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Legge, 14 agosto 1967, n. 800 Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali


LEGGE 14 agosto 1967, n. 800

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Testo in vigore dal: 1101967

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Presupposti e finalita' della legge

Lo Stato considera l'attivita' lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettivita' nazionale.

Per la tutela e lo sviluppo di tali attivita' lo Stato interviene con idonee provvidenze.

Art. 2.
Fondi per il sovvenzionamento delle attivita' liriche e musicali

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente articolo, sono stanziati annualmente in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, a partire dall'esercizio finanziario 1967:

a) un fondo di lire 12 miliardi da erogare in contributi agli enti ed istituzioni di cui al successivo art. 6;(2)

b) un fondo da erogare in sovvenzioni a favore di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia ed all'estero e di altre iniziative intese all'incremento ed alla diffusione delle attivita' musicali. Tale fondo e' costituito:

dal 60% dell'aliquota del 6,17% sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'art. 4 del regio decretolegge 1 aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'art. 2 del regio decretolegge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

dal 60% dell'aliquota del 2% dei proventi lordi della societa' RAIRadiotelevisione italiana, prevista dall'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto de Presidente della Repubblica 19 luglio 1960,

n. 1034;

dai 2/3 dell'aliquota del 6% dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse al netto dell'aggio spettante alla Societa' italiana autori ed editori, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62. ((3))

Il fondo di cui alla lettera a) del presente articolo puo' essere oggetto di revisione biennale, in relazione alle accertate necessita' di sviluppo degli enti e delle istituzioni indicate nel successivo art. 6, nonche' alle esigenze di eventuali nuovi enti lirici riconosciuti per legge.

Non meno del 25 per cento del fondo annuale di cui alla lettera b) del presente articolo e' assegnato ai teatri di tradizione e alle istituzioni concertisticoorchestrali di cui al successivo art. 28. Tale percentuale sara' adeguata, con apposito provvedimento, ogni due anni in rapporto all'aumento dei costi e all'eventuale riconoscimento di altri teatri e di istituzioni concertisticoorchestrali ai sensi dell'art. 28.

A partire dall'anno finanziario 1968, l'aliquota del 6 per cento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, prevista dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e l'aliquota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni, prevista dall'art. 4 del regio decretolegge 1 aprile 1935, n. 327 e dall'art. 2 del regio decretolegge 16 giugno 1938, n. 1547, da destinare al finanziamento delle manifestazioni teatrali e musicali, verranno ragguagliate al gettito dei rispettivi proventi conseguito nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza.

AGGIORNAMENTO (2)

La L. 10 maggio 1970, n. 291 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, e' aumentato della somma di 4 miliardi".

AGGIORNAMENTO (3)

La L. 9 giugno 1973, n. 308 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dall'anno 1973, il fondo previsto alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1967, n. 800, per il sovvenzionamento di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da svolgere in Italia e all'estero e di altre iniziative intese all'incremento e alla diffusione delle attivita' musicali, e' costituito:

dal 60 per cento dell'aliquota del 6,17 per cento sui proventi del canone base di lire 420 per abbonamenti alle radioaudizioni circolari, prevista dall'articolo 4 del regio decretolegge 1 aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142, e dall'articolo 2 del regio decretolegge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 423;

dal 60 per cento dell'aliquota del 2 per cento dei proventi lordi della societa' RAIRadiotelevisione italiana, prevista dall'articolo 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'articolo 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

da uno stanziamento di lire 6 miliardi, nel quale resta assorbita la quota pari a due terzi del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62".

Art. 3. Commissione centrale per la musica

Per l'esame dei problemi generali concernenti le attivita' musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, e' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la musica.

La Commissione e' presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed e' composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno; d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante della RAIRadiotelevisione italiana;

g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;

h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;

i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28;

n( �/span> un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori;

m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle societa' ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32;

o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

p) due rappresentanti dei musicisti;

q) un direttore di orchestra;

r) un rappresentante degli artisti lirici;

s) un coreografo;

t) due critici musicali;

u) tre esponenti della cultura musicale;

v) un rappresentante dei Comuni d'Italia.

La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da b) ad e) sono prescelti dalle rispettive Amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Un componente di cui alla lettera i) e' designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera n) sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e societa'.

I componenti di Cui alle lettere m) e da o) a t) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera g) sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera v) dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera u) sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da b) a v) durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere i), m), n), o), p), q), r), s), t) e v) possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La Commissione e' convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della Commissione, sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei suoi componenti. ((12))

AGGIORNAMENTO (12) Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla

L. 23 dicembre 1996, n. 650 ha disposto (con l'art. 1, comma 59) che la commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della presente legge e' sostituita dalla commissione consultiva per la musica.

