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Decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91 Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 2009, n. 91

Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici didiretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali. (09G0102) (GU n. 164 del 17-7-2009 - Suppl. Ordinario n.118)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successivemodificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successivemodificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successivemodificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successivemodificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successivemodificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successivemodificazioni;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n.307, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successivemodificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successivemodificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio,di seguito denominato: «Codice»;

Visto il decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, conmodificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n.296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.89;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,

n. 233;Vista la legge 9 gennaio 2008, n. 2;Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezioneconsultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 2 marzo 2009 edel 6 aprile 2009;

Preso atto delle osservazioni formulate dallo stesso Consiglio diStato in ordine agli acquisti a trattativa privata;

Ritenuto, sul punto, di non poter aderire alle suddette osservazioni recependo la formulazione suggerita dal Consiglio diStato, considerato che occorre attribuire alle Direzioni generali che svolgono funzioni di tutela le competenze in tema di acquisizioniconseguenti all'esercizio di pubblici poteri quali le espropriazioni,le prelazioni artistiche e gli acquisti all'esportazione, ed allasola Direzione generale per la valorizzazione del patrimonioculturale le competenze in materia di acquisti di beni culturalieffettuati dall'Amministrazione con precipue finalita' di incrementodelle collezioni ed al fine di conseguire la migliore fruizionepubblica e valorizzazione dei beni stessi;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera deideputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nellariunione del 12 giugno 2009;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, diconcerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze e per le riforme per ilfederalismo;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
26 novembre 2007, n. 233

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n.233, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 1:1) al comma 1, la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente:«otto»;2) al comma 1, la parola: «periferici» e' sostituita dalla seguente: «regionali»;

3) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:«Uno degli incarichi relativi ai due uffici dirigenziali di livellogenerale presso il Gabinetto del Ministro puo' essere conferito anchepresso l'Ufficio legislativo. La direzione del Servizio di controllointerno, organo monocratico, e' affidata dal Ministro ad un dirigentecon incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferitoai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, e successive modificazioni, o ad un esperto estraneoalla pubblica amministrazione, entro i limiti di dotazione organicadei dirigenti di prima fascia.»;

4) al comma 2, le parole: «dello stesso articolo» sono sostituitedalle seguenti: «dell'articolo»;5) il comma 3 e' abrogato;b) all'articolo 2:1) al comma 1, la parola: «diretti» e' sostituita dalla seguente:«dirette»;2) al comma 1, le parole: «la unita'» sono sostituite dalla seguente: «l'unita'»;3) al comma 3, lettera a), la parola: «periferici» e' sostituitadalla seguente: «regionali»;4) al comma 3, lettera b), la parola: «periferiche» e' sostituitadalla seguente: «regionali»;

5) al comma 3, lettera i), dopo le parole: «al Parlamento» sonoaggiunte le seguenti: «, anche ai sensi dell'articolo 84 del Codice»;

6) al comma 3, lettera l), la parola: «Ministri» e' sostituitadalla seguente: «Ministro»;

7) al comma 3, lettera m), la parola: «periferici» e' sostituitadalla seguente: «regionali»;

8) al comma 3, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n)coordina le attivita' internazionali, ivi comprese quelle relativealle convenzioni UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, sulla protezione e la promozione delle diversita'delle espressioni culturali, nonche' per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; »;

9) il comma 4 e' abrogato;

10) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il Segretariatogenerale si articola in sei uffici dirigenziali di livello non generale, compresi il Servizio ispettivo, cui sono assegnatiquattordici dirigenti con funzioni ispettive, gli Istituti centrali el'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro.»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,l'innovazione, il bilancio ed il personale; »;

2) al comma 1, la lettera b) e' soppressa;

3) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)Direzione generale per le antichita'; »;

4) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura el'arte contemporanee; »;

5) al comma 1, la lettera e) e' sostituta dalla seguente: «e)Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; »;

6) al comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g)Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed ildiritto d'autore; »;

d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Direzione generale per l'organizzazione, gli affarigenerali, l'innovazione, il bilancio ed il personale). - 1. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,l'innovazione, il bilancio ed il personale svolge funzioni e compitiin materia di bilancio e programmazione delle risorse finanziarie,nonche' di qualita' e di standardizzazione delle procedure; cura lagestione efficiente, unitaria e coordinata dell'organizzazione, degliaffari generali, del bilancio e del personale e dei servizi comuni,anche mediante strumenti di innovazione tecnologica; e' competente inmateria di stato giuridico e trattamento economico del personale, direlazioni sindacali, di concorsi, assunzioni, assegnazioni, mobilita'nazionale e formazione del personale nonche' in materia di politichedel personale per le pari opportunita'. La Direzione generale,inoltre, e' competente per l'attuazione delle direttive del Ministroin ordine alle politiche del personale e alla contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali aifini dell'applicazione dei contratti collettivi e della stipula diaccordi decentrati; elabora proposte per la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione dell'amministrazione, ancheattraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, etraduce in progetti coordinati e piani d'azione il conseguentedisegno strategico assicurandone il monitoraggio e verificandone l'attuazione.

