientifico)) non rappresentano coloro che li hanno nominati ne' ad essi rispondono.

((3. La durata degli organi della Fondazione e' di quattro anni. Il presidente e ciascun componente possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica fino a tale scadenza. La presente disposizione non si applica nei confronti dei componenti di diritto del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c).))

4. Le sedute degli organi si svolgono in Venezia.

Art. 8
Presidente

1. Il presidente, nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha la legale rappresentanza della Societa' di cultura e ne promuove le attivita'.

((2. Il presidente convoca e presiede il consiglio d'amministrazione, vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi nonche' dei regolamenti e sul rispetto delle competenze degli organi statutari; decide con proprio provvedimento nei casi di comprovata urgenza, salvo ratifica del consiglio di amministrazione nei trenta giorni successivi; sottopone al consiglio di amministrazione una terna di nominativi per il conferimento dell'incarico di direttore generale; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti della Fondazione.))

Art. 9
Consiglio di amministrazione

((1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ed e' composto, oltre che dal presidente della Fondazione, da: a) il sindaco di Venezia, che assume la vicepresidenza della Fondazione; b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato; c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato; d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, che conferiscono inizialmente, come singoli

o cumulativamente, almeno il 20 per cento del patrimonio della Fondazione e che assicurano un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attivita' della Fondazione non inferiore al 7 per cento del totale dei finanziamenti statali. Fino alla determinazione del valore complessivo dei conferimenti al patrimonio, il conferimento iniziale dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, viene stabilito dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

    1. Il presidente della Fondazione, i delegati di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e i designati di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, sono individuati tra personalita' di profilo culturale particolarmente elevato e con comprovate capacita' organizzative. ))
    2. 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1)).
  1. La partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, alla Societa' di cultura non puo' in ogni caso essere superiore al 40 per cento del patrimonio della medesima Societa'.

((5. Nel caso in cui non vi sia partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Fondazione o essa sia inferiore al 5 per cento e, in prima applicazione del presente decreto legislativo, fino a quando non si raggiunga la predetta percentuale, in sostituzione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), un componente e' designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.))

6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1)).
Art. 10

(( (Compiti del consiglio di amministrazione). ))

(( 1. Il consiglio di amministrazione: a) elabora e adotta lo statuto e le sue successive modificazioni; b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal Comitato tecnicoscientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attivita' gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorita' e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonche' le attivita' stabili di studio, ricerca e sperimentazione; c) delibera il bilancio di esercizio insieme ad una adeguata relazione tecnica; d) definisce l'organizzazione degli uffici; e) nomina e revoca i direttori dei settori di attivita' culturali e il direttore generale; f) assegna gli stanziamenti ai vari settori di attivita' culturali sulla base dei relativi progetti; g) determina con propria deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti; h) delibera in ordine alla destinazione dei beni e delle attivita' patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni, alle transazioni, nel rispetto delle competenze, in materia di gestione, riservate al direttore generale; i) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci alla Fondazione. La delibera di ammissione e' sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e si intende approvata trascorsi, senza osservazioni, trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Ministero stesso; n( �/span> tiene i rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Fondazione; m) esercita ogni altro potere concernente l'amministrazione ordinaria

o straordinaria, che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

  1. In caso di parita' di voti prevale quello espresso dal presidente. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono adottate con il voto favorevole del presidente.
  2. Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno quattro volte l'anno. Puo' inoltre essere convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto.
  3. Lo statuto fissa le modalita' di convocazione e di funzionamento del consiglio di amministrazione. In ogni caso, le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.))

Art. 11

(( (Comitato scientifico). ))

(( 1. Presso la Fondazione e' istituito un comitato tecnicoscientifico con funzioni consultive.

  1. Il comitato tecnicoscientifico esprime pareri su tutti i settori di competenza della Fondazione.
  2. Lo statuto disciplina i compiti e la composizione del comitato tecnicoscientifico. ))

Art. 12
Collegio dei revisori dei conti

  1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
  2. Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed un supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e gli altri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Qualora vi sia la partecipazione di soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, al patrimonio della Societa' di cultura in misura non inferiore ((al 20 per cento)), un membro effettivo del collegio dei revisori dei conti e' da essi designato. Capo III Attivita' culturali

Art. 13
Settori culturali

1. La Societa' di cultura ha un settore permanente di ricerca e produzione culturale, rappresentato dall'archivio storico delle arti contemporanee (ASAC), e sei settori finalizzati allo sviluppo dell'attivita' permanente di ricerca nel campo dell'architettura, delle arti visive, del cinema, della musica, della danza e del teatro, in coordinamento con l'ASAC, nonche' alla definizione ed organizzazione, con cadenza almeno biennale, delle manifestazioni di rilievo internazionale nel settore artistico di propria competenza.