Art. 4.

Coordinamento fra le attivita' liriche e musicali e quelle

radiotelevisive

Al Comitato permanente previsto dall'art. 2 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' demandato il compito di determinare le direttive generali in materia di coordinamento delle attivita' liriche e musicali con quella radiofonica e televisiva, assicurando, nel quadro delle predette direttive, l'intervento dei Ministeri competenti.

L'attuazione di tali direttive e' affidata ad una Commissione esecutiva formata da tre rappresentanti della RAIRadiotelevisione italiana, da due componenti la Commissione centrale per la musica designati dalla stessa fra quelli di cui alle lettere da g) a v) dell'art. 3 e dal direttore generale dello spettacolo.

TITOLO II ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE.

Art. 5.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 6. Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'Istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di "Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina", fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decretolegge 12 gennaio 1941, n. 634.

Al Teatro dell'Opera di Roma e' riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

Art. 7.
Teatro alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano e' riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

Art. 8.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 10.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 11.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 12.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18

novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 13.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 14.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 15.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 16.
Entrate degli enti

Le entrate degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono costituite da:

a) contributi dello Stato, della Regione e degli enti locali;

b) contributi di enti, associazioni e privati;

c) proventi patrimoniali e di gestione;

d) entrate eventuali.

I contributi assegnati dallo Stato, dagli enti locali e dagli enti pubblici non concorrono a formare il reddito mobiliare degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Art. 17.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 18.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 19. Rappresentazioni a prezzi ridotti

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 20.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 21.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1,

lettera a), l'abrogazione del presente articolo. Art. 22.

((IL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL

PRESENTE ARTICOLO)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 23. Teatri e locali

I Comuni, nei quali ha sede l'ente lirico o l'istituzione

concertistica, sono tenuti a mettere a disposizione dell'ente o
istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo
svolgimento dell'attivita'.

Art. 24.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

Art. 25.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134)) ((17))

AGGIORNAMENTO (17)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 13 18 novembre 2000 n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/2000 n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134",che ha disposto, con l'art. 9, comma 1, lettera a), l'abrogazione del presente articolo.

TITOLO III ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

Art. 26. Disposizioni generali

Oltre all'attivita' svolta dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto.

Le sovvenzioni sono assegnate con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, sul fondo indicato alla lettera b) dell'art. 2, tenendo conto dell'importanza delle localita', degli interessi turistici, degli indici di affluenza del pubblico e delle esigenze delle zone depresse.

Art. 27. Organizzazione delle manifestazioni liriche

((Le manifestazioni liriche da attuare con il concorso finanziario dello Stato sono promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalita' giuridica pubblica o privata, non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attivita' analoghe)).

Nelle localita' in cui operano enti autonomi lirici possono essere sovvenzionate soltanto manifestazioni liriche che rivestano carattere di particolare interesse culturale.

Gli assegnatari delle sovvenzioni devono assumere la diretta responsabilita' della gestione delle manifestazioni, avvalendosi, per la loro realizzazione, delle societa' cooperative e delle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42, e delle istituzioni teatrali e concertisticoorchestrali gestite da Enti pubblici.

L'organizzazione delle stagioni tradizionali, di cui al successivo art. 28, puo' essere curata direttamente dagli enti promotori.

Art. 28.
Teatri di tradizione e istituzioni concertisticoorchestrali

Sono riconosciuti "teatri di tradizione": Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonche' il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.

Sono riconosciute istituzioni concertisticoorchestrali: Haydn e di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palermo, Sinfonica di San Remo.

I teatri di tradizione e le istituzioni concertisticoorchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attivita' musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province.

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, puo' con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali e la qualifica di istituzione concertisticaorchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgono annualmente almeno cinque mesi di attivita'.

Art. 29.
Programmi delle manifestazioni

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate de devono prevedere: a) l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana ((in misura prevalente));

b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalita' italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali e' consentito un numero minore.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 400)).

Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attivita' artistiche in Italia per almeno 5 anni.

Art. 30. Recite a prezzi ridotti

Nelle manifestazioni liriche sovvenzionate per un numero di recite non inferiore a otto, un quarto delle rappresentazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 31.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 400))

Art. 32.
Attivita' concertistiche e loro sovvenzionamento

Le manifestazioni concertistiche, corali e di balletto, da attuare con il concorso finanziario dello Stato, sono organizzate da enti, societa', istituzioni ed associazioni non aventi scopo di lucro.

L'importo delle sovvenzioni e' determinato tenendo presenti: a) l'importanza culturale, la continuita' e la durata di svolgimento dell'insieme della stagione; b) il numero dei lavori presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;

c) il numero dei lavori in prima esecuzione locale, dei lavori di autore italiano vivente e dei lavori di autore italiano non eseguiti localmente da almeno venti anni;

d) il numero e l'importanza delle manifestazioni collaterali all'attivita' principale.