2. Il Direttore generale, in particolare:

a) rappresenta il Ministero in organismi e azioni europee einternazionali nel campo della digitalizzazione e delle tecnologiedell'informazione e della comunicazione;

b) cura il coordinamento nazionale nel campo dei sistemi informativi, della digitalizzazione, dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on-line, quali siti web e portali, nonche' la identificazione di centri di competenza, ancheattraverso l'emanazione di raccomandazioni, linee guida, standard,raccolta e analisi di buone pratiche, statistiche, studi, rapporti;

c) dispone rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinentiall'attivita' del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;

d) coordina i sistemi informativi del Ministero, ai sensi deldecreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dell'articolo 78 deldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

e) svolge i compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

f) cura, su proposta dei direttori generali regionali, sentito ilparere dei competenti direttori generali centrali, l'istruttoria perla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali concernentigli interventi ordinari e straordinari di competenza del Ministero edei relativi piani gestionali di spesa nonche' dei programmi annualidi contributi in conto capitale, da sottoporre all'approvazione delMinistro, tenuto conto della necessita' di integrazione delle diversefonti di finanziamento, ed attribuisce le relative risorse finanziarie agli organi competenti;

g) rileva il fabbisogno finanziario del Ministero sulla base deidati forniti dalle direzioni generali, sia centrali che regionali; inattuazione delle direttive del Ministro cura la predisposizione dellostato di previsione della spesa del Ministero e delle operazioni divariazione e assestamento, la redazione delle proposte per il disegnodi legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento eagli organi di controllo;

h) cura l'istruttoria dei programmi da sottoporre al CIPE;

i) assicura il necessario supporto per dare attuazione ai programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per essepreviste; predispone gli atti connessi con l'assegnazione dellerisorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri dicosto; coordina i programmi di acquisizione delle risorse finanziarienazionali e comunitarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; cura i rapporti con il Ministero dello sviluppoeconomico relativamente alle intese istituzionali di programma ed airelativi accordi attuativi, di cui all'articolo 8, comma 2, letterah), ed assicura il supporto tecnico ai soggetti attuatori;

l) analizza ed effettua il monitoraggio dei flussi finanziari, inraccordo con le competenti direzioni generali centrali; effettua ilmonitoraggio relativo al controllo di gestione dei vari centri diresponsabilita' amministrativa al fine di verificare l'utilizzo dellerisorse finanziarie a livello centrale e periferico, anche tramiteispezioni;

m) assicura l'assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le relazioni tecnico-finanziarie sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagliuffici competenti;

n) esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizziimpartiti dal Ministro, sulla societa' AR.CU.S S.p.A.;

o) provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero;

p) cura, d'intesa con le direzioni generali competenti, laformazione e l'aggiornamento professionale del personale del Ministero, a tale fine predisponendo gli appositi piani di formazionedi cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;

q) provvede all'allocazione delle risorse umane ed alla mobilita'nazionale delle medesime tra le diverse direzioni generali, siacentrali che regionali, anche su proposta dei relativi direttori;

r) salvo quanto disposto all'articolo 8, comma 2, lettera n),svolge funzioni di assistenza tecnica per l'attivita' contrattualedel Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed ilivelli di qualita' procedimentali e finanziari;

s) cura la comunicazione istituzionale del Ministero ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e successive modificazioni;

t) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi previsti dagli articoli 29 e 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio perla professionalita' di restauratore.

  1. Presso la Direzione generale per l'organizzazione, gli affarigenerali, l'innovazione, il bilancio ed il personale opera il Nucleoper la valutazione degli investimenti.
  2. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,l'innovazione, il bilancio ed il personale costituisce centro diresponsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed e'responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenzadella stessa. Da essa dipendono funzionalmente, per gli aspetticontabili, le direzioni regionali di cui all'articolo 17.
  3. La Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,l'innovazione, il bilancio ed il personale si articola in sei ufficidirigenziali di livello non generale.»;

e) l'articolo 5 e' abrogato;f) all'articolo 6:1) la rubrica e' cosi' sostituita: «Direzione generale per leantichita'»;2) al comma 1, le parole: «per i beni archeologici» sonosostituite dalle seguenti: «per le antichita'»;

3) al comma 1, le parole: «di aree e beni archeologici» sonosostituite dalle seguenti: «di aree e beni di interesse archeologico»;

4) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «proposti dai direttori regionali, sulla base dei dati delmonitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generaleper l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancioed il personale»;

5) al comma 2, lettera b), le parole: «Direzione generale per laqualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generaleper il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee» e, in fine, le parole: «o su beni archeologici» sonosostituite dalle seguenti «o su beni di interesse archeologico»;