2. Lo statuto puo' definire, nell'ambito dei settori esistenti,

ulteriori campi di ricerca. Art. 14

(( (Direttori dei settori di attivita' culturale). ))

(( 1. I direttori dei settori di attivita' culturali sono scelti tra personalita', anche straniere, particolarmente esperte nelle discipline relative alla progettazione e realizzazione dei programmi di attivita' dei settori di rispettiva competenza. Restano in carica per un periodo massimo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati. Essi cessano dall'incarico per dimissioni o per revoca, disposta dal consiglio di amministrazione per gravi motivi.

  1. I direttori dei settori hanno un rapporto di lavoro regolato da contratto d'opera di diritto privato e sono tenuti ad assicurare un'adeguata presenza in Venezia.
  2. Lo statuto puo' prevedere che, in presenza di eccezionale complessita' dei programmi, le funzioni di direzione dei settori di attivita' culturali possano essere attribuite, anche per specifici interventi, ad un collegio di non piu' di tre membri. Le disposizioni del presente decreto legislativo relative ai direttori dei settori di attivita' culturali si applicano ai componenti dei collegi di direzione, qualora costituiti.
  3. Le funzioni di direzione dei settori di attivita' culturali non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato, nonche' con qualsiasi altra attivita' di natura pubblica o privata incompatibile con il settore di attivita' cui il direttore e' preposto.
  4. I dipendenti dello Stato o di enti pubblici vengono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico. Si applica il regime previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria.
  5. I direttori dei settori di attivita' culturali curano la preparazione e lo svolgimento delle attivita' del settore di propria competenza nell'ambito dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione e delle risorse loro attribuite dal consiglio medesimo.
  6. Ferme le altre competenze dei direttori dei settori, lo statuto puo' definire le modalita' di nomina di curatori delle manifestazioni temporanee, che sono individuati tra personalita', anche straniere, particolarmente competenti nelle rispettive discipline.
  7. I direttori dei settori di attivita' culturali ricevono, per il rapporto di lavoro di cui al comma 2, un compenso stabilito dal consiglio di amministrazione con deliberazione soggetta ad approvazione da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali.))

Art. 15
Archivio storico delle arti contemporanee

  1. L'ASAC costituisce una struttura permanente di ricerca specializzata nel campo delle arti contemporanee, presso la quale i direttori di settore impostano e danno vita ad attivita' anche interdisciplinari a carattere continuativo. Esso conserva, cataloga, amplia e valorizza il proprio materiale.
  2. Per il perseguimento delle sue finalita' l'ASAC istituisce rapporti di collaborazione, anche con carattere di stabilita', con analoghe istituzioni culturali od universitarie italiane o di altri Paesi.
  3. L'ASAC mette a disposizione degli studiosi il proprio materiale per la consultazione e ne consente la circolazione, mediante copie riprodotte e previo rimborso delle spese, presso organizzazioni aventi fini culturali, universita' e scuole, fatte salve le vigenti disposizioni sul diritto d'autore.
  4. Il consiglio di amministrazione, nel definire lo stanziamento complessivo destinato all'ASAC, assegna per il suo funzionamento una quota non inferiore al 15 per cento dei proventi complessivamente percepiti dalla Societa' di cultura in dipendenza di sponsorizzazioni di attivita' o manifestazioni.

Art. 16
Svolgimento delle attivita' culturali

    1. Le attivita' promosse dalla Societa' di cultura nell'ambito della citta' di Venezia si svolgono negli immobili di sua proprieta' e negli altri edifici allo scopo destinati o da destinare, di
    2. proprieta' del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo.
  1. Il comune di Venezia provvede a sue spese alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprieta'.
  2. La Societa' di cultura puo' svolgere attivita', coerenti con i propri fini, anche al di fuori della citta' di Venezia e nel territorio di altri Paesi, ed anche in collaborazione con altri enti, italiani o di altri Paesi, di elevato prestigio culturale.
  3. Le opere presentate nelle proiezioni cinematografiche, pubbliche e private, effettuate nell'ambito della Biennale, sono esenti dal visto di censura. Tale disposizione non si applica in ordine alla partecipazione alle proiezioni dei minori di diciotto anni. Capo IV Disposizioni in tema di gestione

Art. 17

(( (Direttore generale). ))

(( 1. Il direttore generale e' scelto tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnicoprofessionali in relazione ai compiti della Fondazione, nell'ambito di una terna di nominativi formulata dal presidente, ed e' nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione.

