Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Decreto Ministeriale recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Vista la circolare 28 giugno 2000, n. 4 recante modalità per la presentazione delle istanze di registrazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 per l’individuazione delle relative procedure amministrative;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea;
Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2006 recante “procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006”;
Considerato che il reg. (CE) 510/2006 ha abrogato il reg. (CEE) 2081/92;
Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296 che all’articolo 1, comma 1051 istituisce il contributo destinato a coprire le spese sostenute in occasione dell’esame delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma dell’articolo 18 del Reg. (CE) n. 510/2006;
Preso atto degli accordi tra Ministro ed assessori competenti in materia, assunti nella riunione del 24 gennaio 2007;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 10 maggio 2007;
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Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per Ministero il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) per Regione la Regione o Provincia autonoma ovvero le Regioni o Province
autonomo sul cui territorio insiste la produzione interessata alla registrazione.
Art. 2
Soggetti legittimati
a) essere costituita ai sensi di legge;
b) avere tra gli scopi sociali la registrazione del prodotto per il quale viene presentata la domanda, o aver assunto in assemblea la delibera di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP interessata dalla domanda, qualora tale previsione non sia contenuta nello statuto;
c) essere espressione dei produttori e/o trasformatori ricadenti nel territorio delimitato dal disciplinare di cui alla previsione dell’art. 4 del regolamento (CE) 510/2006;
d) contenere nell’atto costitutivo o nello statuto – fermo restando lo scopo sociale – la previsione che l’associazione non possa essere sciolta prima del raggiungimento dello scopo per il quale è stata costituita. Nell’ipotesi in cui sia modificata la forma giuridica dell’associazione, il Ministero e la Regione verificano la sussistenza delle condizioni per il proseguimento del procedimento.
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Art. 3
Pluralità di richieste per un’unica denominazione
1. Nel caso in cui siano presentate più istanze per lo stesso prodotto/denominazione o per prodotti/denominazioni assimilabili, il Ministero, d’intesa con la Regione, provvede ad individuare l’associazione che rappresenti una percentuale della produzione nonché una percentuale delle imprese attualmente coinvolte prevalente rispetto alle altre Associazioni.
Art. 4
Documentazione da presentare
a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;
b) delibera assembleare dalla quale risulti la volontà dei produttori di presentare istanza per la registrazione della DOP o IGP qualora tale previsione non sia contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto;
c) disciplinare di produzione;
d) relazione tecnica dalla quale si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso come nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (nell’ipotesi di DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto (nell’ipotesi di IGP). Dalla relazione tecnica deve altresì risultare che il prodotto per il quale si richiede il riconoscimento presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione;
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e) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici, atta a comprovare la produzione per almeno venticinque anni anche se non continuativi del prodotto in questione, nonché l’uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione;
f) relazione socio-economica contenente le seguenti informazioni:
1. prodotto e struttura produttiva:
-quantità prodotta attuale;
-potenzialità produttiva del territorio;
-numero aziende coinvolte distinte per singolo segmento della
filiera (attuali e potenziali);
-destinazione geografica e commerciale del prodotto
(attuale e potenziale);
2. domanda attuale relativa al prodotto e previsione di medio termine:
g) cartografia in scala adeguata a consentire l’individuazione precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
h) ricevuta del versamento del contributo destinato a coprire le spese a norma dell’art. 18 del reg. (CE) 510/2006. L’importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
4. L’istanza è presentata conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche.
Art. 5
Modalità di compilazione del disciplinare di produzione
1. Il disciplinare di produzione deve contenere:
a) tutti gli elementi di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 510/2006;
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b) gli elementi idonei all’identificazione del prodotto del quale si chiede la protezione anche mediante la definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni utilizzazione vanno comunque rispettate le proporzioni rispetto al segno identificativo o logo approvato.
Art. 6
Prima fase della procedura
1. Fatte salve le procedure adottate secondo le disposizioni previste dal pertinente ordinamento, entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza, la Regione procede:
a) alla valutazione di tutta la documentazione;
b) alla formulazione di un parere sulla legittimazione dell’associazione di cui all’art. 2 e sui contenuti della relazione socio-economica di cui all’art. 4, comma 3, lettera f);
c) alla trasmissione al Ministero della valutazione e del parere di cui ai punti a) e b).
2. Entro 120 giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1, il Ministero accerta:
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d. che il prodotto non insiste sulla stessa zona geografica o in una zona immediatamente limitrofa a quella in cui avviene la produzione di altro prodotto già riconosciuto dello stesso tipo con caratteristiche analoghe.
Art. 7
Seconda fase della procedura
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Articolo 8
Pubblicazione e trasmissione della istanza alla UE
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Articolo 9
Richieste di modifica di disciplinare
Articolo 10
Protezione transitoria
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Articolo 11
Disposizioni transitorie
1. Le domande già presentate al Ministero prima dell’entrata in vigore del presente decreto devono essere integrate, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con la seguente documentazione:
a) relazione tecnica dalla quale risultino gli elementi di cui all’art. 4, comma 3, lettera d);
b) relazione storica con gli elementi di cui all’art. 4, comma 3, lettera e).
Articolo 12
Decorrenza dei termini ed abrogazioni
1. Al fine di consentire l’adeguamento della procedura nazionale alle previsioni del Reg. 510/2006, il termine di 120 giorni, previsto dall’articolo 6 del presente decreto, diventa operativo per le istanze presentate ai sensi del presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2008.
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2. Il decreto 17 novembre 2006, citato nelle premesse è abrogato.
Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve le loro competenze ed in conformità ai loro statuti e alle relative norme di attuazione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21/05/2007
IL MINISTRO
F.to Paolo De Castro