6) al comma 2, lettera c), le parole: «di beni archeologici» sonosostituite dalle seguenti: «di beni di interesse archeologico» e, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «, anche nel rispetto degliaccordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle lineeguida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ognicaso, le prioritarie esigenze della tutela»;

7) al comma 2, la lettera d) e' soppressa;

8) al comma 2, lettera f), le parole: «su proposta dei direttorigenerali periferici» sono sostituite dalle seguenti: «anche su proposta dei direttori regionali» e le parole: «dei beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni di interessearcheologico»;

9) al comma 2, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g)dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed ai finidell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizionidi beni di interesse archeologico e di ogni altra iniziativa acarattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8,comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze dellatutela; »;

10) al comma 2, lettera h), le parole: «beni archeologici» sonosostituite dalle seguenti: «beni di interesse archeologico»;

11) al comma 2, la lettera i) e' soppressa;

12) al comma 2, lettera m), dopo la parola: «Codice» sono

inserite le seguenti: «, secondo le modalita' da esso definite,» e,in fine, le parole: «beni archeologici» sono sostituite dalle seguenti: «beni di interesse archeologico»;

13) al comma 2, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n)adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni diinteresse archeologico, a titolo di prelazione, di acquistoall'esportazione o di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 70,95, 96, 97 e 98 del Codice; »;

14) al comma 2, la lettera o) e' soppressa;

15) al comma 2, dopo la lettera p) e' aggiunta la seguente:«p-bis) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organiconsultivi, gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gliuffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo68 del Codice; »;

16) al comma 2, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente:«q-bis) cura la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinatodal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonche' dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o didottorato di ricerca in archeologia di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; »;

17) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Direzionegenerale per le antichita' esercita il coordinamento e la vigilanza,anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, dellerelative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulle Soprintendenze speciali per i beni archeologici di Napoli e Pompei edi Roma.»;

18) al comma 4, le parole: «per i beni archeologici» sonosostituite dalle seguenti: «per le antichita'» e dopo la parola:«modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ed e' responsabile perl'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa»;

19) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Direzionegenerale per le antichita' si articola in sette uffici dirigenzialidi livello non generale, compresi gli Istituti dotati di autonomiaspeciale e gli Istituti nazionali. Con riguardo alle attivita' divalorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generaleper la valorizzazione del patrimonio culturale.»;

g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,l'architettura e l'arte contemporanee). - 1. La Direzione generaleper il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alledirezioni regionali ed ai soprintendenti di settore ai sensi delledisposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, alla qualita' ed alla tutela del paesaggio, allatutela dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresii dipinti murali e gli apparati decorativi, alla qualita'architettonica ed urbanistica ed alla promozione dell'arte contemporanea.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmiannuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali,sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari fornitidalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) elabora, anche su proposta dei direttori regionali, i programmiconcernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni architettonici,paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici;

c) esprime la volonta' dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di impostemediante cessione di beni immobili di interesse architettonico,storico, artistico ed etnoantropologico;

d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal

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Codice, secondo le modalita' da esso definite, per la violazionedelle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici,storici, artistici ed etnoantropologici;

e) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale

o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anchenel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8, comma 2, letterac), e delle linee guida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fattesalve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

f) dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ed aifini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, ilrilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizionidi beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altrainiziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8,comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze dellatutela;

g) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive dibeni culturali nel settore di competenza a titolo di prelazione, diacquisto all'esportazione o di espropriazione, ai sensi degliarticoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice;

h) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65,comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, letterae), e 82 del Codice;

i) predispone ed aggiorna, sentiti i competenti organi consultivi,gli indirizzi di carattere generale cui si attengono gli uffici diesportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione, ai sensi dell'articolo 68 delCodice;

l) esprime le determinazioni dell'amministrazione, concordate conle direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi onei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventidi carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale;

m) istruisce, acquisite le valutazioni delle direzioni generalicompetenti, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale edesprime il parere per le successive determinazioni del Ministro;

n) esprime il parere sulla proposta del direttore regionalecompetente, ai fini della stipulazione, da parte del Ministro, delleintese di cui all'articolo 143, comma 2, del Codice;

o) concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, laproposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggisticidi cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

p) ai sensi dell'articolo 141 del Codice adotta, sentiti i Direttori regionali competenti, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici che insistanosu un territorio appartenente a piu' regioni;

q) promuove la qualita' del progetto e dell'opera architettonica eurbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisceconsulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alleopere destinate ad attivita' culturali o a quelle che incidano inmodo particolare sulla qualita' del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

r) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, edell'articolo 37 del Codice;

s) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice;

t) promuove la formazione, in collaborazione con le universita',le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della culturae della qualita' architettonica, urbanistica e del paesaggio, nonche'dell'arte contemporanea;

u) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affariesteri e d'intesa con il medesimo;

v) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza,anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti;

z) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano esulla Fondazione La Quadriennale di Roma;

aa) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazionidi competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla FondazioneLa Biennale di Venezia;

bb) fornisce per le materie di competenza il supporto e laconsulenza tecnico-scientifica alle direzioni regionali e alle soprintendenze;

cc) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativiprevisti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

  1. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,l'architettura e l'arte contemporanee esercita il coordinamento e lavigilanza, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, sulla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico,artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della citta' diVenezia e dei comuni della Gronda lagunare, sulla Soprintendenzaspeciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico eper il polo museale della citta' di Napoli, sulla Soprintendenzaspeciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico eper il polo museale della citta' di Roma, sulla Soprintendenzaspeciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico eper il polo museale della citta' di Firenze e sull'Istituto centraleper la demoetnoantropologia.
  2. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, ed e'responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenzadella stessa.
  3. La Direzione generale per il paesaggio, le belle arti,l'architettura e l'arte contemporanee si articola in dodici ufficidirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti dotati diautonomia speciale, l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia egli Istituti nazionali. Con riguardo alle attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generaleper la valorizzazione del patrimonio culturale.»;

h) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Direzione generale per la valorizzazione del patrimonioculturale). -1. La Direzione generale per la valorizzazione delpatrimonio culturale svolge funzioni e compiti nei settori dellapromozione della conoscenza, della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio culturale, in conformita' a quantodisposto dall'articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gliistituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2,del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituitidallo Stato.

2. In particolare, il Direttore generale:

a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmiannuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali,sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari fornitidalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,l'innovazione, il bilancio ed il personale;

b) cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale,in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con riferimento a realta' territoriali definite o a percorsi culturali determinati, lacui definizione ed i cui contenuti sono elaborati d'intesa con le direzioni generali competenti e gli uffici ministeriali cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura coinvoltinelle iniziative promozionali. Le campagne informative possonoriguardare anche istituti e luoghi della cultura pertinenti ad altrisoggetti, pubblici o privati, previa intesa con gli interessati;

c) cura la promozione, anche su richiesta degli uffici interessatie comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzionidotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati allaorganizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'articolo 67,comma 1, lettera d), del Codice, e ne assicura l'attuazione,adottando ogni opportuna iniziativa intesa ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate, ai sensi del capo V del titolo Idella parte seconda del Codice;

d) cura i diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Statodalle mostre, esposizioni od eventi di cui alla lettera c);

e) stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri elinee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose obeni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 44 del Codice, e fornisce, a richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativiatti;

f) svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale statale, individuando glistrumenti giuridici adeguati ai singoli progetti di valorizzazione edalle realta' territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamentocon le regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati edoffre il necessario sostegno tecnico-amministrativo perl'elaborazione dei criteri di gestione, anche integrata, delle attivita' di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 delCodice;

g) cura, nell'esercizio delle funzioni di valorizzazione, lapredisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo perl'affidamento dei servizi per il pubblico, nonche' di modelli di attiper la costituzione dei soggetti giuridici previsti dall'articolo112, comma 5, del Codice;

h) cura la predisposizione delle intese istituzionali di programmaStato-regioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale,degli accordi per la valorizzazione integrata dei beni culturaliprevisti all'articolo 112, comma 4, del Codice, e per la gestione diservizi strumentali comuni di cui al comma 9 del medesimo articolo 112;

i) elabora linee guida per la individuazione delle forme di gestione delle attivita' di valorizzazione, ai sensi dell'articolo115 del Codice, ovvero per la definizione dei casi in cui risultiancora necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico in forma nonintegrata, ai sensi dell'articolo 117 del medesimo Codice;

l) assicura il supporto per la predisposizione e l'aggiornamentoperiodico dei livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' divalorizzazione ai sensi dell'articolo 114 del Codice e provvedeall'incremento della qualita' degli inerenti servizi resi dall'amministrazione, al monitoraggio ed alla revisione della cartadei servizi, anche con riguardo ai servizi per il pubblico resi intutti gli istituti ed i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

m) assicura comunque, tramite gli uffici ministeriali periferici, che le attivita' di valorizzazione siano compatibili con le esigenzedella tutela, secondo i principi di cui all'articolo 6 e i criteri dicui all'articolo 116 del Codice piu' volte richiamato;

n) svolge attivita' di assistenza tecnico-amministrativa, nellematerie di competenza, per l'attivita' convenzionale o contrattualedel Ministero, monitorandone i relativi costi, gli standard ed ilivelli di qualita' procedimentali e finanziari, con riferimentoanche ai servizi per il pubblico;

o) adotta i provvedimenti in materia di acquisti di cose o beniculturali, secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del regiodecreto 30 gennaio 1913, n. 363, e previo parere del competenteComitato tecnico-scientifico;

p) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sonoesposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale oall'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;

q) cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, dicomunicazione, di divulgazione e promozione ai sensi degli articoli118 e 119 del Codice attraverso il Centro per i servizi educativi,anche in relazione al pubblico con disabilita'.

  1. L'attivita' di valorizzazione di competenza del Ministero e'svolta nel rispetto delle linee guida del Direttore generale per lavalorizzazione del patrimonio culturale.
  2. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonioculturale esercita la vigilanza sulla Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed esercita, secondo gliindirizzi impartiti dal Ministro, i diritti dell'azionista sulla societa' Ales S.p.A.
  3. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonioculturale costituisce centro di responsabilita' amministrativa aisensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,e successive modificazioni, ed e' responsabile per l'attuazione deipiani gestionali di competenza della stessa.
  4. La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonioculturale si articola in due uffici dirigenziali di livello nongenerale.»;

i) all'articolo 9:

1) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziariforniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affarigenerali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;

2) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8,comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze dellatutela»;

3) al comma 2, la lettera d) e' soppressa;

4) al comma 2, la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l)dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai finidell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizionidi beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturaleche abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degliaccordi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle lineeguida di cui al medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ognicaso, le prioritarie esigenze della tutela; »;

5) al comma 2, la lettera q) e' soppressa;

6) al comma 3, dopo la parola: «vigilanza» sono inserite leseguenti: «, anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo,»;

7) al comma 5, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte leseguenti: «, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali

10

di competenza della stessa»;

8) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La Direzionegenerale per gli archivi si articola in nove uffici dirigenziali dilivello non generale, compresi quelli aventi sede nelle regioniSicilia e Trentino-Alto Adige, l'Istituto centrale per gli archivi el'Archivio centrale dello Stato. Con riguardo alle attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generaleper la valorizzazione del patrimonio culturale.»;

l) all'articolo 10:1) la rubrica e' cosi' sostituita: «Direzione generale per lebiblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore»;2) al comma 1, le parole: «per i beni librari» sono sostituitedalle seguenti: «per le biblioteche»;3) al comma 1, le parole: «direzione regionale» sono sostituitedalle seguenti: «direzioni regionali»;

4) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «, sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziariforniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affarigenerali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;

5) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 8,comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo articolo8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze dellatutela»;

6) al comma 2, la lettera d) e' soppressa;

7) al comma 2, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f)dichiara, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ed ai finidell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizionidi beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale cheabbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi dicui all'articolo 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cuial medesimo articolo 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, leprioritarie esigenze della tutela; »;

8) al comma 2, lettera l), le parole: «Ministero della pubblicaistruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;

9) al comma 2, la lettera p) e' soppressa;

10) al comma 2, lettera r), le parole: «articoli 16, 69 e 128,del codice» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 16 e 128 delCodice»;

11) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Direzionegenerale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il dirittod'autore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decretolegge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generalicompetenti, svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria e didiritto d'autore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonche' di vigilanzasulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2.»;

12) al comma 4 le parole: «per i beni librari» sono sostituitedalle seguenti: «per le biblioteche»;

13) al comma 5, le parole: « per i beni librari» sono sostituitedalle seguenti: « per le biblioteche» e dopo la parola: «vigilanza»sono aggiunte le seguenti: «, anche ai fini dell'approvazione delbilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e delconto consuntivo,»;

14) al comma 6, le parole: «per i beni librari» sono sostituitedalle seguenti: «per le biblioteche»;

15) al comma 6, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte leseguenti: «, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionalidi competenza della stessa»;

16) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. La Direzionegenerale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il dirittod'autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello nongenerale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati diautonomia speciale. Con riguardo alle attivita' di valorizzazione,restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale.»;

m) all'articolo 11:

1) al comma 2, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:«c-bis) esercita la vigilanza su Cinecitta' Holding S.p.A., ai sensidell' articolo 5-bis del decreto legge 23 aprile 1993, n. 118,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202 esuccessive modificazioni; »;

2) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)esercita la vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, aisensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n.19, sentite le altre direzioni generali competenti per la materiamedesima; »;

3) al comma 2, lettera e), le parole: «per i beni librari» sonosostituite dalle seguenti: «per le biblioteche» e le parole: «aisensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni» sono soppresse;

4) al comma 4, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte leseguenti: «, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionalidi competenza della stessa»;

5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Direzionegenerale per il cinema si articola in tre uffici dirigenziali dilivello non generale.»;

n) all'articolo 12:

1) al comma 2, lettera e), le parole: «per i beni librari» sonosostituite dalle seguenti: «per le biblioteche» e le parole: «aisensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, e successive modificazioni» sono soppresse;

2) al comma 5, dopo la parola: «modificazioni» sono aggiunte leseguenti: «, ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionalidi competenza della stessa»;

3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La Direzionegenerale per lo spettacolo dal vivo si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.»;

o) all'articolo 13:1) al comma 2, dopo le parole: «direttore generale» e' inseritala seguente: «centrale»;

2) al comma 6, le parole: «eletti con le modalita' previste daldecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721» sonosostituite dalle seguenti: «eletti da tutto il personale» e, in fine,sono aggiunte le seguenti parole: «Alle sedute del Consiglio sonoammessi altresi', senza diritto di voto, i vice presidenti deiComitati tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo.»;

3) al comma 8, la parola: «gia'» e' soppressa;

4) al comma 8, le parole: «Direzione generale perl'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazioneprofessionale e le relazioni sindacali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;

p) all'articolo 14:

1) al comma 2, lettera b), le parole: «o dei direttori generalicompetenti» sono sostituite dalle seguenti: «, dei direttori generalicentrali o dei direttori regionali che presentano richiesta per iltramite dei direttori generali centrali competenti,»;

2) al comma 2, lettera c), le parole: «di tutela» sono sostituitedalle seguenti: «di particolare rilievo»;

3) al comma 2, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «con le modalita' di cui alla lettera b)»;q) all'articolo 15:1) alla rubrica dopo le parole: «Istituti centrali» e' inseritala seguente: «, nazionali»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Sono Istitutinazionali: a) la Soprintendenza al Museo nazionale preistorico edetnografico «L. Pigorini»; b) il Museo nazionale d'arte orientale; c)la Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea; d) l'Istituto nazionale per la grafica.»;

3) il comma 2 e' abrogato;

4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono individuati gliistituti di cui al presente articolo, nonche' gli altri organismiistituiti come autonomi ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nelrispetto dell'invarianza della spesa.»;

5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'organizzazione edil funzionamento degli Istituti centrali e degli Istituti dotati diautonomia speciale sono definiti con uno o piu' regolamenti, emanatiai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del1988. Per tutti gli istituti di cui al primo periodo continua adapplicarsi, fino all'entrata in vigore dei predetti regolamenti, lanormativa che attualmente li disciplina.»;

6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Gli incarichi didirezione degli istituti di cui al presente articolo sono conferitidai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cuigli stessi istituti dipendono o cui afferiscono.»;

r) all'articolo 16, comma 3, le parole: «direzione generale perl'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazioneprofessionale e le relazioni sindacali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;

s) all'articolo 17:1) al comma 1, le parole: «questi ultimi» sono sostituite dalleseguenti: «queste ultime»;

2) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore,l'interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensidell'articolo 13 del Codice; »;

3) al comma 3, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:«e-bis) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonche' di smembramento di collezioni, serie e raccolte,da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c),del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei qualil'autorizzazione e' rilasciata dalla competente soprintendenza, cheinforma contestualmente lo stesso direttore regionale; »;

4) al comma 3, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g)trasmette al competente direttore generale centrale, con le proprievalutazioni, le proposte di prelazione che gli pervengono dallesoprintendenze destinatarie, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, delCodice, della denuncia di cui all'articolo 60 del medesimo Codice, ovvero le proposte di rinuncia ad essa. Con le stesse modalita' trasmette al competente direttore generale centrale anche le propostedi prelazione formulate dalla regione o dagli altri enti pubbliciterritoriali interessati e, su indicazione del direttore medesimo,comunica alla regione o agli altri enti pubblici territoriali larinuncia dello Stato alla prelazione, ai sensi e per gli effettidell'articolo 62, comma 3, del Codice; »;

5) al comma 3, lettera h), le parole: «appartenenti a soggetti pubblici» sono soppresse e dopo il numero: «56» e' aggiunto ilseguente: «, 57-bis»;

6) al comma 3, la lettera m) e' sostituita dalla seguente «m)esprime l'assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dalDirettore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale,sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprieta' privata, formulate dagli uffici di cui all'articolo 16,comma 1, lettere b), c), d), e) e f), presenti nel territorioregionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate,ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 44del Codice; »;

7) al comma 3, lettera n), dopo la parola: «Ministero» e'aggiunta la seguente: «, anche»;

8) al comma 3, dopo la lettera o) sono aggiunte le seguenti:«o-bis) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere dellaregione, ai sensi dell'articolo 138 del Codice, la dichiarazione dinotevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, aisensi dell'articolo 141 del medesimo Codice; o-ter) provvede, anched'intesa con la regione o con gli altri enti pubblici territorialiinteressati e su proposta del soprintendente, alla integrazione delcontenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblicorelativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141-bisdel Codice; o-quater) stipula l'intesa con la regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai benipaesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d),del Codice; »;

9) al comma 3, lettera p), dopo la parola: «Ministro,» sonoaggiunte le seguenti: «per il tramite del direttore generalecompetente ad esprimere il parere di merito,» e le parole: «all'art.143, comma 3, del codice» sono sostituite dalle seguenti:«all'articolo 143, comma 2, del Codice»;

10) al comma 3, la lettera q) e' sostituita dalla seguente: «q)concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la propostada inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva delpiano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice; »;

11) al comma 3, la lettera r) e' soppressa;

12) al comma 3, lettera s), le parole: «fornite dai competentiorgani centrali» sono sostituite dalle seguenti: «forniti dal Segretario generale»;

13) al comma 3, lettera t), sono soppresse le parole: «dellesoprintendenze di settore e» e la lettera: «a),»;

14) al comma 3, lettera bb), le parole: «con il ministero dellapubblica istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per iltramite del Direttore generale per la valorizzazione del patrimonioculturale»;

15) al comma 3, lettera dd), dopo le parole: «soprintendenze disettore» sono aggiunte le seguenti: «e sulla base delle linee guidaelaborate dal Direttore generale per la valorizzazione del patrimonioculturale»;

16) al comma 3, lettera ff), le parole: «direzione generale perl'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazioneprofessionale e le relazioni sindacali» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale»;

17) al comma 4, sono soppresse le lettere: « c), d),» e lalettera «, bb)»;

18) al comma 5, le parole: «Direzione generale per il bilancio ela programmazione economica la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure» sono sostituite dalle seguenti:«Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali,l'innovazione, il bilancio ed il personale»;

19) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le Direzioniregionali per i beni culturali e paesaggistici si articolano negliuffici dirigenziali di livello non generale sotto numericamente indicati: a) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggisticidell'Abruzzo, articolata in quattro uffici dirigenziali di livellonon generale; b) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; c) Direzione regionale per ibeni culturali e paesaggistici della Calabria, articolata in quattrouffici dirigenziali di livello non generale; d) Direzione regionaleper i beni culturali e paesaggistici della Campania, articolata innove uffici dirigenziali di livello non generale; e) Direzioneregionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna,articolata in dodici uffici dirigenziali di livello non generale; f)Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia, articolata in cinque uffici dirigenziali dilivello non generale; g) Direzione regionale per i beni culturali epaesaggistici del Lazio, articolata in undici uffici dirigenziali dilivello non generale; h) Direzione regionale per i beni culturali epaesaggistici della Liguria, articolata in sei uffici dirigenziali dilivello non generale; i) Direzione regionale per i beni culturali epaesaggistici della Lombardia, articolata in nove uffici dirigenzialidi livello non generale; l) Direzione regionale per i beni culturalie paesaggistici delle Marche, articolata in quattro uffici dirigenziali di livello non generale; m) Direzione regionale per ibeni culturali e paesaggistici del Molise, articolata in quattrouffici dirigenziali di livello non generale; n) Direzione regionaleper i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, articolata insette uffici dirigenziali di livello non generale; o) Direzioneregionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia,articolata in sette uffici dirigenziali di livello non generale; p)Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dellaSardegna, articolata in sei uffici dirigenziali di livello non generale; q) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggisticidella Toscana, articolata in quattordici uffici dirigenziali dilivello non generale; r) Direzione regionale per i beni culturali epaesaggistici dell'Umbria, articolata in cinque uffici dirigenzialidi livello non generale; s) Direzione regionale per i beni culturalie paesaggistici del Veneto, articolata in nove uffici dirigenziali dilivello non generale.»;

t) all'articolo 18:

1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali eregionali; »;

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «beni culturali» sonoaggiunte le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 17,comma 3, lettera e-bis)»;

3) al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c)dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, conle modalita' ed entro i limiti previsti per la conduzione dei lavoriin economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette alritrovamento di beni culturali; »;

4) al comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f)amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguonosugli stessi, con le modalita' ed entro i limiti previsti per laconduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi; »;

5) al comma 1, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h)istruiscono e propongono al competente direttore regionale i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero leintegrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, degliarticoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice; »;

6) al comma 1, lettera i), dopo le parole: «proprieta' privata»sono aggiunte le seguenti: «, quali l'autorizzazione al prestito permostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione,l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 48, 70 e95 del Codice»;

7) al comma 1, lettera n), dopo la parola: «competente» sonoaggiunte le seguenti: «, secondo le modalita' di cui all'articolo 17,comma 3, lettera g),»;

8) al comma 1, lettera o), le parole: «i compiti» sono sostituitedalle seguenti: «ogni altro compito» e la parola: «affidati» e'sostituita dalla seguente: «affidato»;

u) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Uffici dilivello dirigenziale e dotazioni organiche). -1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rideterminate secondole tabelle A e B allegate al presente decreto di cui costituisconoparte integrante. Con successivo decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita'culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,da adottarsi al termine della procedura di individuazione dei profiliprofessionali di cui all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007, sara' ripartito, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cuisi articola il Ministero, il contingente di personale delle areeprima, seconda e terza, come determinato nella tabella B, in profiliprofessionali e fasce retributive.»;

v) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «,fatte salve le modificheapportate dallo stesso decreto al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307».

Art. 2.