Nell'assegnazione delle sovvenzioni sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle societa' e delle istituzioni concertistiche che svolgono attivita' stagionale a carattere continuativo, eventualmente con propri complessi.

Nelle manifestazioni concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate per un numero non inferiore a sei, almeno il 2 per cento delle manifestazioni deve essere programmato a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

Art. 33.
Manifestazioni liriche e concertistiche all'estero

Per la diffusione dell'arte lirica e musicale italiana all'estero, il Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentito il Ministero degli affari esteri e la Commissione centrale per la musica, puo' sovvenzionare con proprio decreto:

a) manifestazioni liriche progettate dagli enti autonomi lirici, dai "teatri di tradizione" previsti dall'articolo 28 e da enti ed istituzioni musicali, non aventi scopo di lucro, con personalita' giuridica pubblica o privata;

b) manifestazioni concertistiche, corali e di balletto progettate dagli enti autonomi lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate, dalle istituzioni concertisticoorchestrali previste dall'articolo 28, nonche' da societa', istituzioni, associazioni e complessi che abbiano gia' svolto, da almeno due anni, attivita' in Italia o all'estero, o che comunque diano serie garanzie sul piano organizzativo ed artistico;

c) manifestazioni di concertisti solisti di riconosciuto valore artistico.

Art. 34.
Sovvenzionamento delle manifestazioni all'estero

Per le manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto da effettuare all'estero, l'importo della sovvenzione e' determinato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo tenendo presenti:

a) il numero delle rappresentazioni o esecuzioni ed il loro livello artistico;

b) la posizione geografica della localita' in cui si svolge la manifestazione;

c) l'impiego di masse orchestrali, corali e di balletto italiane;

d) l'inclusione nei programmi di opere liriche di autore italiano, la cui prima rappresentazione in Italia abbia avuto luogo nell'ultimo trentennio o di opere di autore italiano mai rappresentate.

I maestri, i cantanti primari e comprimari, i primi ballerini, i coadiutori artistici, nonche' i componenti i complessi concertistici e corali da impiegare nelle manifestazioni all'estero devono essere di nazionalita' italiana, salvo eccezionali casi di comprovate esigenze artistiche, nei quali puo' essere ammessa l'utilizzazione, per i ruoli primari, di elementi stranieri in misura non superiore ad 1/4 dell'organico della compagnia di canto o del complesso concertistico.

Art. 35. Gestione delle manifestazioni sovvenzionate

E' vietata la cessione, sotto qualsiasi forma, della gestione delle manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto sovvenzionate.

Art. 36. Festivals nazionali ed internazionali

Sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), possono essere sovvenzionati il festival internazionale di musica contemporanea della Biennale di Venezia con un contributo annuo non inferiore ai 50 milioni, altri festivals lirici, concertistici, corali e di balletto, a carattere nazionale ed internazionale che, sentita la Commissione centrale per la musica, siano ritenuti di particolare importanza sotto l'aspetto artistico o turistico, anche in relazione alla esigenza di una piu' ampia diffusione della cultura musicale.

Art. 37.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296))

Art. 38. Produzione nazionale nuova e nuovissima

Il Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della presente legge determinera' con proprio decreto l'aliquota dei programmi musicali della RAIRadiotelevisione italiana da riservare alla nuova e nuovissima produzione lirica e concertistica nazionale.

Art. 39. Liquidazione sovvenzioni

La liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi e' disposta ad attivita' ultimata, previa presentazione di documentazione attestante l'osservanza degli adempimenti di legge e la regolarita' della gestione.

In particolare deve essere esibito il certificato rilasciato dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che l'assegnatario della sovvenzione o del contributo non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per lo svolgimento della manifestazione musicale alla quale la sovvenzione od il contributo si riferisce.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'Enpals rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo della sovvenzione o del contributo assegnato fin tanto che l'Enpals non rilasci un successivo certificato liberatorio; qualora l'assegnatario non provveda a definire entro tre mesi la sua posizione contributiva nei confronti dell'Enpals, il Ministero rimettera' direttamente all'Ente le somme corrispondenti ai contributi dovuti, con effetto liberatorio per l'Amministrazione e per l'assegnatario della sovvenzione o contributo.

E' in facolta' del Ministero del turismo e dello spettacolo di concedere all'assegnatario acconti sulla sovvenzione, previa dimostrazione di avere svolto almeno il 50 per cento dell'attivita'.

Art. 40.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296))

Art. 41.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))

Art. 42. Elenco delle imprese liriche

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco, delle imprese liriche, costituite anche in forma di societa'

cooperativa.
Le imprese sono iscritte nell'elenco in ordine alfabetico, con
l'indicazione, per ciascuna di esse, della natura giuridica, della
persona od organo fornito della legale rappresentanza e della sede
legale.