  1. Il rapporto di lavoro e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, con deliberazione soggetta ad approvazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il contratto individuale e' a tempo determinato per una durata massima di quattro anni, rinnovabile per una sola volta, e puo' essere revocato per gravi motivi.
  2. Il direttore generale e' responsabile della struttura organizzativa e amministrativa della Fondazione e ne dirige il personale; sottoscrive i contratti e gli atti fonte di obbligazioni per la Fondazione; partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con funzioni di segretario e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.
  3. Le funzioni di direttore generale non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente dello Stato o di qualsiasi ente pubblico o privato o con altra attivita' professionale privata.
  4. Al rapporto di lavoro del direttore generale si applica l'articolo 14, comma 5. ))

Art. 18
Personale

  1. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Societa' di cultura sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.
  2. La retribuzione del personale e' determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi contrattuali nel frattempo intercorsi per il comparto di appartenenza.
  3. La trasformazione di cui all'articolo 1 non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
    1. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla trasformazione. Il trattamento di fine rapporto del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in
    2. vigore del presente decreto resta regolato dall'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70; ai fini del trattamento previdenziale, il medesimo personale puo' optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento dell'iscrizione all'INPDAP.
  4. Entro tre mesi dalla stipula del primo contratto collettivo di lavoro, il personale dell'ente autonomo "La Biennale di Venezia" puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Art. 19 Disponibilita' finanziarie

1. La Societa' di cultura provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2; b) i contributi ordinari dello Stato stanziati ogni anno negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, fermo quanto previsto dall'articolo 22; c) i contributi ordinari annuali della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia; (( cbis) i contributi in conto esercizio degli altri soci della Fondazione; )) d) eventuali contributi straordinari dello Stato, della regione

Veneto, della provincia e del comune di Venezia;
e) i proventi di gestione;
f) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di
sponsorizzazione, di altri soggetti o enti pubblici o privati,
italiani e stranieri;

g) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali.

1bis. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'articolo 13, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.

1ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1 bis, e' assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la societa' di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalita' nei settori di attivita' indicati al comma 1 bis.

1quater. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.

Art. 20 Norme in tema di patrimonio e di gestione

1. La Societa' di cultura puo' accettare donazioni o eredita' ((, secondo le modalita' previste dall'articolo 473 del codice civile,)) e conseguire legati. Essa ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine, nonche' delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; puo' consentire o concedere l'uso per iniziative coerenti con le proprie finalita'. Resta riservato alla Societa' di cultura ogni diritto di sfruttamento economico delle mostre, delle manifestazioni e di ogni altra iniziativa da essa prodotta.

2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti, alle condizioni e con le modalita' della legge 21 marzo 1958,

n. 259.

3. La Societa' di cultura, in quanto eserciti un'attivita' commerciale, e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento.

Art. 21 Scritture contabili e bilancio

  1. La Societa' di cultura, anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile.
  2. Il bilancio di esercizio e' redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed e' approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le societa' per azioni.
  3. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e al Ministero per i beni culturali e ambientali e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 1999.

Art. 22
Conservazione dei diritti

  1. La Societa' di cultura conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'ente originario era titolare. In particolare, la Societa' di cultura conserva il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali spettanti all'ente prima della trasformazione e, in particolare, il contributo gia' previsto dall'articolo 35 della legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura. La Societa' di cultura continua ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprieta' comunale, o comunque pubblica, da essa utilizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina dell'imposta sugli spettacoli, i proventi derivanti dalle attivita' e manifestazioni della Societa' di cultura sono assoggettati, ai fini dell'imposta medesima, all'aliquota del 3 per cento.
  3. La Societa' di cultura e' ammessa ad usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.
  4. Gli Stati, enti od istituti stranieri e le organizzazioni internazionali, proprietari o utenti di padiglioni nell'ambito degli spazi della Societa' di cultura, sono esenti, per tali cespiti, da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio. Tali agevolazioni sono subordinate alle condizioni di reciprocita' nei confronti di quegli Stati in cui sussistono istituzioni analoghe alla Societa' di

cultura. La reciprocita' non e' richiesta quando si tratta di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali. Art. 23 Amministrazione straordinaria

1. L'autorita' vigilante dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando: a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi

violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della societa' di cultura;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita'. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale e' elevata al 50 per cento;

c) non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 6, comma 2; d) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi.

  1. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonche' il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del consiglio di amministrazione; provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' e a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali.
  2. Spetta al commissario straordinario l'esercizio dell'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 24
Vigilanza

  1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali e' titolare del potere di vigilanza sulla gestione della Societa' di cultura e, in particolare, ne approva gli atti nei casi previsti dal presente decreto. Puo' disporre ispezioni, anche su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e all'esito di queste, ove ne ricorrano i presupposti, puo' adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 23.
  2. La Societa' di cultura trasmette al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e al Ministero ((per i beni e le attivita' culturali)) le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.
  3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle attivita' della Societa' di cultura, che deve contenere in modo dettagliato l'analisi delle entrate, delle spese e dei programmi della Societa' di cultura, nonche' l'ultimo bilancio. Capo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1))

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1))

Art. 27
Abrogazione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, sono abrogate la legge 26 luglio 1973, n. 438, la legge 13 giugno 1977, n. 324, ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1998

SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Flick