Norme finali e abrogazioni

  1. Il Centro per il libro e la lettura, gia' istituito presso ilMinistero per i beni e le attivita' culturali con la denominazione Istituto per il libro, gode di autonomia scientifica, finanziaria,organizzativa e contabile, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Conregolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge23 agosto 1988, n. 400, nel termine di sessanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalita' organizzative e di funzionamento del Centro per il libro ela lettura.
  2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato,ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, neltermine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delpresente regolamento, si provvede alla definizione dell'articolazionedegli uffici dirigenziali di livello non generaledell'amministrazione centrale e periferica, nell'ambito degli ufficidirigenziali di livello generale individuati dal presenteregolamento. Fino all'adozione di detto decreto gli stessi ufficidirigenziali di livello generale operano avvalendosi dei preesistentiuffici dirigenziali di cui al decreto del Ministro per i beni e leattivita' culturali in data 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2008. Con successivo decreto ministeriale si provvede a disciplinare gli aspetti organizzativi ela gestione delle risorse finanziarie in tale fase transitoria. In particolare, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, nellastessa fase transitoria:

a) la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale si avvale,limitatamente all'esercizio delle attribuzioni di competenza, deiServizi I, II, III e IV della ex Direzione generale perl'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazioneprofessionale e le relazioni sindacali e dei Servizi I, II, III e IVdella ex Direzione generale per il bilancio e la programmazioneeconomica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delleprocedure;

b) la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonioculturale si avvale, limitatamente all'esercizio delle attribuzionidi competenza, dei Servizi I e IV della ex Direzione generale per ibeni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici, del Servizio III della ex Direzione generale per i beni archeologici, delServizio III della Direzione generale per gli archivi, del ServizioII della ex Direzione generale per i beni librari, gli istituticulturali ed il diritto di autore, nonche' dei Servizi III e IV della ex Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica,la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure;

c) la Direzione generale per il paesaggio, le belli arti,l'architettura e l'arte contemporanee si avvale dei Servizi I, II,III, IV e V della ex Direzione generale per la qualita' e la tuteladel paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee e dei Servizi I,II e III della ex Direzione generale per beni architettonici,storico-artistici ed etnoantropologici, limitatamente all'eserciziodelle attribuzioni di competenza.

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sonoabrogati gli articoli da 12 a 22, l'articolo 23, limitatamente allasua applicazione all'Opificio delle pietre dure e al Museo delle artie tradizioni popolari, gli articoli da 25 a 28 e l'articolo 33 deldecreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n.307, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all'articolo 2:1) al comma 5, lettera a), le parole: «ai capi dei Dipartimenti»sono sostituite dalle seguenti: «al Segretario generale» ;

2) al comma 5, lettera b), le parole: «per il presidentedell'organo di direzione di cui all'articolo 7, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «per il direttore del Servizio di controllo interno di cui all'articolo 7, comma 2»;

3) al comma 6, le parole: «ai capi dei Dipartimenti» sonosostituite dalle seguenti: «al Segretario generale»;

4) al comma 9 e' aggiunto il seguente periodo «Uno dei suddettidirigenti puo' essere assegnato presso l'Ufficio legislativo con lefunzioni di Vice Capo dell'Ufficio legislativo.»;

5) al comma 11, le parole: «il Dipartimento per la ricerca,l'innovazione, e l'organizzazione» e «Il suddetto Dipartimento» sonosostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «la Direzione generaleper l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancioed il personale » e «La suddetta Direzione generale»;

b) all'articolo 3, comma 2, le parole «dei Dipartimenti» e «iDipartimenti» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:«delle strutture dirigenziali di livello generale» e «le strutturedirigenziali di livello generale»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dei Dipartimenti» sonosostituite dalle seguenti: «del Segretariato generale»;d) all'articolo 7, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La

direzione del Servizio di controllo interno, organo monocratico, e'affidata dal Ministro ad un dirigente con incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito ai sensi dell'articolo19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni, o ad un esperto estraneo alla pubblicaamministrazione. Al direttore del Servizio di controllo interno spetta il trattamento economico preVisto dall'articolo 2, comma 5,lettera b).»;

e) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinque» e' sostituitadalla seguente: «quattro».

  1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Le disposizioni di cui al presente regolamento danno luogoall'applicazione di quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, delCCNL dell'Area 1 - dirigenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.

Dato a Roma, addi' 2 luglio 2009

NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consigliodei Ministri Bondi, Ministro per i beni e le attivita' culturali Brunetta, Ministro per la pubblicaamministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Bossi, Ministro per le riforme peril federalismo

Visto, il Guardasigilli: AlfanoRegistrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2009Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 240

TABELLA A (Prevista dall'articolo 20, comma 1)DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia |29Dirigenti di seconda fascia |194*Totale dirigenti |223

* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione delMinistro

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TABELLA B (Prevista dall'articolo 20, comma 1)DOTAZIONE ORGANICA AREE

AREA |Dotazione organicaIII |5.502II |14.695I |1.035Totale |21.232