Art. 43. Commissione di qualificazione professionale delle imprese

((1. I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.))

Art. 44. Documentazione per l'iscrizione nell'elenco

Le imprese di cui all'art. 42 per ottenere l'iscrizione nell'elenco, debbono produrre domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza italiana del legale rappresentante

o titolare;

b) certificato generale del casellario giudiziale e certificato di buona condotta, entrambi in data non anteriore a tre mesi dalla domanda di iscrizione, del legale rappresentante o del titolare;

c) certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

d) certificato della cancelleria del tribunale competente, in data non anteriore ad un mese dalla domanda di iscrizione, attestante la mancanza di procedimenti concorsuali in atto;

e) certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette dal quale risulti l'ultimo reddito netto di categoria B definitivamente accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile;

f) attestati degli uffici statali competenti o degli istituti di credito sulla consistenza patrimoniale mobiliare ed immobiliare; g) relazione documentata sull'attivita' svolta nel settore. Le imprese costituite in societa' debbono, inoltre, produrre l'atto costitutivo e lo statuto in copia autentica. Le societa' cooperative debbono altresi' esibire: a) certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative;

b) certificato da cui risulti che e' stato effettuato a norma di legge, presso la cancelleria del tribunale competente, il deposito dell'ultimo bilancio della cooperativa e delle relative relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;

c) copia autentica dell'elenco dei soci (maestri, professori d'orchestra, artisti, registi, coristi, tersicorei e tecnici).

Art. 45. Cancellazione dall'elenco

La cancellazione delle imprese dall'elenco e' deliberata allorche' venga accertata la mancanza di uno o piu' requisiti richiesti per la iscrizione ovvero per gravi deficienze emerse nello svolgimento dell'attivita' prevista dall'articolo 27.

Art. 46. Pubblicazione delle sovvenzioni e dei contributi concessi

I provvedimenti relativi alla concessione delle sovvenzioni e dei contributi previsti dalla presente legge sono pubblicati, al termine di ogni esercizio finanziario, sul Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

TITOLO IV COLLOCAMENTO DEL PERSONALE ARTISTICO

Art. 47.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1979, N. 8))

Art. 48.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1979, N. 8))

Art. 49.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1979, N. 8))

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 50. Norme di attuazione

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, saranno emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione.

Le norme di attuazione degli articoli 47, 48 e 49 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale d'intesa col Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

Art. 51. Cessazione e costituzione degli organi degli enti

I presidenti, i sovrintendenti, i Comitati amministrativi ed i Collegi dei revisori degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate cessano dall'attuale incarico entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro lo stesso termine si provvedera' alla costituzione degli organi previsti dall'articolo 9.

Art. 52. Copertura

Alla spesa per i contributi di cui alla lettera a) dell'articolo 2, si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con lo stanziamento del capitolo 1023 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e, quanto a lire 8.000 milioni, mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Alla spesa per le sovvenzioni di cui alla lettera b) del predetto articolo 2 si provvede con quote degli stanziamenti gia' previsti dalle norme citate nello stesso articolo per provvidenze a favore di manifestazioni musicali e teatrali.

Alla spesa di lire 350 milioni per il conferimento statale di cui all'art. 41 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale per provvedimenti legislativi in corso iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1967.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 53. Sistemazione dei disavanzi pregressi degli enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli enti ed istituzioni di cui all'art. 6, determinando i rispettivi disavanzi complessivi alla data del 31 dicembre 1966.

Al risanamento dei disavanzi sara' provveduto mediante mutui che gli enti e le istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

L'onere di tali mutui per capitale, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e registrazione e' a carico dello Stato. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate a decorrere dal 1 luglio 1968.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 54. Abrogazioni

Sono abrogate le norme del regio decretolegge 3 febbraio 1936, n. 438, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1570, e dell'art. 7 del regio decretolegge 30 maggio 1946, n. 538, e successive modifiche di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 898.

Sono inoltre abrogate le norme del regio decretolegge 1 aprile 1935, n. 327, convertito in legge 6 giugno 1935, n. 142, del regio decretolegge 16 giugno 1938, n. 1547, convertito in legge 18 gennaio 1939, n. 423, dell'art. 21 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, modificato dall'art. 2 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, e del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, limitatamente alla destinazione ed alle modalita' di erogazione dei fondi da esse previste a sostegno delle manifestazioni musicali.

E' abrogata, altresi', ogni disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 14 agosto 1967

SARAGAT

MORO CORONA TAVIANI PIERACCINI PRETI COLOMBO BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE